Traduzione1

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia che modifica la Convenzione del 31 gennaio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Concluso il 2 novembre 2016 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 31 gennaio 20023 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (qui di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I 1. Il titolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal titolo seguente: «Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali» 2. Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia, desiderosi di sviluppare le loro relazioni economiche e di approfondire la collaborazione in materia fiscale,

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Dal testo originale in tedesco.

FF 2017 4479 RS 0.672.948.71

2017-0687

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Prot. con la Lettonia

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decisi a concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione mediante evasione o elusione fiscali (ivi comprese strutture volte a ottenere gli sgravi previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di uno Stato terzo),» Art. II La lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla seguente disposizione: «b) il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;» Art. III Il numero ii della lettera h del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «(ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;» Art. IV Il paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è integrato con la lettera j seguente: «j) l'espressione «istituzione di previdenza» designa tutti i piani, i sistemi, i fondi, le fondazioni, i trust o le altre istituzioni di uno Stato contraente che: (i) sottostanno alle prescrizioni di questo Stato e sono generalmente esentati dall'imposta sul reddito in questo Stato, e (ii) servono essenzialmente all'amministrazione o al versamento di prestazioni di previdenza o al conseguimento di redditi a favore di una o più istituzioni di questo tipo.» Art. V L'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente articolo: «Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

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3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è: a)

una società (diversa da una società di persone) che è residente dell'altro Stato contraente e, prima del pagamento dei dividendi, detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per almeno un anno;

b)

un'istituzione di previdenza; o

c)

la banca nazionale dell'altro Stato contraente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.» Art. VI 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

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a)

lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, se gli interessi sono pagati da una società residente in uno Stato contraente a una società (diversa da una società di persone) che è residente dell'altro Stato contraente e beneficiaria effettiva degli interessi;

b)

il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.»

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è integrato con le seguenti lettere e e f: «e) gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un'istituzione di previdenza dell'altro Stato contraente, che è la beneficiaria effettiva degli interessi, sono imponibili solo in detto altro Stato; f)

gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente che è il beneficiario effettivo degli interessi sono imponibili solo in detto altro Stato se gli interessi sono pagati su un mutuo di qualsiasi natura garantito da una banca.»

Art. VII Il paragrafo 2 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, se i canoni sono pagati da una società residente in uno Stato contraente a una società (diversa da una società di persone) che è residente dell'altro Stato contraente e beneficiaria effettiva dei canoni;

b)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.»

Art. VIII Il paragrafo 3 dell'articolo 17 (Artisti e sportivi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti o sportivi se l'attività dell'artista o dello sportivo è finanziata direttamente o indirettamente, interamente o principalmente, da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale. In questi casi i redditi sono imponibili solo nello Stato contraente in cui l'artista o lo sportivo è residente.»

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Art. IX Nella Convenzione è introdotto il nuovo articolo 22a (Diritto ai benefici): «Art. 22a

Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione a redditi o elementi del patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze determinanti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi struttura od operazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia provato che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non è concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici redditi o elementi del patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un'altra persona in assenza della struttura o dell'operazione di cui al paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata indirizzata la richiesta consulta l'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di respingere una richiesta presentata da un residente di detto altro Stato in virtù del presente paragrafo.» Art. X La lettera a del paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente: «a) qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Lettonia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta inerente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Lettonia.» Art. XI I seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione:

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«5. Quando, a)

ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non sono in grado di giungere a un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta risultante dal caso deve essere sottoposta a procedura arbitrale se la persona lo richiede. Tuttavia, tali questioni irrisolte non possono essere sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata emessa da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso rifiuti l'accordo amichevole che attua il lodo arbitrale o che le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungano a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuato a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.» Art. XII L'articolo 26 (Scambio d'informazioni) è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (comprese le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione in merito a ricorsi concernenti tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in 4486

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una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire informazioni solo perché, per tali informazioni, non sussiste alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.» Art. XIII 1. Il titolo del Protocollo è abrogato e sostituito dal titolo seguente: «Protocollo in riferimento alla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:» 2. Il seguente paragrafo 2 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «2. Ad art. 3 par. 1 lett. j) Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo:

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a)

per quanto concerne la Lettonia, tutte le istituzioni secondo: (i) la legge del 2 novembre 1995 sulle pensioni statali, (ii) la legge del 5 giugno 1997 sui fondi pensionistici privati;

b)

per quanto concerne la Svizzera, tutte le istituzioni secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19595 su l'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) la legge del 25 settembre 19527 sulle indennità di perdita di guadagno, (v) la legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata.»

3. Il seguente paragrafo 3 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «3. Ad art. 4 par. 1 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa in particolare: a)

le istituzioni di previdenza costituite in questo Stato; e

b)

le organizzazioni fondate e gestite per scopi religiosi, caritativi, scientifici, culturali, sportivi o educativi e che sono residenti in uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo la legislazione interna di questo Stato.»

4. Gli attuali paragrafi 2, 3 e 4 del Protocollo della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5 e 6.

5. Il seguente paragrafo 7 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «7. Ad art. 10 par. 2 e 3 Se la durata minima di detenzione di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 10 non è stata rispettata al momento del pagamento dei dividendi e pertanto l'imposta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 è stata trattenuta in occasione del pagamento, e se la durata minima di detenzione è rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi può chiedere il rimborso dell'imposta trattenuta.» 6. L'attuale paragrafo 7 del Protocollo della Convenzione è abrogato.

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RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40

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7. L'attuale paragrafo 5 del Protocollo della Convenzione diventa il paragrafo 8.

8. Il seguente paragrafo 9 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «9. Ad art. 11 par. 3 lett. f) Resta inteso che il termine «banca» designa una banca regolamentata secondo il diritto interno dell'altro Stato contraente.» 9. L'attuale paragrafo 6 del Protocollo della Convenzione diventa il paragrafo 10.

10. Il seguente paragrafo 11 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «11. Ad art. 18 e 24 Con riferimento agli articoli 18 e 24 resta inteso che i contributi versati da o per conto di una persona fisica che esercita un'attività in uno Stato contraente a un'istituzione di previdenza costituita e riconosciuta ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, sono, per la determinazione dell'imposta dovuta dalla persona fisica nel primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili delle imprese ivi imponibili, trattati allo stesso modo e soggetti alle stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati a un'istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, a condizione che, immediatamente prima di iniziare a esercitare la sua attività in questo Stato, la persona fisica non fosse un residente di detto Stato e fosse già affiliata a questa istituzione di previdenza.» 11. Il seguente paragrafo 12 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «12. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing 4489

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expedition», i numeri (i)­(v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Art. XIV 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica si applicano: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle imposte rimanenti, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

c)

con riferimento ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 25, alle procedure amichevoli, (i) pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti all'entrata in vigore del Protocollo (in questi casi il termine di tre anni di cui alla lettera b) del paragrafo 5 decorre dall'entrata in vigore del Protocollo), o (ii) avviate dopo tale data;

d)

con riferimento all'articolo 26, alle informazioni riguardanti gli anni o gli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

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Fatto in duplice esemplare a Riga, il 2 novembre 2016, nelle lingue tedesca, lettone e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Lettonia:

Markus Dutly

Dana Reizniece-Ozola

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