Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 28 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2013, del 20 febbraio 2014 e del 30 gennaio 20151, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 8 1. Durata del lavoro (Art. 25) In virtù dell'articolo 25.2 CCL, per il 2017 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è di 2080 ore.

2. Adeguamenti salariali (Art. 41) a)

Tutte le imprese che sottostanno ... utilizzano lo 0,5 % dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati ..., con giorno di riferimento 31 dicembre 2016, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori. Gli adattamenti dei livelli dei salari minimi non sono validi come aumenti di salari.

...

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente

1

FF 2014 679 2127, 2015 1499

2017-0801

2817

Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

FF 2017

all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2017 e ha effetto sino al 30 giugno 2018.

28 marzo 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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