17.018 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle tasse di bollo del 15 febbraio 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulle tasse di bollo.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2013

M 13.4253

Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa (S 18.03.14, Abate; N 25.09.14)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-3058

1319

Compendio Con il presente progetto il Consiglio federale adempie la mozione Abate 13.4253 «Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa» accolta dalle Camere federali. Con la modifica di legge proposta si intende esonerare le società fiduciarie statiche di amministrazione (di seguito denominate «fiduciarie statiche») del diritto italiano dalla tassa di negoziazione per evitare svantaggi competitivi a cui è confrontata la piazza finanziaria svizzera per quanto riguarda la clientela italiana.

Situazione iniziale La richiesta di equiparare le fiduciarie statiche agli agenti di borsa o agli istituti bancari esteri è da ricondurre ai condoni fiscali italiani, uno dei quali (lo Scudo fiscale 2009) ha subordinato la regolarizzazione di beni patrimoniali fino a tale momento non dichiarati al relativo rimpatrio in Italia. L'obbligo di rientro dei capitali detenuti all'estero viene considerato adempiuto in Italia anche se la gestione patrimoniale viene affidata a una fiduciaria statica italiana. A tale scopo i beni patrimoniali devono essere trasferiti fiduciariamente a quest'ultima. Tale procedura viene definita «rimpatrio giuridico». Per contro, il potere di disporre dei beni rimane nelle mani della clientela italiana, che in questo modo può investirli legalmente all'estero. La tassazione dei capitali viene assicurata tramite il versamento da parte della fiduciaria statica di un'imposta alla fonte al fisco italiano.

Dovendo essere effettuate tramite una fiduciaria statica, le transazioni su titoli sono tuttavia soggette più volte alla tassa di negoziazione svizzera.

Contenuto del progetto Il disegno di modifica prevede nell'articolo 19a della legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) un'ulteriore esenzione fiscale soggettiva. La definizione contenuta nell'articolo 19a LTB consente di esonerare dalla tassa di negoziazione tutte le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta qualora soddisfino i requisiti richiesti. Nella situazione attuale, il Consiglio federale suppone tuttavia che solo le fiduciarie statiche italiane rientrino nel nuovo regime derogatorio.

L'esenzione fiscale soggettiva di cui all'articolo 19a LTB aumenterà l'attrattiva della piazza finanziaria elvetica per la clientela italiana e contribuirà a rafforzare la competitività internazionale di banche e società finanziarie nella gestione patrimoniale.

1320

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Con la mozione Abate 13.4253 «Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa» trasmessa al Consiglio federale in data 25 settembre 2014 conformemente alla proposta avanzata, il consigliere agli Stati Abate chiede che determinati intermediari finanziari italiani, le cosiddette società fiduciarie statiche di amministrazione italiane (di seguito denominate «fiduciarie statiche»), vengano riconosciuti come agenti di borsa ai sensi della legge federale del 27 giugno 19731 sulle tasse di bollo (LTB).

La richiesta di un'esenzione dalla tassa di negoziazione è da ricondurre ai condoni fiscali italiani, uno dei quali (lo Scudo fiscale 2009) ha subordinato la regolarizzazione di beni patrimoniali fino a tale momento non dichiarati al relativo rimpatrio in Italia. Il rientro di capitali detenuti all'estero viene considerato a sua volta adempiuto se la gestione patrimoniale viene eseguita attraverso una fiduciaria statica. A tale scopo i beni patrimoniali devono essere trasferiti fiduciariamente a quest'ultima.

Tale procedura viene denominata «rimpatrio giuridico». Per contro il potere di disporre dei beni rimane nelle mani della clientela italiana che in questo modo può investirli legalmente all'estero mantenendo l'anonimato.

Le fiduciarie statiche sono disciplinate in una legge italiana del 23 novembre 19392 nella quale vengono assoggettate a un'autorità di vigilanza statale (Banca d'Italia/ Ministero dello Sviluppo Economico) 3. In virtù di un mandato di amministrazione fiduciaria una persona fisica domiciliata in Italia (fiduciante) impartisce a una fiduciaria statica un mandato per la gestione di un conto del fiduciante detenuto presso una banca in Svizzera. Tra le attività consentite rientrano la custodia di titoli, l'esecuzione di ordini del fiduciante, l'esercizio del diritto di voto e la riscossione dei dividendi.

Se una società fiduciaria italiana intende svolgere mansioni che esulano da quelle statiche menzionate, quest'ultima deve convertire la propria forma giuridica in quella di una cosiddetta «società di intermediazione mobiliare (SIM)4». Accanto alla negoziazione di titoli, su apposita autorizzazione dell'autorità italiana per la vigilanza della Borsa (Consob/Banca d'Italia)5, la SIM può offrire anche consulenze sugli investimenti. In virtù delle attività commerciali
svolte, le SIM devono essere considerate come agenti di borsa esteri ai sensi dell'articolo 19 LTB e devono essere, pertanto, esentate dal pagamento della tassa di negoziazione.

1 2 3 4 5

RS 641.10 Legge 23 novembre 1939, n. 1966 (le leggi italiane possono essere consultate all'indirizzo: www.normattiva.it).

Art. 106 della Legge 13 agosto 2010, n. 141 e della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Cfr. art. 60 cma 4 della Legge 23 luglio 1996, n. 415 e art. 199 della Legge 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) e Direttiva 2004/39/CE (MiFID).

Art. 18 cma 1 in combinato disposto con l'art. 1 cma 5 TUF.

1321

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Le fiduciarie statiche, invece, non possono effettuare in particolare nessuna negoziazione di titoli né offrire consulenze relative agli investimenti di titoli. Non figurando inoltre nell'elenco degli investitori esentati menzionati nell'articolo 17a LTB, esse sono tenute a corrispondere la metà della tassa di negoziazione per le transazioni da esse effettuate per conto della clientela. Siccome la tassa di negoziazione è riversata sui clienti ciò determina per la clientela italiana un'imposizione multipla.

Prendendo in considerazione lo svolgimento di una transazione di vendita è possibile illustrare quest'imposizione multipla (cfr. fig. 1). Per alienare titoli in borsa tramite banca in Svizzera, i clienti italiani, rappresentati da una fiduciaria statica, devono trasferirli formalmente dal deposito del cliente della banca al deposito della fiduciaria statica (entrambi i depositi sono detenuti presso la banca in Svizzera) e possono così venderli per esempio in borsa. In seguito alla detrazione delle imposte italiane, delle tasse di negoziazione e di altre provvigioni, la fiduciaria statica accredita i proventi netti sul conto del beneficiario.

Figura 1

Precisazioni relative al registro delle negoziazioni menzionato nella figura 1 (cfr.

art. 21 ordinanza del 3 dicembre 19736 concernente le tasse di bollo):

6

­

nell'estratto del registro delle negoziazioni vengono solitamente indicati il venditore, il compratore e le negoziazioni soggette alla tassa;

­

tra parentesi quadre è indicata la transazione che genera una tassa di negoziazione suddivisa a metà tra il cliente e la fiduciaria statica;

­

ai sensi dell'articolo 19 LTB la borsa è esentata dalla tassa di negoziazione.

RS 641.101

1322

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Se, al contrario, i clienti italiani scelgono di affidare la gestione del deposito a una banca italiana o a una banca di uno Stato terzo, l'addebito della tassa di negoziazione viene evitato (cfr. fig. 2). Lo svantaggio competitivo risultante per le banche svizzere da tale situazione deve essere eliminato.

Figura 2

Anche l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (SAI) con l'Italia non comporterà cambiamenti per quanto riguarda l'importanza delle fiduciarie statiche per i clienti italiani con conti o depositi detenuti da dette fiduciarie in Svizzera. L'Italia dovrebbe infatti mantenere inalterato l'istituto della fiduciaria statica vigente consentendo alla propria clientela italiana di continuare a usufruire dei servizi offerti.

L'attuazione della mozione Abate 13.4253 «Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa» diverrebbe superflua in caso di approvazione del progetto 2 dell'iniziativa parlamentare 09.503 «Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro» del Gruppo liberale radicale che prevede anche l'abolizione della tassa di negoziazione. Tuttavia, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha sospeso il progetto sino alla fine di marzo 2017.

Il 25 maggio 2016 il Consiglio federale ha quindi avviato la procedura di consultazione concernente l'attuazione della mozione Abate 13.4253 «Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa» che si è conclusa il 15 settembre 2016.

1.2

La nuova normativa proposta

In linea con l'obiettivo della mozione accolta, il disegno di legge prevede nell'articolo 19a LTB l'esenzione soggettiva di tutte le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta, a condizione che soddisfino i requisiti richiesti, ovvero, in 1323

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primo luogo, che adempiano esclusivamente gli obblighi di notifica e fiscale nello Stato di domicilio dei propri clienti e, in secondo luogo, siano sottoposti a un obbligo di autorizzazione o controllo statale7. La formulazione dell'articolo 19a LTB consente di esentare dalla tassa di negoziazione tutte le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta che sono sottoposte al controllo di un'autorità di vigilanza e non offrono consulenze patrimoniali. La nuova normativa lascia un margine di azione sufficiente per applicare l'esenzione dalla tassa di negoziazione a istituti analoghi alle fiduciarie statiche italiane di altri Paesi. Per l'applicazione della disposizione derogatoria è determinante che, dal punto di vista del cliente, le organizzazioni interposte siano coinvolte esclusivamente per motivi regolatori. Se, ad esempio, non esistesse la normativa italiana relativa allo svolgimento indiretto di tutte le transazioni patrimoniali estere attraverso una fiduciaria statica, non vi sarebbe alcun motivo per interporre simili organizzazioni. Anche dopo l'introduzione dell'articolo 19a LTB il cliente italiano titolare di un deposito bancario in Svizzera continua a corrispondere la metà della tassa di negoziazione in caso di acquisto o vendita di documenti imponibili. L'esenzione ha effetto solo per l'organizzazione interposta. Qualora al cliente vengano forniti altri servizi, quali una consulenza sugli investimenti o una gestione attiva del portafoglio, l'esenzione dell'intermediario finanziario dalla tassa di negoziazione in qualità di organizzazione interposta ai fini della garanzia dell'imposta è esclusa.

Attualmente il regime derogatorio si riferisce solo alle fiduciarie statiche italiane poiché non sono note organizzazioni estere comparabili che svolgono la stessa funzione.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Approvazione nell'ambito della consultazione

Dalla procedura di consultazione è emerso che il progetto è stato accolto positivamente dalla stragrande maggioranza dei partecipanti: 35 hanno approvato l'esenzione fiscale soggettiva mentre un solo partecipante l'ha respinta. Il progetto è stato approvato poiché la modifica di legge proposta rafforza l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera e migliora segnatamente la competitività della piazza finanziaria ticinese. Travailsuisse respinge per principio il progetto, poiché è contraria ad un ulteriore calo delle entrate derivanti da modifiche delle leggi fiscali e teme che le minori entrate risultino nettamente più elevate. Benché il Partito socialista (PS), tra i partiti politici, e l'Unione sindacale svizzera (USS), tra le associazioni mantello, si siano espressi a favore dell'esenzione fiscale soggettiva nella legislazione in materia di tasse di negoziazione, entrambi avrebbero auspicato una formulazione più restrittiva in modo che la disposizione sia applicata soltanto alle fiduciarie statiche italiane. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e alcuni Cantoni (GL, JU, TI, VD, VS e ZG) hanno approvato l'esenzione fiscale soggettiva proposta per le fiduciarie statiche a condizione che la diminuzione annua delle entrate stimata 7

Cfr. messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin), FF 2015 7293, qui 7306.

1324

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a 10 milioni di franchi sia compensata con maggiori entrate derivanti da effetti di crescita. Infine, le cerchie interessate (Associazione Bancaria Ticinese, Ticino for Finance) hanno auspicato un'entrata in vigore in tempi brevi8.

1.3.2

Esenzione fiscale soggettiva per tutte le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta

Sul piano costituzionale non è giustificabile limitare l'esenzione fiscale solo alle fiduciarie statiche italiane poiché penalizzerebbe arbitrariamente i clienti stranieri di banche svizzere in altri Stati che dispongono di organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta.

1.4

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Le tasse di bollo costituiscono delle imposte specificamente svizzere che vengono riscosse dalla Confederazione dal 1918. La tassa di negoziazione, a cui viene assoggettato il commercio in borsa e fuori borsa di titoli svizzeri e stranieri, è paragonabile ad un'imposta sulla cifra d'affari borsistica. Molti Paesi europei hanno conosciuto almeno una volta nel corso della loro storia un'imposta sulla cifra d'affari borsistica.

Attualmente la maggior parte di loro l'ha tuttavia abolita (p. es. la Germania nel 1991). Nel 1986, la Gran Bretagna ha introdotto la Stamp Duty Reserve Tax (SDTR) riscossa tutt'ora sulle operazioni con azioni e altri titoli. I broker non soggiacciono alla SDTR9, ma non possono fornire ai propri clienti prestazioni che vanno oltre l'acquisto e la vendita o la mediazione di titoli. In Gran Bretagna, una transazione eseguita tramite una fiduciaria statica può essere gravata dalla SDTR soltanto una volta unicamente sui mercati regolamentati (p. es. la Borsa di Londra) poiché le operazioni su titoli vengono automaticamente tassate. La Francia e l'Italia prevedono attualmente la riscossione di un'imposta sulle transazioni finanziarie relative all'acquisto di quote di un'impresa (soltanto azioni nazionali negoziate in borsa). In Francia10 e in Italia11 gli intermediari finanziari che negoziano in borsa sono esonerati dall'imposta senza che le loro attività commerciali vengano ulteriormente limitate. Anche in questi casi l'alienazione deve tuttavia essere effettuata su un mercato regolamentato in modo da evitare che un'operazione di vendita o di acquisto di titoli sia oggetto di un'imposizione multipla.

8

9 10 11

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione può essere consultato all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione e indagini conoscitive concluse > 2016 > DFF.

Si veda al riguardo la documentazione relativa alla SDTR all'indirizzo www.gov.uk > hmrc-internal-manuals > stamp-taxes-shares-manual > stsm042080.

Cfr. art. 235ter ZD cpv. II n. 3 del Code général des impôts (CDI) consultabile all'indirizzo www.legifrance.gouv.fr > les codes en vigueur.

Cfr. art. 15 n. 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 sull'esecuzione dell'art. 1 cma 494 legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1325

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1.5

Attuazione

L'esenzione fiscale soggettiva dalla tassa di negoziazione per le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta non necessita di essere ulteriormente concretizzata. Sarà opportuno definire in una circolare quali istituti rientrano in questa categoria di organizzazioni. Siccome la tassa di negoziazione viene riscossa secondo il principio dell'autoaccertamento, il contribuente deve dichiarare e pagare l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 LTB. I negoziatori di titoli sono assoggettati alla tassa di negoziazione e devono quindi provvedere affinché le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta non siano più gravate dalla tassa di negoziazione.

1.6

Interventi parlamentari

Mediante la presente modifica di legge viene adempiuta la mozione Abate 13.4253 «Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa» creando una base legale chiara per l'esenzione fiscale soggettiva come quella che disciplina l'esenzione degli agenti di borsa. Si propone pertanto di togliere dal ruolo la mozione 13.4253.

2

Commento ai singoli articoli

Ingresso L'ingresso rimanda ancora alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 199912 (Cost.). All'articolo 41bis capoversi 1 lettera a, 2 e 3 vCost corrispondono gli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione vigente.

Art. 19a L'attività commerciale consentita alle organizzazioni interposte è stata limitata all'adempimento degli obblighi di notifica e fiscale nello Stato di domicilio del cliente. L'attività commerciale viene così distinta chiaramente dall'attività delle società fiduciarie estere che offrono servizi più ampi, quali consulenza sugli investimenti o amministrazione dinamica del deposito, e si trovano in concorrenza con i gestori patrimoniali o gli agenti di borsa indipendenti soggetti a imposta in Svizzera.

I soggetti fiscali dell'imposta estera possono essere solo persone fisiche. La restrizione alle persone fisiche si fonda sulle disposizioni del diritto italiano per le fiduciarie statiche. Secondo la legislazione italiana le fiduciarie statiche sono intermediari finanziari che riscuotono l'imposta alla fonte presso le persone fisiche domiciliate in Italia e la versano al fisco italiano13. Per limitare l'applicabilità della norma, nel disegno di legge si richiede inoltre che vengano esentate dalla tassa di negoziazione 12 13

RS 101 Cfr. Risoluzione del 31 maggio 2011. N. 61/E

1326

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solo le organizzazioni che sono state classificate come affidabili dallo Stato di domicilio estero e che soddisfano determinati requisiti minimi relativi al prelievo e al versamento dell'imposta alla fonte, ovvero solo le organizzazioni autorizzate o controllate.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Per le transazioni di vendita effettuate da clienti italiani della piazza finanziaria svizzera, nel diritto vigente si crea un'imposizione a cascata, in quanto secondo il diritto italiano i documenti imponibili devono essere trasmessi dal cliente alla fiduciaria statica e, in seguito, da quest'ultima all'acquirente in borsa, fermo restando che questi trasferimenti sottostanno secondo il diritto svizzero alla tassa di negoziazione. Con il disegno di legge si punta ora a eliminare tale imposizione a cascata esonerando la fiduciaria statica dalla tassa in modo tale che la clientela italiana sia ora assoggettata solo una volta alla tassa di negoziazione prevista per la vendita di titoli. Secondo una visione statica, tale esenzione comporta una diminuzione dei proventi della tassa di negoziazione dell'ordine di 10 milioni di franchi14. L'esclusione dalla tassa di negoziazione delle operazioni su titoli finalizzate unicamente all'adempimento di disposizioni fiscali estere fa sì che gli introiti vengano nuovamente ridotti al livello a cui ammonterebbero in assenza di tali disposizioni statali estere.

Questi minori introiti statici sono tuttavia controbilanciati dalla soppressione di uno svantaggio competitivo, che la normativa vigente genera per la piazza finanziaria svizzera. Con l'ulteriore esenzione fiscale soggettiva di cui all'articolo 19a LTB, il disegno di legge crea i presupposti fiscali per rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera a livello di gestione patrimoniale per la clientela italiana. Il previsto ampliamento delle operazioni di gestione patrimoniale per i clienti italiani genera effetti positivi sugli introiti fiscali, sia a livello della tassa di negoziazione e dell'imposta sull'utile delle banche e società finanziarie svizzere sia a livello dell'imposta sul reddito gravante gli stipendi dei collaboratori e dell'imposta sul valore aggiunto sulle relative spese per i consumi. Secondo una visione dinamica, il calo degli introiti statici che risulterebbe dall'introduzione della modifica di legge dovrebbe pertanto essere compensato per lo meno sul medio ­ lungo periodo.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il progetto non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

14

Stima basata sui dati forniti dall'Associazione bancaria ticinese.

1327

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3.2

Ripercussioni sui Cantoni

I Cantoni non partecipano ai ricavi derivanti dalle tasse di bollo e pertanto non subiscono ripercussioni di carattere finanziario. Le modifiche proposte non hanno altresì effetti sul loro organico in quanto i Cantoni non collaborano all'esecuzione della LTB.

3.3

Ripercussioni sull'economia nazionale

Dal punto di vista della competitività della piazza finanziaria svizzera l'esenzione dalla tassa di negoziazione per gli intermediari finanziari, il cui compito principale è di prelevare e versare l'imposta alla fonte per il fisco, comporta un miglioramento delle condizioni quadro per le banche in Svizzera. In qualità di contribuenti queste ultime potevano finora riversare le imposte dovute alle controparti. Nel caso di operazioni per le quali esse entrano nel gioco della concorrenza per acquisire clienti stranieri, ciò costituisce tuttavia uno svantaggio comparato. L'ulteriore esenzione fiscale soggettiva di cui all'articolo 19a LTB migliorerà pertanto la competitività internazionale delle banche e delle società finanziarie in Svizzera. Si intende altresì evitare che le banche in Svizzera delocalizzino sempre più verso le loro succursali estere sia le operazioni di amministrazione patrimoniale sia i posti di lavoro dei negoziatori di titoli da loro assunti e che la concorrenza straniera possa aumentare le proprie quote di mercato a causa della tassa di negoziazione.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201615 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201616 sul programma di legislatura 2015­2019. La legge federale sulle tasse di bollo è modificata in adempimento della mozione Abate 13.4253 «Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa» che le Camere federali hanno trasmesso al Consiglio federale.

4.2

Strategie nazionali del Consiglio federale

La modifica proposta concernente l'esenzione fiscale soggettiva delle organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta consente di migliorare le condizioni concorrenziali della piazza finanziaria svizzera ed è quindi compatibile con gli

15 16

FF 2016 909 FF 2016 4605

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indirizzi strategici della politica in materia di mercati finanziari approvati dal Consiglio federale il 20 ottobre 201617.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La Confederazione deve disporre di una base costituzionale esplicita per riscuotere le imposte. La facoltà della Confederazione di riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti relativi a operazioni commerciali è sancita nell'articolo 132 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.).18 In materia di imposizione, l'articolo 127 capoverso 1 Cost. stabilisce che i principi alla base del sistema fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'oggetto fiscale e il calcolo dell'imposta, siano da disciplinare in una legge (intesa in senso formale).

Poiché il legislatore sancisce il disciplinamento derogatorio nella LTB stessa, quindi a livello di legge, tiene conto dell'articolo 127 capoverso 1 Cost. L'eccezione è obiettivamente giustificabile in quanto la gestione patrimoniale nella quale per motivi meramente fiscali si interpone un'organizzazione viene equiparata alla gestione patrimoniale, in cui il cliente commissiona direttamente le operazioni con titoli a una banca svizzera.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal progetto.

17

18

Il rapporto del Consiglio federale «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva» è consultabile all'indirizzo www.sif.admin.ch > Temi > Politica della piazza finanziaria.

RS 101

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