16.078 Messaggio relativo all'approvazione e all'attuazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali, LSRPP) del 23 novembre 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione: ­

il disegno di decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese;

­

il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-2184

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Compendio La lotta all'ottimizzazione fiscale delle imprese multinazionali è diventata una preoccupazione di prim'ordine per la comunità internazionale. Con il loro progetto congiunto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), varato nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e gli Stati del G20 intendono contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Il piano d'azione BEPS, che raccoglie quindici misure e mira a combattere l'eccessiva riduzione dell'utile imponibile e il trasferimento artificiale degli utili in Paesi a tassazione bassa o nulla, è stato adottato nel 2013 e i lavori tecnici derivanti si sono conclusi nel 2015 con la pubblicazione di numerosi rapporti.

L'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese fa parte dei risultati del progetto BEPS.

Situazione iniziale Una maggiore trasparenza delle imprese multinazionali in materia fiscale costituisce uno degli obiettivi principali del progetto BEPS, al quale sono dedicate diverse misure del piano d'azione, tra cui quella tesa a riesaminare la documentazione dei prezzi di trasferimento (azione 13). Questa misura ha evidenziato l'importanza essenziale che riveste il miglioramento della trasparenza per le amministrazioni, attraverso la messa a disposizione di informazioni che consentono di valutare i rischi principali in materia di prezzi di trasferimento nonché i rischi legati all'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Per questa ragione, il rapporto OCSE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione Paese per Paese pubblicato il 5 ottobre 2015 (rapporto sull'azione 13) prevede l'attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Si tratta di uno standard minimo che tutti gli Stati membri dell'OCSE e del G20 si sono impegnati a mettere in atto. La Svizzera ha svolto un ruolo attivo in tutte le fasi del progetto BEPS e nell'elaborazione di questo nuovo strumento.

La rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio, relativi alla ripartizione, sul piano mondiale, della cifra d'affari e delle imposte pagate nonché altri indicatori del gruppo di imprese multinazionali. La rendicontazione Paese per Paese fornisce anche dati sulle principali attività economiche
degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali. In via di principio, questa rendicontazione è redatta dalla società madre del gruppo di imprese multinazionali e trasmessa automaticamente alle autorità fiscali nazionali degli Stati e territori dove il gruppo di imprese multinazionali dispone di un ente costitutivo. La rendicontazione Paese per Paese mira a permettere una valutazione dei maggiori rischi in materia di prezzi di trasferimento e di altri rischi legati all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili. Secondo lo standard dell'OCSE, le informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese sono destinate esclusivamente alle autorità fiscali e non vengono pubblicate.

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Contenuto del progetto Lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese si fonda sull'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Countryby-Country Reports, Accordo SRPP). L'Accordo a sua volta si basa sull'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, così come emendata dal Protocollo del 2010 (di seguito «Convenzione»). La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. L'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese da parte della Svizzera richiede inoltre: ­

la ratifica dell'Accordo SRPP. L'Accordo, firmato dalla Svizzera il 27 gennaio 2016, concretizza lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese;

­

l'emanazione della legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP). L'Accordo SRPP e la Convenzione definiscono le basi materiali dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Non contengono tuttavia disposizioni riguardanti la presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese o l'esecuzione dello scambio. Questi punti devono pertanto essere disciplinati in una legge federale. Da qui sorge la necessità di emanare la LSRPP. Questa legge si ispira al modello di legislazione proposto dall'OCSE e alla legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

Il presente progetto concerne la ratifica dell'Accordo SRPP e l'emanazione della LSRPP. L'Accordo SRPP non incide sulla scelta degli Stati e territori con i quali la Svizzera scambierà le rendicontazioni Paese per Paese. Il Consiglio federale designerà tali Paesi singolarmente in un secondo momento.

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Indice Compendio

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1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Documentazione dei prezzi di trasferimento e rendicontazione Paese per Paese dell'OCSE 1.3 Punti essenziali dello standard internazionale della rendicontazione Paese per Paese 1.3.1 Contribuenti soggetti all'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese 1.3.2 Contenuto 1.3.3 Calendario di attuazione 1.3.4 Ottenimento delle informazioni da parte delle autorità fiscali 1.3.5 Controllo e monitoraggio dell'attuazione 1.4 Posizione della Svizzera 1.5 Attuazione dello standard da parte della Svizzera 1.5.1 Basi giuridiche necessarie 1.5.2 Attivazione bilaterale dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese 1.5.3 Calendario di attuazione in Svizzera 1.6 Rapporto con altri accordi 1.6.1 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale 1.6.2 Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI) 1.6.3 Accordo con l'UE sulla fiscalità del risparmio 1.7 Attuazione da parte degli altri Stati 1.7.1 In generale 1.7.2 Unione europea

38 38

2

Consultazione 2.1 Risultati della procedura di consultazione 2.2 Novità rispetto all'avamprogetto

53 53 54

3

Commento alle disposizioni dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese

56

Commento alle disposizione della legge di applicazione (LSRPP)

65

4

36

38 40 41 41 42 42 47 47 48 48 48 49 50 50 50 51 51 51 51

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5

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 5.2 Ripercussioni per l'economia 5.3 Ripercussioni fiscali

83 83 84 85

6

Rapporto con il programma di legislatura

85

7

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Forma dell'atto 7.3 Delega di competenze legislative

86 86 86 87

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (Disegno)

89

Decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Disegno)

101

Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese

103

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

L'OCSE ha lanciato il progetto volto a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), vale a dire l'eccessiva riduzione dell'utile imponibile e il trasferimento artificiale degli utili in Stati a tassazione bassa o nulla, con la pubblicazione, il 12 febbraio 20131, di un primo rapporto sul fenomeno dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili. Facendo seguito al rapporto del febbraio 2013, l'OCSE ha pubblicato, il 19 luglio 2013, il suo piano d'azione composto da quindici azioni miranti a risolvere la problematica dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili a livello mondiale. Il G20 ha fortemente appoggiato il piano d'azione dell'OCSE e il progetto è divenuto un progetto congiunto dell'OCSE e del G20, nel quadro del quale tutti gli Stati del G20 hanno partecipato ai lavori tecnici su un piano di parità con gli Stati membri dell'OCSE.

Una maggiore trasparenza delle imprese multinazionali in materia fiscale costituisce uno degli obiettivi principali del progetto BEPS. Una delle azioni previste in tale progetto è volta a riesaminare la documentazione dei prezzi di trasferimento (azione 13). Questa misura ha evidenziato l'importanza essenziale che riveste il miglioramento della trasparenza per le amministrazioni, attraverso la messa a disposizione di informazioni che consentono di valutare i maggiori rischi in materia di prezzi di trasferimento nonché i rischi legati all'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

1.2

Documentazione dei prezzi di trasferimento e rendicontazione Paese per Paese dell'OCSE

I lavori tecnici volti a incrementare la trasparenza in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento sono iniziati nel settembre del 2013. Un primo rapporto concernente le istruzioni relative alla documentazione dei prezzi di trasferimento e alle rendicontazioni Paese per Paese («Instructions relatives à la documentation des prix de transfert et aux déclarations pays par pays») è stato pubblicato il 16 settembre 2014 e presentato ai ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali degli Stati del G20 il 20 e il 21 settembre 2014, e quindi ai capi di Stato del G20 il 15 e il 16 novembre 2014.

Sulla base del rapporto del settembre 2014, l'OCSE ha pubblicato nel febbraio del 20152 le prime raccomandazioni relative all'attuazione della documentazione dei 1 2

38

OCSE, Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, pubblicato il 12 febbraio 2013.

OCSE, Action 13 ­ Instructions relatives à la mise en oeuvre de la documentation des prix de transfert et de la déclaration pays par pays, pubblicate il 6 febbraio 2015.

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prezzi di trasferimento e alla rendicontazione Paese per Paese, completate nel giugno del 2015 dalla pubblicazione di un dispositivo di attuazione dedicato espressamente alla rendicontazione Paese per Paese3. Infine, tutti questi documenti sono stati consolidati nel rapporto dell'OCSE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e le rendicontazioni Paese per Paese (rapporto sull'azione 13)4, che è stato pubblicato il 5 ottobre 2015, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'OCSE il 1° ottobre 2015. Questo rapporto è successivamente stato presentato ai ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali degli Stati del G20 l'8 ottobre 2015 e ai capi di Stato del G20 in occasione della loro riunione del 15 e 16 novembre 2015.

Tra i vari risultati scaturiti dal progetto BEPS, l'attuazione della rendicontazione Paese per Paese è considerata uno standard minimo.

Il 29 giugno 2016 l'OCSE ha pubblicato nuove raccomandazioni sull'attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese5. L'OCSE affronta segnatamente la questione delle differenze in termini temporali nell'emanazione, da parte degli Stati, delle basi giuridiche necessarie per l'ottenimento e lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese. Le raccomandazioni pubblicate dall'OCSE non hanno potuto essere considerate nell'avamprogetto della legge messo in consultazione dal 13 aprile 2016. Nella misura in cui forniscono utili precisazioni e chiarimenti per l'attuazione dello standard in Svizzera, queste raccomandazioni sono state integrate nel disegno di legge oggetto del presente messaggio.

Il rapporto sull'azione 13 sostituisce l'attuale capitolo V delle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali6 che tratta già oggi la documentazione dei prezzi di trasferimento.

Questa nuova versione del capitolo V sarà recepita nella versione aggiornata delle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali la cui pubblicazione è prevista per il 2017. L'integrazione del nuovo capitolo V nelle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento è stata approvata dal Consiglio dell'OCSE in data 23 maggio 2016. Questa nuova versione terrà conto di tutte le modifiche decise nel quadro del progetto BEPS e degli
usuali lavori del gruppo di lavoro dell'OCSE sul trattamento fiscale delle società multinazionali.

Il rapporto sull'azione 13 prevede che i gruppi di imprese multinazionali preparino tre documenti: una rendicontazione Paese per Paese (country-by-country report), un file principale (master file) e un file locale (local file).

L'impegno politico degli Stati nel quadro del progetto BEPS in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento e di rendicontazione Paese per Paese è sfociato nell'adozione di uno standard minimo (minimum standard). Tutti gli Stati membri dell'OCSE e del G20 si sono dunque impegnati, sul piano politico, ad attuare la 3 4 5 6

OCSE, Action 13 ­ Dispositif de mise en oeuvre des déclarations pays par pays, pubblicato l'8 giugno 2015.

OCSE, Action 13 ­ Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, pubblicata il 5 ottobre 2015.

OCSE, Instructions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays: BEPS action 13, pubblicate il 29 giugno 2016, rivedute il 12 ottobre 2016.

Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, luglio 2010.

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rendicontazione Paese per Paese. Lo standard minimo concerne soltanto la presentazione e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese e non la presentazione del file principale e del file locale.

La rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio, relativi alla ripartizione, sul piano mondiale, della cifra d'affari e delle imposte pagate nonché altri indicatori dei gruppi di imprese multinazionali. La rendicontazione Paese per Paese fornisce anche indicazioni sulle principali attività economiche degli enti costitutivi di un gruppo di imprese multinazionali.

Il file principale completa la rendicontazione Paese per Paese con informazioni più precise. Fornisce una panoramica della natura delle attività del gruppo di imprese multinazionali e consente di valutarne le pratiche in materia di prezzo di trasferimento nel loro contesto economico, giuridico, finanziario e fiscale. Infine, il file locale contiene soltanto informazioni relative a specifiche transazioni tra imprese (p. es. l'importo delle transazioni effettuate tra gli enti di cui è composto il gruppo).

Il file locale è consegnato unicamente alle autorità fiscali locali e completa le informazioni del file principale. La rendicontazione Paese per Paese, il file principale e il file locale sono destinati esclusivamente alle autorità fiscali. Non sono pubblicati né messi a disposizione del pubblico sotto qualsivoglia forma.

1.3

Punti essenziali dello standard internazionale della rendicontazione Paese per Paese

Il rapporto sull'azione 13 descrive il contenuto dello standard minimo, vale a dire quali sono i gruppi di imprese multinazionali soggetti all'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese, il contenuto della rendicontazione Paese per Paese, il calendario di attuazione e gli strumenti necessari alle autorità fiscali per ottenere le informazioni.

Il rapporto sull'azione 13 contiene i seguenti strumenti:

40

­

il modello di formulario di rendicontazione Paese per Paese. Questo modello figura nell'allegato III del rapporto e prescrive la forma e il contenuto della rendicontazione Paese per Paese. L'allegato III contiene inoltre le istruzioni in merito ai dati che devono figurare nella rendicontazione Paese per Paese;

­

un modello di legislazione interna concernente la rendicontazione Paese per Paese. Il modello di legislazione interna definisce i gruppi di imprese multinazionali tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese e ne stabilisce il contenuto (ossia i dati che devono figurare nel formulario). Prevede inoltre la possibilità di ottenere la rendicontazione Paese per Paese mediante un meccanismo secondario, al di fuori della via convenzionale, qualora ricorrano determinate condizioni. Gli Stati sono liberi di adattare il modello di legislazione al loro sistema giuridico;

­

un modello di accordo tra autorità competenti concernente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP). Questo accordo disciplina le modalità dello scambio della rendicontazione Paese per Paese;

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­

un modello di accordo tra autorità competenti relativo allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base di una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI). Questo accordo disciplina le modalità dello scambio della rendicontazione Paese per Paese quando è effettuato sulla base di una CDI;

­

un modello di accordo tra autorità competenti relativo allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base di un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Questo accordo disciplina le modalità dello scambio della rendicontazione Paese per Paese quando è effettuato sulla base di un TIEA.

1.3.1

Contribuenti soggetti all'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese

Conformemente alla definizione dell'Accordo SRPP, sono considerati gruppi di imprese multinazionali i gruppi che comprendono due o più imprese la cui residenza fiscale si trova in Stati o territori diversi o i gruppi che comprendono un'impresa la cui residenza fiscale si trova in uno Stato o territorio ma che è soggetta a imposizione in un altro Stato o territorio per una stabile organizzazione. Lo standard prevede che soltanto i gruppi di imprese multinazionali che registrano una cifra d'affari annua consolidata di oltre 750 milioni di euro o un importo equivalente in valuta nazionale al 1° gennaio 2015 sono soggetti all'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese alle autorità fiscali. Secondo le stime dell'OCSE, questa soglia permetterebbe di incorporare dal 10 al 15 per cento dei gruppi di imprese multinazionali su scala mondiale. In Svizzera, questo vuol dire che solo i gruppi di imprese multinazionali con un fatturato annuo consolidato di oltre 900 milioni di franchi7 saranno tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese. Sulla base dei dati disponibili, quest'obbligo dovrebbe concernere circa 200 gruppi di imprese multinazionali sul territorio svizzero. Inoltre, secondo la sua struttura attuale, la Banca nazionale svizzera è considerata esclusa dalla definizione di gruppo di imprese multinazionali.

1.3.2

Contenuto

Anche i dati che devono figurare nella rendicontazione Paese per Paese sono esplicitati nel rapporto sull'azione 13 (allegato III). Il modello di formulario di rendicontazione Paese per Paese comprende tre tabelle. La tabella 1 contiene dati per ogni Stato o territorio in cui risiede uno degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali. I dati di ognuno degli elementi richiesti vanno presentati sotto forma di una somma globale espressa per Stato o territorio. Per esempio, nella colonna concernente il numero di addetti, se il gruppo di imprese multinazionali X dispone di tre enti costitutivi in Svizzera, ovvero l'ente di ricerca A che impiega 100 addetti a tempo pieno, l'ente di produzione B che impiega 350 addetti a tempo pieno e l'ente 7

Per semplicità espositiva l'importo di 901,8 mio. fr. è stato arrotondato.

41

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di finanziamento C che impiega 50 addetti a tempo parziale, al 50 per cento, nella riga che corrisponde alla Svizzera va registrata la somma 475.

La tabella 2 è un elenco di tutti gli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali disaggregati per Stato o territorio, Stato di costituzione ­ se non coincide con lo Stato di residenza fiscale ­ e natura delle principali attività economiche esercitate.

Questa tabella deve essere compilata con una o più crocette. A differenza della tabella 1, qui i dati sono forniti per ente. Per riprendere l'esempio illustrato più sopra, per la Svizzera va indicato che l'ente A effettua attività di ricerca e sviluppo, che l'ente B è attivo nella fabbricazione o nella produzione e che l'ente C finanzia il gruppo e detiene azioni o altri strumenti di fondi propri.

La tabella 3 permette di aggiungere informazioni supplementari.

1.3.3

Calendario di attuazione

In termini di tempi, il rapporto sull'azione 13 raccomanda che i gruppi di imprese multinazionali siano tenuti a presentare le prime rendicontazioni Paese per Paese per i periodi fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 2016. I gruppi di imprese multinazionali in questione dispongono di un termine di 12 mesi dalla chiusura del periodo fiscale oggetto della rendicontazione per completare e presentare le rendicontazioni Paese per Paese. Le prime rendicontazioni Paese per Paese saranno pertanto fornite al più tardi alla fine del 2017 (almeno per le imprese il cui periodo fiscale ha inizio il 1° gennaio). Di conseguenza, i primi scambi avverranno a partire dal 2018. Secondo l'Accordo SRPP, le autorità fiscali dispongono di un termine di sei mesi 8 per trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese (ai sensi della sez. 3 par. 2 Accordo SRPP la trasmissione deve avvenire al più tardi 18 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione).

Poiché deve dapprima introdurre la base giuridica corrispondente, la Svizzera non è in grado di rispettare il calendario di attuazione raccomandato dall'OCSE (vedi n. 1.5.3).

1.3.4

Ottenimento delle informazioni da parte delle autorità fiscali

Lo standard prevede che le rendicontazioni Paese per Paese siano presentate dalla società madre del gruppo di imprese multinazionali sulla base di informazioni fornite dagli enti costitutivi del gruppo. Finalizzata la rendicontazione Paese per Paese, la società madre la consegna all'autorità fiscale del suo Stato di residenza che, dal canto suo, la scambia automaticamente con tutti gli Stati o territori dove il gruppo dispone di un ente costitutivo, a patto che questi Stati o territori abbiano concluso un accordo che consenta lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. A determinate condizioni, una società madre supplente può essere designata per soddisfare 8

42

Per gli anni successivi, questo termine è ridotto a tre mesi (cfr. il commento alla sez. 3 Accordo SRPP).

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l'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese che, di norma, incombe alla società madre. Un simile meccanismo è previsto all'articolo 9 del disegno di legge.

In questo caso particolare, lo Stato di residenza della società madre supplente è quello che trasmette la rendicontazione Paese per Paese agli Stati e territori nei quali il gruppo dispone di un ente costitutivo. In entrambi questi casi, la trasmissione della rendicontazione Paese per Paese si fonda su basi convenzionali (meccanismo principale), ovvero sull'Accordo SRPP o su un accordo che prevede lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese.

Gli Stati che lo desiderano possono tuttavia prevedere nella legislazione interna un meccanismo che consenta loro di rivolgersi direttamente all'ente costitutivo presente sul loro territorio, chiedendogli di presentare la rendicontazione Paese per Paese contenente i dati del gruppo nel suo insieme (meccanismo secondario).

Infine, per gli Stati che non sono in grado di attuare lo standard per il periodo fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2016 o successivamente, l'OCSE ha dichiarato che possono prevedere nella loro legislazione interna la possibilità di fornire la rendicontazione Paese per Paese su base volontaria (meccanismo volontario). Tale possibilità è riservata ai gruppi la cui società madre è situata in detti Stati.

Meccanismo principale: scambio di rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese Lo standard propone svariati strumenti per lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese. Tuttavia, la maggior parte degli Stati e dei territori dovrebbe avvalersi dell'Accordo SRPP quale strumento principale per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Sul piano internazionale, ci si attende che lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sia attuato in modo rapido e globale. L'Accordo SRPP permette di raggiungere questi obiettivi evitando molteplici negoziati con numerosi Stati partner. L'Accordo SRPP è stato firmato da 49 Stati e territori (stato al 21 ottobre 2016)9. Esso si ispira ampiamente all'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari. La base giuridica di
diritto internazionale dell'Accordo SRPP è l'articolo 6 della Convenzione.

L'Accordo SRPP è concepito come un accordo tra autorità competenti e nel preambolo stabilisce esplicitamente che la sua firma non pregiudica eventuali procedure legislative nazionali. Le modalità nazionali di approvazione dell'Accordo SRPP variano da uno Stato all'altro. In alcuni Stati è sufficiente una decisione dell'Esecutivo, in altri, tra cui la Svizzera, l'Accordo SRPP deve essere sottoposto al Parlamento e sottostà a referendum facoltativo.

Prima di poter procedere allo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, questo deve essere attivato.

9

www.oecd.org/tax > Base Erosion and Profit Shifting > BEPS Actions > List of CbC MCAA signatories

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A tal fine devono essere soddisfatte quattro condizioni: ­

la Convenzione deve essere in vigore nei confronti dei due Stati o territori;

­

i due Stati o territori devono aver firmato l'Accordo SRPP;

­

i due Stati o territori devono aver confermato di disporre delle leggi necessarie per la presentazione e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese;

­

i due Stati o territori devono aver notificato al Segretariato dell'Organo di coordinamento (cfr. sez. 1 par. 1 lett. j Accordo SRPP) l'intenzione di scambiare automaticamente rendicontazioni Paese per Paese con l'altro Stato o territorio, oppure uno o entrambi gli Stati o territori devono aver espresso l'intenzione che l'Accordo SRPP sia effettivo nei confronti di tutti gli altri Stati che hanno presentato una notifica.

L'Accordo SRPP prevede che ogni Stato indichi, al momento della firma dell'Accordo o il più presto possibile, il periodo fiscale a partire dal quale esigerà le rendicontazioni Paese per Paese. Affinché sussista un obbligo giuridico di procedere allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, le quattro condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte.

Meccanismo secondario: ottenimento della rendicontazione Paese per Paese sulla base del diritto interno Se uno Stato o territorio non attua lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese o se lo scambio non è effettivo, è possibile applicare un meccanismo secondario.

L'adozione di tale meccanismo non è considerata obbligatoria ai fini dell'adempimento dello standard dell'OCSE. Gli Stati sono pertanto liberi di introdurlo nella loro legislazione interna o di rinunciarvi.

Questo meccanismo secondario permette di ottenere la rendicontazione Paese per Paese derogando alla via convenzionale qualora siano soddisfatte determinate condizioni previste dalle raccomandazioni dell'OCSE. L'ottenimento della rendicontazione Paese per Paese deve avvenire preferibilmente sulla base di un accordo (meccanismo principale) e il meccanismo secondario dovrebbe rimanere una ultima ratio.

Tuttavia, può rivelarsi utile se uno Stato o territorio non attua lo standard dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Il meccanismo secondario è previsto dall'articolo 8 del disegno di legge.

Le circostanze che permettono di applicare il meccanismo secondario dovrebbero limitarsi a quelle raccomandate dal modello di legislazione interna messo a disposizione dall'OCSE nel rapporto sull'azione 13.

Quando si applica il meccanismo secondario, lo scambio non si fonda sull'articolo 6 della Convenzione. Di conseguenza, non sono previste garanzie convenzionali, segnatamente per quanto concerne il principio di specialità. In tal caso, la confidenzialità dei dati dipende dalla legislazione interna di ciascuno Stato.

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Meccanismo volontario: scambio di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della legge sulla base dell'Accordo SRPP Per la Svizzera e per altri Paesi il calendario di attuazione non coincide con le date raccomandate dallo standard. Il rapporto sull'azione 13 menziona al riguardo che determinate Giurisdizioni possono aver bisogno di più tempo per rispettare il proprio iter legislativo interno e attuare le basi giuridiche necessarie10.

Le differenze nel calendario di attuazione dello standard possono generare problematiche temporanee e transitorie legate al divario temporale delle procedure legislative nazionali. In particolare, il meccanismo secondario potrebbe essere applicato da uno Stato che ha già adottato le basi giuridiche necessarie. Avvalendosi di questo strumento, potrebbe esigere la rendicontazione Paese per Paese da enti costitutivi residenti nel suo territorio, adducendo che lo Stato di residenza della società madre non dispone ancora delle basi giuridiche necessarie per esigere e scambiare la rendicontazione. In questo caso non va dimenticato che il meccanismo principale per l'ottenimento delle rendicontazioni Paese per Paese rimane quello basato su disposizioni convenzionali. È contrario allo spirito dello standard applicare il meccanismo secondario quando uno Stato è sul punto di adottare le basi giuridiche necessarie per lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese. Infatti, se la rendicontazione Paese per Paese può essere ottenuta su base convenzionale, il meccanismo secondario diviene in linea di principio inapplicabile11. Per questa ragione, nelle sue raccomandazioni del 29 giugno 2016 l'OCSE precisa che la società madre può fornire la rendicontazione Paese per Paese su base volontaria durante il periodo transitorio 12.

Se la società si avvale di tale opzione, il ricorso al meccanismo secondario da parte di uno Stato terzo non dovrebbe più essere necessario poiché la rendicontazione Paese per Paese sarà fornita sulla base dell'Accordo SRPP.

I gruppi di imprese multinazionali residenti in uno degli Stati dove la rendicontazione Paese per Paese non è richiesta dalla società madre hanno due opzioni a disposizione per trasmettere la rendicontazione Paese per Paese su base convenzionale. In primo luogo, possono designare una società
madre supplente in uno Stato che esige la presentazione della rendicontazione Paese per Paese. Le autorità competenti di questo Stato procederebbero quindi allo scambio della rendicontazione Paese per Paese con gli altri Stati nei quali si trova un ente costitutivo del gruppo. Alternativamente, i gruppi di imprese multinazionali possono decidere di fornire la rendicontazione Paese per Paese su base volontaria tramite la loro società madre.

Il meccanismo è detto volontario poiché lo Stato nel quale è fornita la rendicontazione Paese per Paese non disponeva ancora delle basi giuridiche necessarie durante il periodo fiscale al quale i dati si riferiscono.

10 11 12

OCSE, Action 13 ­ Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, par. 50.

OCSE, Instructions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays: BEPS action 13, pubblicate il 29 giugno 2016, rivedute il 12 ottobre 2016, pag. 4 seg.

OCSE, Instructions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays: BEPS action 13, pubblicate il 29 giugno 2016, rivedute il 12 ottobre 2016, pag. 4 segg.

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Benché questa possibilità non sia esplicitamente prevista nell'Accordo SRPP, secondo l'interpretazione dell'OCSE le rendicontazioni Paese per Paese fornite su base volontaria possono essere trasmesse in virtù dell'Accordo SRPP a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: ­

la società madre ha fornito su base volontaria una rendicontazione Paese per Paese entro i termini impartiti, vale a dire al più tardi 12 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione;

­

nel momento in cui la società madre fornisce la rendicontazione Paese per Paese il suo Stato di residenza ha posto in vigore le basi giuridiche necessarie che le consentono di esigere la rendicontazione Paese per Paese;

­

nel momento in cui la società madre fornisce la rendicontazione Paese per Paese l'Accordo SRPP è applicabile; di conseguenza deve essere stata effettuata la notifica secondo la sezione 8 paragrafo 1;

­

allo Stato di residenza della società madre non deve essere stata notificata un'omissione sistematica;

­

se sono richieste notifiche nello Stato della società madre, queste devono essere state effettuate secondo la legislazione applicabile. In particolare, le notifiche possono essere le seguenti: (1) notifica della società madre all'autorità fiscale del suo Stato di residenza per informarlo che fornirà la rendicontazione Paese per Paese su base volontaria e (2) notifica dell'ente costitutivo all'autorità fiscale del suo Stato di residenza (che intende applicare il meccanismo secondario) secondo la quale la rendicontazione Paese per Paese sarà fornita su base volontaria dalla società madre del gruppo alle autorità fiscali dello Stato di residenza di tale società.

Se uno Stato ha previsto nella sua legislazione interna la possibilità di fornire le rendicontazioni Paese per Paese su base volontaria, non è garantito uno scambio reciproco. Per esempio, lo Stato X effettua la notifica conformemente alla sezione 8 dell'Accordo SRPP, indicando che esigerà la presentazione della rendicontazione Paese per Paese a partire dai periodi fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 2017 o successivamente, non contemplando la possibilità di fornire la rendicontazione Paese per Paese in maniera volontaria per il periodo fiscale 2016. Lo Stato Y indica nella sua notifica che esigerà la rendicontazione Paese per Paese a partire dai periodi fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente, prevedendo tuttavia la possibilità di fornire la rendicontazione Paese per Paese su base volontaria per i periodi fiscali 2016 e 2017. Lo Stato X ha menzionato lo Stato Y come Stato con il quale intende procedere allo scambio e viceversa. In tal caso, se un gruppo la cui società madre risiede nello Stato Y fornisce la rendicontazione Paese per Paese per il periodo fiscale 2016 su base volontaria, lo Stato X la riceverà sulla base dell'Accordo SRPP. Tuttavia lo Stato Y non riceverà le rendicontazioni Paese per Paese dei gruppi la cui società madre risiede nello Stato X per i periodi fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 2017.

46

FF 2017

1.3.5

Controllo e monitoraggio dell'attuazione

I risultati del progetto BEPS che assumono la forma di standard minimi, come lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese, saranno oggetto di un controllo da parte dell'OCSE. A questo proposito, l'OCSE ha elaborato un quadro inclusivo («inclusive framework») che coinvolge tutti i Paesi dell'OCSE e del G20 nonché tutti gli altri Paesi che si sono impegnati sul piano politico a rispettare gli standard minimi derivanti dal progetto BEPS.

Sotto il profilo tecnico, l'attuazione della rendicontazione Paese per Paese sarà sottoposta a una procedura di monitoraggio. A tal fine, l'OCSE è in procinto di costituire un gruppo ad hoc congiunto composto da 40 rappresentanti provenienti dal gruppo di lavoro n. 6 sulle società multinazionali e dal gruppo di lavoro n. 10 sullo scambio di informazioni. In un primo tempo il gruppo ad hoc sarà incaricato di definire i criteri sulla base dei quali gli Stati saranno valutati in termini di attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. In un secondo tempo, tutti gli Stati saranno oggetto di una valutazione.

È inoltre stato convenuto che gli Stati membri dell'OCSE e del G20 avrebbero definito, al più tardi entro la fine del 2020, se sia opportuno modificare il contenuto della rendicontazione Paese per Paese al fine di esigere la comunicazione di dati supplementari o diversi. Anche il campo d'applicazione materiale potrebbe dover essere adattato a seguito di una modifica della soglia della cifra d'affari annua consolidata che fa scattare l'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese onde incrementare la percentuale dei gruppi di imprese multinazionali sottoposti all'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese.

1.4

Posizione della Svizzera

La Svizzera ha partecipato attivamente a tutti i lavori del progetto BEPS, compresa l'elaborazione del rapporto sull'azione 13. L'11 settembre 2015, il Consiglio federale ha vidimato l'approvazione di tutti i rapporti finali del progetto BEPS, compreso quello dell'azione 13. Il 21 settembre 2015 le Commissioni dell'economia e dei tributi delle Camere sono state informate sui risultati del progetto BEPS da parte del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Per tutti gli Stati membri dell'OCSE e del G20, l'approvazione è avvenuta a livello di Consiglio dell'OCSE il 1° ottobre 2015.

Con il suo coinvolgimento nei lavori del progetto BEPS e l'approvazione di tutti i risultati prodotti dallo stesso, la Svizzera ha dimostrato il suo sostegno agli sforzi internazionali volti a incrementare la trasparenza e a creare condizioni di concorrenza eque nell'ambito dell'imposizione delle imprese multinazionali. L'attuazione dei risultati del progetto BEPS che assumono la forma di standard minimi, come la rendicontazione Paese per Paese, è parte dell'obiettivo generale che consiste nella lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.

Il Consiglio federale ritiene che la rendicontazione Paese per Paese sia uno strumento adeguato per lottare efficacemente contro il fenomeno dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili, in quanto consente di valutare meglio i 47

FF 2017

rischi legati ai prezzi di trasferimento. Per evitare di creare un onere amministrativo supplementare sproporzionato, sia per le imprese interessate che per le amministrazioni fiscali, allo stadio attuale non si prevede la presentazione e la fornitura obbligatoria del file principale e del file locale alle autorità fiscali svizzere.

1.5

Attuazione dello standard da parte della Svizzera

1.5.1

Basi giuridiche necessarie

Lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese si fonda sull'Accordo SRPP, che a sua volta si basa sull'articolo 6 della Convenzione. Tale articolo prevede che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più parti possano scambiarsi automaticamente le informazioni. Sempreché venga concluso un accordo supplementare, l'articolo 6 costituisce il fondamento giuridico di diritto internazionale dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015, entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e per la Svizzera sarà applicabile dal 1° gennaio 2018.

L'attuazione da parte del nostro Paese dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese richiede inoltre la creazione di basi giuridiche supplementari quali: ­

l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP). Questo accordo supplementare permette l'attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell'articolo 6 della Convenzione. Firmato dalla Svizzera il 27 gennaio 2016, l'Accordo SRPP prevede l'obbligo di scambiare rendicontazioni Paese per Paese per tutti gli Stati e territori in cui è presente un ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionali;

­

la legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP).

L'Accordo SRPP stabilisce le basi giuridiche materiali dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Tuttavia, visto che le sue disposizioni non sono direttamente applicabili e non tutte sono sufficientemente dettagliate, si rende necessario emanare una legge federale.

L'Accordo SRPP e la LSRPP, entrambi oggetto del presente messaggio, devono essere sottoposti all'Assemblea federale e sottostanno a referendum facoltativo.

1.5.2

Attivazione bilaterale dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese

Affinché la Svizzera possa applicare lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese con Stati partner devono essere soddisfatte quattro condizioni, come evidenziato più sopra. La Convenzione, l'Accordo SRPP e la LSRPP devono essere effettivi. Infine, affinché lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per 48

FF 2017

Paese con un determinato Stato partner possa essere applicato, la Svizzera deve comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento la sua intenzione di scambiare automaticamente rendicontazioni Paese per Paese con questo Stato o territorio (attivazione bilaterale). L'attivazione bilaterale avviene attraverso la presentazione di un elenco di Stati e territori con i quali la Svizzera intende attivare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Dopo che la Svizzera ha depositato il suo elenco presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento, lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese diventa effettivo unicamente se gli Stati e territori che figurano nell'elenco svizzero hanno, dal canto loro, iscritto la Svizzera nell'elenco degli Stati con i quali intendono scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. In tal modo è garantita la reciprocità dello scambio. La reciprocità può tuttavia mancare se la rendicontazione Paese per Paese è stata fornita su base volontaria. L'elenco può essere completato successivamente.

In alternativa, l'Accordo SRPP conferisce a uno Stato o territorio la possibilità di esprimere la propria intenzione che l'Accordo SRPP sia effettivo nei confronti di tutti gli altri Stati o territori che hanno effettuato una notifica. La Svizzera non intende avvalersi di questa possibilità e si riserva la facoltà di scegliere gli Stati e territori con i quali scambiare rendicontazioni Paese per Paese.

La LSRPP prevede di attribuire al Consiglio federale la competenza di scegliere gli Stati e territori con i quali la Svizzera intende effettuare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese (cfr. art. 27 LSRPP). Un'attivazione bilaterale con un'ampia cerchia di Paesi consentirebbe di garantire la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese alle autorità competenti estere, pur mantenendo le garanzie concesse dall'Accordo SRPP. Dato che le rendicontazioni Paese per Paese possono essere ottenute anche attraverso il meccanismo secondario, segnatamente quando non esiste un accordo applicabile tra le autorità competenti, attivare l'Accordo SRPP con un'ampia cerchia di Paesi costituisce un reale vantaggio. Il Consiglio federale sarà in grado di effettuare una prima scelta dei Paesi con i quali la Svizzera intende effettuare lo scambio delle rendicontazioni Paese per
Paese nel quadro della preparazione dell'entrata in vigore dell'Accordo SRPP e della LSRPP. La decisione in merito alla scelta del Paesi potrà avvenire una volta trascorso il termine di referendum.

1.5.3

Calendario di attuazione in Svizzera

L'obbligo di fornire le rendicontazioni Paese per Paese non potrà essere introdotto in Svizzera prima del 1° gennaio 2018. Tuttavia, affinché il nostro Paese possa scambiare le rendicontazioni delle società madri residenti in Svizzera per i periodi fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 2016, il disegno di legge contiene una base legale per la trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della LSRPP. I gruppi di imprese multinazionali presenti in Svizzera sono invitati ad adottare le misure necessarie per mettere a disposizione delle autorità estere i dati della rendicontazione Paese per Paese relativi ai periodi fiscali 2016 e 2017 come previsto dallo standard dell'OCSE contenuto nel rapporto sull'azione 13. Gli enti costitutivi all'estero di una società madre residente in Sviz-

49

FF 2017

zera potrebbero essere tenuti, in determinati casi, a fornire la rendicontazione Paese per Paese sulla base del meccanismo secondario.

Al fine di ridurre il numero di casi in cui il meccanismo secondario è applicato dagli Stati esteri e di diminuire l'onere amministrativo che ne consegue per il gruppo, il presente disegno di legge prevede che la rendicontazione Paese per Paese possa essere fornita dalla società madre su base volontaria per i periodi fiscali anteriori alla sua entrata in vigore (art. 28 LSRPP). Se la rendicontazione Paese per Paese è fornita su base volontaria dalla società madre residente in Svizzera, la trasmissione della rendicontazione Paese per Paese è effettuata in virtù dell'Accordo SRPP; di conseguenza sono applicabili le garanzie convenzionali. Deve essere rispettata in particolare la confidenzialità dei dati (cfr. a questo proposito il commento alla sez. 5 Accordo SRPP).

In alternativa, i gruppi che non intendono fornire la rendicontazione Paese per Paese su base volontaria tramite la loro società madre in Svizzera, possono designare una società madre supplente in uno Stato che dispone delle basi giuridiche necessarie allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese.

1.6

Rapporto con altri accordi

1.6.1

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Le clausole sull'assistenza amministrativa che figurano nelle CDI concluse dalla Svizzera si limitano allo scambio di informazioni su domanda. Sebbene l'articolo 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE consenta lo scambio automatico, una disposizione dei protocolli delle CDI concluse dalla Svizzera precisa che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiare informazioni in maniera automatica. I TIEA conclusi dalla Svizzera prevedono anch'essi soltanto lo scambio di informazioni su domanda. Date queste premesse, l'adozione dello scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese non può fondarsi sulle CDI o sui TIEA conclusi dalla Svizzera, ma rende necessaria la conclusione di un accordo specifico.

1.6.2

Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI)

L'Accordo SAI si applica unicamente allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale relative a conti finanziari. Le rendicontazioni Paese per Paese non rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo SAI.

50

FF 2017

1.6.3

Accordo con l'UE sulla fiscalità del risparmio

Al fine di attuare l'Accordo SAI, l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE13 è stato riveduto completamente dal punto di vista sia formale sia materiale. L'entrata in vigore del protocollo di modifica14 è fissata al 1° gennaio 2017, di modo che i dati possono essere scambiati a partire dal 2018. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio riveduto non concerne le rendicontazioni Paese per Paese.

1.7

Attuazione da parte degli altri Stati

1.7.1

In generale

A seguito della pubblicazione del rapporto sull'azione 13, molti Stati hanno annunciato che avrebbero richiesto la rendicontazione Paese per Paese per i periodi fiscali che hanno inizio dal 1° gennaio 2016. Questo significa che per detti Stati i primi scambi avranno luogo dal 2018. Secondo le informazioni disponibili, i seguenti Stati esigono la rendicontazione Paese per Paese per i periodi fiscali che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2016 o successivamente: Australia, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, India (da aprile 2016), Italia, Irlanda, Giappone (da aprile 2016), Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Sudafrica e Turchia. Gli Stati Uniti la esigono per i periodi fiscali che hanno inizio il 30 giugno 2016 o successivamente, mentre il Pakistan per quelli dal 1° luglio 2016. Alcuni di loro prevedono di richiedere la rendicontazione Paese per Paese, il file principale e il file locale, mentre altri si limitano ad esigere la rendicontazione Paese per Paese.

1.7.2

Unione europea

Nell'Unione europea vigono già numerose normative in materia di informazioni fornite Paese per Paese, segnatamente per le imprese attive nelle industrie estrattive e forestali che devono indicare in una relazione i pagamenti rilevanti a favore dei governi dei Paesi in cui esercitano la loro attività15. Queste informazioni sono pubblicate sotto forma di una relazione annuale distinta che l'impresa stessa mette a disposizione del pubblico. Anche gli enti creditizi e le imprese di investimento sono soggetti all'obbligo di pubblicare le seguenti informazioni Paese per Paese: denominazione, natura delle attività e località geografica, fatturato, numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, utile o perdita prima delle imposte e contributi

13 14 15

RS 0.641.926.81 FF 2015 4467 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, GU L 182 del 29.9.2013, pag. 13 segg.

51

FF 2017

pubblici ricevuti16. Queste informazioni comprendono anche quelle delle stabili organizzazioni e delle filiali dei Paesi terzi.

Il 28 gennaio 2016 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale17. La proposta è stata adottata il 25 maggio 2016 dal Consiglio Economia e Finanza (Consiglio ECOFIN). La direttiva adottata18 traspone lo standard dell'OCSE nel diritto europeo. Prevede che le rendicontazioni Paese per Paese siano scambiate automaticamente tra le autorità fiscali degli Stati membri. Le rendicontazioni Paese per Paese sono destinate unicamente alle autorità fiscali degli Stati membri in cui si trovano enti del gruppo di imprese multinazionali. La direttiva dovrà essere applicata dagli Stati membri a partire dal 5 giugno 2017. Le rendicontazioni Paese per Paese devono però essere presentate già per i periodi fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 2016 o successivamente.

Il 12 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato un'altra proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2013/34/UE19 per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Questa proposta di direttiva prevede che siano resi pubblici determinati dati della rendicontazione Paese per Paese, ovvero natura delle attività, numero di addetti, cifra d'affari netta (compresa quella realizzata con parti correlate), utile al lordo delle imposte, importo dell'imposta sul reddito dovuta nel Paese in ragione degli utili realizzati nell'esercizio corrente, importo dell'imposta sul reddito effettivamente versato e importo degli utili non distribuiti. Sono soggette all'obbligo di pubblicazione tutte le imprese multinazionali con sede nell'Unione europea o in un Paese terzo che realizzano una cifra d'affari consolidata superiore a 750 milioni di euro. Se la società madre ha sede in uno Stato terzo l'obbligo si applica alle filiali o succursali nell'Unione europea. In linea di principio, i dati relativi ad attività nei Paesi terzi dovranno essere presentati in forma aggregata.

16

17

18

19

52

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, recante modifica della direttiva 2002/87/CE, che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, GU L 176 del 27.6.2016, pag. 338.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, COM(2016) 25 final.

Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8 segg.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, COM(2016) 198 final.

FF 2017

2

Consultazione

Dal 13 aprile al 13 luglio 2016 l'Accordo SRPP e la LSRPP sono stati oggetto di una procedura di consultazione20.

2.1

Risultati della procedura di consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto.

Dei 24 Cantoni che hanno risposto fornendo il loro parere, tutti si dichiarano a favore del progetto almeno nella sostanza. Anche la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) esprime un sostanziale consenso.

Dei cinque partiti politici che hanno partecipato alla consultazione, due si dichiarano favorevoli al progetto (Partito Popolare Democratico [PPD] e Partito Liberale Radicale [PLR]), due lo approvano con riserva (I Verdi e Partito Socialista Svizzero [PSS]) e uno lo respinge (Unione democratica di centro [UDC]).

Delle 14 organizzazioni che hanno fatto pervenire un parere, 13 si sono dichiarate sostanzialmente favorevoli al progetto; Alliance Sud lo approva con riserva.

Le principali critiche espresse dai partecipanti alla consultazione sono state in particolare le seguenti:

20

21

­

disposizioni penali (art. 24­27 AP-LSRPP): secondo il parere dei Cantoni AG, AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, nonché del PPD, della CDCF, di Economiesuisse, dell'Unione sindacale svizzera (USS), di Expertsuisse, dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), di SwissHoldings e Scienceindustries, la pena prevista per le persone fisiche è certamente giustificata dal punto di vista del diritto penale comune, ma si dimostra inapplicabile e macchinosa. Di conseguenza, le rispettive disposizioni dovrebbero essere stralciate e sostituite con una disposizione penale sulla falsariga dell'articolo 181 della legge del 14 dicembre 199021 sull'imposta federale diretta (LIFD), che prevede la punibilità della persona giuridica. Inoltre le multe comminate sarebbero troppo elevate. Le sanzioni di cui all'articolo 24 AP-LSRPP avrebbero il carattere di multe disciplinari, ragione per cui si imporrebbe un sistema di esecuzione semplificato anche per motivi di economia procedurale. Nella prassi dovrebbe trovare comunque applicazione la fattispecie residuale disciplinata dall'articolo 26 AP-LSRPP; sarebbe pertanto giustificato che fosse assunta a norma;

­

competenza di approvazione (art. 28 AP-LSRPP): Economiesuisse, l'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), l'USS, SwissHoldings e Scienceindustries accolgono con favore che, secondo l'articolo 28 AP-LSRPP, il Consiglio federale abbia la competenza di scegliere gli Stati con i quali la Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è consultabile al sito www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2016 > DFF.

RS 642.11

53

FF 2017

Svizzera intende effettuare lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese.

Questa attivazione bilaterale garantirebbe che le autorità dello Stato estero ricevano le rendicontazioni Paese per Paese solo tutelando le garanzie concesse dall'Accordo SRPP. Il PSS e Alliance Sud auspicano che lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sia esteso a tutti gli Stati che hanno firmato l'Accordo SRPP; ­

2.2

trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della LSRPP (art. 29 AP-LSRPP): i Cantoni AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, TG e VS accolgono con favore la creazione di una base giuridica per la fornitura su base volontaria delle rendicontazioni Paese per Paese. Tuttavia non sarebbe chiaro fino a che punto all'articolo 29 AP-LSRPP la nozione di «Stato contraente» vada oltre la definizione legale di «Stato partner» di cui all'articolo 2 lettera b AP-LSRPP.

Non sarebbe chiaro neppure se l'applicazione della disposizione si limiti alla presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese, fornite su basa volontaria, oppure se ne comprenda lo scambio. In tal caso, lo scambio delle rendicontazioni fornite su base volontaria prima dell'entrata in vigore della LSRPP dovrebbe avvenire sulla base delle disposizioni in vigore (p. es. la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale).

Novità rispetto all'avamprogetto

Il disegno della LSRPP contiene alcune modifiche rispetto al testo posto in consultazione. Alcune di esse derivano dai pareri pervenuti nel quadro della procedura di consultazione, altre tengono conto delle più recenti raccomandazioni pubblicate dall'OCSE relative all'attuazione della rendicontazione Paese per Paese.

Le modifiche materiali sono le seguenti:

54

a)

la definizione di «gruppo» è stata estesa ai gruppi composti da imprese sottoposte in altro modo a un controllo unitario;

b)

l'articolo 8 è stato completato da un secondo capoverso, secondo cui il meccanismo secondario può essere utilizzato soltanto in casi limitati e diviene inapplicabile se la rendicontazione Paese per Paese è stata fornita in uno Stato diverso dalla Svizzera tramite una società madre supplente. La società madre supplente deve tuttavia essere stata designata alle condizioni dell'articolo 9 capoverso 2;

c)

l'articolo 9 è stato completato da un capoverso secondo cui la società madre supplente può essere designata anche in Svizzera. In questo caso, la LSRPP non pone particolari condizioni in quanto le autorità fiscali svizzere sono incaricate di trasmettere, e non di ricevere, la rendicontazione Paese per Paese. Al contrario, se la società madre supplente si trova all'estero, devono essere soddisfatte determinate condizioni affinché alle autorità fiscali svizzere sia garantito l'accesso ai dati della rendicontazione Paese per Paese;

d)

l'articolo 10 prevede ora unicamente l'obbligo di iscrizione per gli enti notificanti. Tale obbligo è stato soppresso per gli enti costitutivi residenti in

FF 2017

Svizzera a seguito della richiesta espressa nella procedura di consultazione di ridurre l'onere amministrativo di tali enti. Nel caso in cui talune informazioni degli enti costitutivi residenti in Svizzera potrebbero rivelarsi utili in un momento successivo, l'obbligo precedentemente previsto al capoverso 3 è stato sostituito da una delega di competenze al Consiglio federale. In tal modo, il Consiglio federale può esigere dagli enti costitutivi residenti in Svizzera informazioni sulla ragione sociale, l'indirizzo e la residenza dell'ente costitutivo tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese.

L'articolo 10 è stato inoltre modificato affinché gli enti notificanti la cui sede si trova all'estero, ma l'amministrazione effettiva in Svizzera, siano tenuti a iscriversi;

22 23

e)

l'articolo 12 AP-LSRPP è stato stralciato a seguito della pubblicazione, il 29 giugno 201622, ovvero durante la procedura di consultazione, di nuove raccomandazioni dell'OCSE relative all'applicazione dello standard. Queste raccomandazioni precisano l'applicazione del meccanismo secondario.

Secondo l'interpretazione fornita dall'OCSE, l'Accordo SRPP può anche servire da base convenzionale per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della LSRPP, fornite su base volontaria alle autorità fiscali (vedi n. 1.3.4). L'articolo 28 LSRPP concretizza questa possibilità per i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente in Svizzera. Va inoltre ricordato che lo standard obbliga gli Stati a ottenere la rendicontazione Paese per Paese in primo luogo sulla base della Convenzione. La rendicontazione Paese per Paese nonché altri documenti come il file principale e il file locale ­ i quali possono essere richiesti nei Paesi che applicano norme più ampie rispetto allo standard minimo ­ possono essere forniti dal gruppo di imprese in vista della loro trasmissione a un'autorità fiscale secondo il meccanismo secondario senza violare l'articolo 271 del Codice penale (CP)23;

f)

all'articolo 12 è stata introdotta una disposizione sulla sanzione amministrativa in caso di inosservanza, che punisce la mancata presentazione della rendicontazione da parte dell'ente notificante con una sanzione di 200 franchi per ogni giorno trascorso;

g)

l'articolo 18 capoverso 4 lettera c concernente l'elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali è stato stralciato;

h)

l'articolo 22, che disciplina le verifiche, è stato modificato e riflette attualmente due fasi distinte. La prima fornisce all'ente costitutivo la possibilità di colmare le lacune constatate nell'adempimento dei suoi obblighi. La seconda permette all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di compiere indagini nel caso in cui l'ente costitutivo non abbia colmato le proprie lacune;

i)

le disposizioni penali (art. 24­26) sono state riformulate e riguardano le informazioni false o incomplete e le infrazioni contro decisioni dell'autorità; OCSE, Instructions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays: BEPS action 13, pubblicate il 29 giugno 2016, rivedute il 12 ottobre 2016.

RS 311.0

55

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j)

l'articolo 28 (art. 29 AP-LSRPP) è stato adeguato in base alle raccomandazioni dell'OCSE pubblicate il 29 giugno 201624. Prevede ora che le rendicontazioni Paese per Paese fornite su base volontaria siano scambiate in virtù dell'Accordo SRPP. Poiché, secondo l'interpretazione dell'OCSE, l'Accordo SRPP si applica nel caso di specie, il capoverso 2 è stato aggiunto per ricordare le restrizioni e gli obblighi previsti dalla sezione 5 dell'Accordo SRPP. Il capoverso 3 stabilisce che l'iscrizione può avvenire al più tardi al momento in cui la rendicontazione Paese per Paese è fornita su base volontaria;

k)

l'articolo 29 è stato aggiunto allo scopo di precisare i periodi fiscali a partire dai quali inizia l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese.

3

Commento alle disposizioni dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese

Preambolo Il preambolo espone la concezione dell'Accordo SRPP, in particolare la sua relazione con la Convenzione.

Precisa che l'Accordo SRPP può essere firmato esclusivamente da Stati e territori che abbiano perlomeno espresso l'intenzione di firmare la Convenzione e che esso produce i suoi effetti giuridici in uno Stato o territorio unicamente se la Convenzione è in vigore ed effettiva nei suoi confronti.

Il preambolo evidenzia che la rendicontazione Paese per Paese fa parte di una struttura a tre livelli, con il file principale e il file locale (cfr. n. 1.2). Per le ragioni esposte nel primo capitolo del presente messaggio, in questa fase la Svizzera si concentra unicamente sull'attuazione della rendicontazione Paese per Paese.

Il preambolo ricorda inoltre che le procedure amichevoli fondate sulle CDI restano applicabili nel caso in cui la rendicontazione Paese per Paese sia stata scambiata in virtù dell'Accordo SRPP.

Sezione 1

Definizioni

La sezione 1 definisce i termini e le espressioni utilizzati nell'Accordo SRPP.

Par. 1 Il termine «Giurisdizione» designa uno Stato o un territorio (p. es. un territorio d'oltremare di uno Stato) per cui la Convenzione e l'Accordo SRPP sono in vigore.

24

56

OCSE, Instructions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays: BEPS action 13, pubblicate il 29 giugno 2016, rivedute il 12 ottobre 2016.

FF 2017

L'espressione «autorità competente» designa, per ogni Stato o territorio rispettivo, le persone e autorità elencate all'allegato B della Convenzione. Per la Svizzera, si tratta del capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del suo rappresentante autorizzato. La definizione coincide con quella adottata nelle CDI e nei TIEA.

Il termine «gruppo» designa un insieme di imprese collegate da partecipazioni o da un controllo e che sono tenute ad allestire un conto di gruppo conforme ai principi contabili applicabili. In Svizzera, la definizione di «gruppo» si fonda pertanto sugli articoli 963 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO)25. Rientrano nella definizione di «gruppo» anche le imprese sottoposte in altro modo a un controllo unitario.

L'espressione «gruppo di imprese multinazionali» designa qualsiasi gruppo che comprende due o più imprese la cui residenza fiscale si trova in Stati e territori diversi o che comprende un'impresa la cui residenza fiscale si trova in un determinato Stato o territorio per ragioni fiscali, ma che è soggetta a imposizione in un altro Stato o territorio a causa delle attività esercitate mediante una stabile organizzazione.

L'espressione «gruppo di imprese multinazionali escluso» designa un gruppo che non è tenuto a presentare una rendicontazione Paese per Paese perché la sua cifra d'affari annua consolidata, realizzata durante il periodo fiscale immediatamente precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione, è inferiore a una determinata soglia. Secondo il rapporto sull'azione 13, i gruppi di imprese multinazionali esclusi sono quelli la cui cifra d'affari annua consolidata, realizzata durante il periodo fiscale precedente, è inferiore a 750 milioni di euro o a un importo equivalente in moneta nazionale al 1° gennaio 2015. Poiché il riesame del 2020 potrebbe condurre a una modifica di detta soglia, questa non è contenuta nell'Accordo SRPP allo scopo di evitare un ulteriore successivo emendamento. L'Accordo SRPP rimanda pertanto alle legislazioni interne che devono fissare detta soglia. Una modifica della soglia nel 2020 renderebbe necessaria una revisione delle legislazioni interne in materia.

Nel diritto svizzero, è previsto di fissare la soglia a un importo di 900 milioni di franchi attraverso un'ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 6
cpv. 2 LSRPP).

Questa delega di competenze al Consiglio federale consentirà alla Svizzera di recepire rapidamente gli sviluppi internazionali in materia.

L'espressione «entità costitutiva» (o ente costitutivo) designa qualsiasi unità aziendale che è inclusa nel conto di gruppo o che lo sarebbe se le partecipazioni in tale unità aziendale fossero quotate in borsa nonché le unità aziendali che sono escluse dai conti di gruppo a causa delle dimensioni o in base al principio di rilevanza.

Qualsiasi stabile organizzazione di un'unità aziendale rientra altresì nella definizione di ente costitutivo, purché l'unità aziendale allestisca una contabilità distinta per questa stabile organizzazione a fini normativi, fiscali, di informativa finanziaria o di controllo interno della gestione.

L'espressione «entità notificante» (o ente notificante) designa l'ente costitutivo che, in applicazione della legislazione interna del proprio Stato di residenza fiscale, è tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese. In Svizzera, l'ente notificante è definito dalla LSRPP (cfr. art. 2 lett. i LSRPP).

25

RS 220

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L'espressione «rendicontazione Paese per Paese» designa la rendicontazione Paese per Paese che l'ente notificante deve fornire ogni anno e che contiene i dati oggetto della legislazione interna. La legislazione interna deve prevedere che la rendicontazione Paese per Paese contenga i dati descritti nel rapporto sull'azione 13 e che sia presentata nella forma prevista dall'allegato III del rapporto. Il riesame del 2020 potrebbe sfociare nell'esigenza di fornire dati supplementari o diversi nella rendicontazione Paese per Paese. Considerato che l'Accordo SRPP rimanda alla legislazione interna, un'eventuale modifica dei dati sollecitati non richiederà emendamenti all'Accordo SRPP. Nel diritto svizzero, il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è definito dalla LSRPP e deve essere precisato mediante ordinanza. Grazie alla delega della competenza al Consiglio federale prevista all'articolo 3 LSRPP, la Svizzera può adeguarsi rapidamente agli sviluppi internazionali in questo ambito.

L'espressione «Rapporto del 2015» designa il rapporto 2015 pubblicato dall'OCSE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull'azione 13).

L'espressione «Segretariato dell'Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell'OCSE che, conformemente all'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, assiste l'Organo di coordinamento, composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione.

L'espressione «Accordo effettivo» significa che sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni e che lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra due Stati è stato attuato sul piano giuridico: ­

la Convenzione deve essere in vigore nei confronti dei due Stati;

­

i due Stati o territori devono aver firmato l'Accordo SRPP;

­

i due Stati o territori devono aver confermato di disporre delle leggi necessarie per la presentazione e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese;

­

i due Stati o territori devono aver notificato al Segretariato dell'Organo di coordinamento l'intenzione di scambiare automaticamente rendicontazioni Paese per Paese con l'altro Stato o territorio o uno o entrambi gli Stati o territori devono aver manifestato l'intenzione che l'Accordo SRPP sia effettivo nei confronti di tutti gli altri Stati e territori che hanno indirizzato una notifica.

Par. 2 Qualsiasi termine che non è definito nell'Accordo SRPP ha il senso che gli attribuisce la legislazione dello Stato che applica l'Accordo SRPP nel caso specifico. Una normativa simile è contenuta nelle CDI e nei TIEA conclusi dalla Svizzera e nella Convenzione.

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Sezione 2 Scambio di informazioni concernente i gruppi di imprese multinazionali Par. 1 Il paragrafo 1 indica che le rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli enti notificanti devono essere scambiate in modo automatico ogni anno. Lo scambio verte sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese forniti dagli enti notificanti. I dati richiesti nella rendicontazione Paese per Paese sono quelli che figurano nell'allegato III del rapporto sull'azione 13. Lo scambio avviene con tutti gli Stati partner nei quali uno o più enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o sono soggetti a imposizione tramite una stabile organizzazione. Il paragrafo 1 rinvia infatti agli articoli 6 (Scambio automatico di informazioni), 21 (Protezione delle persone e limiti dell'obbligo di assistenza) e 22 (Segreto) della Convenzione.

Par. 2 Il paragrafo 2 disciplina la possibilità di trasmettere rendicontazioni Paese per Paese senza riceverne. Questi Stati e territori devono annunciare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che rinunciano alla reciprocità; vengono iscritti in un elenco. Non è invece contemplata la situazione in cui uno Stato o territorio riceva rendicontazioni Paese per Paese senza trasmetterne.

Sezione 3

Calendario e modalità di scambio di informazioni

Par. 1 Il paragrafo 1 prevede che debba essere precisata la valuta in cui sono espressi gli importi della rendicontazione Paese per Paese. In Svizzera, la valuta in cui deve essere presentata la rendicontazione Paese per Paese è precisata all'articolo 5 LSRPP.

Par. 2 e 3 Il paragrafo 2 dispone che, al momento della firma dell'Accordo SRPP o il prima possibile successivamente, ogni Stato o territorio indichi la data del periodo fiscale a partire dalla quale scambierà la rendicontazione Paese per Paese per la prima volta.

Il paragrafo 2 dispone inoltre che le rendicontazioni Paese per Paese siano scambiate al più tardi 18 mesi dopo l'ultimo giorno del primo periodo fiscale oggetto della rendicontazione in questione. Il paragrafo 3 precisa che per i periodi fiscali successivi le rendicontazioni Paese per Paese devono essere trasmesse al più tardi 15 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale in questione. Secondo il rapporto sull'azione 13, gli enti notificanti dispongono di un anno a decorrere dalla chiusura del periodo fiscale al quale si riferisce la rendicontazione Paese per Paese per completare e presentare la rendicontazione (cfr. art. 11 cpv. 1 LSRPP). Ne consegue che per il primo anno di scambio, l'AFC dispone di un termine massimo di sei mesi per trasmettere la rendicontazione Paese per Paese all'autorità competente estera. Per gli

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anni successivi, l'AFC dispone di un termine massimo di tre mesi per la trasmissione.

Par. 4 e 5 I paragrafi 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. I dati delle rendicontazioni Paese per Paese devono essere scambiati in linguaggio XML secondo una procedura automatizzata. Inoltre le autorità competenti convengono uno o più metodi di trasmissione di dati e uno o più standard di cifratura. Si intende in tal modo istituire procedure quanto più uniformi possibile per ridurre al massimo i costi e la complessità.

Sezione 4 Collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell'Accordo La sezione 4 regola la collaborazione tra autorità competenti in caso di trasmissione di informazioni errate o incomplete o in caso di inosservanza degli obblighi di presentazione della rendicontazione Paese per Paese da parte di un ente notificante.

Le autorità competenti devono informarsi vicendevolmente e adottare le misure appropriate in funzione del loro diritto nazionale, segnatamente nei confronti di un ente notificante che non rispetta l'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese. L'Accordo SRPP non prevede contatti diretti tra l'autorità competente di uno Stato o territorio e un ente notificante di un altro Stato o territorio.

Sezione 5

Confidenzialità, protezione e uso appropriato dei dati

Par. 1 La sezione 5 paragrafo 1 rinvia all'articolo 22 della Convenzione, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. Si tratta di principi vincolanti nel quadro dello scambio di informazioni in materia fiscale. Simili clausole sono contenute nell'articolo 26 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE e nel Modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo SRPP contiene, in allegato, un questionario concernente la confidenzialità e la protezione dei dati. Questo questionario era stato elaborato inizialmente dagli Stati Uniti per determinare, in sede di negoziati sull'Accordo FATCA, se le esigenze in tema di confidenzialità e di protezione dei dati fossero sufficientemente soddisfatte affinché gli Stati Uniti potessero trasmettere automaticamente dati allo Stato partner. Ogni Stato o territorio deve compilare il questionario e consegnarlo al Segretariato dell'Organo di coordinamento in virtù della sezione 8 paragrafo 1 lettera d. Il questionario permette a eventuali Stati partner di valutare se sussistono le disposizioni richieste in materia di confidenzialità e protezione dei dati, in vista di uno scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese. Comprende tre categorie: ­

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quadro giuridico: descrizione del diritto internazionale e del diritto nazionale applicabili, comprese le disposizioni penali;

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­

gestione della sicurezza dell'informazione: descrizione delle pratiche e procedure che garantiscono il rispetto del principio di specialità e prevengono la divulgazione di informazioni fiscali a persone non autorizzate (p. es. accesso ai locali, disegno del sistema informatico e formazione dei collaboratori);

­

sorveglianza e sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sulla confidenzialità: descrizione delle disposizioni penali applicabili e delle misure adottate per poter identificare le violazioni delle disposizioni sulla confidenzialità e i loro autori.

La confidenzialità e il principio di specialità sono stati giudicati essenziali in sede di elaborazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. A questo scopo, il Forum globale ha avviato un processo volto a valutare le misure di confidenzialità in atto nei 97 Stati e territori che hanno comunicato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni. L'obiettivo di questo meccanismo è sostituire una moltitudine di valutazioni bilaterali tra gli Stati partner con una valutazione multilaterale che assuma la forma di una valutazione tra pari. I Paesi che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni dispongono in questo modo di uno strumento non vincolante che permette loro di determinare se i provvedimenti in materia di confidenzialità di un potenziale partner sono sufficienti.

Le valutazioni sono effettuate da un comitato di 12 esperti messo a disposizione dagli Stati membri. Un esperto svizzero fa parte di questo comitato, che possiede un'esperienza tecnica di alto livello sul piano dell'attuazione e della supervisione delle misure legate alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati fiscali, in particolare in ambito informatico.

Ai fini della valutazione, i Paesi devono compilare un questionario inerente alla confidenzialità e al principio di specialità. Su questa base, il comitato di esperti redige un rapporto per ogni Paese e lo sottopone in seguito ai pari per consultazione.

I rapporti sono confidenziali e servono da base per la valutazione in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Uno Stato o territorio che divulga le informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese ricevute sulla base dell'Accordo SRPP commette una violazione dell'Accordo SRPP.

Par. 2 Il paragrafo 2 contiene una particolarità concernente l'impiego delle informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese. Queste informazioni possono essere impiegate esclusivamente per svolgere una valutazione dei rischi legati all'applicazione dei prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Possono inoltre servire a scopi di analisi economica e statistica. Non possono però, in nessuna circostanza, servire per effettuare direttamente adattamenti dei prezzi di trasferimento
senza essere preceduti da un'analisi dettagliata per ogni transazione. In altri termini, le autorità fiscali non possono correggere la situazione fiscale di un contribuente (adattamento dei prezzi di trasferimento) sulla base delle sole informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese. Soltanto a seguito di indagini più approfondite nel quadro della procedura fiscale ordinaria le autorità fiscali possono correggere la situazione fiscale del contribuente in questione se giungono alla conclusione che le regole sui prezzi di 61

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trasferimento non sono state applicate correttamente. Un qualsivoglia adattamento effettuato unicamente sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese da parte di un'amministrazione fiscale locale è considerato una violazione dell'impiego appropriato delle rendicontazioni Paese per Paese e può condurre alla sospensione temporanea dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese (cfr. a questo proposito il commento alla sez. 8 par. 5 e alla possibile sospensione dell'Accordo SRPP).

Par. 3 Il paragrafo 3 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione dell'obbligo di confidenzialità e dell'impiego appropriato delle informazioni. Vanno inoltre notificate al Segretariato dell'Organo di coordinamento le sanzioni e le azioni correttive adottate. Il Segretariato informa successivamente tutte le autorità competenti con le quali lo Stato o territorio in questione scambia rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell'Accordo SRPP (cfr. a questo proposito il commento alla sez. 8 par. 5 e alla possibile sospensione dell'Accordo SRPP).

Sezione 6

Consultazioni

Par. 1 Il paragrafo 1 regola la procedura di consultazione. Questa procedura si applica quando viene effettuato un adattamento dell'utile a seguito di indagini supplementari fondati sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese e tale adattamento genera risultati economici indesiderati (p. es. doppie imposizioni). Prevede che le autorità competenti debbano consultarsi e dialogare al fine di risolvere il caso.

Par. 2 In caso di difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione dell'Accordo SRPP, ogni autorità competente può richiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate.

Un'autorità competente deve, in particolare, consultare l'altra autorità competente prima di giungere alla conclusione che esista un'omissione sistematica, ossia la sospensione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese per ragioni diverse da quelle contemplate nell'Accordo SRPP. Se a seguito della consultazione l'autorità competente conferma l'esistenza dell'omissione sistematica da parte dell'altra autorità competente, essa deve informarne il Segretariato dell'Organo di coordinamento. Quest'ultimo notificherà in seguito l'omissione sistematica all'insieme delle autorità competenti.

Par. 3 Se del caso, le conclusioni elaborate e le misure adottate, compresa l'assenza di conclusioni o di misure, devono essere portate a conoscenza del Segretariato dell'Organo di coordinamento, che ne informa le altre autorità competenti. Non sono comunicate le informazioni specifiche dei contribuenti, comprese quelle che rivelano l'identità del contribuente interessato.

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Sezione 7

Modifiche

La sezione 7 stabilisce che l'Accordo SRPP può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per le quali è effettivo. In virtù dell'articolo 166 della Costituzione federale (Cost.)26, l'Accordo SRPP è sottoposto all'Assemblea federale per approvazione. Una modifica sarebbe quindi sottoposta alle autorità interne competenti per approvazione.

Sezione 8

Durata dell'Accordo

La sezione 8 elenca le condizioni che vanno soddisfatte affinché l'Accordo SRPP sia effettivo tra due Stati o territori. Indica inoltre in quali circostanze uno Stato o territorio può sospendere o denunciare l'Accordo SRPP nei confronti di un altro Stato partner e disciplina la denuncia dell'Accordo SRPP.

Par. 1 Secondo il paragrafo 1, l'autorità competente indirizza una notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento al momento della firma dell'Accordo SRPP o il più presto possibile. Questa notifica: ­

indica che lo Stato o territorio in questione ha costituito le leggi necessarie per imporre agli enti notificanti l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese riguardante i periodi fiscali con decorrenza dal giorno indicato nella notifica o successivamente;

­

conferma un'eventuale rinuncia al ricevimento dei dati (rinuncia alla reciprocità);

­

precisa uno o più metodi di trasmissione elettronica dei dati, standard di cifratura compresi;

­

indica le misure volte ad assicurare la confidenzialità e la protezione dei dati; e

­

contiene un elenco degli Stati e territori con i quali i dati dovrebbero essere scambiati o esprime l'intenzione che l'Accordo SRPP sia effettivo nei confronti di tutte le altre autorità competenti che hanno indirizzato una notifica.

Il disegno di decreto federale che approva l'Accordo SRPP disciplina la notifica della Svizzera al Segretariato dell'Organo di coordinamento.

Poiché la Convenzione è stata approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015, sarà effettuata la notifica secondo la sezione 8 Accordo SRPP, a condizione che la LSRPP e l'Accordo SRPP non siano stati oggetto di una votazione popolare (art. 1 cpv. 2 del disegno di decreto federale). A partire da quel momento, il Consiglio federale potrà notificare conformemente all'articolo 2 lettera a del disegno di decreto federale che la Svizzera ha costituito le leggi necessarie allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. La notifica all'Accordo SRPP deve indicare anche 26

RS 101

63

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il periodo fiscale a decorrere dal quale la Svizzera esigerà la presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese. Questo periodo non può essere anteriore all'entrata in vigore della LSRPP. La LSRPP prevede tuttavia che l'AFC possa trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto dall'ente notificante su base volontaria per gli anni precedenti l'entrata in vigore della legge (cfr. art. 28 LSRPP).

Inoltre, secondo l'articolo 2 lettera b del disegno di decreto federale, il Consiglio federale notificherà al Segretariato dell'Organo di coordinamento che la Svizzera ha istituito misure adeguate volte a garantire la confidenzialità richiesta, il rispetto delle norme di protezione dei dati e l'impiego appropriato delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese. Le basi giuridiche necessarie sono date principalmente dalla Convenzione, dall'Accordo SRPP, dalla LSRPP e dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)27.

Conformemente all'articolo 27 LSRPP, il Consiglio federale è competente per decidere l'inclusione di un Paese nell'elenco degli Stati e territori nei confronti dei quali la Svizzera vuole che l'Accordo SRPP sia effettivo.

Il disegno di decreto federale non prevede che la Svizzera rinunci alla reciprocità in sede di applicazione dell'Accordo SRPP. Per garantire parità di condizioni (level playing field), la Svizzera deve, in via di principio, ricevere rendicontazioni Paese per Paese dai suoi Stati partner e poterle utilizzare per procedere a una valutazione dei rischi particolarmente elevati legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili.

L'articolo 3 del disegno di decreto federale abilita il DFF a comunicare i metodi di trasmissione elettronica dei dati, compresi gli standard di cifratura, applicabili in Svizzera e a trasmettere il questionario debitamente compilato concernente la confidenzialità e la protezione dei dati relativo alla Svizzera. La delega di questa competenza al DFF è giustificata dal fatto che questi elementi sono in costante evoluzione.

I metodi di trasmissione dei dati e gli standard di cifratura devono sempre fondarsi sul livello tecnico più recente. Il questionario concernente la confidenzialità e la protezione dei dati descrive non solo la
situazione giuridica effettiva, ma anche le pratiche e le procedure, e queste vanno sorvegliate o addirittura ottimizzate permanentemente.

Par. 2­4 In virtù del paragrafo 2, l'Accordo SRPP è effettivo tra due Stati o territori dalla data più tardiva tra il giorno dell'ultima notifica e quello dell'entrata in vigore della Convenzione. Secondo i paragrafi 3 e 4, l'OCSE pubblica sul suo sito Internet alcune delle informazioni fornite, tra cui, in particolare, l'elenco delle autorità competenti che hanno firmato l'Accordo SRPP e tra le quali questo è effettivo.

Par. 5 In conformità con il paragrafo 5, un'autorità competente può sospendere temporaneamente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese con un'altra autorità competente se è stata commessa una grave violazione dell'Accordo SRPP. Prima di decidere di sospendere lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, l'autorità 27

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RS 235.1

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competente deve consultare l'altra autorità competente. L'autorità competente che considera la sospensione dell'Accordo SRPP con uno Stato partner deve indirizzare un preavviso scritto all'autorità competente di quest'ultimo descrivendo il problema concernente l'inosservanza dell'Accordo SRPP.

L'inosservanza degli obblighi di confidenzialità e delle disposizioni relative alla protezione dei dati dell'Accordo SRPP e della Convenzione o il fatto di non comunicare informazioni appropriate in tempo utile o di non utilizzare i dati delle rendicontazioni Paese per Paese per l'uso prescritto (cfr. al riguardo il commento alla sez. 5 par. 2) possono giustificare una sospensione temporanea dell'Accordo SRPP.

Questa sospensione ha effetto immediato e si protrae finché l'autorità competente che commette o ha commesso una grave violazione non stabilisce in modo soddisfacente che non vi è stata una grave violazione o che ha adottato le misure appropriate per rimediarvi.

Par. 6 Il paragrafo 6 disciplina le modalità di denuncia. L'Accordo SRPP può essere denunciato globalmente o nei confronti di una determinata autorità competente mediante un preavviso scritto di 12 mesi. Tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'Accordo restano confidenziali e sono soggette alle disposizioni della Convenzione, e segnatamente a quelle inerenti alla confidenzialità e alla protezione dei dati, anche dopo la denuncia.

Sezione 9

Segretariato dell'Organo di coordinamento

La sezione 9 stabilisce le modalità d'informazione dell'insieme delle autorità competenti in merito a qualsiasi notifica ricevuta e dei firmatari dell'Accordo SRPP sulla firma da parte di una nuova autorità competente.

4

Commento alle disposizione della legge di applicazione (LSRPP) Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

Cpv. 1 La LSRPP disciplina l'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e gli Stati partner sulla base dell'Accordo SRPP o di un altro accordo internazionale che prevede lo scambio di tali rendicontazioni.

Cpv. 2 Se l'accordo applicabile nel singolo caso contiene disposizioni derogatorie alla LSRPP, queste disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale.

65

FF 2017

Art. 2

Definizioni

L'articolo 2 definisce i termini essenziali per l'applicazione della legge.

L'espressione «accordo applicabile» designa l'Accordo SRPP o un altro accordo ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LSRPP applicabile nel singolo caso.

L'espressione «Stato partner» designa uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto di scambiare automaticamente le rendicontazioni Paese per Paese.

Il termine «gruppo» designa un insieme di imprese controllate da una persona giuridica tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo l'articolo 963 capoversi 1­3 CO28 o sottoposte in altro modo a un controllo unitario. Un simile controllo è esercitato quando unità aziendali distinte sono sottoposte a un controllo unitario a causa dell'esistenza di un rapporto contrattuale o personale.

L'espressione «ente costitutivo» ha lo stesso significato nella LSRPP come nell'Accordo SRPP («entità costitutiva», cfr. al riguardo il commento alla sez. 1 Accordo SRPP).

L'espressione «ente costitutivo residente in Svizzera» designa un ente costitutivo secondo la definizione dell'Accordo SRPP e dell'articolo 2 lettera d LSRPP, residente in Svizzera. Un ente costitutivo residente in Svizzera è un'unità aziendale distinta appartenente a un gruppo di imprese multinazionali. È una persona giuridica assoggettata all'imposta secondo l'articolo 50 LIFD e l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 199029 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) o uno stabilimento di impresa assoggettato all'imposta in Svizzera secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD e l'articolo 21 capoverso 1 lettera b LAID. La definizione giuridica di ente costitutivo comprende anche la società madre o la società madre supplente.

L'espressione «società madre» designa l'ente costitutivo di un gruppo di imprese multinazionali che per la sua partecipazione, diretta o indiretta, in uno o più enti costitutivi di questo gruppo di imprese multinazionali: ­

è tenuto ad allestire un conto di gruppo secondo le norme contabili in uso nel suo Stato di residenza fiscale ai fini della presentazione dei suoi conti;

­

dovrebbe allestire un conto di gruppo se le sue partecipazioni fossero quotate in borsa e nessun altro ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionali detenesse una partecipazione diretta o indiretta come descritto sopra.

È considerato società madre anche chiunque esercita in altro modo il controllo.

L'espressione «società madre residente in Svizzera» designa un ente costitutivo assoggettato all'imposta in Svizzera secondo l'articolo 50 LIFD e l'articolo 20 capoverso 1 LAID che è tenuto ad allestire un conto di gruppo secondo l'articolo 963 capoversi 1­3 CO e che non può esserne esonerato secondo l'articolo 963a capoverso 1 numero 2 CO. Chiunque esercita in altro modo il controllo è considerato residente in Svizzera se il controllo effettivo è esercitato in Svizzera.

Una persona giuridica è esonerata dall'obbligo di allestire il conto di gruppo se è 28 29

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RS 220 RS 642.14

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controllata da un'impresa il cui conto di gruppo è allestito secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti e se tale conto è sottoposto a revisione ordinaria. Considerato che le fondazioni e le associazioni sono persone giuridiche, ai fini dell'applicazione della LSRPP possono anch'esse essere società madri residenti in Svizzera.

L'espressione «società madre supplente» designa l'ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionali incaricato di fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo in qualità di unico supplente della società madre. Il gruppo di imprese multinazionali può designare una società madre supplente residente in Svizzera o all'estero (art. 9 LSRPP).

L'espressione «ente notificante» («entità notificante» nell'Accordo SRPP) designa la società madre o la società madre supplente residente in Svizzera tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali.

L'espressione «periodo fiscale oggetto della rendicontazione» designa il periodo fiscale i cui dati e indicatori vanno riportati nella rendicontazione Paese per Paese. Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale (art. 79 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LAID). Può pertanto non coincidere con l'anno civile.

L'espressione «numero d'identificazione fiscale svizzero per enti (IDI)» designa il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 201030 sul numero d'identificazione delle imprese.

L'espressione «omissione sistematica» designa la situazione che si verifica quando uno Stato partner della Svizzera sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, nonostante l'obbligo impostogli dall'Accordo SRPP. Sussiste omissione sistematica soltanto se i motivi della sospensione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sono di natura diversa di quelli previsti esplicitamente nell'Accordo SRPP (i motivi citati nell'Accordo riguardano il rispetto della confidenzialità, le misure di protezione dei dati e/o l'impiego appropriato di questi ultimi).

Secondo l'Accordo SRPP, un'autorità competente deve richiedere consultazioni con l'altra autorità competente prima di giungere alla conclusione che esista un'omissione sistematica a scambiare rendicontazioni Paese per Paese da parte dell'altra autorità competente (cfr. al riguardo il commento alla sez. 6 par. 2 Accordo SRPP).

Sezione 2: Rendicontazione Paese per Paese Art. 3

Contenuto

Cpv. 1 Secondo il rapporto sull'azione 13, la rendicontazione Paese per Paese contiene tre tabelle31.

30 31

RS 431.03 OCSE, Action 13: rapport final 2015 ­ Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, allegato III.

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Cpv. 2 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza il contenuto della rendicontazione Paese per Paese. A tal fine tiene conto degli standard internazionali. Il Consiglio federale si attiene al contenuto della rendicontazione Paese per Paese raccomandato nell'allegato III del rapporto sull'azione 13. In altri termini, non si avvale della sua competenza per esigere dati supplementari non raccomandati dagli standard internazionali. Se l'evoluzione della situazione sul piano internazionale lo richiede, il Consiglio federale adegua il contenuto della rendicontazione Paese per Paese. Gli standard internazionali sono emanati dall'OCSE nei suoi Principi applicabili in materia di prezzi di trasferimento rivolti alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali.

Art. 4

Lingua

La rendicontazione Paese per Paese deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese. Ciò è conforme ai principi del diritto contabile svizzero (vedi art. 957a cpv. 5 CO).

Art. 5

Valuta

Gli importi che figurano nella rendicontazione Paese per Paese sono espressi o in valuta svizzera o nella valuta più importante per l'attività del gruppo di imprese multinazionali. L'uso di un'unica valuta è indispensabile affinché le amministrazioni fiscali possano effettuare una valutazione dei rischi legati ai prezzi di trasferimento nonché analisi economiche e statistiche basate su dati coerenti.

Sezione 3: Obblighi e diritti degli enti costitutivi Art. 6

Obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese

Cpv. 1 L'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese concerne solo i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente in Svizzera e che nel periodo fiscale precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione realizzano una cifra d'affari annua consolidata superiore a una determinata soglia.

Cpv. 2 Secondo il rapporto sull'azione 13, l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese alle autorità fiscali si applica solo ai gruppi di imprese multinazionali che realizzano una cifra d'affari annua consolidata di oltre 750 milioni di euro o un importo equivalente in valuta nazionale al 1° gennaio 201532. In Svizzera, al tasso di cambio del 1° gennaio 2015 la soglia corrisponde a 900 milioni di franchi di

32

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OCSE, Action 13: rapport final 2015 ­ Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, pubblicato il 5 ottobre 2015, par. 52.

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cifra d'affari annua consolidata. L'osservanza di questa soglia da parte di tutti gli Stati consente un'attuazione globale e uniforme in tutti i Paesi.

Il capoverso 2 assume la forma di una delega di competenze che consente al Consiglio federale di definire la soglia tenendo conto degli standard internazionali in vigore. Il Consiglio federale può adeguare la soglia in funzione di eventuali sviluppi internazionali in materia. Conviene ricordare, in questa sede, che il riesame del 2020 potrebbe condurre a un adeguamento della soglia che comporta l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese.

Il Consiglio federale non è peraltro tenuto a rivedere la soglia in funzione delle fluttuazioni monetarie. La data di conversione raccomandata dagli standard internazionali è quella del 1° gennaio 2015.

Art. 7

Obbligo dell'ente notificante di fornire la rendicontazione Paese per Paese

La società madre è l'ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionali tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali. Quando la società madre ha fornito la rendicontazione Paese per Paese, l'obbligo è soddisfatto per tutti gli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali. Per ottenere la rendicontazione, gli Stati o territori nei quali risiede un ente costitutivo devono pertanto basarsi sugli accordi internazionali in vigore.

Art. 8

Obbligo di un altro ente costitutivo residente in Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese

Cpv. 1 Quando un gruppo di imprese multinazionali la cui cifra d'affari consolidata supera la soglia che comporta l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese dispone di un ente costitutivo in Svizzera che non è la società madre, detto ente costitutivo può essere tenuto, a determinate condizioni, a fornire la rendicontazione Paese per Paese all'AFC.

Il capoverso 1 elenca le condizioni alle quali l'AFC può esigere la rendicontazione Paese per Paese direttamente dall'ente costitutivo residente in Svizzera. Instaura così un meccanismo secondario che permette di garantire all'AFC di ottenere la rendicontazione Paese per Paese nel caso in cui non fosse possibile tramite il meccanismo convenzionale. Tuttavia, questo non significa che l'AFC richiederà sistematicamente la rendicontazione Paese per Paese agli enti costitutivi residenti in Svizzera. Solo quando ritiene che l'ottenimento di detta rendicontazione rivesta un interesse particolare, l'AFC si rivolge all'ente costitutivo residente in Svizzera. Questa disposizione potrebbe creare un onere amministrativo ancora maggiore per gli enti in Svizzera detenuti da una società madre estera. Tuttavia dovrebbe essere applicata solo in un numero molto limitato di casi. Il termine entro il quale l'ente costitutivo deve fornire la rendicontazione Paese per Paese all'AFC è disciplinato dall'articolo 11 capoverso 2.

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Il meccanismo secondario deve essere limitato a determinati casi particolari, che costituiscono un'alternativa, enumerati alle lettere a e b, ovvero: ­

lo Stato di residenza della società madre non ha concluso un accordo applicabile allo scambio di rendicontazioni Paese per Paese di cui la Svizzera è parte per il periodo fiscale oggetto della rendicontazione. Per questo motivo, lo Stato di residenza della società madre non è uno Stato partner. Più concretamente, questa situazione potrebbe presentarsi segnatamente nel caso in cui uno Stato o territorio abbia posto in vigore la Convenzione, firmato l'Accordo SRPP, ma non abbia ancora attivato l'Accordo SRPP perché non dispone, nel suo diritto interno, delle leggi necessarie per esigere la rendicontazione Paese per Paese. La lettera a presuppone pertanto che uno Stato abbia introdotto le basi giuridiche necessarie per esigere la rendicontazione Paese per Paese. Se non richiede la rendicontazione, uno Stato non può effettuare la notifica prevista alla sezione 8 Accordo SRPP e non può quindi essere uno Stato partner della Svizzera. Occorre quindi evidenziare che uno Stato che non firma l'Accordo SRPP e non esige la rendicontazione Paese per Paese dei gruppi sul suo territorio non può divenire uno Stato partner (lett. a);

­

lo Stato di residenza della società madre e la Svizzera hanno concluso un accordo applicabile allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, ma è presente un'omissione sistematica. In questo caso, lo Stato di residenza della società e la Svizzera hanno convenuto di applicare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base di un accordo internazionale, ma l'AFC constata che non riceve le rendicontazioni Paese per Paese per ragioni diverse da quelle contemplate dall'accordo applicabile e che sussiste pertanto un'omissione sistematica allo scambio. In questo caso l'accordo applicabile è l'Accordo SRPP, fatti salvi altri accordi conclusi dalla Svizzera che permettono lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Di conseguenza, prima della conferma dell'esistenza di un'omissione sistematica occorre avviare una procedura di consultazione ai sensi della sezione 6 paragrafo 2 dell'Accordo SRPP (lett. b).

Cpv. 2 L'AFC non ha più la facoltà di richiedere la rendicontazione Paese per Paese a un ente costitutivo residente in Svizzera se è stata designata una società madre supplente e questa ha fornito la rendicontazione Paese per Paese a uno Stato partner. In tale circostanza, l'AFC deve basarsi sull'accordo applicabile per ricevere la rendicontazione Paese per Paese dallo Stato partner.

Art. 9

Società madre supplente

Un gruppo di imprese multinazionali può decidere di designare una società madre supplente che adempia l'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo. In tal caso, tutti gli altri enti costitutivi del gruppo, compresa la società madre, sono esonerati da quest'obbligo. Qualsiasi ente costitutivo del gruppo residente in Svizzera (cpv. 1) o all'estero (cpv. 2) può essere designata società madre supplente.

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Cpv. 1 Se dispone di un ente costitutivo in Svizzera, il gruppo di imprese multinazionali lo può designare come società madre supplente. In questo caso, l'ente costitutivo diventa ente notificante ed è soggetto all'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese all'AFC. La società madre supplente è altresì tenuta a iscriversi presso l'AFC.

Se un ente costitutivo residente in Svizzera è designato come società madre supplente, in linea di principio gli Stati esteri non hanno più la facoltà di ottenere la rendicontazione Paese per Paese tramite il meccanismo secondario presso un altro ente costitutivo del gruppo.

Cpv. 2 Una società madre supplente può essere designata all'estero unicamente se lo Stato di residenza di tale ente costitutivo soddisfa determinate condizioni. Le condizioni richieste sono cumulative e sono enumerate alle lettere a­c, ovvero: ­

lo Stato di residenza è uno Stato partner: affinché l'AFC rinunci ad esigere direttamente dall'ente costitutivo presente in Svizzera la rendicontazione Paese per Paese deve essere garantito il suo ottenimento su base convenzionale. Questa condizione comprende altresì il caso di uno Stato che non esige la rendicontazione Paese per Paese perché non potrebbe divenire uno Stato partner;

­

lo Stato di residenza non presenta omissioni sistematiche: lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società madre supplente deve essere effettivo;

­

lo Stato di residenza è stato informato dall'ente costitutivo in merito alla sua qualità di società madre supplente: lo Stato di residenza deve essere informato dall'ente costitutivo che si trova sul suo territorio della sua qualità di società madre supplente. Questa condizione è indispensabile affinché lo Stato di residenza sappia di dover scambiare la rendicontazione Paese per Paese con tutti gli Stati e territori nei quali si trova un ente costitutivo, compreso lo Stato della società madre.

L'insieme di queste condizioni permette all'AFC di assicurarsi il ricevimento della rendicontazione Paese per Paese sulla base dell'accordo applicabile allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società madre supplente.

Se una società madre supplente di uno Stato partner ha fornito la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo, la società madre residente in Svizzera non è più tenuta a farlo.

Art. 10

Obbligo di iscrizione

Cpv. 1 e 2 Tutti gli enti notificanti sono tenuti a iscriversi spontaneamente presso l'AFC. Nel farlo, devono fornire tutte le indicazioni elencate alle lettere a­d. Gli enti notificanti 71

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che in Svizzera hanno solamente la loro amministrazione effettiva, oltre alle indicazioni di cui alle lettere a­d devono indicare il luogo della sede principale e l'indirizzo della direzione in Svizzera.

Cpv. 3 Il Consiglio federale può esigere che gli enti costitutivi residenti in Svizzera diversi dagli enti notificanti (ovvero che non sono né la società madre né la società madre supplente del gruppo di imprese multinazionali) forniscano all'AFC informazioni sulla ragione sociale, l'indirizzo e la residenza dell'ente costitutivo tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese. Il Consiglio federale si avvarrà di questa competenza unicamente laddove indispensabile. Questa situazione potrebbe verificarsi, in particolare, se le autorità svizzere dovessero avere bisogno di informazioni precise sulle società madri o sulle società madri supplenti all'estero tenute a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo alle autorità fiscali del loro Stato di residenza.

Cpv. 4 L'obbligo di iscrizione deve essere adempiuto al più tardi l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione affinché l'AFC disponga in tempo utile di tutti i dati richiesti sullo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Di conseguenza, se il periodo fiscale ha inizio il 1° gennaio, gli enti notificanti possono iscriversi fino al 31 dicembre. L'iscrizione deve essere effettuata una sola volta. Per gli enti notificanti che rimangono tali non è necessario il rinnovo annuale della loro iscrizione.

Cpv. 5 Se la qualità di enti notificanti cessa, tutti gli enti notificanti sono tenuti a comunicarlo spontaneamente all'AFC.

Art. 11

Termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese

Cpv. 1 Gli enti notificanti forniscono annualmente all'AFC la rendicontazione Paese per Paese al più tardi 12 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.

Il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese è un termine ordinatorio.

Al contrario di quanto vale per i termini di perenzione, i termini ordinatori non modificano il vincolo giuridico. Se scade il termine di cui all'articolo 11, l'articolo 22 capoverso 2 permette all'AFC di dare all'ente notificante l'opportunità di fornirle la rendicontazione Paese per Paese entro il termine supplementare impartito.

L'osservanza del termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese rientra nell'adempimento dell'obbligo di presentare la rendicontazione Paese per Paese. Di conseguenza la presentazione tardiva della rendicontazione è punita con una sanzione amministrativa.

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Cpv. 2 Nei casi di cui all'articolo 8, il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese previsto al capoverso 1 decorre dal giorno in cui l'AFC ha richiesto per scritto all'ente costitutivo residente in Svizzera di fornirle la rendicontazione Paese per Paese.

La constatazione da parte della Svizzera che uno dei suoi Stati partner presenta un'omissione sistematica può richiedere del tempo. In primo luogo, la Svizzera deve poter constatare di non aver ricevuto la rendicontazione Paese per Paese di detto Stato partner. In secondo luogo, conformemente all'Accordo SRPP, deve consultare lo Stato partner prima di giungere alla conclusione che esista un'omissione sistematica (cfr. al riguardo il commento alla sez. 6 Accordo SRPP). Per questo motivo il termine di 12 mesi per fornire la rendicontazione Paese per Paese decorre dal giorno in cui l'AFC ha richiesto per scritto all'ente costitutivo di fornirle la rendicontazione Paese per Paese.

Art. 12

Sanzione amministrativa in caso di inosservanza

Se le rendicontazioni Paese per Paese nono sono presentate entro i termini, è messo a repentaglio lo scambio richiesto dall'accordo applicabile e dalla legge. Ecco perché l'AFC deve poter esigere le rendicontazioni dopo la scadenza del termine.

Conformemente a questo articolo, l'AFC addebita all'ente che non fornisce la rendicontazione Paese per Paese entro il termine stabilito un importo di 200 franchi per ogni trascorso.

Sezione 4: Trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese e prescrizione Art. 13

Trasmissione e utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese

Cpv. 1 L'AFC trasmette alle autorità competenti dello Stato partner in cui sono residenti enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionali le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto dagli enti notificanti svizzeri nel quadro dell'accordo applicabile nel rispetto dei termini da esso stabiliti. Ne deriva che l'AFC deve procedere al primo scambio di rendicontazioni Paese per Paese al più tardi 18 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione, a decorrere dal primo periodo fiscale oggetto della rendicontazione successivo all'entrata in vigore della LSRPP (cfr. sez. 3 par. 2 Accordo SRPP). Per gli ulteriori periodi fiscali imponibili, occorre riferirsi alla sezione 3 paragrafo 3 dell'Accordo SRPP, secondo cui la rendicontazione Paese per Paese deve essere trasmessa prima possibile, ma al più tardi 15 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione a cui si riferisce.

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Cpv. 2 Il capoverso 2 prevede che l'AFC trasmetta le rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli enti notificanti alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni in cui risiedono gli enti costitutivi del gruppo.

Questo capoverso va inteso nel senso che le rendicontazioni Paese per Paese sono trasmesse unicamente ai Cantoni nei quali i gruppi sono residenti. Il capoverso 2 non afferma che le rendicontazioni Paese per Paese debbano essere utilizzate in maniera restrittiva per le imposte cantonali dirette. Le rendicontazioni Paese per Paese possono essere utilizzate anche per l'imposta federale diretta e per le altre imposte di competenza dell'AFC.

Cpv. 3 In sede di trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese alle autorità competenti dello Stato partner, l'AFC segnala sistematicamente le restrizioni inerenti all'utilizzazione delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dall'accordo applicabile (cfr. sez. 5 Accordo SRPP). Le autorità cantonali competenti soggiacciono alle stesse restrizioni.

Secondo l'Accordo SRPP, le informazioni ottenute mediante la rendicontazione Paese per Paese possono essere utilizzate segnatamente per svolgere una valutazione generale dei rischi legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, nonché, eventualmente, a scopo di analisi economiche e statistiche (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 21 cpv. 1 LSRPP).

Le informazioni non devono tuttavia essere utilizzate in sostituzione di un'analisi dettagliata dei prezzi di trasferimento effettuata per una transazione o remunerazione particolare, fondata su analisi funzionali e di comparabilità complete. È accertato infatti che le sole informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese non sono sufficienti per stabilire incontrovertibilmente la correttezza dei prezzi di trasferimento, cosicché non devono essere utilizzate per determinare gli adattamenti dei prezzi di trasferimento. Comunque, nonostante i commenti e le disposizioni più sopra, non è vietato utilizzare le informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese quale punto di partenza per un esame più approfondito dei prezzi di trasferimento stabiliti dal gruppo di imprese multinazionali o di altre questioni fiscali.
Cpv. 4 Se l'AFC ottiene le rendicontazioni Paese per Paese in virtù dell'articolo 8, non è applicabile nessun accordo e la trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese secondo l'articolo 8 avviene tra l'AFC e le autorità cantonali competenti, e non con gli Stati partner. In questo caso, per le rendicontazioni Paese per Paese l'AFC e le autorità cantonali competenti sono soggette alle stesse restrizioni inerenti all'utilizzazione previste per le rendicontazioni ottenute sulla base dell'Accordo SRPP.

Art. 14

Prescrizione

L'Accordo SRPP non contiene regole relative alla prescrizione del diritto di esigere la presentazione e la trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese. A tutela della certezza del diritto, l'articolo 14 prevede tuttavia che il diritto dell'AFC di esigere 74

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che l'ente notificante fornisca la rendicontazione Paese per Paese si prescriva in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la rendicontazione avrebbe dovuto essere fornita. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la rendicontazione Paese per Paese. Il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere fornita. Vale anche se la prescrizione è stata interrotta.

Sezione 5: Rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli Stati partner Art. 15 L'Accordo SRPP rinvia all'articolo 22 della Convenzione, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità (cfr. sez. 5 Accordo SRPP). La Convenzione definisce le persone e le autorità che possono prendere conoscenza delle informazioni ricevute. L'articolo 15 si basa su questa norma, infatti dispone che l'AFC trasmetta le rendicontazioni Paese per Paese ricevute alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione dell'accordo applicabile.

L'AFC segnala sistematicamente alle autorità cantonali a cui trasmette le rendicontazioni Paese per Paese le restrizioni inerenti all'utilizzazione di queste informazioni e l'obbligo del segreto previsti dall'accordo applicabile (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 13 cpv. 3 e 4 LSRPP).

L'AFC e le autorità fiscali cantonali competenti utilizzano le informazioni ottenute mediante la rendicontazione Paese per Paese per svolgere una valutazione generale dei rischi legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Se del caso, l'AFC le può utilizzare a scopo di analisi economiche e statistiche (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 21 cpv. 1 LSRPP).

Secondo l'Accordo SRPP, né l'AFC né le autorità fiscali cantonali competenti hanno la facoltà di effettuare adattamenti dei prezzi di trasferimento sulla base delle sole informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese. Per effettuare eventualmente tali adattamenti è necessario analizzare e valutare altre informazioni più dettagliate (p. es. analisi funzionali complete o studi comparativi globali dei prezzi di trasferimento). Questo tipo di informazioni più dettagliate è generalmente presentato nelle documentazioni dei prezzi di trasferimento e negli studi comparativi («benchmark») dei gruppi di imprese multinazionali, che le autorità cantonali competenti possono procurarsi e analizzare.

Sezione 6: Organizzazione e procedura Art. 16

Compiti dell'AFC

L'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni degli accordi applicabili e della legge (cpv. 1). Adotta tutte le misure e precauzioni necessarie a tale applicazione (cpv. 2). L'AFC non esamina la qualità dei dati delle rendicontazioni 75

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Paese per Paese prima di trasmetterle alle autorità competenti degli Stati partner e dei Cantoni.

Infine, l'AFC può prescrivere che le rendicontazioni Paese per Paese siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica (cpv. 3). Le modalità e la forma elettronica della trasmissione andranno definite dall'AFC. Si prevede di utilizzare un modulo di trasmissione fondato su uno schema XML, analogo a quello utilizzato per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

Art. 17

Trattamento dei dati

Cpv. 1 Il capoverso 1 autorizza l'AFC a trattare dati personali relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale e altri dati personali. Il concetto di «trattamento» comprende qualsiasi operazione relativa a dati personali, in particolare la raccolta, la conservazione e l'utilizzazione di dati (art. 3 lett. e LPD).

L'autorizzazione al trattamento è valida sia per i dati ricevuti dalle autorità estere sia per quelli trasmessi a queste ultime dall'AFC. Per ragioni legate alla protezione dei dati, il trattamento deve essere autorizzato soltanto per l'adempimento dei compiti secondo l'accordo applicabile e la LSRPP (art. 4 cpv. 3 LPD). I dati in possesso delle autorità cantonali soggiacciono alle disposizioni pertinenti del diritto cantonale.

Cpv. 2 L'AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente i numeri d'identificazione fiscale (IDI) definiti all'articolo 2 lettera k.

Art. 18

Sistema d'informazione

Cpv. 1­4 Allo scopo di trattare i dati ricevuti in base all'accordo applicabile e alla LSRPP, l'AFC ha la facoltà di gestire un sistema d'informazione. Soltanto i collaboratori dell'AFC e delle autorità cantonali competenti o, per esempio nel caso di un mandato speciale legato a un progetto, il personale specializzato controllato dall'AFC sono autorizzati ad accedere ai dati contenuti nelle rendicontazioni Paese per Paese. Il capoverso 3 precisa gli scopi per i quali il sistema d'informazione può essere impiegato. L'AFC è l'organo responsabile del sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 16 LPD. In particolare, l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati personali trattati, le autorizzazioni di accesso e di trattamento nonché la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati saranno disciplinati mediante ordinanza (cpv. 4).

Cpv. 5 Il capoverso 5 offre all'AFC la possibilità di concedere alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione dell'accordo applicabile e della LSRPP l'accesso mediante procedura di

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richiamo ai dati del sistema d'informazione. Questo tipo di accesso mira a facilitare la collaborazione tra le autorità citate e l'AFC.

Art. 19

Obbligo di informazione

Su richiesta dell'AFC, gli enti notificanti sono tenuti a informarla in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione dell'accordo applicabile e della LSRPP.

Art. 20

Obbligo del segreto

Chi è incaricato dell'esecuzione di un accordo applicabile e della LSRPP soggiace all'obbligo del segreto. L'obbligo non si applica alla trasmissione di informazioni previste dall'accordo applicabile e dalla LSRPP, per esempio la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese agli Stati partner (cpv. 2 lett. a).

L'obbligo del segreto non si applica neppure nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che cercano di ottenere informazioni ufficiali dalle autorità incaricate dell'esecuzione della LSRPP (cpv. 2 lett. b) e se l'accordo applicabile dispensa da tale obbligo e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa (cpv. 2 lett. c). La Convenzione prevede per esempio che le informazioni ottenute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative e di sorveglianza) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell'esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte o della sorveglianza di quanto sopra. Le informazioni possono nondimeno essere utilizzate per altri fini se la legislazione del Paese che fornisce le informazioni e l'autorità competente di questo Paese ne approvano tale impiego.

Per quanto riguarda il diritto svizzero, anche l'articolo 22a della legge del 24 marzo 200033 sul personale federale (LPers) mira a garantire l'osservanza dell'obbligo del segreto. Questa disposizione prevede l'obbligo per gli impiegati della Confederazione di denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell'articolo 22 LSRPP possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'esecuzione dell'accordo applicabile (cpv. 3).

Art. 21

Statistiche

L'AFC è autorizzata ad approntare e pubblicare statistiche in forma anonima sulla base dei dati contenuti nelle rendicontazioni Paese per Paese.

Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1. Da un lato, è importante che la Svizzera possa fornire, in questo ambito, le informazioni necessarie per la verifica dell'attuazione.

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RS 172.220.1

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Dall'altro, questi rapporti di verifica non devono consentire di identificare i gruppi tenuti a presentare la rendicontazione Paese per Paese.

Art. 22

Verifiche

Cpv. 1 L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi secondo l'accordo applicabile e la LSRPP sulla base delle informazioni di cui dispone. In base alle iscrizioni ricevute in virtù dell'articolo 10, essa può verificare se gli enti notificanti adempiono i loro obblighi. Oltre agli enti notificanti, può controllare, sulla base delle informazioni disponibili, anche gli enti non notificanti residenti in Svizzera per accertarne l'effettiva qualità di ente non dichiarante.

Si rammenta che la verifica specifica dei contenuti e delle informazioni trasmesse nelle rendicontazioni Paese per Paese non rientra nei compiti dell'AFC (cfr. anche il commento all'art. 16). In altri termini, l'AFC riceve le rendicontazioni Paese per Paese e le trasmette agli Stati partner. Svolge in tal modo una funzione di trasmissione e non di controllo delle rendicontazioni Paese per Paese.

Cpv. 2 e 3 Se constata che gli obblighi sono adempiuti in modo lacunoso, l'AFC invita gli enti costitutivi residente in Svizzera a porvi rimedio fissando loro un termine. Se trascorso questo termine l'ente costitutivo residente in Svizzera non ha colmato le lacune, l'AFC può verificare in loco la documentazione dell'ente costitutivo in questione o pretenderne la messa a disposizione, raccogliere informazioni orali o scritte o sentire i rappresentanti dell'ente.

Cpv. 4 e 5 In caso di controversia, l'AFC pronuncia una decisione. Inoltre, su richiesta, pronuncia decisioni di accertamento della qualità di ente notificante o del contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese secondo l'accordo applicabile e la LSRPP.

Sezione 7: Sospensione e denuncia Art. 23 Secondo la sezione 8 paragrafo 6 Accordo SRPP l'autorità competente può terminare la propria partecipazione allo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese in generale o nei confronti di un'altra autorità competente in particolare.

Conformemente alla pratica in vigore per le CDI e i TIEA, nel quadro della Convenzione e dell'Accordo SRPP va designato il capo del DFF o il suo rappresentante autorizzato quale autorità competente. L'importanza politica e materiale dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese giustifica il fatto che il DFF possa prendere la decisione di sospendere o denunciare lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese nei confronti di uno Stato partner o quella di denunciare l'Accordo SRPP soltanto con l'autorizzazione del Consiglio federale.

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Sezione 8: Disposizioni penali In generale Gli obblighi derivanti dalla presente legge sono imposti in due diversi modi. Da un lato, l'inosservanza dei termini (art. 12) comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Il loro scopo è assicurare l'attuazione formale e tempestiva dello scambio.

D'altro lato, le disposizioni penali servono a garantire in ultima ratio lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese conforme all'accordo applicabile e alla legge. Allo stesso modo, l'efficacia delle verifiche dell'AFC deve essere assicurata preventivamente e la mancata collaborazione in occasione delle verifiche va sanzionata penalmente. Le vie penali sono adite contro le persone fisiche accusate e perseguite dall'AFC in conformità con le regole del diritto penale amministrativo.

Art. 24

Informazioni false o incomplete

Lo scambio delle rendicontazioni non costituisce un mero obbligo formale, dal momento che implica una presentazione chiara degli utili tassati nelle Giurisdizioni in questione. Se emerge che le rendicontazioni contengono informazioni false o incomplete, l'accordo applicabile e la legge non possono adempiere il loro scopo.

Data l'importanza delle rendicontazioni, è punibile chiunque fornisce informazioni false o incomplete. Il limite della pena è fissato a un livello molto elevato per l'importanza di fornire rendicontazioni esatte, da un lato, e a scopo preventivo, dall'altro. L'importanza dell'esattezza delle rendicontazioni esige peraltro che siano puniti anche gli errori commessi per negligenza. In questo caso, il limite superiore della pena è nettamente inferiore rispetto a quello previsto per l'infrazione intenzionale. In ogni caso la pena è fissata in funzione della responsabilità individuale dell'autore dell'infrazione o dei suoi complici. Le persone fisiche coinvolte nell'infrazione (istigazione, complicità) sono giudicate in conformità con le disposizioni generali del diritto penale amministrativo (art. 2 e 5 della legge del 22 marzo 197434 sul diritto penale amministrativo, DPA).

Art. 25

Infrazioni contro decisioni dell'autorità

Questa disposizione penale riguarda le violazioni degli obblighi constatate nel corso di verifiche dell'AFC (cfr. articolo 22 LSRPP). Onde garantire l'efficacia delle verifiche, l'AFC deve infatti poter sanzionare con una multa le violazioni delle sue decisioni. La pena è fissata a un livello corrispondente alle multe previste dal Codice penale; l'infrazione costituisce una contravvenzione ai sensi del diritto penale e non una mera inosservanza di prescrizioni d'ordine. Va comunque evitato che il semplice superamento di un termine fissato dalle autorità sia punibile automaticamente. Per questo motivo nelle decisioni che devono avere una certa forza dissuasiva, l'AFC è tenuta a indicare espressamente la pena in caso di inosservanza. Senza questa esplicita menzione l'inosservanza della decisione non è punibile.

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RS 313.0

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Art. 26

Procedura

Dal momento che le infrazioni secondo gli articoli 24 e 25 costituiscono violazioni del diritto amministrativo federale, per l'intera procedura si applica la DPA. Per lo stesso motivo, il perseguimento e il giudizio (decisioni amministrative, decreti penali, decisioni penali) incombono all'autorità incaricata di applicare il diritto fiscale nazionale e internazionale, vale a dire l'AFC. Le vie di diritto contro i provvedimenti d'inchiesta nonché contro i decreti penali e le decisioni penali sono disciplinate esaurientemente nella DPA, che regola anche le competenze delle autorità di ricorso.

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 27

Competenza di approvazione

Secondo l'articolo 27, il Consiglio federale è competente per decidere riguardo all'inclusione di uno Stato o territorio nell'elenco degli Stati o territori con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. Lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese diventa effettivo unicamente se gli Stati o territori che figurano nell'elenco svizzero hanno, dal canto loro, iscritto la Svizzera tra i Paesi con i quali intendono scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. In caso contrario non ha luogo alcuno scambio.

Per diventare uno Stato partner della Svizzera, un Paese deve necessariamente rispettare gli obblighi di confidenzialità, protezione e impiego appropriato dei dati previsti dalla sezione 5 dell'Accordo SRPP. Questi obblighi sono parte integrante dell'Accordo SRPP. La loro inosservanza permetterebbe alla Svizzera di sospendere lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese con lo Stato partner in questione (sez. 8 par. 5 Accordo SRPP).

Art. 28

Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della legge

Cpv. 1 Il rapporto sull'azione 13 raccomanda che i gruppi di imprese multinazionali siano tenuti a presentare le prime rendicontazioni Paese per Paese per i periodi fiscali che hanno inizio dal 1° gennaio 2016. In Svizzera l'obbligo di fornire una rendicontazione Paese per Paese sorgerà dopo l'entrata in vigore della legge oggetto del presente messaggio. Conformemente al principio di non retroattività delle leggi, i gruppi di imprese multinazionali interessati non possono essere sottoposti a tale obbligo per i periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 28 consente ai gruppi di imprese multinazionali la cui società madre risiede in Svizzera di fornire, su base volontaria, la rendicontazione Paese per Paese relativa a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della legge. Dalla prospettiva

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attuale, l'articolo 28 concerne quindi unicamente i periodi fiscali 201635 e 2017, per i quali alcuni gruppi di imprese multinazionali avrebbero già presentato la rendicontazione Paese per Paese. Questa circostanza può prodursi segnatamente se una società madre residente in Svizzera detiene enti costitutivi residenti in Paesi terzi che esigono la rendicontazione Paese per Paese per i periodi fiscali in questione.

Per i periodi fiscali che hanno inizio al più presto il primo giorno dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della legge, ovvero attualmente a decorrere dal 1° gennaio 2018, la presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese diviene obbligatoria e l'articolo 28 decadrà.

Se un gruppo di imprese multinazionali decide di fornire la propria rendicontazione Paese per Paese relativa al periodo fiscale 2016 e/o 2017, tutti gli altri enti costitutivi del gruppo residenti all'estero dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di fornire detto documento mediante il meccanismo secondario, che potrebbe essere previsto dalla legislazione del loro Stato di residenza. Affinché non si applichi il meccanismo secondario, secondo l'interpretazione fornita dall'OCSE devono tuttavia essere date le seguenti condizioni36:

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36

­

la società madre residente in Svizzera fornisce la rendicontazione Paese per Paese all'AFC al più tardi 12 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione. Per esempio, se il periodo fiscale ha inizio il 1° gennaio 2016, ciò significa che per il periodo fiscale oggetto della rendicontazione del 2016, la rendicontazione Paese per Paese deve essere fornita all'AFC al più tardi il 31 dicembre 2017 (cpv. 4);

­

le basi giuridiche necessarie per ottenere la rendicontazione Paese per Paese devono essere in vigore. Questa condizione è necessaria anche se le basi giuridiche in questione non consentono di esigere le rendicontazioni Paese per Paese relative ad anni anteriori alla loro entrata in vigore. Per le rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale oggetto della rendicontazione del 2016, questo implica che la presente legge sia entrata in vigore prima del 31 dicembre 2017;

­

deve essere in vigore un accordo che permette lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato che esige la rendicontazione. Questo accordo deve essere effettivo alla data di consegna della prima rendicontazione Paese per Paese da parte della società madre. Per le rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale oggetto della rendicontazione del 2016, ciò implica che l'Accordo SRPP sia stato attivato tra la Svizzera e lo Stato in questione entro il 31 dicembre 2017. Lo scambio sarà quindi effettuato in maniera automatica con tutti gli Stati con i quali la Svizzera avrà attivato l'Accordo SRPP. La reciprocità dello scambio non è tuttavia garantita: essa dipenderà, da un lato, dalla data a partire dalla quale l'altro Stato inizieQuesto limite temporale anteriore è conforme all'impegno politico assunto dai Paesi nel quadro del progetto BEPS, giacché è stato deciso di non esigere la presentazione di una rendicontazione Paese per Paese fondata sul nuovo modello per gli esercizi fiscali che hanno inizio prima del 1° gennaio 2016; cfr. OCSE, Action 13 ­ Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, par. 50.

Cfr. OCSE, Instructions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays: BEPS action 13, pubblicate il 29 giugno 2016, pag. 4 e 5.

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rà a scambiare le rendicontazioni Paese per Paese e, dall'altro, dal fatto che questo Stato abbia previsto o meno un meccanismo volontario; ­

non deve sussistere un'omissione sistematica allo scambio tra la Svizzera e lo Stato in questione.

Le rendicontazioni Paese per Paese possono essere fornite su base volontaria solo dopo l'entrata in vigore della legge. Benché questa possibilità non sia esplicitamente prevista dall'Accordo SRPP, secondo l'interpretazione fornita dall'OCSE le rendicontazioni Paese per Paese fornite su base volontaria possono essere trasmesse in virtù dell'Accordo SRPP. L'AFC trasmette quindi le rendicontazioni agli Stati partner secondo le modalità di tale Accordo. Si applicano i termini previsti alla sezione 3 dell'Accordo SRPP. Ne deriva che le rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale 2016 dovrebbero essere trasmesse al più tardi entro fine giugno 2018. Per le rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale 2017, in linea di principio lo scambio dovrebbe avvenire al più tardi entro fine marzo 2019. Pertanto lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese del periodo fiscale 2018 sarà il primo vero scambio ai sensi della sezione 3 paragrafo 2 dell'Accordo SRPP, poiché si tratterà della data indicata dalla Svizzera nella notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera a dell'Accordo SRPP. Di conseguenza, l'AFC dispone del termine di 18 mesi previsto dalla sezione 3 paragrafo 2 dell'Accordo SRPP per trasmettere la rendicontazione Paese per Paese.

Cpv. 2 Alla stregua di quanto avviene per le trasmissioni delle rendicontazioni Paese per Paese effettuate in base all'articolo 13, l'AFC segnala alle autorità estere che le rendicontazioni Paese per Paese che trasmette loro sono sottoposte alle restrizioni previste nella sezione 5 dell'Accordo SRPP.

Cpv. 3 Ogni società madre residente in Svizzera che intende fornire la rendicontazione Paese per Paese su base volontaria deve iscriversi secondo le modalità previste all'articolo 10 capoverso 1 o 2 al più tardi al momento in cui fornisce la rendicontazione Paese per Paese all'AFC.

Cpv. 4 Le rendicontazioni Paese per Paese fornite su base volontaria vanno presentate 12 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione, per analogia con il termine prescritto all'articolo 11 capoverso 1.

Art. 29

Inizio dell'obbligo di presentare la rendicontazione Paese per Paese

Fatta salva l'approvazione dell'Assemblea federale, l'obbligo di fornire una rendicontazione Paese per Paese dovrebbe iniziare dai periodi fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente. L'articolo 29 garantisce che questo obbligo non sia applicabile ai periodi fiscali che hanno inizio prima di tale data. Questa disposizione non pregiudica pertanto la possibilità di fornire su base volontaria le rendicontazioni Paese per Paese relative ai periodi fiscali 2016 e/o 2017.

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Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

La legge sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

L'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'adozione dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese si tradurrà in un incremento dell'onere finanziario per l'AFC. Come per lo scambio automatico di informazioni, l'AFC diverrà infatti la piattaforma dello scambio di dati con gli Stati partner e con le autorità cantonali competenti in relazione alle informazioni provenienti dall'estero. Le informazioni destinate all'estero saranno fornite dagli enti notificanti all'AFC in vista della loro trasmissione. L'AFC dovrà pertanto prepararsi in tempo utile alle nuove condizioni quadro e adottare i provvedimenti necessari a questo scopo (sviluppo di un sistema informatico adeguato e messa a punto dei processi organizzativi sia interni sia per le relazioni con gli enti notificanti, gli Stati partner e le autorità cantonali competenti). Se oltre ad assumere questo ruolo di piattaforma sarà chiamata a svolgere altri compiti nell'ambito dell'analisi e del trattamento dei dati, l'AFC dovrà dotarsi del personale necessario.

Dato che la funzione dell'AFC in relazione allo scambio di rendicontazioni Paese per Paese è paragonabile a quella svolta per lo scambio automatico di informazioni, sarà possibile sviluppare il sistema informatico sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito della realizzazione del progetto relativo allo scambio automatico di informazioni. Il relativo sistema informatico, attualmente in fase di sviluppo, non potrà tuttavia essere ripreso tale e quale per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese poiché i dati interessati sono di natura diversa.

L'AFC calcola che avrà bisogno di tre posti di lavoro supplementari per gli anni 2017­2019 per il progetto di attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Questi posti devono essere compensati internamente. I costi di sviluppo del sistema informatico ammontano a circa 4 milioni di franchi fino al 2019.

Le risorse di personale e in ambito informatico per le normali attività legate allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese a partire dal 2019 saranno richieste nel quadro dell'elaborazione dell'ordinanza relativa alla LSRPP, quando sarà più agevole calcolarle. Secondo una prima stima, dal 2020 i costi di esercizio ammonteranno a circa 1,4 milioni di franchi. Nel 2019 tali costi saranno presumibilmente pari a 580 000 franchi, dato che il sistema non sarà
produttivo durante tutto l'anno.

Inoltre, uno scambio di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali antecedenti l'applicazione della LSRPP produrrà conseguenze in termini di personale e nel settore informatico a partire dal 2018, che attualmente sono difficili da stimare. La richiesta per ottenere risorse di personale dal 2018 sarà presentata nella

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primavera del 2017 nel quadro della valutazione generale dell'assistenza amministrativa internazionale.

L'introduzione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese causerà anche oneri supplementari alle autorità fiscali cantonali. L'onere in termini di personale dipenderà dalla valutazione dei dati effettuata dalle autorità fiscali cantonali. Il volume dei dati ricevuti dai gruppi di imprese multinazionali con sede in Svizzera e il volume dei dati che la Svizzera riceverà dall'estero avranno un impatto sui costi.

A tutt'oggi non è però possibile calcolare questo volume in quanto dipenderà in parte dal numero di Stati con i quali la Svizzera applicherà lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Solo in determinati casi la valutazione dei dati condurrà a un'analisi più approfondita dei prezzi di trasferimento. Questi costi dipenderanno dalla qualità dei dati ricevuti e non possono pertanto essere valutati in questa fase.

La valutazione dei dati della rendicontazione Paese per Paese potrebbe determinare un adeguamento dell'utile imponibile (cfr. a questo proposito il n. 5.3).

5.2

Ripercussioni per l'economia

Oltre 60 Paesi, ossia tutti gli Stati membri dell'OCSE e del G20 nonché alcuni Paesi che non sono membri né dell'OCSE né del G20 hanno partecipato al progetto BEPS su un piano di parità. Gli Stati membri dell'OCSE e del G20 (Svizzera compresa) hanno sottoscritto un impegno politico a fare propri e ad attuare gli standard minimi del progetto BEPS. La rendicontazione Paese per Paese che i gruppi di imprese multinazionali interessati sono tenuti a presentare fa parte di questi standard minimi.

Questo consente di garantire parità di condizioni (level playing field), dato che in tutti gli Stati membri dell'OCSE e del G20 saranno applicabili le stesse condizioni ai gruppi di imprese multinazionali in materia di rendicontazione Paese per Paese.

Questo approccio garantisce che gli enti notificanti in Svizzera non siano svantaggiati sul piano della concorrenza, nel rispetto degli standard minimi dell'OCSE. Un primo studio ha censito in Svizzera circa 200 gruppi di imprese multinazionali residenti che dovranno presentare una rendicontazione Paese per Paese, ovvero circa 200 enti notificanti.

Si prevede che la presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese induca un incremento degli oneri amministrativi e dei costi per l'osservanza della normativa a carico degli enti notificanti. Questo aumento dovrebbe tuttavia mantenersi entro limiti ragionevoli, giacché i gruppi di imprese multinazionali raccolgono già la maggior parte delle informazioni che dovranno essere trasmesse (per i vari vincoli legali relativi alla contabilità). Tuttavia, poiché le rendicontazioni Paese per Paese prescrivono di indicare anche la cifra d'affari generata da transazioni con parti indipendenti e parti vincolate nonché altre indicazioni dettagliate sia sulle imposte pagate sia sul capitale, ne deriva che la maggior parte dei gruppi di imprese multinazionali dovrà perlomeno adeguare di conseguenza il suo sistema informatico.

Va inoltre evidenziato che gli Stati che attuano lo standard internazionale possono scegliere di prevedere nella loro legislazione nazionale la possibilità di applicare il meccanismo secondario, per cui i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre risiede in Svizzera potrebbero dover presentare una rendicontazione Paese per 84

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Paese anche se il nostro Paese non introducesse gli strumenti necessari per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese.

5.3

Ripercussioni fiscali

I dati della rendicontazione Paese per Paese in sé non possono essere utilizzati per giustificare un adattamento dell'utile imponibile, ma possono permettere di identificare i rischi di trasferimento indebito dell'utile imponibile. A seguito delle informazioni ottenute attraverso la rendicontazione Paese per Paese, possono essere avviate indagini più approfondite in merito al contribuente. Queste indagini supplementari potrebbero condurre a un adattamento dell'utile della società in questione. Considerato che un tale adattamento dell'utile può, in determinati casi, non essere conforme alle disposizioni della CDI applicabile, c'è da aspettarsi un incremento del numero di doppie imposizioni. Di conseguenza, dovrebbe aumentare anche il numero di procedure amichevoli tese a dirimere controversie di questo tipo.

Sotto il profilo delle entrate fiscali per la Svizzera, se le autorità fiscali svizzere effettuano, in determinati casi, adattamenti dell'utile imponibile in conformità con i principi internazionali in materia, l'introduzione delle rendicontazioni Paese per Paese potrebbe condurre a un incremento delle entrate fiscali.

All'opposto, le autorità fiscali estere possono altresì effettuare adattamenti dell'utile imponibile in conformità con i principi internazionali in materia, a seguito di indagini supplementari svolte in base alle rendicontazioni Paese per Paese. Questo genere di adattamenti potrebbe condurre a una riduzione delle entrate fiscali per la Svizzera se quest'ultima è tenuta ad effettuare un correlativo adattamento onde eliminare la doppia imposizione.

In sintesi, le entrate fiscali in Svizzera potrebbero diminuire o aumentare a seguito dell'introduzione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, in funzione della dinamica futura degli adattamenti fiscali negli Stati partner e in Svizzera.

6

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201637 sul programma di legislatura 2015­2019. Pur senza esplicita menzione nel programma di legislatura 2015­2019, il progetto si iscrive nell'obiettivo 2 del programma di legislatura intitolato «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività», secondo cui vanno adottate misure allo scopo di preservare la concorrenzialità e incrementare la prosperità economica. Inoltre, il rispetto delle norme internazionali in materia fiscale e, particolarmente, di quelle relative alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria

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85

FF 2017

concorrenziale. In futuro la Svizzera dovrà continuare a disporre di una piazza finanziaria forte e competitiva a livello internazionale.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Decreto federale di approvazione Il disegno di decreto federale che approva l'Accordo SRPP si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce una competenza generale alla Confederazione nell'ambito degli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. L'approvazione dei trattati internazionali incombe all'Assemblea federale in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost., a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale autorizzi il Consiglio federale a concludere autonomamente trattati internazionali (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199738 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; LOGA). L'Accordo SRPP è un trattato internazionale che il Consiglio federale non è autorizzato ad approvare. La sua approvazione è di competenza dell'Assemblea federale.

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) La LSRPP poggia sull'articolo 173 capoverso 2 Cost., il quale prevede che l'Assemblea federale tratti le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali. Disciplina l'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese in virtù dell'Accordo SRPP e di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Poiché la regolamentazione interna dell'esecuzione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un'altra autorità federale, è giustificato fondarsi sull'articolo 173 capoverso 2 Cost.

7.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200239 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. sono inoltre reputate importanti le disposizioni che devono 38 39

86

RS 172.010 RS 171.10

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essere emanate sotto forma di legge federale. L'Accordo SRPP comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto, la cui attuazione esige pertanto l'adozione di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva l'Accordo SRPP sottostà a referendum facoltativo. La LSRPP sottostà a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

7.3

Delega di competenze legislative

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 LSRPP, il Consiglio federale definisce il contenuto della rendicontazione Paese per Paese, tenendo conto degli standard internazionali in materia. Questa delega di competenze permette di stabilire, tramite un'ordinanza del Consiglio federale, quali siano i dati che devono essere inclusi nella rendicontazione Paese per Paese alla luce delle raccomandazioni del rapporto sull'azione 13. Inoltre la delega di competenze permette di modificare rapidamente i dati che devono essere inclusi nella rendicontazione Paese per Paese in funzione dell'evoluzione degli standard internazionali. Questa prerogativa è essenziale, segnatamente in vista del riesame del 2020, che potrebbe condurre a modificare o aggiungere dati alla rendicontazione Paese per Paese. In assenza di una tale delega di competenze, la Svizzera potrebbe ritrovarsi in una situazione in cui è l'unico Paese ad esigere i dati richiesti nella rendicontazione Paese per Paese sulla base del rapporto sull'azione 13, mentre gli altri avrebbero già adeguato la loro legislazione in funzione degli sviluppi decisi nel 2020.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 LSRPP, sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese i gruppi di imprese multinazionali che realizzano una determinata cifra d'affari annua consolidata. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale una delega di competenze per definire questa soglia. La soglia deve corrispondere all'equivalente di 750 milioni di euro al 1° gennaio 2015. È dunque previsto di fissare nell'ordinanza relativa alla LSRPP una soglia di una cifra d'affari annua consolidata pari a 900 milioni di franchi. La delega della competenza al Consiglio federale consente di integrare rapidamente un'eventuale modifica della soglia che potrebbe scaturire dal riesame del 2020.

L'articolo 10 capoverso 3 LSRPP consente al Consiglio federale di esigere, mediante ordinanza, determinate informazioni dagli enti costitutivi residenti in Svizzera appartenenti a un gruppo la cui società madre è residente all'estero. Questa competenza può essere esercitata soltanto in vista di ottenere informazioni sulla ragione sociale, l'indirizzo e la residenza dell'ente costitutivo estero tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo. Queste informazioni potrebbero segnatamente
essere utili nel quadro di una valutazione tra pari. In tal modo, la Svizzera potrebbe disporre di informazioni precise sul numero di rendicontazioni Paese per Paese che può attendersi dai suoi Stati partner.

Secondo l'articolo 18 capoverso 4 LSRPP, il Consiglio federale definisce le modalità di gestione del sistema d'informazione dell'AFC contenente i dati ricevuti in esecuzione dell'accordo applicabile e della LSRPP, in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie dei dati personali trattati, le autorizzazioni di accesso e di trattamento come pure la durata di conservazione, 87

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l'archiviazione e la distruzione dei dati. Questa delega corrisponde alla procedura usuale.

L'articolo 27 LSRPP conferisce al Consiglio federale la competenza di decidere con quali Stati e territori la Svizzera intende scambiare la rendicontazione Paese per Paese. La notifica che indica tali Stati e territori può essere effettuata solo dopo l'approvazione dell'Accordo SRPP e della LSRPP da parte dell'Assemblea federale e a condizione che questi atti non siano stati oggetto di una votazione popolare o siano stati accettati in votazione popolare. Se l'Assemblea federale adotta la decisione di fondo concernente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, la delega di competenze consentirà al Consiglio federale di determinare con quali Stati e territori la Svizzera scambierà la rendicontazione Paese per Paese. Il vantaggio della delega di tale competenza consiste nel fatto che il Consiglio federale può osservare l'attuazione da parte degli altri Stati. Tale competenza può essergli conferita in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. Su decisione del Consiglio federale, la Svizzera potrà presentare un primo elenco di Stati e territori al momento della notifica. Visto che il Consiglio federale è autorizzato a determinare gli Stati e territori con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicontazioni Paese per Paese, lo scambio potrà essere attivato rapidamente e le garanzie convenzionali potranno essere assicurate il più velocemente possibile.

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