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Termine di referendum: 12 gennaio 1975

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Codice penale militare

Modificazione del 4 ottobre 1974

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1974 1), decreta: I

II Codice penale militare del 13 giugno 1927 2) è modificato come segue:

Resoconto veritiero

Art. 26e (nuovo) Non soggiace a pena il resoconto veritiero delle deliberazioni pubbliche di una autorità.

2

Art. 28 cpv. 2 II giudice esclude 'dall'armata il condannato alla reclu-

sione.

Art. 29 cpv. 2 2

Liberazione condizionale

II giudice può escludere dall'armata di condannato alla detenzione.

Art. 31 1. Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, il Dipartimento militare federale può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà.

Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, il Dipartimento militare federale può liberarlo condizionalmente.

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FF 1974 I 1385 * RS 321.0

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II Dipartimento militare federale esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Esso chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfatte.

2. Il Dipartimento militare federale prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.

3. Il Dipartimento militare federale può imporre al 'liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, il Dipartimento militare federale ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, il Dipartimento militare federale può prescindere dal ricollocamento.

Se il liberato, nonostante formale avvertimento del Dipartimento militare federale, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il Dipartimento militare federale ne ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve gravita, esso può prescindere da provvedimento siffatto.

Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev'essere ancora scontata.

Se prescinde dal ricollocamento, il Dipartimento militare federale può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista nell'articolo 43, 44 o 100bis del Codice penale svizzero, l'esecuzione dev'essere sospesa.

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L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 32 n. 1,2,3 e 5 1. Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o una pena accessoria che non sia la degradazione o l'esclusione dall'esercito se la vita anteriore, il carattere e la condotta di servizio del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato.

Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito.

Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.

Finché dura il servizio, la vigilanza del condannato condizionale, obbligato al servizio personale, è regolata da un'ordinanza del Consiglio federale.

3. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se tiene cattiva condotta in servizio militare o se è ripetutamente punito in via disciplinare, se, no-

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nostante formale avvertimento del Dipartimento militare federale, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il Dipartimento militare federale ordina l'esecuzione della pena.

Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il Dipartimento militare federale, nei casi di lieve gravita, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.

Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale viene ad aggiungersi l'esecuzione di una misura prevista nell'articolo 43, 44 o 100bis del Codice penale svizzero, l'esecuzione della pena dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

5. Abrogato

Art. 38 1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'auto- incapacità rità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giù- ad esercitare una carica dice lo dichiarerà incapace ad essere membro d'una autorità o u n ufficio o funzionario per un periodo da due a dieci anni.

2. Se, per il reato commesso, il condannato alia reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni.

3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il 'liberato tenuto buona condotta durante il periodo 'di prova, dal giorno della liberazione condizionale.

Art. 39 Abrogato

746 Art. 45 ultimo comma (nuovo) . . . ha tenuto buona condotta; se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.

Art. 48 3. Aggravamento pena della Recidiva

1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena.

L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore dell'articolo 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo 100bis del Codice penale svizzero, come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all'esecuzione della pena anteriore.

2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice ai principi del diritto svizzero.

Art. 55 Decorrenza

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 56 cpv. 1 (nuovo) e cpv. la I

La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale, durante il periodo di prova.

II previgente capoverso 1 diventa capoverso 1a.

Art. 57 Abrogato

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Art. 58 Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere memi di > i · · i , .

oro di un autorità o funzionano e se la sentenza e stata eseguita da almeno due anni, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 59 cpv. 1 e 3 1

Se il colpevole è stato condannato a una pena privativa della 'libertà personale o ad una multa e se dall'esecuzione della sentenza di condanna sono decorsi non meno di dieci anni trattandosi della reclusione, di cinque anni trattandosi della detenzione e di due anni trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37 Ms numero 1 del Codice penale svizzero, dell'arresto repressivo o di una multa come pena principale, il giudice può ordinare, a richiesta del condannato, la cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie.

3 La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.

Art. 60 cpv. 1 1

All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.

Art. 176 cpv. 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42 a 44 e 100 bis del Codice penale svizzero è punito con la detenzione.

1

Reintegracapacità ad esercitare una carica o un ufficio

zione nella

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II

1. Le relazioni fra le nuove disposizioni e il diritto finora in vigore sono rette dalle norme degli articoli 215, 216 numero 2 e 217 CPM.

2. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale finora in vigore connetteva alla privazione dei diritti civici non valgono per l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 38 CPM).

Ili 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 4 ottobre 1974 11 vicepresidente, Oechslin II segretario, Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 4 ottobre 1974 11 vicepresidente, Simon Kohler II segretario, Koehler

Data di pubblicazione: 14 ottobre 1974 Termine di referendum: 12 gennaio 1975

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Codice penale militare Modificazione del 4 ottobre 1974

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Jahr

1974

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.10.1974

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742-748

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10 111 352

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