Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica del 9 maggio 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, dell'11 settembre 2012, del 6 marzo 2014 e del 25 luglio 20161, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 3 cpv. 4

(Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento)

Tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d'applicazione, di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7 % della massa salariale soggetta alla LAINF2, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,5 % della massa salariale soggetta alla LAINF per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera 90 giorni all'anno devono versare lo 0,4 % della massa salariale soggetta alla LAINF (0,35 % a carico del lavoratore; 0,05 % a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di 20 franchi per ogni collaboratore e datore di lavoro.

4

1 2

FF 2000 4513, 2005 3565, 2007 5563, 2008 7501, 2010 257, 4443, 2012 7137, 2014 2129, 2016 6087 Equivalente alla massa salariale SUVA.

2017-1293

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

Art. 17 cpv. 7

FF 2017

Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità)

Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico (...). Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

7

Art. 19 cpv. 3

(Indennità e rimborso spese)

Indennità per il vitto: a compensazione delle spese di trasferta (art. 327a e 327b CO) a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di 16 franchi al giorno. Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all'indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un'indennità di 11 franchi al giorno (...).

3

Art. 21

Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

Obbligo d'assicurazione: il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

1

Inizio dell'assicurazione: l'assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

2

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

3

Prestazioni assicurative: l'assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime: 4

a)

90 % del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.

b)

Prestazioni d'indennità giornaliera fino al 730° giorno dall'inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l'assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.

c)

In caso d'inabilità lavorativa accertata di almeno il 25 %, l'indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d'inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b).

d)

Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

FF 2017

giorni. Le prestazioni dell'assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui riguardano lo stesso periodo.

5

Premi e prestazioni assicurative differite: a)

I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.

b)

Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90 % del salario perso durante il periodo di differimento.

c)

Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale / guadagno giornaliero: l'indennità giornaliera si basa sull'ultimo salario versato prima della malattia secondo l'orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

6

Importo massimo delle prestazioni assicurative: le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell'evento assicurato. L'importo versato in caso d'impedimento al lavoro non può superare l'importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).

7

Riserve assicurative: inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima dell'entrata nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue: 8

Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un'azienda assoggettata al CCL costruzioni ferroviarie:

Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia:

fino a 6 mesi

4 settimane

fino a 9 mesi

6 settimane

fino a 12 mesi

2 mesi

fino a 5 anni

4 mesi

Sono garantite le piene prestazioni se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell'edilizia principale e/o in quello delle costruzioni ferroviarie in Svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

9

FF 2017

Fine dell'assicurazione:

10

11

a)

La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti: ­ con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro; ­ se il contratto d'assicurazione viene annullato o sospeso; ­ se è esaurito il diritto alle prestazioni.

b)

In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al capoverso 4 di cui sopra.

Passaggio all'assicurazione individuale: a)

All'uscita dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all'assicurazione individuale.

b)

I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.

c)

Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L'assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, per quanto concerne sia l'importo dell'indennità giornaliera sia la durata del diritto alle prestazioni.

Responsabilità del datore di lavoro: (...)

12

b)

Il datore di lavoro deve concedere prestazioni conformi all'articolo 324a CO ai lavoratori che non possono essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o che sono assicurati soltanto con riserva.

c)

Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell'assicurazione di fornire prestazioni riconducibile a una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, sempreché il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.

d)

Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.

Area geografica di validità: a)

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L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore a tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

FF 2017

b)

Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza l'esplicito consenso dell'assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.

c)

Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, fatti salvi i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.

d)

Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici e amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.

All'assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l'assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa a un'altra regione estera.

e)

Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea/AELS.

Disposizioni transitorie: i contratti d'assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.

13

Allegato 2

«Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie

Abrogata II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

9 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

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