Termine di referendum: 7 aprile 2018 (1° giorno feriale: 9 aprile 2018)

Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull'approvvigionamento elettrico) del 15 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 20161, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici Ingresso visti gli articoli 81, 87, 89 e 91 capoverso 1 della Costituzione federale3, Sostituzione di espressioni 1

In tutta la legge «Ufficio federale dell'energia» è sostituito con «UFE».

2

In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

Negli articoli 20, 27, 32, 34 e nella nota 43 «possessore» e «possessori» sono sostituiti, rispettivamente, con «gestore» e «gestori».

3

1 2 3

FF 2016 3393 RS 734.0 RS 101

2014-1281

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Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

FF 2017

Art. 3a Il Consiglio federale emana disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell'Amministrazione federale e dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato).

1

Il Consiglio federale prevede che l'Ufficio federale dell'energia (UFE) riscuota dai gestori di impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (imprese) emolumenti adeguati per le spese sostenute dai Cantoni conformemente agli accordi di prestazioni di cui all'articolo 9e capoverso 2 della legge del 23 marzo 20074 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl).

2

Art. 3b 1

Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: a.

la procedura di riscossione degli emolumenti;

b.

l'ammontare degli emolumenti;

c.

la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;

d.

la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.

2

Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione, il controllo o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

3

Art. 15 cpv. 5, secondo periodo ... È fatta salva l'azione ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale riguardante le controversie tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni.

5

Art. 15b Le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere posate come linee aeree o cavi interrati.

1

Laddove sia richiesta la realizzazione di misure sostitutive in virtù della legislazione in materia di protezione dell'ambiente o della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, l'impresa può richiedere all'autorità competente per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 16 capoverso 2 di ordinare che queste misure siano realizzate da altre imprese su impianti a corrente forte che sono di loro proprietà e che di norma devono trovarsi all'interno della zona di pianificazione in questione.

2

4 5

RS 734.7 RS 173.110

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FF 2017

Le imprese interessate sono integralmente indennizzate dall'impresa che ha richiesto la realizzazione delle misure sostitutive. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Art. 15c Le linee (50 Hz) della rete di distribuzione con una tensione nominale inferiore a 220 kV devono essere posate come cavi interrati, sempre che ciò sia possibile da un punto di vista tecnico-operativo, l'accesso sia garantito in ogni momento nei termini usuali e i costi complessivi non superino di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi complessivi derivanti dalla realizzazione di una linea aerea.

1

Il fattore dei costi aggiuntivi non può essere superiore a 3,0. Il Consiglio federale fissa il fattore dei costi aggiuntivi e un metodo di calcolo unitario per il confronto dei costi. Nel fissare il fattore dei costi aggiuntivi, il Consiglio federale tiene conto di criteri come la variazione del grado di cablaggio, le ripercussioni sui corrispettivi per l'utilizzazione della rete e i costi per l'interramento. Può adeguare il fattore dei costi aggiuntivi quando approva un nuovo scenario di riferimento conformemente all'articolo 9a capoverso 4 LAEl6.

2

3

Il Consiglio federale può prevedere che: a.

si possa procedere a un interramento parziale o completo nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora un terzo si assuma l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi;

b.

si proceda alla realizzazione di una linea aerea parziale o completa anche laddove il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato o risulti inferiore, qualora gli svantaggi risultanti per il territorio e l'ambiente siano complessivamente minori.

Art. 15d 1

L'approvvigionamento di energia elettrica costituisce un interesse nazionale.

Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

2

Il Consiglio federale può attribuire un interesse nazionale anche a singole linee che non appartengono alla rete di trasporto ma che hanno una tensione d'esercizio nominale superiore a 36 kV, qualora esse siano assolutamente necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di singole regioni del Paese o di infrastrutture di rilevanza nazionale o colleghino impianti di produzione di interesse nazionale.

3

Quando l'autorità competente per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 16 capoverso 2 decide in merito all'autorizzazione di un progetto relativo a un impianto di cui al capoverso 2 o 3, nella ponderazione degli interessi in causa l'interesse nazionale alla realizzazione di detto progetto è considerato equivalente ad altri interessi 4

6 7

RS 734.7 RS 451

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nazionali. Nel caso in cui il progetto riguardi un oggetto iscritto in un inventario di cui all'articolo 5 LPN, si può ipotizzare una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto.

Titolo prima dell'art. 15e

IIIa. Procedura del piano settoriale Art. 15e I progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente devono essere definiti in un piano settoriale ai sensi della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio.

1

Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo di elaborare un piano settoriale.

2

Art. 15f 1

L'UFE decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

A tale scopo l'UFE consulta preliminarmente i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni interessati. Può concordare con detti servizi che, in casi semplici, questi non vengano consultati.

2

Il piano settoriale è elaborato entro due anni. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

3

Art. 15g 1

L'UFE dirige la procedura del piano settoriale.

L'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento per ciascuna procedura del piano settoriale.

2

Il Consiglio federale designa gli organi e le organizzazioni rappresentati nel gruppo di accompagnamento.

3

Art. 15h Il gruppo di accompagnamento raccomanda all'UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire l'elaborazione di diverse varianti di corridoio.

1

2

Il Consiglio federale definisce la zona di pianificazione.

Il Consiglio federale disciplina i casi in cui si può rinunciare alla definizione di una zona di pianificazione.

3

8

RS 700

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FF 2017

Art. 15i In collaborazione con i Cantoni interessati, l'impresa elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all'UFE la necessaria documentazione.

1

Sulla base di una valutazione complessiva, il gruppo d'accompagnamento raccomanda all'UFE un corridoio di pianificazione e una tecnologia di trasporto da impiegare.

2

Il Consiglio federale definisce il corridoio di pianificazione e determina la tecnologia di trasporto da impiegare.

3

La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando l'impatto sul territorio e sull'ambiente, gli aspetti tecnici e l'economicità.

4

Art. 15k In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione delle zone di pianificazione ai sensi dell'articolo 15h capoverso 2 e quella dei corridoi di pianificazione ai sensi dell'articolo 15i capoverso 3.

Titolo prima dell'art. 16

IIIb. Procedura di approvazione dei piani Art. 16 cpv. 2 lett. a, 4, secondo periodo, 5 e 7 2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a.

l'Ispettorato;

... Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'impresa nell'adempimento dei suoi compiti.

4

I piani di progetti che necessitano di un piano settoriale possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale.

5

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali.

7

Art. 16abis Il termine per l'evasione di una procedura di approvazione dei piani non può superare due anni.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

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Art. 16g cpv. 2 Le commissioni di cui all'articolo 25 LPN9 inoltrano le proprie perizie all'autorità competente per l'approvazione entro tre mesi dalla richiesta di quest'ultima. Se entro i termini stabiliti non è presentata alcuna perizia, l'autorità competente per l'approvazione decide sulla base degli atti.

2

Art. 17a L'UFE può delegare l'esecuzione di procedure di approvazione dei piani a persone estranee all'Amministrazione federale.

1

Le persone estranee all'Amministrazione federale non hanno alcun potere decisionale; possono prendere tutte le disposizioni ordinatorie, sempre che queste ultime non siano impugnabili a titolo indipendente.

2

Titolo prima dell'art. 18

IIIc. Zone riservate e allineamenti Art. 18 Su domanda dell'impresa, l'UFE può determinare zone riservate concernenti regioni chiaramente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a future linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV.

1

I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati è svolta dai Cantoni.

2

Le decisioni relative all'istituzione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

3

Inserire gli art. 18a­18d prima del titolo del capitolo IV Art. 18a Le zone riservate possono essere determinate per una durata massima di cinque anni. Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne determinata un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

1

L'UFE sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'impresa, del Cantone interessato, del Comune interessato o del proprietario fondiario interessato, quando constata che la linea prevista non sarà realizzata.

2

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati.

3

9

RS 451

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Art. 18b Su domanda dell'impresa, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può determinare allineamenti per assicurare i terreni necessari a impianti a corrente forte o a un loro eventuale ampliamento o rinnovo.

1

Le decisioni concernenti la determinazione degli allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati.

2

Gli allineamenti sono vincolati all'esistenza dell'impianto e decadono con la rimozione senza sostituzione di quest'ultimo.

3

Se un allineamento per il quale è stata versata un'indennità decade, si applicano per analogia i principi dell'indebito arricchimento. In caso di alienazione, il nuovo proprietario fondiario è tenuto alla restituzione. In caso di controversia, decide la Commissione di stima.

4

Art. 18c Nelle zone riservate, tra allineamenti nonché tra allineamenti e impianti a corrente forte non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia contraria al loro scopo.

Sono eccettuati i provvedimenti presi ai fini della manutenzione o dell'eliminazione di pericoli o effetti nocivi.

1

Dopo aver consultato l'impresa, l'UFE può autorizzare eccezionalmente ulteriori provvedimenti se il proprietario fondiario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

2

Nelle zone riservate determinate o richieste, e all'interno degli allineamenti determinati o richiesti, le imprese possono eseguire atti preparatori. L'articolo 15 LEspr10 si applica per analogia.

3

Art. 18d Se la determinazione di zone riservate o di allineamenti dà luogo a restrizioni della proprietà equivalenti a un'espropriazione, i proprietari fondiari sono integralmente indennizzati. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

1

2

L'indennità è dovuta dall'impresa.

L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa entro dieci anni dal giorno in cui ha effetto la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57­75 LEspr11.

3

Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare zone riservate e allineamenti.

4

L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

5

10 11

RS 711 RS 711

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Inserire l'art. 26a prima del titolo del capitolo V Art. 26a Conformemente alle direttive dell'UFE, i gestori degli impianti documentano i propri impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV sotto forma di geodati, e trasmettono questi ultimi all'UFE.

1

2

L'UFE stila un quadro globale; questo è accessibile al pubblico.

Il Consiglio federale può imporre l'obbligo di documentazione di cui al capoverso 1 anche per gli impianti elettrici con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV.

Definisce i diritti di accesso a questi dati.

3

Art. 55 cpv. 1 lett. a, 2 e 2bis È punito con la multa fino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale12 non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente: 1

a.

2

in qualità di gestore dell'impianto costruisce o modifica, o fa costruire o modificare, un impianto elettrico senza aver prima ottenuto la necessaria approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 16;

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 13 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'impresa commerciale (art. 7 DPA).

2bis

Art. 64 L'articolo 15c non si applica alle domande di approvazione dei piani depositate prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2017.

2. Legge del 23 marzo 200714 sull'approvvigionamento elettrico Sostituzione di espressioni Nell'articolo 21 capoverso 3 «Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale)» è sostituito con «UFE».

1

Negli articoli 25 capoverso 2, 27 capoverso 1, 28, 29 capoverso 3 e 30 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFE».

2

12 13 14

RS 311.0 RS 313.0 RS 734.7

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Art. 6 cpv. 5 e 5bis I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete, se necessario per mezzo di adeguamenti tariffari negli anni successivi. Non sono tenuti a procedere a siffatti adeguamenti se i vantaggi tariffari concernono un esercizio risalente a oltre cinque anni prima.

5

Se forniscono ai consumatori fissi finali elettricità generata da energia rinnovabile, fino alla scadenza del premio di mercato di cui all'articolo 30 della legge federale del 30 settembre 201615 sull'energia i gestori delle reti di distribuzione possono computare nelle tariffe i costi di produzione di detta elettricità senza computare i vantaggi tariffari di cui al capoverso 5. Questo diritto si applica soltanto all'elettricità proveniente da capacità di generazione indigene, dedotte eventuali misure di sostegno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere eccezioni.

5bis

Art. 8 cpv. 2 e 4 2

Abrogato

Il Consiglio federale può prevedere facilitazioni per i gestori di piccole reti di distribuzione riguardo agli obblighi di cui al capoverso 3.

4

Titolo prima dell'art. 9a

Sezione 3: Sviluppo delle reti Art. 9a

Scenario di riferimento

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione ad alta tensione. A tale scopo si basa sugli obiettivi di politica energetica della Confederazione e sui dati economici globali e tiene conto del contesto internazionale. Lo scenario di riferimento si fonda su una considerazione energetica globale.

1

Per l'elaborazione dello scenario di riferimento, l'UFE coinvolge in maniera adeguata i Cantoni, la società nazionale di rete, gli altri gestori di rete e altri interessati.

Questi gli mettono a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione necessarie a tale scopo.

2

Lo scenario di riferimento deve configurare al massimo tre scenari che illustrano, su un periodo di almeno dieci anni, la gamma dei probabili sviluppi in materia di economia energetica. Sulla base dello scenario più probabile, deve essere sviluppato almeno uno scenario per un periodo di ulteriori dieci anni.

3

4

Lo scenario di riferimento è sottoposto al Consiglio federale per approvazione.

15

RS 730.0

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FF 2017

Lo scenario di riferimento è riesaminato e aggiornato periodicamente. Il Consiglio federale stabilisce la frequenza; in caso di sviluppi eccezionali, può disporre l'aggiornamento anticipato dello scenario di riferimento.

5

Lo scenario di riferimento è vincolante per le autorità per quanto concerne le questioni relative alle reti elettriche.

6

Art. 9b 1

Principi di pianificazione della rete

Ogni gestore di rete definisce i principi da applicare alla pianificazione della rete.

Nella definizione dei principi occorre in particolare considerare che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un'ottimizzazione o un potenziamento nel corso dell'intera durata della pianificazione.

2

3

La ElCom può stabilire requisiti minimi.

4

Il Consiglio federale può vincolare i gestori di rete a pubblicare i loro principi.

Art. 9c

Coordinamento della pianificazione della rete

I gestori di rete coordinano la propria pianificazione della rete e si mettono reciprocamente a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni necessarie a tale scopo.

1

Essi coinvolgono adeguatamente nella pianificazione i Cantoni interessati e gli altri interessati.

2

Art. 9d

Piani pluriennali

Basandosi sullo scenario di riferimento e in funzione del fabbisogno supplementare per il proprio comprensorio, i gestori di rete allestiscono per le proprie reti con una tensione superiore a 36 kV un piano di sviluppo per un periodo di dieci anni (piano pluriennale). La società nazionale di rete sottopone il proprio piano pluriennale alla ElCom per verifica entro nove mesi dall'approvazione da parte del Consiglio federale dell'ultimo scenario di riferimento.

1

2

3

Il piano pluriennale che la società nazionale di rete è tenuta a sottoporre: a.

descrive i progetti previsti e illustra in che misura sono efficaci e appropriati in termini tecnici ed economici;

b.

indica le misure di sviluppo della rete previste oltre il periodo di dieci anni da esso coperto.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

La società nazionale di rete pubblica il proprio piano pluriennale verificato dalla ElCom a condizione che: 4

a.

non sia messa in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

b.

non siano pregiudicati gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;

c.

non siano svelati segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

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Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

Art. 9e

FF 2017

Informazione dell'opinione pubblica

L'UFE informa l'opinione pubblica in merito agli aspetti importanti riguardanti lo sviluppo della rete e le possibilità di partecipazione alla procedura. Sostiene i Cantoni nei loro compiti d'informazione.

1

I Cantoni informano l'opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul territorio del loro Cantone. L'UFE stipula accordi di prestazioni con i Cantoni che erogano prestazioni di notevole entità, d'intesa con i gestori di rete interessati.

2

Art. 15 cpv. 1, 2 e 3bis Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente, nonché, eccezionalmente, i costi di misure innovative per reti intelligenti, sempre che queste reti abbiano le funzionalità stabilite dal Consiglio federale. Essi comprendono un utile d'esercizio adeguato.

1

Per costi d'esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare: 2

a.

i costi di prestazioni di servizio relative al sistema;

b.

i costi di manutenzione delle reti;

c.

le rimunerazioni per la concessione di diritti e servitù connessi all'esercizio della rete.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e l'estensione della computabilità nonché l'attribuzione ai costi d'esercizio e del capitale per: 3bis

a.

i costi di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti, inclusi determinati costi di sensibilizzazione nell'ambito della riduzione del consumo;

b.

i costi di misure di informazione necessarie e specifiche al progetto che il gestore di rete adotta per progetti soggetti ad approvazione ai sensi dell'articolo 16 della legge del 24 gennaio 190216 sugli impianti elettrici;

c.

gli emolumenti versati dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici;

d.

i costi di misure innovative di cui al capoverso 1.

Art. 17 cpv. 6 Al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità della rete di trasporto transfrontaliera il Consiglio federale può prevedere eccezioni limitate nel tempo per quanto concerne l'accesso alla rete e il calcolo dei costi di rete computabili.

6

16

RS 734.0

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FF 2017

Titolo prima dell'art. 17a

Sezione 2a: Misurazioni e sistemi di controllo Art. 17a

Sistemi di misurazione intelligenti

Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo.

1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi.

2

Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: 3

a.

trasmettere i dati di misurazione;

b.

supportare i sistemi tariffari;

c.

supportare altri servizi e applicazioni.

Art. 17b

Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti

Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete.

1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: 2

a.

sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione;

b.

sul supporto di altri servizi e applicazioni;

c.

sul controllo della potenza consumata e di quella fornita.

L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3

6774

Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. LF

Art. 17c

FF 2017

Protezione dei dati

Al trattamento di dati in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati.

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico.

2

Art. 18 cpv. 2 La società di rete deve essere proprietaria della rete da essa gestita. Sono escluse le linee create da terzi per la durata per la quale è stata accordata loro un'eccezione conformemente all'articolo 17 capoverso 6.

2

Art. 20 cpv. 1 e 2 lett. f­h 1

Concerne soltanto il testo francese

2

In particolare, la società di rete: f.

partecipa alla pianificazione delle reti di trasporto europee e assicura, tenendo conto dello scenario di riferimento, che la rete di trasporto svizzera sia sufficientemente integrata a livello internazionale;

g.

informa l'opinione pubblica sulle motivazioni e sullo stato dei progetti da essa gestiti conformemente al piano pluriennale, illustrandone l'importanza per l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera;

h.

fornisce all'UFE e ai Cantoni le informazioni necessarie alle attività di relazioni pubbliche conformemente all'articolo 9e e mette loro a disposizione la relativa documentazione.

Art. 22 cpv. 2bis La ElCom verifica il piano pluriennale sottoposto dalla società nazionale di rete, in particolare la necessità dei progetti previsti. Entro nove mesi dalla presentazione del piano comunica per scritto alla società nazionale di rete l'esito della verifica.

2bis

17

RS 235.1

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FF 2017

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 201718 Termine di referendum: 7 aprile 2018

18

FF 2017 6763

6776