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75.058 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente gli Statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo (Del 2 giugno 1975)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Con il presente messaggio vi proponiamo di approvare gli statuti dell' Organizzazione mondiale del turismo (OMT), firmati dal plenipotenziario svizzero il 28 settembre 1970 a Città del Messico, in occasione dell'Assemblea generale straordinaria dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo (UIOUT).

1 Cenni generali L'approvazione degli statuti dell'OMT da parte dell'Assemblea federale è necessaria affinchè la Svizzera possa aderire a questa organizzazione.

L'OMT, i cui statuti sono già stati ratificati dal numero di Stati richiesto, succede all'UIOUT organizzazione di diritto privato che raggruppava oltre cento uffici nazionali del turismo.

La trasformazione dell'UIOUT in organizzazione intergovernativa era stata ritenuta necessaria per diversi motivi. Il numero dei turisti internazionali si è decuplicato a contare dalla fondazione dell'UIOUT e quello degli Stati partecipanti al movimento turistico internazionale è costantemente aumentato. Simultaneamente, nella maggior parte dei Paesi turistici, i poteri pubblici hanno preso continui provvedimenti per promuovere le attività turistiche. La maggior interdipendenza di quest'ultime sul piano internazionale e il maggior influsso degli Stati sul turismo hanno indotto le Nazioni Unite (ONU) ed altre organizzazioni intergovernative ad occuparsi accessoriamente di problemi turistici. L'UIOUT era dunque obbligata a collaborare vieppiù strettamente con le organizzazioni intergovernative. Il suo carattere privato ne limitava gli sforzi per armonizzare le attività turistiche internazionali.

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Pertanto, già nel 1969, l'Assemblea generale dell'ONU ha raccomandato la trasformazione dell'UIOUT e l'allacciamento di relazioni contrattuali con l'Organizzazione futura. In quest'ultimi anni, l'UIOUT si è imbattuta in difficoltà d'ordine interno risultanti dal fatto che la maggior parte dei suoi membri non erano più uffici nazionali di turismo autonomi, bensì organismi governativi.

Scopo dell'OMT è promuovere e sviluppare il turismo. Essa presta attenzione particolare alle attività di ricerca e di consulenza in favore dei Paesi in via di sviluppo. L'OMT si sforzerà dunque di cooperare al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD).

Riteniamo che l'adesione della Svizzera all'OMT risponda a una vera e propria necessità. Il nostro turismo apporta un contributo essenziale all equilibrio della bilancia svizzera dei redditi. Esso dipende in ampia misura dall'estero e non può rinunciare alla cooperazione internazionale. Paese tradizionalmente turistico, la Svizzera non può restarne in disparte tanto più che ha esercitato un influsso essenziale sugli statuti della nuova organizzazione. Inoltre, l'adesione del nostro Paese sarebbe un atto di solidarietà riguardo ad Paesi in via di sviluppo i cui bisogni turistici saranno specialmente presi in considerazione dall'OMT. Come membri dell'OMT potremo parimente influenzare la politica internazionale dello sviluppo turistico.

2 Situazione iniziale L'OMT, organizzazione intergovernativa, succede all'UIOUT, organizzazione di diritto privato. Per valutare un'eventuale adesione della Svizzera occorre conoscere più da vicino i motivi e le differenti fasi che hanno condotto alla trasformazione dell'UIOUT.

21 UIOUT Fondata nel 1947 con sede a Ginevra, l'UIOUT raggnippava 119 uffici nazionali del turismo, governativi, semigovernativi o privati, con qualità di membri effettivi, come anche 89 altre istituzioni ed imprese turistiche, con qualità di membri associati. L'organizzazione è stata fondata dai Paesi tradizionalmente turistici. In seguito al processo di decolonizzazione e all espansione mondiale del turismo durante gli anni sessanta, oltre i due terzi dei membri dell'UIOUT provenivano, durante gli ultimi anni d'attività, da Paesi in via di sviluppo. Il nostro Paese vi era rappresentato dall'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST), corporazione di diritto pubblico posta sotto la vigilanza della Confederazione.

Associazione con personalità giuridica giusta gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, l'UIOUT si prefiggeva di favorire gli scambi

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turistici internazionali per sviluppare l'economia dei Paesi membri ed accrescere le relazioni amichevoli, sociali e culturali tra i popoli. Essa perseguiva in particolare la liberalizzazione della circolazione internazionale delle persone. Si sforzava parimente di migliorare la cooperazione fra i suoi membri e, soprattutto, con le Nazioni Unite e con altre organizzazioni interessate allo sviluppo del turismo internazionale. Disponeva di un servizio di ricerche orientato verso i bisogni pratici e incaricato avantutto di studiare le tendenze dei mercati turistici. Con i suoi centri di documentazione e formazione professionale a Torino, nonché con la sua attività consultiva, l'UIOUT era ampiamente incentrata sull'aiuto allo sviluppo turistico.

22 Motivi della trasformazione Dopo la fondazione dell'UIOUT, il turismo internazionale ha conosciuto un'espansione senza precedenti su scala mondiale. Secondo le indicazioni della Banca mondiale, nel corso degli ultimi 25 anni la sua cifra d'affari è passata da 2 a 28 miliardi di dollari e gli arrivi di turisti internazionali sono progrediti da 25 a 215 milioni. Presentemente, soltanto il 6 per cento della popolazione mondiale fa viaggi all'estero. Pertanto, periti realisti calcolano che il numero dei turisti si triplicherà o quintuplera verso l'anno 2000 anche se la progressione avverrà a saggi decrescenti. L'interdipendenza economica, sociale e culturale continuerà a consolidarsi fra i Paesi con bilancia turistica passiva -- soprattuto quelli dell'Europa occidentale e dell'America del Nord -- e i Paesi con bilancia turistica attiva, ossia i Paesi tradizionalmente turistici e i Paesi in via di sviluppo a vocazione turistica. Presentemente, più di cento organizzazioni internazionali, governative o no, si occupano di problemi turistici. L'ONU e le sue istituzioni specializzate lavorano attivamente, dalla metà degli anni sessanta, per lo sviluppo della pianificazione turistica e per il miglioramento dell'offerta. I primi progetti turistici finanziati nei Paesi del Terzo mondo dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) risalgono al 1966. Il Comitato del turismo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) si occupa dei problemi turistici dei Paesi industrializzati occidentali. A livello mondiale, tuttavia, mancava
un'organizzazione intergovernativa con vocazione universale. L'OMT colma questa lacuna garantendo un miglior coordinamento dell'attività turistica degli organismi esistenti, e pertanto dell' intera politica turistica internazionale.

Gli interventi sempre più numerosi degli Stati nell'economia turistica sono stati un motivo ulteriore per la trasformazione dell'UIOUT. Nei Paesi turistici a economia di mercato, i provvedimenti tradizionali in favore dell' industria alberghiera stagionale e della propaganda all'estero sono stati completati con un'aiuto a volte sostanziale destinato alle attrezzature turistiche nelle regioni economicamente sfavorite. Ancor prima della sua trasformazione formale, l'UIOUT, in seguito all'adesione di Paesi con una pianifica-

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zione economica più o meno avanzata (Stati socialisti e parecchi Paesi in via di sviluppo), era passata dalla forma dell'associazione privata a quella dell'organizzazione semigovernativa. Essa si è viepiù occupata di problemi di politica turistica che potevano essere risolti soltanto a livello intergovernativo. Inoltre, l'UIOUT era sfavorita dal suo statuto di diritto privato che non le consentiva di prendere decisioni vincolanti i governi, benché la maggioranza dei suoi membri fosse ormai composta di rappresentanti dei governi e non più di uffici nazionali autonomi.

3 Processo di trasformazione 31 Le tappe più importanti La Conferenza intergovernativa sul turismo mondiale, svoltasi nel 1963 a Roma sotto il patronato dell'ONU, raccomandò all'Organizzazione delle Nazioni Unite di considerare l'UIOUT come strumento principale per promuovere il turismo. Nella XIX Assemblea generale dell'UIOUT, nell'autunno 1965 a Città del Messico, il Comitato esecutivo fu incaricato di esaminare i problemi di trasformazione. Nella successiva Assemblea generale, nell'autunno 1967 a Tokyo, la trasformazione fu approvata da 57 membri contro 10 su un totale di 90. Dal 15 maggio al 4 giugno 1969 si svolse a Sofia una Conferenza intergovernativa sul turismo. Le delegazioni inviate da 56 Stati erano in maggioranza favorevoli alla sostituzione dell'UIOUT con un'organizzazione più efficace e finanziariamente meglio dotata. Un gruppo di Paesi in via di sviluppo, Messico in testa, domandava la creazione di un'organizzazione intergovernativa all'interno delle Nazioni Unite, contrariamente all'opinione soprattutto degli Stati socialisti che la volevano fuori dell'ONU. Diversi Paesi dell'Europa occidentale proponevano invece un semplice potenziamento dei fondi e dei mezzi dell'UIOUT. Infine, la Conferenza di Sofia raccomandò a maggioranza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di creare nel suo ambito un'organizzazione intergovernativa del turismo e, in una prima tappa, di consolidare l'UIOUT.

Le decisioni di Sofia diedero adito ad alcune riserve in certe cerehie dell'ONU. Nella XXI Assemblea generale dell'UIOUT, svoltasi a Dublino dal 27 ottobre al 5 novembre 1969, dopo nuovi dibattiti ci si mise pertanto d'accordo sulla seguente nuova formula definitiva: -- Trasformazione dell'UIOUT in organizzazione intergovernativa
mediante revisione degli statuti ad opera di un'assemblea generale straordinaria composta di delegati provvisti di poteri dati dai rispettivi governi; -- Raccomandazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di riconoscere l'importanza decisiva e centrale della nuova organizzazione, indipendente dall'ONU e di disciplinare le modalità di cooperazione tra le due organizzazioni.

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A Dublino, l'UIOUT decise pure d'istituire segreterie regionali e un comitato per il programma e la coordinazione, come anche di consolidare l'effettivo della segreteria generale a Ginevra.

Dando seguito alle decisioni prese a Dublino, la XXIV Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomandò, nella sua risoluzione 2529 (XXIV) del 5 dicembre 1969, di trasformare l'UIOUT in organizzazione intergo vernativa e, dopo la revisione degli statuti, di concludere un accordo di cooperazione tra l'ONU e la nuova organizzazione mondiale del turismo, quest' ultima dovendo essere incaricata dell'esecuzione di progetti d'assistenza turistica nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD).

L'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, incaricata di rivedere gli statuti e di avviare il processo per la trasformazione in organizzazione intergovernativa, si svolse a Città del Massico dal 16 al 28 settembre 1970.

Dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, questa procedura di trasformazione non era scevra da difficoltà. Da un lato l'istituzione privata dell'UIOUT non aveva il potere di trasformarsi da sè in organizzazione intergovernativa o di porre norme di diritto internazionale pubblico. Dall altro, i rappresentanti governativi nell'Assemblea non avevano il diritto di modificare gli statuti dell'UIOUT dato che gli Stati in quanto tali non ne erano membri. Si arrivò finalmente alla soluzione seguente: la maggioranza dei 39 plenipotenziari presenti approvarono con dichiarazioni unilaterali gli statuti modificati dell'UIOUT e le norme di finanziamento della nuova OMT.

Gli statuti dell'OMT sono entrati in vigore il 2 gennaio 1975 dopo 10 scambio degli strumenti di ratificazione, giusta l'articolo 36, da parte di 51 Stati. L'Assemblea costitutiva si è svolta dal 12 al 14 maggio 1975 a Madrid alla presenza dei rappresentanti di 89 Stati. In tale occasione si è deciso che la nuova organizzazione comincerà ad operare all'inizio del 1976.

I Paesi industrializzati occidentali e gli Stati socialisti non hanno ancora ratificato gli statuti valendosi dell'articolo 42, accettato su iniziativa svizzera, 11 quale consente agli Stati il cui ufficio nazionale del turismo era membro dell'UIOUT di partecipare alle attività dell'OMT con tutti i diritti e doveri di un membro effettivo, per un anno
dopo l'entrata in vigore degli statuti.

Questa disposizione è stata prevista in favore degli Stati con complicate procedure costituzionali di ratificazione. Essa permette pure di subordinare un'eventuale adesione a talune esigenze. In questi ultimi anni e in occasione della prima Assemblea generale, gli Stati industrializzati occidentali e i Paesi socialisti sono riusciti ad imporre le proprie concezioni. Nelle consultazioni svoltesi dopo l'Assemblea, è apparso che assai probabilmente la maggior parte di questi Paesi ratificheranno gli statuti entro la fine del 1975 o all inizio del 1976.

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32 Atteggiamento della Svìzzera L'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST), membro dell'UIOUT, aveva assunto iniziariamente un atteggiamento abbastanza critico verso la trasformazione in organizzazione intergovernativa e il Consiglio federale ne aveva condiviso le apprensioni. Si riteneva in particolare che aspetti importanti del turismo erano già trattati da parte di organizzazioni specializzate intergovernative. Visto che in questi campi l'UIOUT poteva al massimo esplicare una funzione consultiva, cadeva la necessità di uno statuto intergovernativo. Si temeva inoltre che, trasformata l'UIOUT, i rischi di politicizzazione di un'organizzazione tecnica si sarebbero accresciuti e le spese considerevolmente aumentate. Durante la conferenza primaverile del 1969 a Sofia, il direttore dell'UNST, conformemente alle istruzioni del Consiglio federale e insieme alla maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale, votò contro la trasformazione dell'UIOUT in organizzazione specializzata intergovernativa dell'ONU.

L'UNST potè invece aderire alle decisioni prese nell'Assemblea generale di Dublino circa la trasformazione in organizzazione intergovernativa fuori dell'ambito delle Nazioni Unite.. Nondimeno, la posizione svizzera nell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, nell'autunno 1970 a Città del Messico, rimase riservata. Il Consiglio federale auspicava in particolare che i compiti dell'OMT fossero quanto possibile ristretti ai campi d'attività dell' UIOUT. Considerata l'importanza del turismo internazionale per la Svizzera, esso preferì in ogni caso collaborare con una organizzazione intergovernativa piuttosto che rimanere completamente in disparte. Visto poi che si giunse a far ammettere le proposte politiche e giuridiche della Svizzera per la revisione degli statuti, il plenipotenziario svizzero poté finalmente dichiarare di accettare gli statuti dell'OMT con riserva di ratificazione.

Come gli altri Paesi industrializzati, abbiamo differito- l'inizio della procedura di ratificazione per seguire gli sviluppi successivi, segnatamente per quanto concerne il programma, il bilancio e la formula di contribuzione.

Si trattava soprattutto di far sì che l'OMT riprendesse in principio le attività dell'UIOUT, impedendole di finanziare progetti d'assistenza tecnica turistica nell'ambito del suo bilancio
ordinario. Orbene, l'esito dell'Assemblea costitutiva del maggio 1975 ha dissipato i nostri dubbi in proposito. Non è stata decisa alcuna importante estensione del programma. II bilancio dell' OMT è stato stabilito al livello relativamente modesto di 5 milioni di dollari USA per il primo esercizio finanziario 1976/1977.

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4 Organizzazione mondiale del turismo (OMT) 41 Principi e obiettivi I principi posti dall'articolo 3 degli statuti dell'OMT divergono notevolmente da quelli dell'UIOUT. La vecchia organizzazione si prefiggeva segnatamente di lottare contro gli intralci alla libertà e alla reciprocità degli scambi turistici internazionali; l'obiettivo fondamentale dell'OMT è invece di promuovere e sviluppare il turismo al fine di contribuire -- secondo principi generali, a volte improntati alla carta delle Nazioni Unite ·--· all'espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità e al rispetto dei diritti dell'uomo. Questi principi, cui sono subordinati gli scopi tecnici dell'organizzazione, hanno sicuramente un aspetto politico.

In questa prospettiva, l'articolo 34 degli statuti dell'OMT disciplina la sospensione degli Stati membri che praticano una politica contraria allo scopo fondamentale sancito nell'articolo 3. In quest'ultimo articolo si sottolinea il ruolo centrale che l'OMT deve assumere nel campo del turismo internazionale. Di fronte all'ONU e alle sue istituzioni specializzate, l'OMT vuoi essere un organo di coordinazione per le questioni turistiche. È stato pertanto elaborato un disegno d'accordo disciplinante le relazioni tra l'ONU e la nuova organizzazione, accordo che evidentemente non poteva essere conchiuso prima dell'Assemblea generale costitutiva dell'OMT.

Le grandi divergenze che caratterizzano lo sviluppo economico e sociale degli Stati frenano a lungo termine l'espansione del turismo mondiale. L' OMT intende dunque conseguire il suo obiettivo fondamentale dedicando particolare attenzione agli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Il disegno d'accordo ONU-OMT prevede un'intesa particolare con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD). L'OMT deve associarsi ai progetti turistici d'assistenza tecnica del PNUD come organizzazione partecipante e incaricata della loro esecuzione.

Praticamente, l'OMT si è assegnata i compiti seguenti: -- procedere all'esame continuo dei mercati turistici; --' servire da centro di documentazione e d'informazione, su scala mondiale, per le statistiche turistiche, le legislazione, la situazione del turismo, i suoi sviluppi ecc.; -- dare consigli quanto alla struttura e all'organizzazione delle economie turistiche a livello
nazionale e regionale; -- eseguire programmi di formazione per professioni turistiche; -- promuovere la libera circolazione dei viaggiatori internazionali; -- prendere l'iniziativa per progetti di accordi internazionali in materia di turismo; -- organizzare sessioni di lavoro per i dirigenti del turismo; -- tutelare gli interessi del turismo mondiale.

158 42 Membri e organi Soltanto gli Stati sovrani possono divenire membri a parte intera dell' OMT. La nuova organizzazione ammette nei suoi organi anche «membri associati» e «membri affiliati», senza diritto di voto. Possono divenire membri associati i territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni esterne. Possono divenire membri affiliati le organizzazioni internazionali, intergovernative o no, come anche le organizzazioni commerciali e le associazioni e imprese con attività turistiche. Ammettendo membri affiliati, l'OMT dimostra la sua volontà di coordinamento nonché il suo spirito aperto verso altre organizzazioni turistiche internazionali e dell'economia turistica.

Contrariamente ai membri associati, rappresentati nell'Assemblea generale e nel Consiglio esecutivo, i membri affiliati hanno semplice statuto di osservatore.

Gli organi dell'OMT sono l'Assemblea generale, il Consiglio esecutivo e il Segretariato. L'Assemblea generale, dove ogni membro a parte intera dispone di un voto, è l'organo competente per tutti gli affari inerenti all attività dell'OMT. Il Consiglio esecutivo, come indica il suo nome, è un organo d'esecuzione; è composto di un membro per ogni cinque Stati membri. Il Segretariato, più precisamente il segretario generale, è incaricato di eseguire le istruzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio esecutivo. Esso sottopone a quest'ultimo i suoi rapporti sulle attività dell'organizzazione, i conti di gestione e i progetti di programma e di bilancio. Il segretario generale rappresenta giuridicamente l'OMT e risolve le questioni concernenti il personale del Segretariato.

43 Bilancio - programma Gli obiettivi operazionali dell'OMT sono contenuti in un programma di lavoro combinato con il bilancio di previsione: il bilancio-programma.

A Madrid, l'Assemblea generale ha accettato il programma presentato dal segretario generale e stabilito un limite massimo per il bilancio. Oltre al coordinamento turistico e alla tutela di interessi a livello intergovernativo, l'OMT prowederà soprattutto alla ricerca pratica e futuribile del turismo e prenderà corrispondenti misure nel campo delle perizie e della formazione professionale. L'Assemblea generale ha dato particolare importanza all'informazione continua degli Stati membri e ha stabilito le priorità per l'esecuzione
del programma di ricerche. Le ricerche già in parte svolte dall'UIOUT nei campi della statistica, dello studio dei mercati, dell'elaborazione di un inventario degli impianti turistici e della documentazione saranno prioritarie nell'ordine qui dato.

La trasformazione dell'UIOUT in organizzazione intergovernativa implica un aumento sensibile del suo modesto bilancio (3,2 milioni, di franchi nel 1974). Come già menzionato, l'Assemblea generale dell'OMT ha stan-

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ziato una somma di 5 milioni di dollari USA (13 milioni di franchi al corso supposto di 1 $ = fr. 2,60) per il primo esercizio finanziario 1976/1977. Le somme preventivate per il 1976 e il 1977 saranno dunque di circa 6,5 milioni di franchi annui. Quanto al personale, l'Assemblea ha raccomandato al segretario generale di non superare un effettivo permanente di 70 persone sino alla fine del 1977. Tenuto conto dell'estensione del programma e dei maggiori oneri amministrativi di un'organizzazione intergovernativa, i fondi suddetti, imposti dai Paesi industrializzati, non sono considerevoli.

44 Contributi dei membri I contributi dei membri sono fissati dall'Assemblea generale secondo il numero 3 delle norme di finanziamento allegate agli statua, tenuto conto dello sviluppo economico e dell'importanza del turismo internazionale di ogni Paese. Nell'autunno 1972, il Comitato esecutivo dell'UIOUT, riunito a Lusaka, ha approvato uno schema di ripartizione dei contributi, recepito ora dall'Assemblea generale dell'OMT. Secondo questa «formula di Lusaka», la metà del bilancio delì'OMT dev'essere sopportata in parti uguali da tutti gli Stati membri. La seconda metà sarà pagata dai 49 Stati più ricchi e più sviluppati turisticamente, in base ai seguenti coefficienti di ripartizione: '

Prodotto nazionale netto Prodotto nazionale netto per abitante Introiti dal turismo internazionale

In »/o

40 30 30 100

Nel gruppo di testa comprendente 49 Stati, la Svizzera si trova classificata dietro agli Stati Uniti ed insieme ad altri 7 Stati (fra cui la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia) chiamati a pagare un contributo del 2,5 per cento ciascuno del bilancio di previsione delì'OMT. Questa aliquota è stata calcolata nell'ipotesi che il primo bilancio di previsione sarà sopportato da 100 Stati, ma non varierebbe se i coefficienti di ripartizione predetti si applicassero ad un numero meno grande di Paesi. Dacché 119 Paesi erano rappresentati nell'UIOUT e poiché 74 Stati hanno già ratificato gli statuti delì'OMT, è assai probabile che si giungerà al numero di Stati membri richiesto per una ripartizione equa delle spese. Poiché il bilancio di previsione per il 1976 è di 6,5 milioni di franchi, la Svizzera dovrà pagare l'anno prossimo un contributo di circa 160 000 franchi. È importante sapere che le decisioni delì'OMT implicanti obblighi budgetari e finanziari sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri effettivi.

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45 Sede La prima Assemblea generale ha designato Madrid come sede dell'organizzazione. Otto altre città avevano annunciato la propria candidatura, ma quattro la ritirarono prima della votazione talché rimasero in lizza soltanto Città del Messico, Zagabria, Ginevra e Manila. La decisione presa conferma la tendenza odierna alla decentralizzazione delle sedi delle organizzazioni internazionali.

5 Motivi prò e contro l'adesione svizzera L'economia turistica svizzera dipende molto dall'estero, ragion per cui il nostro Paese deve collaborare a livello internazionale nel campo del turismo. Nel 1963, i turisti stranieri hanno speso 5,3 miliardi di franchi in Svizzera. Nello stesso anno, l'eccedenza della bilancia turistica, ossia gli introiti dal turismo internazionale dedotte le spese dei turisti svizzeri all'estero, ha sopperito per il 40 per cento al deficit della bilancia commerciale.

I nostri scambi turistici internazionali dipendono essenzialmente dalla libera circolazione delle persone che l'OMT si sforzerà di promuovere. Questa libertà di movimento è pure un obiettivo umanitario della politica estera della Svizzera. Inoltre, l'OMT sarà in grado di prendere debiti provvedimenti per proteggere i turisti internazionali nel mondo intero. Se si considerano i viaggi all'estero per abitante, il nostro Paese si inserisce nel gruppo di testa. Nel 1973, i nostri compatrioti hanno speso 2,6 miliardi; di franchi per viaggi all'estero.

II turismo svizzero ha una clientela internazionale proveniente da 5 continenti. Dei pernottamenti dell'industria alberghiera, il 15 per cento è dovuto agli ospiti americani, il 4 per cento agli asiatici e il 2,4 per cento ai turisti africani e australiani. Sarebbe però pericoloso fondarsi esclusivamente sugli ospiti di determinati Paesi, come lo attesta la recessione dei turisti britannici, italiani ed americani in Svizzera, dovuta avantutto a ragioni di cambio. Nell'ambito dell'OMT si potranno allacciare contatti con tutti gli Stati i cui cittadini sono nostri turisti. Le informazioni che potrà dare l'OMT circa i mercati turistici saranno un aiuto prezioso per la nostra politica e, in certa misura, per la nostra propaganda turistiche.

La Svizzera è un Paese tradizionalmente turistico. Alla fine del diciannovesimo secolo aveva una posizione di monopolio nel turismo internazionale. Il totale dei pernottamenti registrati nell'anno record del 1910 è stato superato soltanto nel 1957. Gli altri Stati, in particolare i Paesi in via di sviluppo, apprezzano altamente la nostra gestione e ricerca turistiche. Per mezzo della cooperazione tecnica, la Svizzera ha insediato parecchie scuole alberghiere in Asia ed in Africa; essa fornisce ai Paesi in via di sviluppo attrezzature alberghiere ed analoghe. Se non aderissimo all'OMT, ne soffri-

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rebbe la nostra reputazione internazionale di Paese turistico. Visto che 1' OMT terrà ampiamente conto degli interessi turistici dei Paesi in via di sviluppo, un'adesione della Svizzera è parimente un atto di solidarietà riguardo a questi Paesi.

Durante il processo di trasformazione, la Svizzera, d'intesa con gli altri Paesi industrializzati, ha esercitato un influsso determinante sugli statuti e sul bilancio-programma dell'OMT; per essere coerente dovrebbe dunque aderirvi, tanto più che vi si affilieranno anche i Paesi con bilancia turistica passiva, quelli cioè che forniscono più turisti di quanti ne ricevano e che potranno meno profittare dell'attività dell'OMT.

Taluni motivi possono essere invocati contro l'adesione della Svizzera.

Dopo la trasformazione dell'UIOUT in organizzazione intergovernativa, i contributi dei membri saranno sensibilmente superiori. Tuttavia, l'OMT fornirà ai suoi membri più servizi di quanti poteva prestarne l'UIOUT.

Un altro argomento che potrebbe essere opposto all'adesione della Svizzera è il rischio di politieizzazione dell'OMT, a detrimento della sua efficacia. Una tendenza di tal genere non si è tuttavia manifestata in modo marcato nel corso della prima Assemblea generale. Anzi questa si è sforzata di prendere con Ja massima obiettività le decisioni necessarie alla strutturazione dell'OMT.

Per l'evidente importanza delle attività dell'OMT in favore dei Paesi in via di sviluppo, l'adesione implicherà pochi vantaggi sostanziali a corto termine, specialmente per i Paesi industrializzati occidentali. Gli scambi turistici internazionali si svolgono nella misura del 75 per cento fra questi Stati che già possiedono un organismo intergovernativo, ossia il Comitato del turismo dell'OCSE. Tuttavia, proprio i Paesi membri di quest'ultima organizzazione sono interessati a partecipare fin dall'inizio alle decisioni destinate ad orientare la politica dell'OMT. Da lungo tempo, questi Stati -- e la Svizzera con loro -- mettono a disposizione dei Paesi emergenti le loro conoscenze tecniche in materia di turismo (consulenza turistica, formazione professionale ecc.). È dunque della massima importanza ch'essi possano concorrere ad evitare possibili errori di pianificazione in questo campo.

Per altro la protezione dei cittadini degli Stati industrializzati occidentali che
viaggiano nei Paesi in via di sviluppo è di assoluta necessità. Inoltre, a lungo termine, l'adesione degli Stati membri dell'OCSE sarà un'ulteriore garanzia per l'apertura di nuovi mercati turistici.

Dopo matura riflessione, siamo del parere che l'adesione all'OMT offra più vantaggi che svantaggi per il nostro Paese.

Foglio federale 1975, Voi. II

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6 Ripercussioni finanziarie e a livello del personale L'adesione all'OMT non implicherà aumenti del personale federale.

Per le ripercussioni finanziarie rinviamo al numero 44 «Contributi dei membri». Come tutti gli altri contributi pagati alle organizzazioni internazionali, quello per l'OMT sarà iscritto nel bilancio annuale di previsione.

7 Costituzionalità L'allegato disegno di decreto federale che approva gli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) del 1970 si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale, il quale conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale discende dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Secondo l'articolo 35 capoverso 1 degli statuti dell'OMT, in qualsiasi tempo ci si potrà ritirare dall'organizzazione con notificazione scritta presso lo Stato depositario, con effetto un anno dopo il deposito. Il decreto federale non è dunque sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

8 Proposta Fondandoci su quanto precede, vi raccomandiamo di approvare gli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) e vi sottoponiamo a tal fine un disegno di decreto federale.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della . nostra alta considerazione.

Berna, 2 giugno 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Graber II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva gli Statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo del 1970 (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizierà, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto dl messaggio del Consiglio federale del 2 giugno 1975 1J, decreta: Articolo unico Gli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), firmati dal plenipotenziario svizzero il 28 settembre 1970 a Città del Messico, sono approvati.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

3 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

1

"FF 1975 II 151

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Traduzione dal testo originale francese

a)

Allegato

Organizzazione mondiale del turismo (OMT) Statuti Costituzione

Art. l L'Organizzazione mondiale del turismo, detta qui di seguito «Organizzazione», è istituita come organizzazione internazionale di carattere intergovernativo, risultante dalla trasformazione dell'Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo (UIOUT).

Sede

Art. 2 La sede dell'Organizzazione è determinata e può essere cambiata in ogni momento per decisione dell'Assemblea generale.

Scopi

Art. 3 1. Scopo fondamentale dell'Organizzazione è promuovere e sviluppare il turismo per contribuire all'espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, come anche al rispetto universale e all'osservanza dei diritti e delle libertà umane fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L'Organizzazione prenderà tutti i provvedimenti necessari per conseguire questo scopo.

2. Perseguendo questo scopo, l'Organizzazione rivolgerà particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo nel campo turistico.

3. Per affermare il ruolo centrale ch'essa è chiamata a svolgere nel campo turistico, l'Organizzazione allestirà e manterrà una cooperazione II testo originale è pubblicato nel FF 1975 II, ediz. franc., a pag. 171

165 efficace con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate. A tal fine, l'Organizzazione cercherà di allacciare rapporti di cooperazione e partecipazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, come organizzazione partecipante e incaricata dell'esecuzione del Programma.

Membri

Art. 4 La qualità di Membro dell'Organizzazione sarà accessibile ai: a. Membri effettivi b. Membri associati e. Membri affiliati.

Art. 5 1. La qualità di Membro effettivo dell'Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati sovrani.

2. Gli Stati i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'acccttazione dei presenti Statuti da parte dell' Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell'Organizzazione, per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3. Altri Stati possono divenire Membri effettivi dell'Organizzazione se la loro candidatura è approvata dall'Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell' Organizzazione.

Art. 6 1. La qualità di Membro associato dell'Organizzazione è accessibile a tutti i territori o gruppi di territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni esterne.

2. I territori o gruppi di territori i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'acccttazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri associati dell' Organizzazione, riservata l'approvazione dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3. Territori o gruppi di territori possono divenire Membri associati dell'Organizzazione se la loro candidatura è preliminarmente approvata

166

dallo Stato Membro che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro. L'Assemblea deve approvare queste candidature alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

4. Il Membro associato dell'Organizzazione che divenga responsabile della condotta delle sue relazioni esterne ha il diritto di divenire Membro effettivo dell'Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale scritta, mediante la quale notifica al Segretario generale di accettare gli Statuti dell' Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro effettivo.

Art. 7 1. La qualità di Membro affiliato dell'Organizzazione è accessibile alle organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati, come anche alle organizzazioni commerciali e associazioni le cui attività sono collegate con gli scopi dell' Organizzazione o ricadono nella sua competenza.

2. I Membri associati dell'UIOUT al momento dell'acccttazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, senza necessità di voto, per mezzo di una dichiarazione mediante la quale accettano gli obblighi inerenti alla qualità di Membro affiliato.

3. Altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati possono divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia presentata per scritto al Segretario generale e sia approvata dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

4. Organizzazioni commerciali o associazioni che si occupano di interessi definiti nel paragrafo 1 qui sopra possono divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia sottoposta per scritto al Segretario generale e appoggiata dallo Stato sotto la cui giurisdizione si trova la sede del candidato. Le dette candidature devono essere approvate dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

5. Può essere costituito un Comitato dei Membri affiliati, il quale stabilisce il proprio regolamento, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

167 II Comitato può essere rappresentato alle riunioni dell'Organizzazione. Può chiedere l'iscrizione di questioni nell'ordine del giorno di queste riunioni.

Può parimente formulare raccomandazioni a queste riunioni.

6. I Membri affiliati possono partecipare, a titolo individuale o raggnippati in seno al Comitato dei Membri affiliati, alle attività dell'Organizzazione.

Organi

Art. 8 1. Gli organi dell'Organizzazione sono: a. L'Assemblea generale, detta qui di seguito Assemblea; b. Il Consiglio esecutivo, detto qui di seguito Consiglio; e. Il Segretariato.

2. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, salvo diversa disposizione degli organi rispettivi.

Assemblea generale

Art. 9 1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Organizzazione; è composta di delegati rappresentanti i Membri effettivi.

2. Nelle sessioni dell'Assemblea, i Membri effettivi e associati non possono farsi rappresentare da più di cinque delegati, di cui uno sarà nominato dai Membri Capo della delegazione.

3. Il Comitato dei Membri affiliati può designare tre osservatori al massimo e ogni Membro affiliato può nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Art. 10 L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e, parimente, in sessione straordinaria quando le circostanze lo esigano. Le sessioni straordinarie possono essere convocate a domanda del Consiglio o della maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

Art. 11 L'Assemblea adotta il proprio Regolamento.

Art. 12 L'Assemblea può esaminare qualsiasi problema e formulare raccomandazioni su qualsiasi oggetto di competenza dell'Organizzazione. Oltre alle attribuzioni conferitele per altro dai presenti Statuti, l'Assemblea:

168 a.

b.

e.

d.

e.

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Elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti; Elegge i membri del Consiglio; Nomina il Segretario generale su raccomandazione del Consiglio; Approva il Regolamento finanziario dell'Organizzazione; Enuncia le direttive generali per l'amministrazione dell'Organizzazione; Approva il Regolamento del personale applicabile ai membri del personale del Segretariato; Elegge i Revisori dei conti su raccomandazione del Consiglio; Approva il programma generale di lavoro dell'Organizzazione; Controlla la politica finanziaria dell'Organizzazione ed esamina e approva il bilancio; crea qualsiasi organo tecnico o regionale che possa rilevarsi necessario; Studia e approva i rapporti d'attività dell'Organizzazione e degli organi di quest'ultima e prende qualsiasi disposizione necessaria per dar effetto ai provvedimenti che ne derivano; Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con governi e organizzazioni internazionali; Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con organizzazioni o istituzioni private; Elabora e raccomanda accordi internazionali su qualsiasi problema di competenza dell'Organizzazione; Si pronuncia, conformemente ai presenti Statuti, sulle domande di ammissione alla qualità di Membro.

Art. 13 1. L'Assemblea elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti all'inizio di ogni sessione.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea e adempie i compiti affidatigli.

3. Il Presidente è responsabile dinnanzi all'Assemblea nel corso delle sessioni di questa.

4. Il Presidente rappresenta l'Organizzazione durante il suo mandato in tutte le manifestazioni in cui questa rappresentanza è necessaria.

Consiglio esecutivo

Art. 14 1. Il Consiglio si compone di Membri effettivi eletti dall'Assemblea in ragione di un Membro per cinque Membri effettivi, conformemente al Regolamento emanato dall'Assemblea, al fine di conseguire una ripartizione geografica giusta ed equa.

169

2. Un membro associato, designato dai Membri associati dell'Organizzazione, può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

3. Un rappresentante del Comitato dei Membri affiliati può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 15 II mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni. Si procederà ogni due anni all'elezione della metà dei membri del Consiglio.

Art. 16 II Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 17 II Consiglio elegge, fra i suoi membri eletti, un Presidente e dei Vicepresidenti per un mandato annuale.

Art. 18 II Consiglio adotta il suo proprio Regolamento.

Art. 19 II Consiglio, oltre alle funzioni per altro conferitegli nei presenti Statuti: a. Prende, previa consultazione con il Segretario generale, tutti i provvedimenti necessari per eseguire le decisioni e le raccomandazioni dell'Assemblea e fa rapporto a quest'ultima; b. Riceve dal Segretario generale rapporti sulle attività dell'Organizzazione; e. Sottopone proposte all'Assemblea; d. Esamina il programma generale di lavoro dell'Organizzazione elaborato dal Segretario generale prima della sua presentazione all'Assemblea; e. Sottopone all'Assemblea rapporti e raccomandazioni su i conti e le previsioni di bilancio dell'Organizzazione; /. Crea qualsiasi organo sussidiario necessario alle attività del Consiglio; g. Esercita qualsiasi altra funzione che possa essergli affidata dall'Assemblea.

Art. 20 Fra le sessioni dell'Assemblea e salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, il Consiglio prende le decisioni d'ordine amministrativo e tee-

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nico che possono essere necessarie, nell'ambito delle attribuzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione, e fa rapporto alla prossima sessione dell'Assemblea, per approvazione, sulle decisioni prese.

Segretariato

Art. 21 II Segretariato è composto del Segretario generale e del personale necessario all'Organizzazione.

Art. 22 Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all'Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 23 1. Il Segretario generale è responsabile davanti all'Assemblea e al Consiglio.

2. Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione delle direttive dell' Assemblea e del Consiglio. Egli sottopone al Consiglio rapporti sulle attività dell'Organizzazione, i conti di gestione e il disegno di programma generale di lavoro, come anche le proposte di bilancio dell'Organizzazione.

3. Il Segretario generale assicura la rappresentanza giuridica dell'Organizzazione.

Art. 24 1. Il Segretario generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale approvato dall'Assemblea.

2. Il personale dell'Organizzazione è responsabile davanti al Segretario generale.

3. Nell'assunzione e nello stabilimento delle condizioni d'impiego del personale dev'essere soprattutto tenuto conto della necessità di garantire all'Organizzazione i servizi di persone che posseggono le più alte qualità d'efficienza, competenza tecnica e integrità. Conformemente a questa considerazione, sarà debitamente osservata l'importanza di un'assunzione effettuata su una base geografica vasta quanto possibile.

4. Nell'adempimento dei loro doveri, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e rispondono soltanto verso l'Organizzazione.

171 Bilancio di previsione e spese

Art. 25 1. Il bilancio di previsione dell'Organizzazione, che copre le sue attività amministrative e di programma generale di lavoro, è finanziato con i contributi dei Membri effettivi, associati e affiliati, secondo una scala di valutazione accettata dall'Assemblea, come anche con qualsiasi altra fonte possibile d'entrate dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni delle Norme di finanziamento allegate ai presenti Statuti.

2. Il bilancio di previsione preparato dal Segretario generale è sottoposto all'Assemblea dal Consiglio, per esame e approvazione.

Art. 26 1. I conti dell'Organizzazione sono esaminati da due Revisori dei conti, eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Revisori dei conti sono rieleggibili.

2. I Revisori dei conti, oltre alle funzioni di esame dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengano necessarie circa l'efficienza delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilità, il controllo finanziario interno e, in genere, le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.

Quorum

Art. 27 1. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni dell'Assemblea.

2. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi del Consiglio è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni del Consiglio.

Voto

Art. 28 Ogni membro effettivo dispone di un voto.

Art. 29 1. Salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, le decisioni in qualsiasi materia sono prese dall'Assemblea alla maggioranza semplice dei Membri effettivi presenti e votanti.

2. Per le decisioni su problemi implicanti obblighi budgetari e finanziari per i Membri, come anche per le decisioni circa il luogo di sede dell'

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Organizzazione e per qualsiasi altra questione che la maggioranza semplice dei Membri effettivi ritenga d'importanza particolare, è necessaria all'Assemblea la maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

Art. 30 Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti, eccettuate le raccomandazioni in materia finanziaria e budgetaria che devono essere approvate alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 31 L'Organizzazione ha la personalità giuridica.

Art. 32 L'Organizzazione beneficia, sul territorio degli Stati Membri, dei privilegi e delle immunità necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi privilegi ed immunità possono essere definiti in accordi conclusi dall'Organi/zazione.

Emendamenti

Art. 33 1. Qualsiasi disegno d'emendamento dei presenti Statuti e del loro allegato è trasmesso al Segretario generale, che lo comunica ai Membri effettivi almeno sei mesi prima di essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

2. Un emendamento è accettato dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

3. Un emendamento entra in vigore per tutti i Membri quando i due terzi degli Stati Membri hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.

Sospensione

Art. 34 1. Se l'Assemblea ritiene che un Membro persista nel praticare una politica contraria all'obiettivo fondamentale dell'Organizzazione, quale descritto nell'Articolo 3 degli Statuti, l'Assemblea può, con risoluzione accettata alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sospendere questo Membro, privandolo dell'esercizio dei diritti e della fruizione dei privilegi inerenti alla qualità di Membro.

173 2. La sospensione sarà mantenuta fin tanto che l'Assemblea riconosca che una modificazione è intervenuta nella politica di questo Membro.

Ritiro

Art. 35 1. Qualsiasi Membro effettivo può ritirarsi dall'Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto al Governo depositario.

2. Qualsiasi Membro associato può ritirarsi dall'Organizzazione nelle stesse condizioni di preavviso, per mezzo di una notificazione scritta indirizzata al Governo depositario dal Membro effettivo che assume la responsabilità delle relazioni esterne del Membro associato.

3. Qualsiasi Membro affiliato può ritirarsi dall'Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto al Segretario generale.

Entrata in vigore

Art. 36 I presenti Statuti entreranno in vigore centoventi giorni dopo che cinquantuno Stati, i cui organismi ufficiali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'adozione dei presenti Statuti, avranno ufficialmente notificato al depositario provvisorio di approvare i presenti Statuti e di accettare gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Depositario

Art. 37 1. I presenti Statuti, come anche tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualità di Membro, devono essere depositati provvisoriamente presso il Governo svizzero.

2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati abilitati a ricevere questa notificazione, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data d'entrata in vigore dei presenti Statuti.

Lingue ed interpretazione

Art. 38 Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese, lo spagnolo e il russo.

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Art. 39 I testi francese, inglese, spagnolo e russo dei presenti Statuti fanno parimente fede.

Disposizioni transitorie

Art. 40 Nell'attesa di una decisione dell'Assemblea generale, conformemente all'articolo 2, la sede è provvisoriamente stabilita a Ginevra (Svizzera).

Art. 41 Durante centottanta giorni dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istitu/ioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell'Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell' Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Art. 42 Durante un anno dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'acccttazione dei presenti Statuti, se hanno accettato i presenti Statuti con riserva d'approvazione, sono ammessi a partecipare alle attività dell'Organizzazione con tutti i diritti e gli obblighi di un Membro effettivo.

Art. 43 Durante l'anno successivo all'entrata in vigore dei presenti Statuti, i tenitori o gruppi di territori non responsabili delle loro relazioni esterne ma i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'acccttazione dei presenti Statuti, e che, conseguentemente, hanno diritto alla qualità di Membro associato e hanno accettato i presenti Statuti con riserva d'approvazione da parte dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, possono partecipare alle attività dell' Organizzazione beneficiando dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di Membro associato.

Art. 44 A contare dall'entrata in vigore dei presenti Statuti, i diritti e gli obblighi dell'UIOUT sono devoluti all'Organizzazione.

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Art. 45 II Segretario generale dell'UIOUT, al momento dell'entrata in vigore dei presenti Statuti, agirà come Segretario generale dell'Organizzazione fino alla data dell'elezione, da parte dell'Assemblea, del Segretario generale dell' Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il testo dei presenti Statuti è una copia esatta del testo autenticato dalle firme del Presidente dell'Assemblea generale straordinaria, Presidente dell' Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo, e del Segretario generale dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo.

Copia certificata conforme e completa.

Il Segretario generale dell'Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo: Robert C. Lonati

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Allegato

Norme dì finanziamento

1. Il periodo finanziario dell'Organizzazione è di due anni.

2. L'esercizio finanziario corrisponde al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

3. Il Bilancio di previsione è finanziato per mezzo dei contributi dei Membri, secondo un metodo di ripartizione da determinare dall'Assemblea e fondato sul livello di sviluppo economico, come anche sull' importanza del turismo internazionale di ciascun Paese e per mezzo di altre entrate dell'Organizzazione.

4. Il Bilancio di previsione sarà formulato in dollari degli Stati Uniti. La moneta di pagamento dei contributi dei Membri è il dollaro degli Stati Uniti. Tuttavia, il Segretario generale può accettare altre monete per il pagamento dei contributi dei Membri fino a concorrenza della somma autorizzata dall'Assemblea.

5. È costituito un Fondo generale. Tutti i contributi effettuati in qualità di Membro conformemente al paragrafo 3, le diverse risorse e qualsiasi anticipo sul Fondo rotativo saranno accreditate al Fondo generale.

Le spese d'amministrazione e quelle relative al programma generale saranno effettuate per mezzo del Fondo generale.

6. È costituito un Fondo rotativo per un ammontare fissato dall'Assemblea. Gli anticipi sui contributi dei Membri e qualsiasi altra entrata che l'Assemblea destina a tal fine saranno versati nel Fondo rotativo. Se necessario, potranno essere effettuate girate da questo Fondo al Fondo generale.

7. Fondi fiduciari possono essere stabiliti per finanziare le attività non previste nel bilancio di previsione dell'Organizzazione cui sono interessati certi paesi o gruppi di paesi, fermo restando che questi Fondi saranno finanziati con contributi volontari. L'Organizzazione può domandare una rimunerazione per l'amministrazione di questi Fondi.

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8. La destinazione dei doni, legati ad altre entrate straordinarie non iscritte nel bilancio di previsione dell'Organizzazione è decisa dall'Assemblea.

9. Il Segretario generale sottopone le previsioni budgetarie al Consiglio almeno tre mesi prima della riunione corrispondente del Consiglio. Il Consiglio studia queste previsioni e raccomanda il bilancio di previsione all'esame finale e all'approvazione dell'Assemblea. Le previsioni del Consiglio sono comunicate almeno tre mesi prima della riunione corrispondente dell'Assemblea.

10. L'Assemblea approva il bilancio di previsione annuale per un periodo biennale, ne approva la ripartizione per ogni anno, come anche i conti di gestione per ogni anno.

11. I conti dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario trascorso sono comunicate dal Segretario generale ai Revisori dei conti e all'organo competente del Consiglio.

I Revisori dei conti fanno rapporto al Consiglio e all'Assemblea.

12. I Membri dell'Organizzazione effettuano il versamento del loro contributo nel primo mese dell'esercizio finanziario per cui tale contributo è dovuto. L'importo di questo contributo, deciso dall'Assemblea, è comunicato ai Membri sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Tuttavia, il Consiglio può accettare casi d'arretrati giustificati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei differenti Paesi.

13. Il Membro in mora nel pagamento del suo contributo alle spese dell' Organizzazione sarà privato del privilegio di cui beneficiano i Membri, e cioè dei servizi e del diritto di voto nell'Assemblea e nel Consiglio, se la somma dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo dovuto per i due anni finanziari trascorsi. A domanda del Consiglio, l'Assemblea può nondimeno autorizzare questo Membro a partecipare alle votazioni e a beneficiare dei servizi dell'Organizzazione, se essa accerta che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla costui volantà.

14. Il Membro che si ritira dall'Organizzazione ha l'obbligo di pagare la parte adeguata del suo contributo su un fondamento di prorata fino alla data in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Calcolando la ripartizione per i Membri associati e affiliati, sarà tenuto conto del carattere differente della loro qualità di Membro e dei diritti limitati di cui fruiscono in seno all'Organizzazione.

Foglio federale 1975, Voi. Il

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178 Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il testo delle presenti Norme di finanziamento allegato agli Statuti dell' Organizzazione mondiale del turismo è una copia esatta del testo autenticato dalle firme del Presidente dell'Assemblea generale straordinaria, Presidente dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo, e del Segretario generale dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo.

Copia certificata conforme e completa.

Il Segretario generale dell'Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo: Robert C. Lonati

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente gli Statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo (Del 2 giugno 1975)

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Jahr

1975

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

75.058

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.06.1975

Date Data Seite

151-178

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