Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese del 16 giugno 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20162, decreta:

Art. 1 L'Accordo multilaterale del 27 gennaio 20163 tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo SRPP a condizione che la legge federale del 16 giugno 20174 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) sia stata approvata dall'Assemblea federale e che: 2

a.

non sia stata oggetto di una votazione popolare; o

b.

sia stata accettata nella votazione popolare.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice le modifiche dell'accordo applicabile. Se una modifica soddisfa le condizioni di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., l'Assemblea federale la approva mediante decreto federale sottostante a referendum facoltativo.

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2017 33 RS 0.654.1; FF 2017 103 RS ...; FF 2017 3645

2016-2185

3683

Approvazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese. DF

FF 2017

Art. 2 Il Consiglio federale indirizza all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) le notifiche seguenti in virtù della sezione 8 paragrafo 1 lettere a e d dell'Accordo SRPP5: a.

la Svizzera ha adottato le norme necessarie ad attuare l'obbligo di fornire rendicontazioni Paese per Paese e che precisano il periodo fiscale a decorrere dal quale le rendicontazioni devono essere fornite;

b.

la Svizzera ha istituito misure adeguate volte a garantire la confidenzialità richiesta, il rispetto delle norme di protezione dei dati e l'impiego appropriato delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese.

Art. 3 Il Dipartimento federale delle finanze comunica all'OCSE, in virtù della sezione 8 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo SRPP6, i metodi di trasmissione elettronica dei dati, compresi gli standard di cifratura, applicabili per quanto concerne la Svizzera.

1

Trasmette all'OCSE, conformemente alla sezione 8 paragrafo 1 lettera d dell'Accordo SRPP, il questionario compilato concernente la confidenzialità e la protezione dei dati relativo alla Svizzera (allegato dell'Accordo SRPP).

2

Informa l'OCSE in merito a qualsiasi cambiamento concernente la comunicazione di cui al capoverso 1 o il questionario di cui al capoverso 2.

3

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 20177 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

5 6 7

RS 0.654.1; FF 2017 103 RS 0.654.1; FF 2017 103 FF 2017 3683

3684