Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS) del 16 dicembre 2016 approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 capoverso 4 della legge del 30 settembre 20161 sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS), e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto il Concordato del 29 ottobre 19702 sulla coordinazione scolastica, convengono:
Art. 1
Oggetto
La presente Convenzione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della formazione nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni ai sensi dell'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale3.
Art. 2
Obiettivi della collaborazione
La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è volta a:
1 2 3
a.
permettere un dialogo costante su questioni di politica della formazione;
b.
individuare le sfide per la politica della formazione che la Confederazione e i Cantoni intendono affrontare in modo coordinato;
c.
coordinare gli obiettivi di Confederazione e Cantoni in materia di politica della formazione;
d.
elaborare gli obiettivi comuni in materia di politica della formazione;
RS 410.2; RU 2017 135 www.cdpe.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE RS 101
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e.
definire ed eseguire i necessari lavori di base e di sviluppo; e
f.
coordinare le misure di politica della formazione.
Art. 3
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Organo di gestione
L'organo di gestione è formato dal capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dalla presidenza della CDPE.
1
Nell'ambito delle rispettive competenze dei suoi membri, l'organo di gestione svolge i seguenti compiti: 2
a.
intrattiene il dialogo e contribuisce al coordinamento degli obiettivi della politica della formazione di Confederazione e Cantoni;
b.
può fornire pareri e dichiarazioni concernenti la politica della formazione, e in particolare gli obiettivi comuni in materia;
c.
delega i necessari lavori di base e di sviluppo alla Direzione dei processi (art. 4);
d.
approva il programma di lavoro (art. 6).
Art. 4
Direzione dei processi
La Direzione dei processi è costituita da un membro della direzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dal segretario generale della CDPE.
1
2
3
Essa coordina i lavori nell'ambito della collaborazione in materia di formazione: a.
preparando il programma di lavoro;
b.
coordinando l'attuazione del programma di lavoro;
c.
garantendo l'adeguato coinvolgimento degli attori interessati;
d.
concludendo convenzioni sulle prestazioni con gli attori che eseguono i lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.
Essa può istituire comitati di coordinamento e affidare loro questi compiti.
Art. 5
Comitati di coordinamento
I comitati di coordinamento sostengono la Direzione dei processi dal punto di vista tecnico e strategico e per il coinvolgimento degli attori interessati nella preparazione e nell'attuazione del programma di lavoro.
1
2
Essi possono adottare decisioni nell'ambito del loro mandato.
Art. 6
Programma di lavoro
I lavori di base e di sviluppo sono definiti in un programma di lavoro comune.
Questo prevede in particolare:
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a.
il monitoraggio del sistema educativo;
b.
l'acquisizione e l'analisi costanti di informazioni sullo spazio formativo svizzero;
c.
la cura di un concetto condiviso di qualità; e
d.
lo sviluppo, la promozione e l'applicazione di misure volte a garantire la qualità nello spazio formativo svizzero.
Art. 7
Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa
La Confederazione e i Cantoni gestiscono il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) quale istituzione comune.
1
Il CSRE promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la pratica e l'amministrazione nel settore della formazione e con gli attori della politica della ricerca.
2
La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con il CSRE per l'esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.
3
Art. 8
Finanziamento
La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno al finanziamento delle istituzioni comuni e dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.
1
La Direzione dei processi decide in merito al limite massimo dei costi comuni e alle prestazioni considerate nella ripartizione a metà dei costi.
2
Art. 9
Validità ed entrata in vigore
La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e le parti concordatarie la sottoscrivono e la LCSFS entra in vigore.
1
Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione d'intesa con la CDPE; esso può determinarne l'entrata in vigore retroattiva al momento dell'entrata in vigore della LCSFS.
2
Art. 10
Disdetta
La presente Convenzione può essere denunciata con effetto dalla fine di un periodo di promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, con preavviso di due anni.
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Art. 11
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Esecuzione
La SEFRI è l'autorità della Confederazione incaricata dell'esecuzione della presente Convenzione.
2 dicembre 2016
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
16 dicembre 2016
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione: Il presidente, Christoph Eymann
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