Ordinanza dell'Assemblea federale

Progetto

concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 aprile 20171; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I L'ordinanza del 13 dicembre 20023 sui giudici è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 5

Stipendio

Lo stipendio dei giudici corrisponde all'importo massimo della classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers).

1

2

1 2 3 4

L'importo massimo si applica alle persone che: a.

hanno compiuto 45 anni o li compiono nell'anno civile in corso; e

b.

hanno esercitato la funzione di giudice secondo la presente ordinanza o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale superiore o una funzione direttiva nel perseguimento penale per almeno 48 mesi.

FF 2017 3027 FF 2017 ...; sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 173.711.2 RS 172.220.111.3

2017-0995

3041

O sui giudici. O dell'Ass. fed.

FF 2017

3

L'importo massimo è ridotto del 7,5 per cento per le persone che non adempiono uno dei due criteri di cui al capoverso 2. È ridotto del 15 per cento per le persone che non adempiono nessuno dei due criteri.

Art. 7

Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegni di custodia

L'indennità di residenza, la compensazione del rincaro, l'assegno familiare, le prestazioni che integrano l'assegno familiare, l'assegno per il sostegno a congiunti e il rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale.

Art. 10 cpv. 2 e 3 Per il computo del tempo di lavoro parziale si parte da una durata settimanale ordinaria del lavoro di 41,5 ore.

2

Per i giorni festivi e il loro computo quale congedo pagato si applicano le disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale.

3

Minoranza (Schwander, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Vogt, Walliser, Zanetti Claudio) Non entrare in materia II Disposizione transitoria della modifica del ...

I giudici il cui stipendio al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è superiore all'importo di cui all'articolo 5 continuano a percepire lo stesso stipendio senza cambiamenti. Lo stipendio è escluso dalla compensazione del rincaro fintantoché eccede l'importo di cui all'articolo 5.

III La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il ... [primo giorno del mese che segue la votazione finale].

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