Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del 16 giugno 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 marzo 20171; visto il parere del Consiglio federale del 12 aprile 20172, decreta: I La legge del 12 giugno 20093 sull'IVA (LIVA) è modificata come segue: Art. 25 cpv. 4 L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,6 per cento (aliquota speciale). L'aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all'articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

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FF 2017 2987 FF 2017 3003 RS 641.20

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II 1. Coordinamento con il decreto federale del 20 giugno 20134 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria All'entrata in vigore il 1° gennaio 2018 dell'ordinanza del Consiglio federale che attua l'articolo 196 numero 14 capoverso 4 della Costituzione federale (garanzia del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria) l'aliquota speciale è aumentata di 0,1 punti percentuali al 3,7 per cento e l'articolo 25 capoverso 4 LIVA avrà il tenore seguente: Art. 25 cpv. 4 L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,7 per cento (aliquota speciale). L'aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all'articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

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2. Coordinamento con il decreto federale del 17 marzo 20175 sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto All'entrata in vigore il 1° gennaio 2018 dell'ordinanza del Consiglio federale che attua l'articolo 196 numero 14 capoverso 6 lettera b della Costituzione federale (finanziamento supplementare dell'AVS) l'aliquota speciale è aumentata ulteriormente di 0,1 punti percentuali al 3,8 per cento e l'articolo 25 capoverso 4 LIVA avrà il tenore seguente: Art. 25 cpv. 4 L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (aliquota speciale). L'aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all'articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

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RU 2015 645 FF 2017 2063

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 20176 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

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