Termine di referendum: 5 ottobre 2017
Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del 16 giugno 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20161, decreta: I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 30a
Credito d'impegno
L'Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d'impegno per indennizzare i costi non coperti dell'offerta di trasporto oggetto di ordinazione.
Art. 66 Abrogato
1 2
FF 2016 7859 RS 745.1
2016-2145
3659
L sul trasporto di viaggiatori
FF 2017
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017
Consiglio nazionale, 16 giugno 2017
Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 27 giugno 20173 Termine di referendum: 5 ottobre 2017
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FF 2017 3659
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