Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]») del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 20162; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20173, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 88

Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili

La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.

1

Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.

2

Nell'adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.

3

II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» non è ritirata, esso è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

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RS 101 FF 2016 1493 FF 2017 5033

2017-1312

5055

Vie ciclabili, sentieri e percorsi pedonali. DF

5056

FF 2017