Comunicazione sulla valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza1 (Comunicazione sugli accordi verticali, ComVert) Decisione della Commissione della concorrenza del 28 giugno 2010 (Stato 22 maggio 2017)

Considerate le ragioni illustrate di seguito, la Commissione della concorrenza (COMCO) pubblica la presente comunicazione:

1

I.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; RS 251), la COMCO può descrivere nelle comunicazioni le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LCart. Applicando per analogia l'articolo 6 LCart, la COMCO può pubblicare nelle comunicazioni anche altri principi riguardanti l'applicazione della legge, quando sussiste il bisogno di una maggiore certezza del diritto.

II.

Gli accordi verticali possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali e i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite.

III.

La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle parti all'accordo e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di fornitori di altre marche (concorrenza «interbrand»). La COMCO parte dal presupposto che gli accordi verticali, in generale, portano a un miglioramento della produzione o della distribuzione, a condizione che nessuna impresa partecipante a un accordo verticale detenga una quota di mercato superiore al 30 per cento sul mercato determinante e che non si tratti di un accordo qualitativamente grave.

IV.

Nel quadro della revisione della LCart nel 2003 sono state inserite, con l'articolo 5 capoverso 4 LCart, nuove fattispecie allo scopo di impedire imposizioni di prezzi di rivendita e ripartizioni del mercato svizzero nonché di promuovere la concorrenza all'interno dei mercati (concorrenza «intra-

Fa fede il testo che verrà pubblicato nel Foglio federale.

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brand»). Secondo l'articolo 5 capoverso 4 LCart, la soppressione della concorrenza efficace è presunta nel caso in cui si convengono prezzi minimi o fissi (imposizione di prezzi di rivendita) e se si prevedono clausole che assegnano determinate zone e che stabiliscono un divieto della vendita passiva a commercianti o a clienti finali.

V.

Nella revisione della LCart del 2003 il legislatore ha espresso la volontà, nell'ambito degli accordi verticali, di considerare la fissazione di prezzi minimi o fissi, così come le clausole che assegnano determinate zone come pratiche potenzialmente particolarmente nocive. La COMCO ha concretizzato la volontà del legislatore nelle sue decisioni e ha comunicato determinati criteri per la valutazione degli accordi verticali, in particolare riguardo alla confutazione della presunzione della soppressione della concorrenza efficace (art. 5 cpv. 4 LCart), alla rilevanza (art. 5 cpv. 1 LCart) e ai motivi di efficienza economica (art. 5 cpv. 2 LCart), nella Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza del 2 luglio 2007 (Comunicazione accordi verticali 2007).

VI.

La presente comunicazione si basa sulla Comunicazione degli accordi verticali 2007, la quale faceva riferimento al Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81 paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 1999 L 336/21), nonché alla comunicazione della Commissione relativa alle linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU 2000 C 291/1). Il 1° giugno 2010, queste basi legali sono state sostituite dal Regolamento (UE) N. 330/2010 (GU 2010 L 102/1) della Commissione del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101 paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate e dagli Orientamenti sulle restrizioni verticali (GU 2010 C 130/1), i quali prevedono adattamenti in singoli punti. Con questi adattamenti viene essenzialmente tenuto conto dell'evoluzione dei mercati, soprattutto dell'aumento del potere di domanda di grandi imprese attive nel commercio al dettaglio e dell'evoluzione della distribuzione attraverso Internet.

VII. Considerando le condizioni legali ed economiche vigenti in Svizzera, l'attuale revisione della comunicazione tiene conto della prassi più recente della COMCO e degli adattamenti nel diritto europeo. Nell'ambito degli accordi verticali, questa revisione assicura che, anche in futuro, in Svizzera vengano possibilmente applicate le stesse regole in vigore nell'Unione europea. Inoltre essa evita l'isolamento dei mercati svizzeri e porta ad un aumento della certezza del diritto. In questo senso le regole europee (cfr. consid. VI) valgono per analogia anche per la Svizzera.

VIII. La cifra 10 precisa gli accordi per i quali, secondo l'articolo 5 capoverso 4 LCart, vi è la presunzione che portino a una soppressione della concorrenza efficace. La cifra 11 mette in evidenza che per confutare la presunzione occorre procedere a un apprezzamento globale del mercato (concorrenza intrabrand e interbrand sul mercato determinante).

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IX.

La cifra 12 (1) precisa che accordi secondo l'articolo 5 capoverso 4 LCart soddisfanno, in linea di massima, il criterio della rilevanza secondo l'articolo 5 capoverso 1 LCart se la presunzione può essere confutata. Per quanto riguarda tutti gli altri accordi verticali in materia di concorrenza si deve tenere conto sia di criteri qualitativi che quantitativi. La ponderazione di questi due criteri è effettuata caso per caso tramite una valutazione globale.

La cifra 12 (2) elenca gli accordi che, a causa del loro oggetto, sono considerati qualitativamente gravi. Per questo tipo di accordi si applicano delle esigenze più basse da un punto di vista quantitativo per poterli qualificare come limitazioni alla concorrenza notabili rispetto agli accordi qualitativamente non gravi.2

X.

La cifra 13 precisa che accordi verticali in materia di concorrenza i quali non rientrano nelle cifre 10 o 12 (2) lettere b­e, di regola, non comportano una limitazione notevole della concorrenza nel caso in cui non viene superata la soglia della quota di mercato del 15 per cento e se l'accordo in questione non ha un effetto cumulativo con altri accordi sul mercato (casi di importanza minore). Se invece la soglia della quota di mercato del 15 per cento viene superata o se l'accordo ha un effetto cumulativo con altri accordi sul mercato, l'intralcio alla concorrenza viene esaminato nei singoli casi.3

XI.

La cifra 15 definisce come sono apprezzate le raccomandazioni di prezzo e quali circostanze possono condurre a un loro esame.

XII. Se la presunzione della soppressione di una concorrenza efficace può essere confutata e se esiste un accordo che rappresenta un notevole intralcio alla concorrenza, occorre esaminare se l'accordo può essere giustificato da motivi di efficienza economica. Alla cifra 16 sono descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi verticali in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LCart. Se non vi sono motivi di efficienza, l'accordo è illecito. Accordi verticali illeciti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 LCart sono passibili di sanzioni secondo l'articolo 49a LCart, anche quando la presunzione della soppressione della concorrenza efficace può essere confutata.

XIII. La presente comunicazione non vincola i tribunali civili, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale nell'interpretazione delle disposizioni del diritto in materia di cartelli.

XIV. La presente comunicazione è stata adeguata il 22 maggio 2017 in base alla sentenza del Tribunale Federale riguardante il caso Gaba.4

2 3 4

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

Sentenza del TF 2C_180/2014 del 28.6.2016 Gaba/WEKO.

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A.

Definizioni

Cifra 1

Accordi verticali in materia di concorrenza

Per accordi verticali in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate (cfr. art. 4 cpv. 1 LCart) da imprese collocate a un livello di mercato diverso che si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza e che si riferiscono alle condizioni commerciali in base alle quali le imprese partecipanti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

Cifra 2

Vendite attive

Il contatto attivo con singoli clienti ad esempio per posta, mediante l'invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati o mediante visite ai clienti; oppure il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti o con clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via Internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio.5 Cifra 3

Vendite passive

La risposta a ordini non sollecitati di singoli clienti, vale a dire la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti.6 Sono vendite passive le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale che raggiungono clienti all'interno dei territori o dei gruppi di clienti (esclusivi) di altri distributori, ma che costituiscono un modo ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti all'interno del proprio territorio. In questo senso, le vendite per Internet sono da considerare vendite passive, fatto salvo il caso in cui gli sforzi di vendita sono diretti a clienti al di fuori di un territorio attribuito.

Cifra 4

Sistemi di distribuzione selettiva

(1) In generale Si tratta di convenzioni tra il fornitore e il commerciante secondo cui: i)

il fornitore è autorizzato a vendere i beni o i servizi oggetto della convenzione unicamente a commercianti scelti in base a criteri predefiniti (commercianti autorizzati) e

ii)

tali commercianti si impegnano a non vendere i beni o i servizi in questione a commercianti non autorizzati alla distribuzione.

(2) Distribuzione selettiva puramente qualitativa Sistema di distribuzione in cui la scelta dei commercianti avviene esclusivamente in base a criteri qualitativi oggettivi richiesti dal genere del prodotto in questione, come

5 6

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

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ad esempio la formazione del personale di vendita, il servizio fornito dal punto di vendita o una determinata gamma di prodotti offerti.

Cifra 5

Forniture incrociate

Le forniture reciproche tra commercianti che operano a livelli economici identici o diversi all'interno di un sistema di distribuzione selettiva.

Cifra 6

Clausole di non concorrenza

Tutti gli obblighi diretti o indiretti che inducono l'acquirente a non fabbricare, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi che sono in concorrenza con i beni o i servizi oggetto della convenzione. Inoltre ogni obbligo diretto o indiretto che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa designata dal fornitore più dell'80 per cento dei suoi acquisti annuali in beni o in servizi oggetto della convenzione nonché in beni e in servizi sostituibili sul mercato determinante, calcolati basandosi sul valore degli acquisti che ha effettuato nel corso dell'anno civile precedente.

Cifra 7

Know-how

Un insieme di conoscenze pratiche non brevettate che risultano dall'esperienza del fornitore, testate da quest'ultimo, e che sono: i)

segrete, vale a dire che esse non sono generalmente conosciute né facilmente accessibili;

ii)

sostanziali, vale a dire che esse devono essere significative e utili per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; e

iii) individuate, vale a dire che esse devono essere descritte in modo sufficientemente esauriente tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità.

B.

Regole

Cifra 8

Campo d'applicazione

(1) La presente comunicazione vale per gli accordi verticali in materia di concorrenza.

(2) La presente comunicazione è applicabile anche qualora i concorrenti concludano un accordo verticale non reciproco e a)

il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l'acquirente è un distributore e non un'impresa concorrente a livello della produzione; oppure

b)

il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l'acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto.

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(3) L'applicazione della presente comunicazione non esclude che una fattispecie costituisca, del tutto o in parte, un accordo orizzontale in materia di concorrenza secondo l'articolo 5 capoverso 3 LCart o sia prevista dall'articolo 7 LCart. In tal caso questa fattispecie deve essere esaminata, indipendentemente dalla presente comunicazione, secondo le pertinenti disposizioni della legge sui cartelli.

(4) La presente comunicazione non si applica agli accordi verticali che contengono disposizioni concernenti la cessione all'acquirente o l'utilizzazione da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che queste disposizioni costituiscano l'oggetto principale di tali accordi e che esse non si riferiscano direttamente all'utilizzazione, alla vendita o alla rivendita di beni o di servizi da parte dell'acquirente o dei suoi clienti.

Cifra 9

Relazioni con altre comunicazioni

(1) La comunicazione relativa alla valutazione dei cartelli verticali nel settore della distribuzione di automobili (Comunicazione Automobili)7 prevale sulla presente comunicazione. Nella misura in cui la Comunicazione Automobili non si esprime, sono applicabili le prescrizioni della presente comunicazione.

(2) La presente comunicazione prevale sulla Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI)8.

Cifra 10

Presunzioni di illiceità

(1) Nel caso degli accordi verticali in materia di concorrenza si presume che vi sia soppressione della concorrenza efficace secondo l'articolo 5 capoverso 4 LCart quando essi hanno per oggetto: a)

la fissazione di prezzi minimi o fissi ovvero la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita. Questo si applica, fatta salva la possibilità del fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;9

b)

l'assegnazione di zone, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni (in particolare il divieto di vendite passive a commercianti o a clienti finali).

(2) L'articolo 5 capoverso 4 LCart si applica anche agli accordi che portano indirettamente a prezzi minimi o fissi oppure a una protezione territoriale assoluta.

(3) L'articolo 5 capoverso 4 LCart si applica anche agli accordi in forma di raccomandazioni, basati su una convenzione o su una pratica concordata bilaterale, nella

7 8 9

Decisione della COMCO del 29.6.2015 (FF 2015 4937), disponibile all'indirizzo www.comco.ch > Documentazione > Comunicazioni.

Decisione della COMCO del 19.12.2005 (FF 2006 803), disponibile all'indirizzo www.comco.ch > Documentazione > Comunicazioni.

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

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misura in cui si prefiggono o provocano una fissazione di prezzi minimi o fissi oppure una protezione territoriale assoluta.

Cifra 11

Confutazione della presunzione

Per la confutazione della presunzione della soppressione della concorrenza efficace è determinante un apprezzamento globale del mercato, tenendo conto della concorrenza intrabrand e interbrand. L'elemento decisivo è l'esistenza di sufficiente concorrenza intrabrand o interbrand sul mercato determinante oppure l'esistenza di una combinazione delle due che porta ad una sufficiente concorrenza efficace.

Cifra 12

Notevoli limitazioni della concorrenza

(1) Nell'analisi dell'esistenza di un intralcio notevole alla concorrenza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LCart occorre osservare quanto segue: a)

Accordi secondo l'articolo 5 capoverso 4 LCart (cfr. cifra 10) sodisfanno, in linea di massima, il criterio della rilevanza secondo l'articolo 5 capoverso 1 LCart se la presunzione può essere confutata.10

b)

Tutti gli altri accordi verticali in materia di concorrenza vengono esaminati sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La ponderazione di questi due criteri è effettuata caso per caso tramite una valutazione globale. Un intralcio qualitativamente grave può essere considerato notevole anche in caso di effetti a livello quantitativo insignificanti. Viceversa, un intralcio dalle conseguenze quantitativamente importanti può portare ad intralciare notevolmente la concorrenza, anche se esso non è qualitativamente grave.

(2) Accordi che esulano dall'articolo 5 capoverso 4 LCart sono considerati qualitativamente gravi, quando essi hanno come obiettivo:11

10 11 12

a)

[...]12

b)

la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente all'accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di domicilio, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto. Non esiste tuttavia un intralcio alla concorrenza qualitativamente grave in funzione dell'oggetto dell'accordo se le disposizioni previste: i) limitano le vendite attive a zone esclusive o a gruppi di clienti che il fornitore riserva per se stesso o concede esclusivamente a un altro acquirente, a condizione che le vendite passive siano possibili senza restrizioni; ii) limitano le vendite dirette da parte dei grossisti ai consumatori finali; iii) limitano le vendite da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a distributori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema;

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

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iv) limitano la facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore.

c)

la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di domicilio non autorizzato;

d)

la restrizione delle forniture incrociate tra commercianti nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, anche se essi operano a livelli diversi di mercato;

e)

la restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti;

f)

contengono clausole di non concorrenza per una durata indeterminata o per un periodo di più di cinque anni; questa limitazione della durata a cinque anni non è tuttavia applicabile se i beni o i servizi oggetto della convenzione sono venduti dall'acquirente nei locali e sui terreni del venditore (proprietà o locazione/affitto);

g)

contengono clausole di non concorrenza post-contrattuali; questa disposizione non è applicabile se l'obbligo di non concorrenza post-contrattuale: i) si riferisce a beni o a servizi che sono in concorrenza con i beni o i servizi oggetto della convenzione, ii) si limita ai locali e ai terreni a partire dai quali l'acquirente ha operato per tutta la durata del contratto, iii) è indispensabile per proteggere un know-how trasferito dal fornitore all'acquirente, e iv)

un tale obbligo è limitato al massimo ad un periodo di un anno dopo l'estinzione della convenzione.

Rimane possibile imporre, per una durata indeterminata, una restrizione all'utilizzazione e alla divulgazione di know-how che non è stato reso noto pubblicamente; h)

limitano la distribuzione di più marche in sistemi di distribuzione selettiva proibendo la vendita di prodotti di determinati fornitori concorrenti.

Cifra 13

Intralcio alla concorrenza non notevole secondo le quote di mercato

(1) Gli accordi verticali in materia di concorrenza che non sono contemplati alla cifra 10 o 12 (2) lettere b­e non costituiscono di regola un notevole intralcio alla concorrenza se nessuna impresa che partecipa all'accordo detiene una quota di mercato superiore al 15 per cento su un mercato toccato dall'accordo stesso.13 13

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

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(2) Se la concorrenza sul mercato determinante è limitata dagli effetti cumulativi di svariate reti di distribuzione verticali, simili e funzionanti parallelamente, la soglia della quota di mercato menzionata alla cifra 13 (1) viene abbassata al 5 per cento. In generale non esiste alcun effetto cumulativo di esclusione se meno del 30 per cento del mercato determinante è coperto da reti di distribuzione verticali simili e funzionanti parallelamente.

Cifra 14

Irrilevanza della distribuzione selettiva puramente qualitativa

Gli accordi che hanno quale oggetto la distribuzione selettiva puramente qualitativa non portano a un notevole intralcio alla concorrenza, se sono soddisfatte tre condizioni cumulative: i)

la natura del prodotto in questione deve necessitare di un sistema di distribuzione selettiva: ciò significa che un tale sistema deve costituire un'esigenza legittima rispetto alla natura del prodotto in questione allo scopo di preservarne la qualità e di garantirne l'uso corretto;

ii)

i rivenditori devono essere scelti in base a criteri oggettivi di tipo qualitativo, stabiliti in modo uniforme, messi a disposizione di tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio;

iii) i criteri definiti non devono andare al di là di ciò che è necessario.

Cifra 15

Raccomandazioni di prezzo

(1) Nel caso di raccomandazioni di prezzo dal fornitore al rivenditore è necessario esaminare caso per caso, se si è in presenza di un accordo illecito in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 LCart in combinato disposto con il capoverso 1 dello stesso articolo.

(2) Raccomandazioni di prezzo sono da considerare, in linea di massima, limitazioni notevoli alla concorrenza, se equivalgono a un prezzo fisso o a un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti (cfr.

cifra 10 (1) lett. a).14 (3) Le circostanze seguenti possono portare all'esame delle raccomandazioni di prezzo:

14

a)

le raccomandazioni di prezzo non sono emanate in modo generalmente accessibile, ma soltanto all'attenzione dei rivenditori o dei commercianti;

b)

le raccomandazioni di prezzo in franchi svizzeri, indicate dai produttori o dai fornitori sui prodotti, sugli imballaggi o nei cataloghi ecc., non sono espressamente designate come non vincolanti;

c)

il livello del prezzo dei prodotti interessati dalle raccomandazioni di prezzo ­ in caso di prestazioni comparabili ­ è nettamente più elevato rispetto ai Paesi limitrofi;

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

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d)

le raccomandazioni di prezzo vengono effettivamente seguite da una parte importante dei rivenditori o dei commercianti.

Cifra 16

Giustificazione

(1) Se esiste un accordo che rappresenta un notevole intralcio alla concorrenza, occorre esaminare se esso è considerato giustificato secondo l'articolo 5 capoverso 2 LCart. Se non sono presenti motivi di efficienza economica, l'accordo è illecito.

(2) Di regola gli accordi sono considerati giustificati senza un esame dei singoli casi, se la parte del fornitore al mercato pertinente sul quale esso offre i beni e i servizi contrattuali, e la parte del rivenditore al mercato pertinente sul quale esso acquista i beni e i servizi contrattuali, non superano il 30 per cento. Fanno eccezione a questa regola gli accordi di cui alle cifre 10 e 12 (2) così come gli accordi che, sommati ad altri accordi, hanno conseguenze sul mercato. 15 (3) Gli accordi che intralciano notevolmente la concorrenza e che non sono contemplati alla cifra 16 (2) sono sottoposti a un esame nei singoli casi. Esiste un motivo giustificativo quando un accordo aumenta l'efficienza economica conformemente all'articolo 5 capoverso 2 LCart ­ per esempio mediante un'organizzazione più efficace della rete di distribuzione nel senso di un miglioramento dei prodotti o dei processi di fabbricazione oppure di una riduzione dei costi di distribuzione ­ e quando la restrizione alla concorrenza è necessaria a tale scopo.

(4) Le imprese possono far valere, nell'ambito dei motivi di efficienza economica menzionati nell'articolo 5 capoverso 2 LCart, in particolare le giustificazioni seguenti:

15

a)

la protezione limitata nel tempo degli investimenti necessari alla penetrazione di nuovi mercati geografici o di nuovi mercati dei prodotti;

b)

la necessità di garantire l'uniformità e la qualità dei prodotti contrattuali;

c)

la protezione degli investimenti specifici a una relazione commerciale, che non potrebbero essere realizzati in mancanza di clausole contrattuali o lo sarebbero soltanto rischiando perdite considerevoli (problema della rinuncia a certi investimenti o hold-up);

d)

il fatto di evitare misure di promozione delle vendite che risulterebbero inefficienti a causa del loro basso livello (p. e. servizi di consulenza alla clientela), che possono verificarsi se un produttore o un rivenditore ha la possibilità di approfittare degli sforzi promozionali di un altro produttore o rivenditore (problema del parassitismo);

e)

il fatto di evitare l'imposizione di un doppio aumento di prezzo, che può verificarsi quando sia il produttore sia il commerciante dispongono di una posizione dominante sul mercato (problema della doppia marginalizzazione);

f)

la promozione della trasmissione di know-how essenziale;

g)

la garanzia di impegni finanziari (p. e. mutui) che non possono essere forniti dal mercato dei capitali.

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

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Cifra 17

Pubblicazione

La presente comunicazione viene pubblicata nel Foglio federale (art. 6 cpv. 3 LCart).

Cifra 18

Abrogazione della comunicazione precedente

Con l'entrata in vigore della presente comunicazione è abrogata la comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza del 2 luglio 200716 Cifra 19

Disposizione transitoria

Per il periodo tra il 1° agosto 2010 e il 31 luglio 2011, questa comunicazione non si applica alle convenzioni entrate in vigore prima del 1° agosto 2010 che adempivano le esigenze della comunicazione abrogata, ma non quelle della presente comunicazione.

Cifra 20

Entrata in vigore

La presente comunicazione entra in vigore il 1° agosto 2010.

28 giugno 2010

Commissione della concorrenza Il Presidente: Walter A. Stoffel

16

Decisione della COMCO del 2.7.2007 (FF 2007 6877).

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Appendice 1

Schema per la valutazione degli accordi verticali17

17

Emendato il 22.5.2017 (cfr. consid. XIV.).

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