Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Progetto

(LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 7 settembre 20171 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 1° novembre 20172, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue: Art. 43a

Osservazione

L'assicuratore può far osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni visive e sonore nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo se: 1

a.

in base a indizi concreti si può presumere che tale persona percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite; e

b.

altrimenti gli accertamenti risulterebbero vani o eccessivamente difficili.

Cpv. 1 frase introduttiva ­ Minoranza (Stöckli, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto) L'assicuratore può far osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni visive se: 1

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FF 2017 6361 FF 2017 6379 RS 830.1

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Cpv. 1 lett. c ­ Minoranza (Rechsteiner Paul, Stöckli, Zanetti Roberto) c.

2

un giudice del competente tribunale cantonale delle assicurazioni secondo l'articolo 57 ha approvato l'osservazione.

L'assicurato può essere osservato soltanto se: a.

si trova in un luogo accessibile al pubblico; oppure

b.

si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico.

Cpv. 2 ­ Minoranza (Stöckli, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto) L'assicurato può essere osservato soltanto se si trova in un luogo accessibile al pubblico.

2

Un'osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell'arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell'osservazione. Può essere prorogata se sussistono motivi sufficienti.

3

Cpv. 3 ­ Minoranza (Stöckli, Rechsteiner Paul) Un'osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell'arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell'osservazione.

3

L'assicuratore può commissionare l'osservazione a specialisti esterni. Può parimenti utilizzare il materiale di terzi relativo all'osservazione se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 1­3.

4

L'assicuratore informa l'assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione.

5

Se l'osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l'assicuratore emana una decisione che indica il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta. In questi casi l'assicuratore distrugge il materiale relativo all'osservazione.

6

7

Il Consiglio federale disciplina: a.

la procedura volta a determinare chi, presso l'assicuratore, è competente per ordinare l'osservazione;

b.

la procedura applicabile alla consultazione da parte dell'assicurato di tutto il materiale relativo all'osservazione;

c.

la trasmissione alle autorità penali, la conservazione e la distruzione del materiale relativo all'osservazione;

d.

le esigenze relative agli specialisti incaricati dell'osservazione.

Cpv. 7 ­ Minoranza (Eder, Dittli, Keller-Sutter) Il Consiglio federale disciplina la procedura volta a determinare chi, presso l'assicuratore, è competente per ordinare l'osservazione.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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