Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Curaçao

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI); visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 20174, decreta:

Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che Curaçao deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

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Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

2

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 RS 653.1 RS 0.653.1 FF 2017 4225

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Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Curaçao. DF

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FF 2017