575 Termine d'opposizione; 16 giugno 1948.

Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alio Statuto delia Corte internazionale di Giustizia e il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria di questa Corte conformemente all'articolo 36 dello Statuto (Del 12 marzo 1948)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 luglio 1947, decreta ; Art. 1.

Il Consiglio federale è autorizzato a depositare presso il Segre¬ tariato generale delle Nazioni Unite un atto di adesione allo Statuto © la Corte internazionale di Giustizia con il quale esso dichiara: a. di accettare le disposizioni dello Statuto; b. di accettare tutti gli obblighi che risultano per un membro delle Nazioni Unite dall'articolo 94 della Carta;.

imnm^naròÌa^-I>a^are un c^^ributo alle spese della Corte, il cui hiao 1 j Quando in quando fissato equamente dall'Assemfederale eFae Nazioni Unite dopo aver sentito il Consiglio 2 iwtaìé düfc'
-- «» «»"E a ro ina giurisdizione .'J? COn della 1 Corte °&niinternazionale ^ Stato che accetti lo su stesso di Giustizia tutteobbligo, le di¬ vergenze di ordine giuridico aventi per oggetto: a. L'interpretazione di un trattato; b. Qualsivoglia questione di diritto internazionale.

576 c. L'esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costitui¬ rebbe violazione di un impegno internazionale; d. La natura e la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

La Svizzera sarà vincolata da questa dichiarazione fino alla su?

abrogazione mediante preavviso di un anno.

Art. 3.

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, quarto capoverso, della Costituzione federale concernenti il referendum in materia di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1948.

Il Presidente: A. Picot.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1948.

11 Presidente: Iten.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta : Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 marzo 1948.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere delle. Confederazione : Leimgruber.

Data della pubblicazione: 18 marzo 1948, Termine d'opposizione: 16 giugno 1948.

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Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera allo Statuto delia Corte internazionale di Giustizia e il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria di questa Corte conformemente all'articolo 36 dello Statuto (Del 12 marzo 1948)

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18.03.1948

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575-576

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