16.400 Iniziativa parlamentare Retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale penale federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti e dei giudici del Tribunale amministrativo federale.

Adeguamenti individuali eccezionali e verifica del sistema salariale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 aprile 2017

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza sui giudici, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

6 aprile 2017

In nome della Commissione: Il presidente, Jean Christophe Schwaab

2017-0993

3027

Compendio Il 16 marzo 2012 l'ordinanza sui giudici è stata modificata riguardo al sistema salariale e al modello per il calcolo degli stipendi iniziali dei giudici. Alcuni giudici eletti dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema hanno così potuto beneficiare di uno stipendio nettamente più elevato di altri della stessa età, in carica già da diversi anni. Queste disparità persisteranno sino al 2022.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone pertanto di introdurre un nuovo sistema salariale che prevede una graduazione degli stipendi in funzione dell'età e dell'esperienza professionale. Nell'ordinanza sarà sancito uno stipendio unitario, che corrisponde all'importo massimo della 33a classe di stipendio ai sensi dell'ordinanza sul personale federale e che sarà ridotto del 7,5 per cento per le persone che non hanno ancora compiuto 45 anni o non possono comprovare un'esperienza professionale di almeno 48 mesi presso un tribunale della Confederazione, un tribunale cantonale superiore oppure, con funzione direttiva, presso un'autorità di perseguimento penale. Lo stipendio viene decurtato del 15 per cento se la persona non ha ancora raggiunto l'età menzionata né può vantare l'esperienza professionale citata.

Questo nuovo sistema salariale si applicherà dalla sua entrata in vigore a tutti gli stipendi dei giudici ordinari del Tribunale penale federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti e ai giudici del Tribunale amministrativo federale.

Saranno quindi interessati dalla modifica sia gli stipendi dei giudici in carica sia quelli dei giudici che saranno eletti in futuro. La modifica permetterà quindi di eliminare le attuali disparità salariali.

3028

FF 2017

Rapporto 1

Genesi del progetto

Con lettera del 14 dicembre 2015, la Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale plenaria (CG) ha pregato la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito «la Commissione») di valutare una modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 20021 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti. Essa ha constatato che vi erano talvolta notevoli differenze fra gli stipendi dei giudici appena eletti e quelli dei giudici della stessa età in carica già da diversi anni. Ha chiesto alla Commissione di creare nell'ordinanza sui giudici una base legale che autorizzi la CG ad operare adeguamenti individuali straordinari agli stipendi dei giudici. Il 22 gennaio 2016 la Commissione ha deciso con 19 voti contro 1 di elaborare una modifica corrispondente dell'ordinanza sui giudici mediante un'iniziativa parlamentare e di verificare nuovamente la determinazione dello stipendio iniziale e l'aumento annuale degli stipendi nell'intento di perseguire una struttura più coerente del sistema retributivo. Il 2 febbraio 2016 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione con 8 voti contro 0 e 4 astensioni.

In virtù dell'articolo 112 capoverso 1 della legge sul Parlamento2 la Commissione è stata coadiuvata nei suoi lavori dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Nel 2016 e nel 2017 essa si è occupata in occasione di quattro sedute dell'elaborazione di questo progetto. Il 3 febbraio 2017 la Commissione ha accettato con 16 voti contro 9 il progetto di modifica dell'ordinanza sui giudici, in cui è prevista una retribuzione fissa ed è tenuto conto dell'età di servizio e dell'esperienza professionale. La minoranza della Commissione chiede di non entrare in materia su tale progetto.

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Evoluzione del disciplinamento attuale

Originariamente lo stipendio iniziale dei giudici corrispondeva almeno all'80 per cento dell'importo massimo della 29a classe di stipendio. Era previsto che, nel fissare lo stipendio iniziale, la CG tenesse adeguatamente conto della formazione e dell'esperienza professionale ed extraprofessionale del giudice, nonché della situazione sul mercato del lavoro e che lo stipendio dei giudici fosse aumentato il 1° gennaio di ogni anno del 3 per cento dell'importo massimo della 33 a classe di stipendio, fino a raggiungere lo stesso.

1 2

RS 173.711.2 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl); RS 171.10

3029

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In occasione della preparazione della prima elezione dei giudici al Tribunale amministrativo federale nel 2005, la CG ha deciso autonomamente gli stipendi iniziali dei 72 membri del nuovo tribunale in funzione del criterio dell'età. Una determinazione più individualizzata degli stipendi iniziali avrebbe posto la Commissione dinanzi a problemi pressoché insormontabili a causa dell'elevato numero di candidati. La CG ha inoltre optato per una scala salariale che, con il compimento di ogni anno d'età, fa lievitare lo stipendio iniziale dell'1,1 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio.

Una modifica dell'articolo 5 dell'ordinanza sui giudici conformemente a questa prassi della CG è entrata in vigore il 1° gennaio 20073. A partire da quel momento, per fissare lo stipendio iniziale la CG doveva basarsi in primo luogo sull'età, ma anche tener conto adeguatamente, come in precedenza, della formazione, dell'esperienza professionale ed extraprofessionale e della situazione sul mercato del lavoro.

L'aumento annuale era stato fissato all'1,2 per cento dell'importo massimo della 33a classe di stipendio. Si è tuttavia constatato che questo modo di procedere penalizza i giudici rispetto agli altri collaboratori dell'Amministrazione federale, poiché i giudici raggiungono lo stipendio massimo solo a 62 anni, mentre gli altri collaboratori della Confederazione, i cui stipendi aumentano ogni anno del 2,5­3,5 per cento, lo percepiscono già a 45 anni circa.

Il 16 marzo 2012 le Camere federali hanno accolto una modifica dell'articolo 5 dell'ordinanza sui giudici, elaborata dalla Commissione4. Con questa modifica l'evoluzione degli stipendi dei giudici veniva adeguata alle disposizioni più vantaggiose applicate al personale federale. Lo stipendio iniziale era fissato almeno al 70 per cento dell'importo massimo della 33a classe di stipendio e l'aumento annuo dello stipendio riportato nuovamente al 3 per cento dell'importo massimo della 33a classe di stipendio.

Nel suo rapporto esplicativo del 13 ottobre 2011 (FF 2011 7975 segg.) la Commissione spiega che, grazie a questa misura, i giudici dovrebbero raggiungere l'importo massimo della 33a classe di stipendio dopo 10 anni. Se si suppone che anche in futuro l'Assemblea federale plenaria non nominerà giudici di età inferiore a 35 anni, l'importo massimo
sarà raggiunto al più presto a 45 anni. Allora la CAG-N aveva rinunciato a un adeguamento individualizzato degli stipendi dei giudici. Essa riteneva che la situazione salariale di tutti i giudici sarebbe migliorata relativamente in fretta grazie all'aumento dello stipendio del 3 per cento, sebbene per un periodo di tempo vi sarebbero state ancora differenze a livello individuale fra gli stipendi dei giudici della stessa età (cfr. in particolare il n. 3.1 del rapporto menzionato).

In seguito alla modifica dell'ordinanza sui giudici e conformemente alla progressione salariale descritta dalla Commissione nel suo rapporto, il 22 agosto 2012 la CG ha deciso di introdurre un nuovo modello di calcolo per gli stipendi iniziali, che dal 2012 si applica a tutti i giudici neoeletti. Secondo questo modello a dieci gradini, le persone nominate alla carica di giudice a 36 anni o prima ricevono lo stipendio minimo, mentre lo stipendio massimo spetta a coloro che assumono l'incarico a 46 anni.

3 4

Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 2006, FF 2006 2021 Cfr. Rapporto della CAG-N del 13 ottobre 2011, FF 2011 7989

3030

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2.2

Stipendio attuale dei giudici

L'importo massimo della 33a classe di stipendio ammonta attualmente a 237 344 franchi all'anno o 251 585 franchi se si considera l'indennità in contanti per il modello di lavoro basato sulla fiducia (6 % dello stipendio annuo, cfr. art. 64a dell'ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale).

Allo stipendio vanno aggiunti l'indennità di residenza (3048 franchi all'anno per i giudici del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti e 2286 franchi all'anno per i giudici del Tribunale penale federale), eventuali assegni di presidenza (30 000 franchi all'anno per i presidenti dei tribunali, 20 000 franchi all'anno per i vicepresidenti, 10 000 franchi all'anno per i presidenti delle corti), eventuali assegni di funzione (10 000 franchi all'anno per i membri della Commissione amministrativa) ed eventuali assegni di custodia (cfr. art. 6, 6a e 7 dell'ordinanza sui giudici).

Nell'Amministrazione federale generale sono classificati nella 33a classe di stipendio segnatamente i vicedirettori di importanti uffici federali (alcuni con un effettivo di ben oltre 100 collaboratori) e i direttori supplenti di uffici di medie dimensioni.

A livello cantonale, secondo i dati disponibili di 22 Cantoni per il 2014, gli stipendi dei membri dei Tribunali cantonali, amministrativi e assicurativi variano fra 192 400 e circa 284 944 franchi all'anno alla fine di un'evoluzione dello stipendio. Secondo i dati forniti da 23 Cantoni per il 2015 gli stipendi dei procuratori pubblici passano da circa 131 000 franchi a 235 000 franchi all'anno al termine dell'evoluzione dello stipendio.

2.3

Incoerenze nel sistema salariale

Il sistema salariale dei giudici ordinari del Tribunale penale federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti e dei giudici del Tribunale amministrativo federale è incoerente perché comporta o ammette che esistano differenze in parte notevoli fra i giudici. I giudici neoeletti percepiscono talvolta uno stipendio più elevato rispetto ai colleghi della stessa età che svolgono il loro mandato già da diversi anni. Questa incoerenza è imputabile a due cause:

5 6

­

il ripetuto adeguamento delle disposizioni dell'ordinanza sui giudici riguardanti la determinazione dello stipendio iniziale e l'evoluzione annuale dello stipendio. Dall'entrata in vigore dell'ordinanza nel 2003 queste disposizioni sono state modificate a due riprese (cfr. n. 2.1);

­

la volontà di retribuire i giudici secondo regole analoghe a quelle applicabili al personale federale, sempre che l'indipendenza dei giudici (art. 191c Cost.6) non imponga un'eccezione. Per questa ragione è stata prevista un'evoluzione dello stipendio da uno stipendio iniziale a uno stipendio massimo, e questo a differenza dei membri del Tribunale federale, ai quali è attribuito un onorario annuo definito (art. 1a dell'ordinanza dell'Assemblea RS 172.220.111.3; OPers RS 101

3031

FF 2017

federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati; RS 172.121.1).

L'evoluzione dello stipendio dei giudici in carica rispetto allo stipendio dei giudici neoeletti della stessa età si presenta come segue.

Per i giudici di età superiore a 46 anni che non percepiscono ancora lo stipendio massimo di 237 344 franchi, la differenza rispetto a questo importo è ridotta di 7120 franchi effettivi (3 % di 237 344 franchi) all'anno. La situazione si presenta diversamente per i giudici più giovani che hanno uno stipendio inferiore rispetto a quello che riceverebbero se fossero stati nominati nel momento attuale. Il loro stipendio è pure aumentato di 7120 franchi all'anno. Dato che lo stipendio iniziale aumenta dello stesso importo per ogni anno d'età compiuto sino a raggiungere lo stipendio massimo, la differenza salariale rimane la stessa finché il giudice in questione raggiunge il gradino più alto dello stipendio iniziale secondo la tabella salariale della CG.

Attualmente sono interessati da queste disparità quattro giudici del Tribunale penale federale (un giudice lascerà la carica alla fine di giugno 2017 e non è quindi considerato in queste cifre) e 13 giudici del Tribunale amministrativo federale. Le differenze menzionate ammontano in alcuni casi a oltre 20 000 franchi e raggiungono complessivamente i 135 000 franchi circa. Soltanto nel 2022 tutti i giudici in carica riceverebbero lo stesso stipendio dei neoeletti giudici, loro coscritti.

2.4

Soluzioni esaminate ai fini di un sistema salariale coerente

La Commissione ha esaminato tre varianti che permetterebbero di eliminare queste incoerenze nel sistema salariale.

2.4.1 ­

3032

Soluzioni rifiutate dalla Commissione Mantenimento del sistema salariale attuale e creazione di una base legale che consenta alla CG di adeguare individualmente gli stipendi dei giudici che risultano inferiori a quanto essi percepirebbero se fossero assunti nel momento presente. La Commissione non ha perseguito ulteriormente questa variante poiché temeva che in questo modo la disparità salariale non avrebbe potuto essere eliminata definitivamente. Essa ritiene che un simile adeguamento non sia sufficientemente trasparente. La disparità salariale non sarebbe subito soppressa, bensì ogni caso andrebbe esaminato singolarmente dalla CG. Se gli stipendi fossero adeguati individualmente, non si potrebbe escludere completamente l'insorgere di nuove disparità. Sulla base della modifica dell'articolo 39 capoverso 3 OPers, entrata in vigore il 1° ottobre 2015, l'aumento annuo dello stipendio dei giudici dovrebbe essere ridotto ulteriormente almeno dell'1 per cento allo scopo di evitare che i giudici risultino privilegiati rispetto al personale federale.

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Nell'ambito di questa variante la Commissione ha esaminato la questione di un eventuale effetto retroattivo del disciplinamento che consentirebbe alla CG di prendere in considerazione anche precedenti differenze salariali.

Questa opzione è stata respinta. Nel 2011 la Commissione aveva tenuto conto di differenze salariali fra i giudici della stessa età, ma aveva anche ritenuto che la loro situazione salariale sarebbe migliorata relativamente in fretta (cfr. n. 2.1). Secondo la Commissione non vi è motivo di riconsiderare quegli stipendi di giudici che sono migliorati a tal punto da non presentare più differenze rispetto allo stipendio di un giudice neoeletto.

­

Inserimento nell'ordinanza sui giudici di uno stesso stipendio unitario per tutti i giudici, com'è il caso per i giudici del Tribunale federale; tuttavia a causa di eventuali adeguamenti al rincaro si rimanda ancora a una classe di stipendio dell'OPers (cfr. art. 7 dell'ordinanza sui giudici).

Questo sistema semplice e trasparente sarebbe in consonanza con il disciplinamento applicabile ai giudici del Tribunale federale. Tutte le disparità sarebbero eliminate in una volta sola e se ne eviterebbero di nuove. L'indipendenza dei giudici sarebbe garantita. La Commissione ha respinto anche questa soluzione, dato che quest'ultima non prevede una scala salariale e si allontanerebbe dall'attuale sistema dell'evoluzione salariale in vigore per il personale federale. I giudici più giovani sarebbero quindi tendenzialmente meglio retribuiti rispetto a un posto di quadro equivalente nell'Amministrazione. I criteri dell'età di servizio e dell'esperienza professionale non sarebbero più considerati.

2.4.2

La normativa proposta

La maggioranza della Commissione propone un nuovo sistema salariale con stipendi graduati in funzione dell'età e dell'esperienza professionale. Nell'ordinanza sarà sancito uno stipendio unitario che sarebbe ridotto del 7,5 per cento nel caso in cui la persona non abbia ancora compiuto 45 anni o non sia in grado di comprovare un'esperienza lavorativa di almeno 48 mesi presso un tribunale della Confederazione, un tribunale cantonale superiore oppure, con funzione direttiva, un'autorità di perseguimento penale. La riduzione sarà del 15 per cento per le persone che non adempiono nessuno dei due criteri.

Questo sistema semplice e trasparente si orienta maggiormente alla normativa applicabile ad altri magistrati della Confederazione. Tutte le disparità vengono eliminate in un'unica volta e non se ne creeranno di nuove. L'indipendenza dei giudici è garantita. Questo nuovo sistema salariale si ispira alla prassi della CG che, nel determinare gli stipendi, considera praticamente solo l'età. L'esperienza professionale è tenuta in considerazione in modo molto semplice. Questo sistema corrisponde in parte all'attuale sistema vigente per il personale federale (stipendi graduati e applicazione di classi di stipendio della Confederazione). Per i giudici più giovani lo stipendio seguirebbe una determinata evoluzione.

Una minoranza della Commissione propone di non entrare in materia sul progetto di revisione dell'ordinanza sui giudici. Essa fa notare che, con l'ultima modifica 3033

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dell'articolo 5 dell'ordinanza sui giudici nel 2012 (cfr. n. 2.1), gli stipendi dei giudici dovrebbero essere adeguati alle condizioni salariali del personale federale. Il sistema proposto dalla maggioranza della Commissione si spinge in una direzione completamente diversa. In occasione dell'ultima revisione, la maggioranza aveva rinunciato consapevolmente ad adeguamenti individualizzati degli stipendi dei giudici e i tribunali avevano accettato tale scelta. La minoranza sottolinea che le differenze salariali sono presenti in tutte le categorie professionali. Non da ultimo la minoranza ritiene anche che i problemi che si pongono per i tribunali non possano essere risolti mediante ripetuti adeguamenti del sistema salariale, ma che occorra un approccio globale.

2.5

Parere dei tribunali

Nell'ambito dei suoi lavori la Commissione ha dato l'opportunità ai tribunali e alla CG di esprimere il loro parere in merito al suo progetto.

La CG ritiene che la modifica proposta vada nella giusta direzione. Sia il Tribunale federale sia il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale sono favorevoli nel complesso alle modifiche del sistema salariale. Il Tribunale federale dei brevetti ha rinunciato a esprimere un parere.

Il Tribunale penale federale considera che i criteri dell'esperienza professionale (almeno 48 mesi di esperienza professionale presso un tribunale della Confederazione di primo grado o quale giudice ordinario presso un tribunale cantonale superiore) rientrino soprattutto fra i requisiti del Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale penale federale propone di ampliare i criteri; esso ritiene importante l'esperienza professionale maturata come procuratore pubblico o come avvocato penalista. Una modifica degli articoli 7 e 10 dell'ordinanza sui giudici non sarebbe quindi necessaria.

Il Tribunale amministrativo federale insiste nel mantenere la sua richiesta di un adeguamento retroattivo degli stipendi dei giudici. Esso chiede inoltre di sancire nella disposizione transitoria che l'adeguamento degli stipendi dei giudici in carica abbia luogo al momento dell'entrata in vigore della nuova norma.

Il Tribunale federale è d'accordo con le osservazioni dei due tribunali e le sostiene.

3

Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 1 Questa modifica concerne soltanto il testo francese. Nella versione francese in vigore il capoverso 1 menziona ancora il rapporto di lavoro dei giudici del Tribunale penale federale. Dal momento che l'ordinanza si applica anche ai giudici del Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti, il testo francese va adeguato ai testi tedesco e italiano.

3034

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Art. 5 Con la modifica dell'articolo 5 è proposto un nuovo sistema salariale per i giudici ordinari del Tribunale penale federale, i giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti e i giudici del Tribunale amministrativo federale. Questo sistema prevede di graduare gli stipendi dei giudici in funzione dell'età e dell'esperienza professionale e consente di parificarli per lo più al sistema salariale in vigore per il personale federale.

Il rinvio alla 33a classe di stipendio di cui all'articolo 36 OPers è mantenuto. Si è infatti rivelato sensato poiché permette di fare riferimento ancora al sistema salariale del personale federale e ad eventuali adeguamenti al rincaro (cfr. art. 7 dell'ordinanza sui giudici).

Lo stipendio corrisponde all'importo massimo di questa classe. In alcuni casi esso è tuttavia ridotto per tener conto dell'età dei giudici e della loro esperienza professionale. Viene infatti ridotto del 7,5 per cento dell'importo massimo della 33a classe di stipendio se la persona non ha ancora compiuto 45 anni alla fine dell'anno civile in corso. Una riduzione dello stipendio pari al 7,5 per cento dell'importo massimo della 33a classe di stipendio è inoltre prevista se la persona non ha esercitato la funzione di giudice secondo l'ordinanza sui giudici o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale superiore oppure, con funzione direttiva, presso un'autorità di perseguimento penale per almeno 48 mesi. L'importo massimo della 33a classe di stipendio è diminuito del 15 per cento se la persona non ha né l'età né l'esperienza professionale menzionate.

Con una diminuzione del 7,5 per cento lo stipendio lordo annuo è di 219 544 franchi, vale a dire di circa 4000 franchi superiore allo stipendio lordo annuo percepito attualmente dai giudici assunti all'età di 43 anni. Con una riduzione del 15 per cento lo stipendio lordo annuo ammonta a 201 743 franchi, importo corrispondente allo stipendio che i giudici riceverebbero attualmente se fossero assunti all'età di 41 anni (cfr. n. 4.1).

Con il criterio dell'età è mantenuta la prassi della CG relativa allo stipendio iniziale.

Dal 2005 l'età è infatti l'unico criterio utilizzato per fissare gli stipendi iniziali dei giudici.

Per non limitarsi soltanto al criterio dell'età, si propone di tener conto anche dell'esperienza professionale intesa
come anzianità di servizio. Un'esperienza professionale di almeno 48 mesi sembra adeguata. Essa può essere acquisita nella funzione di giudice ordinario al Tribunale penale federale, di giudice ordinario al Tribunale federale dei brevetti, di giudice presso il Tribunale amministrativo federale e di giudice presso un tribunale cantonale superiore. La nozione di tribunale superiore va intesa conformemente alla legge sul tribunale federale (art. 75 cpv. 2, 80 cpv. 2 e 86 cpv. 2 LTF; RS 173.110, DTF 135 II 94, consid. 4.1).

La Commissione intende tuttavia tener conto delle esigenze particolari del Tribunale penale federale e vuole quindi considerare anche l'esperienza professionale che una persona ha acquisito esercitando una funzione direttiva nel perseguimento penale.

Essa pensa in particolare a persone che hanno svolto la funzione di procuratore capo.

Non sono invece considerate esperienza professionale ai sensi di questa disposizione, bensì soltanto indirettamente con riferimento all'età, altre attività giuridiche 3035

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quali le attività svolte nell'avvocatura e le funzioni di giudice non di carriera o presso un tribunale che non sia di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale. La stessa cosa vale per la collaborazione presso pubblici ministeri che non sia stata svolta con funzione direttiva.

Dopo la sua entrata in vigore, questo nuovo sistema salariale si applicherà a tutti gli stipendi dei giudici ordinari del Tribunale penale federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti e dei giudici del Tribunale amministrativo federale.

Saranno quindi interessati sia gli stipendi dei giudici in carica sia quelli dei futuri neoeletti. Per questa ragione lo stipendio di tutti i giudici che non percepiscono ancora lo stipendio lordo annuo massimo di 237 344 franchi sarà ricalcolato dopo l'entrata in vigore di tale modifica secondo il metodo di calcolo del nuovo articolo 5 (cfr. anche la disposizione transitoria). Dato che gli stipendi concreti risultano direttamente dall'ordinanza, possono essere calcolati dai servizi amministrativi dei tribunali senza che sia necessaria una decisione di un ufficio superiore. Gli stipendi che non corrispondono ancora all'importo massimo di cui all'articolo 5 capoverso 1 sono riesaminati annualmente e adeguati, nel caso in cui venga meno un motivo di riduzione secondo il capoverso 2.

Art. 7 Il termine «assegni di custodia» può essere utilizzato solo come termine generico nella rubrica. Per chiarezza, nel testo della norma sono invece riprese le denominazioni attualmente presenti nell'OPers. Gli assegni da versare oltre all'indennità di residenza e alla compensazione al rincaro comprendono gli assegni familiari, le prestazioni integrative agli assegni familiari, gli assegni per il sostegno a congiunti e il rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 51, 51a, 51b e 75b OPers).

Art. 10 cpv. 2 e 3 Nel capoverso 2 l'orario settimanale a tempo pieno è ridotto da 42 a 41,5 ore, ciò che è conforme al disciplinamento dell'articolo 64 capoverso 1 OPers. Tale disciplinamento è stato introdotto per il personale federale insieme a un nuovo modello per il computo dei giorni festivi (art. 66 OPers). Nel nuovo capoverso 3 occorre quindi rinviare esplicitamente a questo disciplinamento riguardante i giorni festivi.

Disposizione transitoria
Il calcolo dello stipendio secondo il nuovo metodo potrebbe comportare per alcuni giudici in carica una retribuzione inferiore rispetto al loro attuale stipendio. Per impedire questa situazione la disposizione transitoria prevede che lo stipendio dei giudici in carica sia mantenuto, anche se eccede lo stipendio che essi dovrebbero ricevere secondo il nuovo metodo di calcolo.

3036

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4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie

Se l'adeguamento ha luogo nel 2017, lo stipendio di 16 giudici (su un totale di 72) al Tribunale amministrativo federale e di quattro giudici (su un totale di 18 giudici ordinari) al Tribunale penale federale risulterà maggiorato. In considerazione del grado d'occupazione delle persone interessate ciò comporterà costi supplementari pari rispettivamente a circa 160 000 franchi e 52 000 franchi. Per il 2017 si tratterebbe quindi complessivamente di circa 212 000 franchi, ossia poco meno di 18 000 franchi al mese dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza.

Le ripercussioni finanziarie annuali in generale variano a dipendenza del numero di posti da occupare e delle persone impiegate. Nell'arco di tempo 2010­2016 sono stati nominati 23 giudici al Tribunale amministrativo federale, di cui al momento dell'elezione 12 avevano più di 45 anni. L'età media degli altri 11 giudici era di 40 anni. Nello stesso periodo sono stati nominati tre giudici al Tribunale penale federale. Nessuno di essi aveva 45 anni al momento della nomina, né adempiva il requisito richiesto di aver esercitato la funzione di giudice ai sensi dell'ordinanza sui giudici o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale superiore per almeno 48 mesi.

Sulla base di queste cifre e nell'ipotesi che le fluttuazioni del personale rimangano stabili nei prossimi anni, ogni anno dovrebbero essere nominati al Tribunale amministrativo federale circa quattro giudici, di cui due di età superiore a 45 anni e 2 di età inferiore a 45 anni. Al Tribunale penale federale dovranno essere occupati nei prossimi anni tre nuovi posti di giudice. Supponendo che questi giudici non soddisfino il requisito relativo all'esperienza professionale, necessario per percepire lo stipendio annuo massimo, questo stipendio sarebbe ridotto del 7,5 per cento per quattro anni al massimo per i giudici con più di 45 anni e del 15 per cento per i giudici con meno di 45 anni.

Da ultimo occorre anche considerare che al Tribunale penale federale sarà costituita una corte d'appello con al massimo due posti di giudice ordinario7 e che al Tribunale amministrativo federale sono stati autorizzati provvisoriamente quattro giudici supplementari, ciò che permetterà di smaltire il numero dei ricorsi pendenti in materia di asilo8.

7

8

Modifica del 17 marzo 2017 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71) e dell'ordinanza del 13 dicembre 2002 sui giudici (RS 173.713.150) Ordinanza dell'Assemblea federale del 17 marzo 2017 relativa ai posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale (RS 173.321)

3037

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Stipendio lordo iniziale secondo il sistema attuale (senza indennità di residenza, senza assegni familiari e di presidenza e senza misure di compensazione per l'introduzione della durata del lavoro basata sulla fiducia)

Stipendio lordo iniziale secondo il nuovo sistema (senza indennità di residenza, senza assegni familiari e di presidenza e senza misure di compensazione per l'introduzione della durata del lavoro basata sulla fiducia)

Età nel 2017

Stipendio annuo lordo 2017

36

166 141

37

173 261

38

180 382

39

187 502

40

194 622

41

201 743

42

208 863

Età inferiore a 45 anni; meno di 4 anni di esperienza quale giudice secondo l'ordinanza sui giudici o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale oppure, con funzione direttiva, un'autorità di perseguimento penale:

Età inferiore a 45 anni; almeno 4 anni di esperienza quale giudice secondo l'ordinanza sui giudici o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale oppure, con funzione direttiva, un'autorità di perseguimento penale:

43

215 983

201 743 franchi

219 544 franchi

44

223 103

45

230 224

46

237 344

47

237 344

Età uguale o superiore a 45 anni; meno di 4 anni di esperienza quale giudice secondo l'ordinanza sui giudici o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale oppure, con funzione direttiva, un'autorità di perseguimento penale:

Età uguale o superiore a 45 anni; almeno 4 anni di esperienza quale giudice secondo l'ordinanza sui giudici o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale oppure, con funzione direttiva, un'autorità di perseguimento penale:

219 544 franchi

237 344 franchi

4.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

I servizi amministrativi competenti dei tribunali avranno nuovi compiti dato che dovranno ricalcolare gli stipendi dei giudici in carica e adeguare gli stipendi dei giudici che soddisfano le condizioni per un aumento dello stipendio ma non hanno ancora raggiunto il relativo importo massimo. In pari tempo l'aumento annuo del 3 per cento dello stipendio massimo sarà soppresso.

3038

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4.3

Attuazione

Si veda il commento all'articolo 5 (n. 3).

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Costituzionalità e legalità

La base costituzionale che permette di emanare norme relative all'organizzazione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti figura nell'articolo 191a Cost.

Secondo l'articolo 13 capoverso 3 LTAF, l'articolo 46 capoverso 3 LOAP e l'articolo 17 LTFB, l'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici.

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