Termine di referendum: 7 aprile 2018 (1° giorno feriale: 9 aprile 2018)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 15 dicembre 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20172, decreta:

Art. 1 Lo scambio di note del 14 ottobre 20163 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004 4 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

Art. 2 L'associazione della Svizzera non deve comportare un peggioramento della sorveglianza delle frontiere svizzere.

1 2 3 4

RS 101 FF 2017 3561 RS ...; FF 2017 3607 RS 0.362.31

2017-3452

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Recepimento del regolamento (UE) 2016/1624. DF

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Art. 3 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20175 Termine di referendum: 7 aprile 2018

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Recepimento del regolamento (UE) 2016/1624. DF

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Allegato (art. 3)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri Art. 7 cpv. 3 Se, secondo gli articoli 27, 28 o 29 del codice frontiere Schengen7, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.

Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

3

Art. 64c cpv. 1 lett. b 1

Lo straniero è allontanato senza formalità se: b.

l'entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen8.

Art. 64d cpv. 2 lett. e L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se: e. allo straniero è stata precedentemente negata l'entrata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen9 (art. 64c cpv. 1 lett. b); 2

Titolo prima dell'art. 69

Sezione 4: Rinvio coatto e operazioni internazionali di rimpatrio

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8 9

RS 142.20 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 7 cpv. 3.

Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 7 cpv. 3.

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Recepimento del regolamento (UE) 2016/1624. DF

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Art. 71, frase introduttiva Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure dell'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP10 o dell'articolo 49a o 49abis CPM11, in particolare: Art. 71a

Operazioni internazionali di rimpatrio

La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/162412.

1

Il DFGP può concludere con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull'impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull'impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni.

2

Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali impieghi.

3

Art. 71abis

Monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio

Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.

1

Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.

2

Art. 100 cpv. 5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il DFGP può, d'intesa con il DFAE, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.

5

10 11 12

RS 311.0 RS 321.0 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

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2. Legge federale del 7 ottobre 199413 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati Art. 5 cpv. 1bis L'Ufficio federale di polizia (fedpol), d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell'AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.

1bis

3. Legge del 18 marzo 200514 sulle dogane Art. 92, rubrica, nonché cpv. 3­6 Impieghi all'estero Nell'ambito di provvedimenti internazionali, l'AFD può mettere a disposizione di Stati esteri e dell'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il materiale di sorveglianza delle frontiere.

3

Essa può impiegare agenti di collegamento all'estero e assegnare loro i seguenti compiti: 4

a.

raccolta di informazioni strategiche, tattiche e operative di cui essa necessita per l'adempimento dei propri compiti previsti dalla legge;

b.

scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d'accoglienza e presso organizzazioni internazionali nonché tra le autorità svizzere;

c.

promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.

L'AFD, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti delegati dall'AFD, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell'AFD per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di elaborare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.

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6

Il Consiglio federale è autorizzato a: a.

13 14

concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l'impiego di personale dell'AFD in seno all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen;

RS 360 RS 631.0

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b.

concordare con le autorità estere competenti l'impiego di agenti di collegamento dell'AFD;

c.

disciplinare l'estensione dei compiti previsti al capoverso 4.

Art. 110e cpv. 3 lett. a, frase introduttiva Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a­c: 3

a.

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i collaboratori di fedpol competenti per: