571 Termine d'opposizione: 16 giugno 1948

Legge federale che conferisce carattere obbligatorio alla Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e alla nuova serie della Raccolta delle leggi federali (Del 12 marzo 1948) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, immero 2, della Costituzione; visti i messaggi del Consiglio federale del 14 agosto 1947 e dell' 11 febbraio 1948., decreta: Art. 1.

Le leggi federali, i decreti federali, i decreti del Consiglio CoUozione^ federale, le ordinanze e le disposizioni inserite nella Raccolta del- dene leg-g-i.

le leggi federali dal 12 settembre 1948 al 31 dicembre 1947 sono abrogati per quanto essi non siano compresi nellja Collezione si¬ stematica delle leggi e ordinanze.

È riservata la validità degli atti legislativi concernenti il con¬ ferimento, la modificazione o il trasferimento di concessioni fer¬ roviarie e non pubblicati nella Collezione sistematica.

Art. 2.

Il Consiglio federale è autorizzato a designare gli atti legis- Competenza, lativi che non devono essere compresi nella Collezione sistematica.

Art. 3.

Le modificazioni introdotte in atti legislativi pubblicati nella Disposizione.

Collezione sistematica saranno indicate nel testo stesso e non se¬ paratamente.

572

Nuova rac¬ colta delle leggi.

Pubblicazioni ordinarie.

Atti legisla¬ tivi da inserire.

Art. 4.

Nella nuova Raccolta delle leggi sono inseriti: Tutte le modificazioni della Costituzione unitamente al de¬ creto federale concernente il risultato della votazione po¬ polare; Tutte le leggi; Tutti i decreti federali di carattere obbligatorio generale; d. Tutti i decreti federali semplici che l'Assemblea federale ha deciso di inserire nella Raccolta delle leggi; e. I trattati internazionali con, dato il caso, il decreto federale che li approva, nonché i concordati; f. I decreti del Consiglio federale, le ordinanze e le disposi¬ zioni del Consiglio federale, dei suoi Dipartimenti e del Tri¬ bunale federale che contengono prescrizioni di carattere ob¬ bligatorio generale; 9 Le disposizioni che hanno carattere obbligatorio generale emanate dai Servizi dei Dipartimenti, conformemente a una legge federale o all'articolo 7, secondo e terzo capoverso, della presente legge; h. Tutte le modificazioni successivamente apportate ad atti legislativi pubblicati nella Collezione sistematica o nella nuova Raccolta delle leggi.

Art. 5.

Atti legisia- Non sono inseriti nella nuova Raccolta delle leggi: tivi da non ° inserire. a. I decreti concernenti il preventivo, i crediti supplementari o il conto di Stato, il risultato di votazioni popolari che hanno respinto determinati progetti, nonché quelli concer¬ nenti i sussidi di interesse esclusivamente locale; b. Gli atti legislativi che, conformemente a disposizioni parti¬ colari, devono essere pubblicati in altro modo; c. I decreti che accordano la garanzia federale a costituzioni cantonali, come pure i decreti che approvano leggi cantonali e altri atti legislativi; d. I decreti del Consiglio federale, le ordinanze e le disposi¬ zioni che sono semplici decisioni amministrative relative a casi particolari o a provvedimenti d'ordine interno; e. Gii atti legislativi che, conformemente a una decisione del¬ l'Assemblea federale o del Consiglio federale, devono essere mantenuti segreti nell'interesse superiore del paese.

Art. 6.

Qualora circostanze straordinarie, come I guerra, disordini a · « *i in, ziODi strflor" terni, catastrofi della natura, epidemie e epizoozie, oppure U pe- dìuarie.

ricolo imminente di siffatti avvenimenti impedissero la pubbli¬ cazione in tempo utile nella Raccolta delle leggi, gli atti legisla¬ tivi da pubblicarsi immediatamente possono essere eccezional¬ mente resi di pubblica ragione mediante affisso o in altro modo.

Questi atti dovranno tuttavia essere pubblicati al più tardi nel terzo numero successivo della Raccolta delle leggi, altrimenti sa¬ ranno considerati come non più valevoli.

Se gli avvenimenti straordinari concernono soltanto deter¬ minate regioni, il primo capoverso fa stato per esse fino a che vi potranno giungere i numeri correnti della Raccolta delle leggi, Art. 7.

I Servizi dei Dipartimenti avranno in avvenire la competenza a emanare disposizioni aventi carattere obbligatorio geneTale solamente se una legge o un decreto federale lo prevede.

Se la competenza di un servizio a emanare atti legislativi aventi carattere obbligatorio generale si fonda su decreti, ordìnanze o disposizioni del Consiglio federale o dei suoi Diparti¬ menti, il Consiglio federale emanerà prima del 31 dicembre 1951 le disposizioni necessarie per l'adattamento alla norma del pri¬ mo capoverso. In mancanza di disposizioni in questo senso, la competenza passa al Dipartimento cui è sottoposto il Servizio.

I poteri conferiti in virtù del decreto federale del 14 ottobre 1933, concernente le misure economiche di fronte all'estero, e del decreto federale del 30 agosto 1939, su le misure da prendere per la protezione del paese e il mantenimento della sua neu¬ tralità, modificato da quello del 6 dicembre 1945 che limita i po¬ teri straordinari del Consiglio federale continuano a valere fino a che rimangono in vigore detti decreti.

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Art. 8.

Soltanto mediante legge potrà in avvenire essere ordinata ^decidere8 la pubblicazione di un atto legislativo in una forma che non sia una speciale quella dell'inserzione nella Raccolta delle leggi, nel senso dell'ar- fb°,[TMione.ub" ticolo 5, lettera b.

Art. 9.

Gli atti legislativi da inserirsi nella nuova Raccolta delle Carattere^ leggi conformemente alle disposizioni che precedono hanno carat- 0 lga or °' tere obbligatorio per il cittadino soltanto se pubblicati in detta raccolta.

574 Se, in virtù dell'articolo 6, un atto legislativo è pubblicato in una forma che non sia quella dell'inserzione nella Raccolta delle leggi, l'interessato ha facoltà di fornire la prova che non ha avuto e non ha potuto avere conoscenza dell'atto legislativo nonostante le premure che egli si è dato.

Art. 10.

Esecuzione. Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di fissare la data della sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1948.

Il Presidente: A. Picot.

Il Segretario: Lelmgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1948.

Il Presidente: Iten.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta : Il decreto federale che precede sarà pubblilato conformemen¬ te all'articolo 89', secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo & delia legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 marzo 1948.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, il Cancelliere della Confederazione : Lelmgruber.

Data della pubblicazione: 18 marzo 1948.

Ter mine d'opposizione: 16 giugno 1948.

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Legge Federale che conferisce carattere obbligatorio alla Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1948 al 1947 e alla nuova serie della Raccolta delle leggi federali (Del 12 marzo 1948)

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18.03.1948

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