Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) del 16 giugno 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20162, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali tra la Svizzera e i suoi Stati partner secondo: 1

a.

l'Accordo multilaterale del 27 gennaio 20163 tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP);

b.

altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese.

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile nel singolo caso.

2

1 2 3

RS 101 FF 2017 33 RS 0.654.1; FF 2017 103

2016-2186

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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali. LF

Art. 2

FF 2017

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

4 5 6

a.

accordo applicabile: l'accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a o b applicabile nel singolo caso;

b.

Stato partner: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto di scambiare automaticamente le rendicontazioni Paese per Paese;

c.

gruppo di imprese: un insieme di imprese controllate da una persona giuridica tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo l'articolo 963 capoversi 1­3 del Codice delle obbligazioni (CO)4;

d.

ente costitutivo: 1. un'unità aziendale distinta di un gruppo di imprese multinazionale che è inclusa nel conto di gruppo a fini di informativa finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni in tale unità aziendale di un gruppo di imprese multinazionale fossero quotate in borsa, 2. un'unità aziendale distinta che è esclusa dal conto di gruppo del gruppo di imprese multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, o 3. una stabile organizzazione di un'unità aziendale distinta secondo il numero 1 o 2 di un gruppo di imprese multinazionale, purché l'unità aziendale allestisca un bilancio consolidato per questa stabile organizzazione a fini normativi, fiscali, di informativa finanziaria o di gestione interna;

e.

ente costitutivo residente in Svizzera: 1. ente costitutivo assoggettato all'imposta secondo l'articolo 50 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta (LIFD) e l'articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), o 2. uno stabilimento di impresa assoggettato all'imposta secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD e l'articolo 21 capoverso 1 lettera b LAID;

f.

società madre: l'ente costitutivo di un gruppo di imprese multinazionale che per la sua partecipazione, diretta o indiretta, in altri enti costitutivi di questo gruppo di imprese multinazionale è tenuto ad allestire un conto di gruppo nello Stato o nel territorio in cui ha la residenza fiscale, o lo dovrebbe allestire se le sue partecipazioni fossero quotate in borsa e nessun altro ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionale detenesse, direttamente o indirettamente, una tale partecipazione;

RS 220 RS 642.11 RS 642.14

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g.

società madre residente in Svizzera: l'ente costitutivo assoggettato all'imposta secondo l'articolo 50 LIFD e l'articolo 20 capoverso 1 LAID tenuto ad allestire il conto di gruppo secondo l'articolo 963 capoversi 1­3 CO e che non può beneficiare dell'esonero previsto all'articolo 963a capoverso 1 numero 2 CO;

h.

società madre supplente: l'ente costitutivo assoggettato all'imposta secondo l'articolo 50 LIFD e l'articolo 20 capoverso 1 LAID o il diritto dello Stato di residenza che in qualità di supplente della società madre fornisce la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionale;

i.

ente notificante: la società madre residente in Svizzera o la società madre supplente residente in Svizzera tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionale;

j.

periodo fiscale oggetto della rendicontazione: il periodo fiscale secondo l'articolo 79 capoverso 2 LIFD e l'articolo 31 capoverso 2 LAID i cui dati sono riportati nella rendicontazione Paese per Paese;

k.

numero d'identificazione fiscale svizzero per enti (IDI): il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20107 sul numero d'identificazione delle imprese;

l.

omissione sistematica: situazione che si verifica quando uno Stato partner sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese per motivi non giustificati dall'accordo applicabile.

Sezione 2: Rendicontazione Paese per Paese Art. 3

Contenuto

Una rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio in cui il gruppo di imprese multinazionale è attivo, relativi alla cifra d'affari e alle imposte pagate, altri indicatori nonché dati sulle principali attività economiche degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionale.

1

Il Consiglio federale definisce il contenuto della rendicontazione Paese per Paese; a tal fine tiene conto degli standard internazionali.

2

Art. 4

Lingua

La rendicontazione Paese per Paese deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.

7

RS 431.03

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Art. 5

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Valuta

Gli importi che figurano nella rendicontazione Paese per Paese sono espressi in valuta svizzera o nella valuta più importante per l'attività del gruppo di imprese multinazionale.

Sezione 3: Obblighi e diritti degli enti costitutivi Art. 6

Obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese

Sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente in Svizzera e che nel periodo fiscale immediatamente precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione realizzano una cifra d'affari annua consolidata superiore a una determinata soglia.

1

Il Consiglio federale definisce tale soglia; a tal fine tiene conto degli standard internazionali.

2

Art. 7

Obbligo dell'ente notificante di fornire la rendicontazione Paese per Paese

L'ente notificante è tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Art. 8

Obbligo di un altro ente costitutivo residente in Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese

L'AFC può esigere che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale la cui cifra d'affari annua consolidata supera la soglia di cui all'articolo 6 fornisca la rendicontazione Paese per Paese se: 1

a.

lo Stato o il territorio in cui la società madre ha la residenza fiscale non è uno Stato partner; o

b.

lo Stato partner in cui la società madre ha la residenza fiscale presenta un'omissione sistematica.

L'AFC non esige la rendicontazione Paese per Paese da un ente costitutivo residente in Svizzera se la società madre supplente l'ha presentata in uno Stato partner.

2

Art. 9

Società madre supplente

Un ente costitutivo residente in Svizzera che non è la società madre può essere designato come società madre supplente.

1

Un ente costitutivo residente all'estero che non è la società madre può essere designato come società madre supplente se il suo Stato di residenza: 2

a.

è uno Stato partner;

b.

non presenta omissioni sistematiche; ed

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c.

Art. 10 1

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è stato informato dall'ente costitutivo in merito alla sua qualità di società madre supplente.

Obbligo di iscrizione

L'ente notificante è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l'AFC, indicando: a.

se è la società madre o la società madre supplente;

b.

la ragione sociale e la sede;

c.

il numero IDI;

d.

la data dell'inizio della sua attività.

Se l'ente notificante ha la sua sede statutaria all'estero e la sua amministrazione effettiva in Svizzera, la direzione deve iscrivere l'ente notificante presso l'AFC, indicando: 2

a.

se l'ente notificante è la società madre o la società madre supplente;

b.

la ragione sociale, il luogo della sede principale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;

c.

il numero IDI;

d.

la data dell'inizio dell'attività dell'ente notificante.

Il Consiglio federale può stabilire che qualsiasi altro ente costitutivo residente in Svizzera fornisca all'AFC informazioni sulla ragione sociale, l'indirizzo e la residenza dell'ente costitutivo tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese.

3

L'obbligo di iscrizione deve essere adempiuto al più tardi 90 giorni dopo la fine del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.

4

Se la sua qualità di ente notificante cessa, l'ente è tenuto a comunicarlo spontaneamente all'AFC.

5

Art. 11

Termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese

L'ente notificante fornisce annualmente all'AFC la rendicontazione Paese per Paese al più tardi 12 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.

1

Nei casi di cui all'articolo 8 capoverso 1, il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese decorre dal giorno in cui l'AFC ha consegnato all'ente costitutivo residente in Svizzera la richiesta scritta di fornirle la rendicontazione Paese per Paese.

2

Art. 12

Sanzione amministrativa in caso di inosservanza

Se l'ente tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese non osserva il termine impartito, gli viene addebitata una sanzione amministrativa di 200 franchi per ogni giorno trascorso dalla scadenza del termine fino al ricevimento della rendicontazione

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Paese per Paese da parte dell'AFC, per un ammontare complessivo massimo di 50 000 franchi.

Sezione 4: Trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese e prescrizione Art. 13

Trasmissione e impiego delle rendicontazioni Paese per Paese

L'AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli enti notificanti, entro i termini stabiliti dall'accordo applicabile, alle autorità competenti degli Stati partner in cui risiedono enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale.

1

L'AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto in virtù degli articoli 7 e 8 alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni in cui risiedono enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale.

2

L'AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner e alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette le restrizioni inerenti all'impiego delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

3

Alle rendicontazioni Paese per Paese che l'AFC ha ricevuto in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 si applicano le stesse restrizioni inerenti all'impiego previste per le rendicontazioni ricevute sulla base dell'Accordo SRPP8.

4

Art. 14

Prescrizione

Il diritto dell'AFC di esigere che l'ente notificante fornisca la rendicontazione Paese per Paese si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la rendicontazione avrebbe dovuto essere fornita.

1

La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto alla rendicontazione Paese per Paese che viene portato a conoscenza dell'ente notificante. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

2

Il diritto si prescrive al più tardi in 10 anni dalla fine dell'anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere fornita.

3

8

RS 0.654.1; FF 2017 103

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Sezione 5: Rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli Stati partner Art. 15 L'AFC trasmette le rendicontazioni ricevute da Stati partner alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette.

1

Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all'impiego delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

2

Sezione 6: Organizzazione e procedura Art. 16

Compiti dell'AFC

L'AFC provvede alla corretta applicazione dell'accordo applicabile e della presente legge.

1

2

Adotta tutte le misure e precauzioni necessarie a tale scopo.

Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli ed esigere che taluni moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

3

Art. 17

Trattamento dei dati

Per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'accordo applicabile e la presente legge l'AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.

1

Per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'accordo applicabile e la presente legge l'AFC può utilizzare sistematicamente i numeri IDI.

2

Art. 18

Sistema d'informazione

L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati della rendicontazione Paese per Paese, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base all'accordo applicabile e alla presente legge.

1

I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

2

Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'accordo applicabile e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per: 3

a.

ricevere e trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese secondo l'accordo applicabile e il diritto svizzero;

b.

tenere un registro degli enti costitutivi residenti in Svizzera;

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4

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c.

trattare procedure legali connesse all'accordo applicabile e alla presente legge;

d.

effettuare verifiche secondo l'articolo 22;

e.

infliggere ed eseguire sanzioni amministrative e penali;

f.

trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;

g.

lottare contro la commissione di reati fiscali;

h.

approntare statistiche.

Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

le categorie dei dati personali trattati;

c.

le autorizzazioni di accesso e di trattamento; e

d.

la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

L'AFC può concedere alle autorità cantonali, competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette a cui trasmette le rendicontazioni Paese per Paese in applicazione degli articoli 13 capoverso 2 e 15 capoverso 1, l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d'informazione di cui tali autorità necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

5

Art. 19

Obbligo di informazione

Su richiesta, gli enti notificanti informano l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione dell'accordo applicabile e della presente legge.

Art. 20

Obbligo del segreto

Chi è incaricato dell'esecuzione dell'accordo applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di terzi il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.

1

2

L'obbligo del segreto non si applica: a.

alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge;

b.

nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che cercano di ottenere informazioni ufficiali dalle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;

c.

se l'accordo applicabile dispensa dall'obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell'articolo 22 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'esecuzione dell'accordo applicabile.

3

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Art. 21

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Statistiche

L'AFC è autorizzata ad approntare e pubblicare statistiche in forma anonima sulla base dei dati contenuti nelle rendicontazioni Paese per Paese.

1

Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.

2

Art. 22

Verifiche

L'AFC verifica sulla base delle informazioni disponibili se l'adempimento degli obblighi secondo l'accordo applicabile e la presente legge è completo e conforme agli standard internazionali.

1

Se constata che l'ente costitutivo residente in Svizzera non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC fissa un termine entro cui l'ente deve colmare le lacune, rendendolo attento alle misure di cui al capoverso 3.

2

Se l'ente non ha colmato le lacune entro il termine di cui al capoverso 2, l'AFC può: 3

a.

esigere che siano messi a disposizione i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'ente oppure verificare tale documentazione in loco;

b.

raccogliere informazioni orali o scritte.

4

In caso di controversia, l'AFC pronuncia una decisione.

5

Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento: a.

della qualità dell'ente in quanto ente notificante secondo l'accordo applicabile e la presente legge;

b.

del contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese secondo l'accordo applicabile e la presente legge.

Sezione 7: Sospensione e denuncia Art. 23

Competenza

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può agire soltanto con l'autorizzazione del Consiglio federale se, in virtù dell'accordo applicabile: a.

sospende o denuncia lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner;

b.

denuncia l'accordo.

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Art. 24

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Richiesta di un ente notificante

Un ente notificante può chiedere al DFF di sospendere lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner, se rende verosimile che lo Stato partner viola le disposizioni previste dall'accordo applicabile concernenti l'obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni scambiate.

1

Se il DFF considera la richiesta fondata, la sottopone al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva.

2

Se il DFF considera la richiesta infondata, pronuncia una decisione di accertamento della violazione da parte dello Stato partner delle disposizioni previste dall'accordo applicabile concernenti l'obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni scambiate. Se l'autorità di ricorso accoglie un ricorso interposto contro tale decisione, il DFF sottopone la richiesta al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva.

3

Sezione 8: Disposizioni penali Art. 25

Informazioni false o incomplete

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque nella rendicontazione Paese per Paese fornisce intenzionalmente informazioni errate o incomplete che falsano in modo sostanziale le informazioni richieste e danno un'immagine non veritiera della situazione.

1

Se la multa applicabile non supera i 25 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'impresa al pagamento della multa (art. 7 DPA).

2

Art. 26

Infrazioni contro decisioni dell'autorità

È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, nel quadro di una verifica secondo l'articolo 22, non dà seguito intenzionalmente alla decisione dell'autorità sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Art. 27

Procedura

Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA10.

1

2

L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

9 10

RS 313.0 RS 313.0

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Sezione 9: Disposizioni finali Art. 28

Competenza di approvazione

Il Consiglio federale è competente per l'inclusione di uno Stato o un territorio nell'elenco delle Giurisdizioni secondo la sezione 8 paragrafo 1 lettera e dell'Accordo SRPP11.

Art. 29

Modifiche dell'accordo applicabile

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice le modifiche dell'accordo applicabile. Se una modifica soddisfa le condizioni di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale, l'Assemblea federale la approva mediante decreto federale sottostante a referendum facoltativo.

Art. 30

Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della presente legge

L'AFC trasmette, secondo le modalità dell'Accordo SRPP12, alle autorità competenti degli Stati partner in cui risiedono enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale le rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della presente legge fornite su base volontaria da una società madre residente in Svizzera a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

1

L'AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all'impiego delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dall'Accordo SRPP.

2

L'iscrizione ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 2 avviene al più tardi al momento in cui la rendicontazione Paese per Paese è fornita su base volontaria.

3

4

Il termine di cui all'articolo 11 capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 31

Inizio dell'obbligo di presentare la rendicontazione Paese per Paese

Per i periodi fiscali oggetto di rendicontazione l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese inizia, al più presto, il primo giorno dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente legge.

11 12

RS 0.654.1; FF 2017 103 RS 0.654.1; FF 2017 103

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Art. 32

FF 2017

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 201713 Termine di referendum: 5 ottobre 2017

13

FF 2017 3645

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