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Termine di referendum: 23 marzo 1975

Legge federale per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche # S T #

Modificazione del 13 dicembre 1974

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 19741}, decreta: La legge federale del 1° luglio 19662' per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 31bls e 22 « uater della Costituzione federale; Art. 4 cpv. 1 La Società può concedere fideiussioni o mutui per: a. il rinnovamento d'un albergo o la sua sostituzione con uno nuovo; a. bis la costruzione di nuovi alberghi, ostelli della gioventù e altre aziende alberghiere; b. il rinnovamento o la costruzione d'alloggi per il personale e stanze di lavoro come anche l'impianto di attrezzature interaziendali comuni dell'industria alberghiera; e. l'agevolazione dell'acquisto di alberghi; d. il rinnovamento d'istituti d'educazione e di convitti privati, che dipendono dalla frequenza di allievi o convittori stranieri; 1

"FF 1974 11347 2)

RS 935.12

1974 -- 905

1472 e. l'elaborazione di progetti, la sistemazione o il rinnovamento d'impianti turistici in stazioni climatiche e nell'interesse generale di queste, sempreché un tale lavoro non spetti ordinariamente ai Cantoni o ai Comuni; /. il rinnovamento di stazioni idroterapiche.

Art. 5

Regioni turistiche, regioni montane, stazioni balneari La concessione di fideiussioni e di mutui è ristretta a. alle regioni turistiche; b. alle regioni il cui programma di sviluppo secondo la legge federale sull' aiuto agli investimenti nelle regioni montane prevede il promovimento del turismo; e. alle stazioni balneari.

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Sono regioni turistiche le regioni e i luoghi in cui il turismo ha importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli fluttuazioni stagionali. Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, designa tali regioni e luoghi. La Società può accordare eccezioni per regioni in cui sussistono condizioni analoghe a quelle esistenti nelle regioni turistiche.

Art. 6 cpv. 3 (nuovo) Le fideiussioni e i mutui per le nuove costruzioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a bis possono essere concessi soltanto per progetti conformi a un programma di sviluppo regionale, approvato in virtù della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

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Art. 7 cpv. 1 (Concerne solo il testo francese)

Art. 8 cpv. 2, 2 bìs (nuovo) e 3 La Società esige di norma, per i mutui, interessi corrispondenti a quelli applicati dalle banche per le ipoteche di primo grado su immobili commerciali.

2bis per j progetti particolarmente degni di promovimento, di un programma di sviluppo secondo la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, la Società può assumere, durante al massimo 5 anni, una parte degli interessi dei mutui da essa garantiti per fideiussione e ridurre il saggio dei propri mutui. Per gli ostelli della gioventù e altre analoghe forme d'alloggio per i giovani, la Società può concedere queste agevolazioni senza limiti nel tempo.

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1 mutui garantiti per fideiussione o concessi devono essere estinti il più presto possibile. Di regola, il termine d'ammortamento non deve superare 20 anni.

Art. 12 lett. d (nuova) La Società costituisce un fondo di riserva cui sono segnatamente attribuiti: d. la parte delle eccedenze del ricavo, da stabilire dagli organi della Società, dopo deduzione di un adeguato interesse nel capitale sociale.

Art. 14 Rimedi giuridici 1

Contro le decisioni prese dalla Società secondo la presente legge è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'economia pubblica. Alle decisioni e ai ricorsi sono applicabili le leggi federali sulla procedura amministrativa 1) e sull'organizzazione giudiziaria 2) .

2

Circa le controversie procedenti dal contratto di fideiussione, mutuo o costituzione di pegno decide il Tribunale federale come istanza unica (art.

116 k della legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2)).

Art. 16 cpv. I bis (nuovo) 2 e 3 lbl8 Se i mutui giusta il capoverso 1 sono insufficienti agli scopi della presente legge, il Consiglio federale può mettere a disposizione della Società altri mutui fino a un ammontare di 5 milioni di franchi l'anno, ma complessivamente non superiore a 25 milioni di franchi.

2

II Consiglio federale decide circa il rimborso dei mutui federali secondo i capoversi precedenti, tenendo conto delle condizioni economiche e della situazione finanziaria della Società.

3

Le perdite della Società sui mutui sono a carico della Confederazione, in quanto siano adempiute le condizioni della presente legge e la Società abbia osservato i suoi obblighi di diligenza.

Art. 17

Esenzione dagli interessi I mutui secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 1 bis sono esenti da interessi.

» RS 172.021 -> RS 173.110

1474 Art. 21 Disposizioni transitorie La garanzia federale s'applica per legge ai mutui garantiti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, dalla Cooperativa svizzera di fideiussione dell'industria alberghiera stagionale.

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Abrogato II

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La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 13 dicembre 1974 11 presidente, Oechslin II segretario, Sauvant

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 13 dicembre 1974 II presidente, Simon Kohler II segretario, Koehler

Data di pubblicazione: 23 dicembre 1974 Termine di referendum: 23 marzo 1975

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Legge federale per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche Modificazione del 13 dicembre 1974

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1974

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23.12.1974

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