Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica dell'11 maggio 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015 e del 19 agosto 20161, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 8
B.
Aumento salariale per il Cantone di Ginevra
1. Salari minimi contrattuali I salari minimi contrattuali per il personale d'esercizio ammontano a: Per i lavoratori titolari di un AFC o di un CAP
il primo anno dopo la fine del tirocinio
Fr. 4500.00
dopo un anno di esperienza professionale
Fr. 4680.00
dopo due anni di esperienza professionale
Fr. 4900.00
dopo cinque anni di esperienza professionale
Fr. 5100.00
Per i lavoratori titolari di un CFP
1
con meno di 2 anni di esperienza professionale Fr. 4150.00
dopo due anni di esperienza professionale
Fr. 4230.00
dopo cinque anni di esperienza professionale
Fr. 4690.00
FF 2014 1479 6821, 2015 6821, 2016 6137
2017-1223
3181
Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF
FF 2017
Per i lavoratori senza AFC o CAP
con meno di 2 anni di esperienza professionale Fr. 4050.00
con più di 2 anni di esperienza professionale
Fr. 4150.00
con più di 5 anni di esperienza professionale
Fr. 4450.00
2. Salari effettivi 2017 L'aumento è a discrezione del datore di lavoro.
3. Salari e vacanze per gli apprendisti Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC
1° anno
Fr. 600.00
2° anno
Fr. 800.00
3° anno
Fr. 1000.00
4° anno
Fr. 1300.00
Apprendisti carrozzeria-verniciatura CFP
1° anno
Fr. 600.00
2° anno
Fr. 800.00
Gli apprendisti nel 1° anno hanno diritto a 6 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età. Gli apprendisti nel 2° anno, 3° anno e 4° anno hanno diritto a 5 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età.
4. Tredicesima mensilità Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un'intera tredicesima mensilità (100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.
11 maggio 2017
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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