10.3

Allegato 10.3 Parte III:

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2016 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2016-1809

1013

FF 2017

1014

FF 2017

10.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2016 dell'11 gennaio 2017

1

Compendio

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il 43° rapporto concernente le misure tariffali. Il presente rapporto concerne misure che l'Esecutivo ha adottato nel 2016 in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane e della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati. Nell'anno in esame non è stata adottata alcuna misura in virtù della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le seguenti misure:

1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

La Svizzera e altri 81 Paesi membri dell'OMC partecipano dal 1996 all'Accordo sulla tecnologia dell'informazione (ATI). Ai sensi dell'ATI gli Stati parte eliminano i dazi e le tasse di effetto equivalente su diversi prodotti della tecnologia dell'informazione. Nel dicembre 2015 24 degli 82 Stati parte originari hanno deciso di estendere il campo d'applicazione dell'Accordo a 201 nuovi prodotti (ATI II). L'estensione del campo di applicazione dell'ATI è stato messo provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2017 con la modifica dell'allegato 1 (parte 1a) della legge sulla tariffa delle dogane. Grazie all'eliminazione dei dazi doganali, l'industria svizzera approfitta di condizioni di approvvigionamento più vantaggiose per i materiali necessari per la fabbricazione di prodotti finiti. Con la soppressione dei dazi d'importazione per ulteriori prodotti l'ATI II migliora inoltre l'accesso delle esportazioni svizzere ai mercati di altri Stati, in particolare quelli con i quali la Svizzera non ha ancora concluso un accordo di libero scambio.

Il contingente doganale parziale per le patate, comprese le patate da semina, di 18 250 tonnellate è già stato aumentato temporaneamente nel 2016 di 35 000 tonnellate, raggiungendo le 53 250 tonnellate, mediante una modifica dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr). Condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno pregiudicato sotto il profilo quantitativo e qualitativo il raccolto di patate del 2016, in particolare le patate destinate alla valorizzazione. Per questa ragione il contingente parziale in questione è stato aumentato in sei fasi temporaneamente di altre 52 000 tonnellate per raggiungere le 105 250 tonnellate.

1015

FF 2017

All'inizio del 2017, con il raccolto di patate del 2016 non è stato nemmeno possibile coprire il fabbisogno di patate indigene destinate alla valorizzazione per l'industria di trasformazione e di patate da tavola. Di conseguenza, i contingenti parziali per il 2017 per le patate destinate alla valorizzazione e le patate da tavola sono stati temporaneamente aumentati rispettivamente di 30 000 tonnellate, da 9250 a 39 250 e di 15 000 tonnellate, da 6500 a 21 500.

I valori indicativi d'importazione degli alimenti per animali saranno adeguati con effetto dal 1° luglio 2017, nell'ambito del sistema del prezzo soglia dell'OIAgr, alle caratteristiche attuali per quanto riguarda i valori nutritivi e biologici.

Dal periodo di contingentamento 2017 il contingente doganale per le patate, comprese le patate da semina e i prodotti a base di patate, sarà ripartito nell'OIAgr in quattro contingenti doganali parziali al posto di due. Inoltre, il nuovo contingente doganale parziale per le patate da semina è stato aumentato in permanenza di 1500 tonnellate a 4000 tonnellate. Inoltre, il metodo di ripartizione per il contingente doganale per le patate da tavola è stato modificato a partire dal periodo di contingentamento 2018: una metà sarà attribuita in funzione delle quote di mercato e l'altra metà sarà messa all'asta. Gli aumenti temporanei del contingentamento doganale parziale saranno attribuiti soltanto sulla base delle quote di mercato. Per determinare la quota di mercato si considerano le vendite su territorio nazionale e le importazioni dell'anno precedente.

Le importazioni preferenziali di oli e grassi commestibili dai Paesi meno sviluppati (PMS) sono ammesse in franchigia doganale. Finora erano però assoggettate ai contributi al fondo di garanzia (CFG) per il finanziamento delle scorte obbligatorie.

Dal 1° gennaio 2017 le importazioni di oli e grassi commestibili da PMS sono esentate dal CFG. Per garantire il finanziamento delle scorte obbligatorie, l'ammanco dovuto a questa esenzione sarà compensato a partire dalla stessa data dall'aumento delle aliquote CFG per le importazioni da altri Paesi. Quale contropartita, le aliquote di dazio saranno diminuite nella stessa proporzione per rispettare l'imposizione doganale massima consentita secondo la lista di concessioni all'OMC (aliquote di dazio e CFG).
Visti i pessimi raccolti di cereali panificabili a causa del periodo freddo e umido all'inizio dell'estate 2016, per garantire un approvvigionamento sufficiente del mercato è stato necessario aumentare temporaneamente, nel primo semestre del 2017, il contingente doganale di 30 000 tonnellate, da 70 000 a 100 000 tonnellate.

La disposizione dell'ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) che consentiva di aumentare temporaneamente il contingente doganale per le verdure congelate in caso di penuria di offerta di determinate varietà di verdure è stata abrogata dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la fine del 2016. Questa disposizione non è praticamente mai stata utilizzata. L'approvvigionamento del mercato può inoltre essere garantito da altri canali più appropriati.

Le aliquote di dazio fuori del contingente per i fiori recisi sono state progressivamente diminuite sull'arco di dieci anni e riportate al livello delle aliquote di dazio del contingente. Il 1° gennaio 2017 questo processo era concluso. In tal modo la 1016

FF 2017

ripartizione del contingente doganale per i fiori recisi è divenuta priva di oggetto e le corrispondenti disposizioni dell'OIEVFF e dell'ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF, nonché dell'OIAgr, sono state adeguate alla nuova situazione.

Le disposizioni dell'OIEVFF relative all'attribuzione di aliquote del contingente doganale preferenziale di piantimi di alberi da frutta provenienti dall'UE sono state adeguate per impedire che l'inizio dei quattro periodi di liberazione del contingente cada in una fine settimana o in un giorno festivo. Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

La revisione del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, ha richiesto diversi adeguamenti tecnici nell'ordinanza sul vino e nell'allegato 1 dell'OIAgr, senza ripercussioni materiali.

1.2

Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Il 19 dicembre 2015 la Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi sulla concorrenza all'esportazione ha deciso di vietare le sovvenzioni alle esportazioni destinate ai Paesi meno sviluppati (PMS). Ai sensi del diritto commerciale internazionale i contributi all'esportazione secondo la legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta legge sul cioccolato) sono considerati sovvenzioni all'esportazione. Per adempiere quest'obbligo di diritto internazionale pubblico la Svizzera ha di conseguenza modificato nell'ordinanza sui contributi all'esportazione le disposizioni che definiscono le esportazioni che non beneficiano di contributi. Dal 1° aprile 2016 per l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati verso i PMS non sono più concessi contributi all'esportazione.

1.3

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali; pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego nonché le modifiche dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e per i prodotti sottoposti a prezzi soglia vengono pubblicati soltanto in Internet (www.import.ufag.admin.ch).

1017

FF 2017

2

Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dai citati atti normativi.

Il presente rapporto sottopone all'Assemblea federale per approvazione le misure disposte nel corso del 2016 in virtù della LTD e della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati. Nel 2016 non sono state adottate misure sulla base della legge sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate. Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

2.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 29 giugno 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione (RU 2016 2647)

Applicazione provvisoria dell'accordo sull'estensione del campo d'applicazione dell'accordo multilaterale sulla liberalizzazione del commercio delle tecnologie dell'informazione In occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC di Singapore del dicembre 1996 è stato firmato un Accordo multilaterale sull'abolizione dei dazi nel settore delle tecnologie dell'informazione (ATI)4. L'Accordo prevede la soppressione dei dazi gravanti su 400 prodotti delle tecnologie dell'informazione. Quale partecipante a questo accordo settoriale, la Svizzera ha a suo tempo applicato gli impegni derivanti nella lista LIX-Svizzera-Liechtenstein e adeguato di conseguenza il diritto nazionale5.

1 2 3 4

5

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 Messaggio del 19 gennaio 1998 concernente la revisione parziale della lista di concessioni della Svizzera notificata all'OMC nel settore delle tecnologie dell'informazione (FF 1998 555 773).

Decreto federale del 10 marzo 1998 che approva le modifiche della lista LIX-SvizzeraLiechtenstein nel settore delle tecnologie dell'informazione (FF 1998 1066).

1018

FF 2017

Per adattare l'ATI all'evoluzione tecnologica, gli Stati parte hanno concordato di riesaminare periodicamente il campo d'applicazione dell'Accordo, estendendolo se del caso ad altri prodotti. 24 degli 82 Stati parte originari hanno partecipato al primo riesame del campo d'applicazione dell'Accordo (ATI II) 6. Il testo adottato in occasione della Conferenza ministeriale di Nairobi nel dicembre 2015, che prevede l'eliminazione dei dazi per 201 prodotti supplementari, è applicato a titolo provvisorio dalla Svizzera dal 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 9a LTD. Questo adeguamento previso nel quadro del GATT (lista LIX) è sottoposto al Parlamento per approvazione nell'ambito del Rapporto sulla politica economica esterna 20167.

Se il Parlamento approva, i dazi concernenti i 201 prodotti delle tecnologie dell'informazione modificati provvisoriamente dal Consiglio federale saranno inseriti definitivamente nell'allegato 1 (parte 1a) della LTD. L'industria svizzera trae vantaggi dalla soppressione dei dazi prevista dall'ATI II: da un lato beneficia di condizioni di approvvigionamento più vantaggiose per le materie destinate alla fabbricazione di prodotti finiti, dall'altro può accedere più agevolmente ai mercati di altri 23 Stati parte, in particolare quelli con i quali la Svizzera non ha ancora concluso un accordo di libero scambio8.

Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifiche del 15 gennaio, 10 febbraio, 23 marzo, 25 agosto, 23 settembre, 31 ottobre e 12 dicembre 2016 (RU 2016 353 529 1057 3069 3243 3799 9999) Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate, comprese le patate da semina, e i prodotti a base di patate nell'anno 2016 Le condizioni meteorologiche estreme del 2015 hanno compromesso il raccolto di patate, determinando quindi un approvvigionamento insufficiente di patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione. Per questa ragione il contingente doganale parziale numero 14.1 Patate, patate da semina comprese, nell'allegato 3 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) è stato già aumentato temporaneamente il 7 dicembre 2015 di 18 250 tonnellate, da 35 000 a 53 250 tonnellate9 (categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione 20 000 tonnellate; categoria di merci Patate da tavola 15 000 tonnellate). Questi aumenti sono già stati menzionati nel Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 201510.

6

7 8 9 10

Albania, Australia, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Filippine, Giappone, Guatemala, Hong Kong Cina, Islanda, Israele, Malesia, Mauritius, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Thailandia, UE, Unione doganale Svizzera-Liechtenstein.

FF 2017 ...

Australia, Malesia (negoziati in corso per un accordo di libero scambio), Mauritius, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America, Thailandia.

RU 2015 5199 FF 2016 881

1019

FF 2017

I quantitativi supplementari importati non hanno tuttavia consentito di coprire il fabbisogno per il 2016. Inoltre, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli al momento della piantagione si prospetta nuovamente un raccolto di patate inferiore alla media sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo. La categoria delle patate destinate alla valorizzazione è particolarmente colpita, perché numerose patate non soddisfano i requisiti di qualità a causa di screpolature nei tuberi. Per garantire un approvvigionamento sufficiente del mercato, su richiesta della competente organizzazione di categoria, l'UFAG ha aumentato temporaneamente in sei tappe il contingente doganale parziale numero 14.1 Patate, patate da semina comprese di 53 250 tonnellate, da 52 000 a 105 250 tonnellate: ­

il 15 gennaio 2016 di 3500 tonnellate per l'importazione dal 1° febbraio al 31 dicembre 2016 per la categoria di merci Patate da semina;

­

il 10 febbraio 2016 di 10 000 tonnellate per l'importazione dal 1° marzo al 30 giugno 2016 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;

­

il 23 marzo 2016 di 8500 tonnellate per l'importazione dal 15 aprile al 15 giugno 2016 per la categoria Patate da tavola;

­

il 25 agosto 2016 di 10 000 tonnellate per l'importazione dal 15 settembre al 31 dicembre 2016 per la categoria Patate destinate alla valorizzazione;

­

il 23 settembre 2016 di 15 000 tonnellate per l'importazione dal 15 ottobre al 31 dicembre 2016 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;

­

il 31 ottobre 2016 di 5000 tonnellate per l'importazione dal 15 novembre al 31 dicembre 2016 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione.

La durata di validità delle modifiche del 15 gennaio, 10 febbraio, 23 marzo, 25 agosto, 23 settembre e 31 ottobre 2016 era limitata al 2016. Le modifiche sono soggette all'obbligo di presentare un rapporto, ma, visto che le misure sono già state abrogate, l'approvazione dell'Assemblea federale non è più necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate e i prodotti a base di patate per il 2017 Le previsioni pessimistiche sulla qualità e la quantità del raccolto di patate del 2016 si sono avverate. La produzione interna di patate destinate alla valorizzazione per l'industria di trasformazione e di patate da tavola anche all'inizio del periodo di contingentamento 2017 era di gran lunga insufficiente rispetto al fabbisogno. Per questa ragione, su richiesta della competente organizzazione di categoria, il 12 dicembre 2016 l'UFAG ha deciso di aumentare temporaneamente con effetto al 1° gennaio 2017 il nuovo contingente doganale parziale nel seguente modo: ­

1020

il contingente doganale parziale numero 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione di 30 000 tonnellate, da 9250 a 39 250 tonnellate;

FF 2017

­

il contingente doganale parziale numero 14.3 per le patate da tavola di 21 500 tonnellate, da 6500 a 15 000 tonnellate, per l'importazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.

Modifica del 16 settembre 2016 (RU 2016 3319) Adeguamento dei valori indicativi d'importazione per gli alimenti per animali nell'ambito del sistema del prezzo soglia Nell'ambito della competenza conferitagli dall'articolo 20 capoverso 3 della legge del 29 aprile 199811 sull'agricoltura (LAgr) il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha adeguato i valori indicativi d'importazione nell'ambito del sistema del prezzo soglia alle caratteristiche attuali degli alimenti per animali per quanto riguarda i valori nutritivo e biologico. Questa modifica d'ordinanza entrerà in vigore il 1° luglio 2017.

Queste modifiche comporteranno un abbassamento del valore indicativo d'importazione di 81 voci di tariffa e un aumento per 102 voci di tariffa. I valori resteranno invariati per 83 voci di tariffa. Qui di seguito sono riportate le principali merci il cui valore indicativo d'importazione è stato adeguato e il cui volume d'importazione medio tra il 2012 e il 2014 oltrepassava le 5000 tonnellate.

Modifiche dei valori indicativi d'importazione per le principali merci: Voce di tariffa

Designazione della merce

Valore indicativo d'importazione 2009 (CHF/100 kg)

Valore indicativo Modifica d'importazione 2017 (CHF/100 kg) (CHF/100 kg)

1005.9039 1006.4029 1101.0059 1108.1120 2303.1018 2306.3010 2306.4110 2308.0050

Granoturco Rotture di riso Farina di frumento Amido di frumento Glutine di granoturco Panelli e residui di girasole Panelli e residui di colza Prodotti di piante di granoturco

38.00 40.00 40.00 40.00 52.00 29.00 30.00 34.00

37.00 38.00 49.00 41.00 51.00 28.00 34.00 33.00

­1.00 ­2.00 +9.00 +1.00 ­1.00 ­1.00 +4.00 ­1.00

La modifica del 16 settembre 2016 non ha cambiato i nuovi prezzi soglia, ma ha semplicemente stabilito valori indicativi d'importazione. Competente in materia è il DEFR. La modifica ha avuto ripercussioni minime sull'ammontare dell'imposizione doganale di singoli alimenti per animali.

11

RS 910.1

1021

FF 2017

Modifica del 26 ottobre 2016 (RU 2016 4083) Modifica del contingente doganale parziale e dei quantitativi d'importazione del contingente doganale per le patate e i prodotti a base di patate Il contingente doganale numero 14 per le patate, incluse le patate da semina, e i prodotti a base di patate era fissato a 22 250 tonnellate e corrispondeva all'accesso al mercato per il quale la Svizzera si è impegnata nel quadro dell'OMC. Era finora ripartito in due contingenti doganali parziali, ovvero il contingente doganale parziale numero 14.1 per le patate, patate da semina comprese, fissato a 18 250 tonnellate, e il contingente doganale parziale numero 14.2 per i prodotti a base di patate, fissato a 4000 tonnellate. La ripartizione del contingente doganale è stata adeguata: il vecchio contingente doganale parziale numero 14.1 è stato trasformato in tre nuovi contingenti doganali parziali, il numero 14.1 per le patate da semina, il numero 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione e il numero 14.3 per le patate da tavola. Il vecchio contingente parziale 14.2 è divenuto il nuovo contingente numero 14.4 di prodotti a base di patate.

Nell'ambito di questo adeguamento il nuovo contingente doganale parziale numero 14.1 per le patate da semina è fissato a 4000 tonnellate (il contingente doganale parziale n. 14.1 per questa categoria di merce ammontava finora a 2500 tonnellate).

Questo aumento è motivato con l'accresciuto fabbisogno per rinnovare il materiale genetico di varietà poco o per niente disponili in Svizzera, che non è stato possibile soddisfare questi ultimi anni con i quantitativi d'importazione finora fissati. Per questa ragione è stato sempre necessario aumentare temporaneamente questo contingente doganale parziale. Le quote del contingente doganale sono sempre assegnate in funzione della produzione all'interno del Paese fornita dai singoli aventi diritto.

I nuovi contingenti doganali parziali di patate destinate alla valorizzazione (n. 14.2), di patate da tavola (n. 14.3) e di prodotti a base di patate (n. 14.4, finora n. 14.2) ammontano rispettivamente a 9250, 6500 e 4000 tonnellate. Con questa modifica il quantitativo totale del contingente numero 14 per le patate e i prodotti a base di patate nell'allegato 3 numero 7 OIAgr è aumentato di 1500 tonnellate, da 22 250 a 23 750 tonnellate.
La modalità di ripartizione per la categoria di merci delle patate da tavola, finora basata su una prestazione all'interno del Paese definita specificamente, è oramai superata. Determinava insicurezza nei diretti interessati, che non sapevano se potevano annunciare e dunque prendere in considerazione un determinato quantitativo per il calcolo delle quote del contingente. Per questo, a decorrere dal periodo di contingentamento 2018, la metà del nuovo contingente doganale parziale numero 14.3 per le patate da tavola sarà assegnata in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. Aumenti temporanei del contingente doganale parziale saranno concessi anch'essi in funzione delle quote di mercato. Per quota di mercato di un avente diritto s'intende la sua prestazione all'interno del Paese e la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e all'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) durante il periodo di calcolo (dal 18 luglio al 30 giugno precedente ciascun periodo di contingentamento). Per prestazione all'interno del Paese s'intende il quantitativo di patate ritirate e pagate direttamente 1022

FF 2017

al produttore. Affinché sia possibile computare anche le patate da tavola importate fuori del contingente (voci di tariffa 0701.9091 e 0701.9099), dal 2017 queste sono assoggettate al regime del permesso generale d'importazione (obbligo di PGI). Visto che i dati che consentono di calcolare le quote del mercato saranno rilevati la prima volta integralmente soltanto nel 2017, le disposizioni in questione non potranno entrare in vigore prima del periodo di contingentamento 2018. La modalità di ripartizione applicata finora sarà dunque mantenuta durante il periodo 2017. La seconda metà del contingente doganale parziale numero 14.3 delle patate da tavola sarà messo all'asta a partire dal periodo di contingentamento 2018. Vi sarà in tal modo un aumento di lieve entità della concorrenza nell'importazione delle patate da tavola. La vendita all'asta della totalità del contingente doganale parziale, presa in considerazione in un primo tempo, avrebbe probabilmente comportato effetti indesiderati sulle strutture del mercato.

Secondo l'articolo 21 capoverso 4 LAgr il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti. È il caso del contingente doganale numero 14 per le patate e i prodotti a base di patate, ragion per la quale, a certe condizioni, la competenza di aumentare i contingenti è conferita all'UFAG (art. 39 OIAgr). Secondo l'articolo 55 OIAgr questa delega era applicabile fino al 31 dicembre 2018. Poiché il contingente doganale numero 14 richiede frequenti aumenti, questa limitazione temporale è stata eliminata.

Modifica delle aliquote di dazio sugli oli e i grassi commestibili nell'ambito degli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera nel settore delle preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo.

Secondo la legge dell'8 ottobre 198212 sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il Consiglio federale può richiedere la costituzione di scorte obbligatorie per alcuni beni d'importanza vitale. I costi per la costituzione di scorte obbligatorie nel settore sono finanziati mediante i contributi al fondo di garanzia (CFG), che sono prelevati all'importazione di determinate derrate alimentari e alimenti per
animali dalla competente organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie sulla base delle dichiarazioni doganali.

Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 16 marzo 200713 sulle preferenze tariffali l'importazione di prodotti originari dai Paesi meno sviluppati (PMS) è esente da dazio dal 2007, dunque anche l'importazione di oli e grassi commestibili. Benché sensibilmente inferiore rispetto alle aliquote di dazio precedenti, la CFG è tuttavia ancora prelevata.

Dal 1° gennaio 2007 queste importazioni sono anche esentate dai CFG. Per compensare l'ammanco di circa 4 milioni le aliquote applicate agli altri Paesi per gli oli e i grassi commestibili sono state aumentate di conseguenza. Per non modificare la protezione doganale le aliquote di dazio sugli oli e i grassi commestibili sono state abbassate a decorrere dalla stessa data in misura uguale all'aumento dei CFG. Que12 13

RS 531 RS 632.911

1023

FF 2017

ste modifiche riguardano diverse voci di tariffa del capitolo 15 della tariffa doganale (grassi e oli animali o vegetali). Concretamente questa decisione ha avuto sui CFG e sulle aliquote di dazio stabilite all'allegato 1 numero 16 OIAgr (Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari) le seguenti conseguenze: il contributo di base al fondo di garanzia è aumentato, passando da 10 franchi per 100 kg a 18 franchi per 100 kg. I CFG delle differenti voci di tariffa variano in funzione della resa e del grado di trasformazione. Le nuove aliquote di dazio equivalgono alla differenza tra i dazi finora prelevati e i CFG più elevati.

Per l'esportazione degli oli commestibili trasformati la procedura di restituzione speciale nell'ambito del traffico di perfezionamento attivo è applicata in relazione al traffico in regime di equivalenza. In altre parole, sono restituiti dazi (aliquota forfettaria: fr. 159 per 100 kg) e CFG (aliquota forfettaria: fr. 9.10 per 100 kg) in modo forfettario alle imprese esportatrici, fintanto che le loro importazioni sono superiori alle esportazioni, indipendentemente dall'origine delle materie prime.

Buona parte delle entrate doganali derivanti dagli oli e dai grassi commestibili sono state finora versate agli esportatori nell'ambito della procedura di restituzione speciale prevista per il traffico di perfezionamento attivo. L'entità della diminuzione delle entrate a seguito della riduzione dei dazi dipenderà principalmente da due parametri: 1.

l'evoluzione delle aliquote di restituzione di 159.50 franchi per 100 kg di massa netta (base prodotto raffinato) stabilita nell'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 200714 sul traffico di perfezionamento, in relazione alle aliquote di dazio ridotte;

2.

l'evoluzione dei quantitativi esportati che danno diritto alla restituzione.

Per garantire l'attuale prelievo di imposte alla dogana, le aliquote doganali normali ridotte richiedono un adeguamento delle aliquote doganali per gli oli e i grassi commestibili nell'ordinanza del 4 aprile 200715 sulle agevolazioni doganali del DFF.

L'imposizione doganale (aliquota di dazio e CFG) per le miscele di grassi commestibili e le preparazioni alimentari di grassi commestibili della voce di tariffa 1517.9063 è stata adeguata in modo tale che non ecceda l'aliquota massima di 254 franchi per 100 kg notificata all'OMC.

Rinuncia al contingente doganale per i fiori recisi Dopo un periodo transitorio di dieci anni le aliquote fuori del contingente per i fiori recisi corrispondono dal 1° gennaio 2017 alle aliquote del contingente. La vecchia ripartizione del contingente doganale numero 13 per i fiori recisi è in tal modo divenuta priva di oggetto. Per maggiori dettagli su questa modifica si rinvia al capitolo del presente rapporto dedicato all'ordinanza del 7 dicembre 199816 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF). Il nuovo disciplinamento è stato sancito sul piano formale nell'OIAgr senza che vi sia stato alcun cambiamento sotto il profilo materiale.

14 15 16

RS 631.016 RS 631.012 RS 916.121.10

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Modifica del 9 dicembre 2016 (RU 2016 4947) Aumento temporaneo del contingente doganale per i cereali panificabili per l'anno 2017 Il periodo freddo e umido all'inizio dell'estate del 2016 ha comportato una diminuzione della resa della produzione cerealicola, come ha attestato il rilevamento completo dei raccolti svolto nei centri di raccolta. Per garantire l'approvvigionamento del mercato, su richiesta della competente organizzazione di categoria, il Consiglio federale ha provvisoriamente aumentato il contingente doganale per i cereali panificabili nell'allegato 3 dell'OIAgr di 30 000 tonnellate (da 70 000 a 100 000 tonnellate). Parallelamente ha stabilito nell'allegato 4 dell'OIAgr il periodo di liberazione per questi quantitativi supplementari. A inizio gennaio 2017 sono state liberate 30 000 tonnellate e ogni volta a inizio mese da febbraio a maggio 2017 sarà liberato un quantitativo parziale del contingente doganale di 10 000 tonnellate. La liberazione delle parti del contingente doganale di inizio luglio e inizio ottobre non subisce modifiche (ogni volta 15 000 tonnellate).

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) (RS 916.121.10) Modifica del 16 settembre 2016 (RU 2016 3329) Modifica delle disposizioni in relazione all'aumento temporaneo del contingente doganale degli ortaggi o legumi congelati Il contingente doganale numero 16 degli ortaggi o legumi congelati è fissato nell'allegato 3 numero 9 OIAgr a 4500 tonnellate. Secondo l'articolo 10 lettera b OIEVFF, se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite, l'UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale. Un'ulteriore possibilità di aumentare il contingente è prevista dall'articolo 10 lettera a OIEVFF per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o commercializzate.

Entrato in vigore il 1° gennaio 1999, l'articolo 10 lettera a OIEVFF, che era già inserito nell'ordinanza del 17 maggio 199517 sull'importazione di verdura, frutta fresche e fiori recisi (OIVFF), è stato utilizzato soltanto raramente. L'applicazione e il controllo di questa disposizione erano ardui, perché non era possibile delimitare con certezza le varietà e qualità speciali. Inoltre, le quattro varietà di verdure congelate tradizionali menzionate sono per la maggior parte del tempo prodotte in quantità sufficiente in Svizzera. D'altronde, in caso di bisogno, le aziende di trasformazione 17

RU 1995 2017

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possono importare varietà o qualità speciali nell'ambito delle quote di contingente loro attribuite sulla base delle importazioni e dei ritiri indigeni negli anni precedenti.

Per queste ragioni l'articolo 10 lettera a OIEVFF è stato abrogato.

La modifica del 16 settembre 2016 non stabilisce né nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali.

Rinuncia alla ripartizione del contingente doganale per i fiori recisi Nell'ambito del pacchetto di ordinanze concernente la politica agricola 2011, il Consiglio federale ha deciso d'intesa con le competenti organizzazioni di categoria di abbassare progressivamente sull'arco di 10 anni, fino alla fine del 2016, le aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) per i fiori recisi per riportarle al livello delle aliquote di dazio del contingente (ADC)18. Quale procedura di ripartizione del contingente doganale numero 13 per i fiori recisi, al posto della prestazione all'interno del Paese basata su chiavi di presa a carico a breve termine è stato ora adottato il criterio dei contratti di vendita. Il valore dei fiori recisi presi a carico secondo contratto dà diritto a una quota del contingente in chilogrammi. L'obiettivo del nuovo disciplinamento è che dal 2017 il settore continui a produrre e commercializzare fiori svizzeri, anche senza protezione agricola, grazie a una relazione contrattuale tra la produzione e il commercio.

Con l'allineamento delle ADFC alle ADC a decorrere dal 1° gennaio 2017 è divenuto priva di oggetto l'assegnazione del contingente doganale OMC per i fiori recisi.

Lo stesso vale per l'aumento annuale del contingente di 200 tonnellate (vendita all'asta) e per quello calcolato in funzione della prestazione all'interno del Paese (assegnazione sulla base di contratti di vendita).

I vecchi articoli 12­14 OIEVFF sono stati di conseguenza sostituiti da un nuovo articolo 12 che prevede la rinuncia della ripartizione del contingente doganale numero 13 (fiori recisi). Pertanto dal 2017 durante il periodo di contingentamento ogni importazione potrà aver luogo all'interno del contingente doganale applicando l'ADC.

L'articolo 19 OIEVFF modificato non contiene più alcuna disposizione sui fiori recisi. Nel contesto delle modifiche summenzionate è stata totalmente rivista anche l'ordinanza dell'UFAG del 16 settembre 201619
sulla liberazione secondo l'OIEVFF.

Le modifiche del 16 settembre 2016 non stabiliscono né nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali.

Modifiche dei periodi di liberazione del contingente doganale preferenziale per i piantimi di alberi da frutta provenienti dall'UE L'assegnazione delle quote del contingente doganale preferenziale numero 104 per i piantimi di alberi da frutta prevenienti dall'UE (cfr. allegato 3 dell'ordinanza sul libero scambio 120) si svolge in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiara18 19 20

RU 2007 6232 RS 916.121.100; RU 2016 3331 RS 632.421.0

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zioni doganali (ordine di entrata alla frontiera). Secondo l'articolo 18a OIEVFF il contingente è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L'UFAG può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica. Nel 2017 la data di liberazione di due delle quattro parti sarebbe coincisa con un sabato. Per questa ragione le date di inizio dei periodi sono state modificate in modo che non coincidano con una fine settimana.

La modifica del 16 settembre 2016 non ha interessato i quantitativi sottoposti a contingente doganale. Lo scaglionamento temporaneo dei quantitativi liberati è stato modificato soltanto lievemente per ragioni amministrative legate alla delega di competenze all'UFAG.

Ordinanza del 10 giugno 2016 concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica (RU 2016 2445) Modifiche dell'ordinanza sulle importazioni agricole e dell'ordinanza sul vino in relazione con la revisione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci A seguito della revisione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) del 2017, molte voci di tariffa e testi tariffari nell'allegato 1 OIAgr non stati modificati. A livello materiale nulla è cambiato. Concretamente sono state introdotte in totale 27 nuove voci di tariffa ai numeri 13 (frutta da sidro e prodotti di frutta), 19 (vino, succo d'uva e mosto) e 20 (altri prodotti agricoli soggetti all'obbligo del permesso generale d'importazione) dell'allegato all'OIAgr, che rimpiazzano voci di tariffa esistenti o che si applicano dal 1° gennaio 2017 a merci che in precedenza non figuravano sotto la propria voce di tariffa.

Le modifiche delle voci di tariffa relative al disciplinamento del mercato del vino, del succo d'uva e del mosto sono state integrate anche nell'ordinanza del 14 novembre 200721 sul vino.

Con l'ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica non sono stabiliti né nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali.

21

RS 916.140

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2.2

Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati Ordinanza del 23 novembre 2011 sui contributi all'esportazione (RS 632.111.723) Modifica dell'11 marzo 2016 (RU 2016 955)

Rinuncia ai contributi per le esportazioni verso i Paesi meno sviluppati Le sovvenzioni all'esportazione, tra le quali rientrano secondo il diritto commerciale internazionale i contributi all'esportazione versati dalla Svizzera, sono da molto tempo criticati a livello internazionale. Le sovvenzioni all'esportazione nel settore agricolo esercitano una pressione sui prezzi delle materie prime agricole sui mercati internazionali e possono in tal modo indebolire gli incentivi alla produzione di derrate alimentari e intralciare l'evoluzione dell'agricoltura, in particolare nei Paesi in sviluppo. Particolarmente toccati sono i Paesi meno sviluppati (PMS). L'ordinanza sui contributi all'esportazione è stata modificata per tenere conto dell'impatto negativo dei contribuiti all'esportazione su questo gruppo di Paesi.

Questo anche alla luce del fatto che, il 19 dicembre 2015, in occasione della decima conferenza ministeriale tenutasi a Nairobi, i membri dell'OMC hanno deciso di vietare in modo vincolante nel diritto internazionale tutte le sovvenzioni all'esportazione. Per alcune sovvenzioni all'esportazione, in particolare quelle dei prodotti agricoli trasformati, è stato possibile negoziare quale termine transitorio la fine del 2020. Questo termine transitorio non si applica ai contributi all'esportazione verso i PMS: questi hanno dovuto essere eliminati per la fine del 2015 quale condizione per applicare il termine transitorio alle esportazioni verso altri Paesi. Conformemente al mandato del Consiglio federale la Svizzera ha sostenuto queste decisioni. Modificando l'ordinanza sui contributi all'esportazione, il Consiglio federale ha trasposto nel diritto svizzero la decisione relativa ai PMS con effetto al 1° aprile 2016. La definizione di PMS nell'ordinanza modificata è conforme al relativo elenco delle Nazioni Unite.

L'ammontare dei contributi versati per le esportazioni verso i PMS non è stato rilevato separatamente dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Durante gli scorsi tre anni, secondo le stime dell'AFD, in media circa lo 0,5 per cento dei prodotti che potevano beneficiare di contributi sono stati esportati verso PMS.

Considerando il budget dei contributi all'esportazione degli ultimi anni (da 70 a 95,6 milioni di franchi all'anno) e ipotizzando che la quota dei contributi sia
proporzionale a quella delle esportazioni, durante gli ultimi tre anni sarebbero verosimilmente stati versati ogni anno per le esportazioni nei PMS tra 350 000 e 500 000 franchi.

Considerato che da diversi anni il budget dei contributi all'esportazione non è più sufficiente ad assicurare una piena compensazione della differenza dei prezzi delle materie prime che penalizza l'industria alimentare, i contributi all'esportazione vengono ridotti percentualmente. La rinuncia ai contributi all'esportazione verso i PMS non comporta in tal modo in maniera globale una diminuzione delle risorse 1028

FF 2017

destinate ai contributi all'esportazione. Vi è semplicemente una ridistribuzione dei contributi all'esportazione verso altri Paesi.

2.3

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali; pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali Negli articoli 21 e 22 LAgr il legislatore ha definito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. Per attuare tale mandato legislativo, il Consiglio federale ha deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali (art. 15 cpv. 1 e 2 OIAgr): a.

il contingente doganale intero o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

le quote di contingente;

e.

il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

A causa del loro volume, tali dati non vengono pubblicati direttamente nel presente rapporto ma sono reperibili sul sito Internet dell'UFAG22.

Pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia Secondo l'articolo 10 capoverso 3 LTD e gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 e 9 OIAgr, durante l'anno in rassegna, le modifiche dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali panificabili nonché i prodotti sottoposti a prezzi soglia (alimenti per animali, semi oleosi e cereali, diversi dai cereali panificabili) sono pubblicati sul sito Internet dell'UFAG23.

22 23

www.import.ufag.admin.ch > Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali (testo disponibile solo in francese o tedesco) www.import.ufag.admin.ch > Aliquote di dazio su cereali panificabili, farina, alimenti per animali e zucchero

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