10.2.3

Messaggio che approva la dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI II) e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione dell'11 gennaio 2017

1

Presentazione dell'accordo

1.1

Situazione iniziale

La dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI I)1 è stata adottata nel dicembre 1996 in occasione della Conferenza ministeriale di Singapore ed è entrata in vigore nel 1997. L'ATI I è un accordo plurilaterale in quanto, a differenza degli accordi multilaterali dell'OMC, non tutti i membri dell'OMC ne sono automaticamente parte. Il numero dei partecipanti è passato da 29 nel dicembre 1996 a 82 attualmente e copre circa il 97 per cento del commercio mondiale del settore per i 190 prodotti contemplati2. I partecipanti si sono impegnati a eliminare, entro un certo termine, i propri dazi doganali non soltanto tra di loro ma anche verso tutti i membri dell'OMC, conformemente alla clausola della nazione più favorita (NPF: art. I dell'Accordo generale del 15 aprile 19943 sulle tariffe doganali e sul commercio, GATT 1994). Gli Stati che non hanno partecipato all'ATI I (3 % del commercio mondiale) hanno mantenuto i propri dazi doganali beneficiando nel contempo della loro eliminazione da parte dei partecipanti all'ATI I, conformemente alla NPF.

Gli obblighi derivanti dall'ATI I sono contenuti e specificati nell'elenco delle concessioni OMC di ogni partecipante. Tale elenco ­ per la Svizzera la Lista LIXSvizzera-Liechtenstein ­ è allegato al GATT 1994 tramite il Protocollo di Marrakech4. La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è parte integrante del GATT, che è un accordo multilaterale dell'OMC.

1

2

3 4

WT/MIN(96)/16; messaggio del 19 gennaio 1998 concernente la revisione parziale della lista di concessioni della Svizzera notificata all'OMC nel settore delle tecnologie dell'informazione, allegato al rapporto sulla politica economica esterna 97/1 +2 (FF 1998 555, in particolare pag. 773).

Principali categorie di prodotti contemplati: computer, semiconduttori, materiale per la fabbricazione di semiconduttori, dispositivi di telecomunicazione, strumenti e apparecchi (p. es. calcolatrici elettroniche), supporti e software per l'archiviazione di dati nonché loro parti e accessori.

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.2

2016-2187

917

FF 2017

L'ATI I contiene una disposizione che prevede una revisione periodica dell'elenco dei prodotti contemplati. Tale revisione è considerata uno strumento indispensabile per tenere conto dei rapidi sviluppi tecnologici in questo settore5. Nel 1999 un primo tentativo di rivedere l'elenco dei prodotti contemplati è fallito. Già nel settembre 2008 l'Unione europea (UE) aveva suggerito di avviare dei negoziati per aumentare il numero di prodotti delle tecnologie dell'informazione coperti dall'accordo e di eliminare gli ostacoli tariffari. Nell'ambito dei negoziati del Ciclo di Doha sull'accesso al mercato dei prodotti industriali, gli Stati Uniti e l'UE avevano avanzato delle proposte per eliminare i dazi doganali sui prodotti elettronici ed elettrici e altre relative agli ostacoli non tariffari. Inoltre, gli Stati Uniti avevano avviato all'interno dell'OMC una procedura di composizione delle controversie nei confronti dell'UE che, secondo loro, aveva applicato un trattamento tariffario scorretto a tre prodotti contemplati dall'ATI I6. Avendo accordato la priorità a tale procedura, gli Stati Uniti hanno modificato la loro posizione soltanto nell'aprile 2011. Nel marzo dello stesso anno 40 associazioni industriali di tutto il mondo hanno esortato i loro Paesi a estendere il numero di prodotti dell'ATI I.

Alla fine, nel maggio 2012 un gruppo di membri dell'OMC ha lanciato dei negoziati veri e propri per estendere la copertura dei prodotti dell'ATI I. L'intento era quello di includere un certo numero di prodotti sviluppati nei quindici anni precedenti grazie alla rapidità dei progressi tecnologici. Il risultato di questi negoziati è stata la nascita di un nuovo accordo plurilaterale, l'ATI II.

1.2

Svolgimento dei negoziati

L'obiettivo dei negoziati per estendere la copertura dei prodotti dell'ATI era quello di eliminare i dazi doganali su alcuni prodotti entro un certo termine, a condizione che vi partecipasse un numero sufficiente di Paesi. Le trattative sono iniziate nel 2012 all'interno di un gruppo di sei Paesi membri7 dell'OMC, che hanno poi convinto altri membri a partecipare. Per farlo ogni Paese doveva proporre un elenco di prodotti d'interesse. Dopo aver consultato i rappresentanti dell'industria nazionale, la Svizzera ha sottoposto il proprio elenco nel settembre 2012.

Il numero dei partecipanti ai negoziati è progressivamente aumentato, fino a raggiungere quota 278. In un primo momento questi Paesi si sono concentrati sull'elaborazione di un elenco consolidato di potenziali prodotti, che comprendeva inizialmente più di 450 proposte. In seguito, hanno verificato se i prodotti in questione erano pertinenti dal punto di vista delle tecnologie dell'informazione e se la loro 5

6 7 8

918

Prima frase del paragrafo 3 dell'allegato dell'ATI: www.wto.org > domaines > Technologies de l'information > Mandat > Portail des textes juridiques >Accord concernant les marchandises postérieur à 1994 (Accord sur les technologies de l'information).

Communautés européennes ­ Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l'information, WT/DS 375, 376 e 377, 16 agosto 2010.

Cina Taipei, Corea, Costa Rica, Giappone, Stati Uniti, UE.

Albania, Australia, Canada, Cina, Colombia, Corea, Costa Rica, El Salvador, Filippine, Giappone, Guatemala, Hong Kong, Islanda, Israele, Malesia, Mauritius, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana, Singapore, Stati Uniti, Unione doganale Svizzera-Liechtenstein, Thailandia, Turchia, UE + 28 Stati membri.

FF 2017

inclusione nell'elenco era accettabile. Inoltre, i partecipanti hanno organizzato a più riprese dei colloqui tecnici tra periti doganali per determinare in maniera precisa la definizione e la classificazione di determinati prodotti.

L'obiettivo dei colloqui svoltisi durante l'inverno 2012/2013 era duplice: da un lato, capire meglio quali erano i prodotti in esame e il loro rapporto con il settore delle tecnologie dell'informazione e, dall'altro, iniziare a ridurre l'elenco. Le prime difficoltà hanno riguardato alcuni prodotti considerati sensibili: alcuni partecipanti non potevano infatti accettare che figurassero nel progetto di elenco consolidato perché facevano concorrenza alla produzione nazionale o perché rappresentavano una perdita consistente in termini di introiti doganali. Si trattava in particolare di televisori, elettrodomestici, cavi, apparecchiature mediche e fibre ottiche.

Il numero di prodotti delle tecnologie dell'informazione è stato progressivamente ridotto per arrivare a un elenco gestibile e accettabile da tutti. I negoziati sono stati interrotti più volte a causa delle difficoltà legate alla durata dei periodi di riduzione dei dazi doganali e al numero di prodotti che potevano beneficiare di tali riduzioni.

La base di lavoro messa a punto per dirimere la questione e accettata dalla maggior parte delle delegazioni prevedeva l'eliminazione progressiva dei dazi doganali da parte dei partecipanti entro un termine di tre anni (periodo standard), di cinque anni o superiore per prodotti particolarmente sensibili e in caso di circostanze eccezionali. Tra i partecipanti che hanno avuto bisogno di più tempo vi sono Cina, Corea, Thailandia, Turchia, Guatemala, Repubblica Dominicana, El Salvador, Colombia, Filippine, Israele, Malesia e Montenegro.

Alla fine, dopo una pausa di un anno e grazie all'accordo bilaterale siglato tra Stati Uniti e Cina a margine del vertice APEC del novembre 2014 a Pechino, nel dicembre 2014 i colloqui sull'elenco dei prodotti e sulla bozza di dichiarazione contenente i dettagli sullo smantellamento tariffario sono ripresi. In seguito sono stati sospesi per la terza volta poiché la Cina non è stata in grado di fare concessioni nei confronti di diverse delegazioni. El Salvador e la Repubblica Dominicana hanno invece abbandonato il tavolo dei negoziati perché
non potevano impegnarsi a eliminare i dazi doganali su tutti i prodotti.

Nel luglio 2015 un gruppo ristretto9 di partecipanti si è ritrovato per fare il punto della situazione e tentare di chiudere definitivamente i negoziati cominciati tre anni prima. Dopo lunghe discussioni tutti i partecipanti si sono accordati su un elenco di 201 prodotti e su una bozza di dichiarazione. Tuttavia, la questione della durata dei periodi per l'eliminazione dei dazi doganali rimaneva aperta. I partecipanti hanno trovato un accordo sulle seguenti tappe: presentazione dei progetti di elenchi delle concessioni entro il 30 ottobre e verifica e approvazione per consenso dei progetti entro il 4 dicembre 2015. Obiettivo: consentire l'entrata in vigore il 1° luglio 2016.

Inoltre, in vista della Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi (15­18 dicembre 2015) i partecipanti hanno negoziato una bozza di dichiarazione finalizzata a far accettare ai ministri i risultati del processo di revisione e a far riconoscere che gli elenchi approvati rappresentano circa il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti interessati. Qualche giorno prima della conferenza la maggior parte dei 9

Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, UE.

919

FF 2017

progetti di elenchi delle concessioni erano stati approvati, ad eccezione di sette 10. Il 16 dicembre, all'ultimo minuto, sono stati approvati tutti gli elenchi11 tranne quello della Turchia12. Inoltre, è stato raggiunto un compromesso tra Cina e Stati Uniti per quanto riguarda il testo della dichiarazione ministeriale, il che ha permesso di concludere la revisione dell'ATI.

1.3

Risultato dei negoziati

La dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione del 28 luglio 2015 stabilisce che i dazi doganali verranno progressivamente eliminati a partire dal 1° luglio 2016, fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione, Hong Kong, Giappone, Norvegia e Singapore si sono impegnati a eliminare i propri dazi doganali immediatamente, ovvero dal 1° luglio 2016. La Svizzera ha preso lo stesso impegno, ma a partire dal 1° gennaio 2017, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.

La dichiarazione del 28 luglio 2015 contiene un elenco di 201 prodotti sui quali verranno soppressi i dazi doganali13. Questi 201 prodotti sono suddivisi in due allegati: il primo (allegato A) contiene 191 prodotti contrassegnati da codici tariffari a 6 cifre del sistema armonizzato, il secondo (allegato B) contiene 10 descrizioni di prodotti per i quali i partecipanti non sono riusciti a stabilire una classificazione tariffaria comune. Ad ogni modo i dazi doganali su questi 10 prodotti saranno eliminati a prescindere dalla loro classificazione nelle tariffe doganali nazionali. Come prevedono le regole dell'OMC14, la soppressione dei dazi doganali da parte dei partecipanti andrà a beneficio di tutti i membri dell'OMC: ecco perché è così importante che venga coperto il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati dall'Accordo.

1.4

Sintesi del contenuto dell'Accordo

La dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione del 28 luglio 2015 comprende un preambolo e 10 rubriche (1. Eliminazione dei dazi doganali per i prodotti contemplati; 2. Soppressione progressiva dei dazi; 3. Attuazione; 4. Attuazione accelerata; 5. Calendario di presentazione degli elenchi; 6. Formato del progetto di elenchi delle concessioni; 7. Accettazione di nuovi membri; 8. Ostacoli non tariffari; 9. Considerazioni finali; 10. Allegati contenenti gli elenchi dei prodotti).

10 11 12

13 14

920

Canada, Cina, Cina Taipei, Corea, Stati Uniti, Turchia, UE.

La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è stata approvata il 13 novembre 2015 (G/MA/W/117/Add.21).

Poiché hanno considerato insufficienti le concessioni turche, gli Stati Uniti non hanno sciolto la loro riserva e l'elenco turco non è stato approvato. La Turchia quindi non partecipa all'ATI II.

WT/L/956, allegato alla dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015 (cfr. n. 2).

Clausola della nazione più favorita: articolo I GATT 1994.

FF 2017

La dichiarazione ministeriale del dicembre 2015 contiene un preambolo e due articoli che riguardano l'approvazione dei risultati del processo di revisione contenuti nella dichiarazione del luglio 2015 e il riconoscimento del fatto che gli elenchi approvati rappresentano circa il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati e che gli impegni presi possono quindi essere rispettati.

Insieme le due dichiarazioni costituiscono l'ATI II, ovvero l'accordo internazionale che modifica l'elenco delle concessioni all'OMC, per la Svizzera dunque la Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

1.5

Valutazione

Talvolta le trattative si sono rivelate difficili. Tuttavia, il fatto che i principali operatori del settore delle tecnologie dell'informazione siano riusciti a stipulare l'ATI II dimostra che l'OMC è in grado di ottenere una liberalizzazione commerciale a beneficio di tutti i suoi membri. L'ATI II rappresenta il 10 per cento del commercio mondiale di beni, fatto sostanziale rispetto al numero di prodotti contemplati.

L'ATI II ha permesso di: ­

aggiornare un accordo che aveva ormai 15 anni e tenere conto dei rapidi sviluppi tecnologici del settore;

­

consolidare ossia fissare un limite massimo ai dazi doganali ed eliminarli negli elenchi delle concessioni dei partecipanti; in questo modo sono state aumentate la prevedibilità e la certezza del diritto;

­

aprire nuovi mercati in assenza di accordi di libero scambio;

­

semplificare le formalità doganali nei Paesi partecipanti con i quali la Svizzera ha già un accordo di libero scambio in quanto non sarà più necessario un certificato di origine preferenziale.

1.6

Versioni linguistiche dell'accordo e pubblicazione

Le lingue ufficiali dell'OMC sono l'inglese, lo spagnolo e il francese. Il testo della dichiarazione del 28 luglio 2015 e dei suoi allegati, nonché la dichiarazione ministeriale del dicembre 2015, sono stati negoziati in inglese. In seguito sono stati tradotti in spagnolo e in francese dai servizi dell'OMC. Tutte e tre le versioni linguistiche fanno fede.

Le versioni ufficiali dell'ATI II nelle tre lingue ufficiali dell'OMC e i progetti approvati di elenchi delle concessioni dei partecipanti all'ATI II sono consultabili sul sito dell'OMC15.

Il decreto federale che approva l'ATI II sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU), così come il testo dell'ATI II, conformemente all'articolo 2 lettera g della 15

www.wto.org > domaines > Technologies de l'information > Expansion de l'ATI > Projets de listes concernant l'expansion de l'ATI

921

FF 2017

legge del 18 giugno 200416 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) e all'ordinanza del 7 ottobre 201517 sulle pubblicazioni ufficiali. Come illustrato al numero 6.4, le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein sono state attuate tramite l'ordinanza del 29 giugno 201618 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione, la quale modifica la legge del 9 ottobre 198619 sulla tariffa delle dogane (LTD). Poiché sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti, le modifiche della lista saranno pubblicate nella Raccolta ufficiale unicamente sotto forma di rimando (art. 5 cpv. 1 lett. b LPubl). Inoltre, saranno disponibili soltanto nella versione francese (art. 14 cpv. 2 lett. b LPubl) in quanto le persone interessate, ovvero i rappresentanti dei governi che fanno parte dell'OMC, utilizzano questi testi unicamente nella lingua originale, quindi in francese nel caso della Svizzera. Le persone direttamente interessate dalle modifiche della tariffa doganale, che traspongono nel diritto svizzero gli obblighi derivanti dall'ATI II, possono consultare i testi delle ordinanze nelle tre versioni linguistiche ufficiali della Svizzera pubblicate nella RU. Ad ogni modo, è possibile richiedere le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein presso la Direzione generale delle dogane20.

2

Commento ai singoli articoli

Ricordiamo che la dichiarazione del 28 luglio 2015 e la dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015 costituiscono insieme l'accordo internazionale ATI II che modifica gli elenchi delle concessioni all'OMC, per la Svizzera dunque la Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

2.1

Dichiarazione del 28 luglio 2015

2.1.1

Preambolo

Il preambolo stabilisce gli obiettivi della dichiarazione. I partecipanti consolidano e sopprimono i dazi doganali sui prodotti riportati negli allegati A e B.

16 17 18 19 20

922

RS 170.512 RS 170.512.1 RU 2016 2647 RS 632.10 La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è pubblicata nella Raccolta ufficiale. Può essere consultata sul sito dell'Amministrazione federale delle dogane al seguente indirizzo: www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it > Informazioni per ditte > Tariffa doganale ­ Tares > Modifiche future della tariffa doganale. La lista è anche disponibile sotto forma di pubblicazione separata presso la Direzione generale delle dogane, Divisione principale Procedure ed esercizio, 3003 Berna.

FF 2017

2.1.2

Soppressione progressiva dei dazi

Il paragrafo 2 precisa che vi saranno quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, a meno che, in circostanze limitate, venga convenuto un intervallo più lungo. Gli impegni concernenti la soppressione progressiva dei dazi dovranno essere riportati negli elenchi delle concessioni di ogni partecipante.

2.1.3

Attuazione

Il paragrafo 3 precisa che la soppressione dei dazi doganali avverrà sotto forma di riduzioni uguali a partire dal 1° luglio 2016. Tuttavia, una riserva concernente il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali permette di tenere conto delle procedure legislative proprie di ogni partecipante. Tale disposizione è stata sfruttata da Guatemala, Svizzera e Filippine, che inizieranno l'attuazione rispettivamente il 1° gennaio 2017 e il 1° luglio 2017.

2.1.4

Attuazione accelerata

Il paragrafo 4 incoraggia i partecipanti a sopprimere immediatamente i dazi doganali o ad avvalersi di un termine più breve per farlo. Norvegia, Giappone, Hong Kong, Singapore e Svizzera hanno deciso di utilizzare questa opzione in quanto non applicano dazi doganali (Hong Kong e Singapore) oppure hanno dazi doganali molto bassi e una soppressione progressiva comporterebbe più complicazioni che vantaggi per le transazioni commerciali.

2.1.5

Calendario di presentazione degli elenchi

Questa parte della dichiarazione stabilisce le tappe del processo di revisione e approvazione degli elenchi delle concessioni da parte dei partecipanti.

In base al paragrafo 5 i partecipanti devono sottoporre entro il 30 ottobre 2015 i loro progetti di elenchi in vista del processo di revisione che dovrà essere completato entro il 4 dicembre 2015. Inoltre, viene precisato il contenuto dei progetti di elenchi.

Il paragrafo 6 stabilisce che una volta completato il processo di revisione e approvati gli elenchi i partecipanti dovranno comunicare all'OMC la modifica dei loro elenchi delle concessioni affinché vengano certificati, ovvero accettati da tutti i membri dell'OMC. Quest'ultima tappa si svolge a condizione che siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali. Per questo la Svizzera non presenterà la propria notifica all'OMC finché il Parlamento non avrà approvato le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

Il paragrafo 7 precisa che l'attuazione potrà avere inizio soltanto quando i progetti di elenchi saranno approvati e rappresenteranno circa il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati.

923

FF 2017

2.1.6

Formato del progetto di elenchi delle concessioni

Il paragrafo 8 riguarda gli aspetti tecnici relativi alla stesura dei progetti di elenchi delle concessioni.

I prodotti dell'allegato A sono contrassegnati da codici tariffari a 6 cifre del sistema armonizzato. Tuttavia, se necessario, i partecipanti potrebbero introdurre delle suddivisioni a livello della linea tariffaria della tariffa doganale nazionale.

Per i 10 prodotti dell'allegato B, specificati soltanto tramite descrizioni, i partecipanti dovranno aggiungere un allegato che indichi la classificazione tariffaria dettagliata dei prodotti.

2.1.7

Accettazione

Il paragrafo 9 stabilisce che tutti i membri dell'OMC che lo desiderano possono partecipare all'ATI II.

2.1.8

Ostacoli non tariffari

Nel paragrafo 10 si afferma che le consultazioni sugli ostacoli non tariffari saranno intensificate.

2.1.9

Considerazioni finali

Il paragrafo 11 contiene una clausola di revisione dei prodotti contemplati per tenere conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche del sistema armonizzato. La prossima riunione è prevista entro gennaio 2018.

Il paragrafo 12 prevede che le concessioni fatte con l'ATI II dovranno essere tenute in considerazione nei negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli del ciclo di Doha, senza però specificare in che modo.

2.1.10

Allegati della dichiarazione

Questa parte della dichiarazione elenca i due allegati contenenti i prodotti contemplati dall'accordo.

2.1.11

Allegato A

Questo allegato contiene un elenco di 191 prodotti menzionati nella versione 2007 del sistema armonizzato. I prodotti figurano in ordine crescente in base al codice tariffario e sono accompagnati da una descrizione.

924

FF 2017

2.1.12

Allegato B

Questo allegato contiene un elenco di 10 prodotti accompagnati soltanto da una descrizione in quanto i partecipanti non sono riusciti a trovare un accordo su una classificazione tariffaria comune. Qualunque sia la loro classificazione, i dazi doganali relativi a questi prodotti saranno eliminati.

2.2

Dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015

2.2.1

Preambolo

Nel preambolo i ministri dei Paesi partecipanti confermano di approvare il contenuto della dichiarazione del 28 luglio 2015.

2.2.2

Paragrafo 2

Il risultato del processo di revisione degli elenchi è approvato.

2.2.3

Paragrafo 3

I partecipanti riconoscono che la soglia del 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati è stata raggiunta e che possono procedere all'attuazione dei loro impegni in materia di soppressione dei dazi doganali, fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, compresa quella riguardante l'accettazione degli obblighi internazionali. Inoltre, in futuro i partecipanti valuteranno alcune possibili soluzioni nel caso in cui la percentuale dei partecipanti scendesse sotto la soglia del 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati.

3

Modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein

Per integrare i risultati dell'ATI II in modo da poterli sottoporre alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC la Svizzera deve modificare la Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein e comunicare tali modifiche all'OMC. Dopo la notifica i membri dell'OMC hanno il diritto di formulare, entro 90 giorni, commenti o riserve che potrebbero impedire o ritardare l'espletamento degli effetti giuridici della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein sul diritto internazionale21. La Svizzera non presenterà la propria notifica all'OMC finché il Parlamento non avrà approvato le modifiche.

21

In caso contrario, le modifiche vengono considerate certificate, ovvero approvate in via definitiva, ed esplicano effetti giuridici (cfr. la decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie, GATT, IBDD, 27S/25).

925

FF 2017

La modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è necessaria per poter accordare la franchigia doganale ai prodotti in questione. Ciò comporta la creazione di 70 nuove voci tariffarie al fine di distinguere i prodotti soggetti a dazi doganali dai prodotti delle tecnologie dell'informazione che beneficiano della franchigia doganale. 85 voci tariffarie sono state semplificate a livello di struttura e unificate, mentre per 70 voci si è proceduto unicamente a una modifica delle aliquote.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

L'entrata in vigore degli impegni derivanti dall'ATI II comporterà una perdita di introiti doganali di circa 13 milioni di franchi22. Per continuare a sostenere l'espansione commerciale in questo settore sarà necessario compensare le perdite degli introiti doganali tramite un aumento delle entrate fiscali.

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'entrata in vigore degli impegni previsti dall'ATI II non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna l'attuazione dell'ATI non ha ripercussioni né sul piano finanziario né sull'effettivo del personale. Al contrario, tutto il Paese dovrebbe beneficiare degli effetti economici positivi menzionati nel numero 4.3.

4.3

Ripercussioni per l'economia

L'eliminazione dei dazi doganali all'importazione avrà effetti positivi sull'economia svizzera. Da un lato, l'industria delle tecnologie dell'informazione potrà ottenere dei fattori produttivi a prezzi più vantaggiosi per la fabbricazione di prodotti finiti in Svizzera e sarà più competitiva sul piano delle esportazioni. Dall'altro, visto che il mercato in questo settore è molto globalizzato, l'eliminazione dei dazi doganali sull'importazione in generale e in particolare verso i Paesi con i quali la Svizzera non ha stipulato accordi di libero scambio, come Stati Uniti, Australia, Malesia 23, 22 23

926

Stima basata sulla media degli introiti per il periodo 2013­2015.

Un accordo di libero scambio è in fase di negoziazione.

FF 2017

Nuova Zelanda, Filippine24 e Tailandia, consentirà un accesso agevolato a questi mercati. Per i partecipanti all'ATI II con i quali la Svizzera ha stipulato un accordo di libero scambio25 la soppressione dei dazi doganali riguarda i prodotti svizzeri che non possono beneficiare della franchigia doganale qualora non adempiano le condizioni in materia di norme d'origine preferenziali. Il commercio mondiale dei prodotti interessati dall'ampliamento supera i 1300 miliardi di dollari e rappresenta circa il 10 per cento del valore totale del commercio mondiale di beni. Per la Svizzera il commercio di questi prodotti (importazioni ed esportazioni) è stimato intorno ai 29,8 miliardi di franchi26. La diminuzione dei costi dovrebbe permettere ai consumatori di acquistare prodotti tecnologicamente moderni e a un prezzo inferiore.

5

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201627 sul programma di legislatura 2015­2019 e nel decreto federale del 14 giugno 201628 sul programma di legislatura 2015­2019.

5.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

L'ATI II si inserisce nella strategia economica esterna definita dal Consiglio federale nel 201229 e nel 201430. Esso permette di raggiungere gli obiettivi del programma di legislatura 2015­2019, in virtù del quale l'8 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato le proprie direttive.

6

Aspetti giuridici

6.1

Il diritto dell'OMC e le modifiche dell'elenco delle concessioni OMC

Secondo il diritto dell'OMC, l'assunzione di nuovi impegni in materia di riduzione dei dazi doganali, come prevede l'ATI II, costituisce una nuova tappa del processo di liberalizzazione che può essere realizzata in qualsiasi momento.

24 25 26 27 28 29 30

Un accordo di libero scambio è stato firmato il 28 aprile 2016 ma non è ancora entrato in vigore.

Albania, Canada, Cina, Colombia, Corea, Costa Rica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Israele, Montenegro, Singapore, UE.

Media delle importazioni e delle esportazioni per gli anni 2012­2014.

FF 2016 909, in particolare pag. 970 FF 2016 4605, in particolare pag. 4607 FF 2013 1119, in particolare pag. 1156 FF 2015 1273, in particolare pag. 1309

927

FF 2017

Non appena il Parlamento avrà approvato le modifiche della Lista LIX-SvizzeraLiechtenstein concernente i prodotti delle tecnologie dell'informazione è prevista la notifica alla segreteria dell'OMC. Le modifiche entreranno in vigore definitivamente se gli altri membri dell'OMC non solleveranno alcuna opposizione entro 90 giorni.

6.2

Costituzionalità

Il decreto federale concernente l'approvazione dell'ATI II e le modifiche della Lista LIX si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale31 (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare trattati internazionali e, con riserva di approvazione del Parlamento, di ratificarli. La dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, alla quale è allegata la dichiarazione del 28 luglio 2015, è stata approvata in occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi nel dicembre 2015, conformemente al mandato conferito dal Consiglio federale nel dicembre 2015.

Insieme, le due dichiarazioni costituiscono l'accordo internazionale ATI II.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche l'art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200232 sul Parlamento [LParl] e l'art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199733 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]), fattispecie che in questo caso non sussiste.

6.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192334 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni del GATT 1994 si applicano anche al territorio del Liechtenstein. L'elenco delle concessioni in materia di dazi doganali e le sue eventuali modifiche sono quindi comuni alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

6.4

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 a 3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

31 32 33 34

928

RS 101 RS 171.10 RS 172.010 RS 0.631.112.514

FF 2017

In quanto allegato del GATT 1994, la Lista LIX è denunciabile (cfr. Protocollo di Marrakech dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; allegato 1A.2 n. 1). La proposta di modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale dato che la Svizzera è già membro dell'Organizzazione mondiale del commercio dal 199535.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

La stipula dell'ATI II comporta la modifica degli elenchi delle concessioni all'OMC (Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein), la cui attuazione rende necessaria una modifica della tariffa doganale tramite un'ordinanza del Consiglio federale. Quest'ultima, che è entrata in vigore il 1° gennaio 201736, modifica l'allegato 1 della LTD. Anche se l'attuazione viene realizzata per via di ordinanza e la modifica della LTD è già applicata provvisoriamente, si ritiene che l'attuazione della modifica della Lista LIXSvizzera-Liechtenstein nel settore delle tecnologie dell'informazione venga realizzata a livello di legge federale. Per questo le condizioni di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sono adempiute e il decreto federale che approva la dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione è soggetto a referendum facoltativo. Inoltre, poiché il legislatore ha delegato la competenza di modificare i dazi doganali al Consiglio federale (art. 9a LTD), quando una modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein si applica provvisoriamente, come in questo caso, deve essere modificata anche la LTD.

Come indicato in precedenza, ciò è già stato fatto. Pertanto, non è necessario modificare una seconda volta la LTD, visto che tale tariffa contiene già i nuovi dazi doganali modificati tramite l'ordinanza del 29 giugno 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione. Tuttavia, poiché le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein
si applicano provvisoriamente con riserva di approvazione da parte del Parlamento, per analogia anche le modifiche della tariffa doganale devono essere approvate dal Parlamento. Non appena il presente messaggio e il relativo decreto federale saranno approvati dal Parlamento, anche le modifiche della tariffa doganale si applicheranno implicitamente in maniera illimitata e non più provvisoria.

Di conseguenza, il decreto federale che approva la dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI II) è soggetto a referendum facoltativo. Secondo la Cancelleria federale, se ci si attiene strettamente al testo della legge del 18 marzo 200537 sulla consultazione (LCo), sarebbe necessario svolgere una consultazione sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LCO. Poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note (l'industria è stata consultata prima dei negoziati e informata durante i negoziati, mentre le commissioni parlamentari competenti hanno approvato il mandato nego35 36 37

Cfr. in merito anche il messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994, n. 8.3 (FF 1994 IV 1, in particolare pag. 361).

RU 2016 2647 RS 172.061

929

FF 2017

ziale e la domanda di applicazione provvisoria dell'ATI II e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein) non vi è da attendersi nessuna nuova informazione da una consultazione sull'ATI II. I partiti politichi sono stati indirettamente consultati via le commissioni parlamentari (CPE, CET) sul mandato negoziale. Infine, poiché l'attuazione dei risultati dell'ATI II si effettua a livello federale, i Cantoni non devono svolgere alcun compito. L'estensione degli impegni in materia di prodotti delle tecnologie dell'informazione assunti nell'ATI II è di carattere tecnico e standard rispetto all'ATI I. Inoltre, alla luce dell'applicazione provvisoria dell'ATI II da parte del Consiglio federale e della sua approvazione antecedente all'esito dei negoziati, lo svolgimento di una consultazione formale risulta ridondante. Per questi motivi si è rinunciato a organizzare tale procedura (cfr. art. 3a cpv. 1 lett. B LCo).

6.5

Applicazione provvisoria ed entrata in vigore

Secondo l'articolo 7b capoverso 1 LOGA, nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Come indicato al numero 6.2 in quanto allegato del GATT 1994, che è un trattato internazionale, la lista LIX è denunciabile.

Il Consiglio federale ritiene che le due condizioni per l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale siano adempiute. In merito alla salvaguardia di interessi importanti, constatiamo quanto segue.

In considerazione dell'integrazione delle catene di valore in questo settore molto globalizzato, del franco forte e della crescente concorrenza internazionale, soprattutto da parte dei Paesi asiatici, per l'industria svizzera è importante poter disporre di fattori produttivi in franchigia doganale per fabbricare ed esportare i propri prodotti finiti e avere accesso in franchigia doganale ai mercati dei Paesi che partecipano all'espansione.

In merito alla particolare urgenza, constatiamo quanto segue.

Il paragrafo 3 della dichiarazione del 28 luglio 2015 stabilisce che la soppressione progressiva dei dazi doganali inizierà il 1° luglio 2016. Poiché la Svizzera eliminerà i dazi doganali sui prodotti contemplati con sei mesi di ritardo rispetto ai principali concorrenti, rischia di essere svantaggiata per quanto riguarda i fattori produttivi utilizzati e di essere meno competitiva sui prodotti finiti fabbricati con tali fattori.

Pertanto, il Consiglio federale ha deciso di applicare a titolo provvisorio le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein a partire dal 1° gennaio 2017. Conformemente all'articolo 152 capoverso 3bis LParl, ha consultato preventivamente le commissioni parlamentari competenti, il 2 maggio 2016 la CPE-N e il 12 maggio 2016 la CPE-S, le quali hanno dato il loro consenso all'applicazione provvisoria.

Solo dopo che il Parlamento avrà approvato l'ATI II e le modifiche della Lista LIXSvizzera-Liechtenstein, le modifiche tariffarie avranno un impatto giuridico a livello internazionale per quanto riguarda la Svizzera.

930

FF 2017

Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale che approva il trattato in questione. In questo caso il messaggio è stato presentato in tempo utile.

A livello nazionale la revisione della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein rende necessario anche un adeguamento delle tariffe doganali svizzere. In virtù dell'articolo 9a LTD38, il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein si applica provvisoriamente. Pertanto, il 29 giugno 2016, conformemente all'articolo 9a LTD, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza che dal 1° gennaio 2017 elimina i dazi doganali per i prodotti delle tecnologie dell'informazione interessati. Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LTD tale provvedimento viene sottoposto alle Camere federali nell'ambito del rapporto sulle misure tariffarie 2016 (n. 10.3) allegato al Rapporto sulla politica economica esterna 2016.

38

RS 632.10

931

FF 2017

932