10.2.1

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine dell'11 gennaio 2017

1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

L'Accordo di libero scambio (ALS) concluso con le Filippine estende la rete di ALS conclusi dalla Svizzera dall'inizio degli anni '90 con Stati terzi al di fuori dell'Unione europea (UE). La Svizzera, Paese che dipende dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, non appartenente ad alcuna grande associazione come l'UE, ha fatto della conclusione di accordi libero scambio uno dei tre pilastri della politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro di economia esterna, insieme alla partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE. Il contributo specifico degli ALS alla politica economica esterna della Svizzera consiste nell'impedire o eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con nostri concorrenti e nell'assicurare al nostro Paese dei vantaggi rispetto ai concorrenti che non hanno concluso alcun accordo preferenziale con un determinato partner. Al contempo, gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre al presente Accordo, all'ALS del 19721 con la Comunità economica europea (CEE) e alla Convenzione dell'AELS2, attualmente la Svizzera dispone di una rete comples-

1 2

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; RS 0.632.401.

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); RS 0.632.31.

2016-1807

795

FF 2017

siva di 30 ALS. Si tratta dei 27 ALS firmati nel quadro dell'AELS 3 e dei tre ALS bilaterali con le Isole Färöer4, il Giappone5 e la Cina6.

L'ALS oggetto del presente messaggio migliora l'accesso delle esportazioni svizzere di merci e servizi al mercato delle Filippine, che offre un importante potenziale di crescita, agevola gli scambi commerciali, rafforza la protezione della proprietà intellettuale, migliora in generale la certezza del diritto negli scambi economici, contribuisce allo sviluppo sostenibile e permette di evitare o di eliminare eventuali discriminazioni della Svizzera rispetto ai suoi principali concorrenti. Quest'ultimo obiettivo è ancora più importante se si considera che le Filippine stanno attualmente negoziando con l'UE l'istituzione di una zona di libero scambio e che auspicano di aderire all'Accordo di partenariato transpacifico (Trans-Pacific Partnership, TPP)7.

L'ALS con le Filippine permette così agli Stati dell'AELS di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con questo Stato e, in particolare, di prevenire in parte le potenziali discriminazioni sul mercato filippino risultanti dal futuro ALS tra le Filippine e l'UE e dalla possibile adesione delle Filippine al TPP. Nel frattempo, l'ALS procurerà alla Svizzera un vantaggio competitivo rispetto ai suoi principali concorrenti, che non dispongono di accordi preferenziali con le Filippine.

1.2

Svolgimento dei negoziati

Nell'agosto 2009 le Filippine hanno segnalato in modo informale di essere interessate a esaminare l'opportunità di avviare negoziati in vista di un ALS con la Svizzera o con gli Stati dell'AELS. Nel settembre 2010 hanno ribadito la loro proposta indicando che avrebbero trasmesso una lettera ufficiale all'AELS per assicurarsi che fosse accolta favorevolmente. In seguito alle garanzie fornite dall'AELS, le due Parti 3

4

5 6 7

796

Albania (RS 0.632.311.231), America centrale (Costa Rica, Panama: RS 0.632.312.851 e Guatemala: protocollo di adesione firmato il 22 giugno 2015; FF 2016 873), Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Bosnia ed Erzegovina (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.451), Colombia (RS 0.632.312.631), Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (GCC: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar, RS 0.632.311.491), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Egitto (RS 0.632.313.211), Georgia (accordo firmato il 27 giugno 2016; FF 2017 ...), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), Perù (RS 0.632.316.411), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.631), Ucraina (RS 0.632.317.671), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer; RS 0.946.293.142.

Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 2009 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone; RS 0.946.294.632.

Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese; RS 0.946.292.492.

Il TPP è stato firmato il 4 febbraio 2016 a Auckland (Nuova-Zelanda) e vincola i dodici Stati seguenti: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova-Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti e Vietnam.

FF 2017

hanno intrattenuto vari contatti e incontri esplorativi. Parallelamente a questi contatti tecnici, i ministri dell'AELS si sono a loro volta espressi a favore dell'avvio di negoziati con le Filippine, in particolare alla conferenza ministeriale dell'AELS del novembre 2011 e a quelle del giugno e del novembre 2012. Gli Stati dell'AELS contavano su un rapido avvio dei negoziati, che hanno però dovuto essere rinviati a causa dei problemi di organico annunciati dalle Filippine e alla loro comunicazione secondo cui auspicavano intraprendere negoziati con l'UE e nel quadro del futuro TPP. A queste condizioni risultava difficile per le Filippine avviare negoziati con un nuovo partner quale gli Stati dell'AELS. In alternativa, esse hanno proposto di negoziare in un primo tempo con gli Stati dell'AELS un ALS la cui copertura fosse limitata, ad esempio, agli scambi di merci, mentre gli altri settori ne sarebbero stati esclusi. Dato che la proposta filippina non corrispondeva alla linea abitualmente adottata in materia dall'AELS, le Parti hanno convenuto di proseguire i contatti e i lavori esplorativi. I successivi colloqui hanno portato, il 23 giugno 2014, alla firma di una dichiarazione di cooperazione congiunta tra gli Stati dell'AELS e le Filippine come punto di partenza per l'avvio di negoziati di libero scambio. I negoziati si sono infine aperti nel marzo 2015.

L'ALS tra l'AELS e le Filippine è stato negoziato tra il marzo 2015 e il febbraio 2016 nel quadro di cinque cicli negoziali: dal 24 al 27 marzo 2015 a Makati City, dal 29 giugno al 3 luglio 2015 a Ginevra, dal 21 al 25 settembre 2015 a Bohol, dal 24 al 27 novembre 2015 a Ginevra e dal 1° al 6 febbraio 2016 a Manila. Si sono inoltre svolti vari incontri e conferenze audiovisive tra esperti. I negoziati si sono conclusi il 6 febbraio 2016 al termine del quinto ciclo negoziale. Dopo la verifica giuridica dei testi, il 28 aprile 2016 l'ALS è stato firmato a Berna dai rappresentanti competenti dell'AELS e dal ministro competente delle Filippine. In vista dell'avvio dei negoziati, le Filippine avevano manifestato il proprio interesse a una rapida conclusione degli stessi, in modo da poter firmare l'Accordo prima delle elezioni presidenziali filippine del maggio 2016.

1.3

Risultato dei negoziati

L'ALS stipulato con le Filippine, che corrisponde in gran parte agli ALS recentemente conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi, copre un vasto campo d'applicazione. Contiene disposizioni concernenti lo scambio di merci (beni industriali e prodotti agricoli, regole d'origine, procedure doganali e agevolazione degli scambi, misure di protezione in materia di politica commerciale), gli ostacoli non tariffari agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli scambi di servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza, gli appalti pubblici, gli aspetti commerciali concernenti l'ambiente e il lavoro nonché aspetti istituzionali (Comitato misto e procedura di composizione delle controversie). Analogamente all'ALS tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (Costa Rica, Panama e Guatemala), le disposizioni dell'ALS con le Filippine concernenti i prodotti agricoli non trasformati sono parte integrante dell'Accordo principale e non vengono introdotte tramite accordi bilaterali supplementari tra ciascuno Stato dell'AELS e lo Stato partner. Gli elenchi bilaterali delle concessioni di accesso al mercato per i prodotti agricoli sono tuttavia contenuti in allegati separati (allegati VIII, IX, X).

797

FF 2017

L'Accordo comprende quindi un capitolo sul commercio di prodotti non agricoli e un capitolo sul commercio di prodotti agricoli. Questa struttura in due capitoli permette agli Stati dell'AELS di far valere i loro interessi specifici nel settore agricolo per quanto riguarda le disposizioni dell'Accordo e gli impegni in materia di accesso al mercato. Comporta inoltre il vantaggio, da un lato, di facilitare il processo di ratifica e di attuazione dell'ALS per le Filippine e, dall'altro, di semplificare la presentazione delle concessioni per tutte le Parti contraenti. La rinuncia all'accordo bilaterale supplementare per i prodotti agricoli non trasformati non ha materialmente alcuna incidenza sulle concessioni nel settore agricolo.

L'Accordo con le Filippine rappresenta un risultato equilibrato. I risultati ottenuti nei settori degli scambi di merci (eliminazione o riduzione dei dazi doganali), delle regole d'origine, delle misure sanitarie e fitosanitarie, degli ostacoli tecnici agli scambi, dello sviluppo sostenibile e delle questioni istituzionali e legali sono ottimali per la Svizzera. Tuttavia, sono leggermente inferiori ai risultati ottenuti in altri ALS per i servizi e la protezione della proprietà intellettuale e consistono principalmente in clausole evolutive per gli investimenti e gli appalti pubblici. In questi due ambiti i negoziati si sono rivelati particolarmente ardui. Nel corso delle discussioni è infatti emerso che, a causa di vincoli normativi e della ripartizione delle competenze tra i livelli federale, provinciale e locale sul piano interno, le Filippine non erano di fatto in grado di rispondere alle aspettative degli Stati dell'AELS. Le difficoltà si sono ulteriormente accentuate in seguito all'inesperienza delle Filippine in queste discipline e della loro impossibilità, nonostante intensi sforzi, di sottoscrivere in questa fase le norme internazionali di riferimento in materia di appalti pubblici8. In tali circostanze, gli Stati dell'AELS hanno preferito stabilire nel settore degli investimenti una clausola evolutiva anziché definire un capitolo non del tutto soddisfacente che avrebbe costituito per l'AELS un precedente tale da pregiudicare i suoi interessi nel quadro di negoziati con futuri partner di libero scambio. Quanto agli appalti pubblici, l'Accordo contiene in particolare
una clausola negoziale che obbliga le Filippine ad avviare negoziati con l'AELS qualora concluda un ALS comprendente impegni in questo ambito.

Nonostante queste difficoltà e la varietà dei settori da coprire, i negoziati si sono conclusi in meno di un anno e i risultati conseguiti costituiscono il limite massimo che sia stato possibile raggiungere da entrambe le Parti.

1.4

Sintesi del contenuto dell'Accordo

L'ALS (allegato al presente messaggio) comprende un preambolo e i capitoli seguenti: 1. Disposizioni generali, 2. Commercio di prodotti non agricoli, 3. Commercio di prodotti agricoli, 4. Misure sanitarie e fitosanitarie, 5. Ostacoli tecnici agli scambi, 6. Scambi di servizi, 7. Investimenti, 8. Proprietà intellettuale, 9. Appalti pubblici, 10. Concorrenza, 11. Commercio e sviluppo sostenibile, 12. Disposizioni istituzionali, 13. Composizione delle controversie, 14. Disposizioni finali. I 18 allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo (art. 14.1).

8

798

Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici; RS 0.632.231.422.

FF 2017

1.5

Valutazione

L'ALS concluso con le Filippine è un accordo preferenziale che, in diversi ambiti, oltrepassa il livello attualmente previsto dagli accordi dell'OMC in materia di accesso al mercato e di certezza del diritto. Esso migliora considerevolmente l'accesso al mercato o accresce la sicurezza giuridica per i beni e i servizi svizzeri sul dinamico mercato delle Filippine, inoltre rafforza la sicurezza giuridica in materia di proprietà intellettuale e in generale per gli scambi economici, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile. Infine, crea un quadro istituzionale per la cooperazione tra le autorità al fine di supervisionare la sua applicazione, di svilupparlo e di regolamentare problemi concreti.

L'Accordo previene la potenziale discriminazione rispetto agli altri partner di libero scambio delle Filippine e offre agli attori economici svizzeri un vantaggio concorrenziale sul mercato filippino rispetto ai concorrenti di Paesi che non hanno concluso ALS con questo Stato. Consente così in particolare di evitare, in parte, le eventuali discriminazioni sul mercato filippino risultanti da un futuro ALS tra l'UE e le Filippine e da una possibile adesione delle Filippine al TPP.

1.6

Procedura di consultazione

Ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione (LCo), non è in linea di principio condotta alcuna procedura di consultazione per un accordo internazionale che non sottostà a referendum e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, a meno che non si tratti di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del suo tenore e della sua importanza finanziaria, politica ed economica, l'ALS corrisponde essenzialmente ad altri accordi precedentemente conclusi dalla Svizzera. Non si tratta quindi un progetto di ampia portata secondo la LCo. I Cantoni sono stati consultati nella fase preparatoria del mandato negoziale e, se direttamente interessati, al momento dei negoziati, conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale del 22 dicembre 199910 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione. Infine, non è stata condotta alcuna procedura di consultazione poiché l'esecuzione dell'Accordo non era affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

9 10

RS 172.061 RS 138.1

799

FF 2017

2

Situazione economica delle Filippine e relazioni con la Svizzera

2.1

Situazione socio-economica e politica economica esterna delle Filippine

Dopo tre secoli di dominio spagnolo e circa mezzo secolo sotto la tutela americana, nel 1946 le Filippine hanno ottenuto l'indipendenza. Se all'indomani della Seconda Guerra mondiale erano il Paese più avanzato della regione del Sud-est asiatico, da allora hanno conosciuto periodi di instabilità politica e sociale e problemi di governo che ne hanno a lungo frenato lo sviluppo economico. L'inizio della ripresa economica nel 2010 ha segnato una svolta. Definite nel 2013 dalla Banca mondiale «la nuova tigre asiatica», le Filippine sono oggi una delle economie più dinamiche del Sud-est asiatico. Oltre a un tasso di crescita del PIL superiore alla media regionale, il Paese può vantare un basso deficit pubblico, importanti riserve valutarie e un'inflazione contenuta. Con un'espansione media del PIL del 6,2 per cento nel corso degli ultimi cinque anni, il Governo filippino ha raggiunto l'obiettivo che si era posto nel suo piano quinquennale 2011­2016. Considerato il rapido aumento demografico, è indispensabile mantenere un tasso di crescita elevato. La crescita economica delle Filippine si fonda in ampia misura sul consumo interno, alimentato dai consistenti trasferimenti di fondi dei cittadini filippini che lavorano all'estero. Per le Filippine l'afflusso di denaro proveniente dalla diaspora costituisce un importante tampone contro gli eventi esterni e una fonte stabile di entrate a sostegno del consumo e della crescita. Questi apporti contribuiscono tuttavia più che altro a una crescita passiva, svolgendo solo un ruolo marginale per il conseguente aumento delle capacità produttive e di esportazione del Paese. Secondo la Banca mondiale, il totale dei fondi trasferiti nelle Filippine dai suoi cittadini nel 2015 ha raggiunto i 29,7 miliardi di dollari americani, che rappresentano circa il 10 per cento del PIL del Paese. Il Governo filippino ha inoltre dato avvio a una serie di riforme economiche (risanamento del settore bancario, privatizzazione dell'energia) e all'adozione di nuove leggi e misure fiscali (aggiornamento delle tasse sull'alcool e sul tabacco, aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto) volte a generare entrate supplementari e a consentirgli un maggior margine di manovra finanziario a favore del settore sociale.

L'economia filippina è oggi trainata dal settore terziario, che
contribuisce per oltre il 57 per cento alla creazione del PIL e fornisce il 55,5 per cento dei posti di lavoro del Paese. I principali settori d'attività sono il commercio, i trasporti e, in forte aumento, i servizi esternalizzati di gestione («Business Process Outsourcing»), primi fra tutti i call center. Il settore secondario contribuisce per circa il 34 per cento alla creazione del PIL e rappresenta il 16,5 per cento dei posti di lavoro. Quest'ultimo si concentra essenzialmente sull'assemblaggio di componenti elettronici nonché sul tessile e l'abbigliamento. Il settore primario resta importante in quanto fornisce il 28 per cento dei posti di lavoro del Paese, ma si limita prevalentemente a un'agricoltura di sussistenza. I redditi, che rappresentano poco più del 9 per cento del PIL, provengono soprattutto dalla produzione e dall'esportazione di frutti tropicali.

Nonostante la forte crescita economica, le Filippine presentano grandi e persistenti disparità nella ripartizione della ricchezza. Attualmente, più di un quarto della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà e le disuguaglianze sociali sono 800

FF 2017

molto pronunciate. La lotta contro la povertà, che si combatte tra l'altro sul fronte dell'educazione, della sanità e del lavoro, resta una delle priorità del Governo.

Inoltre, anche se il tasso di disoccupazione, pari al 6,8 per cento nel 2015, è in diminuzione, circa un quinto della popolazione resta in condizioni di sottoccupazione.

L'occupazione nelle Filippine è tuttora caratterizzata dall'incapacità del Paese di assorbire interamente la forte crescita demografica. Le Filippine devono anche far fronte a persistenti carenze nel funzionamento dello Stato di diritto e a lacune insite nel sistema giudiziario.

Le Filippine hanno aderito al GATT nel 1979 e sono un membro fondatore dell'OMC (1995). Sono inoltre membro del Fondo monetario internazionale (FMI), della Banca mondiale e della Banca asiatica di sviluppo (ADB 11), la cui sede si trova a Manila. Tradizionalmente, intrattengono relazioni privilegiate con gli Stati Uniti, loro ex-potenza coloniale, dove risiede la più importante comunità filippina espatriata. Si impegnano però anche attivamente a favore di un'integrazione regionale.

Le Filippine fanno parte dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN12), di cui sono un membro fondatore e in cui svolgono un ruolo importante. In tale veste sono firmatarie dell'Accordo di libero scambio dell'ASEAN in vigore dal 1992. Molti ALS di cui beneficia il Paese derivano anche dalla loro adesione a questa associazione. Si tratta in particolare degli ALS che l'ASEAN ha concluso con l'Australia e la Nuova Zelanda, la Cina, l'India e la Corea del Sud e dell'Accordo di partenariato economico con il Giappone. Nel 2007 le Filippine hanno aperto la via a un riorientamento dell'ASEAN attraverso l'istituzione di una Carta che ha conferito all'Associazione la sua personalità giuridica internazionale. Allo stesso tempo, i suoi Stati membri si sono fissati come obiettivo la creazione di una Comunità economica dell'ASEAN (AEC13) che costituirà uno dei tre pilastri per l'istituzione, a lungo termine, di un mercato comune dell'ASEAN. Da allora sono stati fatti sostanziali progressi che hanno portato, nel novembre 2015, alla firma di una dichiarazione con cui è stata istituita l'AEC. La sua creazione rappresenta però soltanto l'inizio di un processo d'integrazione economica regionale il cui obiettivo
è istituire una zona economica stabile e competitiva. Le Filippine, che nel 2017 assumeranno la presidenza dell'ASEAN, hanno anche aderito (nel 1989) al forum di cooperazione economica dell'Asia e del Pacifico (APEC14).

11 12

13

14

Asian Development Bank Association of South East Asian Nations. Gli Stati membri dell'ASEAN sono: Brunei Darussalam, Cambogia, Filippine, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam.

ASEAN Economic Community. L'AEC è uno dei tre pilastri volti all'istituzione di un mercato comune dell'ASEAN, mentre gli altri due pilastri sono costituiti dalla Comunità politica e di sicurezza e dalla Comunità socio-culturale.

Asia-Pacific Economic Cooperation. L'APEC è un forum economico intergovernativo volto a facilitare la crescita economica, la cooperazione, gli scambi e gli investimenti della regione Asia-Pacifico. Comprende i seguenti 21 Stati membri: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Russia, Singapore, Stati Uniti, Thailandia, Taiwan e Vietnam.

801

FF 2017

Situazione dei diritti umani nelle Filippine In qualità di membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), le Filippine hanno firmato la Dichiarazione universale dei diritti umani e ratificato la maggior parte delle Convenzioni nel settore dei diritti umani, in particolare la Convenzione del 10 dicembre 198415 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 18 dicembre 197916 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione internazionale del 21 dicembre 196517 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione del 20 novembre 198918 sui diritti del fanciullo e la Convenzione del 13 dicembre 200619 sui diritti delle persone con disabilità nonché diversi protocolli facoltativi ivi connessi, fra cui il Protocollo facoltativo del 18 dicembre 200220 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti a cui hanno aderito nell'aprile 2012. Le Filippine hanno anche ratificato il Patto internazionale del 16 dicembre 196621 relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale del 16 dicembre 196622 relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Nel 2006 sono inoltre state elette membro fondatore del Consiglio dei diritti umani. Dopo essere stato presente per altre due volte in seno a questo organismo, prima dal 2007 al 2010, poi dal 2011 al 2014, il Paese ne è ora di nuovo membro per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2018. Le Filippine hanno anche aderito a un certo numero di convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), fra cui le otto convenzioni fondamentali.

Le Filippine hanno compiuto progressi rilevanti per essere uno Stato democratico liberale. La Costituzione filippina del 1987 conferma il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale e riconosce la necessità di porre rimedio alla vulnerabilità dei gruppi emarginati. Il Paese ha recentemente adottato una serie di leggi considerate di importanza storica per rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani e in particolare dei diritti delle donne ­ con la legge del 2012 sulla procreazione responsabile e la salute della procreazione ­, dei diritti del bambino ­ con la legge del 2013 sulla lotta contro gli abusi ­ e del diritto a un
insegnamento di qualità ­ con la legge del 2013 sul rafforzamento dell'educazione di base. Ha inoltre modificato la legge del 2010 sui diritti delle persone anziane in modo che possano tutte usufruire di un'assicurazione malattia obbligatoria, mentre la legge del 2013 sul riconoscimento e l'indennizzo delle vittime di violazioni dei diritti umani è stata adottata a favore delle vittime di violazioni commesse sotto la legge marziale applicata dall'ex presidente filippino Ferdinand Marcos. Al fine di proteggere i diritti e di promuovere il benessere di gruppi vulnerabili della popolazione, le Filippine hanno adottato nel 2012 una legge sui lavoratori domestici. Hanno anche continuato ad attribuire un'importanza prioritaria alla promozione dei diritti economici, sociali e culturali

15 16 17 18 19 20 21 22

802

RS 0.105 RS 0.108 RS 0.104 RS 0.107 RS 0.109 RS 0.105.1 RS 0.103.2 RS 0.103.1

FF 2017

proseguendo i loro sforzi intesi a eliminare la povertà estrema e a consolidare il buon governo grazie all'istituzione duratura di misure di lotta contro la corruzione.

Nonostante questi sviluppi positivi, la situazione in materia di diritti umani resta per diversi aspetti insoddisfacente. Le violazioni più spesso riportate riguardano l'impunità, atti di tortura e maltrattamenti perpetrati dalle forze di sicurezza, violenze nei confronti di giornalisti e un sistema giudiziario inefficiente e corrotto. Inoltre, le Filippine sono state o sono tutt'oggi lacerate da conflitti interni, il più grave dei quali è stato il conflitto armato sull'Isola di Mindanao nel Sud delle Filippine. Oltre alle motivazioni religiose e culturali, il conflitto, esploso negli anni '70, affonda le sue radici in parte anche nel persistere delle disparità socio-economiche. La complessità dei legami che si sono sviluppati nel corso degli anni tra questi fattori ha avuto importanti ripercussioni sul rispetto dei diritti umani. Nel 2014 è stato concluso tra il Governo filippino e i ribelli un accordo di pace che prevede la creazione dell'entità autonoma del Bangsamoro, ponendo così fine al conflitto. Quella raggiunta rimarrà però una pace fragile fintanto che il Parlamento filippino, a maggioranza cattolica, non avrà adottato la «legge fondamentale del Bangsamoro» volta a ratificare l'Accordo del 2014.

Situazione in materia ambientale nelle Filippine Le Filippine sono un Paese ricco di risorse naturali e una delle regioni con il più alto livello di biodiversità al mondo. Nel corso degli ultimi anni il Paese ha moltiplicato i propri sforzi per combattere i problemi ambientali, ma rimangono da affrontare importanti sfide. La sua superficie forestale, che negli anni '30 copriva circa il 90 per cento del territorio, attualmente si aggira attorno al 20 per cento. Se, storicamente, lo sfruttamento commerciale delle foreste è stata la prima causa di disboscamento, oggi la principale minaccia è rappresentata dall'espansione delle terre agricole. Il disboscamento ha anche accentuato la vulnerabilità delle Filippine di fronte agli eventi naturali. In uno Stato colpito ogni anno da decine di tifoni, le conseguenze sono evidenti. Il rimboscamento del territorio si rende tanto più urgente quanto più la frequenza delle catastrofi naturali
sembra essere in aumento. Inoltre, quasi il 40 per cento dei rifiuti solidi non è mai raccolto e solo poco più del 35 per cento delle reti idrografiche è classificato come potenziale risorsa di acqua destinata alla popolazione. L'impoverimento delle risorse naturali è dovuto a vari fattori negativi che si rafforzano reciprocamente: una forte pressione demografica ­ per cui una parte della popolazione più sfavorita trova le proprie fonti di reddito negli ecosistemi naturali ­, una rapida urbanizzazione e conflitti d'interesse tra le preoccupazioni ambientali a lungo termine e le considerazioni sul rendimento a breve termine concernenti soprattutto l'abbattimento delle foreste.

Nel quadro delle misure finalizzate a una migliore protezione ambientale, di recente le Filippine hanno fatto da pioniere nella regione promuovendo il ricorso alle energie rinnovabili. Oggi, ad esempio, sono il secondo maggior produttore di energia geotermica al mondo dopo gli Stati Uniti. Dall'introduzione, nel 2008, della legge sull'energia rinnovabile, hanno raggiunto un tasso di autosufficienza energetica che si avvicina al 60 per cento.

803

FF 2017

In quanto Paese esposto alle minacce legate ai cambiamenti climatici, le Filippine sono state uno dei primi Stati firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 199223 sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 199724 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Le Filippine hanno ratificato anche le principali convenzioni e i protocolli internazionali seguenti in materia di protezione dell'ambiente: la Convenzione di Vienna del 22 marzo 198525 per la protezione dello strato d'ozono, il Protocollo di Montreal del 16 settembre 198726 sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, la Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 200127 sugli inquinanti organici persistenti, la Convenzione di Basilea del 22 marzo 198928 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, la Convenzione del 3 marzo 197329 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, l'Accordo internazionale del 27 gennaio 200630 sui legni tropicali e la Convenzione del 5 giugno 199231 sulla diversità biologica.

2.2

Quadro delle relazioni tra la Svizzera e le Filippine

Relazioni tra la Svizzera e le Filippine e cooperazione presso le organizzazioni internazionali La Svizzera ha riconosciuto le Filippine fin dalla loro indipendenza nel 1946 e i due Paesi intrattengono relazioni diplomatiche dal 1957. Nel 1862 la Svizzera aveva aperto un Consolato a Manila, il primo del nostro Paese in Asia, che nel 1959 è stato trasformato in Ambasciata. La Svizzera e le Filippine intrattengono buone relazioni bilaterali. Nel 2001 i due Paesi hanno avviato le prime consultazioni politiche, che si svolgono a cadenza regolare. L'incontro più recente si è tenuto nel marzo 2016.

La Svizzera e le Filippine cooperano in vari ambiti. Sul piano bilaterale la Svizzera ha tra l'altro svolto un ruolo attivo in alcuni dossier di politica interna delle Filippine. In particolare, su richiesta delle Parti, ha assunto la presidenza della «Commissione di giustizia transizionale e riconciliazione» nel quadro dei meccanismi di normalizzazione previsti dall'Accordo di pace di Bangsamoro. Ha anche contribuito attivamente agli sforzi compiuti dallo «Human Rights Victims Claim Board» per la restituzione dei fondi detenuti dall'ex presidente filippino Ferdinand Marcos alle vittime della legge marziale applicata sotto il suo regime. La Svizzera ha poi organizzato insieme alle Filippine diverse conferenze regionali e internazionali. In qualità di membro dell'«Asia-Europe Meeting» (ASEM o dialogo Asia-Europa), nel 23 24 25 26 27 28 29 30 31

804

RS 0.814.01 RS 0.814.011 RS 0.814.02 RS 0.814.021 RS 0.814.03 RS 0.814.05 RS 0.453 RS 0.921.11 RS 0.451.43

FF 2017

giugno 2014 ha organizzato a Manila, in collaborazione con le Filippine e l'UE, la conferenza internazionale dell'ASEM sulla gestione e la riduzione dei rischi di catastrofe. Nel febbraio 2016 la Svizzera e le Filippine hanno organizzato a Manila, all'insegna dell'iniziativa «Global Action Against Mass Atrocity Crimes» (GAAMAC), la seconda conferenza internazionale sulla prevenzione delle atrocità.

A livello multilaterale la Svizzera ha potuto tra l'altro contare sul sostegno delle Filippine alla sua domanda di partenariato presso l'ASEAN.

Le Filippine non sono un Paese prioritario delle misure di politica economica e commerciale della Svizzera, di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Di conseguenza, la SECO non svolge alcuna attività bilaterale nel Paese, che beneficia però di una serie di programmi globali e regionali della SECO condotti da partner specializzati o da istituzioni internazionali. Nel quadro di alcuni programmi regionali per la promozione del settore privato realizzati dalla SECO congiuntamente con l'«International Finance Corporation» (IFC), ad esempio, si stanno svolgendo attività anche nelle Filippine. Per quanto riguarda il sostegno macroeconomico, la SECO appoggia tra l'altro iniziative multilaterali volte a rafforzare il settore finanziario nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti o la cultura finanziaria e la protezione dei consumatori, comprendenti anche attività nelle Filippine.

A livello multilaterale le Filippine sono sostenute dalla Banca asiatica di sviluppo (ADB), di cui la Svizzera è membro dal 1967, e in futuro è previsto anche il sostegno da parte della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB) di Pechino, di cui la Svizzera è un membro fondatore. Nel suo programma di cooperazione con le Filippine, l'ADB si concentra sulla promozione del settore privato e sul potenziamento delle infrastrutture. Dal 2013 la Svizzera, tramite la SECO, partecipa con un contributo di circa 8 milioni di dollari alla «Cities Development Initiative for Asia» (CDIA), avviata dall'ADB e che include anche le Filippine come una delle priorità geografiche.

Considerato il loro statuto di Paese a reddito medio, le Filippine non sono un Paese prioritario neppure per la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), che tuttavia all'occorrenza
svolge azioni umanitarie in questi territori. In seguito al tifone Haiyan, che nel novembre del 2013 ha devastato gran parte delle isole centrali delle Filippine, la DSC ha fornito un aiuto d'emergenza alle vittime e ha sbloccato 6 milioni di franchi per le attività di aiuto umanitario in loco. Ha inoltre sostenuto il Governo filippino nell'organizzazione di una conferenza regionale sulla prevenzione delle catastrofi naturali, sfociata in un nuovo quadro per la prevenzione delle grandi catastrofi e per le misure di preparazione e di reazione.

Accordi bilaterali Le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e le Filippine si fondano principalmente su due accordi: l'Accordo del 31 marzo 199732 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti e il Trattato di amicizia del 30 agosto 1956 33. La 32 33

RS 0.975.264.5 RS 0.142.116.451

805

FF 2017

Svizzera e le Filippine hanno inoltre concluso accordi che disciplinano in particolare l'estradizione34 (1989), la doppia imposizione35 (1998), la sicurezza sociale 36 (2001), lo scambio di tirocinanti37 (2002), la riammissione di persone senza dimora autorizzata38 (2002) e l'assistenza giudiziaria in materia penale39 (2002).

Commercio bilaterale e investimenti Le Filippine sono il sesto partner commerciale della Svizzera nel Sud-est asiatico in ordine di importanza. Nel 2015 le esportazioni della Svizzera destinate alle Filippine hanno raggiunto i 311 milioni di franchi. Le principali merci esportate comprendevano prodotti farmaceutici (37 %), macchinari (20 %), orologi (13 %), prodotti agricoli (9 %) e veicoli (4,4 %). Sempre nel 2015, le importazioni svizzere provenienti dalle Filippine sono ammontate a 376 milioni di franchi ed erano costituite essenzialmente da metalli e pietre preziose (56 %), macchinari (24 %), strumenti ottici e medici (6,5 %), prodotti agricoli (5 %) e plastica e caucciù (2 %).

Nel 2014 lo stock di investimenti diretti svizzeri nelle Filippine ha raggiunto 1,1 miliardi di franchi e nel Paese si contavano circa 60 imprese svizzere che occupavano all'incirca 11 700 persone. Il 75 per cento di queste imprese operava nel settore dei servizi, e le restanti, ossia il 25 per cento, nell'industria. Secondo le statistiche della Banca centrale delle Filippine40, la Svizzera nel 2014 era l'undicesimo investitore straniero nelle Filippine in ordine d'importanza.

3

Commento alle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine

Preambolo Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti contraenti nel quadro dell'ALS. Le Parti riaffermano il loro impegno per i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale, i diritti dei lavoratori, i diritti e i principi fondamentali del diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite41, la Dichiarazione universale dei diritti umani e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ­, la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile. Il preambolo riprende anche le finalità enunciate nell'articolo 1.2 (Obiettivi), ossia la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi conformemente alle norme dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale e l'espansione del commercio mondiale.

Le Parti confermano inoltre il loro sostegno ai principi di buon governo societario e 34 35 36 37 38 39 40 41

806

RS 0.353.964.5 RS 0.672.964.51 RS 0.831.109.645.1 RS 0.142.116.457 RS 0.142.116.459 RS 0.351.964.5 Il ricorso a fonti ufficiali filippine è dovuto al fatto che la Banca nazionale svizzera (BNS) non pubblica cifre sugli investimenti per le Filippine.

RS 0.120

FF 2017

di responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei relativi strumenti dell'OCSE o delle Nazioni Unite, nonché il loro intento di promuovere la trasparenza e di combattere la corruzione.

Capitolo 1

Disposizioni generali (art. 1.1­1.8)

Articoli 1.1 e 1.2: fissano gli obiettivi dell'Accordo. In base all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994; allegato 1A.1 dell'Accordo del 15 aprile 199442 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) e all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS; allegato 1.B dell'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) è creata una zona di libero scambio con l'obiettivo di liberalizzare gli scambi di merci e servizi, aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento, promuovere la concorrenza, garantire una protezione adeguata ed efficace e l'applicazione dei diritti della proprietà intellettuale, migliorare la comprensione del sistema di appalti pubblici e sviluppare il commercio internazionale in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Articolo 1.3: disciplina il campo d'applicazione geografico. L'Accordo si applica al territorio nazionale delle Parti conformemente al diritto internazionale.

Articolo 1.4: definisce la portata delle relazioni economiche e commerciali disciplinate dall'Accordo. L'Accordo non intacca i diritti e gli obblighi relativi alle relazioni commerciali tra gli Stati dell'AELS, che sono disciplinati nella Convenzione del 4 gennaio 196043 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192344 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, inoltre, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni sullo scambio di merci.

Articolo 1.5: disciplina il rapporto con altri accordi, garantendo sostanzialmente in questo modo che vengano rispettati anche gli altri obblighi e impegni assunti dalle Parti a livello internazionale.

Articoli 1.6 (Adempimento degli obblighi) e 1.7 (Governi centrali, regionali e locali): stabiliscono che le Parti devono adempiere i loro obblighi derivanti dall'ALS e garantire l'applicazione dell'ALS a tutti i livelli dello Stato.

Articolo 1.8 (Trasparenza): disciplina gli obblighi di informazione delle Parti, che devono pubblicare o rendere accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni e decisioni amministrative di applicazione generale nonché gli accordi internazionali e, se disponibili, le sentenze giudiziarie che possono incidere
sul funzionamento dell'ALS. Le Parti sono inoltre tenute a scambiarsi informazioni, nei limiti del possibile in inglese, e a rispondere in inglese a domande su misure che possono riguardare l'applicazione dell'Accordo.

42 43 44

RS 0.632.20 RS 0.632.31 RS 0.631.112.514

807

FF 2017

Capitolo 2

Commercio di prodotti non agricoli (art. 2.1­2.24)

Articolo 2.1: il campo d'applicazione del capitolo 2 dell'ALS include i prodotti industriali, ossia i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 198345 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, il pesce e altri prodotti del mare. Ne sono esclusi alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli successivi al capitolo 24 del Sistema armonizzato (allegato II). Il campo d'applicazione per i prodotti non agricoli è definito nell'allegato II dell'ALS.

Articolo 2.2: affinché possano beneficiare dei dazi preferenziali previsti dall'Accordo, le merci devono rispettare le regole d'origine. Le disposizioni dettagliate, definite nell'allegato I, stabiliscono in particolare quali merci sono considerate merci originarie, quale prova dell'origine deve essere utilizzata per il trattamento doganale preferenziale e come si svolge la cooperazione delle amministrazioni interessate. Le regole d'origine definite in questo Accordo sono desunte dagli accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS con altri Paesi asiatici, ma sono meno restrittive. Ciò corrisponde agli interessi delle Parti contraenti, poiché le loro imprese dipendono da importazioni di materie prime provenienti da territori esterni alla zona di libero scambio.

Articolo 2.3 (Dazi all'importazione): disciplina il trattamento doganale preferenziale che le Parti si accordano reciprocamente in relazione al commercio di prodotti industriali, pesce e altri prodotti del mare. Gli obblighi delle Parti in materia di eliminazione dei dazi (art. 2.3 e allegato III) sono asimmetrici. Come altri accordi di libero scambio dell'AELS, questo Accordo tiene conto in tal modo del diverso livello di sviluppo economico degli Stati dell'AELS e delle Filippine. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati dell'AELS eliminano completamente i dazi sui prodotti industriali e sul pesce. Dal canto loro, le Filippine aboliranno i loro dazi per la maggior parte delle linee tariffarie nel settore dell'industria e del pesce. Per l'eliminazione degli altri dazi vengono accordati alle Filippine termini transitori di 10 anni al massimo. Le principali esportazioni industriali svizzere usufruiranno quindi al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di un accesso esente da dazi
al mercato filippino. Per 53 linee tariffarie nei settori dei prodotti di pesce, delle automobili e delle loro componenti, estremamente sensibili per le Filippine, è stato possibile ridurre in modo sostanziale, ma non abolire completamente, le aliquote di dazio vigenti. L'eliminazione dei dazi non si applica a 97 linee tariffarie meno rilevanti per la Svizzera dal punto di vista economico nei settori dei prodotti di pesce e della petrolchimica.

Articolo 2.4 (Dazi all'esportazione): come gli altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, anche questo Accordo contiene disposizioni concernenti il divieto di dazi all'esportazione. L'Accordo vieta l'applicazione di dazi all'esportazione esistenti e l'introduzione di nuovi dazi di questo tipo. È fatta salva una misura applicata dalle Filippine che consente il prelievo di dazi all'esportazione su tronchi di legno (allegato IV).

45

808

RS 0.632.11

FF 2017

Articolo 2.6 (Restrizioni quantitative): l'Accordo prevede un divieto di applicare restrizioni quantitative che va oltre i diritti e gli obblighi prescritti dal relativo Accordo dell'OMC. Prima di introdurre restrizioni quantitative nel quadro dell'Accordo dell'OMC, una Parte deve informarne l'altra e tentare di trovare in seno al Comitato misto una soluzione accettabile per entrambe entro un termine di 30 giorni.

Qualora vengano adottate simili misure, le Parti si impegnano a porvi fine al più tardi tre anni dopo la loro introduzione.

Articolo 2.7 (Licenze d'importazione): l'Accordo integra le disposizioni dell'Accordo dell'OMC in questione e stabilisce che lo scopo delle procedure di licenza non automatiche deve essere motivato in modo chiaro e che queste possono essere attuate solo compatibilmente con le disposizioni dell'Accordo.

Articolo 2.8: per il commercio di pesce e altri prodotti del mare l'Accordo prevede disposizioni specifiche (art. 2.8 e allegato V) secondo cui il commercio bilaterale non può essere impedito attraverso licenze d'importazione o accreditamenti di importatori.

Articolo 2.11: l'Accordo prevede misure per l'agevolazione degli scambi. Queste obbligano le Parti in particolare a pubblicare su Internet leggi, ordinanze e tasse rilevanti e a rispettare le norme internazionali nella definizione delle procedure doganali. Gli esportatori possono inoltre presentare le loro dichiarazioni doganali per via elettronica. Le disposizioni dettagliate sono specificate nell'allegato VI.

Articoli 2.5, 2.9­2.10 e 2.16­2.18: per una serie di ulteriori disposizioni l'ALS integra i relativi diritti e obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. Questo vale per la valutazione in dogana (art. 2.5), le spese e formalità (art. 2.9), l'imposizione fiscale e le regolamentazioni nazionali (art. 2.10), le imprese commerciali di Stato (art. 2.16) nonché le eccezioni generali, in particolare per quanto riguarda la protezione dell'ordine pubblico, la salute e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.17 e 2.18).

Articoli 2.12­2.15: contengono norme concernenti le regole commerciali. L'articolo 2.13 (Antidumping) prevede requisiti che oltrepassano le norme dell'OMC per l'applicazione di misure antidumping dell'OMC tra le Parti contraenti, in particolare una precedente notifica e consultazioni nonché
una durata massima di cinque anni per le misure. Le disposizioni concernenti le sovvenzioni e le misure compensative (art. 2.12) e le misure di salvaguardia globali (art. 2.14) contengono rimandi a diritti e obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. Al di là delle norme dell'OMC vige l'obbligo di avviare consultazioni prima che una Parte intenti una procedura secondo l'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, nonché la rinuncia ad applicare misure di salvaguardia globali dell'OMC alle importazioni di altre Parti se tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.

Le disposizioni concernenti le misure di salvaguardia transitorie (art. 2.15) consentono alle Parti, a determinate condizioni, di revocare temporaneamente riduzioni di dazi se l'eliminazione dei dazi prevista dall'ALS provoca o rischia di provocare notevoli distorsioni del mercato.

Articolo 2.19 (Bilancia dei pagamenti): in caso di difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, l'Accordo consente alle Parti di adottare adeguate misure nel quadro dei relativi Accordi dell'OMC. Le Parti si impegnano a limitare la durata delle 809

FF 2017

misure, a non rivolgerle contro un determinato Paese d'origine e a limitarle a quanto necessario. Convengono inoltre di informare prontamente il Comitato misto qualora introducano delle misure.

Articolo 2.20­2.22: l'Accordo stabilisce che in circostanze eccezionali e di comune accordo si può procedere alla modifica di concessioni (art. 2.20). Nel complesso non può risultarne un accesso al mercato meno favorevole di quello accordato prima della modifica. Attraverso lo scambio relativo agli organi di contatto (art. 2.22) e la possibilità di consultazioni (art. 2.21) i servizi amministrativi delle Parti possono mettersi in contatto in modo informale per discutere eventuali problemi riguardanti l'Accordo.

Articolo 2.23: l'ALS istituisce un Sottocomitato per gli scambi di merci (cfr. cap. 12 concernente le disposizioni istituzionali) per domande corrispondenti (art. 2.23 e allegato VII). I compiti del Sottocomitato riguardano le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi nonché la sorveglianza sull'attuazione degli impegni negoziati dalle Parti. Il Sottocomitato è inoltre incaricato di regolare lo scambio di informazioni in materia doganale e di preparare modifiche tecniche in relazione alla circolazione di merci. Il Sottocomitato è competente anche in materia di cooperazione tra le amministrazioni (allegato I sezione VI).

Articolo 2.24 (Riesame): conformemente a questa clausola di revisione le Parti convengono di negoziare, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'accelerazione dell'eliminazione dei dazi e l'estensione dei dazi preferenziali a prodotti finora non inclusi nelle liste di concessioni.

Allegato I sulle regole d'origine e la cooperazione amministrativa Articoli 2 e 3: definiscono in linea di principio quali merci possono essere considerate merci originarie. Si tratta da un lato dei cosiddetti prodotti indigeni, interamente prodotti da una Parte contraente. Sono inoltre considerate merci originarie i prodotti per i quali sono stati utilizzati materiali provenienti da Paesi terzi, se questi sono stati sottoposti a una sufficiente lavorazione (cfr. art. 4). I materiali che sono già considerati merci originarie possono essere impiegati senza che ciò pregiudichi l'origine (principio del «cumulo»).

Articolo 4 (Sufficiente lavorazione o trasformazione):
le merci che sono state prodotte utilizzando materiali di Paesi terzi sono considerate sufficientemente trasformate o lavorate se soddisfano i criteri indicati in appendice (regole di lista). I prodotti agricoli di base devono soddisfare le condizioni previste per i prodotti indigeni.

Per i prodotti agricoli trasformati si applicano norme che tengono conto delle esigenze sia dell'agricoltura che dell'industria alimentare di trasformazione. Le regole di lista per i prodotti industriali corrispondono agli attuali metodi di fabbricazione dei produttori svizzeri. Di conseguenza, è perlopiù sufficiente che i prodotti chimici e farmaceutici, i prodotti tessili e le merci del settore meccanico siano stati sottoposti più che a un trattamento minimo (cfr. art. 5) o che i materiali provenienti da Paesi terzi siano collocati sotto un'altra voce di tariffa rispetto alle merci finite. Trova inoltre larga applicazione un criterio alternativo che consente di impiegare materiali di Paesi terzi nella misura del 65 per cento. È stato possibile tenere conto delle

810

FF 2017

esigenze dell'industria orologiera; per tali merci la quota di materiali di Paesi terzi è infatti limitata al 40 per cento.

Articolo 5: elenca i trattamenti minimi che, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 4, non sono sufficienti a determinare il carattere originario di un prodotto. Si tratta di trattamenti semplici quali il confezionamento, la ripartizione, la pulizia, la colorazione, lo snocciolamento e la pelatura di frutta e verdura o la macellazione di animali, che di per sé non rappresentano un trattamento che determina il carattere originario.

Articolo 6: le disposizioni concernenti il cumulo prevedono il cumulo diagonale, che consente di utilizzare materiali con carattere originario delle rispettive Parti contraenti (Filippine, Stati dell'AELS) senza pregiudicare l'origine.

Articolo 11: il principio di territorialità stabilisce che l'osservanza delle regole d'origine deve avvenire all'interno della zona e che in linea di principio le merci di ritorno sdoganate in un Paese terzo perdono il carattere originario. Sussiste tuttavia un margine di tolleranza: i prodotti reimportati senza subire modifiche mantengono il carattere originario; inoltre, una trasformazione può avere luogo in un Paese terzo se il valore aggiunto ivi prodotto non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Questa regolamentazione è particolarmente importante per la piazza industriale svizzera, poiché consente l'esternalizzazione in Paesi terzi di fasi produttive ad alta intensità di lavoro.

Articolo 12 (Condizioni di trasporto): le merci originarie devono essere trasportate direttamente tra le Parti contraenti, tuttavia possono transitare in Paesi terzi, purché non finiscano sul mercato di tali Paesi. I prodotti originari non possono essere trasformati durante il trasporto, ma possono essere trasbordati. È possibile frazionare le partite. Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria esportatrice svizzera, agevolando così le esportazioni.

Articoli 13­18: quale prova dell'origine è prevista soltanto la dichiarazione d'origine. Gli esportatori abilitati sono esonerati dall'obbligo di firma.

Articolo 19: costituisce la base per le procedure di verifica delle dichiarazioni d'origine. Nell'ambito della verifica si accerta se la prova dell'origine presentata è
autentica e se i prodotti in questione possono effettivamente essere considerati merci originarie. Le autorità competenti della Parte esportatrice svolgono un controllo su richiesta della Parte importatrice. A tal fine possono esigere dall'esportatore documenti che attestino l'origine o effettuare un controllo presso la sede sociale dell'esportatore o del produttore. Il termine per evadere la domanda di controllo è in linea di massima di sei mesi, ma su richiesta dell'autorità competente della Parte esportatrice può essere prorogato di altri sei mesi.

Articolo 20 (Notifiche e cooperazione): disciplina la cooperazione tra le autorità competenti, le quali si informano reciprocamente in merito agli indirizzi delle autorità, ai sistemi degli esportatori abilitati e ai timbri impiegati per la convalida dei certificati d'origine. Le questioni e i problemi relativi all'applicazione vengono discussi direttamente tra le autorità competenti o in seno al Sottocomitato per le questioni doganali.

811

FF 2017

Allegato VI sull'agevolazione degli scambi Articoli 1­3: le Parti eseguono controlli effettivi per agevolare il commercio e promuoverne lo sviluppo e semplificano le procedure per gli scambi di merci. Creano trasparenza pubblicando su Internet leggi, ordinanze e decisioni generali, se possibile in inglese. Su richiesta, forniscono informazioni vincolanti (art. 3) in relazione alla classificazione tariffale, alle aliquote di dazio applicabili, al valore in dogana, a emolumenti e tasse, a disposizioni concernenti il transito ai valichi di frontiera o ai punti di entrata per determinate merci e alle regole d'origine applicabili.

L'impegno delle Parti a pubblicare su Internet le prescrizioni applicabili nel commercio transnazionale e a fornire su richiesta informazioni vincolanti aumentano la trasparenza (art. 2) e la certezza del diritto per gli operatori economici.

Articolo 4: le Parti applicano procedure doganali, commerciali e di frontiera semplici, adeguate e oggettive. I controlli, le formalità e i documenti necessari devono limitarsi allo stretto necessario. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi nel commercio occorre adottare procedure commerciali efficaci per quanto possibile basate su standard internazionali.

Articoli 6­9: le Parti applicano un controllo dei rischi che semplifica lo sdoganamento delle merci a basso rischio. In tal modo si mira a velocizzare il traffico di confine per gran parte delle merci e a limitare i controlli al minimo indispensabile. I costi e gli emolumenti da prelevare devono corrispondere al valore della prestazione e non basarsi sul valore della merce; le aliquote devono essere pubblicate su Internet.

Capitolo 3

Commercio di prodotti agricoli (art. 3.1­3.5)

Articolo 3.1: il campo d'applicazione del capitolo 3 include i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati, ossia i capitoli 1­24 del Sistema armonizzato, ad eccezione del pesce e di altri prodotti del mare. Comprende anche alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli successivi al capitolo 24 del Sistema armonizzato.

Articoli 3.2­3.3 (Concessioni tariffarie, Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli): nel settore dei prodotti agricoli di base la Svizzera accorda alle Filippine concessioni (art. 3.2 e allegato X46) paragonabili a quelle previste dagli ALS conclusi finora. Le concessioni tariffarie sono accordate tramite riduzione o eliminazione dei dazi doganali all'importazione per una serie di prodotti agricoli per i quali le Filippine hanno manifestato un particolare interesse. Si tratta soprattutto di carne di manzo e di pecora (nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC), alcune piante vive e fiori recisi, vari tipi di frutta e verdura, soprattutto tropicali, una selezione di succhi di frutta (soprattutto a base di frutti tropicali) e sigarette. Per lo zucchero di canna grezzo «Muscovado», la cui esportazione rappresenta uno specifico interesse per le Filippine, la Svizzera accorda un contingente annuo di 100 tonnellate in franchigia doganale per i prodotti in confezioni al dettaglio fino a 1 kg. Le concessioni accordate dalla Svizzera (generalmente nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC o delle restrizioni stagionali, se applicabili) si allineano alla sua politica 46

812

Gli allegati VIII e IX dell'ALS riguardano le concessioni agricole bilaterali che l'Islanda, rispettivamente la Norvegia, e le Filippine si accordano reciprocamente.

FF 2017

agricola. La protezione doganale per i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera è mantenuta. Le concessioni offerte dalla Svizzera alle Filippine nel quadro dell'ALS sostituiscono quelle finora accordate unilateralmente dalla Svizzera con il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Lo zucchero costituisce un'eccezione: in questo caso la Svizzera applicherà il SPG fintanto che aderirà a tale sistema e le Filippine ne soddisferanno i criteri.

Per i prodotti agricoli trasformati la Svizzera offre alle Filippine concessioni sotto forma di un trattamento preferenziale corrispondente all'approccio usuale adottato negli accordi finora conclusi dall'AELS (art. 3.2 e allegato X). La Svizzera elimina quindi l'elemento di protezione industriale per l'aliquota doganale applicata a questi prodotti e mantiene il diritto di prelevare tasse sulle importazioni al fine di compensare la differenza di prezzo per le materie prime sul mercato svizzero e sul mercato mondiale. Per altri prodotti agricoli trasformati che non contengono materie prime sensibili per la politica agricola (ad es. caffè, cacao, acqua minerale, birra o alcune bevande spiritose), la Svizzera accorda alle Filippine un accesso in franchigia doganale al suo mercato. Come già in altri ALS, le Parti rinunciano alla possibilità, per le esportazioni che beneficiano di dazi preferenziali, di versare contributi all'esportazione (art. 3.3).

Nel settore dell'agricoltura la Svizzera beneficia di un accesso in franchigia doganale al mercato o di considerevoli riduzioni tariffarie per una serie di suoi prodotti di esportazione di specifico interesse (allegato X). Anche in questo caso, come nel settore industriale, vengono accordati alle Filippine termini transitori per l'eliminazione dei dazi su determinati prodotti. Dall'entrata in vigore dell'Accordo la Svizzera beneficia ad esempio nel settore dei prodotti agricoli di base di un accesso esente da dazi al mercato filippino per il latte in polvere, il siero di latte, il burro e il formaggio. Al più tardi sei anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli esportatori svizzeri potranno tra l'altro esportarvi senza versare dazi carne secca bovina, latte, yogurt e sigarette. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, le Filippine accordano ampie concessioni che coprono la maggior parte degli
interessi svizzeri all'esportazione. Le Filippine elimineranno i dazi per il cioccolato bianco, le caramelle alle erbe, le bevande dolcificate e a base di latte e per tutta un'altra serie di prodotti agricoli trasformati. I dazi saranno azzerati nell'arco di sei anni al massimo per cioccolato, muesli, alimenti per bambini, biscotti e marmellate. I dazi sulla pasta e su alcuni prodotti di panetteria saranno ridotti dalle Filippine su un periodo di sei anni, mentre la Svizzera è riuscita a ottenere una riduzione tariffaria sulle capsule del caffè, settore sensibile per le Filippine.

Articoli 3.4­3.5 (Altre disposizioni, Ulteriore liberalizzazione): un miglioramento del reciproco accesso al mercato sarà esaminato periodicamente in virtù di una specifica clausola di revisione (art. 3.5). Per quanto riguarda le regole commerciali, il capitolo sui prodotti agricoli rinvia alle disposizioni del capitolo 2 (art. 3.4) e in caso di sovvenzioni e misure compensative agli accordi applicabili dell'OMC. Le disposizioni concernenti il cumulo prevedono il cumulo bilaterale. I materiali con carattere originario sono cumulabili tra le Filippine e uno Stato dell'AELS, ma non con più Stati dell'AELS.

813

FF 2017

Capitolo 4

Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) (art. 4.1­4.12)

Articolo 4.1: fissa obiettivi che devono essere raggiunti mediante il capitolo concernente le misure sanitarie e fitosanitarie. In particolare, l'ALS deve promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Parti e favorire il raggiungimento di una soluzione in caso di ostacoli agli scambi.

Articolo 4.2: fissa il campo d'applicazione del capitolo.

Articolo 4.3 (Ripresa dell'Accordo SPS): integra nell'ALS l'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199447 sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 4.4 (Definizioni): definisce le nozioni di «norme internazionali», «merci deperibili» e «gravi motivi sanitari o fitosanitari» utilizzate nel capitolo. Questo articolo completa inoltre la definizione di norme internazionali dell'Accordo SPS dell'OMC.

Articolo 4.5 (Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema): le Parti convengono che la Parte importatrice basa le valutazioni dei sistemi d'ispezione e di certificazione della Parte esportatrice su norme internazionali. Le Parti concordano inoltre di ridurre al minimo il numero delle ispezioni aziendali, che comportano costi elevati per gli esportatori e le autorità svizzere. In primo luogo si dovrà pertanto procedere a una valutazione dell'intero sistema di misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Questo articolo stabilisce anche gli aspetti procedurali concernenti le ispezioni e le loro valutazioni (par. 3­5).

Articolo 4.6 (Certificati): esige un approfondimento della cooperazione bilaterale tra le autorità competenti per ridurre al minimo il numero di certificati SPS richiesti da una Parte importatrice a un'altra Parte. Il contenuto di questi certificati non deve espressamente essere autenticato o tradotto. È inoltre convenuto un meccanismo di notifica bilaterale per i nuovi certificati SPS che completa quello convenuto secondo l'Accordo SPS dell'OMC in caso di divergenze di interpretazione.

Articolo 4.7: le Parti convengono di rafforzare la cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie per promuovere la comprensione reciproca delle rispettive regolamentazioni in questo settore e agevolare il commercio bilaterale. Una cooperazione funzionante tra le autorità preposte alle misure sanitarie e fitosanitarie è un fattore chiave per risolvere in modo pragmatico problemi e questioni specifici
delle imprese. Le Parti si impegnano inoltre a garantire la maggior trasparenza possibile, il che presuppone la pubblicazione online della legislazione vigente, una notifica reciproca di cambiamenti sostanziali nella struttura amministrativa responsabile in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e la possibilità di approfondire a livello bilaterale, su richiesta, le valutazioni dei rischi e ulteriori informazioni relative a misure specifiche.

Articolo 4.8 (Circolazione di prodotti) garantisce che le merci importate dall'altra Parte possano circolare liberamente nel territorio della Parte importatrice se soddisfano i requisiti di quest'ultima in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 4.9 (Controlli all'importazione): precisa l'Accordo SPS dell'OMC per quanto riguarda i controlli di merci alla frontiera della Parte importatrice. Le Parti si 47

814

RS 0.632.20, allegato 1A.4

FF 2017

impegnano a svolgere rapidamente i controlli, in base alle norme internazionali, per ridurre al minimo i tempi di attesa, in particolare per le merci deperibili. Le merci sottoposte a controlli di routine non dovrebbero essere trattenute alla frontiera in attesa dei risultati dei controlli. Tuttavia, se a causa di una presunta inosservanza di un requisito in materia di misure sanitarie e fitosanitarie una merce proveniente dall'altra Parte contraente è trattenuta alla frontiera, i motivi devono essere comunicati all'importatore. Nel caso di importanti contestazioni alla frontiera è necessario informare l'autorità responsabile del Paese d'esportazione. L'articolo obbliga inoltre le Parti a istituire strutture giuridiche nazionali che consentano di chiedere un secondo parere e di contestare un eventuale rifiuto di importare di un'autorità.

Articolo 4.10 (Consultazioni): istituisce un meccanismo di consultazione tra le Parti, che può essere avviato se una Parte prevede di adottare o ha già adottato una misura sanitaria o fitosanitaria che potrebbe essere d'ostacolo agli scambi.

Articolo 4.11 (Riesame): obbliga le Parti, su richiesta di una di esse, a riesaminare il capitolo concernente le misure sanitarie e fitosanitarie entro due anni dall'entrata in vigore dell'ALS. Le Parti si impegnano a tenere conto di eventuali accordi SPS conclusi con una parte terza (si pensi in particolare all'UE).

Articolo 4.12: prevede l'istituzione di organi di contatto per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni nel quadro dell'attuazione del capitolo concernente le misure sanitarie e fitosanitarie.

Capitolo 5

Ostacoli tecnici agli scambi (TBT) (art. 5.1­5.10)

Articolo 5.1: fissa obiettivi da raggiungere tramite il capitolo concernente gli ostacoli tecnici agli scambi. In particolare, l'ALS deve promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Parti, eliminare e prevenire doppioni nelle valutazioni della conformità e facilitare il raggiungimento di una soluzione in caso di ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo 5.2: definisce il campo d'applicazione del capitolo. Questo comprende norme e regolamenti tecnici nonché valutazioni della conformità, eccetto quelli in materia di misure sanitarie e fitosanitarie (cfr. cap. 4 sulle misure sanitarie e fitosanitarie) nonché specifiche in materia di appalti pubblici.

Articolo 5.3 (Ripresa dell'Accordo TBT): integra nell'ALS l'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199448 sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo 5.4 (Norme internazionali): obbliga gli organismi di regolamentazione delle Parti a basarsi sulle norme emanate dagli organismi di regolamentazione internazionali elencati per l'emanazione delle proprie norme nazionali. L'articolo 5.4 precisa la definizione di «norma internazionale» contenuta nell'Accordo TBT dell'OMC.

Articolo 5.5 (Circolazione di prodotti, controllo alla frontiera e sorveglianza del mercato): garantisce che le merci provenienti da un'altra Parte, se adempiono i regolamenti tecnici della Parte importatrice, possano circolare liberamente nel territorio di quest'ultima. Il paragrafo 2 garantisce inoltre che l'importatore venga informato se a causa di una presunta inosservanza di un regolamento tecnico della Parte 48

RS 0.632.20, allegato 1A.6

815

FF 2017

importatrice il suo prodotto è confiscato alla frontiera o ritirato dal mercato di quest'ultima.

Articolo 5.6 (Procedure di valutazione della conformità): elenca diverse possibilità per il riconoscimento dei risultati delle valutazioni della conformità svolte nel territorio dell'altra Parte. L'articolo ricorda inoltre alle Parti di accettare, se possibile, le dichiarazioni dei produttori. Questo sistema semplifica l'immissione in commercio di prodotti che presentano bassi rischi per i consumatori e l'ambiente.

Articolo 5.7: le Parti convengono di rafforzare la cooperazione su questioni concernenti gli ostacoli tecnici agli scambi per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive regolamentazioni in materia e agevolare il commercio bilaterale. Una cooperazione efficace tra le autorità in questo settore è un fattore chiave per risolvere in modo pragmatico problemi e questioni specifici delle imprese.

Articolo 5.8 (Consultazioni): prevede l'istituzione di un meccanismo di consultazione tra le Parti, che può essere avviato se una Parte ha previsto o ha già introdotto una misura che rischia di ostacolare gli ostacoli agli scambi.

Articolo 5.9 (Riesame): obbliga le Parti, su richiesta di una di esse, a riesaminare il capitolo concernente gli ostacoli tecnici agli scambi entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ALS (par. 1). Le Parti si impegnano a tenere conto di eventuali accordi TBT conclusi con una parte terza (si pensi in particolare all'UE). Si riservano inoltre la possibilità di concludere allegati all'ALS o accordi accessori in materia di ostacoli agli scambi (par. 2).

Articolo 5.10: prevede l'istituzione di organi di contatto per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni nel quadro dell'attuazione del capitolo concernente gli ostacoli tecnici agli scambi.

Capitolo 6

Scambi di servizi (art. 6.1­6.19)

Il capitolo 6 dell'ALS riguarda gli scambi di servizi. Le definizioni e le disposizioni sugli scambi di servizi (in particolare le quattro modalità di fornitura49, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni) si rifanno all'Accordo generale dell'OMC del 15 aprile 199450 sugli scambi di servizi (GATS), ma precisano alcune disposizioni di quest'ultimo e le adeguano al quadro bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 6 sono completate negli allegati XIII (Servizi finanziari), XIV (Servizi di telecomunicazione), XV (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi) e XVI (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi) da norme specifiche per i rispettivi settori. Gli elenchi nazionali di impegni specifici relativi all'accesso al mercato e al trattamento nazionale sono contenuti nell'allegato XI, mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono disciplinate nell'allegato XII.

49

50

816

Si tratta delle quattro modalità di fornitura seguenti: 1) fornitura di servizi transfrontaliera; 2) consumo all'estero; 3) fornitura di servizi attraverso una presenza commerciale; 4) circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi all'estero.

RS 0.632.20, allegato 1B

FF 2017

Articoli 6.1­6.2 (Portata e campo d'applicazione, Definizioni): la caratteristica principale del capitolo 6 è data dal fatto che segue strettamente il GATS. Il capitolo 6 riprende sostanzialmente le definizioni e le disposizioni del GATS. Il campo d'applicazione del capitolo 6 sugli scambi di servizi è identico a quello del GATS (art. 6.1). Solo la definizione concernente le persone giuridiche è stata modificata e adeguata al contesto bilaterale. Il capitolo 6 si applica unicamente alle persone giuridiche costituite o organizzate secondo la legislazione di una Parte e che sono stabilite e svolgono un'attività nel territorio di un'altra Parte nonché alle unità (ad es.

succursali) possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche di una Parte e che allo stesso tempo sono stabilite nel territorio di una Parte e vi svolgono delle attività commerciali.

Articolo 6.3 (Trattamento della nazione più favorita): segue in gran parte le corrispondenti disposizioni del GATS, specificando inoltre che gli ALS conclusi con Stati terzi che vengono notificati conformemente all'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo previsto da questa clausola. Le Parti si impegnano però a informare le altre Parti contraenti dell'Accordo sui vantaggi concessi in virtù di altri accordi commerciali e, su richiesta di una Parte, a concedere tali vantaggi anche nel quadro del presente Accordo.

Articoli 6.4­6.6, 6.10­6.13, 6.15: gli articoli concernenti l'accesso al mercato (art. 6.4), il trattamento nazionale (art. 6.5), gli impegni aggiuntivi (art. 6.6), la trasparenza (art. 6.10), i monopoli e prestatori esclusivi di servizi (art. 6.11), le pratiche commerciali (art. 6.12), i pagamenti e trasferimenti (art. 6.13) e le eccezioni generali nonché quelle per la tutela della sicurezza (art. 6.15) sono rimandi al GATS.

Anche l'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 6.14) è ripreso con riferimento al GATS, ma questa disposizione precisa anche che le Parti dovrebbero evitare di adottare misure a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

Articolo 6.7: le regole concernenti la regolamentazione nazionale si basano sul GATS. In questa disposizione si aggiunge tuttavia che le Parti, in generale, e non solo nei settori oggetto di impegni specifici, prevedono procedure adeguate per verificare
la competenza dei professionisti di un'altra Parte.

Articoli 6.8­6.9, 6.16­6.17: le regole concernenti il riconoscimento (art. 6.8), la circolazione delle persone fisiche (art. 6.9), gli elenchi di impegni specifici (art. 6.16), e la modifica degli elenchi di impegni (art. 6.17) sono sostanzialmente identiche a quelle del GATS, ma sono state adeguate al contesto bilaterale.

Articolo 6.16 e allegato XI: Impegni specifici Gli impegni specifici nel settore degli scambi di servizi in materia di accesso al mercato e trattamento nazionale sono fissati negli elenchi di impegni nazionali delle singole Parti. Come nel caso del GATS, le Parti hanno assunto i loro impegni in base a elenchi positivi. Secondo il metodo degli elenchi positivi, una Parte si impegna a non limitare l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, sotto-settori o attività iscritti nell'elenco e per le modalità di fornitura dei servizi previste, tenendo conto delle condizioni e restrizioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente. Se un settore non è iscritto 817

FF 2017

nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore alcun impegno.

Nell'Accordo le Filippine hanno moderatamente esteso il livello dei loro impegni rispetto all'elenco previsto nel quadro del GATS. Le Filippine hanno accordato concessioni in settori centrali per gli esportatori di prestazioni svizzeri, quali i servizi finanziari (servizi di riassicurazione, servizi bancari ma senza gestione patrimoniale), i servizi logistici e la manutenzione e la messa in esercizio di aerei. Le Filippine si sono inoltre impegnate ad autorizzare l'ingresso sul proprio territorio di persone fisiche che giungono dalla Svizzera per fornire servizi di installazione e manutenzione di macchine e impianti.

Poiché il livello di impegni offerto dalle Filippine è il più basso che la Svizzera abbia ottenuto in un ALS, gli impegni in materia di accesso al mercato assunti dalla Svizzera a favore delle Filippine corrispondono a quelli assunti nel quadro del GATS. Unica eccezione, l'impegno della Svizzera nei confronti delle persone che forniscono servizi di installazione e manutenzione di macchine e impianti.

Le Filippine hanno inoltre ripreso in un proprio documento di riferimento, come impegni aggiuntivi per la telecomunicazione di base, specifiche norme fondate sull'allegato sulle telecomunicazioni del GATS.

La disposizione concernente il riesame (art. 6.18) degli elenchi di impegni specifici prevede che le Parti, in vista di un'ulteriore liberalizzazione nello scambio di servizi, riesaminino periodicamente i loro elenchi di impegni specifici (allegato XI) e l'elenco delle eccezioni alla clausola della nazione più favorita (allegato XII).

Allegato XIII sui servizi finanziari Nell'allegato XIII sui servizi finanziari le disposizioni generali del capitolo 6 sono precisate con indicazioni specifiche per questo settore in modo da tenere conto delle sue particolarità.

Articolo 1 (Campo d'applicazione e definizioni): riprende dall'allegato sui servizi finanziari del GATS le disposizioni relative alle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e di commercio di titoli) e le eccezioni riguardanti la politica monetaria e il sistema di assicurazione sociale.

Articolo 2 (Trattamento nazionale) si basa sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, che non
è però vincolante per i membri dell'OMC. Nell'ALS le Parti si impegnano a consentire in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti aventi una presenza commerciale ai sistemi pubblici di pagamento e di compensazione, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi di regolamentazione autonomi, alle borse o ad altre organizzazioni e associazioni necessari per la fornitura di servizi finanziari.

Articoli 3­4 (Trasparenza, Procedure di domanda rapide): le Parti si impegnano a introdurre nel settore finanziario ulteriori regole in materia di trasparenza e svolgimento di procedure di approvazione. L'articolo 3 prevede ad esempio che le autorità competenti delle Parti, su richiesta, forniscano alle persone interessate informazioni sui requisiti e sulle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. Con l'articolo 4 le 818

FF 2017

Parti si impegnano a svolgere rapidamente le procedure di approvazione. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, le Parti sono inoltre tenute ad accordare un'autorizzazione, che di norma deve essere rilasciata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Articoli 5­6: disciplinano le misure di vigilanza delle Parti. Rispetto alle disposizioni dell'allegato del GATS sui servizi finanziari, queste misure sono più equilibrate poiché vanno applicate secondo il principio della proporzionalità e non devono limitare gli scambi di servizi o avere effetti discriminatori in quest'ambito.

Articolo 7 (Trasmissione ed elaborazione di informazioni): in linea con quanto previsto dal Memorandum dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, ai prestatori di servizi finanziari devono essere consentiti l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali.

Allegato XIV sui servizi di telecomunicazione Nell'allegato XIV dell'Accordo sono contenute norme specifiche per i servizi di telecomunicazione che completano le disposizioni generali del capitolo 6. Queste norme aggiuntive si basano prevalentemente sul relativo documento di riferimento del GATS concernente i servizi di telecomunicazione. Un allegato simile era già contenuto in altri precedenti ALS (ad es. con Hong Kong). Rispetto al documento di riferimento integrato dalle Filippine nel loro elenco di impegni, quello degli Stati AELS è più esteso e, soprattutto, è ugualmente vincolante per tutte le Parti contraenti dell'ALS, per cui l'allegato XIV rappresenta un valore aggiunto.

Articolo 1 (Definizioni e campo d'applicazione): riprende definizioni fondamentali del documento di riferimento del GATS.

Articolo 2 (Misure volte a garantire la competitività): contiene disposizioni per evitare pratiche che riducono la competitività (ad es. sovvenzioni trasversali illecite).

Articolo 3 (Interconnessione): comprende a sua volta standard minimi basati sul documento di riferimento del GATS in merito alla regolamentazione dell'interconnessione con i prestatori che dominano il mercato. I prestatori devono essere obbligati ad accordare agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in modo non discriminatorio e in base a
prezzi orientati ai costi. Se i gestori non riescono a trovare un'intesa a tale riguardo, le autorità di regolamentazione sono tenute a contribuire alla risoluzione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi di interconnessione adeguati.

Articolo 4 (Servizio universale): come il documento di riferimento del GATS, contiene disposizioni sul servizio universale in base alle quali ogni Parte definisce il tipo di servizio universale che intende mantenere. Questo articolo stabilisce inoltre che le misure legate al servizio universale devono essere attuate in modo da non incidere sulla concorrenza.

Articoli 5­6 (Procedura di approvazione, Autorità di regolamentazione): obbligano le Parti a garantire procedure non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione.

819

FF 2017

Articolo 7 (Risorse limitate): prevede che le risorse limitate siano distribuite in modo non discriminatorio.

Allegato XV sulla circolazione delle persone fisiche La Svizzera fissa in questo allegato specifiche condizioni per la circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi all'estero che oltrepassano le norme dell'OMC. Le disposizioni contenute nell'allegato XV si applicano alle misure nazionali riguardanti le categorie di persone comprese nell'elenco degli impegni (art. 1).

Articolo 2 (Principi generali): stabilisce che, in conformità con gli impegni specifici delle Parti, l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche vengono agevolati.

Articolo 3 (Preparazione di informazioni): contiene disposizioni sull'impegno delle Parti a preparare le informazioni necessarie, in particolare per quanto concerne le condizioni (ad es. visti, permessi di lavoro, documenti necessari, requisiti, modalità di presentazione), la procedura e i permessi d'ingresso e di soggiorno temporaneo nonché i permessi di lavoro e il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo.

Articolo 4 (Procedure di domanda rapide): stabilisce che le Parti si impegnano a trattare rapidamente le domande per il rilascio di un permesso d'ingresso o di soggiorno temporaneo. Se le autorità a cui compete il trattamento di una domanda necessitano di informazioni supplementari, lo comunicano alla persona richiedente.

Su richiesta di quest'ultima, i servizi competenti dell'altra Parte forniscono senza indugio informazioni sullo stato di avanzamento della domanda. La persona richiedente viene prontamente informata sulla decisione e sulla sua domanda. In caso di risposta positiva, la notifica menziona la durata del soggiorno e tutti gli altri requisiti e condizioni ivi connessi.

Allegato XVI sul trasporto marittimo La Svizzera stabilisce norme specifiche per quanto riguarda i servizi di trasporto marittimo e i servizi legati al trasporto marittimo che oltrepassano le norme vigenti dell'OMC. In questo allegato XVI la Svizzera non assume tuttavia alcun impegno in relazione all'articolo 3 (Accesso non discriminatorio al mercato) e all'articolo 7 (Reclutamento e formazione).

Articolo 2 (Definizioni): contiene le definizioni fondamentali per l'allegato.

Articolo 3 (Accesso non discriminatorio al mercato): prevede che le Parti si
accordino un accesso reciproco illimitato al mercato per tutte e quattro le modalità di fornitura dei servizi di trasporto marittimo. Un tale obbligo sembra coincidere in ampia misura con l'elenco di impegni dell'OMC e la Svizzera non vuole rischiare di compromettere attraverso la sua introduzione le riserve iscritte nell'elenco per quanto riguarda l'accesso al mercato o il trattamento nazionale, in particolare in merito alla terza modalità di fornitura.

Articolo 4 (Applicabilità di leggi nazionali): precisa che le navi e i membri dell'equipaggio devono rispettare le leggi vigenti delle altre Parti.

820

FF 2017

Articolo 5 (Riconoscimento di documenti di bordo): stabilisce che le Parti sono tenute a riconoscere i documenti di bordo delle navi delle altre Parti.

Articolo 6 (Documenti d'identità, ingresso e transito di membri dell'equipaggio): prevede che le Parti riconoscano i documenti validi del personale marittimo al fine di agevolare la fornitura di servizi internazionali di trasporto marittimo. Se sulle navi lavorano cittadini di una parte terza, i documenti d'identità sono quelli rilasciati dall'autorità competente di tale parte. Questo articolo stabilisce inoltre che, conformemente alle rispettive leggi sull'immigrazione, ai membri dell'equipaggio della nave di un'altra Parte contraente deve essere accordato il permesso d'ingresso temporaneo, ad esempio per scendere a terra, o d'ingresso a scopo d'imbarco. Le Parti possono comunque ancora riservarsi il diritto di rifiutare il permesso d'ingresso o di soggiorno alle persone indesiderate.

Articolo 7 (Reclutamento e formazione): disciplina la possibilità di costituire agenzie per il collocamento di personale nel territorio delle altre Parti nonché aspetti relativi al sostegno finanziario del personale marittimo a scopo di formazione. La Svizzera non è vincolata all'articolo 7, da cui derivano concessioni che essa non intende accordare nel quadro di questo allegato.

Articolo 8 (Condizioni di lavoro e di assunzione): prevede l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali, di fissare in corrispondenti contratti di lavoro le condizioni di lavoro del personale marittimo sulle navi di altre Parti. Le Parti sono inoltre tenute a riconoscere le condizioni di lavoro del personale marittimo delle altre Parti.

Articoli 9­10 (Norme su conflitti del lavoro, assistenza giudiziaria in caso di reati commessi a bordo da membri dell'equipaggio): stabiliscono le procedure in caso di reati comprovati o presunti sulle navi.

Articolo 11 (Trattamento di membri dell'equipaggio): disciplina il trattamento di membri dell'equipaggio in caso di infortuni in mare. Le Parti si impegnano di conseguenza ad accordare ai membri dell'equipaggio e ai passeggeri di altre Parti la stessa protezione e lo stesso aiuto riservati ai propri cittadini. Le Parti sono inoltre tenute a eseguire in modo rapido e adeguato eventuali indagini connesse con simili avvenimenti.

Allegato XVII
sui servizi energetici L'ALS tra gli Stati dell'AELS e le Filippine contiene, oltre agli allegati summenzionati, anche un allegato XVII sui servizi energetici. Questo ALS è il primo concluso dagli Stati dell'AELS a disporre di un tale allegato. La Svizzera non vi è però vincolata. Il modo in cui è definito il campo d'applicazione dell'allegato è insolito e manca di chiarezza sia nell'ottica degli accordi commerciali che della legislazione.

Anche le singole disposizioni sono poco chiare, tant'è che in alcuni casi regolano più volte lo stesso oggetto ­ ad esempio gli obblighi orizzontali validi nel capitolo ­, semplicemente con altre parole. Le disposizioni sono in parte problematiche anche dal punto di vista della certezza del diritto. Vista la complessità della regolamentazione del settore energetico in Svizzera, tra l'altro a causa delle diverse competenze, e la scarsa chiarezza sui vantaggi concreti che presenta l'allegato, non è consigliabile

821

FF 2017

sottoscriverlo. L'allegato include tutte le fonti energetiche e non opera distinzioni per quanto riguarda le tecnologie utilizzate.

Capitolo 7

Investimenti (art. 7.1­7.3)

Il capitolo 7 completa l'Accordo bilaterale del 31 marzo 199751 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (in vigore dal 23 aprile 1999), che continuerà a essere applicato senza restrizioni. Il capitolo contiene principi generali sulle condizioni d'investimento, disposizioni sulla promozione dei flussi d'investimento tra le Parti e una clausola di riesame.

Articolo 7.1 (Condizioni d'investimento): in base a questo articolo le Parti accordano agli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nei loro territori condizioni d'investimento stabili, non discriminatorie e trasparenti (par. 1). Esse si impegnano ad ammettere investimenti in conformità con il loro diritto nazionale senza tuttavia allentare le norme relative a salute, sicurezza o ambiente (par. 2).

Articolo 7.2 (Promozione degli investimenti): al fine di promuovere gli investimenti transfrontalieri è previsto il reciproco scambio di informazioni sulle prescrizioni in materia di investimenti e sulle attività di promozione degli investimenti.

Articolo 7.3 (Riesame): entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo le Parti riesaminano il capitolo, compresa l'estensione del campo d'applicazione al diritto di stabilimento delle imprese. In tale ambito tengono conto del trattamento accordato negli ALS conclusi con Stati terzi.

Capitolo 8

Proprietà intellettuale (art. 8)

Le disposizioni dell'Accordo concernenti la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 8) obbligano le Parti a garantire una protezione effettiva e prevedibile dei beni immateriali nonché l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto agli accordi commerciali conclusi finora dalle Filippine in particolare nel quadro degli Stati dell'ASEAN, l'Accordo accresce notevolmente la certezza del diritto, la visibilità delle clausole di protezione e la prevedibilità delle condizioni quadro per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale o per il commercio di prodotti e servizi innovativi.

Articolo 8: stabilisce che i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 199452 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). La clausola estesa della nazione più favorita prevede inoltre che le pertinenti disposizioni che saranno concluse da una Parte in un ALS con uno Stato terzo potranno essere inserite anche nel presente Accordo su richiesta dell'altra Parte contraente. Ciò è particolarmente importante nella prospettiva di eventuali negoziati di libero scambio delle Filippine con l'UE e gli Stati TPP.

51 52

822

RS 0.975.264.5 RS 0.632.20, allegato 1C

FF 2017

L'Accordo prevede inoltre che le disposizioni sulla proprietà intellettuale contenute nell'articolo 8 e nell'allegato XVIII possano essere riesaminate per estendere ulteriormente il livello di protezione.

Allegato XVIII sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale Negli articoli dell'allegato XVIII sono fissate tutte le norme di protezione materiali concernenti determinati ambiti del diritto dei beni immateriali. In alcuni casi corrispondono a quelle europee e in diversi ambiti oltrepassano il livello di protezione garantito dall'Accordo TRIPS dell'OMC. Sono fatte salve la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo TRIPS e sulla salute pubblica e la modifica dell'Accordo TRIPS approvata il 6 dicembre 2005 dal Consiglio generale dell'OMC.

Articolo 2 (Accordi internazionali): come in altri ALS conclusi dagli Stati dell'AELS, nell'articolo 2 dell'allegato XVIII relativo all'articolo 8 dell'Accordo principale le Parti confermano gli impegni assunti in base a diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale [Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi del 20 marzo 188353 per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta il 24 luglio 197154, Convenzione internazionale del 26 ottobre 196155 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma), Trattato di cooperazione del 19 giugno 197056 in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 2001, Protocollo del 27 giugno 198957 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e Trattato di Budapest del 28 aprile 197758 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti] e si impegnano altresì a osservare le disposizioni materiali di una serie di altri Accordi [Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 199659 sul diritto d'autore, Trattato OMPI del 20 dicembre 199660 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e Trattato OMPI di Pechino del 24 giugno 201261 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (Trattato di Beijing)]. Le Parti che non hanno ancora aderito all'Accordo di Nizza62
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto il 28 settembre 1979, si impegnano ad applicare la corrispondente classificazione dei marchi. Le Filippine dichiarano inoltre la loro intenzione di sottoscrivere l'Atto di Ginevra del 2 luglio 199963 relativo all'Accordo

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.4 RS 0.232.145.1 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 RU ...

RS 0.232.112.8 RS 0.232.121.4

823

FF 2017

dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni industriali (a cui gli Stati dell'AELS hanno già aderito).

L'articolo 3 dell'allegato contiene una disposizione generale sulla protezione dei diritti d'autore e sui diritti di protezione affini di artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione. Le Parti devono inoltre incoraggiare le loro società di gestione a operare in modo efficiente, trasparente e responsabile nei confronti dei loro membri.

Articolo 4 (Protezione dei marchi, indicazioni geografiche semplici, nomi di società e relativa protezione contro la concorrenza sleale): le Parti estendono la portata della protezione dei marchi dell'Accordo TRIPS ai marchi di forma. Per la protezione di marchi famosi definiscono criteri qualitativi analogamente alle corrispondenti disposizioni della legge federale del 28 agosto 199264 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e rinviano alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione estesa di marchi notori. L'articolo 4 contiene inoltre disposizioni dettagliate sulla protezione delle indicazioni geografiche semplici sia per i prodotti che per i servizi: protezione di nomi di Paesi (per la Svizzera ad es.: «Switzerland», «Svizzera», «Swiss») e di regioni (ad es. nomi di Cantoni), protezione di stemmi, bandiere ed emblemi. Le disposizioni prevedono in particolare la protezione contro l'utilizzo abusivo, fuorviante o sleale di indicazioni di provenienza nei marchi e nei nomi di società.

Articolo 5: obbliga le Parti a garantire una protezione adeguata ed efficace per le indicazioni geografiche. Esse riaffermano l'importanza che attribuiscono alla protezione delle indicazioni geografiche per il mantenimento dei metodi di produzione tradizionali e del patrimonio culturale. Considerato che nelle Filippine è attualmente in corso una revisione della legge sulla protezione delle indicazioni geografiche, le due Parti hanno inoltre firmato una dichiarazione comune che permetterà di riprendere nell'ALS eventuali nuove norme sulla protezione delle indicazioni geografiche introdotte successivamente nel diritto filippino.

Articoli 6­9 (Brevetti, Protezione delle varietà, Dati confidenziali nelle procedure di autorizzazione per l'immissione in commercio, Disegni industriali): le disposizioni
sulla protezione dei brevetti obbligano le Parti a riconoscere che l'importazione di beni brevettati equivale all'attivazione dei diritti conferiti dal brevetto. Lo standard di protezione materiale si fonda inoltre, in importanti settori, sulle disposizioni della Convenzione del 5 ottobre 197365 sul brevetto europeo (art. 6 dell'allegato XVIII).

Per la protezione delle nuove varietà vegetali le Parti hanno convenuto uno standard di protezione che riprende le norme fondamentali della Convenzione internazionale del 2 dicembre 196166 per la protezione delle nuove piante (UPOV) (art. 7 dell'allegato XVIII). Le disposizioni corrispondenti sono applicabili alle Parti che non hanno ancora aderito all'UPOV67 o che non vi aderiranno entro il 2019. Le disposizioni della Convenzione relative alla protezione delle piante tutelano allo stesso tempo anche i diritti dei piccoli agricoltori (art. 7 par. 6 lett. d dell'allegato XVIII). In base 64 65 66 67

824

RS 232.11 RS 0.232.142.2 RS 0.232.161 Della versione UPOV del 19 marzo 1991 o del 23 ottobre 1978.

FF 2017

all'Accordo, i risultati dei test nella procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio per i prodotti farmaceutici e agrochimici devono essere protetti secondo la corrispondente disposizione dell'Accordo TRIPS (impegno minimo). Le Parti hanno inoltre concordato un meccanismo di consultazione che le obbliga ad affrontare a livello intergovernativo eventuali problemi dell'industria dovuti a una protezione insufficiente dei risultati dei test e a trovare una soluzione (art. 8 dell'allegato XVIII). Per i disegni industriali l'Accordo prevede una durata di protezione minima di 15 anni (art. 9 dell'allegato XVIII).

Articolo 10: le Parti contraenti hanno convenuto un articolo sulla protezione della biodiversità e del sapere tradizionale. Con questa disposizione tengono conto tra l'altro del fatto che le Parti obbligano i depositanti di domande di brevetto di invenzioni biotecnologiche a fornire indicazioni sulla fonte di una risorsa genetica e sul sapere tradizionale ivi connesso. L'obbligo di dichiarazione vale a condizione che l'invenzione si fondi direttamente sulla risorsa o sul sapere in questione. Una regolamentazione corrispondente è già prevista dal 2008 nella legge federale del 25 giugno 195468 sui brevetti d'invenzione. Le Parti devono inoltre adottare misure adeguate che stabiliscono le condizioni per l'accesso alle risorse genetiche e al sapere tradizionale che le accompagna, in conformità con il diritto nazionale e le disposizioni del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 201069 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, entrato in vigore per la Svizzera il 12 ottobre 2014.

Articolo 11: stabilisce che le Parti, se necessario, devono prevedere apposite procedure affinché i diritti di proprietà intellettuale possano essere acquisiti, iscritti in un registro e mantenuti. Queste procedure devono soddisfare almeno i requisiti dell'Accordo TRIPS.

Articoli 12­19: per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale l'Accordo prevede misure d'intervento doganali, misure di sicurezza e una protezione di diritto civile e penale (art. 12­19 dell'allegato VXIII). Un articolo introduttivo generale sull'applicazione del diritto dispone che per i diritti di proprietà
intellettuale menzionati nell'articolo 1 dell'allegato XVIII le Parti devono prevedere nel diritto nazionale disposizioni sull'applicazione dei diritti che corrispondano almeno al livello di protezione dell'Accordo TRIPS (art. 12 dell'allegato VXIII). In diversi settori queste disposizioni oltrepassano il livello di protezione previsto dall'Accordo TRIPS, garantendo così una maggiore certezza del diritto e una maggiore trasparenza nelle procedure di applicazione del diritto. Le Parti devono ad esempio accordare alle loro autorità doganali la possibilità di trattenere d'ufficio le merci in caso di sospetto di contraffazione. Le autorità doganali devono inoltre essere autorizzate a controllare non soltanto che non vengano importate, ma anche che non vengano esportate merci contraffatte e prodotti pirata (art. 13 dell'allegato VXIII).

Articolo 14: esige che le autorità accordino al titolare dei diritti (o al richiedente di misure di applicazione del diritto) sufficienti possibilità di visionare la merce confiscata. Disciplina inoltre la relativa procedura. L'Accordo stabilisce norme relative 68 69

RS 232.14 RS 0.451.432

825

FF 2017

alla procedura per l'adozione di provvedimenti giudiziari temporanei (art. 15 dell'allegato VXIII). Per quanto riguarda la procedura civile ordinaria, sono fissati i criteri in base ai quali il giudice determina il risarcimento dei danni a favore del titolare dei diritti (art. 17 dell'allegato VXIII). L'Accordo dispone inoltre che deve essere attribuita alle autorità giudiziarie la competenza di ritirare dal commercio, su richiesta del titolare dei diritti, i prodotti che violano la proprietà intellettuale e gli apparecchi per la fabbricazione di tali prodotti (art. 16 dell'allegato VXIII). È necessario prevedere misure penali e sanzioni perlomeno in caso di contraffazione commerciale intenzionale di prodotti di marca e di violazione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini (art. 18 dell'allegato VXIII). L'articolo 19 precisa infine che le autorità possono richiedere ai titolari dei diritti una prestazione di sicurezza solo in casi motivati e che questa non può impedire in modo inadeguato ai titolari dei diritti di avvalersi dei propri mezzi di ricorso alle vie legali.

Articolo 20: le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione in materia di proprietà intellettuale. Prevedono inoltre diversi possibili settori e forme di cooperazione, fra cui ad esempio lo scambio di informazioni, esperienze e specialisti. L'attuazione concreta dipenderà dalle risorse finanziarie e umane disponibili.

Capitolo 9

Appalti pubblici (art. 9.1­9.3)

Le disposizioni dell'Accordo nel settore degli appalti pubblici si limitano alle norme sulla trasparenza e alla possibilità di avviare futuri negoziati riguardanti l'accesso al mercato. Con questo Accordo le Filippine e gli Stati dell'AELS non hanno potuto raggiungere un'intesa su un accesso non discriminatorio al mercato degli appalti pubblici a causa dell'incompatibilità della legislazione filippina con le norme internazionali in materia. Le Filippine non hanno aderito all'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199470 sugli appalti pubblici (GPA) e, di conseguenza, non hanno finora assunto nei confronti di altri partner economici alcun impegno in merito all'apertura dei mercati in questo settore.

Articolo 9.1 (Trasparenza): al fine di promuovere la trasparenza le Parti si impegnano a migliorare la comprensione reciproca delle rispettive legislazioni in materia di appalti pubblici in vista di una futura apertura dei mercati. Le Parti si impegnano anche a pubblicare le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative e a rendere nota la loro adesione ad accordi internazionali rilevanti.

Articolo 9.2 (Negoziati futuri): dispone che le Parti, su richiesta dell'altra Parte, sono tenute ad avviare negoziati qualora abbiano assunto impegni più estesi con una parte terza. In questo modo si previene il rischio di un'eventuale discriminazione dei prestatori svizzeri rispetto a quelli dei partner commerciali delle Filippine.

Articolo 9.3 (Riesame): a prescindere dalla clausola negoziale sopra citata, questo articolo prevede anche la possibilità di un futuro sviluppo degli impegni in materia di appalti pubblici. Per tale motivo l'Accordo prevede un riesame del capitolo concernente gli appalti pubblici entro un termine di tre anni.

70

826

RS 0.632.231.422

FF 2017

Capitolo 10

Concorrenza (art. 10.1­10.4)

La liberalizzazione degli scambi di merci e servizi nonché degli investimenti all'estero può essere pregiudicata da pratiche anticoncorrenziali delle imprese. Di norma gli accordi di libero scambio conclusi dall'AELS contengono pertanto disposizioni volte a proteggere la concorrenza da comportamenti e pratiche anticoncorrenziali; non mirano tuttavia ad armonizzare la politica in materia delle singole Parti.

Articolo 10.1 (Regole di concorrenza): le Parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali delle imprese o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS (art. 10.1 par. 1). Esse si impegnano ad applicare tali disposizioni anche alle imprese statali (art 10.1 par. 2). Queste norme non implicano tuttavia alcun obbligo diretto per le imprese (art. 10.1 par. 3).

Articolo 10.2­10.3 (Cooperazione, Consultazioni): l'Accordo contiene inoltre disposizioni volte a rafforzare la cooperazione tra le Parti per porre fine alle pratiche anticoncorrenziali (art. 10.2). A tale scopo è previsto in particolare che le Parti si scambino informazioni non confidenziali (art. 10.2 par. 2). Questo scambio di informazioni sottostà alle norme nazionali in materia di confidenzialità. L'Accordo prevede anche la possibilità di avviare consultazioni in seno al Comitato misto istituito in base all'Accordo (art. 10.3).

Articolo 10.4 (Composizione delle controversie): le controversie sull'applicazione delle disposizioni del capitolo 10 non sottostanno al meccanismo di composizione delle controversie descritto nel capitolo 13.

Capitolo 11

Commercio e sviluppo sostenibile (art. 11.1­11.11)

Le Filippine hanno ripreso quasi tutte le disposizioni proposte dall'AELS a complemento delle disposizioni concernenti lo sviluppo sostenibile contenute nel preambolo (cfr. n. 3.1) e nei capitoli settoriali l'ALS.

Gli Stati dell'AELS e le Filippine riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono pilastri interdipendenti per lo sviluppo sostenibile che si sostengono a vicenda (art. 11.1 par. 2). Le Parti riconfermano il loro impegno per la promozione del commercio internazionale e bilaterale conformemente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (art. 11.1 par. 3).

In base alle disposizioni concernenti gli aspetti ambientali, le Parti si adoperano per prevedere e promuovere livelli elevati di protezione ambientale nelle loro legislazioni nazionali (art. 11.3 par. 1) e si impegnano ad attuarle in modo efficace (art. 11.4 par. 1). Le Parti riconfermano il loro impegno a favore di un'integrazione effettiva nelle loro leggi nazionali degli obblighi contratti con gli accordi multilaterali (art. 11.6). Riaffermano inoltre la loro adesione ai principi contenuti negli strumenti internazionali quali la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di attuazione del Summit mondiale di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il Documento finale di Rio +20 «Il futuro che vogliamo» nonché l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e il suo documento finale «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» adottato nel 2015 (art. 11.1 par. 1).

827

FF 2017

Per quanto riguarda le norme del lavoro, le Parti si impegnano a prevedere e a promuovere nelle loro legislazioni nazionali livelli elevati di protezione (art. 11.3 par. 1) e ad attuarli in modo efficace (art. 11.4 par. 1). In tale contesto, le Parti riaffermano il loro impegno a perseguire gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECOSOC) del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti (art. 11.5 par. 2) e quelli della Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta (art. 11.5 par. 4). Le Parti richiamano i loro obblighi, derivanti dalla loro adesione all'OIL, di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile, pari opportunità; art. 11.5 par. 1) contenuti nella Dichiarazione dell'OIL del 1998. Esse si impegnano ad attuare in modo efficace le Convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e si adoperano per ratificare le Convenzioni fondamentali che non lo fossero ancora e altre Convenzioni dell'OIL classificate come «aggiornate» (art. 11.5 par. 3).

Le Parti si impegnano inoltre a non ridurre i livelli di protezione fissati nelle legislazioni nazionali in materia ambientale e del lavoro e a non offrire alle imprese la possibilità di derogare alle leggi esistenti per attirare investimenti o ottenere un vantaggio competitivo sul piano commerciale (art. 11.4 par. 2). Le Parti si impegnano inoltre ad agevolare e a promuovere la distribuzione di merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi o contrassegnati da marchi che promuovono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e norme di commercio equo ed etico (art. 11.7). Si impegnano in particolare a cooperare per promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali. A tale scopo si adoperano per migliorare l'applicazione delle normative e la governance in materia al fine di combattere il taglio illegale di legname e promuovere il commercio di prodotti forestali risultanti da una produzione legale e sostenibile (art. 11.8).

Sul piano istituzionale, il Comitato misto istituito dall'ALS è abilitato a trattare
e discutere tutte le disposizioni di questo capitolo e a svolgere consultazioni su richiesta di una Parte. Le Parti devono risolvere in tale contesto le loro eventuali divergenze di opinione (art. 11.10 par. 2). La procedura di arbitrato per la composizione di controversie legate all'ALS non è applicabile a questo capitolo.

Infine, una clausola di revisione consente di passare periodicamente in rassegna il raggiungimento degli obiettivi del capitolo e di esaminare i possibili sviluppi alla luce dell'evoluzione sul piano internazionale in materia di commercio e di sviluppo sostenibile (art. 11.11).

Capitolo 12

Disposizioni istituzionali (art. 12)

Il capitolo 12 prevede l'istituzione di un Comitato misto per l'amministrazione e la corretta applicazione nonché il corretto funzionamento dell'Accordo. In quanto organo paritetico, esso può formulare raccomandazioni e prendere decisioni su base consensuale (art. 12 par. 3). Il Comitato misto, composto da rappresentanti di ogni Parte contraente, ha in particolare il compito di vigilare affinché le Parti rispettino i loro impegni (art. 12 par. 2 lett. a), di considerare la possibilità di estendere e di 828

FF 2017

approfondire gli impegni (art. 12 par. 2 lett. b) e di avviare consultazioni in caso di eventuali problemi nell'applicazione dell'Accordo (art. 12 par. 2 lett. f). L'Accordo conferisce inoltre al Comitato misto la competenza di istituire, oltre al Sottocomitato per gli scambi di merci, anche altri sottocomitati o gruppi di lavoro per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti (art. 12 par. 2 lett. d).

Capitolo 13

Composizione delle controversie (art. 13.1­13.11)

Il capitolo 13 dell'Accordo prevede una procedura dettagliata di composizione delle controversie. Una tale procedura può essere avviata se una Parte ritiene che un'altra Parte violi gli obblighi stabiliti dall'Accordo.

Articolo 13.1: stabilisce l'obiettivo del capitolo, che è in particolare quello di istituire un meccanismo efficiente e trasparente per la prevenzione e la composizione di controversie legate all'ALS.

Articolo 13.2 (Portata e campo d'applicazione): se la controversia riguarda sia disposizioni dell'ALS che disposizioni dell'OMC, la Parte attrice può scegliere la procedura di composizione delle controversie prevista dall'ALS o quella dell'OMC (art. 13.2 par. 3). Un cambiamento successivo della procedura è tuttavia escluso.

Articolo 13.3: in alternativa e a complemento della procedura di composizione delle controversie, le Parti hanno la possibilità di ricorrere di comune accordo anche a procedure quali i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione, che possono avviare e terminare in qualsiasi momento. Le procedure sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.

Articolo 13.4: disciplina le consultazioni formali che le Parti devono avviare prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede consultazioni ne informa anche le Parti non coinvolte nella controversia. Nel caso in cui giungano a una soluzione consensuale, le Parti in causa informano le altre Parti (art. 13.4 par. 8).

Se una controversia non può essere risolta entro 60 giorni (in casi urgenti entro 30 giorni) mediante la procedura di consultazione menzionata o se le consultazioni non possono tenersi entro i termini fissati nell'Accordo (in casi urgenti entro 15 giorni, per tutti gli altri casi entro 30 giorni) oppure se la Parte che ha ricevuto la domanda di consultazioni non risponde entro 10 giorni, la Parte attrice può richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 13.5 par. 1). Come per gli altri accordi di libero scambio dell'AELS, le Parti non coinvolte nella controversia, previa comunicazione scritta alle Parti in causa, possono partecipare alla procedura arbitrale in quanto Parti interessate (art. 13.5 par. 8).

Articoli 13.5­13.7 e articoli 13.9­13.10: il tribunale arbitrale è composto da tre membri che vengono scelti secondo le norme
opzionali della Corte Permanente di Arbitrato (Permanent Court of Arbitration, PCA) (art. 13.5 par. 4). Le regole della PCA si applicano anche alle procedure arbitrali (art. 13.6). Entro 90 giorni dalla sua istituzione, il tribunale arbitrale comunica la sua decisione, sulla quale le Parti in causa dovranno esprimersi entro 15 giorni. Il tribunale arbitrale prende la sua decisione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della decisione provvisoria (art. 13.7 par. 1). La decisione definitiva del tribunale arbitrale è conclusiva e vinco829

FF 2017

lante per le Parti in causa (art. 13.7 par. 3), le quali possono renderla accessibile al pubblico (art. 13.7 par. 2). Le Parti in causa adottano misure adeguate per attuare la decisione. Qualora non riescano ad accordarsi sulla misura da adottare o se una Parte in causa non si conforma all'attuazione concordata, le Parti coinvolte riprendono le consultazioni (art. 13.10 par. 1). Se non viene raggiunto un accordo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere temporaneamente determinati vantaggi (ad es. concessioni) concessi in base all'Accordo alla Parte convenuta (art. 13.10 par. 1). In tal caso, la sospensione dei vantaggi deve corrispondere alla portata dei vantaggi interessati dalle misure giudicate incompatibili con l'Accordo dal tribunale arbitrale (art. 13.10 par. 2).

Capitolo 14

Disposizioni finali (art. 14.1­14.6)

Il capitolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 14.5), i suoi emendamenti (art. 14.2), il ritiro di una Parte o la scadenza dell'Accordo (art. 14.4) e l'adesione di nuove Parti contraenti (art. 14.3).

Le Parti possono sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamenti alle disposizioni dell'Accordo principale (esclusi gli allegati e le appendici) (art. 14.2 par. 1). Gli emendamenti sono sottoposti per approvazione e ratifica alle rispettive procedure nazionali delle Parti (art. 14.2 par. 2). Gli emendamenti all'Accordo principale riguardano obblighi fondamentali e in Svizzera richiedono in linea di principio l'approvazione dell'Assemblea federale, a meno che non abbiano una portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199771 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Il Comitato misto può decidere in linea di massima autonomamente di emendare gli allegati e le appendici dell'Accordo (art. 14.2 par. 4). Questa regola di base serve a facilitare la procedura per gli emendamenti tecnici e, quindi, la gestione dell'Accordo. Secondo la prassi applicata in Svizzera da molti anni, l'articolo 14.2 paragrafo 4 dell'Accordo, contrariamente a quanto avviene per altre Parti contraenti, non funge da delega di competenza ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 LOGA.

Di conseguenza, anche questo tipo di emendamenti è in linea di principio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale. In base all'articolo 7a capoverso 2 LOGA il Consiglio federale può tuttavia approvare a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto se queste hanno una portata limitata. Una decisione del Comitato misto è considerata di portata limitata secondo l'articolo 7a paragrafo 2 LOGA in particolare nei casi menzionati all'articolo 7a paragrafo 3 LOGA e se non si applica nessuna delle eccezioni menzionate all'articolo 7a paragrafo 4 LOGA.

Tali condizioni sono esaminate caso per caso. Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici e relativi al sistema (ad es. in relazione alle regole d'origine preferenziali e all'agevolazione degli scambi). Diversi allegati degli accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS sono regolarmente aggiornati, soprattutto per tenere conto degli
sviluppi del sistema commerciale internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altri accordi di libero scambio dell'AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l'Assemblea 71

830

RS 172.010

FF 2017

federale su questo tipo di emendamenti nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali che ha concluso (art. 48a cpv. 2 LOGA).

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell'ALS si limiteranno ad una riduzione parziale dei proventi generati dai dazi sul commercio con le Filippine. Attualmente le Filippine beneficiano delle agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dalla Svizzera in base al SGP a favore dei Paesi in sviluppo; tali agevolazioni saranno sostituite dalle concessioni tariffarie contemplate dall'ALS. Nel 2015 i proventi dei dazi sulle importazioni provenienti dalle Filippine sono ammontati a 946 578 franchi (di cui 186 578 fr. per i prodotti agricoli). Considerato che la maggior parte delle importazioni (89 % del loro valore totale) provenienti dalle Filippine sono già esentate dai dazi in base al SGP, soltanto una parte di queste entrate doganali sarà eliminata.

L'impatto finanziario è quindi limitato e va rapportato agli effetti macroeconomici positivi che ne deriveranno per la Svizzera, legati in particolare al migliore accesso al mercato filippino di cui beneficeranno gli esportatori svizzeri di merci e servizi.

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Gli effetti sul personale della Confederazione risultano dal crescente numero di ALS da attuare e sviluppare. Per il periodo dal 2015­2019 le risorse necessarie a tal fine sono già state approvate e per questi anni l'Accordo non richiederà dunque alcun aumento supplementare del personale. A tempo debito il Consiglio federale rivaluterà la situazione al fine di determinare l'entità delle risorse necessarie dopo il 2019 per negoziare nuovi accordi e per attuare e sviluppare quelli esistenti.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, l'Accordo concluso con le Filippine non ha ripercussioni né sul piano finanziario né su quello del personale. Tutto il Paese dovrebbe anzi beneficiare degli effetti economici positivi menzionati al numero 4.1.

831

FF 2017

4.3

Ripercussioni per l'economia

Oltre ad aumentare la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, l'ALS migliora l'accesso reciproco ai mercati per le merci, i servizi e gli investimenti. Così facendo rafforza la piazza economica svizzera e la sua capacità di generare valore aggiunto e di creare e preservare posti di lavoro.

In linea con la politica agricola e con la politica estera svizzera, l'ALS consente di eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi tra la Svizzera e le Filippine. Il migliore accesso al mercato filippino per le merci e i servizi aumenta la competitività delle esportazioni elvetiche verso questo Paese, soprattutto rispetto a concorrenti di altri Paesi che non hanno concluso ALS con le Filippine. Allo stesso tempo, l'Accordo previene le potenziali discriminazioni nei confronti di altri partner di libero scambio delle Filippine quali, in particolare, il Giappone sul piano bilaterale, e nei confronti di Cina, Corea del Sud, India, Australia e Nuova Zelanda nel quadro degli ALS conclusi dalle Filippine con questi partner quale membro dell'ASEAN. Esso consente inoltre di evitare, in parte, le potenziali discriminazioni sul mercato filippino che risulteranno dal futuro ALS tra le Filippine e l'UE e dalla possibile adesione delle Filippine al TPP. L'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari agli scambi, come pure l'agevolazione degli scambi di servizi, abbassano inoltre i costi di produzione delle imprese in Svizzera e, di conseguenza, il livello dei prezzi per i consumatori elvetici. Anche nelle Filippine si potranno osservare effetti simili.

4.4

Ripercussioni per la società e per l'ambiente

Come tutti gli accordi di questo tipo, l'ALS con le Filippine è innanzitutto un accordo economico teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici con questo partner. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica e filippina nonché sulla capacità di tali economie di creare e preservare posti di lavoro.

Ripercussioni per la sostenibilità L'attività economica richiede risorse e manodopera e ha dunque un impatto sull'ambiente e sulla società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'aumento del benessere, badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o cercando di raggiungere tale livello. Mira altresì a garantire o a migliorare la coesione sociale72. Nell'ALS, e in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», figurano pertanto disposizioni il cui obiettivo è garantire un'attuazione degli aspetti economici dell'Accordo coerente con gli obiettivi sociali ed ecologici dello sviluppo sostenibile (cfr. n. 3.1 e 3.12). Sempre in un'ottica di 72

832

Rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009; FF 2010 393, in particolare pag. 406.

FF 2017

coerenza, l'ALS contiene una disposizione nella quale le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.5), fra cui accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Particolarmente rilevanti al riguardo sono anche le eccezioni previste ai capitoli sullo scambio di merci e servizi (art. 2.17 e 2.18, art. 6.15), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nell'Accordo, ad esempio al fine di tutelare la vita e la salute, la sicurezza e altri interessi simili degli esseri viventi (uomini, animali o piante).

Ripercussioni per la società In generale gli ALS rafforzano l'impegno a livello bilaterale e multilaterale e migliorano le condizioni economiche quadro sul piano internazionale, contribuendo in tal modo a promuovere lo Stato di diritto e favorendo lo sviluppo e il benessere economico; il sostegno del settore privato e del libero mercato svolgono in tal senso un ruolo determinante73. Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti essenziali per la promozione di valori quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

L'aumento del benessere reso possibile dagli ALS estende anche i margini di manovra economici per le misure volte alla protezione dell'ambiente e all'eliminazione delle disparità sociali. Gli ALS non possono ovviamente determinare l'orientamento che i sistemi politici nazionali daranno a queste misure. Tuttavia, la Svizzera può offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale e dell'aiuto allo sviluppo, a incoraggiare gli altri Paesi a sfruttare questi margini di manovra a favore dello sviluppo sostenibile.

Ripercussioni per l'ambiente Il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, hanno generalmente un impatto sull'ambiente. Questo impatto dipende dalle legislazioni nazionali, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti, ad esempio attività commerciali o investimenti in metodi di produzione ecologici o in settori più inquinanti74.

L'ALS non limita le possibilità di ridurre il commercio di beni particolarmente pericolosi o nocivi per l'ambiente previste
dalle norme dell'OMC e dalle disposizioni di accordi ambientali multilaterali. Analogamente alle norme dell'OMC, le disposizioni dell'Accordo autorizzano anzi esplicitamente le Parti ad adottare misure per tutelare la vita e la salute degli essere viventi (uomini, animali o piante) e per preservare le risorse naturali non rinnovabili (cap. 2, 3 e 6 dell'ALS, cfr. n. 3.3, 3.4 e 3.6). L'ALS non mette in questione le corrispondenti prescrizioni tecniche nazionali.

La Svizzera garantirà che le disposizioni dell'Accordo siano interpretate in modo che non vengano violate né le legislazioni ambientali degli Stati partner né le norme 73 74

Rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009; FF 2010 393, in particolare pag. 410.

Per maggiori dettagli sulle varie ripercussioni, cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009; FF 2010 393, in particolare pag. 411.

833

FF 2017

internazionali sull'ambiente e che ai Governi non venga impedito di mantenere o inasprire le proprie norme in materia.

5

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015­201975 e nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015­201976.

5.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

L'ALS con le Filippine si iscrive nell'orientamento strategico della politica economica esterna definito dal Consiglio federale nel 200477 e riveduto nel 201178. Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile convenute nell'ALS coincidono altresì con la Strategia del Consiglio federale del 27 gennaio 2016 per uno sviluppo sostenibile 2016­201979 (cfr. in particolare cap. 4, campo di azione 5).

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)80, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 7a cpv. 1 LOGA81).

75 76 77 78 79 80 81

834

FF 2016 909, in particolare pag. 970 FF 2016 4605, in particolare pag. 4607 Rapporto del Consiglio federale del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949).

Rapporto del Consiglio federale dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1; FF 2012 623.

www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia RS 101 RS 172.010

FF 2017

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e le Filippine sono membri dell'OMC e ritengono che l'Accordo concluso sia conforme agli impegni che hanno assunto aderendo a tale Organizzazione. Gli ALS sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'istituzione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera e ai suoi impegni nei confronti dell'UE né agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni dell'Accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE.

6.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS con le Filippine. In virtù del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 192382 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 1.4 par. 2 dell'ALS).

6.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200283 sull'Assemblea federale (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Sono considerate importanti le disposizioni che, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Conformemente all'articolo 14.4, l'ALS con le Filippine può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. L'Accordo non comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione non esige alcuna modifica delle leggi federali.

L'Accordo con le Filippine contempla disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl (concessioni tariffarie, parità di tratta82 83

RS 0.631.112.514 RS 171.10

835

FF 2017

mento ecc.). Per determinare se si tratta di disposizioni importanti, eventualmente sottoposte a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 4 LParl), va precisato che, da un lato, le disposizioni dell'Accordo possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 198684 sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie e che, dall'altro, non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano decisioni di principio per la legislazione nazionale. Non si tratta dunque di disposizioni fondamentali. Gli impegni assunti con questo Accordo sono paragonabili a quelli derivanti da altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista dei contenuti, e dunque della loro portata giuridica, economica e politica, si tratta di accordi simili ad altri accordi bilaterali di libero scambio o a quelli conclusi nel quadro dell'AELS. Le differenze presenti in alcuni ambiti (ad es. nel capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile) non comportano per la Svizzera importanti impegni supplementari rispetto ad accordi stipulati in precedenza né contemplano disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

La prassi in vigore secondo cui gli accordi internazionali «standard» non sottostanno a referendum facoltativo è stata esaminata dal Consiglio federale il 22 giugno 2016.

In base a un rapporto dell'Ufficio federale di giustizia85 di cui ha preso atto, il Consiglio federale ha proposto che gli venga delegata o che venga delegata all'Assemblea federale la competenza di concludere autonomamente trattati internazionali che non creano obblighi più estesi rispetto a trattati di contenuto simile già conclusi dalla Svizzera (accordi «standard»), vale a dire senza sottoporli a referendum facoltativo.

Queste norme di delega dovranno essere elaborate non appena se ne presenterà l'occasione, ma al più tardi entro la fine del 2018. Nel frattempo, si potrà mantenere la prassi attuale fino alla loro entrata in vigore.

Di conseguenza, il Consiglio federale propone di attenersi alla prassi seguita finora finché non verrà presentata una norma di delega di competenza per gli ALS e, pertanto, di non sottoporre
il decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio con le Filippine al referendum in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva l'ALS assume quindi la forma di decreto federale semplice.

6.5

Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati dell'ALS

Non esistono versioni originali dell'Accordo e dei suoi allegati tecnici in una delle lingue ufficiali della Svizzera. La conclusione dell'Accordo in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera adotta da molti anni per la negoziazione e la conclusione di ALS. L'inglese è, inoltre, la lingua ufficiale di lavoro dell'AELS.

Tale prassi è in linea con quanto sancito dall'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'or84 85

836

RS 632.10 «Evoluzione successiva al 2003 della prassi del Consiglio federale e dell'Assemblea federale in materia di referendum facoltativo sui trattati internazionali», del 29 agosto 2014.

FF 2017

dinanza del 4 giugno 201086 sulle lingue e dal commento del rapporto esplicativo87.

Visto il volume dell'ALS, la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti avrebbe richiesto un investimento sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale del testo dell'Accordo in una delle lingue ufficiali elvetiche richiede tuttavia che esso sia tradotto nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per gli allegati88 e le appendici, che contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di natura tecnica. Conformemente agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200489 sulle pubblicazioni ufficiali e all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 201590 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. L'Amministrazione federale delle dogane pubblica inoltre online le traduzioni dell'allegato dell'ALS sulle regole d'origine e le procedure doganali91.

6.6

Entrata in vigore

Conformemente al suo articolo 14.5 paragrafo 2, l'ALS entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui in cui almeno uno Stato dell'AELS e le Filippine hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per gli Stati dell'AELS che depositano i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dei loro strumenti (art. 14.5 par. 3).

86 87 88

89 90 91

RS 441.11 www.bak.admin.ch > Temi > Lingue > Legge e ordinanza sulle lingue Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna o consultati nel sito Internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Philippines.

RS 170.512 RS 170.512.1 www.ezv.admin.ch > Temi > Accordi di libero scambio, Origine

837

FF 2017

838