Termine di referendum: 7 aprile 2018 (1° giorno feriale: 9 aprile 2018)

Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) Modifica del 15 dicembre 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20141, decreta: I 1. Il Titolo primo del Codice civile2 è modificato come segue: Art. 39 A. Registro I. In genere

Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile).

1

2

Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: 1.

i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un'unione domestica, morte;

2.

lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata;

3.

i nomi;

4.

i diritti di attinenza cantonali e comunali;

5.

la cittadinanza nazionale.

Art. 43a cpv. 4 n. 6­8 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona: 4

1 2

FF 2014 3059 RS 210

2014-0303

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Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)

FF 2017

6.

le autorità competenti per la tenuta dei registri cantonali e comunali degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 20063 sull'armonizzazione dei registri;

7.

il servizio federale competente per la tenuta del registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

8.

i servizi federali competenti per la gestione del registro degli Svizzeri all'estero di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 20005 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 45a Ia. Sistema centrale d'informazione sulle persone

La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d'informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile.

1

2

La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.

I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per l'uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile.

3

La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema.

Fornisce loro il sostegno tecnico per l'uso del sistema.

4

5

Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina: 1.

i dettagli relativi al coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo del sistema;

2.

l'ammontare dell'emolumento versato dai Cantoni per l'uso del sistema;

3.

i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e degli altri servizi aventi accesso al sistema;

4.

la collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni;

5.

le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

6.

l'archiviazione dei dati.

Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati.

6

3 4 5

RS 431.02 RS 831.10 RS 235.2

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2. Il Titolo ventesimoquinto del Codice civile è modificato come segue: Art. 949b 4a. Identificatore 1 Per identificare le persone, gli uffici del registro fondiario utilizzano per le persone sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS.

fisiche nel registro fondiario 2 Comunicano il numero d'assicurato dell'AVS soltanto ad altri ser-

vizi e istituzioni che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali in relazione al registro fondiario e che sono autorizzati a utilizzare sistematicamente tale numero.

Art. 949c 4b. Ricerca di fondi su scala nazionale

Il Consiglio federale disciplina la ricerca su scala nazionale, da parte delle autorità abilitate, dei fondi sui quali una persona identificata in base al numero d'assicurato dell'AVS vanta diritti.

Art. 949d

4c. Ricorso a privati per l'uso del registro fondiario informatizzato

I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono incaricare organizzazioni private di realizzare i compiti seguenti: 1

1.

garantire l'accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;

2.

garantire l'accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;

3.

svolgere le pratiche con l'ufficio del registro fondiario per via elettronica.

Le organizzazioni incaricate sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all'alta vigilanza della Confederazione.

2

II La legge federale del 24 marzo 20006 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2 Per quanto concerne i coniugi e i partner registrati, possono trattare dati relativi a generalità, formazione e cittadinanza. Se necessario per una determinata missione, i dati possono comprendere anche informazioni relative alla salute e, in via eccezionale, all'appartenenza religiosa e all'attività professionale.

2

6

RS 235.2

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20177 Termine di referendum: 7 aprile 2018

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