Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Disegno

(LTEO) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20171, decreta: I La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 40 capoverso 2 e 59 capoverso 3 della Costituzione federale3, Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese Art. 2 cpv. 1 lett. a e 1bis Sono sottoposti alla tassa gli assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: 1

a.

per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile;

È inoltre assoggettato alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

1bis

1 2 3

FF 2017 5277 RS 661 RS 101

2017-0966

5305

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

Art. 3

FF 2017

Inizio e durata dell'assoggettamento

L'assoggettamento alla tassa comincia non prima dell'inizio dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni. L'assoggettamento termina al massimo alla fine dell'anno in cui compie 37 anni.

1

Per gli assoggettati alla tassa conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a che non prestano servizio di protezione civile, l'assoggettamento alla tassa inizia nell'anno successivo a quello del reclutamento. L'assoggettamento dura 11 anni.

2

Per gli assoggettati alla tassa conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a che prestano servizio di protezione civile, l'assoggettamento alla tassa inizia nell'anno successivo a quello in cui hanno iniziato la formazione di base nell'ambito del servizio di protezione civile. L'assoggettamento dura 11 anni.

3

Per gli obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio militare, l'assoggettamento alla tassa inizia nell'anno successivo a quello in cui l'assoggettato ha completato la scuola reclute. L'assoggettamento inizia al più tardi nel 25° anno d'età. L'assoggettamento dura fino al termine dell'obbligo di prestare servizio militare.

4

Per gli obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio civile, l'assoggettamento alla tassa inizia nell'anno successivo a quello in cui la decisione d'ammissione al servizio civile è passata in giudicato. L'assoggettamento inizia al più tardi nel 25° anno d'età. L'assoggettamento dura fino al termine dell'obbligo di prestare servizio civile.

5

Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a Il servizio militare comprende i giorni di servizio computabili giusta la legislazione militare.

1

Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente legge: 3

a.

Art. 8

la partecipazione a corsi nell'ambito dell'istruzione tecnica premilitare, al tiro obbligatorio fuori servizio e al corso di tiro per ritardatari; Servizio militare o civile non prestato

Secondo la presente legge, se, in un anno successivo a quello in cui ha assolto la scuola reclute, l'obbligato al servizio militare non presta il servizio in modo completo, si considera che in tale anno il servizio militare non è stato prestato.

1

Secondo la presente legge, se, in un anno successivo a quello in cui la decisione d'ammissione al servizio civile è passata in giudicato, l'obbligato al servizio civile non presta almeno 26 giorni computabili di servizio, si considera che in tale anno il servizio civile non è stato prestato.

2

La tassa annuale non è dovuta se l'obbligato al servizio in tale anno non ha potuto prestare il servizio in modo completo per uno dei seguenti motivi: 3

a.

5306

per motivi militari, per coprire il fabbisogno di specialisti nelle formazioni o di quadri nei servizi d'istruzione;

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

FF 2017

b.

per motivi legati al servizio civile, se nell'anno di assoggettamento alla tassa non sussisteva alcun obbligo di prestare servizio; e

c.

poiché sussisteva un pericolo per la salute a causa di un'epidemia o di un'epizoozia.

Inserire prima del titolo del capitolo secondo Art. 9a

Tassa d'esenzione finale

Le persone assoggettate alla tassa conformemente all'articolo 2 capoverso 1bis, che prestano servizio militare o servizio civile, nell'anno del proscioglimento versano una tassa d'esenzione finale se all'adempimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio mancano più di 15 giorni di servizio militare computabili o più di 25 giorni di servizio civile computabili.

1

Per determinare se la tassa d'esenzione finale è dovuta, i seguenti elementi sono convertiti in giorni di servizio prestati: 2

a.

le tasse d'esenzione già versate;

b.

gli anni in cui non sussisteva l'assoggettamento alla tassa per uno dei motivi di cui agli articoli 4, 4a o 8 capoverso 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano, ad eccezione del capitolo settimo, anche alla tassa d'esenzione finale.

3

Art. 11

Oggetto della tassa

La tassa d'esenzione è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero.

Ai sensi della presente legge, il reddito netto comprende anche: a.

gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta;

b.

le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti;

c.

i proventi da lotterie e manifestazioni analoghe; e

d.

gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività o per il mancato esercizio di un diritto.

Art. 15 cpv. 1 L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato più della metà dei giorni di servizio computabili deve la metà della tassa.

1

4

RS 642.11

5307

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

FF 2017

Art. 19 cpv. 1 La tassa è ridotta in ragione del numero totale dei giorni di servizio computabili che l'assoggettato ha prestato complessivamente sino alla fine dell'anno di assoggettamento.

1

Art. 22 cpv. 3 Ogni Cantone istituisce un'istanza di ricorso, indipendente dall'amministrazione.

Esso può prevedere una seconda istanza di ricorso. Come ultima istanza cantonale deve designare un tribunale superiore.

3

Art. 24, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, 2 frase introduttiva, lett. k, l e m nonché 4 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si prestano gratuitamente assistenza amministrativa.

1

Le seguenti autorità e i seguenti uffici devono, gratuitamente, trasmettere le notifiche opportune, comunicare le informazioni necessarie e garantire la consultazione degli atti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge: 2

k.

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;

l.

gli uffici cantonali e comunali preposti all'assistenza sociale;

m. gli uffici controllo abitanti dei Comuni.

Vengono trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l'assoggettamento alla tassa, l'esenzione dall'assoggettamento nonché la tassazione, l'esazione e il rimborso della tassa, in particolare: 4

a.

i dati personali;

b.

i dati dei controlli militari e del servizio civile;

c.

i dati della dichiarazione d'imposta;

d.

i dati patrimoniali;

e.

i dati riguardanti l'eventuale riduzione della tassa d'esenzione;

f.

i dati sulla salute.

Art. 25 cpv. 3 Per gli assoggettati agli obblighi militari che intendono andare all'estero, la tassa è stabilita e riscossa prima che abbia inizio il loro congedo all'estero.

3

Art. 26

Basi di tassazione

L'autorità di tassazione prende i provvedimenti necessari all'accertamento dell'assoggettamento alla tassa e al calcolo della stessa.

1

La tassa è calcolata sulla base della tassazione relativa all'imposta federale diretta passata in giudicato.

2

5308

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

FF 2017

Qualora non possa essere calcolata secondo il capoverso 2, la tassa è stabilita in base a una dichiarazione speciale (art. 12 cpv. 2).

3

Art. 28 cpv. 1 La decisione di tassazione è notificata per iscritto all'assoggettato. Questa indica il motivo giuridico dell'assoggettamento alla tassa, le basi di calcolo, l'ammontare della tassa, l'eventuale riduzione della tassa, il termine di pagamento e i rimedi giuridici.

1

Art. 29, rubrica e cpv. 1 Decisione sull'esenzione dall'assoggettamento alla tassa L'autorità di tassazione, quando deve determinare se un assoggettato ha diritto all'esenzione dall'assoggettamento per una durata superiore all'anno di assoggettamento, prende una decisione speciale.

1

Art. 30 cpv. 1 Contro le decisioni di tassazione e le decisioni sull'esenzione dall'assoggettamento alla tassa può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, un reclamo per iscritto all'autorità di tassazione.

1

Art. 31 cpv. 3 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale.

3

Inserire prima del titolo del capitolo sesto Art. 31a

Sospensione dei termini

Nella procedura di reclamo e di ricorso conformemente agli articoli 30 e 31, la sospensione dei termini di cui all'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa non è applicabile.

Art. 32 cpv. 3 lett. b 3

La tassa scade in ogni caso: b.

5 6

all'atto della dichiarazione di fallimento a carico dell'assoggettato, solo per quanto riguarda le tasse degli anni precedenti alla dichiarazione di fallimento;

RS 173.110 RS 172.021

5309

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

FF 2017

Art. 35 cpv. 1 Per gli obbligati al servizio che intendono andare all'estero, la concessione e la proroga di un congedo per l'estero dal servizio militare o civile possono essere vincolate al pagamento della tassa dovuta o alla costituzione di garanzie.

1

Art. 38 cpv. 1 La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell'anno civile successivo all'anno in cui la tassazione dell'imposta federale è passata in giudicato. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. La tassa stabilita sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno di assoggettamento.

1

Titolo prima dell'art. 39

Capitolo settimo: Rimborso della tassa Art. 39 Le tasse pagate da chi presta servizio militare o civile sono rimborsate se egli ha adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

1

2

Le tasse sono rimborsate: a.

su domanda dell'assoggettato agli obblighi militari; o

b.

d'ufficio, se l'autorità competente viene a conoscenza dell'adempimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

La domanda di rimborso può essere presentata all'autorità competente del Cantone che ha riscosso l'ultima tassa. Alla domanda deve essere allegato l'attestato di adempimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

3

La decisione sul rimborso della tassa è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31.

4

Il diritto al rimborso e l'obbligo al rimborso si prescrivono al termine del quinto anno dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o civile. Sono escluse le tasse che al termine del quinto anno dal proscioglimento non sono ancora state stabilite; in questo caso, il diritto e l'obbligo al rimborso si prescrivono cinque anni dopo che tutte le tasse sono state stabilite.

5

6

Sugli importi versati a titolo di rimborso non è corrisposto alcun interesse.

Art. 49 cpv. 2 e 3 Abrogati

5310

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

FF 2017

II Disposizioni transitorie della modifica del ...

La tassa d'esenzione finale conformemente all'articolo 9a è riscossa per la prima volta presso gli obbligati al servizio che sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio l'anno successivo a quello in cui entra in vigore la modifica del ....

1

Alle procedure di reclamo e di ricorso che sono in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto anteriore.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5311

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. LF

5312

FF 2017