Decisione relativa al trasporto combinato non accompagnato in relazione alla chiusura della linea ferroviaria della Rheintal tra Rastatt e Baden-Baden del 18 agosto 2017

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), visto l'articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visto l'articolo 97 capoverso 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 2 sulle norme della circolazione stradale, decide: I

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1.

Tutte le stazioni di trasbordo situate nel territorio del Land federale BadenWürttemberg sono temporaneamente equiparate a quelle svizzere.

2.

Per i trasporti da o verso suddette stazioni estere temporaneamente equiparate a quelle svizzere occorre un documento giustificativo adeguato per la parte del tragitto effettuato su territorio elvetico.

3.

La presente decisione decade con la riapertura della linea ferroviaria della Rheintal.

4.

La decisione si applica con decorrenza immediata ed eventuali ricorsi sono privati dell'effetto sospensivo.

5.

La presente decisione è trasmessa all'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) all'attenzione delle imprese di trasporto interessate e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Si rinuncia alla riscossione di emolumenti.

RS 741.01 RS 741.11

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2017-2359

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II Contro la presente decisione è possibile interporre ricorso entro trenta giorni ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 1968 3 sulla procedura amministrativa. Il ricorso deve essere indirizzato al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il testo del ricorso deve contenere la richiesta, la relativa motivazione con indicazione degli elementi probatori e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; deve essere allegata copia della decisione impugnata e dei documenti citati come elementi probatori, se in possesso del ricorrente.

5 settembre 2017

Ufficio federale delle strade: Il direttore, Jürg Röthlisberger

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RS 172.021

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