Foglio Federale Berna, 3 marzo 1975

Anno L Vili

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Volume I

N° 8 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 37 (semestrale fr. 22, estero fr. 53) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale) 6500 Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25.1.8 72 -- Ccp 65-690

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale

sui provvedimenti urgenti da prendere per gli anni 1976 e 1977 nell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Del 5 febbraio 1975) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Con il presente messaggio, abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione un progetto di decreto federale, di durata l'imitata e sottoposto al referendum, su determinati provvedimenti concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), l'assicurazione per l'invalidità (AI), che ad essa è collegata, e le prestazioni complementari (PC) allAVS e all'Ai.

1 Sommario II risultato della votazione popolare dell'8 dicembre 1974 ci induce a rinunciare al già preannunciato messaggio completivo sulla modificazione dell'AVS ed a proporre all'Assemblea federale i seguenti provvedimenti per gli anni 1976 e 1977: --' Delega di competenza al Consiglio federale di appropriatamente adeguare all'andamento^ dei prezzi le rendite ordinarie dell'AVS e dell'Ai.

-- Delega di competenza al Consiglio federale di adeguare all'andamento dei prezzi i limiti di reddito, stabiliti per il calcolo delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'Ai, e delle prestazioni complementari allAVS e all'Ai.

-- Delega di competenza al Consiglio federale di adeguare all'andamento 1975 -- 44 Foglio federale 1975, Vol. l

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dell'economia i limiti della tavola scalare dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

-- Riduzione dal 15 al 9 per cento del totale delle uscite per la contribuzione che la Confederazione deve all'AVS.

Sui problemi che avrebbero formato l'oggetto del nostro messaggio completivo e sulle questioni di principio concernenti il futuro finanziamento dell'AVS, ci pronunceremo in un messaggio ulteriore sulla nona revisione dell'AVS. Essa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1978 e subentrare al decreto federale qui proposto.

2 Cenni preliminari Trasmettendo il nostro messaggio del 21 novembre 1973, avevamo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea federale un disegno per la modificazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). La commissione del Consiglio nazionale, Camera a cui fu data la priorità per tale trattanda, decise, però, il 26 febbraio 1974, di non iniziarne la deliberazione finché non fosse a sua disposizione un messaggio completivo del Consiglio federale. Contemporaneamente, la commissione approntò un proprio 'disegno di legge con un programma immediato, che fu approvato da ambedue le Camere nella votazione finale del 28 giugno 1974 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1975. Tale legge comportava un conguaglio del carovita per il 1974 in forma di doppia rendita mensile, versata poi nel settembre, un aumento per tutte le rendite del 25 per cento circa dal 1° gennaio 1975, un aumento delle prestazioni complementari e l'introduzione di sussidi per la costruzione di case e di altre istallazioni per le persone anziane.

Noi avevamo il ermo proposito di varare, ancora prima della fine del 1974, il messaggio completivo richiesto dalla commissione del Consiglio nazionale e di presentare all'Assemblea federale un disegno appurato di una legge modificatrice, che avrebbe avuto per oggetto precipuo una nuova regolazione duratura per l'adeguamento futuro delle rendite all'evoluzione delle retribuzioni lavorative e dei prezzi. Invece, la situazione delle finanze federali creata dalla votazione popolare dell'8 dicembre 1974 ci induce a rinunciare a tale messaggio completivo e ad attendere gli sviluppi ulteriori.

Prima di tutto si tratta di esaminare se ci si può ancora assumere la responsabilità di addossare ai poteri pubblici il 20 o il 25 per cento di tutte le spese oppure se non sarebbe più rispondente agli scopi prefissi di dare all'AVS una conformazione finanziariamente più autosufficiente. Con ciò diventa privo di oggetto il disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione il 21 novembre 1973.

Nel frattempo, fondandovi sul nostro messaggio dell'8 gennaio 1975 a sostegno di provvedimenti intesi a migliorare le finanze della Confedera-

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zione, avete già stabilito di diminuire a 770 milioni di franchi la contribuzione della Confederazione all'AVS per gli anni 1975, 1976 e 1977.

Alle difficoltà finanziarie della Confederazione, si aggiunge il rallentamento delineatosi negli ultimi mesi nello sviluppo economico del nostro Paese. Queste circostanze ci inducono a sottoporre alla vostra attenzione, al posto del messaggio completivo, un progetto di provvedimenti urgenti, che comprende un eventuale adeguamento delle rendite per gli anni 1976 e 1977, come pure uno sgravio della Confederazione riguardo alla sua contribuzione per questi due anni.

La Commissione federale dell'AVS e dell'AI ha fondamentalmente approvato nella sua seduta del 19 dicembre 1974 i provvedimenti previsti nel nostro progetto.

Tuttavia, con i provvedimenti urgenti proposti non è risolto il problema di un'organica regolazione duratura per l'adeguamento delle rendite allo sviluppo dell'economia. Occorre accertare anche tutte le possibilià di risparmio concernenti le uscite, nella misura in cui esse siano compatibili con il fine di politica sociale perseguito nell'AVS. Sono pure ancora irrisolte le questioni poste il 26 febbraio 1974 dalla commissione del Consiglio nazionale sulla combinazione dell'assicurazione federale (primo pilastro) con la previdenza professionale (secondo pilastro) e sui particolari problemi delle rendite delle donne. In tale correlazione, dovrà essere pure esaminata la questione, sollevata da parecchie parti, della continuazione dell'obbligo contributivo anche oltre al limite d'età che da diritto alla rendita di vecchiaia.

Su tutti questi problemi, che devono essere risolti entro il 1978, prenderemo posizione in un messaggio successivo. Contemporaneamente, sottoporremo all'Assemblea federale i progetti già elaborati dalla Commissione federale dell'AVS e dell'Ai sull'appropriato promovimento dell'assistenza alle persone anziane nel senso dell'articolo 34<ï ua ter capoverso 7 della Costituzione federale.

3 Adeguamento delle rendite al carovita 31 Sviluppo dell'economia Per poter giudicare rettamente il problema dell'adeguamento delle rendite all'andamento dei prezzi è indispensabile procedere dall'evoluzione complessiva dell'economia. Vogliamo, perciò, rammentare avantutto le cause dell'evoluzione del reddito nazionale. La modificazione del reddito nazionale è causata chiaramente dalla variazione delle tre componenti: occupazione, produttività e livello dei prezzi. Nel trascorso decennio, il quadro dell'evoluzione fu caratterizzato nelle grandi linee dalle seguenti modificazioni annue espresse in medie e percentuali: notiamo in proposito che

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negli anni iniziali di tale periodo l'aumento dei prezzi è stato inferiore al 6 per cento; negli ultimi anni, tuttavia, sostanzialmente superiore.

Modificazioni annue

In per cento

Numero dei lavoratori occupati Produttività individuale Livello dei prezzi

1 3 6

Reddito nazionale

10

Da alcuni mesi, la suillustrata tendenza evolutiva è cambiata interamente sia nel suo assieme sia nella sua composizione. Il numero dei lavoratori occupati rimane costante, la produttività diminuisce e il livello dei prezzi aumenta in modo meno rapido. Secondo i dati dei competenti uffici, nel prossimo avvenire sarà probabile una evoluzione economica turbata, in modo speciale per ciò che concerne la produttività. A medio termine, deve essere bensì atteso, come scontato, un ulteriore aumento medio della produttività del 2 per cento annuo all'incirca; nel corrente anno si potrebbe però delineare a tal riguardo un temporaneo regresso, che sarebbe sostituito probabilmente soltanto lentamente da un aumento ulteriore. Il quadro dell'evoluzione nel prossimo futuro potrebbe essere caratterizzato dalle seguenti serie numeriche percentuali.

Modificazioni annue, in per cento

Numero dei lavoratori occupati Produttività individuale Livello dei prezzi .

Reddito nazionale .

. .

.

. .

.

. . . . . .

.

.

.

.

1975

1976

1977

0 --2 +8 +6

0 0 +6 +6

0 +1 +5 +6

Giacché il numero dei lavoratori occupati resta più o meno stazionario, il reddito nazionale dovrebbe aumentare annualmente nella stessa misura del reddito individuale il quale, determinato dalla produttività e dal livello dei prezzi, varia in generale come la retribuzione media. Nei prossimi anni sarà dunque probabile un aumento annuo delle retribuzioni del 6 per cento in media, ciò che non differisce sostanzialmente dall'andamento previsto per i prezzi. Tale uguaglianza approssimativa delle aliquote di aumento delle retribuzioni e dei prezzi dovrebbe essere il contrassegno decisivo dei prossimi due anni, e riconoscerlo dovrebbe semplificare in modo sostanziale il problema dell'adeguamento delle rendite al movimento delle retribuzioni e dei prezzi.

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32 Situazione iniziale: le rendite per il 1975 Prima di trattare l'adeguamento delle rendite all'evoluzione delle retribuzioni e dei prezzi, mostrata precedentemente, sarà bene rammentare brevemente l'ordinamento delle rendite per il 1975, approvato dall'Assemblea federale il 28 giugno 1974. Al centro si trova la formula per la rendita semplice di vecchiaia, che è la base di calcolo per tutte le rendite in corso: -- Nell'articolo 34 della LAVS sono definiti gli importi mensili. La rendita mensile è composta di una parte fissa di 400 franchi e di una parte variabile uguale a 1/60 del reddito annuo medio rivalutato. Questa regola di calcolo è valida per i redditi annui situati tra 6000 e 36000 franchi, giacché essa viene limitata con la determinazione di un minimo di rendita mensile di 500 e un massimo di 1 000 franchi.

-- Per fare un confronto con le rendite dell'assicurazione professionale per le pensioni è più conforme allo scopo procedere fondandosi sugli importi annui. Le somme mensili appena indicate devono essere moltiplicate per 12, in modo che la parte fissa della rendita ammonti a 4 800 franchi e la parte variabile al 20 per cento (12/60 = 1/5) del reddito annuo medio rivalutato.

--· Alcuni dati numerici per queste formule di calcolo sono forniti dalla tavola allegata. Anche se gli importi in franchi delle rendite aumentano con il reddito, le rendite espresse in percentuali della retribuzione diminuiscono. Per esempio, con un reddito annuo medio di 6 000 franchi, la semplice rendita annua di vecchiaia si eleva al 100 per cento di questo reddito; con un reddito annuo di 36 000 franchi, invece, soltanto al 33 per cento. In tale conformazione delle rendite percentualmente regressiva si esprime la solidarietà economica delle classi di reddito superiori con le classi di reddito inferiori.

Gli importi dei restanti tipi di rendita vengono ricavati con sempiici relazioni percentuali da quelli della rendita semplice di vecchiaia. La rendita di vecchiaia per i coniugi comporta il 150 per cento della rendita semplice di vecchiaia, la rendita per le vedove l'80 per cento, la rendita semplice per gli orfani il 40 per cento e la rendita doppia per gli orfani il 60 per cento.

Il reddito annuo medio rivalutato appare nella formula della rendita come un importante elemento di calcolo. All'uopo, possono
essere utili alcune indicazioni completive, per cui rimandiamo anche alla seconda tavola allegata, nella quale figura la carriera retributiva di uno «Svizzero medio», che era trentottenne nel 1948, anno d'introduzione dell'AVS, e che acquisisce il diritto alla rendita nel 1975 dopo una contribuzione durata ventisette anni.

-- Anzitutto, si calcola il reddito annuo medio effettivo sommando i redditi annui ricavabili dai conti individuali dell'assicurato e dividendo la

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somma delle retribuzioni così ottenuta per il numero determinante degli anni di contribuzione. Per una persona che ha diritto alla rendita nell'anno 1975, risulta, conformemente alla seconda tavola allegata, una media effettiva di 11 067 franchi.

-- Questa media effettiva si fonda su anni con livello retributivo generale molto diverso. La retribuzione media di una persona tenuta a pagare i contributi era nel 1948 di circa 5 000 franchi; nel 1974, invece, dovrebbe essere salita a circa 25 000 franchi. Perciò la media effettiva è assai inferiore alla retribuzione finale determinante, che si tratta di sostituire in caso di carriera professionale normale. La media effettiva viene perciò moltiplicata con un fattore di rivalutazione. Secondo l'articolo 30 capoverso 4 della LAVS, presentemente tale fattore è 2,4. Dalla seconda tavola allegata risulta così una media rivalutata di 26 561 franchi, che dovrebbe corrispondere all'incirca alla retribuzione media dell'anno di rendita 1975.

Secondo le considerazioni da noi fatte nella sedicesima pagina del messaggio del 21 novembre 1973, la formula di rendita descritta poc'anzi corrisponde a un indice dei salari dell'AVS di 500 punti. La predetta retribuzione media di circa 5 000 franchi per tutte le persone tenute a pagare i contributi nell'anno 1948 corrisponde infatti a 100 punti. Il momento in cui viene o sarà raggiunto l'indice dei salari di 500 punti può essere conosciuto solo quando sarà disponibile l'elaborazione statistica dei conti individuali per il 1974. Ciò non sarà possibile prima del 1976.

33 Regole di adeguamento per gli anni 1976 e 1977 Occorre, anzitutto, decidere la misura dell'adeguamento delle rendite del 1975 all'andamento delle retribuzioni e dei prezzi descritto nel n. 31.

Perciò, devono essere tenute presenti le prescrizioni di adeguamento secondo l'articolo 34 delle retribuzioni, determinante per salvaguardare la continuazione del tenore di vita abituale. Il secondo punto significa che le rendite assegnate, cioè le cosiddette rendite in corso, devono conservare il loro potere d'acquisto.

Nel nostro messaggio del 21 novembre 1973, abbiamo proposto un adeguamento uniforme delle vecchie e delle nuove rendite, il qual metodo ha condotto ad accese discussioni. Per i prossimi due anni, la controversia potrebbe diventare priva di oggetto, giacché, come hanno mostrato le considerazioni da noi fatte nel n. 31, le aliquote di aumento dei prezzi e delle re-

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tribuzioni coincideranno in gran misura. Quindi, se il Consiglio federale, secondo l'articolo 1 del qui proposto decreto federale, dovesse ricevere la competenza ad adeguare negli anni 1976 e 1977 le rendite all'andamento dei prezzi, sarebbero tenute interamente presenti le due predette disposizioni della Costituzione federale.

In. conseguenza, si tratta solamente di delegare al Consiglio federale la competenza di applicare per gli anni 1976 e 1977 le prescrizioni minime costituzionali. Infatti, la portata degli aumenti delle rendite per il 1976 e il 1977 dipenderà evidentemente dall'intensità del movimento dei prezzi. Ad esempio, per poter stabilire le rendite per il 1977, deve esser conosciuto con sufficiente precisione il movimento dei prezzi durante il 1976. Ci proponiamo, perciò, di prendere la nostra eventuale decisione nel corso della seconda metà dell'anno, quando potrà essere stimata senza rischio di troppe deviazioni l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per il 1976.

In considerazione dell'incerto sviluppo economico, al momento presente è difficile dare indicazioni precise circa la portata del prossimo adeguamento delle rendite. Noi ci proponiamo di procedere con cautela all'adeguamento delle prestazioni all'andamento dei prezzi. Ce ne sentiamo autorizzati dal fatto che le rendite, il 1° gennaio 1975, sono state aumentate del 25 per cento in rapporto a livello degli inizi del 1973, mentre nel medesimo periodo di tempo l'indice nazionale dei prezzi al consumo è salito da 132,5 a 159,5 punti cioè ha subito un aumento del 20,4 per cento.

Con questa costatazione non deve essere messa posteriormente in dubbio l'opportunità dell'aumento delle rendite del 25 per cento dal 1° gennaio 1975. Infatti, non si può tralasciare di considerare che questo tasso di aumento corrisponde all'inarca all'evoluzione generale delle retribuzioni sopravvenuta entro le due date predette, il che per le rendite nuove rappresenta ad ogni modo la misura ritenuta necessaria secondo la Costituzione.

Si è così potuto ottenere nei confronti dell'andamento dei prezzi un aumento reale delle rendite del 4,6 per cento, facendo un passo in più verso il pagamento di rendite tali da assicurare il fabbisogno vitale. Ciononostante, il fine della garanzia del fabbisogno vitale mediante le rendite non è ancora
stato completamente raggiunto giacché è necessario anche il versamento di prestazioni complementari. Solo quando sarà possibile abrogare completamente queste prestazioni indicate come temporanee dalla Costituzione, potrà essere affermata completamente la garanzia del fabbisogno vitale con le sole rendite dell'AVS e dell'Ai per tutte le classi di reddito.

La data del prossimo aumento delle rendite è incerta come la sua portata. Noi speriamo che l'andamento dei prezzi nel 1975 e nel 1976 si manterrà entro limiti sufficientemente ristretti, in modo da poter prescindere da un adeguamento delle rendite nel senso della predetta cautela. In questo caso, verrebbero conservate per il 1976 e per il 1977 le rendite oggi valide.

Resta ancora da spiegare il metodo dell'adeguamento delle rendite all andamento dei prezzi. Alcune direttive sono date, a tal proposito, nei capo-

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versi 2 e 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge. Vi è fatta una distinzione tra le rendite in corso e le rendite nuove.

Possono essere applicati due metodi per adeguare le rendite in corso; l'uno: l'aumento lineare; l'altro: la conversione secondo la formula corrispondente per le rendite nuove.

-- Se si applicasse l'aumento lineare, tutte le rendite in corso sarebbero aumentate con un tasso percentuale uniforme, ad esempio del 5 o del 10 per cento.

-- Adottando la conversione secondo la nuova formula di rendita, si dovrebbe prima aumentare in conseguenza le retribuzioni originariamente determinanti per il calcolo e determinare le rendite secondo le nuove tavole. A parte qualche differenza di arrotondamento, i due metodi sono equivalenti, specialmente per quanto concerne gli importi minimi e quelli massimi. Ma il metodo della conversione permette di evitare le differenze di arrotondamento tra le rendite in corso e le nuove rendite corrispondenti, talché lo si dovrebbe preferire all'altro; tuttavia, la possibilità di applicarlo per questi prossimi due anni dipenderà in larga misura dall'appuramento del registro delle rendite dell'Ufficio centrale di compensazione di Ginevra.

Anche le nuove rendite possono essere adeguate, in principio, con due metodi: l'aumento lineare e l'applicazione di una nuova formula di rendita.

-- Con Yaumento lineare, gli importi fissati nelle tavole delle rendite sarebbero aumentati con una uguale percentuale, per esempio del 5 o del 10 per cento. Il campo di progressione della formula di rendita del 1975 rimarrebbe, invece, immutato, cioè le rendite continuerebbero' a variare secondo una gamma di redditi situantisi tra 6 000 e 36 000 franchi. L'applicazione di questo metodo sarebbe alla lunga mal giustificabile dal punto di vista finanziario e della politica sociale, giacché essa porterebbe ad un aumento camuffato del valore reale delle rendite.

-- Una corrispondente nuova formula di rendita dovrebbe essere definita fondandosi sulla formula di rendita del 1975 descritta nel n. 32. L'importo fisso della rendita, come pure i tassi minimi e massimi, sarebbero aumentati in funzione dei tassi di aumento delle rendite in corso e il reddito annuo medio sarebbe rivalutato di conseguenza. Soltanto così possono essere evitati gli svantaggi collegati col metodo dell'aumento lineare delle rendite.

4 Adeguamento delle prestazioni complementari al carovita Rammentiamo prima di tutto che in virtù della vostra decisione del 28 giugno 1974, i limiti di reddito danti diritto alle prestazioni ale persone sole sono stati portati da 6 600 a 7 800 franchi ossia aumentati del 18,2 per cento.

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Di tal maniera, non è stato interamente compensato il carovita sopravvenuto negli anni 1973 e 1974.

Vi proponiamo di delegarci ugualmente la competenza di adeguare all andamento dei prezzi per gli anni 1976 e 1977 i limiti di reddito in materia di prestazioni complementari. Questo è il senso dell'articolo 2 del disegno di legge che concerne, d'altronde, anche le rendite straordinarie dell'AVS e dell'Ai, sottoposte nominalmente agli stessi limiti.

Come per l'adeguamento delle rendite, l'ampiezza dell'aumento dei limiti di reddito per gli anni 1976 e 1977 potrà essere determinata solo verso la fine dell'anno in cui prenderemo la decisione, dunque eventualmente nel settembre 1975 per il 1976 e nel settembre 1976 per il 1977.

Per poter apprezzare giustamente il ruolo delle prestazioni complementari in relazione con le rendite dell'AVS, è opportuno considerare la differenza tra il «limite di reddito e la rendita annua minima dell'AVS».

In effetti, questa differenza corrisponde all'inarca alla prestazione complementare annua media ed è anche determinante per il calcolo delle conseguenze finanziarie. Lo specchietto seguente si riferisce alle persone sole.

1973-74 1975 franchi

Limite di reddito Rendita minima dell'AVS

6 600 4 800

7 800 6 000

Differenza

1 800

1 800

I limiti di reddito per le altre categorie di prestazioni si calcolano secondo i limiti indicati prima per le persone sole servendosi di aggiunte percentuali. Così, i limiti di reddito per i coniugi equivalgono al 150 per cento e quelli per gli orfani al 50 per cento del limite di reddito determinante per le persone sole.

Giacché i prezzi e le retribuzioni subiranno un'evoluzione più o meno parallela nei prossimi anni, gli aumenti identici dei limiti di reddito e delle rendite dell'AVS non comporteranno ancora alcuna abrogazione delle prestazioni complementari, come perseguito dall'articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale. Questo obiettivo potrà essere raggiunto senza regolamentazione speciale solo quando il movimento delle retribuzioni sarà di nuovo più intenso di quello dei prezzi, e le rendite dell'AVS saranno più o meno adeguate all'evoluzione delle retribuzioni e i limiti di reddito, invece, solamente adeguati all'evoluzione dei prezzi. In tal momento, le suindicate differenze spariranno.

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5 Adeguamento della tavola scalare dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente Durante i lavori preparatori relativi alla modificazione della legge per il 1° gennaio 1975, come era proposta nel nostro messaggio del 21 novembre 1973 e di cui voi avete sospeso l'esame nell'attesa del nostro messaggio completivo, la Commissione federale dell'AVS e dell'Ai aveva raccomandato di adeguare ogni volta all'evoluzione dell'economia anche i limiti della cosiddetta tavola scalare dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e per i dipendenti da un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi. Per mancanza di tempo, tale commissione non ha potuto esaminare se occorreva ugualmente prevedere questa possibilità di adeguamento nel decreto federale relativo agli anni 1976 e 1977.

Quanto a noi, -- e anche l'Unione degli agricoltori svizzeri è di questo parere -- stimiamo che sia giusto integrarla nel decreto. Tuttavia, come l'abbiamo detto nella nostra proposta iniziale, occorre limitarsi ad adeguare i limiti della tavola scalare dei contributi nella misura dell'adeguamento delle rendite. Rammentiamo ancora che gli adeguamenti di tale tavola scalare devono seguire il ritmo biennale della fissazione dei contributi dovuti dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

Il limite superiore per l'applicazione di tale tavola scalare era, nel 1948, di 3 600 franchi; nel corso delle varie revisioni della legge, è stato portato sino a 20 000 franchi. Questi 20 000 franchi corrispondono al livello delle rendite del 1975. Se le rendite fossero aumentate, il Consiglio federale avrebbe la competenza di estendere la tavola scalare corrispondentemente. Lo stesso vale per il limite inferiore, fissato presentemente a 2 000 franchi, che costituisce, nello stesso tempo, il criterio di delimitazione per l'assoggettamento obbligatorio dei redditi provenienti da un'attività lucrativa accessoria e indipendente. La facoltà di adeguare questi limiti in materia di contributi è prevista dall'articolo 3 del presente disegno di decreto federale.

6 Nuova regolamentazione per la riscossione dei contributi Rammentiamo, dapprima, la regolamentazione legale valida all'inizio del 1975. Nel presente messaggio non affronteremo l'aumento dei contributi previsto per il 1° gennaio 1978, giacché abbiamo l'intenzione di far esaminare l'insieme dei problemi di finanziamento soltanto a tale data e di sottoporvi, se sarà necessario, pertinenti proposte nel messaggio ulteriore al quale abbiamo fatto allusione nel n. 2. La regolamentazione legale che era valida all'inizio del 1975 può essere riassunta nel modo seguente: -- A partire dal 1° gennaio 1973, i contributi determinanti degli assicurati e dei datori di lavoro, percepiti sui redditi lucrativi, si elevavano in tutto

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al 7,8 per cento per l'AVS e allo 0,8 per cento per l'Ai, cioè il tasso contributivo era dell'8,6 in totale per questi due rami. Poi veniva ad aggiungersi lo 0,4 per cento per il finanziamento delle IPG, il che portava il contributo globale all'AVS, all'Ai e all'IPG al 9 per cento' della retribuzione.

-- Quanto agli enti pubblici, era previsto nella LAVS che essi avrebbero preso a loro carico una contribuzione all'AVS di un quinto delle uscite fino alla fine del 1977. Nell'Ai, la Confederazione e i Cantoni dovevano prendere a loro carico la metà delle uscite e, nell'ordinamento delle PC, la totalità delle spese. Nell'AVS e nell'Ai, era previsto che la Confederazione e i Cantoni si ripartissero queste contribuzioni secondo il rapporto S a i . Nell'ordinamento delle prestazioni complementari, i Cantoni si assumevano in media circa la metà delle uscite.

Per seguire il ragionamento che sarà esposto qui di seguito, è utile sapere che il 20 per cento delle uscite prese a carico dagli enti pubblici era ripartito tra la Confederazione e i Cantoni in ragione del 15 e del 5 per cento.

Con l'articolo 4 del nostro disegno di decreto, vi proponiamo di fissare, per il 1976 e il 1977, la contribuzione della Confederazione all'AVS al 9 per cento delle uscite annue. La parte dei Cantoni resterebbe stabilita al 5 per cento, in modo che la Confederazione e i Cantoni prenderebbero a loro carico, insieme, il 14 per cento degli oneri annui, al posto del 20 per cento dell'onere annuo previsto all'origine. Nel n. 2, abbiamo fatto riferimento alle nostre proposte sui provvedimenti atti a migliorare le finanze della Confederazione, con cui la contribuzione della Confederazione all'AVS deve essere limitata a 770 milioni di franchi per gli anni 1975, 1976 e 1977.

All'articolo 5 del nostro disegno di decreto, proponiamo di sostituire per gli anni 1976 e 1977 questa somma fissa per mezzo della suddetta percentuale (9 per cento degli oneri). I 770 milioni di franchi ammessi per il 1975 rappresentano appena il 9 per cento delle uscite di tale anno valutate a 8 730 milioni di franchi. Con la nuova regolamentazione, le contribuzioni degli anni 1976 e 1977 avranno dunque lo stesso tasso del 1975. Visto che le uscite dell'AVS varieranno con l'andamento dei prezzi nel corso di questi due prossimi anni, è importante, per il
finanziamento secondo il sistema di ripartizione, che la contribuzione della Confederazione segua questo andamento come i contributi dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro, fissati in percentuali della retribuzione il che d'altronde avviene pure per le contribuzioni dei Cantoni fissate al 5 per cento delle uscite. Se le rendite non venissero aumentate nel 1976 e nel 1977, l'onere della Confederazione non supererebbe sensibilmente i summenzionati 770 milioni di franchi. Oltre a questa somma, la quinta tavola allegata indica, come orientamento per gli anni 1976 e 1977, l'onere che potrebbe risultare da un adeguamento delle rendite all'andamento dei prezzi secondo le ipotesi di calcolo de-

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scritte nel n. 31. Come abbiamo già detto, non procederemo però a un tale adeguamento in caso di andamento normale dei prezzi.

La riduzione della contribuzione della Confederazione all'AVS causerà a questo ramo, durante tre anni successivi (1975, 1976 e 1977), perdite annue di circa 540, 570 e 610 milioni di franchi, che corrispondono in media assai esattamente al 6,2 per cento della somma delle retribuzioni annuali corrispondenti. Una riduzione delle prestazioni è fuori di discussione perché le rendite degli anni 1975, 1976 e 1977 non coprono ancora il fabbisogno vitale a tutti i livelli secondo di nostro commento nel n. 33.

Per colmare pressappoco le suddette perdite annue nelle entrate, non resta che un solo mezzo, quello di aumentare il tasso dei contributi all'AVS dello 0,6 per cento delle retribuzioni, provvedimento che possiamo prendere dal 1° gennaio 1975 in virtù delle disposizioni transitorie della LAVS e di cui intendiamo far uso dal 1° luglio 1975.

Contemporaneamente, decreteremo pure l'aumento del tasso dei contributi all'Ai dello 0,2 per cento delle retribuzioni allo scopo di migliorare un poco la situazione finanziaria di questo ramo, oggi deficitaria. Anche qui disponiamo della necessaria competenza. D'altronde, i contributi alle IPG dovranno essere aumentati dello 0,2 per cento delle retribuzioni, provvedimento che è stato oggetto di una particolare modificazione legale nel quadro delle nostre proposte sui provvedimenti urgenti atti a migliorare le finanze della Confederazione, giacché non eravamo competenti a tal riguardo. Così, il tasso globale dei contributi per questi tre rami di assicurazione sarebbe portato dal 9 al 10 per cento delle retribuzioni dal 1° luglio 1975.

In tal ordine di idee, ricordiamo anche la mozione Jauslin del 10 dicembre 1974, che ha il tenore seguente: Sino ad oggi la contribuzione federale all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità, come pure le prestazioni complementari a tali assicurazioni, hanno potuto essere finanziate per mezzo delle entrate provenienti dalla imposizione fiscale del tabacco e delle bevande distillate. Per la prima volta, il preventivo per il 1975 prevede il versamento a queste opere sociali di un contributo, attinto dai mezzi generali della Confederazione, che ammonterà a più di un
miliardo di franchi.

Secondo alcuni dati forniti da persone responsabili di queste istituzioni sociali, il fondo di compensazione dispone di riserve in sufficiente misura. Sarebbe, perciò, possibile ridurre l'importo della contribuzione federale anche se in questo periodo di tempo non fossero aumentati i contributi dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro.

Di conseguenza, il Consiglio federale è invitato a presentare senza indugio un disegno di modificazione dell'articolo 103 della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, affinchè la Confederazione possa di nuovo coprire con le entrate provenienti dall'imposizione fiscale del tabacco e delle bevande distillate le uscite causate dal versamento della sua contribuzione.

681

Benché voi non abbiate ancora trattato questa mozione, noi vorremmo mettere in rilievo che riducendo la contribuzione della Confederazione all AVS per gli anni 1975, 1976 e 1977 si terrebbe conto del desiderio espresso dal consigliere agli Stati Jauslin. Gli oneri della Confederazione per l'AVS (comprese le prestazioni complementari ail'l'AVS) dovrebbero essere approssimativamente coperti in tale periodo di tempo dalle apposite entrate fiscali.

Al contrario, non possiamo condividere l'opinione espressa in questa mozione, secondo cui il fondo di compensazione avrebbe accumulato abbastanza riserve per poter compensare la riduzione della contribuzione della Confederazione. È facile calcolare per mezzo della terza tavola allegata che senza l'aumento dei contributi dello 0,6 per cento delle retribuzioni M livello del fondo dii compensazione calerebbe fino a 8,9 miliardi di franchi alla fine del 1977, stato che allora corrisponderebbe soltanto all'88 per cento delle uscite di un anno. Orbene, nel capoverso 3, l'articolo 107 della LAVS dispone che il fondo non deve scendere al di sotto dell'importo di tali uscite. Nelle condizioni presenti un tal indebolimento del fondo non potrebbe essere giustificato.

7 La situazione finanziaria futura nei tre rami assicurativi Benché le nostre proposte si limitino agli anni 1976 e 1977, non è inutile darvi qualche indicazione complementare a proposito dell'evoluzione finanziaria dell'AVS, dell'Ai e delle indennità per la perdita di guadagno, almeno per un periodo a media scadenza di 10 anni. In tal maniera, potrete meglio valutare la portata economica delle nostre proposte e costatare particolarmente che il finanziamento delle rendite è garantito sino all'entrata in vigore di una revisione generale, anche se, per gli anni 1976 e 1977, si dovrà probabilmente procedere a un adeguamento delle rendite corrispondentemente all'evoluzione descritta nel n. 31. Abbiamo però ricordato più volte che un tal adeguamento potrà essere previsto soltanto in caso di precipitosa evoluzione dei prezzi.

La terza tavola allegata indica i futuri bilanci annui dell'AVS. Eccovi qualche osservazione a tal proposito: -- Per l'andamento delle entrate, abbiamo valutato l'evoluzione della somma dei contributi dei lavoratori dipendenti assicurati e dei datori di lavoro sulla base del tasso dei contributi figurante nella prima nota della t'avoua e fondandoci sull'ipotesi ammessa nel n. 31 che il movimento delle retribuzioni raggiungerà il 6 per cento all'anno. D'altra parte, abbiamo calcolato il prodotto del fondo di compensazione su un tasso d'interesse del 4,5 per cento, il che da ancora un piccolo margine di sicurezza. Infine, per le contribuzioni degli enti pubblici, abbiamo tenuto conto sino al 1977 degli importi commentati nel n. 6 e di cui voi troverete, d'altra parte, una ricapitolazione nella quinta ta-

682

vola allegata. Per gli anni seguenti, abbiamo ritenuto dal 1° gennaio 1978 le parti fissate attualmente nella legge non modificata. Se dopo tale data, le contribuzioni degli enti pubblici venissero riportate, per esempio, dal 25 al 15 per cento delle uscite annue, bisognerebbe pensare a compensare tale diminuzione di entrate con un nuovo aumento dei contributi dell'uno per cento delle retribuzioni.

-- Quanto alle uscite, abbiamo tenuto conto, come già detto, di un aumento delle rendite per il 1976 e il 1977 corrispondente all'andamento dei prezzi valutato nel n. 31. Per gli anni seguenti, dal 1978 al 1984, abbiamo ammesso un aumento medio delle rendite del 5 per cento, malgrado un tasso di aumento annuo delle retribuzioni del 6 per cento; tal maniera di fare consente diverse interpretazioni a proposito dell' adeguamento uniforme o differenziato delle rendite in corso e delle rendite nuove all'andamento dei prezzi e delle retribuzioni.

-- Parliamo ancora un poco del livello del fondo di compensazione alla fine del periodo decennale di finanziamento. Alla fine dell'anno 1984, il suo livello di 15,7 miliardi di franchi sarebbe uguale all'inarca al 101 per cento delle corrispondenti uscite del detto anno. Si rispetterebbero, dunque, le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 107 della LAVS, secondo le quali il fondo di compensazione non deve scendere ai di sotto dell'importo delle uscite di un anno.

La quarta tavola allegata illustra il decorso dei bilanci annui dell'Ai secodo le ipotesi da noi ammesse. Si è tenuto debitamente conto del già menzionato aumento dei contributi dello 0,2 per cento delle retribuzioni dal 1° luglio 1975. Nonostante il detto aumento, il finanziamento di questo ramo continua a restare difficile e anche dopo il 1975 non si potrà fare a meno di ricorrere ad alcuni prestiti di modesta importanza presso il fondo di compensazione dell'AVS. Ad ogni modo, già sin d'ora si può affermare che se non si fosse previsto di aumentare i contributi, la media annua delle uscite scoperte del periodo decennale sarebbe superiore di circa 200 milioni di franchi. Elaborando la regolamentazione prevista per il 1978 e per più tardi, si vedrà se questa assicurazione potrà essere finanziata con il previsto tasso dell'uno per cento delle retribuzioni, facendo qualche economia di cui si possa
rispondere dal punto di vista sociale, o se bisognerà ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

Resta da rammentare ancora che le uscite risultanti dalle prestazioni complementari versate negli anni 1975, 1976 e 1977 passerebbero, corrispondentemente allo schema di calcolo suesposto, da 335 milioni di franchi a poco più di 370 milioni. La quinta tavola allegata fornisce indicazioni più esatte; vi si troverà, in particolare, l'importo degli oneri corrispondenti coperti dalla Confederazione e quelli a carico dei Cantoni. Potranno queste spese essere ridotte dopo il 1978? Per rispondere a tale questione, occorrerebbe sapere se l'evoluzione delle retribuzioni continuerà ad essere superiore

683

a quella dei prezzi, giacché solo quest'ultima è determinante per fissare i limiti di reddito decisivi in materia, mentre quella influenzerà molto l'importo delle rendite dell'AVS e dell'Ai.

Ecco ancora qualche indicazione riguardante l'evoluzione possibile delle uscite globali per ì'AVS, l'Ai e l'IPG, i tre rami dell'assicurazione sociale.

Secondo la quinta tavola allegata, la somma delle uscite di questi tre rami di assicurazione si eleverà nel 1975 a circa 10,7 miliardi di franchi. Secondo le nostre ipotesi, essa sarà di circa 18,7 miliardi di franchi nel 1984.

L'aumento assoluto di 8 miliardi di franchi sarà evidentemente raggiunto solo se la somma delle retribuzioni di circa 87 miliardi passerà a circa 147 miliardi di franchi nello stesso periodo. Ecco perché le uscite globali e la somma delle retribuzioni evolvono, proporzionalmente, pressapoco in modo identico nel corso del medesimo periodo, talché il tasso di onere espresso in percentuali della retribuzione, che si situava al 12,3 per cento all'inizio del periodo, si eleverebbe al 12,8 per cento nel 1984. Quest' onere, restando praticamente costante, dimostra che questi rami di assicurazione non possono avere conseguenze economiche importanti a media scadenza.

8 Ripercussioni sull'organizzazione e sul personale L'adeguamento del registro dei pagamenti delle casse di compensazione dell'AVS, come anche del registro delle rendite dell'Ufficio centrale di compensazione per un milione di casi di rendite circa, si traduce ogni volta in un considerevole aumento di lavoro supplementare per gli uffici interessati.

Secondo il metodo scelto di adeguamento delle vendite (v. il precedente n. 33), le casse di compensazione potranno calcolare esse stesse i nuovi importi delle rendite ovvero dovranno in parte far capo alle comunicazioni che l'Ufficio centrale deve stabilire per mezzo dell'elaboratore elettronico dei dati. Per il momento, non tutte le casse di compensazione sono in grado di ricalcolare le rendite per mezzo di ordinatori elettronici e -il numero delle rendite subisce d'altronde mutazioni incessanti; perciò, molti casi dovranno essere trattati manualmente. Ciò spiega perché molte casse di compensazione debbano ingaggiare temporaneamente personale ausiliario.

Del resto, proprio l'automazione dei lavori implica che le autorità prendano tempestivamente le il oro decisioni affinchè gli uffici incaricati dell'esecuzione dispongano del tempo sufficiente per preparare l'esecuzione (analisi dei problemi, programmazione, stampa dei moduli, prove di saggio, ecc.). È dunque necessario che voi approviate il presente decreto nel corso della sessione estiva del 1975, affinchè, all'occorrenza, noi possiamo determinare, pressappoco allo stesso momento, i particolari del metodo di adeguamento che dipendono da diversi presupposti tecnici. Invece, fisseremo il tasso di aumento all'ultimo momento possibile, probabilmente sempre nel settembre dell'anno precedente.

684

9 Costituzionalità La legislazione sull'AVS e sull'AI si fonda sull'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale e quella sulle prestazioni complementari sull'articolo 11 delle disposizioni transitorie, nel nuovo tenore accettato dal popolo e dai Cantoni il 3 dicembre 1972. Il presente decreto1 federale serve, in particolare, a realizzare l'adeguamento delle rendite all'andamento dei prezza come è richiesto dalla Costituzione. Esso mira pure ad impedire che l'assicurazione si allontani dal suo obiettivo costituzionale, che è la copertura del fabbisogno vitale. Anche la riduzione della contribuzione della Confederazione è conforme alla Costituzione; in effetti, questa fissa solo un limite massimo per i sussidi degli enti pubblici, cioè il 50 per cento delle uscite totali dell'AVS e dell'Ai.

10 Proposta Vi proponiamo di togliere di ruolo perché privo di oggetto il disegno di legge che vi avevamo presentato il 21 novembre 1973 e di approvare il disegno di decreto federale allegato. A tal proposito, vi rinviamo ancora una volta al capitolo ottavo dove abbiamo esposto la necessità di prendere una decisione nel corso della sessione estiva del 1975, affinchè possano essere prese le disposizioni tecniche in vista di un eventuale aumento delle rendite dal 1° gennaio 1976.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 5 febbraio 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Graber

II cancelliere della Confederazione, Huber

685

(Disegno)

Decreto federale su provvedimenti urgenti nell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 34 quater della Costituzione federale e l'articolo 11 delle disposizioni transitorie della medesima; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 febbraio 1975 1), decreta:

Art. l Adeguamento delle rendite ordinarie al rincaro Per gli anni 1976 e 1977, il Consiglio federale può appropriatamente adeguare all'evoluzione dei prezzi le rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

1

2

Esso stabilisce il metodo per l'adeguamento delle rendite in corso.

In quest'ambito può prevedere arrotondamenti, emanare disposizioni den> gatorie per le rendite parziali e prescrivere una procedura semplificata.

3

Per calcolare le nuove rendite, esso può modificare, corrispondentemente all'adeguamento delle rendite in corso, la formula di rendita secondo l'articolo 34 e il fattore di rivalutazione secondo l'artìcolo 30 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 2 Adeguamento al rincaro delle rendite straordinarie e delle prestazioni complementari Per gli anni 1976 e 1977, il Consiglio federale può adeguare all'evoluzione dei prezzi i limiti di reddito stabiliti per l'assegnazione delle rendite " FF 1975 I 669 2 > RS 831.10 Foglio federale 1975, Voi. I

42

686 straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come anche delle prestazioni complementari a questa assicurazione.

Art. 3 Adeguamento della tavola scalare dei contributi Per gli anni 1976 e 1977, il Consiglio federale può adeguare all'evoluzione economica i limiti della tavola scalare dei contributi e quelli del reddito di un'attività lucrativa, indipendente e accessoria, stabiliti negli artìcoli 6 e 8 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; tuttavia, questo adeguamento sarà uguale, al massimo, a quello delle rendite ordinarie.

Art. 4 Riduzione dei contributi della Confederazione Per gli anni 1976 e 1977, la Confederazione presta un contributo pari al 9 per cento delle uscite annue, in luogo dell'aliquota prevista nell'articolo 103 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1.

Art. 5 Abrogazione del diritto vigente E decreto federale del 31 gennaio 1975 2) che statuisce la somma del contributo federale all'assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

Art. 6

Disposizioni finali 1

II presente decreto è di obbligatorietà generale; esso- sottosta al referendum facoltativo.

2

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1976 e vige fino al 31 dicembre 1977.

" RS 831.10

2

>RU1975 181

687

Elenco delle tavole allegate Tavola

Importi delle rendite complete: rendite semplici di vecchiaia e rendite di vecchiaia per c o n i u g i . . .

1

Calcolo delle nuove rendite: evoluzione individuale media delle retribuzioni dal 1948 e retribuzione media di riferimento per il 1975

2

Situazione finanziaria dell'AVS dal 1973 ai 1984

3

Situazione finanziaria dell'Ai dal 1973 al 1984

4

Uscite totali e contributi degli enti pubblici dal 1974 al 1977 . . . .

5

688 Importi delle rendite complete nel 1975 Rendite semplici di vecchiaia e rendite di vecchiaia per i coniugi1} Montanti in franchi Tavola 1 Reddito annuo medio

Rendite semplici di vecchiaia per mese

1

Rendite di vecchiaia per coniugi

per anno

per mese

per anno

CD

(2)

(3)

(4)

(5)

6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000

500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000

6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800 11400 12000

750 825 900 975 1050 1 125 1200 1275 '1 350 '1425 1 500

9000 9900 10800 11700 12600 13500 14400 '15300 16200 17100 18 000

> Gli altri tipi di rendita sono espressi in percentuali delle rendite semplici di vecchiaia: - rendite per le vedove 80 per cento, - rendite completive per le mogli 35 per cento, - rendite semplici per gli orfani e per i figli 40 per cento, - rendite doppie per gli orfani e per i figli 60 per cento.

Gli importi mensili delle rendite sono arrotondati al franco superiore.

689 Calcolo delle nuove rendite Evoluzione individuale media delle retribuzioni dal 1948 e retribuzione media di riferimento per l'anno 1975 Retribuzione media delle persone che avevano 20 anni nel 1948 = 1800 fr.

Retribuzione media del numero totale nel 1948 = 4956 fr.

Tavola 2 Anni civili

Evoluzione della retribuzione per le rendite che iniziano nel 1975 (Persone che nel 1948 avevano 38 anni)

Evoluzioni delle retribuzioni 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

5670 5796 5922 6102 6192 6390 6624 6930 7218 7794 8046 8316 8712 9072 9756 10386 11412 12276 13032 13518 14292 14832 16128 18144 19872 21618 24750

. .

. . . .

. .

Somma delle retribuzioni Durata d i contribuzione i n anni . . . .

298 800 .

27

Evoluzione della retribuzione media di riferimento Media effettiva in franchi Fattore di rivalutazione per le rendite nuove Media rivalutata all'inizio del diritto alla rendita in franchi

11067 2,4 26561

690 Situazione finanziaria annua dell'AVS

dal 1973 al 1984 (Importi in milioni di franchi) Tavola 3 Entrate

1J

Fondo di compensazione Stato Variazio- alla fine ni annue dell'anno

Anni civili

Uscite

1973

6480

5450

1318

371

7139

659

10369

1974

7363

6266

1360

406

8032

669

11038

1975

8730

6896

1206

406

8508

-222

10816

1976

9430

7579

1320

393

9292

-138

10678

1977

10128

8034

1418

378

9830

-298

10380

1978

10881

8516

2721

373

11610

729

11 109

1979

11666

9027

2917

397

12341

675

11 78'4

1980

12 464

9569

3116

420

13105

641

12425

1981

13165

10143

3292

442

13877

712

13137

1982

13913

10751

3478

469

14698

785

13922

1983

14720

11396

3680

498

15574

854

14776

1984

15563

12080

3891

529

16500

937

15713

Contributi '>

Enti pub- Interessi blici 2> del fondo

Totale

Fino al 30.6.1975: 7,8 per cento del reddito lucrativo, tuttavia 6,8 percento per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente dal 1°.7.1975: 8,4 per cento del reddito lucrativo, tuttavia 7,3 per cento per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

2 > Fino al 1974 un quinto delle uscite (eccezione: rendita mensile doppia del 1974), 1975: Confederazione 770 milioni di franchi, cantoni 5 per cento delle uscite, 1976 e 1977: 14 per cento delle uscite dal 1978: 25 per cento delle uscite.

691 Situazione finanziaria annua dell'Ai dal 1973 al 1984

(Importi in milioni di franchi) Tavola 4 Entrate

l

Fondo di compensazione Stato Variazio- alla fine ni annue dell'anno

Anni civili

Uscite

1973

1 180

570

591

-1

1 160

- 20

1974

1456

654

694

-7

1341

-115

- 49

1975

1658

780

829

-13

1596

- 62

-111

1976

1825

919

913

-16

1816

- 9

-120

Contributi »>

Enti pubInteressi blici 2> del fondo

Totale

66

1977

1959

974

980

-17

1937

- 22

-142

1978

2090

1033

1045

-19

2059

- 31

-173

1979

2217

1095

1 109

-21

2183

- 34

-207

1980

2357

1 160

1 179

-24

2315

- 42

-249

1981

2529

1230

1 265

-27

2468

- 61

-310

1982

2716

1304

1 358

-31

2631

- 85

-395

1983

2915

1 382

1458

-36

2804

-111

-506

1984

3127

1 465

1564

-43

2968

-141

-647

> Fino al 30.6.1975: 0,8 per cento, dal 1°.7.1975: 1,0 per cento del reddito lucrativo.

2 > La metà delle uscite, ridotta, se ne è il caso, nella misura in cui la riserva supererebbe 1/5 delle uscite (eccezione: rendita mensile doppia del 1974).

692 Uscite totali e contribuzioni degli enti pubblici dal 1974 al 1977

Tavola 5 Rami di assicurazione

Anni

1974

1975

1976

1977

Uscite complessive AVS AI PC

7363 1456 356

8730 1 658 335

Totali

9175

10723

9430 1 825 354

10128 1959 372

11609

12459

Contributi degli enti pubblici AVS1) AIa> PC 3>

1360 694

1206 829

1320 913

356

335

354

1418 980 372

Totali

2 410

2 370

2 587

2770

Partecipazione della Confederazione AVS AI PC

1020 521 178

770 622 161

849 685 170

912 735 179

Totali

1719

1553

1704

1 826

Partecipazione dei Cantoni AVS AI PC

340 173 178

436 207 174

471 228 184

506 245 193

Totali

691

817

883

944

*> AVS: 1974 Va delle uscite, senza rendita doppia; 1975: Confederazione 770 milioni di franchi, cantoni 5 per cento delle uscite; 1976 e 1977: 14 per cento delle uscite.

2) 3)

AI: La metà delle uscite (eccezione: rendita mensile doppia del 1974).

PC: Copertura completa.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sui provvedimenti urgenti da prendere per gli anni 1976 e 1977 nell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Del 5 febbraio 1975)

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Jahr

1975

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

75.005

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.03.1975

Date Data Seite

669-692

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10 111 485

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