Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli insediamenti per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)» del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli insediamenti per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)» depositata il 21 ottobre 20162; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 ottobre 21073, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 21 ottobre 2016 «Fermare la dispersione degli insediamenti per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 75 cpv. 47 Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a creare condizioni quadro favorevoli a forme abitative e lavorative sostenibili, in strutture di dimensioni ridotte, caratterizzate da un'alta qualità di vita e da vie di comunicazione brevi (quartieri sostenibili).
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Va perseguito uno sviluppo degli insediamenti verso l'interno che si concili con un'alta qualità di vita e particolari disposizioni di protezione.
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RS 101 FF 2016 7619 FF 2017 5787
2017-2255
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Iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli insediamenti per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)». DF
FF 2017
La delimitazione di nuove zone edificabili è ammessa soltanto se è tolta dalla zona edificabile un'altra superficie non impermeabilizzata di dimensioni almeno equivalenti e con un potenziale valore di reddito agricolo comparabile.
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Fuori della zona edificabile sono autorizzati esclusivamente edifici e impianti a ubicazione vincolata destinati all'agricoltura dipendente dal suolo o edifici a ubicazione vincolata d'interesse pubblico. La legge può prevedere eccezioni. Gli edifici esistenti sono protetti nella loro situazione di fatto e possono subire ampliamenti e cambiamenti di destinazione di lieve entità.
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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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