16.082 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) del 2 dicembre 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (D-LIDI; RS 431.03).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-2021

1

Compendio Il presente progetto ha lo scopo di attuare la decisione del Consiglio federale del 4 dicembre 2015, che prevede l'assegnazione dei numeri d'identificazione LEI (Legal Entity Identifier ­ LEI) da parte dell'Ufficio federale di statistica (UST).

La revisione della legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) deve fornire le basi legali necessarie affinché i numeri d'identificazione LEI possano essere attribuiti dall'UST. Il LEI, un numero d'identificazione unico e standardizzato su scala internazionale, consentirà in futuro, una volta conclusa la sua implementazione, di migliorare la qualità dei dati finanziari e di facilitare la valutazione dei rischi sistemici.

Contesto Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera avrebbe partecipato alla messa in opera di un sistema mondiale d'identificazione degli attori dei mercati finanziari. Un numero d'identificazione unico e standardizzato su scala internazionale consentirà, una volta conclusa la sua implementazione, di migliorare la qualità dei dati finanziari e di facilitare la valutazione dei rischi sistemici. Il LEI contribuisce a raggiungere gli obiettivi fissati dal G20, ovvero il controllo dei rischi insiti nelle transazioni finanziarie.

Il LEI consente d'identificare su scala mondiale le entità che partecipano ai mercati finanziari con transazioni finanziarie, in particolare nel mercato dei derivati (banche, commercianti di materie prime, fondi d'investimento). La messa in opera e l'esercizio del LEI prevede due tappe distinte: ­

Fase 1, chiamata anche «Level 1 data»: ha lo scopo di attribuire un numero d'identificazione unico alle unità legali che eseguono transazioni finanziarie, il che attualmente è già il ruolo del numero d'identificazione delle imprese (IDI).

­

Fase 2, chiamata anche «Level 2 data»: lo scopo di questa fase è di associare a ogni entità identificata nel registro «Open Data» della «Global LEI Foundation» (GLEIF) le informazioni che consentono di collegare tale entità a un gruppo di imprese. L'obiettivo finale è quello di disporre di una banca dati consolidata che permetta di analizzare i potenziali rischi informando in merito alle relazioni finanziarie (rapporti di proprietà) tra le entità.

Per il momento in Svizzera il LEI sarà applicato nell'ambito dell'obbligo di dichiarare le transazioni di derivati conformemente alla legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Appare chiaro che l'iter per controllare e sorvegliare i mercati finanziari, come illustrato nel messaggio concernente la LInFi, richiede una collaborazione internazionale e una visione d'insieme degli attori economici.

2

Contenuto del progetto In adempimento al mandato del Consiglio federale del 4 dicembre 2015, la proposta di revisione della legge (D-LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) è stata elaborata per permettere all'UST di assumere il ruolo di «Local Operating Unit» (LOU) e, in tal veste, di poter attribuire i LEI alle imprese svizzere che lo richiedano esplicitamente.

La revisione della LIDI non prevede di definire chi abbia bisogno di un LEI e per quali attività. Detta questione è infatti disciplinata da altri atti normativi, segnatamente dalla LInFi e dalla relativa ordinanza. La revisione della LIDI non prevede nemmeno di definire i dati che un'impresa richiedente un LEI debba fornire per poterlo ottenere e figurare nel registro della GLEIF. Queste esigenze sono definite dalla GLEIF, che è incaricata della gestione operativa del sistema LEI. Per evitare controindicazioni o doppioni, la LIDI si riferisce alle raccomandazioni della GLEIF per tutti i dettagli che sono di responsabilità di quest'ultima.

La revisione della LIDI non implica alcun nuovo obbligo, ma offre la possibilità alle imprese svizzere che ne abbiano bisogno, di ottenere un LEI in Svizzera presso l'UST e non solo all'estero, come avviene oggi.

3

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Messaggio 1

Presentazione del progetto

1.1

Contesto

Il 4 dicembre 2015 il nostro Collegio ha deciso che la Svizzera avrebbe partecipato alla messa in opera di un sistema mondiale d'identificazione degli attori dei mercati finanziari1. Abbiamo abilitato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a diventare membro a tutti gli effetti del Comitato di Supervisione Regolamentare (Regulatory Oversight Committee, ROC) del Global Legal Entity Identifier System (GLEIS), e abbiamo affidato al Dipartimento federale dell'interno (DFI) l'incarico di elaborare le basi legali necessarie affinché i numeri d'identificazione LEI possano essere emessi dall'Ufficio federale di statistica (UST). Il numero d'identificazione unico e standardizzato su scala internazionale, ossia il LEI, consentirà in futuro, una volta conclusa la sua implementazione, di migliorare la qualità dei dati finanziari e di facilitare la valutazione dei rischi sistemici.

In Svizzera tale numero d'identificazione sarà utilizzato nell'ambito dell'obbligo di dichiarare le transazioni di derivati conformemente alla legge del 19 giugno 20152 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Al momento le imprese svizzere che devono acquisire un LEI devono rivolgersi a una Local Operating Unit (unità operativa locale, LOU) all'estero, poiché in Svizzera non ce ne sono.

In virtù della legge del 7 ottobre 20053 sulle finanze (LFC) e segnatamente dell'articolo 41, l'UST può fornire tale prestazione commerciale a terzi poiché essa è in stretto rapporto con uno dei suoi compiti principali, ovvero l'attribuzione del numero d'identificazione delle imprese (IDI). Il compito di attribuire il LEI (compito della LOU) non ostacola l'esecuzione dei compiti principali dell'UST, dato che è un calco diretto dell'attribuzione dell'IDI, uno dei compiti principali che l'UST già svolge. I costi derivanti dalla fornitura di prestazioni della LOU saranno interamente coperti dal pagamento di un contributo annuo fatturato a chi richiede il LEI 4.

Il sistema LEI è un sistema internazionale d'identificazione delle entità giuridiche. Il numero d'identificazione standardizzato su scala mondiale, ossia il LEI, permette alle autorità e agli attori dei mercati finanziari di identificare in modo affidabile le controparti, in particolare per le transazioni eseguite sui mercati finanziari. Il LEI
contribuisce così a riconoscere e a gestire i rischi nel settore finanziario, consentendo di aumentare la stabilità finanziaria. Lo sviluppo del sistema LEI deriva da

1

2 3 4

4

Comunicato stampa. «La Svizzera partecipa al sistema globale di identificazione dei partecipanti al mercato finanziario» (www.efd.admin.ch > pagina iniziale > Documentazione > comunicati stampa del DFF).

RS 958.1 RS 611.0 Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle finanze della Confederazione (LFC); FF 2005 5, in particolare n. 1.5.

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un'iniziativa del Gruppo dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20) e inizialmente è stato sostenuto dal Consiglio per la Stabilità Finanziaria (CSF).

Se si paragonano lo scopo e la definizione del sistema IDI con quello del sistema LEI, si constata che sono identici. L'IDI è un sistema d'identificazione delle entità giuridiche in Svizzera mentre il LEI lo è su scala mondiale. Pertanto è evidente che si possa utilizzare l'infrastruttura dell'IDI come elemento nazionale di base per istituire la LOU a livello svizzero. L'IDI è obbligatorio per le imprese. Tuttavia, il diritto svizzero non prevede l'obbligo universale per le imprese svizzere di usare un LEI. Sono fatte salve regolamentazioni speciali (come ad es. la LInFi). Pertanto, è unicamente sulla base di una richiesta esplicita da parte di un'impresa che il LEI le verrà attribuito.

La revisione parziale della legge federale del 18 giugno 20105 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) illustrata nel presente messaggio concretizza l'istituzione della LOU all'interno del contesto svizzero.

1.2

Che cosa è il LEI?

L'IDI assicura l'identificazione unica delle entità giuridiche ed economiche a livello svizzero. Fino a poco tempo fa non esisteva alcun sistema normativo analogo per garantire a livello mondiale l'identificazione completa e standardizzata delle entità giuridiche e di quelle attive nei mercati finanziari. Ragion per cui, in seguito alla crisi finanziaria del 2008, nel giugno 2012, in occasione del vertice di Los Cabos, il G20 ha approvato l'introduzione di un sistema d'identificativi unici degli attori dei mercati finanziari (Global Legal Entity Identifier System ­ GLEIS) per facilitare la gestione e il controllo dei rischi sia da parte del settore privato che delle autorità pubbliche.

Tale identificativo unico degli attori dei mercati finanziari (LEI) è conforme alla norma ISO 17442:20126. Esso consente d'identificare su scala mondiale le entità che partecipano ai mercati finanziari con transazioni finanziarie, in particolare nel mercato dei derivati (ad es. banche, commercianti di materie prime, fondi d'investimento). La messa in opera e la gestione del LEI prevedono due tappe distinte:

5 6

­

Fase 1, chiamata anche «Level 1 data». Ha lo scopo di attribuire un numero d'identificazione unico (LEI) alle entità che eseguono transazioni finanziarie; attualmente l'IDI svolge tale compito nei confronti delle imprese in Svizzera.

­

Fase 2, chiamata anche «Level 2 data». Ha lo scopo di associare a ogni entità identificata nel registro pubblico (Open Data) della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) le informazioni che consentono di collegarla all'entità giuridica della società madre. L'obiettivo finale è quello di disporre di una banca dati consolidata che permetta di analizzare i potenziali rischi sulla base delle relazioni finanziarie tra le entità. La seconda fase è iniziata RS 431.03 «Servizi finanziari ­ Legal Entity Identifier (LEI)» www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail?csnumber=59771

5

FF 2017

nel 2014 sotto forma di un progetto di ricerca e dovrebbe essere operativa nel corso degli anni 2017/2018. Va segnalato che questa è la parte più difficoltosa, tenuto conto della sensibilità dei dati e della loro pubblicazione sotto forma di Open Data. Per una parte dei gruppi di imprese questi legami di «parentela» corrispondono alle informazioni che devono pubblicare nei rapporti di attività conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS, principi internazionali di informativa finanziaria) o agli United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP, principi contabili statunitensi generalmente accettati) o a vigenti norme nazionali. Tuttavia, quando richiederanno il LEI, saranno chiamate a fornire le sopraccitate informazioni anche le imprese che non sono obbligate a pubblicare i loro conti conformemente agli IFRS o agli US GAAP o che non devono fornire informazioni sulle partecipazioni in altre entità ai sensi di norme vigenti a livello nazionale. L'allestimento tecnico della rilevazione di queste informazioni si fonda su un documento di base del Regulatory Oversight Committee (ROC), implementato dalla GLEIF e dalle LOU (Collecting data on direct and Ultimate parents of legal entities in the Global LEI system ­ Phase 1).

Per queste imprese esistono delle possibilità di disimpegno (opt-out), ma sono limitate.

L'istituzione del GLEIS è avvenuta sotto l'egida del Consiglio per la Stabilità Finanziaria (CSF), che ha approvato un'architettura organizzativa (figura 1) che si articola su tre livelli.

6

1.

Il ROC, istituito nel gennaio 2013, è composto da rappresentanti delle autorità pubbliche. Si occupa della governance e della supervisione del GLEIS. Il suo ruolo principale è quello di controllare il rispetto dei principi stabiliti dal G20 (ad es. lo scopo non lucrativo, l'interesse pubblico). In seno al ROC la Svizzera è rappresentata dal DFF e dalla Banca nazionale svizzera (BNS).

2.

La GLEIF, una fondazione di diritto svizzero con sede a Basilea, incaricata della gestione operativa del GLEIS, della centralizzazione e della gestione delle informazioni delle LOU.

3.

Le LOU, incaricate di emettere i LEI. Le LOU si occupano della procedura di registrazione, del rinnovo e della convalida dei LEI nonché di vari altri servizi. Pertanto sono i partner principali delle entità giuridiche che desiderano ottenere un LEI. Poiché il GLEIS è un sistema aperto, le LOU possono essere sia delle istituzioni private sia delle istituzioni pubbliche. In un Paese possono coesistere più LOU.

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Visione generale della struttura organizzativa che sottende al LEI

Figura 1

(fonte GLEIF).

Il GLEIS, attraverso la GLEIF, centralizza tutte le informazioni relative alle entità LEI attribuite dalle LOU e le mette a disposizione degli utenti pubblici e privati.

Tutte le informazioni sulle entità LEI pubblicate sul sito Internet della GLEIF possono essere scaricate illimitatamente e gratuitamente da chiunque (Open Data).

Numerosi interventi hanno affrontato il tema e l'importanza d'introdurre il numero d'identificazione; sono particolarmente espliciti ed eloquenti un articolo di Paul Janssens pubblicato nell'aprile 2011 su «ISO Focus+» (Identifier le risque systémique7, Identificare il rischio sistemico) nonché un articolo8 di Nigel Jenkinson e Irina Leonova, apparso nel marzo 2013 nella rivista «La vie économique» (Un système mondial d'identification des entités juridiques sur les marchés financiers, Un sistema mondiale d'identificazione delle entità giuridiche nei mercati finanziari).

1.3

Ambito operativo del LEI

L'iter per controllare e sorvegliare i mercati finanziari, come illustrato nel messaggio9 concernente la LInFi, richiede una collaborazione internazionale e una visione d'insieme degli attori economici.

Con la decisione del nostro Collegio del 4 dicembre 2015 di far diventare la Svizzera membro del ROC a tutti gli effetti, quest'ultima partecipa ora attivamente alla gestione e all'evoluzione del GLEIS (fino al 4 dicembre 2015 la Svizzera aveva avuto nel ROC un ruolo di osservatrice). Alcune giurisdizioni, segnatamente quelle 7 8 9

www.iso.org/iso/fr/iso-focusplus_april-11_p.13.pdf http://dievolkswirtschaft.ch/fr/2013/03/jenkinson-2/ FF 2014 6445

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degli Stati Uniti, hanno anteposto, per gli attori che desiderino accedere ad alcuni dei loro mercati finanziari, la condizione di ottenere un numero LEI. A tal fine gran parte dei partecipanti ai mercati finanziari svizzeri ha già ottenuto un LEI negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania o in un altro Paese, operazione del tutto possibile con il sistema vigente.

Nell'ambito della bilancia dei pagamenti, si valuta inoltre d'introdurre il LEI anche nella produzione statistica10. Il piano a medio termine del comitato esecutivo del ROC prevede poi di estendere l'utilizzo del LEI ad altri settori, senza limitarsi più ai meri scambi finanziari. Da questo punto di vista è importante continuare a garantire la connettività tra i vari registri e le fonti amministrative alfine di mettere a disposizione della statistica e dei suoi utenti, quali ad esempio la BNS, un'infrastruttura che consenta di soddisfare tali esigenze a un costo minimo.

1.4

Quali sono i soggetti interessati dal LEI?

Siccome la vocazione principale del LEI consiste nell'identificare univocamente le entità che eseguono transazioni finanziarie, ad essere interessati sono tutti i settori di attività economiche, come mostra la tipologia delle entità che hanno ottenuto un LEI presso la LOU francese (tabelle 1 e 2).

Tabella 1

Entità che hanno richiesto un LEI presso la LOU francese Tipologia delle entità

Fondi comuni di investimento Società di investimento a capitale variabile (Sicav)

Numero LEI

Ripartizione

7 133

36 %

563

3%

Società di gestione

219

1%

Società controparti

11 692

60 %

Totale

19 607

100 %

(stato al 31.10.14 ­ fonte INSEE)

Eccetto le società di gestione, le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e i fondi, le società interessate, cioè le società controparti, sono distribuite in tutti i settori di attività e, oltre l'80 % di esse, nei 15 settori seguenti:

10

8

Report on the outcome of the 2014 Committee on monetary, financial and balance of payment statistics [CMFB], questionnaire on the utilization of the LEI in statistical production, Frankfurt, 29­30 January 2015

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Tabella 2 Ripartizione per settori di attività economiche delle imprese (eccetto i «fondi comuni di investimento») che hanno richiesto un LEI presso la LOU Codice Nomenclatura delle attività economiche (NOGA)

Numero LEI

%

46 Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

2259

19 %

64 Prestazioni di servizi finanziari, ad esclusione di assicura- 1808 zioni e fondi pensione

15 %

68 Attività immobiliari

1552

13 %

01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

1087

9%

70 Attività di sedi centrali; consulenza gestionale

447

4%

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

412

4%

47 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

394

3%

10 Industrie alimentari

284

2%

41 Costruzione di edifici

269

2%

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

221

2%

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

146

1%

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche

145

1%

77 Attività di noleggio e leasing

145

1%

65 Assicurazioni

133

1%

25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

121

1%

9423

81 %

Totale (stato al 31.10.14 ­ fonte INSEE)

All'inizio del 2016 nel registro pubblico della GLEIF erano già registrate circa 2500 entità svizzere (imprese e fondi). Circa 1800 hanno ottenuto un LEI presso il Global Markets Entity Identifier (GMEI) negli Stati Uniti, 456 presso il WM Datenservice in Germania, 183 presso il London Stock Exchange (LSE) in Gran Bretagna e alcune decine in altri Paesi.

Per determinare quali siano le entità potenzialmente interessate in Svizzera la cosa migliore è basarsi sulla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA).

Se si prendono in considerazione unicamente le divisioni 64 (prestazioni di servizi 9

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finanziari ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) comprese le banche, 65 (assicurazioni) e 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative) della NOGA, si ottiene un primo gruppo di 50 000 entità, come illustrato nella tabella 3.

D'intesa con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), dovrebbe poi essere definito anche un secondo gruppo, al quale andrebbero aggiunte le direzioni dei fondi e i fondi stessi.

Tabella 3 Entità con un potenziale interesse per l'introduzione del LEI a breve Divisione NOGA

Numero di imprese

Prestazioni di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) (64)

28 403

Assicurazioni (65)

4 700

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (66)

15 794

Totale

48 897

(stato al 19.02.15)

Per quanto riguarda la fase 1, presentata nel numero 1.2, è opportuno menzionare che evidentemente non tutte le entità richiederanno l'iscrizione in vista dell'ottenimento di un LEI presso una LOU svizzera. Queste cifre permettono però di valutare perlomeno l'ordine di grandezza dei potenziali interessati. Secondo le informazioni ottenute dall'INSEE, le unità in Svizzera cui, in un primo tempo, il LEI potrebbe interessare non dovrebbero essere più di 4000­5000.

La fase 2, presentata nel numero 1.2, prevede negli anni 2017/2018 l'obbligatorietà di registrare i legami tra le entità giuridiche, il che implicherà la gestione dei gruppi di imprese e delle loro entità giuridiche. Nel sistema EuroGroups Register (EGR ­ Eurostat), cui l'UST partecipa già da vari anni nel quadro delle statistiche della globalizzazione, sono già stati identificati circa 14 000 gruppi multinazionali (categorie Ba e Bb, cfr. tabella 4) in Svizzera, comprendenti in totale circa 23 000 entità giuridiche e i relativi legami di appartenenza, come illustrato nella tabella 4.

10

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Tabella 4 Situazione dei gruppi di imprese in Svizzera nel 2015 secondo la loro tipologia all'interno dell'EuroGroups Register Categoria

Numero di gruppi di imprese (EG)

Numero di imprese

A Tutti i gruppi di imprese (EG) residenti interamente

6350

16 626

7476

11 300

5720 200 48 18 64 126 844 456 6401

8 537 262 62 21 88 199 1 473 658

B EG multinazionali a) EG multinazionali straniere sul territorio nazionale (totale i­viii) Distribuzione secondo il Paese in cui è situato il centro decisionale i) UE28 ii) AELS iii) Resto dell'Europa iv) Cina v) India vi) Giappone vii) Stati Uniti viii) Altro extra Europa b) EG multinazionali svizzere i) Nel territorio nazionale ii) Filiali all'estero

12 002 63 157

(stato al 19.02.16 ­ Fonte UST)

Si noti inoltre che, al momento, il Committee on monetary, financial and balance of payment statistics (CMFB) sta studiando il ricorso sistematico al LEI come identificativo di base per la sua produzione statistica. Se questo si realizzasse, in Svizzera il LEI potrebbe diventare equivalente all'IDI ai fini della produzione statistica.

1.5

Principi dell'implementazione della LOU in Svizzera

Per essere abilitato a distribuire il LEI in Svizzera, l'UST dovrà essere accreditato dalla GLEIF. Quando la GLEIF avrà approvato la richiesta di accreditamento dell'UST, quest'ultimo sarà incluso come candidato nel sito della GLEIF. Quando l'UST avrà ottenuto l'accreditamento, avrà lo statuto di LOU e potrà iniziare a rilasciare i LEI. La richiesta di accreditamento sarà depositata presso la GLEIF subito dopo che il Parlamento avrà approvato la revisione della LIDI. Una volta ottenuto l'accreditamento, l'UST dovrà adoperarsi per non perderlo. Ogni anno un organo di revisione esterno all'Amministrazione federale svolgerà un audit il cui scopo sarà quello di dimostrare alla GLEIF la capacità dell'UST di implementare e rispettare i principi della GLEIF, segnatamente di garantire l'identificazione delle entità richiedenti un LEI (incluso di quelle che possiedono già un LEI) e la registra-

11

FF 2017

zione dei legami di appartenenza, come indicato nel numero 1.1. Tali processi saranno messi a punto con l'ausilio dell'infrastruttura gestita dall'UST.

Il sistema IDI permette, come avviene in Francia con il Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs établissements (SIRENE), di convalidare le informazioni fornite dalle entità richiedenti al momento della registrazione della richiesta. Dopo che l'entità richiedente ha inoltrato, attraverso il suo IDI, la richiesta del LEI, essa non ha più bisogno di registrare o di convalidare le informazioni che la riguardano poiché sono già disponibili nel sistema IDI. Il servizio è immediato, la qualità dei dati è garantita dall'infrastruttura e i dati sono presenti nel sistema IDI. A tal proposito, il sistema IDI potrà soddisfare uno dei requisiti della strategia tratteggiata per l'implementazione dell'IDI, ossia lo sviluppo di servizi B2G (Business to Government) e B2B (Business to Business).

Le informazioni sui gruppi di imprese a disposizione dell'UST possono anche essere usate per convalidare e trattare i dati della fase 2, descritta nel numero 1.2.

Il principio di base consiste nell'usare l'infrastruttura esistente e nel riutilizzare i processi di convalida messi a punto nel quadro della revisione della LIDI e dell'ordinanza del 26 gennaio 201111 sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI). L'UST si baserà pertanto sul sistema IDI per attribuire l'identificativo LEI, e quest'ultimo diventerà una caratteristica di base (art. 6 cpv. 2 lett. a D-LIDI) dell'IDI.

Nel sistema GLEIS in generale un'impresa può scegliere di iscriversi presso qualsiasi LOU. Ad esempio, un'azienda italiana può iscriversi presso la LOU tedesca. Il principio del sistema vuole che le imprese controllino annualmente le informazioni trasmesse alla LOU e che quest'ultima verifichi la veridicità delle informazioni che le sono state fornite, prima di trasmetterle alla GLEIF Questo principio di qualità è l'elemento centrale su cui poggia il sistema GLEIS. Pertanto la LOU deve poter garantire che le informazioni che fornisce siano corrette nell'ottica di soddisfare gli obiettivi perseguiti dal GLEIS.

È proprio su questo punto che sistemi come il SIRENE in Francia e l'IDE in Svizzera possono garantire informazioni corrette e controllate in merito alle entità
operanti sul loro territorio. La situazione attuale mostra che quando le entità svizzere sono registrate in LOU all'estero, talvolta i dati sono di cattiva qualità e il controllo non viene effettuato secondo gli standard definiti. In effetti, si enumerano molti casi di entità registrate da LOU all'estero che recano nomi di imprese sbagliati e/o indirizzi obsoleti e/o imprese da anni radiate dal registro IDI.

Alla stessa stregua della Francia, l'UST si incaricherà unicamente delle entità giuridiche di diritto svizzero. Le entità localizzate fuori dalla Svizzera, eccetto quelle che appartengono a un gruppo di imprese svizzero, dovranno rivolgersi alle altre LOU.

Un'impresa svizzera, quindi, può registrare membri che le appartengono, sia filiali sia fondi.

Per la Svizzera, e in particolare per le sue autorità federali, è essenziale poter disporre di informazioni attendibili e corrette. Inoltre, trattandosi di una finalità destinata in particolare alle autorità di regolazione, ovvero a entità che conducono politiche 11

12

RS 431.031

FF 2017

pubbliche, è fondamentale garantire la stabilità delle informazioni nel tempo e la durevolezza del ruolo di LOU. È, questa, una qualità intrinseca dell'IDI.

1.6

Come vengono finanziate le LOU?

Il sistema GLEIS si basa su un modello di business in cui le LOU devono incassare dei contributi presso le imprese in cambio dell'attribuzione e della manutenzione del LEI, senza realizzare utili (copertura dei costi). Per sistemi come SIRENE e IDI, in concreto, ciò significa mettere a punto processi per il controllo dell'attribuzione del LEI, visto che l'infrastruttura in gran parte c'è già.

Il sistema IDI permette di attribuire i LEI senza il bisogno di grandi investimenti informatici (uso dell'infrastruttura dell'IDI, uso del sito Internet dell'IDI, ecc.).

Inoltre, i compiti legati alla gestione del LEI possono essere integrati nei compiti assegnati al personale dell'IDI. Dopo che il sistema sarà messo in opera, le spese saranno coperte dai contributi. È opportuno far notare che i contributi permetteranno anche di coprire i costi relativi ai processi amministrativi di fatturazione, di incasso dei contributi e di versamento alla GLEIF.

La pratica attuale mostra che ogni LOU applica tariffe diverse, come descritto nella tabella 5.

Tabella 5 Contributi richiesti dalle principali LOU (dollari, euro e lire sterline, poi in franchi svizzeri al tasso di cambio medio di marzo 2016) Tipi di contributi

Stati-Uniti (GMEI)

Germania (WM Datenservice)

Italia (Camere di commercio)

Francia (INSEE)

Inghilterra (LSE London Stock Exchange)

Media

Contributo iniziale (1° anno)

210.00 $

140.00

122.00

150.00

138.00 £

­

Contributo annuo

104.00 $

90.00

85.40

50.00

84.00 £

­

Contributo iniziale (1° anno)

210.00 fr.

154.00 fr.

134.20 fr.

165.00 fr.

207.00 fr.

174.04 fr.

Contributo annuo

104.00 fr.

99.00 fr.

93.94 fr.

55.00 fr.

126.00 fr.

95.59 fr.

I contributi sono stati fissati in funzione delle capacità di ogni LOU di coprire i propri costi, ma sono stati influenzati anche dalla concorrenza vigente tra i Paesi.

Quasi tutte le imprese francesi, ad esempio, si sono rivolte alla LOU francese per due ragioni: anzitutto per il servizio di prossimità offerto e poi per il prezzo attraente rispetto a quello praticato dalle altre LOU. Il contributo svizzero dovrebbe essere in linea con i prezzi praticati in Francia.

13

FF 2017

La GLEIF fa in modo che i principi del GLEIS siano rispettati, in particolare quello che riguarda la copertura dei costi. Se una LOU non rispetta tale principio, può esserle revocato l'accreditamento presso la GLEIF e, di conseguenza, l'abilitazione a rilasciare il LEI.

1.7

Dispositivo proposto

Lo scopo della revisione parziale proposta è di creare le basi legali necessarie per poter rilasciare e attribuire i LEI incassando in cambio dei contributi. Il ruolo di emittente svizzera del LEI che l'UST ha previsto di assumere (ossia il ruolo di LOU) è un'attività che potrebbe essere esercitata da un'istituzione di diritto privato. Il sistema LEI prevede che la funzione di LOU possa essere assunta sia da operatori privati sia da corporazioni di diritto pubblico. L'unica condizione da rispettare è di aver ottenuto l'accreditamento dalla fondazione GLEIF. Il sistema LEI internazionale non prevede restrizioni per quanto concerne il numero di LOU autorizzate per Stato membro.

L'attribuzione del LEI, di conseguenza, non può essere considerata una mansione pubblica. È piuttosto un'attività commerciale accessoria dell'UST, che in tal contesto deve soddisfare alcune, minime esigenze costituzionali. Un'unità organizzativa della Confederazione che desideri estendere il proprio margine di manovra e fornire nuove prestazioni di servizio a terzi di natura commerciale deve disporre di una base legale che l'autorizzi a farlo ai sensi dell'articolo 41 LFC. L'unità amministrativa può fornire servizi commerciali a terzi purché siano strettamente legati ai suoi compiti principali, non intralcino l'esecuzione dei compiti principali e non esigano considerevoli risorse materiali e umane supplementari (cfr. l'art. 41a cpv. 2 LFC).

Le prestazioni commerciali devono inoltre essere fornite a prezzi che permettano almeno di coprire i costi calcolati sulla base della contabilità analitica (art. 41a cpv.

3 LFC). Tali direttive servono a garantire che le prestazioni fornite non entrino in concorrenza con il settore privato. Le prestazioni previste devono essere di volume ridotto rispetto alle mansioni principali e la cerchia di clienti cui sono destinate deve essere di estensione contenuta.

In virtù delle esigenze espresse all'articolo 41 LFC, l'UST può fornire tale prestazione commerciale a terzi poiché è in stretto rapporto con uno dei suoi compiti principali, ovvero l'attribuzione del numero d'identificazione delle imprese (IDI). Il compito di attribuire il LEI (compito della LOU) non ostacola l'esecuzione dei compiti principali dell'UST, dato che è un calco diretto dell'attribuzione dell'IDI, uno dei compiti principali
che l'UST già svolge. I costi derivanti dalla fornitura di prestazioni della LOU saranno interamente coperti dal pagamento di un contributo annuo fatturato a chi richiede il LEI. Tale servizio, pertanto, non richiede considerevoli risorse materiali e umane supplementari.

In concreto, la revisione è alquanto limitata. Non riguarda né la definizione delle entità e attività che richiedono un LEI né la definizione dei dati (informazioni d'identificazione) che devono essere comunicate all'UST per ottenere un LEI, e che l'UST comunicherà al registro GLEIF. Tali questioni sono trattate nel quadro di altre leggi o raccomandazioni, ad esempio della LInFi nonché delle raccomandazioni 14

FF 2017

della GLEIF. È quest'ultima, in particolare, a definire quali informazioni debbano essere fornite per ottenere un LEI, in vista della loro pubblicazione nel suo registro.

Il progetto di revisione si limita agli aspetti relativi alla comunicazione dei dati LEI alla GLEIF o a quelli relativi ai costi.

1.8

Valutazione della soluzione proposta

Il progetto di legge è stato sottoposto a consultazione dal 26 febbraio al 1° giugno 201612. Nel corso di detta consultazione, sono pervenute all'UST 35 risposte: si sono pronunciati tutti i Cantoni, due partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, tre organizzazioni mantello dell'economia e un altro organismo interessato.

Il progetto è stato ampiamente approvato, segnatamente perché la soluzione proposta permette di utilizzare l'infrastruttura dell'IDI già esistente e pertanto richiede esigue spese di sviluppo.

Le osservazioni hanno riguardato i seguenti punti:

12

­

La creazione di basi legali per permettere all'UST di rilasciare dei LEI non deve comportare oneri supplementari per i Cantoni, in particolare l'obbligo di gestire l'identificatore all'interno di altri registri, come il registro di commercio o il registro IVA. La revisione della LIDI non prevede alcun ulteriore onere per i Cantoni. Questi ultimi, infatti, non hanno un ruolo attivo nel sistema del LEI e nessun ruolo nell'attribuzione dell'identificatore. Il progetto di revisione mira solo a creare le basi legali necessarie affinché l'UST possa operare in qualità di LOU.

­

I costi non devono essere più elevati in Svizzera rispetto all'estero e gli oneri amministrativi per le imprese interessate devono rimanere minimi. Secondo il principio del GLEIS di neutralità dei costi, gli importi fatturati alle imprese per l'attribuzione e il mantenimento di un LEI devono limitarsi a coprire i costi di sviluppo, i costi operativi delle attività dell'UST in qualità di LOU nonché gli investimenti futuri, senza generare utili. L'organo esterno di revisione, tra l'altro, ha la responsabilità di controllare che questo punto sia strettamente rispettato. In tal modo la Svizzera dovrebbe poter essere perfettamente competitiva rispetto all'estero. Gli oneri amministrativi per l'ottenimento di un LEI presso l'UST non dovrebbero essere superiori a quelli osservati all'estero.

­

Il Cantone di Obvaldo ha chiesto che le autorità cantonali di regolamentazione fossero menzionate esplicitamente nell'ordinanza in qualità di destinatari delle informazioni concernenti tutti i rilasci e le modifiche di un LEI. La suddetta questione, che concerne l'ordinanza, sarà regolata definitivamente solo dopo che il Parlamento avrà adottato la legge. Tuttavia non pare adeguato dare seguito a questa proposta poiché i Cantoni possono ottenere queste informazioni attraverso i loro servizi IDI, che sono abbonati all'InfoAbo.

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2016 > Dipartimento federale dell'interno

15

FF 2017

­

Il Cantone di Zurigo ha chiesto che il LEI non sia solo una caratteristica addizionale (art. 6 cpv. 2 lett. b LIDI) dell'IDI ma una caratteristica di base, liberamente accessibile a tutti. Il LEI, in qualità di identificatore su scala mondiale, è gestito nel registro pubblico della GLEIF, liberamente accessibile a tutti. Nondimeno, a seguito della proposta avanzata e per scrupolo di trasparenza e chiarezza, il LEI è stato aggiunto come caratteristica di base per le entità IDI e sarà pubblicato come tale anche nel registro IDI (art. 6 cpv. 2 lett. a n. 5 D-LIDI).

­

Le basi legali devono esprimere con chiarezza la neutralità dei costi esatta dal sistema del LEI, il che non avveniva nel progetto sottoposto per consultazione. Nel disegno l'articolo 10c capoverso 2 LIDI è stato precisato e menziona che gli importi fatturati devono coprire le spese, contrariamente al tenore precedente: «devono almeno coprire le spese».

­

Il Cantone di Vaud ha chiesto che la legge definisca le entità interessate da un LEI, ovvero le entità suscettibili di essere controparti di un'operazione finanziaria, e che il termine «filiali» all'articolo 10a LIDI sia sostituito dall'espressione «strumento d'investimento». Non vi è motivo di definire le entità interessate da un LEI nella LIDI. In effetti, la LIDI crea solo la base legale affinché l'UST possa, in qualità di LOU, rilasciare dei LEI su richiesta di un'impresa dotata di un numero IDI. Sono le leggi materialmente applicabili in un particolare ambito, come segnatamente la LInFi e la relativa ordinanza, a definire quali siano le entità che devono disporre di un LEI, e per quali attività.

­

La GLEIF ha sottolineato il fatto che il LEI debba essere rinnovato ogni anno a spese dell'impresa interessata, il che non era sufficientemente chiaro nelle disposizioni legali sottoposte alla procedura di consultazione. Il presente disegno tiene conto della suddetta osservazione (art. 10 cpv. 1 DLIDI).

Tutte le osservazioni sono state prese in considerazione nel presente disegno.

1.9

Paragone con il diritto estero, in particolare quello europeo

Sul piano internazionale si presentano varie situazioni. Posto che si è optato per un sistema aperto, possono diventare LOU sia organizzazioni private che pubbliche.

Questo è in particolare stato determinato dal fatto che negli Stati Uniti non esistano organismi assimilabili ai registri di commercio. Negli Stati Uniti, pertanto, manca un sistema d'identificazione univoco, mentre in Europa questi sistemi esistono e sono associati a questo modo di procedere. Inoltre il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) nei Paesi della Comunità europea (UE più SEE) e il Dodd-Frank Act negli Stati Uniti sono due legislazioni che obbligano a usare il LEI come identificativo unico, ma anche che garantiscono una rapida messa in opera delle infrastrutture delle LOU. In Svizzera è dall'entrata in vigore della LInFi, il 1° gennaio 2016, che il LEI è presente nell'am16

FF 2017

bito della regolamentazione del settore dei mercati finanziari. L'ordinanza della LInFi (ordinanza del 25 novembre 201513 sull'infrastruttura finanziaria, OInFi), nell'allegato 2, sancisce esplicitamente l'obbligatorietà di utilizzare il LEI come identificativo per la dichiarazione nei repertori di dati sulle negoziazioni.

Negli Stati Uniti è un organismo privato che espleta la funzione di LOU, mentre in Europa il compito è svolto da vari organi statali o parastatali. Si fa notare che in Francia la Banque de France, incaricata di sorvegliare il mercato finanziario francese, ha chiesto all'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) di diventare LOU per beneficiare di tutta l'infrastruttura d'identificazione che il suddetto istituto gestisce.

L'esempio succitato è interessante poiché la Francia, precorritrice in materia, ha introdotto il numero unico nazionale SIRENE negli anni Settanta. È stato introdotto per snellire il lavoro amministrativo e ridurre gli oneri delle imprese. Lo stesso vale per l'IDI in Svizzera.

Seguendo questa logica, la Francia ha usato il registro nazionale SIRENE (che corrisponde al registro IDI), gestito dall'Istituto nazionale della statistica e degli studi economici (INSEE), per amministrare il LEI. L'INSEE, in qualità di responsabile del registro SIRENE in Francia, è stato così scelto per fare le veci della LOU sul territorio francese.

L'esempio francese è quello che più si avvicina alla situazione svizzera perché illustra come organizzare un'infrastruttura a costi minimi e a vantaggio delle imprese svizzere. Alla stessa stregua dell'INSEE in Francia, in Svizzera l'UST nella sua veste di LOU non detiene il monopolio. Il sistema del GLEIS, infatti, permette sia a istituzioni private sia a istituzioni pubbliche di operare quali emittenti di LEI (LOU) sul libero mercato, purché siano accreditate. Il mercato deve pertanto restare aperto.

1.10

Applicazione

La modifica della LIDI prevede di permettere all'UST di attribuire LEI e di incassare contributi. Non sarà necessario intervenire su altri atti legislativi svizzeri. I Cantoni non saranno interessati dalla modifica della LIDI e non ci saranno nuovi compiti imposti alle imprese.

2

Commento ai singoli articoli

La decisione del nostro Collegio del 4 dicembre 2015 precisa che le basi legali che occorre adeguare per permettere all'UST di assumere le veci di LOU in Svizzera sono la LIDI e l'OIDI. Tale soluzione consente di sfruttare l'infrastruttura già ideata per l'attribuzione dell'IDI e di poter implementare il LEI come attributo dell'IDI senza spese supplementari. Questa soluzione, tuttavia, esige anche che ogni LEI abbia un legame con un'entità, ossia un numero IDI. L'UST, di conseguenza, potrà 13

RS 958.11

17

FF 2017

attribuire dei LEI solo a entità IDI svizzere, fermo restando che il LEI si può attribuire anche alle loro filiali e ai fondi esteri.

Gli attori dei mercati finanziari, ovvero le entità giuridiche, le loro filiali o fondi di loro proprietà, devono ottenere un LEI, premesso che così prevedano le leggi e i regolamenti in vigore, segnatamente la LInFi e l'OInFi. Le entità quali i fondi, che non hanno una personalità giuridica propria, non costituiscono un'entità IDI e non hanno un numero IDI proprio. Se fanno capo a un'entità giuridica svizzera ai sensi della LIDI (alla loro società madre o alla società che gestisce il fondo), invece, il necessario legame con un numero IDI svizzero sussiste. Ogni LEI attribuito dall'UST deve poter essere collegato a un numero IDI e un numero IDI può essere il punto cui fanno capo vari LEI.

L'attribuzione all'UST della funzione di LOU in Svizzera impone, oltre alle esplicite basi legali a livello svizzero, il suo accreditamento da parte della GLEIF (cfr. n.

1.4. e 1.7). Solo quando lo avrà ottenuto l'UST potrà ufficialmente attribuire i LEI.

L'entrata in vigore delle modifiche della LIDI è coordinata con detto accreditamento. Il Consiglio federale ne fisserà la data di entrata in vigore in funzione di quest'ultimo.

L'attribuzione del LEI da parte dell'UST costituisce per quest'ultimo l'esercizio di un'attività commerciale accessoria (cfr. n. 1.7 qui sopra). In virtù della LFC e segnatamente del suo articolo 41, l'UST può fornire tale prestazione commerciale a terzi poiché essa è in stretto rapporto con uno dei suoi compiti principali, ovvero l'attribuzione del numero d'identificazione delle imprese (IDI). Il compito di attribuire il LEI (compito della LOU) non ostacola l'esecuzione dei compiti principali dell'UST, poiché segue il medesimo procedimento dell'attribuzione dell'IDI, uno dei compiti principali che l'UST già svolge.

Tale attività, tuttavia, necessita di basi legali chiare, che il presente disegno si propone di creare. Il risultato della procedura di consultazione rivela che il disegno riscontra ampio consenso. Si rammenta, comunque, che anche imprese private o pubbliche possono fornire questa prestazione nel quadro dell'economia di mercato, purché siano accreditate dalla GLEIF.

Art. 2 lett. d In adempimento al mandato stabilito dal nostro Collegio,
la LIDI deve regolamentare l'attribuzione di tutti i LEI da parte dell'UST, in conformità con le esigenze del sistema LEI. Il GLEIS implica altresì che, dopo essere stato acquisito, il LEI vada rinnovato ogni anno. Contrariamente a quanto avviene per l'IDI, la legge non è chiamata a regolamentare l'utilizzo del LEI, che invece è disciplinato da altre leggi, come ad esempio dalla LInFi e dalla OInFi. La LIDI, inoltre, non deve definire le informazioni (dati concernenti le entità richiedenti un LEI) necessarie ai fini dell'ottenimento e del rinnovo di un LEI. È la GLEIF che definisce queste informazioni.

La modalità di attribuzione del LEI prevede la conclusione di un contratto tra l'UST e l'entità IDI richiedente. L'UST controlla che la conclusione dei suddetti contratti avvenga in modo se possibile semplice ed efficiente (attraverso un canale elettronico sicuro). Con l'accettazione delle clausole del contratto stilato dall'UST, l'entità IDI 18

FF 2017

dà il proprio accordo affinché i dati relativi alle sue caratteristiche di base siano pubblicati in Internet (art. 11 cpv. 3 LIDI). Tra le caratteristiche di base rientrano il LEI e il suo statuto d'iscrizione nel registro GLEIF. L'entità IDI deve nel contempo dare il proprio accordo affinché l'UST possa comunicare alla GLEIF tutte le informazioni fornite conformemente alle raccomandazioni del GLEIS.

Art. 3 cpv. 1 lett. g Siccome il LEI è un termine tecnico ed è comunemente usato in tutte le lingue, occorre definirlo con più precisione nella legge. Il LEI persegue il medesimo scopo dell'IDI, ma si distingue da quest'ultimo per il fatto che ha una valenza internazionale e che può essere attribuito a entità, come a una filiale o a un fondo, che invece non sono unità IDI. Un'unità IDI può richiedere un LEI per sé e per i fondi che gestisce o le filiali che le appartengono.

Il LEI è un identificativo creato dalla GLEIF, una fondazione di diritto svizzero di respiro internazionale. Quest'ultima definisce a livello mondiale i dettagli in merito alle condizioni di ottenimento e di utilizzo del LEI. Facendo riferimento alle raccomandazioni del GLEIS, l'articolo 3 capoverso 1 lettera g chiarisce l'argomento.

Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 5 Il LEI è costituito quale attributo dell'IDI, ma con un'identità propria. Per garantire, in conformità con il sistema LEI, l'accesso pubblico alle informazioni, il LEI associato all'entità IDI e il suo statuto d'iscrizione nel registro GLEIF devono essere gestiti nel registro IDI in qualità di caratteristiche di base. Se tali caratteristiche fossero gestite in qualità di caratteristiche addizionali, come prevedeva l'avamprogetto sottoposto alla procedura di consultazione, la loro pubblicazione non sarebbe stata possibile (art. 11 cpv. 4 LIDI). Nel registro IDI verrà integrato un rimando al registro GLEIF, al pari di quanto avviene già nel caso del registro di commercio e in quello degli assoggettati alla tassa sul valore aggiunto.

Sezione 2a: Numero d'identificazione internazionale unico La regolamentazione del LEI differisce in alcuni punti da quella dell'IDI. Ragion per cui occorre introdurre una nuova sezione propria al LEI. Il LEI ad esempio, contrariamente all'IDI, è attribuito solo su richiesta (art. 10a cpv. 1 D-LIDI). È attribuito unicamente dietro pagamento
(art. 10c cpv. 1 D-LIDI) e può essere attribuito ­ purché sia legato a una società madre in Svizzera ­ ad imprese che non hanno la loro sede sociale in Svizzera nonché a entità che non sono entità IDI (art. 10a cpv. 2 DLIDI; cfr. qui di seguito).

Art. 10a Nel caso della LOU gestita dall'UST, il LEI è costituito come un attributo dell'IDI e può essere rilasciato a qualsiasi entità IDI. Alcune leggi speciali, tuttavia, esigono che altre entità possiedano un LEI, segnatamente alcuni fondi. L'art. 10a cpv. 2 DLIDI precisa che un'entità IDI può ottenere un LEI non solo per se stessa ma anche per i fondi che gestisce o per le filiali che controlla (in Svizzera o all'estero). Grandi 19

FF 2017

imprese con sede principale in Svizzera possono pertanto ottenere il LEI in un unico luogo (in Svizzera) sia per se stesse sia per tutte le filiali che controllano e/o per tutti i fondi che gestiscono. Nel contempo, ogni LEI ottenuto può essere collegato a un numero IDI, il che consente di rispondere alle esigenze della fase 2 del sistema LEI.

Art. 10b L'articolo 10b dell'avamprogetto sottoposto a consultazione menzionava che il LEI è una caratteristica addizionale. Per poter garantire la pubblicazione dei LEI, il suddetto articolo è stato modificato in modo che precisi la comunicazione dei dati alla GLEIF alfine di essere pubblicati. Per garantire l'iscrizione del LEI nel registro della GLEIF, indispensabile per qualsiasi entità che intenda partecipare a determinati mercati finanziari, vanno comunicate alla GLEIF alcune informazioni identificative delle entità IDI (nome, indirizzo, legami di appartenenza). Tali informazioni sono definite in un catalogo proposto dalla GLEIF e adottato dal ROC. Le entità IDI registrate presso LOU estere forniscono già le suddette informazioni alle LOU.

Art. 10c Il rilascio e il rinnovo annuale del LEI costituiscono un'attività commerciale accessoria, che non sarà quindi finanziata con emolumenti. Analogamente all'articolo 41a capoverso 3 LFC, i costi, calcolati sulla base di una contabilità analitica, devono essere coperti. L'UST deve calcolare e fissare il prezzo per il rilascio e il rinnovo annuale di un LEI in funzione del contributo annuo che deve versare, in qualità di LOU, alla GLEIF e dei costi operativi inerenti alla gestione amministrativa della LOU. Per poter mantenere il proprio accreditamento presso la GLEIF, l'UST deve garantire la neutralità dei costi. Non ha il diritto di generare utili con il rilascio e il rinnovo dei LEI e deve poter coprire tutti i costi (compresa la revisione dei conti) con gli importi che le entità IDI richiedenti il LEI devono versargli.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Il sistema GLEIS si basa su un modello di business in cui le LOU devono incassare dei contributi presso le imprese in contropartita dell'attribuzione e della manutenzione del LEI, senza realizzare utili. I contributi devono servire solo a coprire le spese.

Le imprese che richiedono un LEI devono pagare un contributo annuo, che serve a finanziare il funzionamento del sistema GLEIS. In cambio le imprese ricevono un servizio rapido e di qualità.

L'attribuzione di un numero LEI dietro pagamento va qualificato come attività commerciale. Pertanto, la prestazione di servizio offerta dall'UST in qualità di LOU,

20

FF 2017

se l'entità che richiede il LEI ha sede sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 1 della legge del 12 giugno 200914 sull'IVA, LIVA), è imponibile. Poiché l'UST offre questo servizio solo per le imprese o gli stabilimenti d'impresa con sede in Svizzera e già iscritti nel registro IDI, tutti gli importi incassati in virtù dell'articolo 10c sono sottoposti all'IVA.

Le fasi da considerare dal punto di vista finanziario sono due. Si distinguono i costi di sviluppo legati alla fase di messa in opera del sistema LEI in Svizzera da quelli operativi, legati alla fase di gestione.

La fase di messa in opera del sistema LEI in Svizzera durerà due anni e mezzo (01.07.2017­31.12.2019) e richiederà un minimo di lavori di sviluppo. I costi di sviluppo per il suddetto periodo (2017, 2018, 2019) ammontano a 200 000 franchi.

I costi comprendono gli aspetti seguenti.

14

­

Lo sviluppo di un'applicazione informatica «LEI Svizzera» collegato al sito Internet dell'UST per la gestione automatica delle richieste di registrazione LEI. Questo sviluppo consentirà alle imprese di richiedere un LEI online (Governo elettronico), il che le alleggerirà dal punto di vista amministrativo.

I costi sono stimati a 70 000 franchi.

­

L'adattamento del registro IDI esistente alle esigenze del LEI, in modo che sia in grado di integrare il LEI come caratteristica di base. I costi sono stimati a 50 000 franchi.

­

Il prefinanziamento del versamento dei contributi alla GLEIF per il primo anno di funzionamento. Secondo il principio della GLEIF, infatti, i contributi sono pagati durante l'anno in corso (anno x) sulla base di una stima realizzata l'anno precedente (anno x-1). La cifra sarà rettificata (verso l'alto o il basso) l'anno successivo (anno x+1). Nel primo anno di gestione (2018), l'UST dovrà garantire il funzionamento operativo e amministrativo del LEI come pure versare i contributi alla GLEIF seguendo una pianificazione prevista (una stima eseguita l'anno precedente), e questo senza aver ancora potuto incassare alcun introito (contributi). I costi sono stimati a 16 000 franchi.

­

I costi legati alla messa in opera del sistema LEI (modellizzazione dei processi, bozze, documentazioni, procedure i garanzia della qualità, ecc.). I costi sono stimati a 34 000 franchi.

­

I costi della procedura di accreditamento nonché quelli di revisione da parte dell'organo esterno all'amministrazione federale. I costi sono stimati a 30 000 franchi.

RS 641.20

21

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Tabella 6

Stima dei costi di sviluppo Natura dei costi di sviluppo (in franchi)

2017

Sviluppo informatico «LEI Svizzera»

70 000

Adeguamento informatico del registro IDI

50 000

Prefinanziamento dei contributi alla GLEIF

Totale

2019

16 000

Attuazione del sistema LEI Procedura di accreditamento e revisione esterna

2018

24 000

10 000

40 000

10 000

30 000 150 000

I costi di sviluppo summenzionati saranno in un primo tempo compensati all'interno del DFI (UST). Gli stessi, come pure i costi d'investimento futuri, saranno a medio termine coperti dai contributi.

La fase di gestione operativa inizierà il 1° luglio 2017 con la messa in servizio. Tale fase genererà costi operativi annui a partire dal 1° gennaio 2018. I costi operativi annui comprendono:

22

­

Il trasferimento del 20 per cento dei contributi alla GLEIF. L'importo annuo varia in funzione del numero di imprese che decidono di rivolgersi alla LOU svizzera. La stima presentata nella tabella in calce tiene conto delle proiezioni presentate al numero 1.4 (tabella 4).

­

I costi informatici, che corrispondono all'aliquota percentuale dei costi informatici di esercizio dell'infrastruttura IDI imputabili al LEI. Il LEI svizzero, infatti, utilizzerà l'infrastruttura IDI adeguata alle esigenze indotte dal LEI. I costi annui sono stimati a 12 000 franchi.

­

I costi legati alla gestione operativa del LEI (attribuzione del LEI, verifica dei dati forniti dalle imprese) saranno assunti dal personale IDI esistente. I costi annui sono stimati a 15 000 franchi.

­

I costi legati alla gestione amministrativa del LEI sono generati dai lavori amministrativi (fatturazione, diffide, contratti, ecc.) I costi amministrativi dipenderanno dal numero di imprese interessate a ottenere un LEI presso la LOU svizzera. Secondo le proiezioni succitate, in un primo tempo l'onere annuo è stimato a 30 000 franchi.

­

Gli oneri di revisione realizzata da un organo esterno all'amministrazione federale. I costi annui sono stimati a 10 000 franchi.

­

Gli oneri indotti dalle spese generali (posti di lavoro, computer, elettricità, ecc.) sono stimati a 6000 franchi all'anno.

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Tabella 7

Stima dei costi operativi Natura dei costi operativi (in franchi)

2018

2019

2020

Trasferimento del 20 % dei contributi alla GLEIF

16 000

20 000

24 000

32 000

Costi informatici

12 000

12 000

12 000

12 000

Costi legati alla gestione amministrativa del LEI

15 000

15 000

15 000

15 000

Costi legati alla gestione amministrativa del LEI

30 000

30 000

30 000

30 000

Costi legati alla revisione esterna

10 000

10 000

10 000

10 000

6 000

6 000

6 000

6 000

89 000

93 000

97 000

105 000

Spese generali Totale

2021

Per coprire i costi operativi annui, la stima conservativa degli introiti è presentata nella tabella 8, che tiene conto delle proiezioni presentate nel numero 1.4 (tabella 4), dei contributi per le richieste nuove nonché dei contributi per le richieste di rinnovo.

Tabella 8

Stima degli introiti Proiezioni degli introiti (in franchi)

2018

Stima del numero 500 di richieste di un LEI da parte delle imprese Ipotesi di prezzo del contributo 160/90 individuale (richiesta nuova/richiesta di rinnovo) Introiti ricevuti in forma 48 500 di contributi

2019

2020

2021

2022

2023

800

1000

1200

1400

1600

160/90

160/90

160/90

160/90

160/90

82 500

100 500 118 500 136 500 154 500

In base alle proiezioni realizzate, si constata che il sistema LEI svizzero riuscirà ad autofinanziarsi a partire dal 1° gennaio 2020, ovvero dopo l'estinzione dei costi di sviluppo (compensati internamente al DFI). I contributi permetteranno quindi di coprire i costi operativi a partire dal 2020.

A causa della natura stessa del progetto, i contributi ricevuti, che dipendono dal numero di imprese partecipanti, possono risultare sia superiori sia inferiori alle spese sostenute. Stando alle stime riferite all'inizio del progetto (2018­2019), infatti, le spese saranno sicuramente più elevate degli introiti, mentre verosimilmente saranno inferiori a partire dal 2020. Di conseguenza, dal 2020 l'UST procederà a parificare a medio termine gli introiti rispetto alle spese, le quali includono anche i costi di sviluppo e di investimento futuri, adeguando periodicamente i contributi ai costi effettivi.

23

FF 2017

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il progetto non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale. I compiti legati alla gestione operativa del LEI (attribuzione del LEI, verifica dei dati forniti dalle imprese) saranno assunti dal personale IDI esistente. I compiti legati alla gestione amministrativa del LEI (fatturazione, diffide, contratti, ecc.) saranno assunti dal personale amministrativo della Divisione Registri dell'UST.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Non vi saranno ripercussioni per i Cantoni né per i Comuni.

3.3

Ripercussioni per l'economia

La revisione parziale della LIDI non comporterà alcun nuovo obbligo per le imprese.

La revisione serve unicamente a creare le basi legali che consentono all'UST di rilasciare i LEI. Le entità che necessitano di un LEI potranno pertanto ottenerlo non solo all'estero, ma anche in Svizzera, il che semplificherà la procedura di acquisizione del LEI alle imprese svizzere.

Disporre di un LEI permetterà alle imprese attive su scala internazionale di identificarsi a livello mondiale in modo univoco e riconosciuto grazie a un unico numero.

Sempre più attività economiche legate all'estero, infatti, esigono un identificativo ufficiale unico.

Inoltre, l'attribuzione di un numero LEI non provoca in sé alcun effetto coercitivo.

Le imprese interessate devono curarsi da sole di adempiere a tutti i propri obblighi legali presso le autorità competenti. Devono ad esempio essere assoggettate alla LInFi e ricevere tutte le autorizzazioni specifiche richieste per esercitare la loro attività. Pertanto è essenziale fare una distinzione chiara tra l'attribuzione di un numero LEI e il fatto di essere in regola con tutti gli obblighi legali.

La revisione parziale della LIDI non impone alcun monopolio a favore dell'UST di essere l'unica LOU in Svizzera. L'accesso a tale mercato rimane aperto ad altri.

3.4

Altre conseguenze

Uno degli elementi chiave di questo progetto è il principio di riutilizzo dell'infrastruttura esistente. Il sistema IDI e i processi amministrativi annessi sono stati introdotti nel quadro dei progetti di infrastruttura del Governo elettronico (eGovernment).

Le finanze pubbliche possono trarre diretto beneficio dagli investimenti realizzati nell'ambito dell'IDI per implementare il LEI senza che ciò comporti ulteriori ingenti investimenti. Si tratta di un esempio probante dell'attuazione della strategia di sostenibilità dei progetti del Governo elettronico.

24

FF 2017

Un altro fattore positivo di questo progetto è il trattamento dell'informazione. Per la Svizzera, in effetti, e segnatamente per le sue autorità federali, è essenziale poter disporre di informazioni affidabili e corrette. Poiché la finalità dell'informazione è destinata alle autorità di regolazione, ovvero a entità che attuano politiche pubbliche, è imprescindibile che la stabilità delle informazioni nel tempo e quella del ruolo di LOU siano garantite. Tale qualità è intrinseca al sistema IDI.

Un altro elemento essenziale è costituito dalla politica dei prezzi che l'UST praticherà. Per garantire la durevolezza del GLEIS le imprese che desiderano disporre di un LEI sono chiamate a partecipare al finanziamento del sistema versando un contributo iniziale e successivamente un contributo annuo che sarà incassato dalla LOU. Una parte dei contributi verrà versata di nuovo al GLEIS per finanziare il sistema centrale, mentre il resto servirà a garantire la copertura dei costi di funzionamento della LOU.

I contributi da pagare alla LOU devono coprire i costi operativi della LOU e i contributi che la LOU deve versare alla GLEIF, senza generare utili. Il presente messaggio mostra che sussistono pratiche diverse e importi di contributi molto variabili in funzione dei Paesi.

L'UST intende offrire alle imprese svizzere un prezzo molto concorrenziale, pur garantendo l'ottima qualità delle prestazioni, rispetto a quello che dovrebbero pagare se s'iscrivessero presso un'altra LOU.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente disegno non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201615 sul programma di legislatura 2015­2019, né nel decreto federale del 14 giugno 201616 sul programma di legislatura 2015­2019. Esso si fonda su una decisione del Consiglio federale del 4 dicembre 2015.

4.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Uno degli elementi chiave di questo progetto è il principio di riutilizzo dell'infrastruttura esistente. Il sistema IDI e i processi amministrativi annessi sono stati introdotti nel quadro dei progetti di infrastruttura del Governo elettronico. Le finanze pubbliche possono trarre diretto beneficio dagli investimenti realizzati nell'ambito dell'IDI per implementare il LEI senza che ciò necessiti di ulteriori ingenti investimenti. Si tratta di un esempio probante dell'attuazione della strategia di sostenibilità dei progetti del Governo elettronico.

15 16

FF 2016 909 FF 2016 4605

25

FF 2017

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Le basi costituzionali della LIDI sono specificate nel messaggio afferente 17. La legge si basa su un ampio numero di articoli costituzionali ed ha pertanto numerose implicazioni nei processi amministrativi di vari ambiti giuridici. La modifica che si prevede di apportare alla LIDI si basa, come la stessa, sulle disposizioni della Costituzione federale (Cost.)18 che regolano le competenze in tale ambito. Il rilascio del LEI, in particolare, è strettamente legato alla competenza della Confederazione di cui all'articolo 98 Cost. Tale disposizione consente alla Confederazione di legiferare sulle banche e sulle borse nonché sui servizi finanziari in altri ambiti. La LInFi prevede la possibilità per gli attori del mercato finanziario di utilizzare in alcuni casi il LEI per rivelare l'identità delle controparti alle autorità e agli altri attori finanziari.

In tale contesto, l'attribuzione del LEI può essere considerata come strettamente legata alle condizioni quadro definite dalla Confederazione all'articolo 98 Cost.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il fatto di creare una LOU in Svizzera è del tutto compatibile con gli impegni internazionali derivanti dal LEI (GLEIS), che è un sistema mondiale, messo in opera su iniziativa del G20. L'introduzione delle nuove disposizioni, che permettono all'UST di operare in qualità di LOU, concerne la legislazione nazionale. Nessun accordo né convenzione di diritto internazionale vi si oppone.

5.3

Freno alle spese

Il presente progetto non comporta spese che giustifichino il ricorso al freno alle spese.

5.4

Conformità alla legge sui sussidi

I principi della legge sui sussidi non sono applicabili in questa sede.

5.5

Delega di competenze legislative

La revisione non prevede l'autorizzazione di emettere disposti ordinativi surrogatori della legge. La competenza del Consiglio federale di emettere disposizioni esecutive deriva direttamente dall'articolo 182 capoverso 2 Cost.

17 18

26

FF 2009 6817 RS 101

FF 2017

5.6

Protezione dei dati

Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se esiste una base legale (art. 17 della legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati, LPD). Inoltre, secondo l'articolo 19 capoverso 1 LPD, gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17 capoverso 1 LPD. I nuovi articoli della revisione della LIDI forniscono tale base legale, segnatamente l'articolo 10b. Peraltro, il Master Agreement20, ovvero il contratto che legherà la GLEIF e ogni LOU, stipula esplicitamente alla lettera XV che le parti si impegnano a rispettare le loro leggi in materia di protezione dei dati e che, in mancanza di una tale legge, si impegnano a rispettare la LPD quale standard minimo.

La regolamentazione è pertanto conforme alla LPD.

19 20

RS 235.1 www.gleif.org

27

FF 2017

Glossario e lista delle abbreviazioni CMFB

Dodd-Frank Act

EGR

EMIR

FSB/CSF FINMA GMEI GLEIS GLEIF

IDI/UID

28

Committee on monetary, financial and balance of payment statistics, Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti). Il CMFB è sia il forum di coordinamento degli statistici che lavorano per gli istituti nazionali di statistica, con Eurostat, sia il forum di coordinamento delle banche centrali nazionali, con la banca centrale europea (BCE).

www.cmfb.org/.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act brings comprehensive reform to the regulation of swaps. These products, which have not previously been regulated in the United States, were at the center of the 2008 financial crisis.

www.cftc.gov/LawRegulation/DoddFrankAct/index.htm EuroGroups Register. L'EGR è il registro statistico dei gruppi multinazionali (un gruppo di imprese multinazionale annovera almeno due imprese o unità legali situate in vari Paesi) creato in collaborazione tra Eurostat (l'organismo statistico della Commissione europea) e le autorità statistiche degli Stati membri europei e i Paesi dell'AELS. L'EGR contiene informazioni economiche strutturali sulle imprese che fanno parte di gruppi multinazionali aventi un interesse in Europa.

(www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/00/05/blank/02/12.html) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Testo rilevante ai fini del SEE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R0648) e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0523&from=EN) Financial Stability Board (FSB) / Consiglio per la Stabilità Finanziaria (CSF), di cui è membro anche la Svizzera. www.financialstabilityboard.org/.

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

https://www.finma.ch/fr/ Global Markets Entity Identifier (GMEI). https://www.gmeiutility.org/.
Global Legal Entity Identifier System. Il GLEIS è il dispositivo mondiale d'identificazione unica degli attori dei mercati finanziari messo a punto dal Financial Stability Board (FSB) su richiesta del G20.

La Global Legal Entity Identifier Foundation è una fondazione senza scopo lucrativo di diritto svizzero istituita il 26 giugno 2014 (CHE-200.595.965).

Lavora per mettere a punto le operazioni centrali come pure l'ambito della governance delle unità operative locali, le LOU. La GLEIF è l'organo incaricato di coordinare e vigilare sull'operato delle LOU, ricevere le richieste di erogazione di LEI provenienti dalle LOU, di rilasciare i LEI alle entità richiedenti e di diffondere liberamente le informazioni (stabilite nella norma ISO 17442:2012) concernenti le entità cui hanno attribuito un LEI.

https://www.gleif.org/en.

Numero d'identificazione delle imprese secondo la LIDI e l'OIDI.

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx

FF 2017

IFRS

INSEE LEI

LFC LIDI LInFi

LSE LOU

NOGA

UST OIDI ROC SIRENE

US GAAP

WM Dataservice

I principi contabili internazionali, meglio conosciuti tra gli esperti contabili e finanziari con il loro nome inglese, International Financial Reporting Standards o IFRS, sono dei principi contabili elaborati dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (International Accounting Standards Board o IASB in inglese) destinati alle imprese quotate oppure facenti appello a investitori per armonizzare la presentazione e la chiarezza delle loro situazioni finanziarie.

www.ifrs.org/about-us/pages/what-are-ifrs.aspx Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Istituto nazionale della statistica e degli studi economici.

https://lei-france.insee.fr/faq#Q1.

Il Legal Entity Identifier (LEI) è l'identificatore unico degli attori dei mercati finanziari. È basato sulla norma internazionale ISO 17442:2012, «Servizi finanziari ­ Schema dell'identificativo delle entità giuridiche (IEL)».

www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail?csnumber=59771.

Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione.

Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI). Stato al 1° gennaio 2011.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082601/index.html.

Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi). La LInFi è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/themen/ wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/ loi-sur-l_infrastructure-des-marches-financiers--limf-.html.

London Stock Exchange (LSE), in italiano la Borsa di Londra.

Unità operative locali (Local Operating Unit) incaricate di rilasciare i LEI, di garantirne la registrazione, il rinnovo nonché di svolgere altri servizi.

Le LOU agiscono come interfaccia principale per le entità giuridiche che desiderano ottenere un LEI.

Nomenclatura generale delle attività economiche. La NOGA è uno strumento di lavoro di fondamentale importanza per strutturare, analizzare e presentare le informazioni statistiche. Consente di classificare le unità statistiche «imprese» e «stabilimenti» in funzione della loro attività economica, raggruppandole in insiemi coerenti (www.kubb2008.bfs.admin.ch).

Ufficio federale di statistica (UST) www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/00/05/blank/02.html L'ordinanza del 26 gennaio
2011 sul numero d'identificazione delle imprese, RS 431.031 (Stato il 1° dicembre 2015.

Regulatory Oversight Committee. Il Comitato di Supervisione Regolamentare è stato istituito nel gennaio 2013. È composto dai rappresentanti delle autorità pubbliche.

Registro SIRENE, conformemente agli articoli da R.123-220 a R.123-234 del codice del commercio francese, il registro Sirene registra lo stato civile di tutte le imprese e dei loro stabilimenti.

www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=entreprises/sirene/institutionnel.htm I Generally Accepted Accounting Principles, anche chiamati GAAP o US GAAP, sono i principi contabili generalmente riconosciuti, adottati dalla U.S.

Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC ha dichiarato di avere l'intenzione di passare dall'US GAAP alle Norme internazionali d'informazione finanziaria (IFRS). www.fasb.org/jsp/FASB/Page/ SectionPage&cid=1176163688345 WM Dataservice è una delle LOU attive in Germania.

www.wmdaten.de/index.php.

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