Mandato per la riscossione del canone radiotelevisivo per il periodo 2019­2025 Rapporto sintetico delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 4 luglio 2017

2017-2128

5313

FF 2017

Rapporto 1

Introduzione

Il 26 settembre 2014 il Parlamento svizzero ha adottato una revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) 1. Essa prevedeva in particolare l'introduzione di un nuovo canone radiotelevisivo (qui di seguito: canone) da riscuotere presso tutte le economie domestiche e tutte le imprese 2. Accettata dal Popolo il 14 giugno 2015, la nuova LRTV è entrata in vigore il 1° luglio 2016 con la relativa ordinanza3.

Il messaggio concernente la modifica di legge spiegava che l'impresa incaricata della riscossione del canone sarebbe stata selezionata nell'ambito di una procedura disciplinata nella legge sugli acquisti pubblici4. In qualità di autorità competente in materia5, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è stato incaricato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di indire un bando di concorso. La procedura di aggiudicazione è stata aperta il 16 agosto 2016 con la pubblicazione dell'elenco degli obblighi in Simap, il Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera.

Il 10 marzo 2017, al termine della procedura di aggiudicazione, il DATEC e l'UFCOM hanno comunicato la decisione di aggiudicare il mandato per la riscossione del canone nel periodo 2019­2025 alla società zurighese Serafe SA6. L'annuncio ha avuto un'ampia risonanza, in particolare perché questa società è stata preferita a Billag SA7, responsabile della riscossione dal 1998, che impiega a Friburgo circa 230 collaboratori.

Considerata la portata politica della decisione, nel marzo 2017 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) e la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) hanno deciso di esaminare congiuntamente la procedura di aggiudicazione svolta dall'UFCOM. A tal fine hanno incaricato le rispettive

1 2

3 4

5 6 7

Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) Revisione introdotta a seguito soprattutto della mozione CTT-N «Nuovo sistema di riscossione dei canoni radiotelevisivi» del 23.2.2010 (10.3014). Cfr. messaggio del Consiglio federale del 29.5.2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione, FF 2013 4237.

Ordinanza del 9.3.2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) Cfr. art. 69d cpv. 1 LRTV. Nel corso del dibattito parlamentare sulla revisione della LRTV, svoltosi nel 2014, una minoranza della CTT-N ha proposto che il canone venisse riscosso dall'Amministrazione federale centrale. Il 12 marzo 2014 la maggioranza del Consiglio nazionale ha tuttavia seguito la proposta del Consiglio federale di continuare ad affidare a un'azienda esterna la riscossione del canone. Il Consiglio degli Stati ha confermato la sua decisione il 19 giugno 2014.

Cfr. art. 62 ORTV e art. 11 dell'ordinanza del 6.12.1999 sull'organizzazione del DATEC (Org-DATEC; RS 172.217.1).

Filiale della società Secon SA Filiale di Swisscom SA

5314

FF 2017

sottocommissioni DFI/DATEC8 di eseguire i debiti accertamenti e di presentare le loro conclusioni.

In conformità con i principi dell'alta vigilanza parlamentare, l'inchiesta, ora conclusa, aveva lo scopo di accertare che, nel quadro dell'aggiudicazione in esame, l'Amministrazione federale abbia agito nel rispetto dei principi di legalità, opportunità ed efficacia9. Per questo motivo le CdG si astengono dal formulare nel presente rapporto valutazioni materiali sulla scelta finale operata dall'UFCOM.

Il 6 aprile 2017 le sottocommissioni DFI/DATEC hanno inviato all'UFCOM una lettera con una serie di domande concernenti l'aggiudicazione in esame. Il 19 maggio 2017, dopo aver ricevuto la risposta dell'Ufficio e nell'intento di approfondire alcuni aspetti del dossier, hanno organizzato un'audizione congiunta con tre rappresentanti dell'UFCOM10. Sulla base delle informazioni ottenute, il 12 giugno 2017 le sottocommissioni hanno approvato il presente rapporto sintetico. Il documento è stato quindi sottoposto al DATEC e all'UFCOM, cui è stato chiesto di verificare che non contenesse errori di natura formale o materiale e che non vi fossero interessi degni di protezione che si contrapponessero alla pubblicazione di determinate informazioni. Il rapporto è stato infine approvato dalla CdG-S e dalla CdG-N in occasione delle loro rispettive sedute del 30 giugno e del 4 luglio 2017.

2

Informazioni raccolte e punto di vista delle CdG

Nella loro inchiesta le CdG si sono concentrate sui seguenti sei aspetti relativi al bando di concorso dell'UFCOM, ritenendoli i più importanti dal punto di vista politico: ­

basi e organizzazione della procedura di aggiudicazione;

­

diritto di ricorso;

­

valutazione delle offerte svolta dall'UFCOM;

­

aspetti finanziari;

­

strategia d'informazione e influenza dei fattori politici;

­

vigilanza futura e controllo della realizzazione del mandato.

Il presente capitolo illustra, per ognuno di questi aspetti, le questioni discusse dalle Commissioni, le pertinenti informazioni da esse ottenute e le conclusioni cui sono pervenute.

8

9 10

La sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N è composta da Hansjörg Walter (presidente), Duri Campell, Hermann Hess, Jacques Nicolet, Valérie Piller Carrard, Louis Schelbert, Marianne Streiff-Feller, Alexander Tschäppät e Erich Von Siebenthal.

Della sottocommissione DFI/DATEC della CdG-S fanno parte Claude Hêche (presidente), Joachim Eder, Peter Föhn, Werner Luginbühl e Géraldine Savary.

Cfr. art. 52 cpv. 2 della legge federale del 13.12.2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl, RS 171.10).

Persone sentite: Philipp Metzger, direttore, Roberta Cattaneo, vicedirettrice e capo Divisione Media, Daniel Büttler, caposezione Canoni radiotelevisivi.

5315

FF 2017

2.1

Basi e organizzazione della procedura di aggiudicazione

Le CdG hanno chiesto all'UFCOM di informarle sui fondamenti e i processi organizzativi su cui era regolata la procedura di aggiudicazione. In particolare, si sono interessate alle sue basi giuridiche, ai processi e alla tabella di marcia e hanno esaminato la ripartizione delle relative competenze in seno all'UFCOM.

L'UFCOM ha potuto presentare alle Commissioni tutti i principali documenti relativi alla procedura (basi giuridiche, tabella di marcia, elenco degli obblighi ecc.). Sul piano legale, l'attribuzione del mandato di riscossione del canone si fonda sull'articolo 69d LRTV. La legge stabilisce che esso può essere affidato a un organo di riscossione esterno all'Amministrazione federale, precisando che in tal caso è applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici (legge e ordinanza sugli acquisti pubblici11).

I lavori preparatori sono iniziati oltre due anni prima della messa a concorso. Il bando è stato pubblicato sulla piattaforma ufficiale Simap dopo l'entrata in vigore della versione riveduta della LRTV, con un dettagliato elenco degli obblighi. Dopo essersi consultato con il DATEC, l'UFCOM ha deciso di indire una pubblica gara. Secondo il direttore dell'UFCOM questa scelta, oltre a garantire la trasparenza della procedura, permetteva di trattare tutti i dossier «indipendentemente da ulteriori considerazioni dell'ufficio» (ossia dell'UFCOM).

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze, le CdG sono state informate del fatto che era stata istituita una speciale struttura organizzativa. Questa era costituita da un comitato direttivo, guidato da una vicedirettrice dell'UFCOM, e da tre sottogruppi incaricati di mandati specifici, composti essenzialmente da esperti interni. L'UFCOM ha inoltre indicato di esser stato sostenuto nei suoi lavori dal Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP), oltre che da una società di consulenza esterna specializzata nel settore degli acquisti pubblici, che ha ottenuto il mandato dopo una procedura mediante invito.

Le Commissioni ritengono, sulla base delle informazioni acquisite, che la procedura di aggiudicazione sia stata svolta scrupolosamente e nel rispetto delle basi legali.

Osservano inoltre che nella sua pianificazione l'UFCOM ha operato in modo previdente. Le CdG rilevano tuttavia un aspetto che ha dato adito a discussioni, ossia l'impossibilità di ricorrere contro la decisione finale di aggiudicazione. La questione è approfondita qui di seguito.

2.2

Diritto di ricorso

Il fatto che la decisione finale di aggiudicazione emanata dall'UFCOM non poteva essere impugnata ha sollevato qualche interrogativo in seno alle Commissioni.

Queste hanno pertanto chiesto all'Ufficio di informarle in merito alle relative basi

11

Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1); Ordinanza dell'11.12.1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11)

5316

FF 2017

legali e sul modo in cui la questione riguardante la possibilità di ricorso è stata trattata durante la preparazione del bando.

Alle Commissioni è stato spiegato che prima del lancio del bando l'UFCOM ha consultato il CCAP nell'intento di stabilire quale procedura di aggiudicazione adottare.

Dopo aver proceduto a un chiarimento del quadro giuridico, il CCAP ha comunicato all'UFCOM che il mandato di riscossione del canone rientrava nella categoria di servizi 87902 denominata «Collection agency services»12. In base all'allegato 1a dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub), questa categoria rientra nel campo d'applicazione del capitolo 3 della stessa ordinanza, per cui non è possibile alcun ricorso13.

Interrogato sulla questione, il direttore dell'UFCOM ha spiegato alle CdG che la raccomandazione formulata dal CCAP non era per nulla insolita, risultando da un'applicazione del diritto vigente basata sulle migliori competenze giuridiche dell'Amministrazione federale. Ha inoltre lasciato intendere che, in considerazione delle basi legali vigenti, non sarebbe stato comunque possibile assegnare questa commessa a un'altra categoria di servizi, per la quale è invece previsto un diritto di ricorso.

Le informazioni acquisite permettono alle CdG di affermare che, per quanto riguarda il diritto di ricorso, l'UFCOM ha agito nel rispetto delle basi legali. L'UFCOM ha chiesto un parere giuridico al CCAP, l'organo di consulenza preposto per legge alle questioni riguardanti l'acquisto dei beni e delle prestazioni di servizi 14. Sulla base della raccomandazione formulata da quest'ultimo, l'UFCOM ha svolto una procedura di aggiudicazione secondo il capitolo 3 dell'OAPub. Le Commissioni non ravvisano pertanto alcuna inosservanza del principio di legalità.

Le CdG ritengono tuttavia che il caso in questione sollevi varie questioni relative al diritto sugli acquisti pubblici che devono essere trattate, a loro avviso, dalle Commissioni dell'economia e dei tributi (CET) nel quadro dei loro lavori legislativi attualmente in corso per la revisione totale della LAPub.

12

13 14

­

In primo luogo le Commissioni si chiedono se, nel caso di aggiudicazioni con una forte risonanza politica, sia appropriato che il CCAP possa decidere unicamente sulla categorizzazione dei beni e delle prestazioni di servizi ­ e dunque sul tipo di procedura da applicare ­ soprattutto nei casi in cui esiste un margine di discrezionalità a questo livello.

­

Secondariamente, le CdG invitano le CET a esaminare qual è il margine di manovra di cui il Consiglio federale dispone nella definizione dell'elenco dei mandati che rientrano o meno nel campo d'applicazione del capitolo 3 dell'OAPub (nel suo allegato 1a), in che modo questo elenco è coordinato con le norme internazionali (in particolare con quelle emanate dall'OMC) e se vi è la necessità di adeguare la LAPub in tal senso.

In italiano: «Servizi delle agenzie di riscossione». Numerazione secondo la classificazione, riconosciuta internazionalmente, CPCprov (Provisional central product classification), in uso, fra l'altro, presso l'ONU e l'OMC (https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1).

Cfr. art. 39 OAPub.

Cfr. art. 27 dell'ordinanza del 24.10.2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub, RS 172.056.15).

5317

FF 2017

­

Le CdG si chiedono infine se nel caso di procedure di aggiudicazione analoghe a questa non sarebbe fondamentalmente auspicabile introdurre nella LAPub un diritto di ricorso, sempreché ciò sia compatibile con le norme internazionali.

2.3

Valutazione delle offerte

Le CdG hanno esaminato il modo in cui l'UFCOM ha valutato le offerte pervenute.

A tal proposito, si sono informate sulle modalità procedurali adottate nella fase di valutazione, sui criteri adottati e sulla procedura di verifica seguita dall'Ufficio.

L'UFCOM ha spiegato che ogni candidatura, per essere presa in considerazione, doveva soddisfare 17 criteri d'idoneità volti a stabilire se l'offerente fosse effettivamente in grado di assolvere al mandato nei suoi aspetti tecnico, economico e finanziario. Successivamente le offerte considerate sono state valutate sulla base di 19 criteri di aggiudicazione, suddivisi in criteri di qualità (ponderazione al 60 %) e criteri di prezzo (ponderazione al 40 %). L'elenco di questi criteri, la loro rispettiva ponderazione e i giustificativi d'idoneità richiesti erano pubblicamente annunciati nel bando di concorso. Le informazioni ottenute permettono alle CdG di affermare che la selezione si è svolta seguendo una procedura fondata su criteri chiari e ben definiti.

Per quanto riguarda la fase di valutazione dei criteri di aggiudicazione, l'UFCOM ha spiegato che il team di valutazione (composto da giuristi della comunicazione, esperti finanziari ed esperti informatici) è stato suddiviso in quattro gruppi. Ogni gruppo ha esaminato, separatamente dagli altri, le singole offerte, poi i risultati dei singoli gruppi sono stati confrontati fra loro. Nei casi di valutazioni divergenti, «la valutazione definitiva è [stata] decisa in comune». Interrogati in merito dalla CdG, i responsabili dell'UFCOM hanno precisato che le divergenze insorte fra i gruppi di valutazione riguardavano unicamente aspetti di dettaglio e che esse non hanno avuto alcuna influenza significativa sulla scelta finale. Dalle loro indicazioni risulta che l'azienda che ha ottenuto l'aggiudicazione presentava, in termini di punteggio, un netto vantaggio sulle altre concorrenti.

I risultati consolidati, il punteggio ottenuto da ciascuna offerta e la graduatoria finale sono confluiti in un rapporto che è stato sottoposto per decisione alla direzione della Segreteria generale del DATEC. Dato che non vi era niente che facesse supporre uno svolgimento lacunoso della procedura, le CdG hanno rinunciato a esaminare nel dettaglio i risultati della valutazione. Hanno voluto ad ogni modo sincerarsi presso l'UFCOM
che le risposte fornite dai singoli offerenti fossero state verificate correttamente e che i criteri fissati ­ in particolare per quanto riguarda il plurilinguismo (tre lingue ufficiali), il luogo della prestazione e la registrazione dei dati, il patronato di una società madre15, la politica degli appalti e le condizioni di lavoro e salariali ­ fossero stati effettivamente rispettati. Le Commissioni si sono dette soddisfatte delle risposte fornite dai rappresentanti dell'UFCOM.

15

Il direttore dell'UFCOM ha in particolare confermato che tutti gli offerenti, o le rispettive società madri, hanno fornito fondate garanzie circa la loro capacità economica e finanziaria.

5318

FF 2017

2.4

Aspetti finanziari

Le perplessità sollevate nei mass media circa le differenze di costi fra gli offerenti e la verifica della loro plausibilità da parte dell'UFCOM16 hanno indotto le CdG a trattare questo aspetto con i rappresentanti dell'Amministrazione. Le Commissioni hanno voluto essere informate in primo luogo sul quadro finanziario del bando di concorso e sulle analisi svolte dall'UFCOM dopo la ricezione delle candidature.

L'UFCOM ha spiegato che agli offerenti era stato chiesto di presentare un'offerta basata su una struttura finanziaria predeterminata, composta da un forfait di base (costi per l'attività di riscossione del canone), un forfait aggiuntivo (oneri aggiuntivi17) e da entrate supplementari (emolumenti per solleciti e l'avvio dell'esecuzione).

Dopo aver esaminato le offerte pervenute, l'UFCOM è giunto alla conclusione che tutte e tre erano coerenti per quel che riguarda i criteri di aggiudicazione e i concetti presentati. Pur constatando differenze di costi fra le varie offerte, l'UFCOM ha ritenuto che esse non costituissero uno «scarto inabituale», nella misura in cui non vi erano indizi che potessero mettere in causa la capacità economica di uno degli offerenti o giustificarne l'esclusione. L'UFCOM ha pertanto ritenuto che non fosse necessario richiedere complementi di informazioni ai candidati (la legge d'altronde non glielo imponeva18) né di fare uso della riserva di trattative prevista nell'elenco degli obblighi.

Sulla base delle risposte ricevute, le Commissioni partono dal principio che gli aspetti finanziari sono stati esaminati in modo scrupoloso dall'Ufficio e ritengono quindi che non fosse il caso che le stesse effettuassero un esame più approfondito.

Nell'ottica di un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie, le Commissioni accolgono con favore il fatto che il principio della libera concorrenza sia stato rispettato e che l'appalto sia stato assegnato all'offerta più favorevole dal profilo economico. Rammentano inoltre che il prezzo non costituiva l'unico fattore determinante nella valutazione finale.

Le Commissioni ritengono tuttavia che l'UFCOM, considerata la prevedibile risonanza pubblica e politica suscitata dalle annunciate differenze di costi, avrebbe dovuto intrattenere con gli offerenti uno scambio più intenso riguardo agli aspetti finanziari19, tanto più che uno dei candidati (Billag SA) era incaricato già da anni del mandato federale di riscossione del canone e presentava dunque una particolare struttura dei costi.

16 17 18 19

Cfr. p. es. «La messe n'est pas encore dite», in La Liberté del 27.3.2017.

Secondo l'UFCOM, fra gli oneri aggiuntivi rientrano, tra l'altro, i costi per il call center, l'invio delle fatture trimestrali e la riscossione del canone per le collettività.

Cfr. art. 25 cpv. 4 OAPub: «Se riceve un'offerta di prezzo straordinariamente inferiore a confronto delle altre offerte, il committente può informarsi (...).» Cfr. in proposito la nota precedente.

5319

FF 2017

2.5

Strategia d'informazione e influenza dei fattori politici

Nell'ambito della loro verifica, le CdG si sono occupate anche della strategia d'informazione adottata per questo dossier dall'UFCOM, interrogando quest'ultimo in merito alla tabella di marcia seguita in vista dell'annuncio dell'esito della procedura di aggiudicazione e alle decisioni prese al riguardo. È stata pure trattata la questione relativa all'influsso dei fattori politici sull'aggiudicazione del mandato.

La decisione di aggiudicazione è stata presa dal DATEC il 7 marzo 2017. Il direttore dell'UFCOM ha informato personalmente gli offerenti venerdì 10 marzo 2017 alle 8.00, due ore prima che la decisione venisse annunciata pubblicamente. L'Ufficio ha spiegato alle CdG che il breve lasso di tempo intercorso fra i due annunci è da ricondurre alla particolare rilevanza politica del dossier e alla volontà di rispettare il principio della parità di trattamento fra i candidati. L'UFCOM aggiunge che questo modo di procedere era stato concordato, dopo le debite valutazioni, con il DATEC, nell'intento di ridurre al minimo il rischio di indiscrezioni e di malintesi. L'Ufficio rileva inoltre che gli offerenti sapevano che la decisione sarebbe stata imminente.

Le CdG sono consapevoli del fatto che il breve intervallo intercorso fra i due annunci abbia potuto «sorprendere» talune persone interessate dalla questione, in particolare i collaboratori di Billag SA; nondimeno esse comprendono le ragioni che hanno indotto l'Ufficio ad agire come ha fatto. Al proposito, le Commissioni hanno appreso che l'UFCOM ha in seguito organizzato delle riunioni con tutti i candidati; lo stesso ha fatto il DATEC con le autorità del Cantone di Friburgo: un'iniziativa che trova la loro approvazione.

Le Commissioni hanno interrogato il direttore dell'UFCOM anche riguardo alla possibilità che sulla decisione di aggiudicazione abbiano influito fattori politici (legati in particolare all'iniziativa «No Billag»). Questi ha assicurato che nessuna considerazione di ordine politico ha interferito nella procedura e che quest'ultima è stata condotta nel severo rispetto delle direttive legali in materia di acquisti. Il direttore ha sottolineato che la valutazione delle candidature è stata svolta in maniera indipendente dal gruppo di progetto e che lui stesso non ha mai interferito di persona.

L'UFCOM dichiara inoltre di aver contattato
il DATEC soltanto due volte nel corso della procedura: per l'approvazione dell'elenco degli obblighi e al momento della decisione finale.

Le Commissioni ritengono che l'UFCOM fosse consapevole dell'importanza politica dell'aggiudicazione e che abbia adottato le misure necessarie per garantire che la decisione venisse presa in modo imparziale. La procedura di aggiudicazione e valutazione è stata concepita in modo da ridurre il più possibile il rischio d'influenza politica (elenco di criteri ben definiti, valutazione svolta in gruppi separati, nessuna interferenza del direttore dell'Ufficio ecc.).

Secondo l'articolo 69d LRTV, il Consiglio federale può affidare la riscossione del canone a un organo di riscossione esterno all'Amministrazione federale. Nel caso in cui scelga questa opzione, è applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici.

Questa circostanza comporta tuttavia una considerevole riduzione, se non addirittura l'annullamento, dello spazio di manovra utile per la presa in considerazione di taluni aspetti politici, come gli interessi dei Cantoni.

5320

FF 2017

Le Commissioni si chiedono infine se, una volta annunciata la decisione, il Dipartimento non avrebbe dovuto assumersi la responsabilità della comunicazione riguardante il dossier, in modo da sottolineare l'indipendenza dell'UFCOM e per evitare che quest'ultimo si ritrovasse «in prima linea» ad affrontare il dibattito pubblico e politico che ne è seguito.

2.6

Vigilanza futura e controllo della realizzazione del mandato

Per concludere, le CdG si sono informate sulle prospettive future del dossier chiedendo all'UFCOM di orientarle in merito alla prevista transizione dal vecchio al nuovo mandatario e alla vigilanza cui sarà sottoposta in futuro Serafe SA, segnatamente per quel che riguarda la gestione dei rischi e il rispetto del mandato attribuitole.

L'UFCOM ha spiegato che è prevista una fase di transizione di 18 mesi, che servirà a preparare il passaggio al nuovo sistema e a svolgere i test necessari20. Il direttore dell'Ufficio ha assicurato alle Commissioni che questa importante fase sarà seguita con particolare attenzione e ha enumerato vari provvedimenti che potranno essere adottati nel caso in cui dovessero insorgere dei problemi. Le risposte fornite dall'UFCOM permettono alle CdG di concludere che l'Ufficio prende molto sul serio i rischi legati a questa fase transitoria. L'UFCOM ha inoltre spiegato che la questione concernente il futuro del personale di Billag SA21 è stata discussa con la stessa Billag e con Secon SA.

Per quanto riguarda la futura sorveglianza sulla società incaricata, l'UFCOM ha illustrato i vari strumenti previsti dalla legge per esercitare la vigilanza in campo finanziario, giuridico e del personale. Fra il DATEC e il mandatario sarà stipulato un contratto che impegnerà quest'ultimo a pubblicare ogni anno un rapporto di attività e i suoi conti annuali22. L'Ufficio ha ribadito che Serafe SA è vincolata all'elenco degli obblighi e alla sua offerta di prezzo e che non potrà fatturare alla Confederazione un'indennità più elevata di quanto previsto.

Le CdG si attendono che l'UFCOM e il DATEC facciano tutto il necessario affinché la transizione avvenga senza difficoltà e le prestazioni siano fornite conformemente a quanto previsto nell'elenco degli obblighi. Tra circa un anno la CdG-S chiederà all'Ufficio di aggiornarla sugli sviluppi della situazione.

20 21 22

I test serviranno, secondo le informazioni fornite dal direttore dell'UFCOM, a rilevare eventuali problemi informatici e di riscossione del canone.

In particolare: accompagnamento del piano sociale di Billag SA e possibilità di impiegare alcuni collaboratori presso Serafe SA.

Cfr. art. 69c cpv. 5 LRTV.

5321

FF 2017

3

Conclusioni e passi ulteriori

Le CdG ritengono che l'UFCOM abbia risposto in modo trasparente e competente alle loro domande. Sulla base delle informazioni acquisite, non hanno trovato indizi che facciano supporre che l'aggiudicazione in esame sia stata condotta in maniera scorretta. Il bando di concorso e la valutazione delle offerte sono stati svolti scrupolosamente e nel rispetto delle basi legali. Le Commissioni si dichiarano soddisfatte anche dalle spiegazioni fornite dall'UFCOM per quanto concerne l'analisi finanziaria dei dossier sottoposti, la strategia d'informazione e le prospettive future.

Ritengono tuttavia che l'UFCOM avrebbe potuto condurre un più intenso scambio di informazioni con gli offerenti in merito agli aspetti finanziari. Le Commissioni sono inoltre dell'avviso che sarebbe stato opportuno che dopo la decisione di aggiudicazione il DATEC si assumesse maggiormente la responsabilità in materia di comunicazione.

Le CdG si attendono che l'UFCOM e il DATEC facciano tutto il necessario affinché la transizione si svolga in modo ottimale e che le prestazioni vengano fornite come concordato. Per quanto riguarda l'alta vigilanza parlamentare, le Commissioni ritengono che non sia necessario intervenire. Per questa ragione rinunciano a convocare per un'audizione la direttrice del DATEC.

Nel quadro del loro esame, le CdG hanno tuttavia rilevato diverse questioni rimaste aperte relative al diritto di ricorso in relazione ai bandi di concorso pubblici. Questi aspetti dovrebbero a loro avviso essere esaminati dalle commissioni legislative competenti nel quadro della revisione della LAPub attualmente in corso.

Le Commissioni concludono la loro verifica con il presente rapporto. La CdG-S tornerà a occuparsi di questo dossier tra circa un anno per informarsi sugli sviluppi della situazione.

4 luglio 2017

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali: Il presidente della CdG-S: Hans Stöckli, consigliere agli Stati Il presidente della CdG-N: Alfred Heer, consigliere nazionale La segretaria delle CdG: Beatrice Meli Andres

5322

FF 2017

Abbreviazioni CCAP

Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica)

CdG-N

Commissione della gestione del Consiglio nazionale

CdG-S

Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

CET

Commissione dell'economia e dei tributi

DATEC

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

DFI

Dipartimento federale dell'interno

FF

Foglio federale

LAPub

Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1)

LRTV

Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40)

OAPub

Ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11)

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

ORTV

Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401)

UFCOM

Ufficio federale delle comunicazioni

5323

FF 2017

5324