Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) Modifica del 17 marzo 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del 12 ottobre 20162, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 16 cpv. 5 Gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall'effettivo di assicurati determinante.

5

Art. 16a

Sgravio

Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio nella compensazione dei rischi per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno un'età compresa tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti).

1

Lo sgravio corrisponde al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati adulti e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti i giovani adulti.

2

1 2 3

FF 2016 6479 FF 2016 7149 RS 832.10

2016-2094

2071

Assicurazione malattie. LF

FF 2017

Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l'aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno già compiuto i 26 anni.

3

Sono considerati adulti i giovani adulti e gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno già compiuto i 26 anni.

4

Art. 61 cpv. 3 Per i minorenni e i giovani adulti l'assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti.

3

Art. 65 cpv. 1bis Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione.

1bis

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005 (Riduzione dei premi) Abrogata II Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 I Cantoni attuano il sistema di riduzione dei premi per i minorenni previsto nell'articolo 65 capoverso 1bis entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 20174 Termine di referendum: 6 luglio 2017

4

FF 2017 2071

2072