Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati Rimessa in vigore e modifica del 13 febbraio 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 17 giugno 2014 e del 8 aprile 2016 1 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati, sono rimessi in vigore.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Allegato 1
Salari minimi Categoria di assunzione A: Anni di servizio
1
Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 2 000 ore
1°
Fr. 52 400.
2°
Fr. 53 495.
3°
Fr. 55 120.
4°
Fr. 56 545.
5°
Fr. 57 655.
6°
Fr. 58 230.
FF 2014 4201, 2016 3053
2017-0317
1341
Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati. DCF
7°
Fr. 58 600.
8°
Fr. 58 980.
9°
Fr. 59 360.
10°
Fr. 59 720.
11°
Fr. 60 100.
12°
Fr. 60 480.
dal 13°
Fr. 60 900.
FF 2017
1. I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro, che può essere compreso tra 1 801 e 2 300 ore.
2. I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi rispetto ai salari minimi sopraindicati.
Categoria di assunzione B: Anni di servizio
Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 1 400 ore
1°
Fr. 34 300.
2°
Fr. 34 860.
3°
Fr. 35 770.
4°
Fr. 36 680.
5°
Fr. 37 100.
dal 6°
Fr. 37 450.
I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro, che può essere compreso tra 901 e 1 800 ore.
Categoria di assunzione C: Salari orari senza indennità di vacanza
Salari orari senza indennità di vacanza
Cantoni
1° anno di servizio
dal 2° anno di servizio dal 3° anno di servizio dal 4° anno di servizio
ZH
Fr. 23.20
Fr. 23.55
Fr. 23.90
Fr. 24.25
BS,BL,GE
Fr. 22.70
Fr. 23.05
Fr. 23.40
Fr. 23.75
Altri
Fr. 22.20
Fr. 22.50
Fr. 22.85
Fr. 23.20
1342
Salario minimo senza indennità di vacanza
Salario minimo senza indennità di vacanza
Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati. DCF
FF 2017
Salari minimi trasporto di denaro (CIT) / valori Categoria di assunzione A: Anni di servizio
Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 2 000 ore
1°
Fr. 52 400.
2°
Fr. 53 495.
3°
Fr. 54 915.
4°
Fr. 56 020.
5°
Fr. 57 100.
6°
Fr. 57 470.
7°
Fr. 57 840.
8°
Fr. 58 205.
9°
Fr. 58 575.
10°
Fr. 58 940.
11°
Fr. 59 305.
12°
Fr. 59 665.
dal 13°
Fr. 60 085.
1.
I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro, che può essere compreso tra 1 801 e 2 300 ore.
2.
I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi rispetto ai salari minimi sopraindicati.
Categoria di assunzione B: Anni di servizio
Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 1 400 ore
1°
Fr. 33 950.
2°
Fr. 34 510.
3°
Fr. 35 420.
4°
Fr. 36 330.
I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 901 e 1 800 ore.
1343
Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati. DCF
FF 2017
Categoria di assunzione C: Salari orari senza indennità di vacanza dal
Salari orari senza indennità di vacanza dal
Cantoni
1° anno di servizio
2° anno di servizio
ZH
Fr. 23.20
Fr. 23.55
BS, BL, GE
Fr. 22.70
Fr. 23.05
Altri
Fr. 22.20
Fr. 22.50
III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2017 e ha effetto sino al 30 giugno 2019.
13 febbraio 2017
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1344