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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la protezione delle novità vegetali (Od 15 maggio 1974)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi, con questo messaggio concernente la protezione delle novità vegetali, 1. un disegno di decreto federale che approva la Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, come pure l'atto addizionale del 10 novembre 1972 che modifica questa convenzione; 2. un disegno di legge sulla protezione delle novità vegetali.

1 Introduzione II fatto di parificare l'ottenitore all'inventore risponde ad un desiderio espresso dai selezionatori svizzeri. Non potrebbero d'altronde essere ingiustificati i timori, secondo i quali il nostro Paese risulterebbe svantaggiato sul piano delle forniture di novità interessanti qualora non proteggesse gli ottenitori. Infine, il disegno di legge deve assicurare alle nostre novità vegetali una protezione all'estero ed incitare, in generale, gli ottenitori a creare delle nuove varietà che siano in primo luogo più produttive. Queste ragioni ci hanno indotti ad assumere, con decisione del 23 febbraio 1962, talune funzioni previste nella convenzione e ad incaricare l'ambasciatore di Svizzera in Francia (decisioni del 27 novembre 1962 e dell'I 1 ottobre 1972) di firmare questo documento come pure l'atto addizionale che lo modifica in parte, con riserva di una ratificazione ulteriore.

Ai termini dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione, il Consiglio federale può ratificare la convenzione e l'atto addizionale soltanto in quanto essi siano stati precedentemente approvati dalle Camere federali. La ratifi1974 -- 313

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cazione della convenzione implica inoltre, per lo Stato interessato, la necessità d'essere in grado, conformemente alla sua legislazione interna, di dare effetto alle disposizioni della convenzione (art. 30 cpv. 3). Ciò induce ad istituire una legge svizzera sulla protezione delle varietà. I lavori preliminari sono stati affidati alla Divisione dell'agricoltura, che ha redatto il disegno qui annesso di concerto con le cerehie interessate dell'economia e dell'amministrazione.

2 La Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali 21 La convenzione del 2 dicembre 1961 211 Genesi del progetto Ad istanza di diverse associazioni internazionali private, il Governo francese ha convocato, nel 1957, una conferenza internazionale al fine di stabilire se e in quali condizioni il lavoro di selezione, che consiste nel creare una nuova varietà vegetale (varietà), possa essere protetto secondo principi uniformi nei diversi Paesi. Questa conferenza, alla quale hanno partecipato l'Austria, il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Danimarca, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Norvegia, l'Olanda, la Svezia e la Svizzera, si svolse a Parigi dal 7 all'I 1 maggio 1957 e si è pronunciata a favore della conclusione di una convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali. Un comitato d'esperti, cui fecero parte oltre ai delegati di detti Stati anche quelli della Gran Bretagna e, in qualità di osservatore, un rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) come pure degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica (UIRPI), elaborò in poco meno di quattro anni un progetto di convenzione. Tale progetto, rimesso nel 1960 a tutti i governi interessati, ha servito di base per la discussione alla conferenza successiva, svoltasi dal 20 novembre al 2 dicembre 1961 a Parigi e conclusasi con la firma della Convenzione jnternazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (convenzione) da parte del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, dell' Italia e dell'Olanda. La Danimarca, la Gran Bretagna e la Svizzera la firmarono nel 1962.

La convenzione s'ispira alla Convenzione di Parigi per la protezione 'della proprietà industriale, che le è servita da modello per gli articoli disciplinanti l'organizzazione amministrativa. Questa convenzione, entrata in vigore il 10 agosto 1968, è stata ratificata finora dalla Gran Bretagna (1965), dall'Olanda (1967), dalla Repubblica federale di Germania e dalla Dani-

1401 marca (entrambe nel 1968), come pure dalla Francia (1971). La Svezia, l'unico Paese a non averla firmata, ha aderito alla convenzione nel 1971.

212 Scopo Lo scopo prefisso dalla protezione delle varietà emerge dall'articolo primo della convenzione, che obbliga i Paesi dell'Unione a riconoscere e ad assicurare un diritto aill'ottenitore di una nuova varietà vegetale. La prestazione intellettuale che è fornita dalla creazione e anche dalla scoperta di una nuova varietà non deve poter essere sfruttata liberamente da un terzo, è invece al solo ottenitore che dev'essere riservato il diritto di produrre o mettere in vendita, a titolo professionale, del materiale di moltiplicazione o di riproduzione della sua varietà o di permettere ad altri di farlo. La creazione di varietà nuove e più produttive contribuisce allo sviluppo della produzione vegetale e, di conseguenza, al progresso dell'agricoltura, dell'orticoltura e della selvicoltura.

213 Le prescrizioni tecniche e giuridìche della convenzione

(art. 1 a 14) La convenzione conferisce agli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (chiamata appresso l'Unione) libertà di concedere la protezione mediante il rilascio di un titolo speciale o brevetto (art. 2 cpv. 1). Hanno diritto al titolo di protezione le persone fisiche e quelle giuridiche. Se hanno il loro domicilio o la loro sede in un Paese firmatario, esse devono di massima beneficiare, in tutti gli altri Stati membri, del trattamento che questi concedono ai propri cittadini (art. 3).

La convenzione si estende in generale a tutti i generi e specie botaniche (art. 4 cpv. 1). Siccome, già per ragioni d'ordine amministrativo, questo obiettivo può essere conseguito soltanto a tappe, i Paesi membri dell'Unione sono tenuti ad estendere soltanto progressivamente le disposizioni protettive a certuni generi e specie. Al momento della ratificazione, almeno cinque dei generi iscritti nell'elenco allegato alla convenzione devono essere protetti. Inoltre, lo Stato membro dell'Unione si impegna ad applicare la convenzione, entro un termine di tre anni a cominciare dall'entrata in vigore di questa sul suo territorio, a due altri generi, quindi, entro il termine di sei anni, a quattro altri, e finalmente, entro un termine di otto anni, a tutti i generi iscritti nell'elenco (art. 4 cpv. 3).

La protezione potrà essere concessa soltanto in quanto la varietà sia nuova, sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri importanti (art. 6). Un esame preliminare esteso pure alla coltura della varietà deve permettere di determinare se sono adempiute le condizioni; soltanto a questo Foglio federale 1974, Voi. I

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1402 momento l'autorità nazionale competente è in grado di concedere la protezione (art. 7).

La durata della protezione della varietà implica una limitazione, ma non potrà essere inferiore a quindici anni; per le piante, quali le viti, gli alberi fruttiferi e i loro portainnesti, gli alberi forestali e quelli d'ornamento, essa è almeno di diciotto anni.

Ogni Stato membro dell'Unione ha facoltà di adottare durate più lunghe, alle quali hanno pure diritto i cittadini di altri Stati membri (art. 8).

L'ottenitore è libero di usare come meglio gli sembra il titolo di protezione; come per il brevetto, si tratta, all'occorrenza, di un diritto esclusivo il cui libero esercizio può essere limitato soltanto da ragioni d'interesse pubblico (art. 9).

La convenzione disciplina in modo imperativo la questione della nullità del diritto dell'ottenitore e della sua revocazione (art. 10). Questo titolo può essere dichiarato nullo soltanto se la varietà non era nuova al momento del rilascio del titolo di protezione. La revocazione, sconosciuta dalla legislazione sui brevetti, è conseguente alla proprietà che ha la pianta viva di perdere le qualità che hanno motivato la protezione. Secondo la convenzione il diritto è soppresso obbligatoriamente se la varietà degenera, è distrutta per effetto di fenomeni naturali o manca di omogeneità e di stabilità. L'ottenitore può inoltre essere privato del suo diritto se non permette all'autorità di vigilanza di procedere alle opportune verificazioni o se non paga le tasse entro il termine impartito. Questo diritto prende ovviamente fine anche quando giunge alla scadenza o l'ottenitore ne faccia rinuncia.

Ogni varietà dev'essere identificata con una denominazione che sarà utilizzata nella messa in commercio del materiale di moltiplicazione. La convenzione fissa le esigenze che questa denominazione deve adempiere, disciplina il rapporto tra denominazione e marchio e assicura l'uniformità della denominazione negli Stati membri dell'Unione (art. 15).

Dato che le disposizioni tecniche e giuridiche trovano espressione nella legge svizzera, rinunciamo in questa sede a farne più ampio commento.

Rinviamo agli schiarimenti forniti nel capitolo 3.

214 Le prescrizioni della convenzione inerenti all'organizzazione

(art. 15 a 41) Gli Stati membri dell'Unione (si tratta finora dei sei Paesi, designati nella cifra 211, che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito) costituiscono l'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (l'Unione). Ciò spiega l'ampiezza delle disposizioni d'organizzazione che.

1403 dal profilo puramente esterno, costituiscono un elemento importante della convenzione.

La sede e la segreteria dell'Unione si trovano a Ginevra presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI, in inglese «World Intellectual Property Organization») che ha sostituito, nel 1970, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica (UTRPI). È ovvio che questa organizzazione mondiale ha la sua propria amministrazione, ma il suo direttore generale è contemporaneamente segretario generale dell'Unione. Ne viene che la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale è assicurata sui piani tecnico e amministrativo. Le modalità di questa cooperazione sono determinate da un regolamento giusta l'articolo 25 della convenzione.

Gli organi permanenti dell'Unione sono il consiglio e la segreteria generale, denominata Ufficio dell'Unione internazionale" per la protezione delle novità vegetali che -- come già menzionato -- è diretto da un segretario generale (art. 15) il quale è l'organo direttore supremo. Gli'Stati che hanno firmato la convenzione, ma che non l'hanno ancora ratificata, sono convocati alle sedute del consiglio a titolo d'osservatori con voto consultivo. L'ufficio dellUnione ne disciplina tutti gli affari correnti ed assume i compiti affidatigli dal consiglio. Le spese dell'Unione sono coperte principalmente dalle quote annuali degli Stati membri. Ogni Stato versa il proprio contributo corrispondente alla classe che si è scelta (cfr. pure la rubrica 22).

Il Consiglio ha inoltre istituito diverse commissioni, in qualità di organi non permanenti, che si tengono a disposizione per collaborare con gli Stati membri dell'Unione o gli Stati firmatari come pure con altri Stati interessati. Vanno al riguardo menzionati, in particolare, i cinque gruppi di lavoro che si occupano segnatamente dei settori seguenti: legumi, frutta, piante ornamentali e piante forestali. A questi gruppi incombe essenzialmente il compito di allestire delle istruzioni relative all'esame delle varietà per quanto attiene al loro carattere di novità, alla loro stabilità e alla loro omogeneità. Per ogni genere di piante è previsto di adottare delle direttive sulla conduzione delle prove, un catalogo delle principali caratteristiche
delle varietà come pure delle direttive sull'analisi dei dati. Da rilevare, inoltre, la grande portata che riveste l'attività del gruppo di lavoro «Denominazione delle varietà» che elabora, entro i limiti dell'articolo 15 della convenzione, delle direttive concernenti la denominazione delle varietà tenendo principalmente conto del loro rapporto con i marchi. Dal profilo giuridico, queste direttive assumono un ruolo di raccomandazioni all'indirizzo degli Stati membri dell'Unione o delle autorità preposte alla protezione delle varietà. Esse tendono ad ottenere che il diritto sia applicato nel modo più uniforme possibile negli Stati membri. Il compito affidato ad altri gruppi di lavoro consiste, oggigiorno, nel ricercare la possibilità di armonizzare l'ammontare delle tasse nei Paesi membri, nello studio del problema dell'

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unificazione delle liste nazionali comprendenti la varietà delle piante protette, come pure della questione della durata della protezione che ne deriva.

La convenzione attribuisce inoltre al nostro Paese determinati compiti di carattere diplomatico e amministrativo. Ne viene che l'ufficio soggiace all'alta vigilanza della Confederazione Svizzera (art. 15 cpv. 2). Il consiglio non può emanare il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione prima di aver sentito il Consiglio federale, che ne assicura l'applicazione (art. 20 cpv. 2). Il Consiglio federale, su proposta del consiglio, nomina il segretario generale e i funzionari superiori e fissa le condizioni d'assunzione (art. 23 cpv. 3). Esso sorveglia le spese ed i conti dell'ufficio (art. 24). D'intesa con le federazioni interessate, esso disciplina le modalità della cooperazione tra l'Unione e gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (UIRPI, attualmente l'OMPI; art. 25). Infine, la Svizzera assume talune funzioni che le competono come Stato depositario (art.

32 cpv. 4).

22 L'atto addizionale del 10 novembre 1972 Questo atto è il frutto di una conferenza diplomatica, svoltasi a Ginevra dal 7 al 10 novembre 1972 su invito del segretario generale dell'Unione.

Esso apporta alla convenzione del 2 dicembre 1961 talune modificazioni -- di una portata comunque ristretta -- concernenti la quota annuale degli Stati membri dell'Unione e il diritto di voto in caso di ritardo nel pagamento delle quote.

La convenzione ripartisce, secondo le loro quote, gli Stati membri in tre classi, alle quali corrispondono tre unità per la prima, due unità per la seconda e un'unità per la prima. Ogni Stato membro versa la propria quota in funzione delle unità della classe cui appartiene. Il valore dell'unità è ottenuto dividendo, per il periodo di bilancio considerato, l'ammontare complessivo delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati membri per il numero totale delle unità (art. 26 della convenzione).

Ai fini di una semplificazione del sistema di pagamento delle quote, l'atto addizionale prevede cinque classi invece di tre come finora. La classe I comprende cinque unità, la classe II quattro, e così di seguito fino alla classe V che comprende soltanto un'unità. Ogni Stato membro può, come per il
passato, indicare la classe alla quale desidera essere attribuito. In casi eccezionali, il consiglio dell'Unione può permettere ad uno Stato membro che desidera essere assegnato alla classe più bassa (V) di versare soltanto la metà della quota effettiva.

È inoltre previsto che uno Stato, il quale non ha più versato la quota da almeno due anni, è privato del proprio diritto di voto, sempreché il consiglio riconosca che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali ed inevitabili; le decisioni di questo genere devono essere approvate alla

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maggioranza dei tre quarti dei membri presenti del consiglio (art. 22 della convenzione). È vero che questa regola è applicabile soltanto in quanto tutti i Paesi membri abbiano ratificato l'atto addizionale o vi abbiano aderito (art. Ili dell'atto).

Alla fine dei lavori della conferenza, l'atto addizionale è stato firmato dai rappresentanti degli Stati seguenti: Repubblica federale di Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Olanda, Regno Unito e Svizzera.

3 Legge federale sulla protezione delle novità vegetali 31 Osservazioni generali La legge federale, il cui progetto è allegato al messaggio, dovrà permettere di assicurare l'applicazione della convenzione ai sensi del suo articolo 30. Siccome le sue disposizioni si limitano a stabilire il principio della protezione delle varietà e lasciano all'ordinanza l'impegno di regolare le modalità d'applicazione, sarà più agevole adattare le prescrizioni giuridiche ai progressi della tecnica e alle nuove scoperte della scienza nel settore delle novità vegetali.

Nel nostro messaggio a sostegno della legge del 25 giugno 1964 sui brevetti d'invenzione, abbiamo scartato l'idea di estendere la protezione dei brevetti al settore delle novità vegetali. Avevamo in particolare osservato che, nonostante una certa similitudine con la protezione degli inventori, la protezione degli o.ttenitori appariva come un settore speciale avente un carattere proprio, che non poteva essere integrato nel diritto ordinario relativo ai brevetti d'invenzione. Questa concezione corrisponde all'opinione generalmente espressa dagli specialisti della legislazione internazionale sui brevetti 1). Ciò non toglie che il disegno qui allegato s'ispiri, nella misura del possibile e là dove ciò sembra assennato, alle prescrizioni della legge sui brevetti. Anche la prassi giuridica riferentesi a questa legge si applicherà per analogia alla protezione dell'ottenitore.

Secondo la dottrina e la prassi predominanti in Svizzera, le convenzioni internazionali che possono essere applicate direttamente nei Paesi, senza che sia di massima necessario emanare precedèntemente delle disposizioni legali di diritto interno (cosiddette «self-executing treaties»), non '' Schade/Pfanner, «Internationaler Schutz von Pflanzenzüchtungen», in «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationales Teil» (GRUR Int.), gennaio 1961, p. l s.; Laclavière, «La Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales», in «La propriété industrielle», 81, 1965, p. 232 s.; «Plant Breeders Rights», Report of thé Committee on Transactions in Seeds, Cmnd. 1092, 1960, p. 39.

1406 abbisognano d'essere trasformate in norme legislative 1). Orbene, la convenzione di cui si tratta non è un tipo d'accordo di questo genere; al contrario, la sua ratificazione esige in precedenza un adeguamento della legislazione svizzera. Al momento in cui la convenzione riceve forza obbligatoria in diritto internazionale deve quindi già esistere un ordinamento giuridico parziale corrispondente alla convenzione. Invero, questo genere di trattato internazionale si accosta, quanto ai suoi effetti ma non quanto alla sua natura giuridica, ad una convenzione del genere «self-executing treaty» che crea delle regole di diritto. Un simile atto legislativo, che precede la ratificazione e conseguentemente la forza obbligatoria in diritto internazionale pubblico, rappresenta piuttosto «un passaggio anticipato del diritto delle genti nel sistema giuridico nazionale» 2). Questo passaggio non è automatico ma si produce conformemente al diritto nazionale in virtù di uno strumento giuridico speciale della legislazione formale.

32 Risultati della procedura di consultazione II progetto di legge è stato approvato, di massima, da tutte le organizzazioni professionali ed economiche interessate. È vero che all'epoca della prima consultazione, che risale all'estate 1970, esistevano ancora delle divergenze sensibili con l'Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale (AIPPI). Queste divergenze, che vertevano anzitutto su questioni d'organizzazione e di procedura, hanno però poi potuto essere appianate in larga misura. La Commissione svizzera per la protezione delle novità vegetali (abbreviatura «SISP» in tedesco), organizzazione mantello dei settori economici che s'interessano ai problemi della protezione degli ottenitori, ha approvato senza riserve il disegno di legge.

Ove occorra, ritorneremo sui pareri espressi nel commento alle diverse disposizioni del progetto.

33 Commento alle disposizioni della legge I richiami corrispondenti della convenzione sono indicati ogni volta tra parentesi.

1}

2)

Giacometti, «Schweiz. Bundesstaatsrecht», p. 829, V; Guggenheim P., «Traité de droit international publia), 1967, I, p. 73 s.; Decisioni amministrative delle autorità federali 26, 1956, n. 1, cf. l, p. 11; sentenze del Tribunale federale 88 I 90/91 E 4, let. b; Reichlin, «Assoziation und Organisation der Rechtssprechung in der direkten Demokratie», in «Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung» 63, 1962, p. 395 III A; Istruzioni del Consiglio federale ai servizi dell'amministrazione federale, della Direzione generale delle PTT e della Direzione generale delle FFS, incaricati degli acquisti di mercé e di materiale, FF 1967 I 2; altri avvisi: Ruck, «Schweiz. Staatsrecht», terza edizione 1957, p. 240s.

Dahm, Völkerrecht, Vol. 1/1958, p. 68 s.

1407 Capitolo primo: Disposizioni generali Sottocapitolo primo: Campo d'applicazione Articolo primo: Campo d'applicazione materiale Capoverso 1: Le disposizioni della convenzione sono espressamente parificate a quelle della legge sulla protezione delle novità vegetali e delle sue ordinanze d'esecuzione. Questa convenzione è quindi applicabile a titolo di diritto nazionale suppletivo.

Capoverso 2 (art. 2 cpv. 2 della convenzione): Con varietà si designa un gruppo di piante più o meno numeroso, creato in coltura, spiccatamente omogoneo dai profili genetico, morfologico e biologico, ottenuto o per via sessuata (generativa), a partire da sementi o da spore, attraverso l'incrocio (ibridazione) e la selezione, o per mutazioni (modificazioni brusche delle proprietà ereditarie), quindi moltiplicato con metodi di riproduzione sessuata o asessuata (vegetativa: talea, divisione, innesto, ecc.). Il biotipo di una specie, sviluppatosi naturalmente per effetto di taluni influssi ambientali, non potrebbe essere come tale protetto. Lo può essere invece (cfr. art.

5) unicamente una varietà mantenuta sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali attraverso un lavoro di selezione sistematico e permanente. È indifferente, a questo riguardo, se il materiale iniziale è di origine naturale o artificiale. Il termine di «varietà», ai sensi della convenzione, si applica a qualsiasi cultivar (varietà selezionata), clone, linea o ibrido.

La nozione di varietà selezionata o cultivar (abbreviata con cv.) fu introdotta nel 1958 dalle regole internazionali disciplinanti la nomenclatura botanica. La denominazione cultivar è ottenuta dall'inglese o dal francese nella sintesi dei termini: «cultivated» e «variety» oppure «cultivé» e «varieté». Queste regole fissano esattamente il modo di formare e di scrivere i nomi delle varietà. Così, in un testo stampato un nome di varietà deve differenziarsi tipograficamente dalla designazione latina della specie. Analogamente, in un testo dattilografato un nome di varietà sarà sempre indicato tra virgolette semplici ( ' . . . '); inoltre, esso potrà essere messo in evidenza facendolo precedere dall'abbreviatura «cv.». I nomi, in particolare, devono sempre derivare da una lingua volgare e cominciare con una lettera maiuscola.

Esempi: Secale cereale L. cv. 'Petkus' (antica
varietà di segale d'autunno ben nota); Primula malacoides F ranch, cv. 'Rosea diploid' (una delle sedici varietà di primule cinesi selezionate e messe in commercio dalla Stazione federale di ricerche agronomiche di Wädenswil); Brassica oleracea L. vor.

capitata alba cv. 'Wädenswil' (cavolo Cabus 'Wädenswil'); Brassica oleracea L. var. capitata alba cv. 'Zeva Rapid' (cavolo bianco precoce); Allium cepa L. cv. 'Wädenswil' (cipolla 'Wädenswil' ottenuta mediante incrocio tra la

1408 cipolla d'Oensingen e quella del Vully); Lactuca saliva L. cv. 'Attraction' (varietà conosciuta d'insalata lattuga); Syringa vulgaris L. cv. 'Mont-Blanc' (varietà nota di lillà).

Con linea (tedesco «Linie»; francese «lignée»; latino «linea»; abbreviatura «In.») si designa la discendenza ottenuta per selezione di una specie autogama nella quale, di conseguenza, i caratteri ereditar! restano costanti durante numerose generazioni e di cui gli individui mostrano una grande omogeneità morfologica e biologica. Si ottengono linee pure nelle specie strettamente autogame, ossia nelle piante che, anche dopo un'autofecondazione continuata, producono sementi di alto pregio (l'allogamia non si presenta che molto raramente). (Esempi: frumento, spelta, orzo, avena, piselli, fagioli, ecc.).

Esempi: Triticum acstivum L. In. 'Probus' (frumento autunnale 'Probus'); Triticum aestivum L. In. 'Minai' (frumento primaverile 'Hinal'); Hordeum vulgäre L. In. 'Herta' (orzo primaverile 'Herta'); Avena saliva L. In. Flämingskrone' (avena primaverile 'Flämingskrone'); Pisum salivum L. In. 'Merveille d'Amérique' (varietà di pisello 'Merveille d'Amérique); Phaseolus vulgaris L. In. 'Frühe Wädenswiler' (varietà precoce di fagiolo comune); Phaseolus vulgaris L. var. humilis Alef. In. 'Genfer Markt' (varietà di fagiolo nano 'Mercato di Ginevra'); Petunia hybrida Villm. In. 'Rosy Morn' (varietà americana di petunia).

Per clone (tedesco «Klon», francese «clone», abbreviature «ci.» oppure «e» ) s'intende un gruppo di piante derivato originariamente da una sola pianta o parte di pianta, che è stato ulteriormente moltiplicato per via vegetativa, ossia con talea, divisione, margotta, stolone, rizoma, tubero, bulbo o con diversi metodi d'innesto. Di conseguenza, gli individui ottenuti attraverso moltiplicazione vegetativa corrispondono totalmente alla pianta madre in tutti i loro caratteri ereditari (morfologici e biologici). I metodi di riproduzione vegetativa non possono essere applicati a tutte le specie. Il loro grande valore, dal profilo selettivo, consiste nel fatto che essi permettono di conservare inalterate le combinazioni favorevoli dei caratteri ereditari apparse dopo gl'incroci o le mutazioni. È sorta in tal modo p. e. la mela 'Gravenstein rossa' attraverso la mutazione di gemme e la moltiplicazione vegetativa successiva
(innesto) a partire dalla 'Gravenstein' normale a buccia prevalentemente gialla.

Esempi: Solarium tuberosuin L. ci. 'Bintje' (varietà di patata [o clone] 'Bintje'); Vitis vinifera L. cl. 'Riesling x Sylvaner' (varietà di vitigno [o clone] 'Riesling x Sylvaner'); Vitis vinifera L. ci. 'Gewiirztraminer Wädenswil' (clone più produttivo ottenuto a Wädenswil per selezione nella varietà ordinaria 'Gè

1409 würztraminer'); Malus pumila Mili. ci. 'Roter Gravensteiner' (varietà [o clone] di 'Gravenstein rossa'); Pirus communis L. cl. 'Gellerts Butterbirne' o cl. 'Beurrée Hardy' (varietà [o clone] 'Gellerts Butterbirne' o 'Beurrée Hardy') Pronus avium L. cl. 'Basler Adler' (varietà di ciliegia [clone] 'Basler Adler'); Gragarìa chiloensis Duchesne var. ananasso Baii. cl. 'Wädenswil 7' (una varietà di fragola [clone] della Stazione di Wädenswil); Rubus vitis idaea L. ci. 'Paul Camenzind' (varietà di lampone ottenuta a Wädenswil [clone] 'Ricordo di Paul Camenzind'); Ribes silvestre (Lam.) Mertens & Koch cl. 'Erstling aus Vierlanden' (nota varietà [clone] di ribes rosso a grappoli); Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC cl. 'Glärnisch' (selezione a fiori rosso oscuro moltipllcata per clone dell'ortensia 'Glärnisch' [Wä.denswil]).

Il termine «ceppo» (tedesco «Stamm», francese «souche», inglese «strain») non costituisce una nozione ben definita dal profilo della genetica o della selezione. Esso è infatti utilizzato in sensi diversi. Per lo più si designa, con questo termine, un miglioramento conseguito attraverso selezione o, eventualmente, con l'incrocio di una varietà, di una linea o di un clone esistenti. L'articolo C 27 delle Regole per la nomenclatura botanica prescrive nondimeno che, in questo caso, il miglioramento di una varietà deve portare un nuovo nome (deve quindi essere considerata come una nuova varietà) se questa si differenzia sufficientemente dalla varietà originale; se le differenze non permettono di dare un nuovo nome, il ceppo deve almeno poter essere distinto dalla denominazione della varietà originale da un complemento apportato al nome. Tenuto conto delle condizioni di riproduzione, il miglioramento può essere designato come cultivar (cv.), linea (In.) o clone (ci.). Il termine «ceppo» s'impiega anche come designazione collettiva applicata a un gruppo di varietà (il più frequente come designazione della provenienza). Si riscontra anche il termine «ceppo» per designare una sola varietà. Così, p. es., le diverse varietà di «Primula malacoides» create alla Stazione di Wädenswil, che differiscono nella forma e nel colore dei fiori, sono spesso chiamate con «ceppo di Wädenswil». Converrebbe, pertanto, che in avvenire si rinunciasse all'uso del termine «ceppo».

È chiamato «ibrido» (tedesco
«Hybride» o «Bastard», abbreviato con h.) nel senso più lato il prodotto ottenuto dall'incrocio naturale o artificiale di due piante differenti botanicamente, però assai prossime. In questo incrocio, la cellula uovo è fecondata da un nucleo maschio e ne risulta l'embrione di una nuova pianta (nelle fanerogame, normalmente attraverso la creazione di una semente). L'ibridazione assume un ruolo capitale nel miglioramento delle piante, siccome essa permette nuove combinazioni di caratteri. In casi estremi (nell'insieme, però, molto raramente), essa è ancora possibile tra generi differenti quantunque apparentati (per esempio nelle orchidee e in parecchie rosacee). Dal profilo della selezione, gli incroci in seno ad un genere, ossia nell'ambito delle sue specie, hanno maggiore importanza. I cosiddetti «produttori diretti» resistenti alla peronospora e alla

1410 fillossera sono ottenuti per esempio a partire da incroci tra viti europee (Vitis vinifera I..) e varietà nord-americane (Vitis riparia, V. labruxca, ecc.).

Gli incroci tra specie hanno assunto importanza pure in numerosi altri generi che formano oggetto di selezioni (p. es. Rosa, Rhododendron).

In numerosi casi, l'incrocio tra differenti specie di uno stesso genere non porta alla produzione di sementi germinative; la sterilità tra le specie era nel passato perfino considerata come una caratteristica specifica sicura.

Gli incroci in seno ad una stessa specie, siano essi tra individui di sottospecie, varietà, linee o cloni in grado di fiorire, restano nondimeno l'elemento più importante per il miglioramento delle piante.

La prima generazione di un ibrido (cosiddetta generazione F 11 ) si presenta in generale uniforme (omogenea per quanto attiene ai caratteri). Nelle generazioni successive subentra però una segregazione dei caratteri secondo regole ben determinate.

Per procedere a un incrocio è sempre importante sapere se un individuo può produrre delle sementi dopo un'impollinazione col proprio polline (tale è il caso nelle piante autogame) o se l'apporto di polline di un'altra pianta o di un'altra varietà della stessa specie sia necessario. Le tecniche di selezione e di autofecondazione (autofecondazione forzata) giocano un ruolo importante sia nella selezione di una nuova varietà, sia nella selezione conservatrice (mantenimento della stabilità dei caratteri), punto di partenza della produzione di sementi. Nelle piante autogame, le linee (pure) o una mescolanza intenzionale di queste linee costituiscono il materiale di partenza per la produzione delle sementi. Nelle piante allogarne, come materiale di partenza si impiega un gruppo d'individui omogeneo quanto più possibile, oppure si incrociano tra loro un certo numero di linee ottenute attraverso un'autofecondazione forzata. Nascono in tal modo gli ibridi interlineati (abbreviato Ih.), per esempio la varietà di mais 'Orla 230' = Zea mais L.

Ih. 'Orla 230', un ibrido doppio della Stazione di ricerche di Zurigo-Reckenholz, ottenuto con l'incrocio dei prodotti di due incroci semplici, di cui l'uno fondato su un incrocio di due linee di mais duro europeo e l'altro su un incrocio di due linee di mais dente di cavallo d'origine americana.
Cape/verso 3: Una varietà determinata è definita, da un lato, dalla descrizione ufficiale iscritta nel registro delle varietà (cfr. art. 32 cpv. 1) e, dall'altro, dalla coltura nella collezione di riferimento del servizio di controllo. Dato che la descrizione della varietà può essere incompleta e che occorra conscguentemente precisarla, questa collezione può avere un'importanza essenziale.

Articolo 2: Campo d'applicazione personale (art. 3 e 4 cpv. 4 della convenzione) Secondo la convenzione, le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno il loro domicilio e la loro sede in uno Stato membro dell'Unione,

1411 corne pure i cittadini di uno Stato dell'Unione, ma che non hanno né il loro domicilio né la loro sede in un siffatto Stato, fruiscono in principio degli stessi diritti dei suoi cittadini.

Quanto alle categore e varietà non contemplate dall'elenco allegato alla convenzione, esiste la possibilità di limitare la protezione ai cittadini degli Stati membri dell'Unione che pure proteggono queste categorie e varietà, come anche alle persone fisiche e alle persone giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede in uno di questi Stati. 11 progetto fa uso di questa possibilità.

D'altronde, anche i cittadini di tali Stati devono poter chiedere il titolo di protezione allorché questi Stati concedono la reciprocità alla Svizzera, quantunque non siano membri dell'Unione.

Articolo 3: Mandatario in Svizzera Per far valere il loro diritto derivante dalla legge sulla protezione delle novità vegetali, le persone aventi il loro domicilio o la loro sede all'estero devono avere un mandatario stabilito in Svizzera. Questa disposizione corrisponde per l'essenziale a quelle dell'articolo 13 della legge sui brevetti d'invenzione. La sede d'affari del mandatario iscritto nel registro dei titoli di protezione determina il foro giudiziario per le azioni promosse da. terzi contro il depositante di una domanda di protezione o il possessore del titolo di protezione domiciliato all'estero (art. 41 cpv. 2 lett. b).

Articolo 4: Riserva a favore di trattati internazionali Questa disposizione crea le condizioni che consentono alla Svizzera di ratificare immediatamente il testo della convenzione, ossia senza modificare precedentemente il diritto interno. Si tratta, all'occorrenza, di un regolamento simile a quello previsto dall'articolo 16 della legge sui brevetti.

Questo articolo stabilisce il principio dell'applicazione diretta di disposizioni della convenzione più favorevoli di quelli della legge, non soltanto in caso di modificazione della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali bensì anche, in modo generale, allorché dei trattati internazionali, che possono concernere la protezione delle varietà, contengono simili disposizioni. Ciò va inteso nei casi in cui talune questioni, disciplinate finora in virtù della convenzione, dovevano formare oggetto di una convenzione internazionale speciale com'era stato proposto per esempio per la denominazione delle varietà in vista di semplificare la nomenclatura delle piante 1>.

11

Wuesthoff/Reda, Kulturpflanzen-Nomenklatur

«GRUR int.», ottobre 1973, p. 633 s.

und Pflanzenschutzrechte, «in:

1412 Sottocapitolo II: Condizioni per la protezione delle varietà Articolo 5: Varietà suscettibili di protezione (art. 6 della convenzioni:) Capoverso 1: Una varietà è suscettibile di protezione soltanto in quanto essa sia nuova, sufficientemente omogenea e stabile. Unicamente la nozione di novità è definita in modo particolareggiato nella convenzione. Questa nozione si distingue nettamente dal criterio di novità utilizzato nella legge sui brevetti. È quindi raccomandabile di riprendere nella legge sulla protezione delle novità vegetali la definizione che determina la protezione delle varietà (cpv. 2).

Le nozioni di omogeneità e stabilità sono, contrariamente alla no/.ione della novità, delle nozioni botaniche sufficientemente chiare, per cui si può prescindere dal precisarle. Una varietà dev'essere considerata sufficientemente omogenea soltanto in quanto i caratteri essenziali delle piante siano sufficientemente uniformi nei limiti delle condizioni naturali (p. es. la lunghezza degli steli nei cereali). Giova a questo riguardo tener conto delle particolarità biologiche (riproduzione sessuata o moltiplicazione vegetativa) delle differenti specie. Una varietà è stabile quando conserva i suoi caratteri essenziali dopo ogni riproduzione o moltiplicazione. Se la sua riproduzione o moltiplicazione esige un ciclo particolare, la varietà dovrà corrispondere alla sua descrizione soltanto alla fine di ogni ciclo. Questa norma s'impone in conseguenza del fatto che alcuni metodi di selezione (p. es. consanguineità, eterosi) esigono che la varietà sia ottenuta nuovamente ogni anno, di modo che essa esiste soltanto come materiale di moltiplicazione e di riproduzione messo a disposizione del coltivatore.

Il rilascio del titolo di protezione (certificato sull'ottenimento della novità vegetale) può quindi essere fatto dipendere soltanto dalle condizioni citate. Ne viene che il valore colturale di una varietà non può costituire una di queste condizioni. Per valore colturale va inteso l'interesse generalmente attribuito alla coltura ottimale di piante nel Paese. In altri termini, una varietà ha un valore colturale allorché la pianta o il germoglio ottenuto a partire dal materiale di moltiplicazione o di riproduzione soddisfa, in una delle sue proprietà essenziali (produttività, qualità, rendimento sicuro, resistenza
ai parassiti e alle malattie, ecc.), alle esigenze della produzione vegetale e la sua coltura permette di accrescere o di migliorare il rendimento del suolo in una regione più o meno vasta. È inoltre indifferente se la varietà sia stata ottenuta o scoperta con la selezione. A questo riguardo, il diritto alla protezione è più esteso di quello della protezione dei brevetti. Ciò si giustifica dal fatto che la varietà scoperta non può essere ottenuta che attraverso la selezione.

La protezione è in certa misura ristretta siccome sono protette soltanto le varietà appartenenti a un genere o a una specie espressamente designati e non quindi a qualsiasi nuova varietà. Una limitazione delle varietà suscet-

1413

libili di protezione, combinata con la possibilità di estendere progressivamente la protezione ad altri generi o specie, s'impone già per ragioni d'ordine amministrativo, ciò che d'altronde prevede espressamente la convenzione. L'articolo 4 capoverso 3 dispone, in effetti, che al momento dell'entrata in vigore della convenzione le sue disposizioni devono applicarsi almeno a cinque generi iscritti nell'elenco allegato alla convenzione, indi, nello spazio di otto anni, a tutti i generi menzionati nell'elenco (cfr. anche il numero 213 che precede). È ovvio che gli Stati sono liberi di concedere la protezione anche per varietà e generi di piante che non sono compresi nell' elenco (cfr. le osservazioni relative all'art. 2).

Le cerehie interessate hanno proposto di includere nella prima lista internazionale il frumento, l'avena, l'orzo, il mais e la patata. L'allestimento della lista è riservato al Consiglio federale che avrà anche la competenza, in derogazione al principio enunciato all'articolo 14, di fissare, se necessario, la durata della protezione per ogni genere di pianta. Questa attribuzione importante non può essere delegata a dei servizi subalterni.

Capoverso 2: Una varietà è considerata nuova se può essere distinta, per un carattere importante, da qualsiasi altra varietà generalmente conosciuta e ancora esistente. Per considerare una varietà come generalmente conosciuta la convenzione cita, a titolo d'esempio, i criteri seguenti: coltura o commercializzazione già in corso, iscrizione già eseguita o in via di realizzazione in un registro ufficiale delle varietà, presenza in una collezione di riferimento e descrizione precisa in una pubblicazione. È indifferente se il fatto che abbia infirmato il carattere di novità si sia prodotto nel Paese o all'estero; vale solo il principio della novità generalmente nota.

Capoverso 3: Contrariamente al regolamento in vigore per le invenzioni, la varietà che forma oggetto di una domanda di protezione può essere conosciuta prima del deposito della domanda. Una derogazione a questo principio è ammessa se al momento del deposito, col consenso dell'ottenitore o del suo avente causa, il materiale di moltiplicazione o un altro prodotto raccolto dalla varietà sia già stato offerto o commercializzato in Svizzera (cfr. disposizioni transitorie dell'art. 53) o da
oltre quattro anni all'estero.

Questa eccezione è atta ad impedire che le varietà, le quali siano già divenule proprietà generale, non possano essere ancora protetle e che il possessore del lilolo di protezione non faccia uso del suo diritlo esclusivo.

Siccome sollanlo la messa in commercio col consenso dell'ollenilore può incidere sul carattere di novità, il diritlo al lilolo di prolezione non può essere pregiudicalo in conseguenza di un'utilizzazione illecite da parie di lerzi. Aulorizzando la vendita duranle quallro anni al massimo, si vuoi permellere all'ollenilore di sottoporre ad una prova all'eslero la varielà prima di deporre in Svizzera una domanda di prolezione.

1414 Articolo 6: Denominazione della varietà Capoverso 1 (art. 13 cpv. 1 e 2 della convenzione): Com'è il caso nel diritto francese, la denominazione della varietà non è concepita come una condizione materiale per la protezione, bensì come un carattere formale. Se il richiedente non indica una denominazione o ne fornisce una insufficiente (che dia adito p. es. a confusione), ciò rappresenta un vizio di forma riparabile.

La denominazione deve permettere di identificare la nuova varietà, ossia di determinare la varietà di cui si tratta. La convenzione parla scientemente di denominazione della varietà e non di nomi delle varietà. L'accezione molto ampia del termine di denominazione offre la possibilità di utilizzare, in taluni casi, anche delle combinazioni di sillabe e di numeri accanto ad una o parecchie parole.

Capoverso 2 (art. 13 cpv. 2 della convenzione): Per assicurare l'identificazione della varietà, la denominazione deve permettere di differenziare ques'ultima dalle altre. Essa non deve indurre in errore né poter essere confusa con una denominazione che designi, in uno degli Stati membri dell' Unione, una varietà della stessa specie botanica o di una specie similare.

A questo riguardo importerà attenersi alla possibilità di discernimento della media degli acquirenti. Le denominazioni che sono contrarie all'ordine pubblico o alle buone usanze, che offendono per esempio il sentimento religioso o morale della popolazione non sono ammesse; sarà ugualmente il caso per quelle contrarie al diritto federale o alle convenzioni internazionali. Finalmente, una denominazione di varietà non dovrebbe consistere unicamente in cifre dal momento che non permetterebbe di identificare la varietà.

La procedura relativa alla comunicazione agli altri Stati membri delle denominazioni delle varietà è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 6 della convenzione.

Capoverso 3 (art. 13 cpv. 5 della convenzione): Di massima, la denominazione per una varietà determinata dev'essere la stessa in tutti gli Stati membri dell'Unione. Derogazioni a questa norma sono previste soltanto se s'impongono in modo impellente per ragioni d'ordine linguistico o per altri motivi.

Articolo 7: Marchio Capoverso 1 (art. 13 cpv. 9 della convenzione): Mentre la denominazione della varietà fornisce la designazione genetica e non serve che
all'identificazione della varietà, il marchio indica la provenienza del prodotto commercializzato e, contemporaneamente, la qualità di questo prodotto. All' opposto della denominazione, il marchio ha un carattere commerciale e, conseguentemente, pubblicitario. A causa della differenza di funzione tra la

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denominazione e il marchio, la convenzione non ammette che la denominazione sia simultaneamente protetta come marchio. Per contro, essa non esclude che oltre alla denominazione di una varietà venga utilizzato un marchio di tenore diverso. Ciò permette per lo meno agli ottenitori domiciliati in altri Stati, che non facciano parte dell'Unione ma che abbiano ratificato l'accordo di Madrid del 15 giugno 1967 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio (testo di Nizza), di opporsi, entro un determinato limite, alla moltiplicazione sleale delle loro varietà.

Capoverso 2 (art. 13 cpv. 3 della convenzione: II principio che stabilisce una chiara separazione tra denominazione della varietà e marchio si applica anche, secondo la convenzione, alle designazioni per le quali il possessore già fruisce della protezione concessa ai marchi. Il possessore, allorquando propone come denominazione della varietà una designazione già protetta come marchio, non può più far valere dei diritti derivanti dal marchio a decorrere dal momento in cui la denominazione della nuova varietà è stata registrata. Anche una protezione simultanea è esclusa per quelle denominazioni che danno adito a confusione, allorché prodotti identici o similari, nel senso della legislazione sui marchi, sono colpiti. Si tratta in tal modo di evitare che il possessore del titolo di protezione possa impedire, invocando il suo marchio protetto, l'utilizzazione della denominazione della nuova varietà in occasione della commercializzazione del materiale di moltiplicazione.

Articolo 8: Utilizzazione della denominazione della varietà Capoverso 1 (art. 13 cpv. 7 della convenzione): Questa prescrizione imperativa esige che la denominazione della varietà sia utilizzata per la commercializzazione del materiale di moltiplicazione. Questo obbligo di carattere generale ha lo scopo di conseguire una designazione uniforme delle varietà, al fine di meglio assicurare l'informazione delle cerehie interessate.

La disposizione secondo la quale la denominazione della varietà dev'essere utilizzata anche dopo la scadenza della protezione di cui essa fruisce persegue lo stesso scopo. Siccome tutti gli Stati membri dell'Unione sono tenuti, secondo la convenzione, ad istituire un tale ordinamento, esiste la garanzia che la stessa denominazione
della varietà sarà utilizzata in tutti questi Stati.

Capoverso 2 (art. 13 cpv. 10 della convenzione): I marchi o gli altri diritti anteriori di terzi non sono toccati. Quest'ultimi possono far valere siffatti diritti contro i possessori di titoli di protezione o altri utilizzatori della denominazione della varietà. La convenzione non obbliga gli Stati membri dell'Unione a determinare, nella procedura di rilascio di un titolo di protezione, se dei diritti anteriori, derivanti da marchi e a beneficio di terzi, siano opponibili alla denominazione della varietà. Se si è rinunciato a stabilire un obbligo a questo riguardo, ciò è dovuto al fatto che per le autorità

1416 che rilasciano il titolo di protezione è difficile statuire su questioni che concernono i marchi. Gli Stati membri hanno quindi libera facoltà di far stabilire, nella procedura di rilascio del titolo di protezione, se la denominazione della varietà entra in conflitto con dei marchi registrati in precedenza, oppure -- come lo prevede il progetto allegato -- di lasciare ai terzi la cura di far valere i propri diritti contro il possessore del titolo di protezione.

Siccome una nuova varietà deve sempre essere designata da una denominazione che permetta di identificarla, la convenzione prescrive che l'ottenitore deve proporre un'altra denominazione per la nuova varietà se, in virtù di un diritto anteriore, l'utilizzazione della denominazione di questa varietà è vietata tanto a lui stesso quanto ad un terzo che è obbligato a servirsene.

Sottocapitolo III: Diritto alla protezione Articolo 9: Principio Capoverso 1: Con «diritto alla protezione» s'intende il diritto di chiedere la protezione per una nuova varietà e di partecipare alla procedura ch'essa comporta per quel che concerne il deposito di una domanda. Di massima, questo diritto è riconosciuto alla persona cui appartiene la varietà (possessore della varietà). Può quindi trattarsi dell'ottenitore stesso, oppure di un terzo al quale la varietà sia stata ceduta prima del deposito della domanda di protezione o al quale essa sia passata in via di successione.

Giova, in proposito, ancora rilevare che l'articolo 332 del codice delle obbligazioni si applica alle invenzioni fatte dal lavoratore salariato e l'articolo 16 della legge federale del 30 giugno 1927 sullo statuto dei funzionari alle invenzioni fatte dal funzionario. La pratica dei tribunali permetterà di precisare in quale misura questo regolamento potrà essere applicato alle novità vegetali.

Capoverso 2: Allorché parecchie persone hanno creato insieme una nuova varietà, il diritto alla protezione appartiene loro in comune; gli articoli 646 e 654 del codice civile svizzero, che trattano della proprietà collettiva di una cosa, sono applicabili a tale riguardo.

Capoverso 3: Se la varietà è stata ottenuta in modo indipendente da parecchie persone, il diritto è determinato secondo l'anteriorità di un deposito o l'esistenza di un deposito che fruisce di una priorità anteriore, fi nella natura
delle cose che un solo ottenitore abbia a beneficiare del monopolio in materia di protezione. Per ragioni d'ordine pratico, il diritto deve appartenere all'ottenitore o all'avente causa che ha annunciato per primo la varietà. Tuttavia, se l'avente diritto può far valere un diritto di priorità ai sensi dell'articolo 11 del progetto, è la data del deposito anteriore, da cui deriva la priorità, e non la data del deposito in Svizzera che sarà determinante.

1417 Articolo 10: Posizione del depositante Di massima, non appartiene all'autorità incaricata di rilasciare il titolo di protezione di determinare, nel caso particolare, se il depositante è autorizzato a domandare la protezione. Essa deve al contrario poter partire dall' idea che il depositante è in diritto di chiedere il titolo di protezione.

Occorre nondimeno poter invalidare questo assunto, pure ammesso dal diritto dei brevetti (art. 4 della legge sui brevetti d'invenzione) se è manifesto che il depositante non ha diritto al titolo di protezione. In questo caso, è opportuno che l'Ufficio della protezione delle varietà respinga la domanda.

È ovvio che l'avente diritto è libero di promuovere un'azione per cessione della domanda (art. 19 del progetto). Gli sarà in tal modo possibile di accedere direttamente al rango di depositante che, nella procedura di rilascio del titolo di protezione, non ha diritto alla protezione.

Articolo 11: Diritto di priorità Capoverso 1 (art. 12 cpv. 1 e 4 della convenzione): Conformemente all'articolo 11 della convenzione, l'ottenitore ha la facoltà di scegliere lo Stato o gli Stati dell'Unione nel quale o nei quali egli intende domandare la protezione del suo diritto su una nuova varietà e il momento in cui egli desidera presentare la sua domanda. I diritti alla protezione concessi nei diversi Stati sono di massima indipendenti tra loro. È vero che l'ottenitore può domandare, in virtù di un diritto di priorità, di beneficiare in un altro Stato dell'Unione della priorità connessa al primo deposito. Ciò ha per effetto che una domanda di protezione per una nuova varietà può essere depositata in Svizzera entro il termine di dodici mesi, a contare dal momento in cui la prima domanda è stata depositata in un altro Stato dell' Unione, senza che gli atti del possessore o di terzi relativi alla varietà annunciata (deposito presso un nuovo ufficio, utilizzazione della varietà, ecc.)

possano infirmare il suo carattere di novità.

Capoverso 2 (art. 12 cpv. 2 della convenzione): Questa disposizione disciplina, quanto alla forma, le condizioni da adempiere per far valere un diritto di priorità. Nell'interesse della sicurezza del diritto, è previsto che il diritto alla priorità si estingue nel caso in cui queste condizioni non fossero adempiute.

Sottocapitolo IV: Effetti della
protezione delle varietà Articolo 12: In generale Questa disposizione, che è l'elemento principale del diritto in materia di protezione delle novità vegetali, conferisce alla protezione della varietà un carattere simile a quello del brevetto; essa determina inoltre l'ampiezza dei poteri e degli effetti che ne risultano.

Foglio federale 1974, Vol. l

91

1418 Capoverso 1 (art. 5 cpv. 1 della convenzione): In virtù di questa disposizione, gli effetti della protezione si estendono ad alcuni modi determinati d'utilizzazione, segnatamente alla produzione a titolo professionale, all'offerta e alla vendita, per mestiere, del materiale di moltiplicazione della varietà protetta. Il possessore ha quindi facoltà di decidere liberamente a chi e a quali condizioni e oneri egli vuoi permettere di produrre, a scopi lucrativi, del materiale di moltiplicazione di questa varietà o di venderlo professionalmente. Il diritto alla produzione non si estende invece alla produzione di materiale di moltiplicazione per i bisogni propri del produttore, né alla rimessa, a titolo gratuito, di questo materiale a vicini o, come regalo, ad altre persone.

Capoverso 2: Per il materiale di moltiplicazione occorre fare una distinzione fra materiale ottenuto per moltiplicazione generativa (sementi, frutti, ecc.) e materiale ottenuto per moltiplicazione vegetativa (talee, tubercoli, bulbi, ecc.). Il frumento, la segale, il cavolfiore e le barbabietole da zucchero sono riprodotti, per esempio, mediante sementi. Nel novero delle specie vegetali che sono comunemente moltipllcate per via vegetativa possono essere menzionate, tra l'altro, le rose, le piante di fragola e le viti. È soltanto nel caso di queste specie che piante intere sono utilizzate come materiale di riproduzione. Le piante moltiplicate mediante sementi, per esempio i legumi, non contano invece come materiale di moltiplicazione.

Capoverso 3 (art. 5 cpv. 3 della convenzione): Gli effetti della protezione non si estendono al modo d'utilizzazione della varietà protetta, lì quindi libera l'utilizzazione del materiale di moltiplicazione di questa varietà per la creazione di una nuova varietà. Questo regolamento differisce da quello vigente per i brevetti; esso è volto a favorire la creazione di nuove varietà. Un'eccezione è prevista in un solo caso: quando la varietà protetta dev'essere utilizzata regolarmente per la produzione di materiale di moltiplicazione della nuova varietà. Ciò si riscontra principalmente nelle varietà ibridi: in questo caso, i risultati d'incrocio non sono effettivamente stabili dal profilo genetico, cosicché è necessario ripetere l'incrocio per poter continuare a produrre una determinata varietà ibrida.
Articolo 13: Regolamento pur le piante ornamentali Capoverso 1 (art. 5 cpv. 1 della convenzione): Per quel che concerne le piante ornamentali, esiste un certo bisogno di estendere il campo di protezione siccome, a motivo delle possibilità di guadagno, particolarmente grave è il pericolo in questo settore di eludere le disposizioni di protezione e di commettere abusi. La prescrizione contemplata da questo capoverso tiene conto di questo fatto. Questa estensione della protezione permette per esempio all'ottenitore di intervenire allorché, contrariamente alla disposizione, un giardiniere utilizzi dei fiori recisi per produrre delle piante ornamentali o dei fiori recisi. Senza questa norma speciale, sarebbe infatti pos-

1419 sibile di utilizzare delle rose acquistate come fiori recisi per produrre delle piante e mettere in commercio le rose così ottenute come fiori recisi.

Capoverso 2 (art. 5 cpv. 4 della convenzione): Nelle trattative svoltesi per l'elaborazione della convenzione, i rappresentanti degli Stati non seppero risolversi ad estendere, in maniera generale, al prodotto commercializzato la protezione concessa all'ottenitore di piante ornamentali. Anche nei casi menzionati al primo capoverso, la protezione si estende al prodotto finito (.bene di consumo) soltanto nella misura in cui esso sia utilizzato senza autorizzazione a scopi commerciali come materiale di moltiplicazione.

In queste condizioni, la protezione non comprende per esempio la vendita in Svizzera di fiori recisi che siano stati prodotti, senza il consenso dell'ottenitore, in uno Stato che non sia membro dell'Unione. È questo il motivo per il quale le cerehie interessate, che si occupano della selezione di piante ornamentali, desiderano che detta lacuna venga colmata e che la protezione si estenda anche al prodotto commercializzato. La convenzione ne fornisce la possibilità, quantunque questa protezione ampliata possa essere ristretta ai cittadini degli Stati dell'Unione che concedono la reciprocità, come pure alle persone fisiche e a quelle giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede in uno di questi Stati.

Nella misura in cui abbiamo potuto costatarlo, nessun Stato dell'Unione -- ad eccezione della Francia -- ha prescritto una protezione estesa fino al prodotto finito. Non vorremmo nondimeno escludere di primo acchito la possibilità di andare fino a questo punto e vi proponiamo, di conseguenza, di autorizzarci ad estendere, ove occorra, per certune varietà di piante ornamentali, questa protezione fino al prodotto commercializzato. La Francia conosce un simile sistema, l'estensione della protezione essendovi fissata con decreto per le singole specie.

Sottocapitolo V: Modificazione nell'esistenza della protezione Articolo 14: Scadenza della durata di protezione (art. 8 della convenzione) II diritto alla protezione istituito dalla convenzione è concesso per una durata limitata. Questa non può essere inferiore a quindici anni e per le piante quali la vite e gli alberi fruttiferi è portata a diciotto anni. Ogni Stato membro ha la
facoltà di fissare delle durate di protezione più lunghe e di prevedere delle durate diverse per le varie specie.

Noi proponiamo una durata di protezione in generale di vent'anni e ci riserviamo la possibilità di estenderla, se necessario, a venticinque anni al massimo per alcune specie. La legge francese relativa alla protezione delle novità vegetali prevede un analogo regolamento.

1420 Articolo 15: Estinzione anticipata Capoverso 1: Come pure prevede l'articolo 15 della legge sui brevetti d'invenzione, l'estinzione anticipata può risultare da una dichiarazione scritta del possessore, indirizzata all'ufficio, con la quale egli rinuncia al titolo di protezione; essa può anche essere la conseguenza di un mancato pagamento di una tassa annuale scaduta. Stando alle esperienze acquisite nel campo del diritto dei brevetti, quest'ultimo caso sarebbe la causa principale di una estinzione anticipata.

I diritti che eventualmente fossero conferiti ai beneficiari di una licenza non dovrebbero opporsi alla rinuncia del possessore del titolo di protezione, anche quando il concessionario fosse iscritto nel registro dei titoli di protezione. Una simile rinuncia non concerne che i rapporti di carattere interno tra la persona che concede la licenza e quella che ne beneficia; dato il caso, essa può condurre ad una domanda di risarcimento del danno. 11 caso si presenta altrimenti se il titolo di protezione è stato ceduto in pegno. In tal caso, dal carattere di diritto reale di questo titolo come pure dallo scopo della costituzione in pegno risulta che è necessario ottenere il consenso del creditore pignoratizio, iscritto nel registro dei titoli di protezione, affinchè la rinuncia sia valida dal profilo legale. Ciò corrisponde anche alla concezione predominante nel settore del diritto dei brevetti1) Capoverso 2: La rinuncia può essere revocata finché l'ufficio non avrà pubblicato la radiazione del titolo.

Articolo 16: Dichiarazione di nullità (art. 10 cpv. 1 della convenzione) Capoverso 1: Le cause di nullità menzionate in questo capo verso rendono giuridicamente inesistente la protezione accordata; la protezione dichiarata nulla non è in definitiva mai esistita. La costatazione ufficiale della nullità (dichiarazione di nullità) è fatta, a richiesta, dall'Ufficio. Questa regola si scosta da quella stabilita dalla legge sui brevetti d'invenzione (art.

26), la quale prescrive che la nullità è pronunciata dal giudice. A nostro giudizio, una tale regola si giustifica nel fatto che la costatazione della nullità è principalmente un compito di carattere tecnico, a ragione delle cause di nullità previste nel settore della protezione delle novità vegetali.

Capoverso 2: Questa disposizione disciplina
il diritto di querela. L'esigenza che impone al richiedente la comprova di un interesse è volta a prevenire dei possibili abusi.

Capoverso 3: Per permettere all'Ufficio della protezione delle varietà di stabilire, sulla scorta di un materiale completo quanto possibile, se il carattere di novità faccia difetto, la legge impone un obbligo speciale al pos'' Così Blum/Pedrazzini, Kommentar zum BG betreffend die Erfindungspatente, 1957, voi. I, oss. 2 articolo 15

1421 sessore del titolo di protezione che ha fatto valere una priorità derivante da un deposito avvenuto all'estero: egli è tenuto ad informare, con documenti a sostegno, l'ufficio sulle ragioni per le quali il deposito all'estero non ha condotto al rilascio del titolo. Nel campo del diritto dei brevetti esiste una regola consimile (legge sui brevetti, art. 26 cpv. 2).

Si tratta, all'occorrenza, di ottenere che si statuisca sulla nullità d'un titolo di protezione concesso in buona e debita forma soltanto nel corso della procedura qui proposta. In un'azione per infrazione alla protezione di una novità vegetale non potrebbe essere determinato se la protezione resta giuridicamente fondata.

Articolo 17: Annullamento (art. 10 cpv. 2 e 3 della convenzione) Capoverso 1: Secondo il disegno di legge qui allegato, il non pagamento di tasse annuali scadute, che la convenzione menziona come causa di nullità, comporta, in certe condizioni, l'estinzione automatica del titolo di protezione (cfr. art. 15 che precede). Questo regolamento è simile a quello che prescrivono l'articolo 15 della legge sui brevetti d'invenzione e l'articolo 38 dell' ordinanza che vi si riferisce. Non esiste all'occorrenza una contraddizione tra disegno e convenzione.

Capoverso 2: Mentre la dichiarazione di nullità priva di qualsiasi validità il titolo di protezione a contare dall'atto del suo rilascio (effetti ex tunc), l'annullamento non prende effetto che al momento della sua iscrizione nel registro dei titoli di protezione delle varietà (effetti ex nunc).

Sottocapitolo VI: Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del titolo di protezione e il diritto alla protezione delle varietà Articolo 18: Trasferimento Questa disposizione disciplina il trasferimento del diritto al rilascio del titolo di protezione e il diritto alla protezione. Visto che la licenza ha un carattere contrattuale, il suo rilascio non è preso in considerazione come modo di trasferimento ai sensi della presente disposizione; esso è regolato in un sottocapitolo speciale (cfr. art. 21).

Capoverso 1: Analogamente all'invenzione nel diritto dei brevetti, la novità vegetale è considerata un oggetto commerciale nel diritto in -materia di protezione delle novità vegetali. Il fatto di disporre della nuova varietà interessa quindi non soltanto la protezione concessa,
bensì già la domanda di protezione. È per questa ragione che occorre fare una distinzione tra il diritto al rilascio del titolo di protezione e il diritto alla protezione (situazione del possessore del titolo quale soggetto di diritto).

1422 II diritto al rilascio del titolo di protezione e il diritto alla protezione sono, come è il caso nel diritto dei brevetti (art. 35 cpv. 1 della legge), dichiarati cedibili o trasferibili in tutto o in parte. Per il trasferimento non è richiesta la forma scritta.

Capoverso 2: Come lo prevede il regolamento vigente per i brevetti d'invenzione (art. 33 cpv. 4 della legge), i diritti dei terzi (proprietario, diritti di pegno o licenze) sono opponibili contro colui che, in buona fede, ha acquisito i diritti alla protezione soltanto in quanto essi siano iscritti nel registro dei titoli di protezione delle varietà. L'acquirente della varietà deve quindi, per esempio, rispettare una licenza iscritta nel registro, quantunque essa si fondi solamente su un rapporto che faccia capo al diritto delle obbligazioni. Così anche un creditore pignoratizio non potrebbe sottrarsi agli obblighi derivanti da una licenza che fosse già iscritta nel registro dei titoli di protezione all'atto della costituzione in pegno. In queste condizioni, tutti gli interessati hanno vantaggio a chiedere immediatamente l'iscrizione nel registro dei titoli di protezione di qualsiasi modificazione apportata alla situazione di diritto. Una tale iscrizione entra comunque in considerazione soltanto a decorrere dal momento in cui il titolo di protezione è rilasciato, non essendo infatti previsto un registro pubblico delle domande.

Articolo 19: Cessione Capoverso 1: Se una persona non avente diritto alla protezione (p. e.

un terzo che si fosse appropriato illecitamente del materiale di moltiplicazione di una varietà, o il suo avente causa) riuscisse ad avviare la procedura di rilascio del titolo di protezione o conseguisse perfino l'ottenimento di questo titolo, gioverà che l'avente diritto possa difendersi contro simili atti. L'azione per cessione deve permettere di farlo. Come quella che prevede il regolamento stabilito nel campo del diritto dei brevetti (art. 29 cpv.

1 della legge), questa azione può già essere promossa prima del rilascio del titolo di protezione. Il richiedente che ottiene causa vinta nel processo deve di massima riprendere la procedura di domanda al punto in cui essa si trova.

Capoverso 2: L'azione per cessione è vincolata a un termine soltanto a favore del convenuto che è in buona fede (depositante o possessore
del titolo di protezione). Per contro, essa può essere promossa in ogni tempo quando il convenuto è in malafede. Il termine massimo previsto per intentare l'azione contro il convenuto in buona fede è di due anni, a contare dalla data di pubblicazione del titolo di protezione, analogamente all'azione per cessione in vigore nel diritto dei brevetti (art. 31 della legge). È ovvio che l'azione può essere intentata prima della pubblicazione del titolo.

Capoverso 3: II richiedente che ha causa vinta nel processo acquisisce, attraverso la cesssione, un diritto alla protezione esente da qualsiasi onere.

I diritti quali licenze o diritti di pegno che il convenuto avesse concesso a dei terzi, nello spazio di tempo intercorrente dal momento in cui la domanda

1423 di protezione è stata presentata a quello in cui è stato soddisfatto alla sua domanda, divengono caduci. Ciò vale anche nel caso in cui le licenze fossero state iscritte nel registro dei titoli di protezione; la regola generale stabilita dall'articolo 21 capoverso 2 non trova applicazione nei casi di cessione.

Articolo 20: Espropriazione (art. 9 della convenzione) Nel caso di espropriazione, lo Stato interviene sovranamente nel campo dei diritti appartenenti al possessore del titolo di protezione. Contrariamente al rilascio obbligatorio della licenza (cfr. art. 22), il possessore non si trova soltanto limitato nell'esercizio del suo diritto alla protezione, ma il diritto stesso passa interamente o in parte allo Stato. Questo, per esempio, può rinunciare alla protezione di una varietà con la conseguenza che chiunque potrà utilizzarla liberamente.

Dal punto di vista del possessore della varietà, il pregiudizio cagionato ai suoi diritti non ha la stessa gravita nel caso dell'espropriazione come in quello del rilascio obbligatorio di una licenza. L'espropriazione deve quindi essere considerata come «ultima ratio» ed essere possibile esclusivamente in circostanze particolarmente gravi, ossia quando è indispensabile, per assicurare l'approvvigionamento della popolazione, di produrre e commercializzare del materiale di moltiplicazione della varietà senza alcun impedimento. Si tratta, all'occorrenza, 'di un intervento attuato nel pubblico interesse. Ne segue che colui che sarà stato espropriato avrà diritto ad una piena indennità; questa sarà fissata dal Tribunale federale qualora in proposito non si giungesse ad accordarsi bonalmente.

Il rinvio alle disposizioni del capitolo II della legge sulla espropriazione deve permettere ad altre persone oltre al possessore del titolo di protezione -- p. es. al concessionario o al creditore pignoratizio -- di adire il tribunale come parte lesa.

L'espropriazione del titolo di protezione è disciplinata in modo analogo all'espropriazione del brevetto d'invenzione (art. 32 della legge).

Sottocapitolo VII: Licenze Articolo 21: Concessione di licenze, in generale (art. 5 cpv. 2 della convenzione) Questa disposizione fa riscontro, nel campo del diritto sui brevetti, ali' articolo 34 della legge sui brevetti d'invenzione. Poiché le norme stabilite da questa legge
sono succinte e lasciano ampio spazio d'interpretazione alla prassi ed alla dottrina, non c'era motivo di oltrepassare l'ambito di questa disposizione nell'elaborazione del progetto allegato. Di massima, agli inte-

1424 ressati è lasciata la cura di stipulare contrattualmente il modo in cui essi desiderano regolare il rilascio della licenza in ogni caso particolare.

Capoverso 1: La licenza, per la quale il progetto non prevede una forma speciale, permette ad una terza persona di utilizzare esclusivamente o in parte una varietà protetta. Se la varietà appartiene in comune a parecchie persone, una licenza potrà essere rilasciata soltanto con l'accordo di tutte le persone interessate.

Capoverso 2: Le licenze possono essere opposte contro colui clic, in buona fede, acquisisce dei diritti alla protezione, ossia al possessore propriamente detto del titolo, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, e soltanto nel caso in cui esse sono iscritte nel registro di protezione delle varietà.

Se ciò è il caso, colui che in buona fede ha acquisito tali diritti deve permettere al titolare della licenza di utilizzare la varietà protetta secondo le clausole del contratto di licenza.

Articolo 22: Rilancio obbligatorio della licenza (art. 9 della convenzione) II termine di rilascio obbligatorio della licenza non figura nel testo della convenzione. Questa forma di rilascio rappresenta il caso principale di limitazione apportata al libero esercizio del diritto concesso all'ottenitore, di cui è fatta menzione nella convenzione (cfr. inoltre l'espropriazione, art. 20 del progetto). La convenzione non determina, in proposito, sotto quale forma e da parte di quale ufficio una simile licenza viene accordata, ed essa non prevede neppure chi statuisce su ciò che debba essere considerata come indennità adeguata.

Capoverso 1: Se il possessore di un titolo di protezione rifiuta senza motivo il diritto d'utilizzare la sua varietà o ne rende difficoltosa l'utilizza zione, egli deve essere costretto, ove occorra, a permettere l'utilizzazione, in misura conveniente, della varietà protetta. Un simile obbligo è però ammissibile soltanto per ragioni d'interesse pubblico. Il testo della convenzione risponde a questa condizione. Altri motivi (p. es. la non utilizzazione e l'utilizzazione insufficiente di una varietà che non abbia un ruolo importante per la collettività o l'interesse di un singolo a produrre o a commercializzare una varietà) non potrebbero giustificare il rilascio obbligatorio di una licenza.

Tenuto conto delle esperienze
acquisite in altri Stati, è da prevedere che il rilascio obbligatorio della licenza non avrà in pratica che minima importanza, oltre alla licenza risultante da un contratto giusta l'articolo 21 del progetto.

Capoverso 2: Analogamente al regolamento in vigore nel diritto dei brevetti (art. 40 della legge), è il giudice che fissa le condizioni alle quali è vincolato il rilascio obbligatorio delle licenze, la loro ampiezza e la loro durata come pure l'indennità da versare. Il giudice dovrà inoltre anche sta-

1425 bilire le altre condizioni, come per esempio la quantità del materiale di moltiplicazione che dovrà fornire il possessore del titolo di protezione.

Capoverso 3: Secondo questa disposizione, il giudice deve poter, in determinate condizioni, concedere la licenza domandata già dopo il ricevimento della querela e ciò allo scopo di prevenire i tentativi volti a trascinare per le lunghe il processo.

Capìtolo II: Organizzazione e procedura per il rilascio del tìtolo di protezione Sottocapitolo primo: Organizzazione e competenza Articolo 23: Ufficio della protezione delle varietà Questa disposizione contempla la base legale per l'istituzione dell'ufficio della protezione delle varietà. La Svizzera non potrebbe seguire l'esempio della Gran Bretagna, dell'Olanda o della Repubblica federale di Germania che hanno istituito un'ufficio composto di un effettivo elevato di funzionari. Poiché gli esami prescritti dalla convenzione devono essere eseguiti da un personale di formazione tecnica, è opportuno che l'ufficio della protezione delle varietà venga incorporato alla Divisione dell'agricoltura, da cui dipendono le stazioni di ricerche agronomiche che possono meglio incaricarsi di simili esami. Invero, le cerehie che si occupano della protezione della proprietà commerciale o industriale sono del parere che, a motivo della materia e della sua situazione nel sistema giuridico, il nuovo ufficio dovrebbe essere annesso all'Ufficio della proprietà intellettuale. Non va perso infatti di vista -- così sostengono -- che l'ufficio della protezione delle varietà non dovrà in primo luogo occuparsi di questioni inerenti all' esame delle varietà, quindi di questioni botaniche, bensì di problemi giuridici. Si tratterebbe, all'occorrenza, soprattutto di problemi attinenti al diritto dei marchi, che si porranno in relazione con la denominazione delle varietà e la designazione dei marchi, problemi, questi, che l'Ufficio della proprietà intellettuale tratta attualmente in modo corrente in altri settori, disponendo in tal modo di grande esperienza. V'è da temere, si fa valere inoltre, che se due servizi autonomi saranno chiamati a trattare questioni della stessa natura, la dottrina mancherà di uniformità, ciò che potrebbe avere effetti nefasti per l'insieme del settore considerato.

A quale autorità amministrativa converrà
quindi incorporare l'ufficio della protezione delle varietà? La questione è stata esaminata ripetutamente e in modo approfondito con i servizi interessati della Confederazione (Ufficio centrale per le questioni d'organizzazione dell'amministrazione federale, Ufficio della protezione intellettuale, Ufficio del personale). Questi esami hanno dimostrato chiaramente che, sul piano dell'organizzazione, per quel che attiene al personale, e dal profilo finanziario, sarebbe preferibile l'attri-

1426 buzione del nuovo ufficio alla Divisione dell'agricoltura. La protezione delle novità vegetali presuppone in modo particolare una stretta collaborazione tra gli specialisti in agrotecnica delle stazioni di ricerche e dei giuristi dell' ufficio che si occupano molto da vicino della materia in questione. Siccome le stazioni di ricerche e la Divisione dell'agricoltura, da un lato, e l'Ufficio della proprietà intellettuale, dall'altro, non appartengono allo stesso dipartimento, le condizioni da cui dipende una tale collaborazione non sarebbero sufficientemente adempiute. A questo proposito è anche interessante costatare che negli Stati dell'Unione sono i ministeri dai quali dipende l'agricoltura e non gli uffici dei brevetti che sono responsabili della protezione delle novità vegetali.

Il nuovo ufficio potrà ovviamente beneficiare delle esperienze acquisite dall'Ufficio della proprietà intellettuale. Questo ufficio metterà, dato il caso, anche le sue installazioni amministrative e tecniche a disposizione e potrà assumere talune funzioni in materia di tasse. Le prescrizioni d'esecuzione dovranno contenere in proposito le precisazioni necessarie. È in questo senso che abbiamo anche risposto, il 22 agosto 1967, all'interrogazione Blatti Nelle condizioni date, i compiti dell'ufficio dovrebbero poter essere assunti, all'inizio, da un giurista preposto al servizio e da una segretaria che conosca le lingue ufficiali degli Stati dell'Unione.

In seguito, tenuto conto dell'estensione della protezione ad altre specie e varietà, bisognerebbe contare su un aumento progressivo dell'effettivo del personale nell'ambito delle maggiori entrate dovute alle tasse riscosse (cfr.

a questo riguardo il n. 4 qui appresso).

La procedura seguita innanzi l'ufficio della protezione delle varietà come pure la procedura d'esame delle varietà, secondo l'articolo 24 del progetto, si svolgono, per quanto la legge non prescriva altrimenti, secondo la legge federale del 20 dicembre 1968 (RU 1969 755) sulla procedura amministrativa.

Articolo 24: Servizio incaricato dell'esame (art. 7 della convenzione) L'articolo 7 della convenzione stabilisce il principio che l'autorità incaricata di rilasciare il titolo di protezione può accordare quest'ultima soltanto ,, dopo un esame della nuova varietà, il quale deve permettere di determinare
se le condizioni poste dall'articolo 6 sono adempiute. Si vuole in tal modo evitare di concedere sin dall'inizio diritti che non potrebbero beneficiare di una protezione giuridica duratura. L'ampiezza e la durata dell'esame dipendono dalla specie alla quale appartiene la varietà; in generale, l'esame delle varietà a moltiplicazione vegetativa sarà di durata inferiore rispetto a quella delle varietà a moltiplicazione generativa.

1427 Capo verso 1: Le stazioni federali di ricerche agronomiche sono incaricate di determinare se la varietà è nuova, sufficientemente omogenea e stabile. È possibile procedere a certuni esami sul piano internazionale al fine di alleviare gli oneri finanziari agli Stati membri. Sarà d'uopo ripartire, secondo le specie, l'esecuzione degli esami tra le stazioni di ricerche di Losanna, Zurigo-Reckenholz e Wädenswil. Per assicurare questi compiti suppletivi si renderanno necessari nuovi mezzi. Siccome le stazioni non dispongono praticamente di nessuna riserva di personale, sarà indispensabile dotarle, ai fini della protezione delle varietà, di agenti supplementari (segnatamente di scienziati e tecnici) come pure di terreno per le prove e, dato il caso, di nuovi edifici.

Se le stazioni di ricerche ottengono esse stesse delle nuove varietà, è ovvio che l'esame necessario dovrà essere eseguito presso un altro servizio.

L'ufficio della protezione delle varietà prenderà, dato il caso, le disposizioni opportune.

Copoverso 2: Se ciò gli sembra necessario, il servizio incaricato dell' esame farà ricorso, con il consenso dell'ufficio della protezione delle varietà, alla collaborazione di terzi, per esempio a quella di ditte o d'organismi privati. Ciò potrà dimostrarsi vantaggioso segnatamente per l'esame di varietà di piante ornamentali. Questo servizio deve anche avere la possibilità di prendere in considerazione i risultati di esami eseguiti all'estero, quando la novità in questione abbia già formato oggetto di una domanda in un altro Stato membro e che la procedura estera d'esame corrisponda a quella prescritta in Svizzera.

Articolo 25: Autorità di ricorso Se la protezione delle varietà fosse assicurata in virtù delle disposizioni generali disciplinanti l'organizzazione giudiziaria federale, tutte le decisioni dell'ufficio della protezione delle varietà sarebbero impugnabili, mediante ricorso, presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica e, in seconda istanza, mediante ricorso di diritto amministrativo, presso il Tribunale federale; un ricorso di diritto amministrativo potrebbe pure essere esercitato direttamente presso il Tribunale federale, facendo astrazione dal dipartimento (art. 98 lett. e OG).

Secondo la nostra proposta, le decisioni dell'ufficio, per quanto esse concernano l'ammissibilità
di una varietà alla protezione ai sensi dell'articolo 5 del progetto, possono essere invece impugnate presso la sezione dei ricorsi dell'Ufficio della proprietà intellettuale che statuisce senza appello.

Questa regola, che s'ispira al diritto dei brevetti, è stato suggerito dal gruppo svizzero dell'Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale e dall'Associazione svizzera dei consulenti in materia di proprietà industriale. Essa parte dal principio che le decisioni da prendere nel settore della protezione delle novità vegetali esigono delle conoscenze speciali. Il Tribunale federale ha definito questa soluzione opportuna.

1428 Contro le altre decisioni dell'ufficio, che non siano in rapporto con l'ammissibilità di una varietà alla protezione, è dato invece il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ciò corrisponde al diritto in vigore in materia di brevetti d'invenzione che prevede -- anche nel caso di un esame preliminare da parte del servizio competente -- che le decisioni di carattere amministrativo, come per esempio il rigetto della domanda per ragioni di natura formale o a causa dell'inosservanza di un termine, possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 62 e 63 dell'ordinanza relativa alla legge federale sui brevetti d'invenzione). Spetta in tal modo al Tribunale federale, e non al servizio dei ricorsi dell'Ufficio della proprietà intellettuale, di giudicare le questioni litigiose concernenti la denominazione delle nuove varietà.

La procedura innanzi l'autorità di ricorso è disciplinata, secondo il disegno di legge, dalle disposizioni generali della giustizia federale. Trattandosi, per quanto concerne la sezione dei ricorsi dell'Ufficio della protezione intellettuale, di una commissione federale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale sulla procedura amministrativa, è principalmente questa legge che sarà applicata.

Sottocapitolo II: Deposito della domanda e esame della varietà Articolo 26: Forma della domanda e data del deposito L'operazione di deposito della domanda comporta talune condizioni da adempiere che sarà opportuno definire in un'ordinanza. Si tratterà verosimilmente d'indicare i caratteri essenziali della varietà, di proporre una denominazione e, dato il caso, di precisare il nome dell'ottenitore qualora questi non fosse la persona che presenta la domanda. All'atto del deposito della domanda non è ancora necessario di fornire del materiale di moltiplicazione (cfr. qui appresso l'art. 30 cpv. 2).

Il deposito può essere considerato valido agli effetti giuridici soltanto se l'inserto relativo è stato prodotto e la tassa d'iscrizione pagata.

Articolo 27: Procedura di notificazione L'ufficio della protezione delle varietà esamina in primo luogo se la domanda è completa e rispondente alle esigenze poste circa la forma. Se ciò non è il caso, esso rinvia la domanda al richiedente perché provveda a
adeguarla entro un termine opportuno. Ciò non esclude che l'ufficio possa, successivamente, sollevare ancora altre contestazioni nel corso della procedura, segnatamente se costata che la denominazione della varietà proposta sia confondibile con una denominazione già iscritta nel registro delle varietà di un altro Stato membro (cfr. art. 6 del progetto).

Le lacune alle quali non si è ovviato in tempo opportuno comportano di massima la reiezione della domanda.

1429 Articolo 28: Pubblicazione della domanda Questa disposizione prevede una pubblicazione della domanda analogamente a quella prescritta dall'articolo 98 della legge sui brevetti d'invenzione. Com'è i'1 caso nel diritto dei brevetti d'invenzione, va pubblicato il contenuto essenziale della domanda che è definito ancora nei particolari dalla legge. Non si tratta, comunque, che di esigenze minime le quali, ove occorra, potranno ancora essere inasprite. Le modificazioni apportate successivamente e che concernono il tenore già pubblicato di una domanda, per esempio la notificazione di una nuova denominazione della varietà, dovranno formare oggetto di una nuova pubblicazione.

Articolo 29: Obiezioni Capoverso 1: Questa disposizione, stabilita sul modello dell'articolo 101 della legge sui brevetti d'invenzione, è volta ad impedire sin dall'inizio il rilascio di un titolo di protezione alla persona che non ne ha diritto o la scelta di una denominazione della varietà che non può essere ammessa.

Abbiamo preferito il termine di «obiezione» anziché l'espressione di «opposizione» utilizzata dalla legge sui brevetti; stimiamo, infatti, ch'esso meglio convenga alla natura giuridica ed allo scopo dell'istituzione. Secondo questa disposizione del progetto, ognuno ha la facoltà, già nel corso della, procedura di rilascio del titolo, di attirare l'attenzione dell'ufficio della protezione delle varietà su fatti che si oppongono al rilascio del titolo di protezione e di cui l'ufficio probabilmente non ha avuto conoscenza. Citiamo, a mo' d'esempio, la commercializzazione anteriore del materiale di moltiplicazione della varietà da parte del possessore, oppure l'esistenza di altre varietà da cui la varietà annunciata non si differenzia in modo sufficiente.

Presentando un'obiezione è anche possibile attirare l'attenzione su circostanze che sono avverse all'iscrizione della denominazione scelta; da menzionare, per esempio, la possibilità di scambiare la denominazione con un' altra, oppure il rischio che terzi, in conseguenza della denominazione della varietà, siano indotti in errore in un'altra maniera.

Capoverso 2: Le obiezioni possono essere presentate soltanto in quanto esse si fondino sui motivi previsti dalla legge. Sarebbe ad esempio inammissibile motivare l'obiezione co1! fatto che la persona che domanda la
protezione non è l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 del progetto. Colui che intende avvalersi di un maggiore diritto alla protezione deve intentare un' azione.

Capoverso 3: Ai fini di una procedura chiara e rispondente agli scopi, è d'uopo concedere al depositante la possibilità di pronunciarsi sulle obiezioni presentate. Egli deve precisare se intenda mantenere la sua domanda, modificarla o ritirarla. Sulle obiezioni formulate non viene statuito in modo speciale. L'ufficio o il servizio incaricato dell'esame della domanda deve tenerne conto nei limiti del suo potere d'apprezzamento. Questo apprezza-

1430 mento trova espresssione nella decisione sul rilascio del titolo di protezione Le obiezioni possono anche dar adito ad una notificazione ai sensi dell'articolo 27. Questa ingiunge al depositante di ovviare ad una lacuna riscontrata nella sua domanda sotto comminatoria della reiezione.

Secondo i casi, la persona che presenta un'obiezione può essere considerata come un terzo autorizzato a ricorrere contro una decisione concernente la protezione delle varietà (art. 48 della legge sulla procedura amministrativa).

Articolo 30: Esame delle varietà Questa disposizione disciplina i diritti e gli obblighi del depositante nel quadro dell'esame della varietà. Il depositante deve, in particolare, mettere a disposizione del servizio incaricato di esaminare la varietà il materiale di moltiplicazione indispensabile. Conformemente all'articolo 12 capoverso 3 della convenzione, il depositante che si avvale di un diritto di priorità fruisce di un termine di quattro anni, dopo la scadenza del termine di priorità, per presentare del materiale di moltiplicazione. Questa agevolazione deve offrire in particolare la possibilità di sottoporre una varietà a prove nel paese prima che il depositante sia tenuto a fornire il materiale richiesto.

Articolo 31: Concessione della protezione I servizi incaricati dell'esame non prendono direttamente decisioni vincolanti per quanto concerne l'ammissibilità delle varietà esaminate. Essi si limitano a presentare all'ufficio della protezione delle varietà un rapporto sull'esito degli esami. In generale, questo loro avviso è preso senz'altro in considerazione e costituisce una parte integrante della decisione presa dall' ufficio.

La protezione nasce con l'iscrizione delle varietà nel registro. 11 depositante riceve come titolo di protezione un estratto di questo registro, che funge da certificato. Il titolo, nondimeno, non dev'essere considerato come una garanzia attraverso la quale la Confederazione darebbe assicurazione che una varietà, suscettibile di protezione, esiste realmente. Una simile garanzia sarebbe d'altronde incompatibile con la dichiarazione di nullità prevista dall'articolo 16 del progetto. Orbene, è impossibile rinunciare a quest'ultima siccome la decisione relativa alla novità di una varietà dev'essere presa, secondo le circostanze, in base a dei fatti che successivamente possono rivelarsi incompleti.

1431 Sottocapitolo III: Registro dei titoli di protezione, pubblicazioni e taise Articolo 32: Contenuto del registro Capoverso 1: Questa prescrizione stabilisce l'elenco delle indicazioni che per legge devono essere iscritte nel registro. Qualora si rendesse necessario, questo elenco potrebbe essere ancora completato dalle disposizioni d'esecuzione (cfr. l'enumerazione non definitiva dell'art. 60 cpv. 1 della legge sui brevetti).

Capoverso 2: Nel registro saranno inoltre annotate tutte le modificazioni concernenti l'esistenza del titolo di protezione (art. 14 a 17) e il diritto alla protezione. Vi fanno parte la cessione e il rilascio di diritti reali, quali la messa in pegno e la costituzione di un usufrutto. Per quel che attiene alla possibilità d'iscrizione nel registro, le licenze soggiacciono alle stesse norme dei diritti reali. L'ordinanza ne disciplinerà i particolari (cfr. art. 51 dell' ordinanza (1) e art. 80 dell'ordinanza (2) relativa alla legge sui brevetti d'invenzione).

Capoverso 3: La descrizione di una nuova varietà può rendere necessario di completare quella di una varietà già registrata; è segnatamente il caso allorché taluni caratteri propri di quest'ultima non siano stati indicati. Siccome ciò può limitare l'ampiezza della protezione, è opportuno che il possessore del titolo ne sia informato in precedenza. Sarebbe comunque andare troppo lontano ove s'autorizzasse, col solo consenso di quest' ultimo, la completazione d'ufficio della descrizione della varietà, corne ebbero a domandarlo, nei loro pareri, alcune cerehie professionali. Dato che un complemento deve formare oggetto, in qualsiasi caso, di una decisione formale, la protezione giuridica del possessore del titolo rimane garantita.

Articolo 33: Pubblicazione La domanda dovendo essere pubblicata, appare indicato di pubblicare anche le iscrizioni apportate nel registro dei titoli di protezione. Il pubblico ha diritto ad essere informato sul seguito riservato ad una domanda pubblicata (cfr. art. 61 della legge sui brevetti).

Articolo 34: Pubblicità del registro II diritto di consultare liberamente il registro dei titoli di protezione è garantito a chiunque, ancorché verso il pagamento di una tassa come lo prevedono l'articolo 57 capoverso 3 dell'ordinanza (1) e l'articolo 86 capoverso 3 dell'ordinanza (2) relativa alla
legge sui brevetti.

La documentazione del registro -- eccetto il rapporto d'esame -- è invece confidenziale; essa può essere consultata soltanto con l'autorizzazione del possessore del titolo di protezione. Resta riservato il diritto di pren-

1432 der visione degli atti a quella persona che formula obiezioni, di cui all' articolo 29 del progetto, e che è riconosciuta come parte nella procedura (art. 26 s. della legge sulla procedura amministrativa).

Articolo 35: Conservazione degli atti Questo articolo s'ispira all'articolo 65 della legge sui brevetti. Esso prescrive però scientemente la conservazione degli atti in originale o in riproduzione («in copia», nella legge sui brevetti) per esempio su microfilm.

Articolo 36: Tasse Capoverso 1: Questa disposizione stabilisce tre categorie di tasse, di cui due previste dalla legge sui brevetti (art. 41 e 42): una tassa di deposito, quindi delle tasse annuali che corrisponderanno alle aliquote indicate in detti articoli. A queste tasse se ne aggiunge una terza, la tassa d'esame, che costituisce una particolarità del disegno di legge.

Capoverso 2: Le tasse vanno pagate in anticipo. Le conseguenze del pagamento tardivo delle tasse sono in parte descritte nella legge: se la tassa di deposito non è versata contemporaneamente alla notificazione della varietà, l'ufficio della protezione delle varietà può respingere la domanda (art. 26). L'omissione del pagamento delle tasse annuali a tempo opportuno comporta l'estinzione anticipata del titolo di protezione (art. 15 cpv. 1 lett.

b). Bisogna quindi dedurne che il ritardo osservato nel versamento delle tasse d'esame deve comportare, di massima, la sospensione dell'esame delle varietà. Le modalità saranno regolate nell'ordinanza.

Le tasse devono d'altra parte essere fissate in modo che coprano le spese effettive dei servizi interessati dell'amministrazione. Ciò vale di massima anche per le tasse d'esame. Tuttavia, per ragioni d'ordine amministrativo, bisognerà rinunciare -- come l'hanno fatto anche altri Paesi - - ad allestire un conto particolareggiato delle spese e fissare invece un importo globale annuale che copra le spese medie, ammontare che potrà variare secondo le spese cagionate dall'esame dei singoli generi di piante.

Capoverso 3: È opportuno d'inserire nella legge soltanto i principi della riscossione delle tasse e di lasciare invece al Consiglio federale la cura di fissare le modalità. Un tale regolamento permette di adeguare le tasse alle circostanze. Esso rimane quindi coerente agli sforzi compiuti in seno all'Unione, volti ad armonizzare
le tasse d'esame riscosse negli Stati dell' Unione. Ciò appare indispensabile nell'eventualità che si ponga seriamente la questione dell'applicazione di provvedimenti comuni in materia d'esame.

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Capitolo III: Protezione di diritto civile Sottocapitolo primo: Prelese Articolo 37: Azione per cessazione, per soppressione dello stato di fatto e per risarcimeno di danni II regolamento delle pretese che il possessore del titolo di protezione può far valere in materia di cessazione dell'atto e di risarcimento di danni, allorché il suo diritto alla protezione sia stato violato o la denominazione appartenentegli venga ripresa da parte di un terzo non autorizzato, s'ispira agli articoli 72 e 73 della legge sui brevetti. L'articolo 37 tratta esclusivamente delle pretese, formulate dal possessore del titolo, dopo il rilascio del titolo di protezione per una varietà. La questione della protezione prima del rilascio del titolo forma oggetto dell'articolo successivo.

Capoverso 1: La persona che è minacciata o lesa nei suoi diritti connessi alla protezione o alla denominazione iscritta della varietà può intentare un'azione. A questo fine, il possessore del titolo può promuovere, a seconda delle circostanze del caso, o un'azione per soppressione delle conseguenze dell'atto già commesso, oppure un'azione intesa a prevenire le perturbazioni che il convenuto provocherà oppure, ancora, intentare le due azioni insieme. Contrariamente all'azione per risarcimento di danni, queste azioni non presuppongono nessuna colpevolezza del convenuto.

Capoverso 2: Se il comportamento colpevole del convenuto ha portato pregiudizio al possessore del titolo di protezione, questi ha diritto al risarcimento del danno. La commisurazione dell'importo del danno da riparare è disciplinata dalle prescrizioni corrispettive del Codice delle obbligazioni, senza che se ne abbia dovuto fare espressamente menzione nella legge. Ciò vale anche per la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno; a' termini dell'articolo 60 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni, la pretesa si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

La maggior parte delle procedure cantonali obbligano l'attore a indicare il valore della causa; se questo è troppo elevato, possono risultarne spese per l'attore; se esso è invece troppo basso, quest'ultimo non otterrà nulla per il danno che eccedesse l'importo
indicato. Orbene, per quel che concerne precisamente il settore della protezione delle varietà, la parte lesa non sarà, il più delle volte, in grado di precisare sin dall'inizio l'ammontare esatto ch'essa intende reclamare dal momento che non possiede una visione sull'ampiezza del danno. Sarebbe ingiusto farle sopportare le conseguenze di questa ignoranza, di cui essa non è responsabile. È per questo motivo che questo capoverso non obbliga l'attore a fissare il valore del danno di cui egli sollecita una riparazione. Importerà nondimeno ch'egli esponga i Foglio federala 1974, Vol. l

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fatti e produca i mezzi di prova che renderanno possibile al giudice di avviare un procedimento d'assunzione delle prove per quanto attiene all'ammontare del danno.

Articolo 38: Diritto d'azione prima del rilascio del titolo di protezione Capoverso 1: Questa disposizione riconosce al richiedente il diritto di promuovere, già prima del rilascio del titolo, un'azione per cessazione dell' atto o per soppressione dello stato di fatto illegale che ne risulta; è vero, però, ch'egli è tenuto a fornire una sicurezza adeguata alla controparte.

Questo regolamento corrisponde a quello stabilito dalla legge sui brevetti (art. 731bis lett. a). Ci si può domandare, nondimeno, se in tal modo non risulti fondata una protezione provvisoria, possibilità, questa, che l'articolo 7 della convenzione esclude per principio. Questa disposizione precisa infatti espressamente che la protezione può essere concessa soltanto ad esame avvenuto della nuova varietà. Ciò nondimeno, il capoverso 3 di questa disposizione permette agli Stati membri dell'Unione di prendere, già prima di statuire su una domanda di protezione per una varietà, dei provvedimenti atti a prevenire gli abusi da parte di terzi (p. es. contro il ladro che si fosse appropriato del materiale di moltiplicazione di una varietà che formi oggetto di una domanda di protezione, e ciò per trame un profitto illecito). Giungiamo a concludere, pertanto, che il capoverso 1 di questo articolo è compatibile con la convenzione.

Capoverso 2: Come "anche la legge sui brevetti lo prevede (art. 73 bis lett. b), un'azione per risarcimento di danni può essere promossa soltanto allorché la protezione è stata concessa. Anche se si possa pretendere dal convenuto ch'egli sospenda qualsiasi altra azione finché non sarà stabilito se la protezione gli sarà concessa oppure no, non sarebbe pressoché ammissibile esigere da lui una riparazione del danno se esiste il rischio che la protezione non gli venga affatto accordata. Una volta però accordata la protezione, il convenuto può essere tenuto ad ovviare al danno cagionato a decorrere dal momento in cui la domanda è stata pubblicata, ossia dall'epoca in cui il diritto esclusivo del depositante sulla varietà in questione possa essere considerato generalmente conosciuto.

Articolo 39: Azione d'accertamento L'azione d'accertamento -- come
l'azione per condanna a una prestazione -- tende alla realizzazione del diritto materiale. Si tratta, quindi, di un'azione di diritto sostanziale che è fondata sul diritto federale privato (DTF 77 II 344). Senza che ne sia fatta espressa menzione nelle leggi e indipendentemente dalle procedure civili cantonali, esiste un diritto generale ad ottenere la 'protezione attraverso un'azione per accertamento. K nondimeno preferibile codificare nella legge l'azione per accertamento, come lo si è fatto nella legge sui brevetti (art. 74).

1435 In modo del tutto generale, esiste la possibilità di promuovere un'azione intesa a far accertare l'esistenza o l'assenza di un rapporto di diritto che cade nell'ambito della presente legge. È stato rinunciato all'enumerazione di tutte le fattispecie, siccome gli elementi essenziali non possono ancora essere determinati con precisione. Al primo rango di queste possibilità dovrebbe trovarsi l'azione del possessore ai fini dell'accertamento di un'utilizzazione illecita della sua varietà da parte del convenuto. È d'uopo nondimeno rilevare a questo riguardo che, secondo l'opinione dominante, non esiste un interesse sufficiente all'accertamento se l'attore è in grado di rivendicare in giudizio i diritti ch'egli pretende, per esempio quello d'intentare un'azione per risarcimento di danni, e se l'azione per condanna a una prestazione comprende il contenuto dell'azione d'accertamento (cosiddetta sussidiarietà dell' azione per condanna a una prestazione).

Artìcolo 40: Tutela del segreto di produzione e del segreto d'affari Questa prescrizione è ripresa dall'articolo 68 della legge sui brevetti.

Essa ha segnatamente lo scopo d'impedire che, attraverso un'azione per violazione, l'attore possa, benché non ne abbia alcun diritto, prendere conoscenza dei metodi di lavoro e di commercializzazione, delle liste di clienti, ecc., del suo concorrente. In virtù del capoverso 2, il giudice potrà escludere l'attore per esempio dalla consultazione della contabilità del convenuto o da un'ispezione locale.

Articolo 41: Foro competente Capoverso 1: La disposizione inerente al foro competente trova applicazione per tutte le azioni civili autonome previste dalla legge, quindi azioni per rilascio della licenza (art. 22), azioni per cessione (art. 19), azioni per cessazione dell'atto, per soppressione dello stato di fatto e per risarcimento di danni (art. 37), ed azioni d'accertamento (art. 39). È nell'interesse dei futuri attori che, nei casi di questo genere, il foro competente per queste azioni sia previsto dalla legge. La possibilità di esercitare l'azione civile nella procedura penale è riservata nei limiti del Codice cantonale di procedura penale.

Il foro generalmente riconosciuto è il domicilio in Svizzera del convenuto.

Capoverso 2: Se il convenuto non ha domicilio in Svizzera, occorre distinguere -- analogamente
a quanto previsto dall'articolo 75 della legge sui brevetti -- fra i due casi seguenti: da un lato, dove il richiedente del titolo di protezione o il possessore di esso agisce contro un terzo in giudizio e, dall'altro, dove un terzo agisce in giudizio contro il richiedente o il possessore del titolo di protezione. Se il richiedente o il possessore intenta un'azione, è data loro la scelta tra il foro del luogo in cui l'atto è stato commesso oppure quello del luogo in cui l'evento si è prodotto. Allo stesso

1436 modo, il possessore del titolo potrà, per esempio, citare in giudizio in Svizzera, nel luogo di destinazione della mercé, il terzo che avrà prodotto illeciamente all'estero del materiale di moltiplicazione della varietà protetta e che l'avrà commercializzata in Svizzera. L'esecuzione della senten/a svizzera nel luogo di domicilio del convenuto all'estero dipende comunque da altre prescrizioni.

Se un terzo agisce in giudizio contro il richiedente o il possessore del titolo di protezione, il giudice competente sarà quello della sede d'affari del mandatario iscritto nel registro oppure, se la funzione del mandatario è estinta, il giudice del luogo dove l'ufficio per la protezione delle varietà ha la sua sede. Ove ci si fondi sulla sede d'affari del mandatario, bisognerà tener conto dei casi dove domicilio e sede d'affari non corrispondano allo stesso luogo ed essi si trovino in due Cantoni diversi; questo, partendo dall' idea che la sede d'affari del mandatario abbia a trovarsi in generale in un Cantone il cui tribunale competente disponga di maggiore esperienza in materia di controversie sulla protezione delle varietà (cfr. anche l'art. 75 cpv. 1 lett. b della legge sui brevetti).

Capoverso 3: Ss più luoghi entrano simultaneamente in linea di conto, il giudice competente sarà quello al quale l'azione è stata deferita per primo.

Articolo 42: Istanza cantonale unica I Cantoni devono designare un tribunale incaricato di pronunciarsi, come istanza cantonale unica, sulle azioni previste dalla legge, per esempio il tribunale cantonale di commercio. Analogamente all'articolo 76 della legge sui brevetti, si vuole escludere la possibilità che i Cantoni abbiano a designare come istanza cantonale unica i loro tribunali di prima istanza, le cui sentenze siano quindi impugnabili direttamente presso il Tribunale federale senza che l'istanza cantonale superiore possa pronunciarsi in merito. Soltanto un tribunale competente per l'insieme del territorio cantonale possiede la necessaria esperienza, la quale è una condizione per un giudizio competente sulle controversie inerenti al settore della protezione delle varietà.

Sottocapìtolo II: Provvedimenti d'ordine provvisionale

(art. 43 e 47) La legge federale del 30 settembre 1943 sulla concorrenza sleale comprende, agli articoli 9 a 12, delle prescrizioni circostanziate sui provvedimenti provvisionali nel procedimento civile. Non esiste motivo alcuno di derogare, nel settore della protezione dei vegetali, ai principi enunciati da tale legge, salvo se le particolarità della materia lo esigano. Delle eccezioni sono state previste in consonanza con la legge sui brevetti (art. 77 a 80).

Esse concernono in primo luogo il termine per intentare un processo in via

1437 ordinaria, termine che è stato fissato, giusta l'articolo 45, a sessanta, giorni al massimo (cfr. anche l'art. 77 cpv. 4 della legge sui brevetti); si vuole tener conto del fatto che, dovendo una gran parte dei titoli di protezione essere rilasciata con ogni probabilità a stranieri, un termine ristretto a trenta giorni non permetterebbe loro di dare ai propri mandatari le istruzioni di cui questi abbisognano per promuovere un'azione. Un'altra differenza rispetto alla legge sulla concorrenza sleale concerne la responsabilità della persona che ha sollecitato l'applicazione del provvedimento provvisionale, per il caso in cui questo non fosse fondato su una pretesa di diritto materiale. L'articolo 46 del progetto è ripreso dall'articolo 80 della legge sui brevetti.

Capitolo IV: Protezione di diritto penale Articolo 48: Infrazione alle prescrizioni in materia di protezione delle varietà Secondo l'esempio della legge sui brevetti (art. 81), l'articolo 48 concede la protezione di diritto penale contro le infrazioni alle disposizioni sulla protezione delle varietà. Perché le condizioni costitutive dell'infrazione siano riunite, occorre che l'autore dell'atto contrario a queste disposizioni l'abbia compiuto senza averne il diritto in virtù della legge o di un contratto.

Capoverso 1: Le infrazioni enumerate corrispondono alle norme di comportamento che gli articoli 12 e 13 del progetto hanno stabilito. La pena è la reclusione fino ad un anno oppure la multa, il cui importo massimo è di 40 000 franchi secondo l'articolo 48 del Codice penale. IL giudice non è tenuto a questo limite se l'autore agisce a scopo di lucro. La possibilità di cumulare la reclusione con la multa è offerta dall'articolo 50 capoverso 2 del Codice ^penale, per cui non occorre farne qui speciale menzione.

In consonanza con la legge sui brevetti, il progetto fa dipendere il perseguimento penale da una querela della parte lesa. Incomberà al giudice decidere nei singoli casi se, oltre al possessore del titolo di protezione, per esempio anche il beneficiario di una licenza esclusiva abbia diritto a sporgere querela.

Capoverso 2: II fatto di commettere un atto per negligenza deve pure essere punito con la multa, ciò che non è previsto dalla legge sui brevetti.

Visto che il progetto si astiene dal fissare qualsiasi limite superiore,
resta automaticamente applicabile il massimo di 5 000 franchi previsto dall'articolo 106 del Codice penale.

È ovvio che l'atto commesso per negligenza può essere perseguito soltanto a querela presentata dalla parte lesa.

Capoverso 3: II termine per presentare querela -- in derogazione all' articolo 29 del Codice penale, ma in concordanza con l'articolo 81 capoverso 2 della legge sui brevetti -- è stato fissato a sei mesi. Il ragionamento

1438

valido per il diritto dei brevetti d'invenzione, secondo cui segnatamente agli stranieri possessori di un titolo di protezione debba essere concessi) tempo a sufficienza affinchè possano dare le opportune istruzioni ai propri mandataci in Svizzera, è valido anche per questa materia.

Articolo 49: Pubblicità ingannevole e altre contravvenzioni Questa disposizione prevede una serie di contravvenzioni (pubblicità ingannevole, non-utilizzazione o utilizzazione abusiva della denominazione di una varietà, come pure altre infrazioni alla legge e alle sue preserizioni d'esecuzione) e comprende anche una clausola generale. Queste contravvenzioni sono punite con una multa. L'ammontare massimo di questa, che non occorre precisare nell'articolo, è di 5 000 franchi conformemente all'articolo 106 del Codice penale. Siccome dev'essere represso soltanto il reato commesso intenzionalmente, occorre farne espressamente menzione in considerazione dell'articolo 333 capoverso 3 del Codice penale. Il tentativo e la complicità sono pure punibili (cpv. 2), ciò che non è previsto dall'articolo 82 della legge sui brevetti.

Articolo 50: Prescrizioni riservate È opportuno un rinvio alle prescrizioni speciali del Codice penale, essendo supponibili dei rapporti di concorrenza per esempio tra pubblicità ingannevole e truffa.

Articolo 51: Confisca di materiale Le prescrizione si fonda sull'articolo 58 del Codice penale. Non occorre che in questo articolo venga regolata in particolare la questione della distruzione o della realizzazione degli oggetti confiscati, come pure quella sul modo in cui debba essere utilizzato il ricavo degli oggetti valorizzati.

Secondo l'articolo 60 capoverso 1 del Codice penale, un'utilizzazione di questo ricavo a favore dalla parte lesa è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice.

Articolo 52: Perseguimento penale Secondo l'articolo 247 capoverso 1 della legge sulla procedura penale, le autorità cantonali perseguono e giudicano le infrazioni di diritto penale di loro competenza secondo la legislazione federale o che sono loro attribuite dal Consiglio federale. È quindi necessaria, all'occorrenza, una precrizione formale per stabilire la competenza.

Si è rinunciato all'inclusione nell'articolo di una prescrizione speciale per quanto attiene al foro competente. Ne viene, secondo l'articolo 346 del Codice penale, che la competenza spetta all'autorità del luogo in cui l'atto

1439 è stato compiuto; se questo si è verificato all'estero, competente è l'autorità del luogo in cui l'evento si è prodotto.

L'obbligo di comunicare le sentenze (cfr. art. 85 cpv. 2 della legge sui brevetti) dovrà essere previsto nel decreto del Consiglio federale, rinnovabile ogni cinque anni, che disciplina la comunicazione delle decisioni prese dalle autorità cantonali in applicazione del Codice penale e di altre disposizioni del diritto federale (l'ultimo, con data del 9 gennaio 1970, RU 7970 65); ove occorra, detto obbligo può essere prescritto nell'ordinanza d'esecuzione.

Capitolo V: Disposizioni finali Articolo 53: Modificazione del diritto vigente L'articolo 132 capoverso 2 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento è modificata nel senso che ciò che vale per la valorizzazione delle invenzioni, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d'autore è anche applicato alla protezione delle varietà.

Siccome l'articolo 25 capoverso 1 del progetto permette di derogare eccezionalmente al principio della clausola generale, contemplata dagli articoli 97 e seguenti della legge sull'organizzazione giudiziaria, s'impone un complemento all'articolo 100 di detta legge che, oltre agli articoli 99, 101 e 102, enumera i casi che non possono formare oggetto di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Sarebbe di per sé concepibile che, invece di aggiungere una nuova lettera n alla lunga enumerazione dell'articolo 100 della legge sull'organizzazione giudiziaria, venisse completata la lettera i concernente i brevetti d'invenzione; ciò, massimamente nei due settori che devono rimanere di competenza della sezione dei ricorsi dell' Ufficio della protezione intellettuale. Abbiamo nondimeno dato preferenza alla prima di queste possibilità.

Articolo 54: Protezione di varietà conosciute Capoverso 1: L'articolo 5 capoverso 3 esclude in principio la concessione della protezione per varietà che, al momento della domanda, siano state offerte o commercializzate in Svizzera col consenso dell'ottenitore o del suo avente causa. Ciò avrebbe come conseguenza molesta che le nuove varietà commercializzate in Svizzera poco prima dell'entrata in vigore della legge non beneficerebbero di nessuna protezione. È per questa ragione che il progetto prevede,
per questo caso, un regolamento transitorio. Questo si fonda su l'articolo 35 della convenzione, che conferisce espressamente ai singoli Stati dell'Unione la facoltà di limitare l'esigenza della novità per le varietà di creazione recente, che esistono già al momento dell' entrata in vigore della convenzione nello Stato.

1440 Secondo questa disposizione, le varietà che non sono state offerte o commercializzate in Svizzera da oltre quattro anni possono ancora formare oggetto di una domanda di protezione durante il periodo transitorio di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge. È vero che la durata della protezione concessa si riduce del numero di anni interi che sono decorsi dal momento in cui la varietà è stata offerta o commercializzata per la prima volta in Svizzera fino a quello in cui essa è stata annunciata.

Capoverso 2: La stessa regola si applica, per analogia, alle varietà appartenenti ad un genere che è stato iscritto soltanto successivamente nell' elenco delle specie protette. I possessori di simili varietà si trovano in una situazione comparabile a quella descritta al capoverso 1.

Articolo 55: Esecuzione Questo articolo autorizza il Consiglio federale ad emanare le prescrizioni d'esecuzione anche nei settori per i quali questa competenza non gli è stata ancora conferita mediante disposizioni speciali (p. es. art. 5 cpv. 1; art. 13 cpv. 2; art. 14; art. 36 cpv. 3).

Articolo 56: Commissione di specialisti della protezione delle varietà Le commissioni di specialisti, composte di rappresentanti dell'amministrazione, della scienza e di altre cerehie interessate, che assistono le autorità con consigli o possono presentare loro delle proposte, sono una istituzione provata e messa ampiamente a contributo, tanto per quel che concerne l'esecuzione della legislazione quanto per il perfezionamento di questa. Esse contribuicono ad impedire che l'amministrazione lavori nell'astratto e ad ottenere ch'essa rimanga invece aperta ai bisogni della pratica. L'istituzione di una simile commissione di specialisti anche per il settore della protezione delle varietà risponde ad un desiderio sovente espresso da lato degli ottenitori.

Articolo 57: Entrata in vigore II presente atto legislativo, come tutti quelli che hanno forma di legge, soggiace al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 2 della Costituzione). Com'è usanza in simili casi, è opportuno lasciare al Consiglio federale la cura di fissare la data d'entrata in vigore della legge siccome, sul piano dell'organizzazione e nel campo del diritto, dovranno essere presi diversi provvedimenti di cui non si può prevedere il tempo necessario alla loro elaborazione.

1441

4 Conseguenze finanziarie ed effetti sull'effettivo del personale 41 Contributo versato all'Unione Com'è il caso per tutte le convenzioni relative alla proprietà intellettuale, le quote degli Stati dell'Unione sono fissate secondo un sistema di classi. Siffatto sistema lascia libertà ai Paesi di scegliersi la classe che a loro conviene. Rinviamo in proposito a quanto abbiamo riferito al numero 22.

Alla prima riunione del Consiglio, svoltasi nel 1968, si è partiti dal principio che, durante almeno i primi anni, una somma di circa 20 000 franchi svizzeri dovrebbe bastare a coprire le spese mensili della segreteria.

L'Unione essendo composta di un piccolo numero di membri, la segreteria sarebbe in grado di assolvere i suoi compiti con un effettivo ristretto di personale.

Nel frattempo, le condizioni si sono modificate un poco. Nel 1973, le quote riscosse sommarono complessivamente a 520 000 franchi (in totale 20 unità calcolate in ragione di- fr. 26 000), importo che si ripartisce fra gli Stati come segue: -- Repubblica federale di Germania, Francia e Gran Bretagna, ciascuno 130 000 franchi; -- Olanda, 52 000 franchi; -- Danimarca e Svezia, ciascuno 39 000 franchi.

Se la Svizzera dovesse essere classificata come questi due ultimi Paesi, bisognerà attendersi che la sua quota raggiunga all'inizio l'importo di circa 40000 franchi (l'adesione di un nuovo Paese riduce, ovviamente, in certa misura gli oneri a carico degli altri Stati dell'Unione, siccome le spese sono ripartite fra un numero più elevato di membri). La Svizzera dovrebbe inoltre fornire la sua quotaparte al «Fonds de roulement» dell'Unione che ammonta al presente a 150000 franchi. Bisognerebbe quindi pagare a detto fondo la somma unica di circa 10 000 franchi.

42 Le spese conseguenti alla protezione delle varietà L'istituzione di un regime di protezione per le varietà colloca tanto la Divisione dell'agricoltura quanto le stazioni federali di ricerche, che saranno incaricate dell'esame delle varietà, di fronte a nuovi compiti. Nulla ancora permette di farsi un'idea su l'ampiezza di questi compiti. Ci si ripromette, comunque, di assolverli quanto più a lungo possibile con il personale, le attrezzature e le installazioni a disposizione. Ma, l'evoluzione delle cose potrebbe rendere inevitabili delle misure suppletive, segnatamente sul piano

1442

del personale, quantunque i principi che disciplinano l'istituzione di nuovi posti dovranno ovviamente essere rigorosamente osservati.

Non avendo il nostro Paese nessuna esperienza nel campo della protezione dei vegetali, è cosa difficile valutare le spese amministrative e gli introiti che dipenderanno, in particolare, dal numero delle specie iscritte nell'elenco, da quello delle domande di protezione e dall'ampiezza degli esami ufficiali necessari.

L'istituzione di un regime di protezione delle varietà non dovrebbe, di massima, comportare un aumento di spese per la Confederazione. A questo scopo, la tariffa delle tasse, prevista all'articolo 36 del progetto di legge, tende a conseguire che le spese d'amministrazione siano sopportate interamente dagli ottenitori e dai loro aventi causa. È ovviamente incerto se ciò sia realizzabile sin dall'inizio ma, dopo un periodo di avviamento, le tasse dovrebbero poter essere fissate in modo che non abbiano effetti proibitivi e coprano nondimeno integralmente le spese. Tutto sarà messo in opera affinchè questo scopo sia raggiunto possibilmente in un prossimo avvenire.

5 Costituzionalità

51 Decreto federale che approva la convenzione II decreto federale proposto è fondato, per quanto concerne la convenzione, su l'articolo 8 della Costituzione che autorizza la Confedera/ione a concludere dei trattati con l'estero. La competenza che dispone l'Assemblea federale per approvare la convenzione si fonda su l'articolo 85 numero 5 della Costituzione. Siccome la convenzione può essere denunciata in ogni tempo, il decreto federale non soggiace a! referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

52 La legge federale sulla protezione delle novità vegetali La competenza che la Confederazione ha di emanare delle prescrizioni sulla protezione delle varietà deriva dall'articolo 64 della Costituzione. Giusta il capoverso 2 di detto articolo, la competenza legislativa della Confederazione si estende all'insieme del diritto civile. Come l'invenzione, l'ottenimento dei vegetali rientra nel settore della proprietà intellettuale e la protezione che è proposta appartiene, come quella delle invenzioni, al diritto civile.

Le disposizioni penali sono fondate sull'articolo 64 Mil della Costituzione.

1443

6 Proposta Fondandoci su quanto precede, vi raccomandiamo di approvare i disegni allegati.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 15 maggio 1974 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente defila Confederazione, Brugger

II cancelliere della Confederazione, Huber

1444

(Disegno)

Decreto federale che approva la convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Del

1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1974 1) , decreta: Art. l 1

La convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali come anche l'atto addizionale del 10 novembre 1972 che modifica detta convenzione sono approvati.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione e l'atto addizionale.

Art. 2

II presente decreto non soggiace al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

" FF 1974 I 1399

1445

Traduzione dal testo originale francese ' '

Convenzione per la protezione delle novità vegetali Firmata a Parigi il 2 dicembre 1961

Gli Stati Contraenti, convinti dell'importanza assunta dalla protezione delle novità vegetali, tanto per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio, quanto per la tutela degli interessi degli ottenitori; coscienti dei problemi particolari posti dal riconoscimento e dalla tutela del diritto del creatore in questo campo e segnatamente delle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un siffatto diritto; considerando che sarebbe 'assai auspicabile che questi problemi, cui numerosi Stati accordano un'importanza legittima, siano risolti da ciascuno di essi conformemente a principi uniformi e ben definiti; preoccupati di attuare su detti principi un accordo che possa essere condiviso da altri Stati aventi le stesse preoccupazioni; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (1) La presente Convenzione persegue lo scopo di riconoscere e di assicurare all'ottenitore di una nuova varietà vegetale, oppure al .suo avente causa, un diritto di cui la materia e le modalità d'esercizio sono definite qui di seguito.

(2) Gli Stati partecipi della presente Convenzione, qui di seguito: «Stati dell'Unione», costituiscono fra di loro un'Unione per la protezione delle novità vegetali.

(3) La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti è Ginevra.

a

> II testo originale è pubblicato nel FF 1974, ediz. franc., a pag. 1452

1446 Articolo 2 (1) Ciascuno Stato dell'Unione può riconoscere il diritto dell'ottenitore.

previsto nella presente Convenzione, mediante la concessione di un titolo di protezione particolare o di una licenza. Nondimeno, uno Stato dell'Unione, la cui legislazione nazionale ammette la protezione sotto queste due forme, deve prevedere soltanto una di esse per il medesimo genere o la medesima specie botanica.

(2) II termine varietà, giusta la presente Convenzione, s'applica a qualsiasi cultivar, clone, linea, ceppo, ibrido, che può essere coltivato e che soddisfa le disposizioni dei comma e) e d) del paragrafo (1) dell'articolo 6.

Articolo 3 (1) Le persone fisiche e giuridiche, aventi il loro domicilio o la loro sede in uno degli Stati dell'Unione, godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto concerne il riconoscimento e la protezione del diritto dell'ottenitore, del trattamento che le leggi rispettive di questi Stati accordano o accorderanno successivamente ai loro cittadini, senza pregiudicare i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalità imposte ai loro cittadini.

(2) I cittadini degli Stati dell'Unione, che non hanno domicilio né sede in uno di questi Stati, godono degli stessi diritti, con riserva dell'adempimento degli obblighi che possono loro essere imposti per consentire l'esame delle nuove varietà ottenute e il controllo della loro moltiplicazione.

Articolo 4 (1) La presente Convenzione è applicabile a tutti i generi e specie botanici.

(2) Gli Stati dell'Unione si obbligano a prendere ogni provvedimento necessario per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botanici.

(3) Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione sul proprio territorio, ciascuno Stato dell'Unione applica le disposizioni convenzionali ad almeno cinque generi figuranti sull'elenco allegato alla Convenzione.

Esso si obbliga inoltre ad applicare le disposizioni suindicate ad altri generi dell'elenco, nei termini seguenti a contare dall'entrata in vigore della Convenzione sul suo territorio: a) nel termine di tre anni, ad almeno due generi; b) nel termine di sei anni, ad almeno quattro generi; e) nel termine di otto anni, a tutti i generi figuranti sull'elenco.

1447 (4) Per i generi e le specie che non figurano sull'elenco, ciascuno Stato dell'Unione che protegge uno di questi generi o specie è autorizzato, sia a limitare il godimento di siffatta protezione ai cittadini degli Stati dell' Unione che proteggono questo genere o specie come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio o la sede in uno di tali Stati, sia ad allargare il godimento di questa protezione ai cittadini di altri Stati dell' Unione o degli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio o la sede in uno di questi Stati.

(5) Ciascuno Stato dell'Unione può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, dichiarare che applicherà, per quanto concerne la protezione delle novità vegetali, gli articoli 2 a 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 5 (1) II diritto accordato all'ottenitore di una nuova varietà o al suo avente causa ha per effetto l'obbligo di sottoporre previamente alla sua autorizzazione la produzione, a scopo di smercio per professione, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa come tale, di questa nuova varietà, come anche la messa in vendita e la commercializzazione di siffatto materiale. Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto dell'ottenitore s'allarga alle piante d'ornamento o a parte di esse, normalmente commercializzate a scopi diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui fossero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante d'ornamento o di fiori recisi.

(2) L'ottenitore o il suo avente causa può subordinare l'autorizzazione a condizioni che egli definisce.

(3) L'autorizzazione dell'ottenitore o del suo avente causa non è necessaria per l'impiego della nuova varietà come ceppo originario di variazioni intese alla creazione d'altre nuove varietà, né per la commercializzazione di quest'ultime. Per contro, l'autorizzazione è necessaria qualora l'impiego reiterato della nuova varietà sia necessario per la produzione commerciale di un'altra varietà.

(4) Ciascuno Stato dell'Unione può, sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari
giusta l'articolo 29, accordare agli ottenitori, per taluni generi e specie botanici, un diritto più esteso di quello definito nel paragrafo 1 del presente articolo e segnatamente allargabile sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dall'Unione che accorda un siffatto diritto è facoltato a limitarne il godimento ai cittadini degli Stati dell'Unione che accordano un diritto identico come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio o la sede in uno di questi Stati.

1448

Articolo 6 (1) L'ottenitore di una nuova varietà o il suo avente causa fruisce della protezione prevista nella presente Convenzione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) Indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varia/ione iniziale da cui procede, la nuova varietà deve poter essere nettamente distinta, mediante una o più caratteristiche importanti, da qualsiasi altra varietà della quale l'esistenza, al momento in cui è chiesta la protezione, è notoriamente conosciuta. Questa notorietà può essere stabilita da differenti fatti, come: coltivazione o commercializzazione già in corso, iscrizione in un registro ufficiale di varietà eseguite o in corso -d'esecuzione, presenza di riferimenti in una collezione o di descrizioni precise in una pubblicazione.

Le caratteristiche consententi di definire e di distinguere una nuova varietà possono essere di natura morfologica o fisiologica. In tutti i casi, esse devono poter essere descritte e riconosciute con esattezza.

b) II fatto che una varietà abbia figurato negli esperimenti, sia stata presentata all'iscrizione o iscritta in un registro ufficiale, non può essere opposto all'ottenitore di questa varietà o al suo avente causa.

La nuova varietà non deve, al momento in cui è chiesta la protezione in uno Stato dell'Unione, essere stata offerta in vendita o commercializzata, con l'accordo dell'ottenitore o del suo avente causa, sul territorio di questo Stato, né, da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato.

e) La nuova varietà dev'essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle peculiarità costituite dalla sua riproduzione sessuata o dalla sua moltiplicazione vegetativa.

d) La nuova varietà dev'essere stabile nelle sue caratteristiche essenziali, in altri termini permanere conforme alla sua definizione, dopo ogni riproduzione o moltiplicazione oppure, qualora l'ottenitore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o di moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

e) La nuova varietà deve ricevere una denominazione conforme alle disposizioni dell'articolo 13.

(2) La concessione della protezione d'una nuova varietà non può essere subordinata a condizioni diverse da quelle suindicate, con riserva che rottenitore o il suo avente causa abbia soddisfatto le formalità previste dalla legislazione
nazionale di ciascun Paese, compreso il pagamento delle tasse.

Articolo 7 (1) La protezione è accordata dopo un esame della nuova varietà riguardo ai criteri definiti nell'articolo 6. Detto esame dev'essere adeguato a

1449 ciascun genere o specie botanici, tenuto conto del suo sistema abituale di riproduzione o di moltiplicazione.

(2) In previsione .dell'esame, i servizi competenti di ciascun Paese possono esigere dall'ottenitore o dal suo avente causa qualsiasi informazione, documento, pianta o semente necessaria.

(3) Durante il periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione di una nuova varietà e la decisione che la concerne, qualsiasi Stato dell'Unione può prendere provvedimenti destinati a tutelare l'ottenjtore o il suo avente causa dal modo d'agire abusivo di terzi.

Articolo 8 (1) 11 diritto conferito all'ottenitore di una nuova varietà o al suo avente causa è accordato per una durata limitata. Quest'ultima non può essere inferiore a quindici anni. Per le piante come la vite, gli alberi fruttiferi e i loro portainnesti, gli alberi forestali e gli alberi d'ornamento, la durata minima è aumentata a diciotto anni.

(2) La durata della protezione in uno Stato dell'Unione s'intende a contare dalla data del rilascio del titolo di protezione.

(3) Ciascuno Stato dell'Unione è autorizzato a stabilire periodi di protezione più lunghi di quelli suindicati e a fissare durate diverse per talune categorie di vegetali, allo scopo di tener conto, in particolare, delle esigenze dell'ordinamento su la produzione e il commercio delle sementi e delle piante.

Articolo 9 II libero esercizio del diritto esclusivo accordato all'ottenitore o al suo avente causa può essere limitato soltanto per motivi d'interesse pubblico.

Se questa limitazione avviene allo scopo d'assicurare la diffusione di nuove varietà, lo Stato dell'Unione interessato deve prendere qualsiasi misura necessaria affinchè l'ottenitore o il suo avente causa riceva un'equa rimunerazione.

Articolo 10 (1) II diritto dell'ottenitore è dichiarato nullo, in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale di ciascuno Stato dell'Unione, ove risulti che le condizioni stabilite nei comma a) e b) del paragrafo (1) dell'articolo 6 non erano effettivamente soddisfatte al momento del rilascio del titolo di protezione.

(2) II diritto è revocato all'ottenitore o al suo avente causa che non sia in grado di presentare all'autorità competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette d'ottenere una nuova varietà avente le Foglio federale 1974, Voi. I

93

1450 caratteristiche morfologiche e fisiologiche definite al momento della sua approvazione.

(3) II diritto dell'ottenitore o del suo avente causa può essere revocato: a) se egli non presenta all'autorità competente, entro un termine prescritto e dopo avvertimento, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni giudicate necessari per il controllo della nuova varietà, o se non permette l'ispezione dei provvedimenti presi per la conservazione della varietà; b) se egli non ha pagato, entro i termini prescritti, le tasse eventualmente dovute per il mantenimento in vigore dei suoi diritti.

(4) II diritto dell'ottenitore non può essere revocato e l'ottenitore o il suo avente causa non può essere spodestato del suo diritto per motivi diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Articolo 11 (1) L'ottenitore o il suo avente causa è autorizzato a scegliere lo Stato dell'Unione nel quale chiede, per la prima volta, la protezione del suo diritto su una nuova varietà.

(2) L'ottenitore o il suo avente causa può chiedere ad altri Stati dell' Unione la protezione del suo diritto senza attendere che un altro titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione nel quale è stata fatta la prima domanda.

(3) La protezione chiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche, cui si applica la presente Convenzione, è indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa nuova varietà in altri Stati appartenenti o non appartenenti all'Unione.

Articolo 12 (1) L'ottenitore o al suo avente causa, il quale ha regolarmente depositato una domanda per ottenere la protezione di una nuova varietà in uno Stato dell'Unione, gode, per eseguire il deposito in altri Stati dell'Unione, di un diritto di priorità sino al termine di dodici mesi. Questo termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso nel termine.

(2) Per fruire delle disposizioni del paragrafo precedente, il nuovo deposito deve consistere in un'istanza di protezione della novità, nella rivendicazione della priorità della prima domanda e, nel termine di tre mesi, in una copia dei documenti costituenti siffatta domanda, certificata conforme dall'amministrazione che l'ha ricevuta.

(3) All'ottenitore o al suo avente causa è conferito un termine di quattro anni dopo la scadenza del termine di priorità per fornire allo Stato dell'

1451 Unione, presso il quale è stata depositata una domanda di protezione nelle condizioni previste al paragrafo (2), i documenti completivi e il materiale richiesto dalle leggi e regolamenti di questo Stato.

(4) Non possono essere opposti al deposito eseguito nelle condizioni precedenti i fatti avvenuti nel termine stabilito al paragrafo (1) corne, un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della, 'domanda o la sua utilizzazione. Questi fatti non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi, né alcuna possessione personale.

Articolo 13 (1) Una nuova varietà dev'essere designata mediante una denominazione.

(2) Questa denominazione deve permettere l'identificazione della nuova varietà; essa non può segnatamente essere composta solo di cifre.

La denominazione non deve poter indurre in errore o dar adito a confusioni riguardo alle caratteristiche, al valore o all'identità della nuova varietà o dell'ottenitore. Essa deve, in particolare, essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in qualsiasi Stato dell'Unione, varietà preesistenti della stessa specie botanica o d'una specie vicina.

(3) All'ottenitore o al suo avente causa non è concesso di depositare come denominazione di una nuova varietà una designazione per la. quale egli fruisce, in uno Stato dell'Unione, della protezione accordata ai marchi di fabbrica o di commercio, e che copre prodotti identici o analoghi giusta la legislazione sui marchi, né una designazione che possa dar adito a confusioni con questo marchio, salvo nel caso in cui egli si obblighi a rinunciare al suo diritto al marchio al momento in cui verrà eseguita la registrazione della denominazione della nuova varietà.

'L'ottenitore o il suo avente causa, se procede nondimeno al deposito della denominazione, non può più, a contare dal momento in cui quest'ultima è registrata, far valere diritti al marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suindicati.

(4) La denominazione della nuova varietà è depositata dall'ottenitore o dal suo avente causa presso il servizio previsto nell'articolo 30. Ove risulti che questa denominazione non risponda alle esigenze dei paragrafi precedenti, il servizio nega la registrazione ed esige che l'ottenitore o il suo avente causa proponga, nel termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione è registrata
simultaneamente al rilascio del titolo di protezione, conformemente ailla disposizione dell'articolo 7.

(5) Una nuova varietà può essere depositata negli Stati dell'Unione soltanto con la medesima denominazione. Il servizio competente per il rilascio del titolo di protezione in ciascuno Stato è tenuto a registrare la denomina-

1452

zione così depositata, a meno che esso accerti l'inadeguatezza di questa denominazione nel detto Stato. In questo caso, esso può esigere che l'ottenitore o il suo avente causa proponga una traduzione della denominazione originaria o un'altra denominazione adeguata.

(6) Se la denominazione di una nuova varietà è depositata presso il servizio competente di uno Stato dell'Unione, quest'ultimo la comunica all' Ufficio dell'Unione, previsto nell'articolo 15, il quale ne informa i servizi degli altri Stati dell'Unione. Qualsiasi Stato dell'Unione può trasmettere, per il tramite del suddetto Ufficio, le sue eventuali obiezioni allo Stato che ha fatto la comunicazione. Il servizio competente di ciascuno Stato dell'Unione 'notifica ogni registrazione di denominazione di una nuova varietà e ogni diniego di registrazione all'Ufficio dell'Unione il quale ne informa i servizi competenti degli altri Stati dell'Unione. Le registrazioni sono parimente notificate agli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a cura dell'Ufficio.

(7) Chiunque, in uno Stato dell'Unione, provvede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa d'una nuova varietà, deve usare la denominazione di questa nuova varietà, anche dopo la scadenza della protezione di tale varietà, purché, conformemente alle disposizioni del paragrafo (10), a detta utilizzazione non si oppongano diritti anteriori.

(8) Dal giorno in cui un titolo di protezione è stato rilasciato ad un ottenitore o al suo avente causa in uno Stato dell'Unione: a) la denominazione della nuova varietà non può, in nessuno degli Stati dell'Unione, essere utilizzata come denominazione di un'altra varietà della stessa specie botanica o d'una specie vicina; b) la denominazione della nuova varietà è considerata come designazione generica per questa varietà. Di conseguenza, per una denominazione identica a quella della nuova varietà o che possa dar adito a confusione con essa, nessuno, con riserva delle disposizioni del .paragrafo (10) può chiederne la registrazione, né ottenere la protezione, a titolo di marchio di fabbrica o di commercio, per prodotti identici o simili, conformemente alla legislazione sui marchi, in uno Stato qualsiasi dell'Unione.

(9) Per lo stesso prodotto,
è permesso aggiungere alla denomina/.ione della nuova varietà un marchio di fabbrica o di commercio.

(10) Restano impregiudicati i diritti precedenti di terzi, inerenti a segni distintivi dei loro prodotti o della loro azienda. Se, in virtù di un diritto anteriore, l'impiego della deEominazione di una nuova varietà è vietato a una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo (7), è obbligata ad utilizzarlo, il servizio competente esige, ove occorra, che l'ottenitore o il suo avente causa proponga un'altra denominazione per la nuova varietà.

1453 Articolo 14 (1) II diritto riconosciuto all'ottenitore, secondo le disposizioni della presente Convenzione, è indipendente dalle misure prese in ciascuno Stato dell'Unione allo scopo di disciplinarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e delle piante.

(2) Nondimeno, queste ultime misure devono evitare, per quanto possibile, di ostacolare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 15 Gli organi permanenti dell'Unione sono: a) il Consiglio; b) la Segreteria generale, detta Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali. Questo Ufficio è posto sotto l'alta vigilanza della Confederazione Svizzera.

Articolo 16 (1) II Consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione.

Ciascuno Stato dell'Unione nomina un rappresentante nel Consiglio e un supplente.

(2) Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da aggiunti o consulenti.

(3) Ciascuno Stato dell'Unione dispone di un voto nel Consiglio.

Articolo 17 (1) Gli Stati firmatari della presente Convenzione, che non l'hanno ancora ratificata, sono invitati come osservatori alle riunioni del Consiglio. I loro rappresentanti hanno voto consultivo.

(2) A dette riunioni possono parimente essere invitati altri osservatori o periti.

Articolo 18 (1) II Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un primo vicepresidente. Esso può eleggere altri vicepresidenti. 11 primo vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento.

(2) La durata del mandato presidenziale è di tre anni.

Articolo 19 (1) II Consiglio si aduna su convocazione del presidente.

1454 (2) Esso tiene una sessione ordinaria una volta l'anno. Inoltre, il presidente può riunire il Consiglio di proprio moto; esso deve però adunarlo nel termine di tre mesi quando un terzo almeno degli Stati dell'Unione lo domanda.

Articolo 20 (Î) II Consiglio stabilisce il suo regolamento interno.

(2) II Consiglio stabilisce il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione, dopo aver sentito il Governo della Confederazione Svizzera.

Il Governo della Confederazione Svizzera ne assicura l'esecuzione.

(3) Questi regolamenti e le loro modificazioni eventuali devono essere adottati alla maggioranza dei tre quarti degli Stati dell'Unione.

Articolo 21 a) b) e)

d)

e) f)

g) h)

Le missioni del Consiglio sono le seguenti: studiare i provvedimenti atti ad assicurare la tutela e a favorire lo sviluppo dell'Unione; esaminare il rapporto annuo d'attività dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima; dare alla Segreteria generale, le cui attribuzioni sono stabilite nell'articolo 23, ogni necessaria direttiva, comprese quelle concernenti i collegamenti con i servizi nazionali; esaminare ed approvare il bilancio di previsione dell'Unione e stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di eia scuno Stato membro; esaminare ed approvare i conti presentati dal Segretario generale; stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste in detto articolo e prendere le misure necessarie alla loro preparazione; presentare al Governo della Confederazione Svizzera le proposte concernenti le nomine del Segretario generale e dei funzionari superiori; prendere, in modo generale, ogni decisione intesa al buon funziona mento dell'Unione.

Articolo 22

Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione e la determinazione dei contributi di ciascuno Stato. Nei due ultimi casi, la maggioranza richiesta è quella dei tre quarti dei membri presenti.

1455 Articolo 23 (J) L'Ufficio dell'Unione è incaricato dello svolgimento delle missioni e dei compiti affidatigli dal Consiglio. Esso è diretto dal'segretario generale.

(2) II Segretario generale risponde davanti al Consiglio; assicura, l'esecuzione delle decisioni del Consiglio.

Egli presenta il bilancio di previsione al Consiglio per approvazione e ne assicura l'esecuzione.

Egli rende conto annualmente al Consiglio della gestione e gli presenta un rapporto su l'attività e la situazione finanziaria dell'Unione.

(3) II Segretario generale e i funzionari superiori sono nominati, su proposta del Consiglio, dal Governo della Confederazione Svizzera, che stabilisce le condizioni della loro assunzione.

Lo statuto e la rimunerazione degli altri quadri dell'Ufficio dell'Unione sono stabiliti nel regolamento amministrativo e finanziario.

Articolo 24 II Governo della Confederazione Svizzera sorveglia le spese dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali come anche i conti di quest'ultimo. Esso presenta al Consiglio un rapporto annuo sulla sua missione di controllo.

Articolo 25 Le modalità della cooperazione tecnica e amministrativa dell'Unione per la protezione delle novità vegetali e delle Unioni amministrate dagli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica sono determinate in un regolamento, istituito dal Governo della Confederazione Svizzera, d'intesa con le Unioni interessate.

Articolo 26 (1) Le spese dell'Unione sono coperte mediante: a) i contributi annui degli Stati dell'Unione; b) la rimunerazione di prestazioni di servizi; e) introiti diversi.

(2) Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell'Unione sono ripartiti in tre classi: 1a classe cinque unità 2a classe tre unità 3a classe una unità Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionatamente al numero d'unità della classe cui appartiene.

1456 (3) II valore dell'unità di partecipazione è ottenuta dividendo, per il periodo budgetario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati per il numero totale delle unità.

(4) Ciascuno Stato dell'Unione indica, al momento della sua adesione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione può dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe.

Questa dichiarazione deve avvenire almeno sei mesi innanzi la fine dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.

Articolo 27 (1) La presente Convenzione è sottoposta a revisioni periodiche allo scopo di inserirvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.

(2) A tale scopo hanno luogo conferenze ogni cinque anni a meno che il Consiglio, alla maggioranza dei cinque sesti dei membri presenti, giudichi che una siffatta conferenza debba essere anticipata o prorogata.

(3) La conferenza delibera validamente soltanto se è rappresentata almeno la metà degli Stati membri dell'Unione.

Per essere approvato, il testo riveduto della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati membri dell'Unione, rappresentati alla conferenza.

(4) II testo riveduto entra in vigore, riguardo agli Stati dell'Unione che l'hanno ratificato, quando è stato ratificato dai cinque sesti degli Stati dell' Unione. L'entrata in vigore ha luogo trenta giorni dopo il deposito dell' ultimo strumento di ratificazione. Tuttavia, se la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione, rappresentati nella conferenza, giudica che il testo riveduto contenga emendamenti di natura tale da escludere, per gli Stati dell'Unione, che non ratificherebbero detto testo, la possibilità di permanere vincolati al testo precedente riguardo agli altri Stati dell'Unione, l'entrata in vigore del testo riveduto avviene due anni dopo il deposito dell' ultimo strumento di ratificazione. In siffatto caso, il testo precedente cessa, a contare da detta entrata in vigore, di vincolare gli Stati aventi ratificato il testo riveduto.

Articolo 28 (1) L'Ufficio dell'Unione utilizza, nell'adempimento delle sue missioni, le lingue francese, tedesca e inglese.

(2) Le riunioni del Consiglio come anche le conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue.

1457 (3) Alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, il Consiglio può decidere, se necessario, l'impiego di altre lingue.

Articolo 29 Gli Sitati dell'Unione si riservano la facoltà di conchiudere fra di essi accordi particolari per la protezione delle novità vegetali, nella misura in cui detti accordi non siano contrari alle disposizioni della presente Convenzione.

Gli Stati dell'Unione, che non sono partecipi di siffatti accordi, possono aderirvi, a richiesta.

Articolo 30 (1) Ciascuno Stato dell'Unione s'obbliga a prendere ogni necessario provvedimento per l'applicazione della presente Convenzione.

In particolare esso si obbliga: a) ad assicurare ai cittadini degli altri Stati dell'Unione i ricorsi legali appropriati che permettono loro di tutelare efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione; .

b) a istituire un servizio speciale di protezione delle novità vegetali oppure a incaricare di detta protezione un servizio già esistente; e) ad assicurare la comunicazione al pubblico delle informazioni concernenti questa protezione e, al minimo, la pubblicazione periodica dell' elenco dei titoli rilasciati.

(2) Possono parimente essere conchiusi tra gli Stati dell'Unione accordi particolari intesi all'impiego eventuale in comune di servizi incaricati di provvedere all'esame delle nuove varietà, previsto nell'articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e dei documenti di riferimento necessari.

(3) Resta inteso che al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o d'adesione, ciascuno Stato dev'essere in grado, conformemente alla sua legislazione interna, di applicare le disposizioni della presente convenzione.

Articolo 31 (1) La presente Convenzione è aperta, fino al due dicembre millenovecentosessantadue, alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza di Parigi per la protezione delle novità vegetali.

(2) La presente Convenzione è sottoposta a ratificazione; gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese, che notifica il deposito agli Stati firmatari.

(3) Non appena sarà ratificata da tre Stati almeno, la Convenzione entra in vigore tra questi Stati trenta giorni dopo il deposito del terzo stru-

1458

mento di ratificazione. Riguardo a ciascuno degli Stati che la. ratificheranno successivamente, la Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione.

Articolo 32 (1) La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati non firmatari alle condizioni previste nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo.

(2) Le domande d'adesione sono presentate al Governo della Confederazione Svizzera, che le notifica agli Stati dell'Unione.

(3) Le domande d'adesione sono esaminate dal Consiglio, tenuto conto segnatamente delle disposizioni dell'articolo 30.

Tenuto conto della natura della decisione da prendere e in deroga alla norma osservata per le conferenze di revisione, l'adesione di uno Stato non firmatario risulta acquisita se la sua domanda è accettata alla maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti.

Al momento del voto, i tre quarti degli Stati dell'Unione devono essere rappresentati.

(4) In caso di decisione favorevole, lo strumento d'adesione è depositato presso il Governo della Confederazione Svizzera, il quale notifica il deposito agli Stati dell'Unione.

L'adesione ha effetto trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.

Articolo 33 (1) Al momento della ratificazione della convenzione, se trattasi di uno Stato firmatario, o al momento della presentazione della sua domanda d'adesione, se trattasi di un altro Stato, ciascuno Stato indica, nel primo caso al Governo della Repubblica francese e, nel secondo caso, al Governo della Confederazione Svizzera, l'elenco dei generi e delle specie per cui si obbliga ad applicare le disposizioni della Convenzione alle condizioni previste all'articolo 4. Esso precisa inoltre, nel caso di generi o specie di cui al paragrafo (4) di detto articolo, se intende prevalersi della facoltà di limitazione ammessa da questa disposizione.

(2) Ciascuno Stato dell'Unione che decide successivamente d'applicare le disposizioni della convenzione ad altri generi o specie, trasmette le stesse indicazioni di quelle previste nel paragrafo (1) del presente articolo al Governo della Confederazione Svizzera e all'Ufficio dell'Unione, almeno trenta giorni innanzi l'applicazione della sua decisione.

(3) II Governo della Repubblica francese oppure, se del caso, il Governo della Confederazione Svizzera trasmette immediatamente a tutti gli

1459 Stati dell'Unione le indicazioni previste nei paragrafi (1) e (2) del presente articolo.

Articolo 34 (1) Qua'lsiasi Stato dell'Unione dichiara, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, .se la Convenzione è applicabile all'insieme oppure a una parte dei suoi territori o a uno, a parecchi o all'insieme degli Stati o territori per i quali è autorizzato a stipulare.

Successivamente esso può, in qualsiasi momento e in virtù di una. notificazione al Governo della Confederazione Svizzera, completare questa dichiarazione. La notificazione ha effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte di quest'ultimo Governo.

(2) II Governo che ha ricevuto le dichiarazioni e le notificazioni menzionate nel paragrafo (1) del presente articolo ne informa gli altri Stati dell'Unione.

Articolo 35 Nonostante le disposizioai dell'articolo 6, qualsiasi Stato dell'Unione, senza che sorga alcun obbligo per gli altri Stati dell'Unione, è autorizzato a limitare l'esigenza posta alla novità prevista nell'articolo suddetto, per quanto concerne le varietà di creazione recente, che sussisterà al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione rispetto a detto Stato.

Articolo 36 (1) L'ottenitore di una nuova varietà protetta in uno Stato oppure il suo avente causa se, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per uno Stato dell'Unione, beneficia in detto Stato della protezione della denominazione di questa varietà come marchio di fabbrica o di commercio per prodotti identici o analoghi secondo la legislazione sui marchi, può sia rinunciare alla protezione come marchio di fabbrica o di commercio, sia depositare una nuova denominazione per la varietà invece della denominazione precedente. Se, entro un termine di sei mesi, una nuova denominazione non è stata depositata, l'ottenitore o il suo avente causa non può più far valere diritti sul marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suddetti.

(2) Se per la varietà è registrata una nuova denominazione, l'ottenitore o il suo avente causa può vietare l'impiego della denominazione anteriore alle persone che, innanzi l'entrata in vigore della presente Convenzione, erano tenute ad utilizzare la precedente denominazione soltanto ailla scadenza del termine di un anno, a contare dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.

1460 Articolo 37 La presente Convenzione non pregiudica i diritti acquisiti, sia in virtù di legislazioni nazionali degli Stati dell'Unione, sia in virtù di accordi conchiusi fra gli Stati.

Articolo 38 (1) Qualsiasi vertenza sorta fra due o più Stati dell'Unione, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non è stata composta mediante negoziati, è sottoposta, a domanda di uno degli Stati interessati, al Consiglio il quale s'adopera ad ottenere un accordo fra detti Stati.

(2) Se un siffatto accordo non è stato realizzato entro il termine di sci mesi a contare dal momento in cui la vertenza è stata sottoposta al Consiglio, quest'ultima è deferita a un Tribunale arbitrale, a semplice domanda di uno degli Stati interessati.

(3) II Tribunale è composto di tre arbitri.

Nel caso in cui due Stati siano parti della vertenza, ciascun Stato designa un arbitro.

Nel caso in cui più di due Stati siano parti della vertenza, due degli arbitri sono designati di comune accordo dagli Stati interessati.

Se gli Stati interessati non hanno designato gli arbitri entro il termine di due mesi a contare dalla data in cui la domanda di costituzione del Tribunale è stata loro notificata dall'Ufficio dell'Unione, ciascuno degli Stati interessati può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedere alle necessarie designazioni.

11 terzo arbitro è designato in ogni caso dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se il Presidente è cittadino di uno degli Stati litigiosi, il vicepresidente provvede alle designazioni suddette, a meno che non sia egli stesso cittadino di uno degli Stati parte della vertenza. In quest'ultimo caso, spetta al membro della Corte che non è cittadino di uno degli Stati parte della vertenza e che è stato scelto dal Presidente di provvedere alle designazioni necessarie.

(4) La decisione arbitrale è definitiva e coercitiva per gli Stati interessati.

(5) II Tribunale stabilisce la sua procedura, a meno che gli Stati interessati dispongano altrimenti.

(6) Ciascuno Stato parte della vertenza assume le spese della propria rappresentanza dinanzi al Tribunale arbitrale; le altre spese sono addossate, in parti uguali, a ciascuno degli Stati.

1461

Articolo 39 Al momento della firma, ratificazione o adesione, non dev'essere espressa riserva alcuna.

Articolo 40 (1) La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata.

(2) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 27 paragrafo (4), sii uno Stato dell'Unione disdice la Convenzione, la disdetta ha effetto alla scadenza del termine di un anno a contare dal giorno in cui essa è stata notificata dal Governo della Confederazione Svizzera agli altri Stati dell'Unione.

(3) Qualsiasi Stato dell'Unione può, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione cessa d'essere applicabile a taluni dei suoi territori o degli Stati o territori per i quali ha stipulato in virtù delle disposizioni dell'articolo 34. Questa dichiarazione ha effetto alla scadenza del termine di un anno a contare dal giorno in cui essa è stata notificata dal Governo della Confederazione Svizzera agli altri Stati dell'Unione.

(4) Le disdette e le dichiarazioni non pregiudicano i diritti acquisiti, nel quadro della presente Convenzione, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nei paragrafi (2) e (3) del presente articolo.

Articolo 41 (1) La presente Convenzione è redatta in un esemplare in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese.

(2) Una copia certificata conforme è trasmessa da questo Governo a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

(3) Saranno compilate traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, olandese.

In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatta a Parigi, il due dicembre millenovecentosessantuno.

(Si omettono le firme)

1462

Allegato

Elenco previsto nell'artìcolo 4 paragrafo (3) Specie da proteggere in ciascun genere 1 - Frumento

2 - Orzo 3 - Avena 4 5 6 7

-

Granoturco Patate Piselli Fagiuoli

8 - Erba medica 9 10 11 12 13

-

Trifoglio Loglio Lattuga Melo Rosa

-- Triticum aestivum L. ssp. vulgäre (VlLL, HOST) MAC KAY Trìcticum dumm DESF.

-- Hordeum vulgäre L. s. lat.

-- A vena saliva L. o Rìz-Oryza saliva L.1) A vena byzantina C. KOCH -- Zea Mays L.

-- Solarium tuberosum L.

-- Pisum sativum L.

-- Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus coccineus L.

-- Medicago saliva L.

Medicago varia MARTYN -- Trifolium pratense L.

-- Lolium sp.

-- Lacluca saliva L.

-- Malus domestica BORKH -- Rosa hört, o Garofano-Dianthus caryophyllus L. J>

Se la scelta riguarda 2 generi opzionali: numeri 3 o 13 suindicati, questi contano per un solo genere.

!)

Per agevolare l'adesione alla Convenzione al maggior numero di Stati, sono previste due possibilità d'opzione: Avena (Avena saliva L., A. Byzantina C.

Koch) o Riso, e Rosa (Rosa hört) o Garofano (Dianthus caryophyllus L.).

1463

Atto addizionale del 10 novembre 1972 che modifica la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali

Gli Stati contraenti, considerato che, vista l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961, il sistema di contribuzione degli Stati dell'Unione previsto in detta Convenzione non consente una sufficiente differenziazione tra gli Stati dell'Unione per quanto concerne la quota di ciascuno di essi nel totale dei contributi, considerando inoltre che è auspicabile modificare le disposizioni di questa Convenzione concernenti, da un lato, i contributi degli Stati dell' Unione e, dall'altro, il diritto di voto nel caso di ritardo del pagamento di questi contributi, tenuto conto dell disposizioni dell'articolo 27 di detta Convenzione, hanno convenuto quanto segue: Articolo I L'articolo 22 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, dell 2 dicembre 1961, detta qui di seguito «Convenzione» è sostituito dal testo seguente: «Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione, la determinazione dei contributi di ciascuno Stato dell'Unione, la facoltà prevista nel paragrafo (5) dell'articolo 26, concernente il pagamento della metà del contributo corrispondente alia classe V e per qualsiasi decisione relativa al diritto di voto secondo il paragrafo (6) dell'articolo 26. In questi quattro ultimi casi, la maggioranza richiesta è quella dei tre quarti dei membri presenti.»

1464 Articolo II L'articolo 26 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «(1) Le spese dell'Unione sono coperte mediante: a) i contributi annui degli Stati dell'Unione; b) la rimunerazione delle prestazioni di servizi; e) introiti diversi.

(2) Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell'Unione sono ripartiti in cinque classi: Classe I 5 unità Classe II 4 unità Classe III 3 unità Classe IV 2 unità Classe V 1 unità Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionatamente al numero d'unità della classe cui appartiene (3) II valore dell'unità di partecipazione è ottenuto dividendo, per il periodo budgetario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati dell'Unione per il numero totale delle unità.

(4) Ciascuno degli Stati dell'Unione indica, al momento della sua adesione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell' Unione può dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un' altra classe.

Questa dichiarazione deve essere presentata al Segretario generale dell' Unione sei mesi almeno innanzi la fine dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.

(5) A richiesta di uno Stato dell'Unione o di uno Stato che presenta una domanda d'adesione alla Convenzione secondo l'articolo 22 ed esprime il desiderio d'essere assegnato alla classe V, il Consiglio può decidere, allo scopo di tener conto di circostanze eccezionali, d'autorizzare questo Stato a pagare soltanto la metà del contributo corrispondente alla classe V. Questa decisione rimane applicabile fino al momento in cui lo Stato interessato rinuncia alla facoltà accordata o dichiara che desidera essere assegnato ad un'altra classe oppure fino al momento in cui il Consiglio abroga la sua decisione.

(6) Uno Stato dell'Unione, in mora con il pagamento dei suoi contributi, non può esercitare il diritto di voto nel Consiglio se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due ultimi

1465 anni completi trascorsi, ma non è esonerato dagli obblighi, né privato degli altri diritti risultanti 'dalla presente Convenzione. Nondimeno, il Consiglio può autorizzare detto Stato a esercitare il diritto di voto fino al momento in cui giudica che il ritardo risulti da circostanze eccezionali e inevitabili.» Articolo III . Le disposizioni del paragrafo (6) dell'articolo 26 della Convenzione sono applicabili soltanto se tutti gli Stati dell'Unione hanno ratificato il presente Atto addizionale o vi hanno aderito.

Articolo IV Gli Stati dell'Unione sono assegnati alla classe di cui al presente Atto addizionale che comprende il medesimo numero d'unità di quella che hanno scelto in applicazione della Convenzione, a meno che al momento del deposito del loro strumento di ratificazione o d'adesione esprimano il desiderio d'essere assegnati ad un'altra Classe secondo il presente Atto addizionale.

Articolo V (1) II presente Atto addizionale è aperto alla firma degli Stati dell' Unione e degli Stati firmatari della Convenzione fino al primo aprile millenovecentosettantatre.

(2) II presente Atto addizionale è sottoposto a ratificazione.

(3) II presente Atto addizionale è aperto all'adesione degli Stati non firmatari conformemente alle disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 32 della Convenzione.

(4) Dopo l'entrata in vigore del presente Atto addizionale, uno Stato può aderire alla Convenzione soltanto se aderisce simultaneamente al presente Atto addizionale.

(5) Gli strumenti di ratificazione del presente Atto addizionale e gli strumenti d'adesione a detto Atto, degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che la ratificano simultaneamente alla ratificazione o adesione al presente Atto addizionale, sono depositati presso il Governo della Repubblica francese. Gli strumenti di ratificazione del presente Atto addizionale e gli strumenti d'adesione a detto Atto, degli Stati che hanno aderito alla Convenzione o che vi aderiscono simultaneamente alla ratificazione o adesione al presente Atto addizionale, sono depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera.

Articolo VI (1) II presente Atto addizionale entra in vigore conformemente al primo e secondo periodo del paragrafo (4) dell'articolo 27 della Convenzione.

Foglio federale 1974, Voi. 1

94

1466 (2) Rispetto a qualsiasi Stato che deposita il suo strumento di ratificazione del presente Atto addizionale o il suo strumento d'adesione a detto Atto dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Atto addizionale entra in vigore trenta giorni successivamente al deposito di questo strumento.

Articolo VII Non è ammessa alcuna riserva al presente Atto addizionale.

Articolo Vili (1) II presente Atto addizionale è firmato in un esemplare originale in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese.

(2) II segretario generale dell'Unione, dopo consultazione dei Governi interessati, provvedere ad allestire traduzioni ufficiali del presente Atto addizionale, nelle lingue tedesca, inglese, spagnuola, italiana e olandese e nelle altre lingue che il Consiglio dell'Unione può designare. In quest'ultimo caso, il Segretario generale dell'Unione compila parimenti una traduzione ufficiale della Convenzione in una lingua così designata.

(3) II Segretario generale dell'Unione trasmette ai Governi degli Stati di cui al paragrafo (1) dell'articolo V e al Governo di qualsiasi altro Stato che ne fa domanda due copie, certificate conformi dal Governo della Repubblica francese, del testo firmato del presente Atto addizionale.

'(4) II Segretario generale dell'Unione provvede alla registrazione del presente Atto addizionale presso la Segreteria dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

(5) II Governo della Repubblica francese notifica al Segretario generale dell'Unione le firme del presente Atto addizionale ed i depositi presso detto Governo degli strumenti di ratificazione e d'adesione. Il Governo della Confederazione Svizzera notifica al Segretario generale dell'Unione il deposito, presso detto Governo, degli strumenti di ratificazione e d'adesione.

(6) II Segretario generale dell'Unione informa gli Stati dell'Unione e gli Stati firmatari della Convenzione sulle notificazioni ricevute conformemente al capoverso precedente come anche sull'entrata in vigore del presente Atto addizionale.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente atto addizionale.

Fatto a Ginevra, il dieci novembre millenovecentosettanta'due.

1467

(Disegno)

Legge federale sulla protezione delle novità vegetali L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 19741), decreta: Capitolo primo: Disposizioni generali Sottocapitolo primo: Campo d'applicazione Art. l

Campo d'applicazione materiale L'ottenimento di nuove varietà vegetali (varietà) è protetto nei limiti della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione), come pure della presente legge e delle prescrizioni d'esecuzione.

2 II termine di varietà si applica a qualsiasi «cultivar», clone, linea, ceppo e ibrido, senza riguardo se il materiale iniziale da cui questi provengono sia di origine artificiale o naturale.

3 Una nuova varietà protetta è determinata dalla sua descrizione ufficiale e dalla coltura della varietà stessa nella collezione di riferimento del servizio di controllo.

Art. 2 Campo d'applicazione personale 1 Possono prevalersi dei diritti inerenti a questa legge: a. tutti i cittadini svizzeri o tutte le persone aventi la sede o il domicilio in Svizzera; b. i cittadini di un altro Stato dell'Unione, se questo concede la protezione per le varietà dell'identica specie o se la varietà, secondo la specie, figura nell'elenco annesso alla Convenzione.

1

"FF 1974 11399

1468 2

Sono considerati Stati dell'Unione, ai sensi della presente legge, i Paesi partecipi della Convenzione. Sono parificate ai cittadini degli Stati dell'Unione le persone aventi la sede o il domicilio in uno di questi Paesi; sono equiparati agli Stati dell'Unione i Paesi che concedono la reciprocità alla Svizzera.

Art. 3

Mandatario in Svizzera Chi non ha né sede né domicilio in Svizzera può partecipare ad una procedura disciplinata dalla presente legge e valersi dei diritti che da questa derivano soltanto se ha designato un suo mandatario in Svizzera. Questi ha facoltà di rappresentanza dinanzi all'Ufficio della protezione delle varietà (Ufficio), come pure nelle vertenze concernenti la protezione delle varietà. Sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio dell'avvocatura.

Art. 4

Riserva di trattati internazionali I depositanti della domanda del titolo di protezione e coloro che già lo posseggono possono invocare disposizioni del testo più recente, ratificato dalla Svizzera, di convenzioni multilaterali, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle delia presente legge.

Sottocapitolo II: Condizioni per la protezione delle varietà Art. 5

Varietà suscettibili di protezione 1

La protezione è ammessa per le varietà che sono nuove, stabili e sufficientemente omogenee; esse devono inoltre appartenere a un genere o una specie botanica che il Consiglio federale ha iscritto nell'elenco delle varietà.

2

È considerata nuova la varietà che si distingue nettamente, con una o più caratteristiche importanti, da qualsiasi altra specie generalmente conosciuta al momento in cui è effettuato il deposito della domanda del titolo di protezione.

3

II fatto che una varietà sia di per sé generalmente conosciuta non infirma affatto il carattere di novità, a meno che essa, al momento in cui è depositata la domanda per il rilascio del titolo di protezione e d'intesa con l'ottenitore o il suo successore legale, non sia già stata offerta 'sul mercato o messa professionalmente in vendita in Svizzera o da oltre quattro anni all'estero.

1469 Art. 6

Denominazione della varietà 1

La varietà dev'essere designata con una denominazione che permetta di identificarla.

2

Questa denominazione non deve: a. indurre in errore, né essere confusa con un'altra denominazione che sia già stata depositata o registrata in un Paese dell'Unione per una varietà dell'identica specie botanica o di un'altra similare; b. essere contraria all'ordine pubblico, ai buoni costumi, al diritto federale o alle convenzioni internazionali; e. essere composta unicamente di cifre.

3 Se la stessa varietà ha già formato oggetto di una domanda di protezione o di registrazione in un altro Stato dell'Unione, la denominazione dev'essere ripresa, salvo nel caso in cui essa si dimostri impropria per motivi d'ordine linguistico o altre ragioni.

Art. 7

Marchio 1

Oltre alla denominazione, per la stessa varietà può essere utilizzato un marchio di dicitura diversa.

2 Se il depositante notifica per una varietà una denominazione che corrisponde al marchio registrato per la varietà in questione o per un'altra varietà dell'identica specie botanica o di un'altra similare, o che può essere confusa con essa, egli non può più rivendicare un diritto derivante dal marchio dal momento in cui ha ottenuto il titolo 'di protezione per la sua varietà in un Paese dell'Unione.

Art. 8 Utilizzazione della denominazione della varietà Chi offre o mette professionalmente in commercio del materiale di moltiplicazione è tenuto ad utilizzare la denominazione della varietà. Questo obbligo sussiste anche se il titolo di protezione è scaduto.

2 Sono riservati i diritti opposti di terzi.

1

Sottocapitolo III: Diritto alla protezione Art. 9

Principio 1

II diritto alla protezione di una varietà appartiene all'ottenitore, al suo successore legale o al terzo cui appartenga la varietà per un altro motivo d'ordine giuridico.

1470 2

Se più persone hanno ottenuto insieme una varietà, questo diritto appartiene loro in comune.

3

Se la varietà è stata conseguita da più persone in modo indipendente tra loro, il diritto appartiene a quella che può invocare una notifica anteriore o una notifica che fruisce di una priorità anteriore.

Art. 10 Posizione del depositante Chi effettua il deposito di una varietà è riconosciuto come autorizzato, fino a prova del contrario, a domandare il titolo di protezione.

Art. 11 Diritto di priorità Chi notifica una varietà nello spazio di dodici mesi a decorrere dall' epoca in cui egli stesso o il suo avente causa ha depositato regolarmente la prima domanda in un altro Paese dell'Unione, fruisce di un diritto di priorità per il primo deposito. Questo diritto di priorità ha per effetto di non rendere opponibili al secondo deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

1

2

II diritto di priorità dev'essere rivendicato al momento in cui viene effettuato il deposito della varietà. Copie autenticate dei documenti che compongono la prima domanda devono essere presentate all'ufficio entro il termine di tre mesi. Se queste condizioni non sono adempiute, il diritto alla priorità si estingue.

Sottocapitolo IV: GB effetti della protezione delle varietà Art. 12 In generale Per effetto della protezione delle varietà nessuno può, senza il consenso del possessore, produrre professionalmente come tale del materiale di moltiplicazione della varietà protetta, né offrirlo sul mercato o metterlo professionalmente in commercio.

1

2

È considerato materiale di moltiplicazione per la produzione di piante: a. il materiale riprodotto per via generativa (sementi, frutti, ecc.); b. il materiale riprodotto per via vegetativa (piante o parti di piante quali talee, tuberi, bulbi, ecc.).

1471 3

L'utilizzazione di materiale di moltiplicazione della varietà protetta per l'ottenimento di una nuova varietà, come pure la produzione e la messa in commercio di materiale di moltiplicazione di questa nuova varietà non soggiacciono all'autorizzazione del possessore del titolo di protezione; il suo consenso è nondimeno necessario se del materiale di moltiplicazione della varietà protetta dev'essere utilizzato regolarmente per la produzione di materiale di moltiplicazione della nuova varietà.

Art. 13

Regolamento per le piante ornamentali 1

Nel caso di piante ornamentali a moltiplicazione vegetativa, nessuno può, senza il consenso del possessore del titolo di protezione, utilizzare, per la produzione commerciale di piante ornamentali o di fiori recisi, piante o parti di piante che abitualmente sono messe in commercio a scopi diversi dalla moltiplicazione.

2

II Consiglio federale può, per certune varietà di piante ornamentali, estendere questa protezione fino al prodotto messo come tale in commercio se lo esigono gli interessi del possessore del titolo di protezione. In simili casi, la protezione ampliata è ristretta al titolare svizzero e ai cittadini degli Stati che concedono l'uguale diritto.

Sottocapitolo V: Modificazioni nell'esistenza della protezione Art. 14

Scadenza della durata di protezione Di massima, la protezione dura fino alla fine del ventesimo anno successivo al rilascio del titolo. Il Consiglio federale può, per talune specie o certuni gruppi di piante, fissare una durata più estesa, comunque non superiore a venticinque anni.

Art. 15

Estinzione anticipata II titolo di protezione si estingue se: a. il possessore rinuncia al suo titolo con una dichiarazione scritta e indirizzata all'Ufficio; b. una tassa annuale scaduta non è pagata tempestivamente.

1

2

La rinuncia potrà essere revocata finché l'Ufficio non l'ha ancora pubblicata.

1472 Art. 16

Dichiarazione di nullità 1

A domanda, l'Ufficio pronuncia la nullità del titolo di protezione se è accertato ch'esso non avrebbe dovuto essere rilasciato in difetto del carattere di novità, o se la stessa varietà ha già formato oggetto di una protezione fondata su un deposito anteriore o che fruisce di una priorità anteriore.

2

Chiunque provi di avere interesse ad una dichiarazione di nullità è autorizzato a proporre l'azione.

3 Se il titolo di protezione è stato rilasciato con riconoscimento della priorità derivata da un deposito all'estero, senza che sia tuttavia stato ottenuto il titolo estero, il possessore del titolo può essere tenuto a specificare i motivi per cui il titolo estero non è stato rilasciato e a presentare i relativi mezzi di prova. In caso di rifiuto, l'Ufficio decide secondo il suo libero apprezzamento.

Art. 17 Revoca L'Ufficio revoca il titolo di protezione se il possessore: a. non è in grado di mettere a disposizione il materiale di moltiplicazione che permetta di ottenere la nuova varietà con le sue caratteristiche morfologiche e fisiologiche corrispondenti a quelle definite al momento in cui è stato rilasciato il titolo di protezione; b. non presenta, entro il termine fissatogli dall'Ufficio e dopo intimazione, il materiale di moltiplicazione, i documenti e le informazioni necessari al controllo delle nuove varietà o non permette l'ispezione ulteriore dei provvedimenti adottati per conservare la varietà.

1

2

La revoca del titolo di protezione diviene effettiva con la sua iscrizione nel registro dei titoli di protezione delle varietà.

Sottocapitolo VI: Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del titolo di protezione e il diritto alla protezione delle varietà Art. 18

Trasferimento 11 diritto al rilascio del titolo di protezione e alla protezione della varietà è cedibile o trasmissibile per successione in tutto o in parte.

2 Contro colui che in buona fede acquisisce i diritti alla protezione possono essere opposti i diritti di terzi soltanto se questi sono iscritti nel registro dei titoli di protezione delle varietà.

1

1473 Art. 19 Cessione 1

Quando la domanda del titolo di protezione è stata depositata da una persona che, secondo l'articolo 9, non aveva diritto alla protezione della varietà, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda oppure, se il titolo è già stato rilasciato, intentare un'azione per la cessione di questo.

2 L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data di pubblicazione della protezione della varietà. L'azione diretta contro il convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine.

3 Se l'azione è accolta, i diritti concessi nell'intervallo a profitto di terzi divengono caduchi.

Art. 20 Espropriazione Se i bisogni dell'approvvigionamento del Paese lo esigono, il Consiglio federale può ordinare l'espropriazione totale o parziale del titolo di protezione.

2 L'espropriato ha diritto a un risarcimento completo che, in caso di contestazione, è stabilito dal Tribunale federale; le disposizioni del capo II della legge del 20 giugno 19301' sulla espropriazione sono applicabili per analogia.

1

Sottocapitolo VII: Licenze

Art. 21 Concessione di licenze, in generale 1 II possessore del titolo di protezione può autorizzare una terza persona a utilizzare la varietà protetta (concessione di licenze). Se la varietà appartiene a più persone in comune, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.

2 Le licenze fatte valere contro chi, in buona fede, ha acquistato diritti sul titolo di protezione sono efficienti soltanto se esse sono iscritte nel registro dei titoli della protezione delle varietà.

Art. 22 Rilascio obbligatorio della licenza 1 Chiunque al quale la domanda di licenza sia stata respinta 'senza motivi fondati dal possessore del titolo di protezione può promuovere davanti al giudice un'azione per la concessione di una licenza. Il rilascio di una licenza può essere imposto soltanto se l'interesse pubblico lo esige.

" RS 711

1474 2

II giudice determina la portata e la durata della licenza, come pure l'indennità da pagare. La licenza rilasciata obbligatoriamente non può essere esclusiva e non è trasferibile.

3

Se l'azione appare fondata, il giudice può, a domanda dell'attore e con riserva di una decisione definitiva, concedergli una licenza se questi fornisce al convenuto assicurazioni adeguate. Prima della concessione della licenza dev'essere sentito il convenuto.

Capitolo II: Organizzazione e procedura per il rilascio del tìtolo di protezione Sottocapitolo primo: Organizzazione e competenza Art. 23

Ufficio della protezione delle varietà L'Ufficio è annesso alla Divisione dell'agricoltura del Dipartimento federale dell'economia pubblica. A meno che la presente legge non disponga altrimenti, l'Ufficio è competente a rilasciare il titolo di protezione e ad esaminare le questioni che ne derivano.

Art. 24

Servizio incaricato dell'esame 1

II compito di esaminare se la varietà è nuova, sufficientemente omogenea e stabile spetta alle stazioni federali di ricerche agronomiche. Se si tratta di novità vegetali proprie di quest'ultime, l'Ufficio affida questo compito ad un altro servizio appropriato. Sono riservati gli accordi internazionali ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 della Convenzione.

2

Con l'approvazione dell'Ufficio, il servizio incaricato dell'esame può far capo alla collaborazione di terzi e prendere in considerazione i risultati di esami svoltisi all'estero.

Art. 25 Autorità di ricorso 1

Le decisioni dell'Ufficio concernenti l'ammissibilità di una varietà alla protezione, ai sensi dell'articolo 5, possono essere impugnate presso la Sezione dei ricorsi dell'Ufficio della proprietà intellettuale. Quest'ultima decide definitivamente.

2

Contro tutte le altre decisioni della sezione è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

3 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della giustizia amministrativa federale.

1475 Sottocapitolo II: Deposito della domanda e esame della varietà

Art. 26 Forma della domanda e data del deposito 1

Chi vuole far proteggere una varietà deve depositare all'Ufficio, nella forma prescritta, una domanda corredata delle indicazioni e dei documenti richiesti. Egli paga nel contempo la tassa di deposito della domanda.

2

Data del deposito della domanda è considerato il momento in cui è stato depositato l'inserto ed è stata pagata la tassa prescritta.

Art. 27 Procedura di notificazione 1

Una domanda incompleta o non conforme alle prescrizioni deve, su invito dell'Ufficio, essere messa in regola. L'Ufficio ha .diritto di fare altre richieste in qualsiasi tempo.

2

Se alle manchevolezze non è stato ovviato entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.

Art. 28 Pubblicazione della domanda 1

La domanda depositata regolarmente viene pubblicata dall'Ufficio.

Devono per lo meno essere pubblicati: a. la data di deposito della domanda; b. il nome o la ditta e l'indirizzo del depositante e, se è il caso, del suo mandatario; e. il nome e l'indirizzo dell'ottenitore, se questi non è il depositante; d. la proposta per la denominazione della varietà; e. il genere o la specie cui appartiene la varietà che forma oggetto della domanda di protezione; /. se è il caso, il Paese e la data di priorità.

2

Se una domanda è ritirata o respinta dopo la sua pubblicazione o se il contenuto conosciuto di una domanda subisce ulteriormente delle modificazioni, occorre pure farne la pubblicazione.

Art. 29

Obiezioni 1

Ognuno può, nei tre mesi che seguono la pubblicazione, formulare delle obiezioni all'ufficio in merito al deposito della domanda. Le obiezioni

1476 devono essere presentate per iscritto e motivate. I documenti e le piante, prodotti come mezzi di prova, vanno allegati oppure indicati.

2

Le obiezioni possono fondarsi soltanto sulla motivazione che la varietà notificata non è suscettibile di protezione ai sensi dell'articolo 5 o che la denominazione non è ammessa conformemente all'articolo 6.

3

Al depositante dev'essere concessa l'occasione di esprimersi sulle obiezioni formulate. Egli dovrà precisare, in particolare, se intende mantenere la sua domanda, modificarla o ritirarla.

Art. 30 Esame delle varietà 1

Successivamente alla pubblicazione delle domande, l'Ufficio le trasmette al servizio competente ai fini dell'esame 'della varietà. Esso lo informa delle eventuali obiezioni.

3 Entro un termine stabilito, il depositante trasmette al servi/io competente il materiale di moltiplicazione indispensabile e gli fornisce tutte le informazioni necessarie all'apprezzamento della varietà, autorizzandolo a verificarle. L'ottenitore o il suo avente causa che rivendica la priorità della domanda dispone di un termine di quattro anni, a decorrere dalla scadenza del termine di priorità, per fornire il materiale di moltiplicazione.

3

Se il servizio incaricato dell'esame sottopone la varietà a prove di coltura, il richiedente ha diritto di seguire, sul posto, le prove in corso. Gli sarà inoltre offerta l'occasione di esprimersi sui risultati degli esami.

Art. 31 Concessione della protezione 1

Ad esame avvenuto della varietà, il servizio incaricato dell'esame comunica all'Ufficio i risultati delle prove. L'Ufficio concede la protezione se l'esame ha dimostrato che si tratta di una nuova varietà, sufficientemente omogenea e stabile e che le altre condizioni sono adempiute. In caso diverso, 'l'Ufficio respinge la domanda.

2 La protezione è concessa, senza garanzia da parte della Confederazione, con l'iscrizione del titolo di protezione della varietà nel registro. Come titolo di protezione, il richiedente riceve un estratto dal registro (titolo di protezione della varietà).

3 Fino a prova del contrario, il titolo rilasciato è considerato legittimo e chi l'ha ottenuto come l'avente diritto effettivo.

1477

Sottocapitolo III: Registro dei titoli di protezione, pubblicazioni e tasse Art. 32

Contenuto del registro L'Ufficio tiene il registro dei titoli di 'protezione delle varietà, nel quale sono iscritte le protezioni concesse con le indicazioni richieste, segnatamente: a. la denominazione delle varietà; b. la descrizione delle varietà; e. il nome o la ditta e l'indirizzo del possessore del titolo di protezione e del suo mandatario eventuale; d. il nome e l'indirizzo dell'ottenitore, se questi non è il possessore del titolo di protezione; e. la data di deposito della domanda e della sua pubblicazione; /. se è il caso, il Paese e la data di priorità.

1

2 Sono inoltre iscritte nel registro tutte le modificazioni inerenti all' esistenza del titolo di protezione o al diritto alla protezione. Le sentenze passate in giudicato e riferentisi a siffatte modificazioni devono essere trasmesse all'Ufficio in forma integrale e gratuitamente.

3 L'Ufficio, previa comunicazione al possessore del titolo di protezione, può completare la descrizione di una varietà se la descrizione di un'altra varietà lo rende necessario.

Art. 33

Pubblicazione L'Ufficio pubblica le iscrizioni eseguite nel registro dei titoli di protezione.

2 Nessuno può far valere di non aver saputo che un'iscrizione è apportata nel registro.

1

Art. 34

Pubblicità del registro Verso corresponsione di una tassa, chiunque può consultare il registro dei titoli di protezione o informarsi sul suo contenuto e chiedere degli estratti.

2 Gli atti del registro sono confidenziali. Eccetto il rapporto del servizio incaricato dell'esame, tali atti possono essere messii a disposizione di terzi soltanto se il possessore del titolo di protezione ne ha dato il consenso. Ai tribunali non occorre tale consenso.

1

1478 Art. 35

Conservazione degli atti L'Ufficio conserva gli atti inerenti ai titoli di protezione, in originale o in copia, fino allo spirare del termine di cinque anni a contare dalla scadenza della protezione.

Art. 36 Tasse 1

In correlazione con il rilascio del titolo di protezione, i servizi competenti riscuotono le tasse seguenti: a. la tassa di deposito della domanda; b. le tasse per l'esame della varietà; e. le tasse annuali per la durata della protezione.

2

Le tasse, che devono essere pagate in anticipo, sono fissate in modo che coprano le spese.

3

II Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti l'ammontare e la scadenza delle tasse, come pure i termini di pagamento. Esso può dichiarare assoggettate alla tassa altre prestazioni dei servizi che si occupano della protezione delle varietà.

Capitolo III: Protezione di diritto civile Sottocapitolo primo: Pretese

Art. 37 Azione per cessazione, per ^oppressione dello stato di fatto e per risarcimeno di danni 1 Chiunque è minacciato o leso nei suoi diritti in rapporto con il titolo di protezione o con la denominazione della varietà può domandare la cessazione o la soppressione dello stato di fatto illecito.

2 In caso di colpevolezza, la parte lesa può inoltre intentare un'azione per risarcimento di danni, il cui importo non dev'essere necessariamente indicato nelle conclusioni della domanda.

Art. 38

Diritto d'azione in giustizia prima del rilascio del titolo di protezione 1

Dal momento della pubblicazione della domanda, il depositante può, prima che sia concessa la protezione, intentare un'azione per cessazione o

1479 soppressione dello stato di fatto illecito, se egli fornisce alla controparte una sicurezza adeguata.

2

L'azione per risarcimento di danni può essere intentata soltanto quando è stato rilasciato il titolo di protezione, ma il convenuto può essere obbligato a riparare il danno cagionato a decorrere dal momento in cui la domanda è stata pubblicata.

Art. 39

Azione d'accertamento Chiunque giustifichi un interesse può promuovere un'azione intesa a far accertare l'esistenza o la mancanza di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge.

Art. 40 Tutela,del segreto di produzione e del segreto d'affari 1

1 segreti di produzione o d'affari delle parti devono essere tutelati.

2

I mezzi di prova che dovessero svelare siffatti segreti possono essere resi accessibili alla parte avversa solo nella misura in cui ciò è compatibile con la tutela dei segreti di cui si tratta.

Art. 41 Foro 1

Le azioni previste dalla presente legge vanno intentate al giudice del luogo di domicilio in Svizzera del convenuto.

2

Se il convenuto non è domiciliato in Svizzera, è competente: a. per le azioni promosse dal depositante o dal possessore del titolo di protezione contro terzi: il giudice del luogo in cui Fatto è stato commesso o del luogo in cui l'evento si è verificato; b. per le azioni promosse da terzi contro il depositante o il possessore del titolo di protezione: il giudice del luogo in cui ha sede d'affari il mandatario iscritto nel registro, oppure, se il mandatario è radiato dal registro, il giudice del luogo in cui risiede l'Ufficio.

3

Se entrano in considerazione più luoghi, è competente il giudice che è stato adito per primo.

Art. 42

Istanza cantonale unica 1

Ciascun Cantone designa un tribunale incaricato di pronunciarsi, come istanza cantonale unica, sulle azioni civili previste dalla presente legge.

1480 2

II ricorso al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo al valore litigioso.

Sottocapitolo II: Provvedimenti d'ordine provvisionale Art. 43

Condizioni A richiesta di una persona che ha diritto di promuovere un'azione, possono essere ordinati provvedimenti provvisionali segnatamente al fine di assicurare l'amministrazione dei mezzi di prova o di conservare lo stato di fatto, o di permettere l'esercizio provvisorio di diritti concernenti la cessazione di un atto o la soppressione dello stato di fatto che ne risulta.

2 II richiedente deve rendere verosimile che la controparte ha violato o ha l'intenzione di violare disposizioni della presente legge, per cui vi è minaccia di un danno difficilmente riparabile, che solo un provvedimento provvisionale può prevenire.

3 La controparte dev'essere ascoltata; ma, quando vi è pericolo imminente possono essere dapprima presi provvedimenti provvisionali urgenti.

1

Art. 44

Garanzie 1 provvedimenti provvisionali che potessero danneggiare la controparte possono essere subordinati all'obbligo di prestare garanzia.

2 Si può prescindere da un provvedimento provvisionale o revocarne uno già ordinato se la controparte fornisce in favore del richiedente garanzie adeguate.

Art. 45 1

Termine per promuovere l'azione Se un provvedimento provvisionale è ordinato prima dell'introduzione dell'azione, l'autorità assegna al richiedente un termine di sessanta giorni al massimo per promuovere l'azione e lo avverte che le misure ordinate diverranno caduche se non osserva il termine.

Art. 46

Responsabilità del richiedente II danno risultante dal provvedimento provvisionale adottato dev' essere risarcito se la pretesa per la quale il provvedimento è stato autorizzato non è fondata in diritto.

1

1481 2

L'azione per risarcimento di danni si prescrive in un anno a contare dal momento in cui il provvedimento provvisionale è divenuto caduco.

3

Le garanzie fornite dal richiedente sono liberate solo quando sia stato accertato che non sarà promossa un'azione per risarcimento di danni; nel dubbio, il giudice può, anche senza una proposta del richiedente, fissare un termine per promuovere l'azione.

Art. 47

Competenza e procedura 1

Prima dell'introduzione dell'azione, la competenza territoriale è determinata dalle norme valevoli per l'azione.

2

Se l'azione è pendente in giudizio, la competenza è esclusivamente del giudice adito.

3

I Cantoni designano l'autorità competente e disciplinano la procedura.

Capitolo IV: Protezione di diritto penale Art. 48

Infrazione alle prescrizioni in 'materia di protezione -delle varietà 1

Chiunque senza averne diritto:

produce a scopo commerciale o offre del materiale di moltiplicazione di una varietà protetta oppure lo vende per mestiere, utilizza continuatamente del materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ai fini della produzione di materiale di moltiplicazione di una nuova varietà, utilizza delle piante o parti di piante di una varietà protetta, solitamente non messa in commercio a scopo di moltiplicazione, per la produzione, a titolo professionale, di piante ornamentali o di fiori recisi, vende per mestiere delle piante ornamentali o dei fiori recisi, apparteneneti ai generi per i quali la portata della protezione, conformemente all' articolo 13 capoverso 2, è stata estesa al prodotto commercializzato, è punito, se ha agito intenzionalmente, a querela della parte lesa, con la reclusione fino ad un anno al massimo o con la multa.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3

11 diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l'autore dell'infrazione.

Foglio federale 1974, Voi. I

95

1482 Art. 49 Pubblicità ingannevole e altre contravvenzioni Chiunque, nella pubblicità, sulle carte d'affari o in relazione con i prodotti messi in commercio, fornisce indicazioni di natura a far credere, a torto, che il prodotto è protetto, chiunque non utilizza la denominazione della varietà quando vende per mestiere del materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, chiunque utilizza professionalmente la denominazione di una varietà protetta o una denominazione che dia adito a confusioni con essa, per un' altra varietà dell'identica specie botanica o di una specie botanica similare, chiunque viola in qualsiasi altro modo la presente legge o le prescrizioni d'esecuzione relative, è punito con la multa se ha agito intenzionalmente.

2 II tentativo e la complicità sono punibili.

1

Art. 50 Prescrizioni riservate Sono riservate le disposizioni del Codice penale svizzero.

Art. 51 Confisca di materiale II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, può ordinare la confisca dei prodotti fabbricati illecitamente.

Art. 52 Procedimento penale II procedimento penale incombe ai Cantoni.

Capitolo V: Disposizioni finali Art. 53 Modificazione del diritto vigente 1. La legge federale dell'I 1 aprile 18891' sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Art. 132 cpv. 2 La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione delle varietà, dei disegni e modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d'autore.

2

" RS 281.1

1483

x

2. La legge federale 'del 16 dicembre 19431' sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art. 100 lett. n (nuova) n. In materia di protezione delle novità vegetali: le decisioni relative all'ammissibilità di varietà vegetali.

Art. 54 Protezione di varietà conosciute In derogazione all'articolo 5 capoverso 2, durante un periodo transitorio di un anno e a decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, possono essere notificate per la protezione anche quelle varietà che, col consenso dell'ottenitore o del suo avente causa, sono state offerte da meno di quattro anni oppure commercializzate in Svizzera. Se la protezione è concessa, la durata di questa sarà ridotta del numero di anni interi trascorsi dall'epoca in cui la varietà è stata offerta per la prima volta sul mercato, oppure messa professionalmente in vendita fino al momento in cui essa è stata notificata.

1

2

La stessa regola è applicabile per analogia alle varietà delle specie iscritte a nuovo nell'elenco delle varietà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 55 Esecuzione II Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 56 Commissione di specialisti della protezione '·delle varietà II Consiglio federale nomina una commissione di specialisti della protezione delle varietà, nella quale saranno adeguatamente rappresentate le cerehie interessate. La commissione ha il compito di assistere le autorità · con consigli nell'esecuzione della legge e di sottoporre loro delle proposte.

Art. 57 Referendum ed entrata in vigore 1 2

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

II Consiglio federale stabilisce ila data dell'entrata in vigore.

" RS 173.110

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la protezione delle novità vegetali (Od 15 maggio 1974)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1974

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

23

Cahier Numero Geschäftsnummer

11998

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.06.1974

Date Data Seite

1399-1483

Page Pagina Ref. No

10 111 244

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