Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) del 16 giugno 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 20152, decreta:

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

1

2

A tale scopo, essa contiene disposizioni concernenti: a.

l'utilizzo di prodotti;

b.

le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori;

c.

l'informazione del pubblico.

Essa si applica per quanto la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.

3

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

1 2

radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;

RS 101 FF 2016 351

2015-2603

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Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF

FF 2017

b.

stimoli sonori: suoni, infrasuoni e ultrasuoni;

c.

prodotto: bene mobile pronto per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile.

Art. 3

Utilizzo di prodotti

Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

1

Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di: 2

a.

produrre un attestato di competenza;

b.

coinvolgere uno specialista competente in materia.

Il Consiglio federale può fissare requisiti riguardanti la formazione necessaria per ottenere l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

3

Art. 4

Misure in caso di esposizioni pericolose per la salute

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulle misure da adottare per ridurre i rischi e prevenire i danni in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori.

1

2

Esso può in particolare: a.

fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;

b.

prevedere un obbligo d'informazione;

c.

prevedere misure di protezione;

d.

prevedere un obbligo di annuncio per talune manifestazioni.

Art. 5

Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può vietare: a.

l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;

b.

l'utilizzo potenzialmente molto pericoloso di prodotti a scopi commerciali o professionali.

Art. 6

Informazione del pubblico

L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi sanitari delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

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Art. 7 1

FF 2017

Esecuzione da parte della Confederazione

La Confederazione esegue la presente legge, fatto salvo l'articolo 8.

Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di taluni aspetti particolari delle misure di cui all'articolo 4.

2

Art. 8

Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto: a.

delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;

b.

dell'obbligo di cui all'articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;

c.

delle misure stabilite in virtù dell'articolo 4;

d.

dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;

e.

dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.

Art. 9

Provvedimenti amministrativi

Gli organi d'esecuzione possono controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.

1

Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

2

Se necessario per tutelare la salute dell'utilizzatore o di terzi, gli organi d'esecuzione possono in particolare: 3

a.

ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all'utilizzo;

b.

sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;

c.

sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;

d.

ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;

e.

provvedere affinché il riconoscimento dell'attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.

Gli organi d'esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all'utilizzo se l'utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

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Art. 10

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Emolumenti

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti degli organi d'esecuzione della Confederazione.

1

2

Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Art. 11

Protezione dei dati

Gli organi d'esecuzione sono autorizzati a trattare e trasmettersi dati personali, sempre che ciò sia necessario per garantire l'uniformità dell'esecuzione della presente legge.

Art. 12

Delitti

Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 13 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;

b.

contravviene all'obbligo di cui all'articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;

c.

contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;

d.

viola una disposizione d'esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

3

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 3 sul diritto penale amministrativo.

4

Art. 14

Valutazione

Il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull'efficacia e sulla necessità della presente legge al più tardi otto anni dopo la sua entrata in vigore.

3

RS 313.0

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Art. 15

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Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 20174 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

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