Termine per la raccolta delle firme: 16 novembre 2018

Iniziativa popolare federale «Spegnere le centrali nucleari ­ assumere responsabilità nei confronti dell'ambiente» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Spegnere le centrali nucleari ­ assumere responsabilità nei confronti dell'ambiente», presentata il 21 aprile 2017; dopo che il 21 aprile 2017 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; dopo che una traduzione in romancio del testo dell'iniziativa è disponibile; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Spegnere le centrali nucleari ­ assumere responsabilità nei confronti dell'ambiente», presentata il 21 aprile 2017, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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7.

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Huber Beat, Schulstrasse 10, 8225 Siblingen Aschwanden Daniel, Römergasse 9, 8001 Zürich Kunz Priska, Rodelstrasse 32, 8266 Steckborn Fehr Thomas, Steinberg 1, 8752 Näfels Okle Jaeggi Doris, Beizistrasse 3, 8636 Wald Jaeggi Urs, Beizistrasse 3, 8636 Wald Kellenberger Urs, Friesenberghalde 19, 8055 Zürich

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Spegnere le centrali nucleari ­ assumere responsabilità nei confronti dell'ambiente» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Associazione Svizzera Spengere le centrali nucleari, casella postale, 8222 Beringen, e pubblicata nel Foglio federale del 16 maggio 2017.

2 maggio 2017

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale

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Iniziativa popolare federale «Spegnere le centrali nucleari ­ assumere responsabilità nei confronti dell'ambiente» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 90

Energia nucleare

L'esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato. Alle persone giuridiche svizzere di diritto privato o pubblico non è consentito costruire centrali nucleari all'estero allo scopo di rifornire il mercato energetico svizzero o partecipare al finanziamento della loro costruzione.

1

La legislazione di esecuzione si fonda sull'articolo 89 capoversi 2 e 3; è imperniata sull'utilizzazione efficiente e parsimoniosa dell'energia, in particolare sull'utilizzazione delle energie rinnovabili.

2

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 90 (Energia nucleare) Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue: 1

a.

la centrale nucleare di Gösgen nel 2024, la centrale nucleare di Leibstadt nel 2029;

b.

la centrale nucleare di Beznau 1, la centrale nucleare di Beznau 2 e la centrale nucleare di Mühleberg: un anno dopo l'accettazione della modifica dell'articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni.

Se la centrale nucleare non è messa fuori esercizio entro il termine di cui al capoverso 1, il Consiglio federale emana le relative disposizioni di esecuzione entro un anno mediante ordinanza.

2

È fatta salva la messa fuori esercizio definitiva di un reattore nucleare per motivi di sicurezza.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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