Decreto federale
Disegno
che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20172, decreta:
Art. 1 1
Sono approvate: a.
la decisione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 dicembre 20153 sulla concorrenza all'esportazione;
b.
le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione4.
Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'approvazione delle modifiche all'OMC.
2
Art. 2 La legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato 1 è approvata.
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RS 101 FF 2017 3737 FF 2017 3785 La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è pubblicata nella RU mediante rimando (art. 5 LPubb, RS 170.512). È disponibile solo in francese (art. 14 cpv. 2 lett. b LPubb) e soltanto questa versione è vincolante. Le modifiche in questione sono state pubblicate nel FF 2017 3795. Una copia della lista può essere ottenuta o consultata presso la Direzione generale delle dogane, Divisione tariffa doganale, 3003 Berna.
2017-0464
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della decisione ministeriale FF 2017 dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione nonché approvazione delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione. DF
Art. 3 La modifica della legge del 29 aprile 19985 sull'agricoltura di cui all'allegato 2 è approvata.
Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato 1 e della modifica della legge federale di cui all'allegato 2.
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RS 910.1
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della decisione ministeriale FF 2017 dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione nonché approvazione delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione. DF
Allegato 1 (art. 2)
Legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 133 della Costituzione federale6; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20177, decreta:
Art. 1
Dazi all'importazione
Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili; sente preventivamente la commissione di periti doganali da esso istituita.
Art. 2
Calcolo degli elementi tariffali mobili
Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1.
Art. 3
Rapporto
Il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell'articolo 1. L'Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.
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RS 101 FF 2017 3737
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della decisione ministeriale FF 2017 dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione nonché approvazione delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione. DF
Art. 4
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Esso definisce in particolare i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi secondo l'articolo 2.
1
Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.
2
Ove la presente legge e le disposizioni d'esecuzione non contengano norme particolari, si applicano per analogia le disposizioni sui dazi.
3
Art. 5
Abrogazione di un altro atto normativo
La legge federale del 13 dicembre 19748 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati è abrogata.
Art. 6
Disposizione transitoria
Le domande per la concessione di contributi all'esportazione fondate sulla legge federale del 13 dicembre 19749 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
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RU 1995 4796, 2006 4097 RU 1995 4796, 2006 4097
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Allegato 2 (art. 3)
Modifica di un altro atto normativo La legge del 29 aprile 199810 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 38 cpv. 2 e 3 Il supplemento è di 15 centesimi, meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la concessione del supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.
2
Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.
3
Art. 40
Supplemento per il latte commerciale
La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale.
1
2
Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento e le condizioni.
Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l'utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.
3
Art. 55 1
Supplemento per i cereali
La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali.
Il supplemento è stabilito in funzione dei fondi iscritti a preventivo e del quantitativo che dà diritto ai contributi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la concessione del supplemento.
2
Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l'utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.
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RS 910.1
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