182

Termine di referendum: 29 settembre 1975

Legge federale sul servizio delle poste # S T #

Modificazione del 20 giugno

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1974 !>, decreta:

La legge federale del 2 ottobre 1924 2) sul servizio delle poste è modificata come segue: Art. 12 cpv. 1 1

La tassa d'affrancazione di una lettera fino a 250 g ascende a: 40 centesimi per gli invii in forma di lettera il cui formato non supera 250X176 mm, 70 centesimi per gli invii in forma di lettera, di cui la lunghezza supera 250 mm o la larghezza 176 mm, 70 centesimi per gli invii aventi una forma diversa da quella di una lettera.

Art. 13 cpv. 1 1

La tassa d'affrancazione di una cartolina postale ascende a 40 centesimi.

'> FF 1974 II 1394 2 > RS 783.0 1975 -- 474

g. o

0. 0. h+)

5' S <3 o s> l/l

Ui 0 0

5' 0

p ^

£

o 5' m

3

S

(re P

y

0

P) p

cr HI ^

0 f*


Fino al formato di 250X176 mm in forma di lettera o di cartolina

·o n>



Ul

O

sä O L/l

O

r*

Fino al formato di 353X250 mm in forma di lettera

0

Se la lunghezza supera 353 mm o la larghezza 250 mm, in forma di lettera

0

In forma diversa da quella delle lettere o delle cartoline

"

r

r p

o

a' 5' Ot) o o

o.

n

m

00

~j

W

N*

0

Fino al formato di 250X176mm in forma di lettera o di cartolina

ä

c/1 UJ o t_n

O

Fino al formato di 353X250 mm in forma di lettera

0 <-n 0

r*

I VJ

·8·C

M

O L/( OJ O O ui



O

80

OD
Ni O

3 to

ti p t-ft to (-/I

£L HT

Ifl N> O v-'» 0 0

^ UJ O Ul

f-h

5' S o P <~n 0 Ul r*

O

r*

a 5 p m TO G .m f?

i o~J tyiO

o ~

.Se la lunghezza supera 353 mm o la larghezza 250 mm, in forma di lettera

i

O

In forma diversa da quella delle lettere o delle cartoline

^j o

C/1

O

?*

UX

i-ï e-?

n &

re Uj

I.

2 N' N P P.

m ·g n I

184

Art. 19 7. Invii senza indirizzo

1

La tassa degli invii aperti senza indirizzo, impostati per il recapito generale nell'interno della circoscrizione di distribuzione di un ufficio postale, è la seguente: a. per le stampe fino a 50 g 7 centesimi oltre 50 g fino a l 00 g 12 centesimi b. per altri oggetti fino a 50 g 12 centesimi oltre 50 g fino a 100 g 18 centesimi.

2

Per siffatti invii fino a 50 g, la tassa è di 5 centesimi: a. se trattasi di stampe e di altri oggetti per collette di istituzioni nazionali o cantonali di pubblica utilità; b. se trattasi di stampe di partiti nazionali, cantonali o comunali.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3 Gli invii senza indirizzo di più di 100 g e quelli la cui lunghezza supera 250 mm, la cui larghezza 180 mm o il cui spessore 10 mm non sono trasportati.

Art. 20 cpv. 1 e 5 8. Giornali e periodici in abbonamento

1

La tassa di un giornale o di un periodico in abbonamento è la seguente: Negli anni

fino a 50 g per una tiratura fino a per una tiratura oltre oltre 50 g fino a 75 g per una tiratura fino a per una tiratura oltre oltre 75 g fino a 100 g oltre 100 g fino a 150 g oltre 150 g fino a 200 g oltre 200 g fino a 250 g oltre 250 g fino a 300 g oltre 300 g fino a 400 g oltre 400 g fino a 500 g

1976/1977

dal 1978

et.

et.

20 000 esemplari 20 000 esemplari

2 3

2,5 4,5

20 000 esemplari 20 000 esemplari

3 4

4 5,5 7 0,5 12 14 22 27 33

5,5 7,5 9,5 11,5 22 27 33

185 5

Ai giornali e ai periodici in abbonamento possono essere aggiunti supplementi che non sono parte integrante dei singoli numeri o non sono compresi nell'abbonamento, a condizione che vi si prestino quanto a forma, dimensioni e condizionamento. La tassa dei supplementi ai giornali è la seguente: a. per le stampe fino a 50 g oltre 50 g fino a 100 g

7 centesimi 12 centesimi

b. per altri oggetti fino a 50 g

12 centesimi.

Art. 23 cpv. 1 e 3 1

La tassa di un pacco postale è la seguente: tassa di base inoltre, per ogni kg o frazione di kg . . . .

50 centesimi 50 centesimi.

A richiesta del mittente, i pacchi postali sono iscritti. Per i pacchi iscritti la tassa di base ascende a franchi 1.50.

3

Un'indennità è concessa al mittente: a. per i pacchi postali affrancati in contanti, che sono impostati il mattino o, a richiesta dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, in un altro momento favorevole dal punto di vista del traffico o dell'esercizio; b. per il lavoro preliminare fornito oltre i limiti normali, in occasione dell'impostazione di pacchi postali affrancati in contanti.

Art. 30 cpv. 1 I Per un invio gravato di rimborso si deve pagare, oltre la tassa di trasporto, la seguente tassa: fino a 100 fr fr. 3.50 oltre 100 fr. fino a 500 fr fr. 4.50 oltre 500 fr. fino a 1000 fr fr. 6.-- per ogni 1000 fr. o frazione di 1000 fr.

in più fr. 3.-- in più.

Art. 32 cpv. 1 1 vaglia postali sono soggetti alle seguenti tasse: fino a 100 fr fr. 3.-- I

186

oltre 100 fr. fino a 500 fr oltre 500 fr. fino a 1000 fr per ogni 1000 fr. o frazione di 1000 fr.

in più Art. 34 cpv. 1 lett. a e è a. Per un versamento: fino a 20 fr oltre 20 fr. fino a 100 fr oltre 100 fr. fino a 500 fr oltre 500 fr. fino a 1000 f r per ogni 1000 fr. o frazione di 1000 fr. in più

fr. 3.50 fr. 4.-- fr. 1.-- in più.

30 centesimi 40 centesimi 70 centesimi 100 centesimi

b. Per un mandato di pagamento: fino a 100 fr oltre 100 fr. fino a 500 fr oltre 500 fr. fino a 1000 fr. . . . .

per ogni 1000 fr. o frazione di 1000 fr. in più

30 centesimi in più fr. 2 -- fr. 2.50 fr. 3.-- fr. --.50 in più

Art. 45 cpv. 1 In tutti i casi in cui la legge non stabilisca altrimenti, tutte le azioni per risarcimento di danni nel servizio postale contro l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi si prescrivono entro il termine di due anni.

1

An. 51 cpv. 2 In caso di perdita di un pacco postale iscritto, l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi rimborsa il valore comprovato della mercé perduta, ma al massimo 300 franchi per un pacco fino a 1 kg 400 franchi per un pacco di oltre 1 kg fino a 2 kg 500 franchi per un pacco di oltre 2 kg fino a 3 kg 50 franchi per ogni ulteriore kg o frazione di kg.

2

II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1976.

187

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 20 giugno 1975 II presidente, Oechslin II segretario, Sauvant

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 20 giugno 1975 II presidente, Simon Kohler II segretario, Koehler

Data di pubblicazione: 30 giugno 1975 Termine di referendum: 29 settembre 1975

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sul servizio delle poste Modificazione del 20 giugno

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1975

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.06.1975

Date Data Seite

182-187

Page Pagina Ref. No

10 111 594

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.