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Termine d'opposizione: 29 marzo 1976

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero # S T #

(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Modificazione del 19 dicembre 1975

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1975 1), decreta:

II titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni2> è modificato come segue: Art. 962 1 Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio deve e. obbligo di conservarli per dieci anni, come la corrispondenza d'affari e i conservare i libri di documenti Contabili.

2

II conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati in originale; gli altri libri di commercio possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini o di dati, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili. Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

3

II termine di conservazione decorre dalla fine dell'anno civile nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari e sono stati stesi i documenti contabili.

'> FF 1975 I 1835 '> RS 220 1975 -- 934

commercio

2234 4

Le registrazioni su supporti d'immagini o di dati hanno la stessa forza probante dei documenti.

Art. 963 D. Obbligo d'edizione

1

Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre i detti libri, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.

2 Le registrazioni su supporti d'immagini o di dati devono essere prodotte in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari.

II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 19-dicembre 1975 11 presidente, Wenk II segretario, Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 19 dicembre 1975 II presidente, Etter II segretario, Hufschmid

Data di pubblicazione: 29 dicembre 1975 1) Termine d'opposizione: 29 marzo 1976

" FF 1975 II 2233

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Modificazione del 19 dicembre 1975

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1975

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29.12.1975

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2233-2234

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