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Messaggio del

Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione degli articoli 26 e 42 della legge federale dell' 11 ottobre 1902 con¬ cernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

(Del 19 gennaio 1945.)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, Il forte frazionamento di una grande parte delle foreste private svizzere è di ostacolo a un governo sano e razionale. .Ed è perciò ohe il compito di favorire il raggruppamento di parcelle boschive è sem¬ pre stato riconosciuto necessario nel circoli forestali del nostro paese.

Nel tempo attuale di guerra questo ©amjpito è diventato una necessità urgente. Ed è apparso in modo evidente, specialmente in seguito ai dis¬ sodamenti di questi ultimi anni, ohe, spesso, le permute previste di parcelle boschive (compensazione in natura) a profitto di proprietari ohe hanno perso un'estensione di terreno boschivo rilevante in seguito ai dissodamenti obbligatori, possono essere eseguite in modo razionale .soltanto se sono combinate con un raggruppamento parcellare delle foreste.

Il raggruppamento parcellare delle foreste private è oggetto del¬ l'articolo 26 della legge forestale federale, ben inteso con la restrizione che questa disposizione si applica solamente per il raggruppamento di foreste private a scopo di governo e sfruttamento in comune. In questo caso, la Confederazione si assume le spese di raggruppamento, mentre il Cantone provvede alla direzione gratuita del governo delle foreste in tal modo raggruppate. Questo sistema, fondato sui princdpi della comunità, pur apparendo la soluzione ideale, è di difficile attua¬ zione pratica. In generale, i proprietari di foreste preferiscono una piccola parcella di bosco ad una parte di diritto in una foresta sfrut¬ tata collettivamente, e non possono perciò decidersi ad un raggruppa¬ mento parcellare per lo sfruttamento in comune.

m Difatti, dopo l'entrata in vigore della legge forestale federale ben poche parcelle boschive sono state raggruppate sulla base dell'articolo 26 di detta legge.

L'articolo 703 del Codice civile svizzero, che concerne tra l'altro i raggruppaimenti di selve, non si presta per il raggiungimento dello scopo previsto, perchè esso prevede per questi raggruppam enti una maggioranza di due terzi, che non può essere ottenuta liberamente e senza appoggio finanziario.

In questi ultimi tempi, si è proceduto a parecchi raggruppamenti di foreste in conformità del decreto del Consiglio federale del 5 aprile 1932 per promuovere il raggruppamento dei terreni, decreto che -pre¬ vede, in modo essenziale, che la misurazione catastale di terreni la cui proprietà è fortemente frazionata, non sarà iniziata prima che il rag¬ gruppamento sia compiuto o in corso di esecuzione. In casi siffatti, la Confederazione accorda un sussidio del 20 al 30 per cento (somma che il raggruppamento consente di risparmiare sul sussidio federale previ¬ sta -per le misurazioni). Giova però osservare che le misurazioni pro¬ grediscono in -modo lento e può darsi ch'esse durino ancora parecchie diecine di anni. Ne consegue, ohe il citato decreto del 5 aprile 1932 non presenta una base sufficiente per promuovere efficacemente il raggrup¬ pamento delle foreste.

Bisogna quindi creare una base diversa da quella fissata nell'ar¬ ticolo 26 dell'attuale legge federale sulle foreste, che renda pratica¬ mente possibile il raggruppamento di parcelle di foreste molto frazio¬ nate, senza imporre il governo in comune, procedendo solamente ad una -nuova ripartizione della proprietà (raggruppamento parcellare) co¬ me è in uso per le bonifiche fondiarie agricole.

Considerata l'importanza e l'urgenza di questo compito, è oppor¬ tuno iniziarlo prima di sottoporre la legge forestale ad una revisione totale. Il Dipartimento federale dell'interno ha quindi costituito, già nel mese di marzo del 1944, una commissione di periti, presieduta dal Consigliere di -Stato on. Stàhelin, a Frauenfeld, ed incaricata di pre¬ sentare proposte per la modificazione dell'articolo 26 della legge pre¬ citata.

Queste proposte furono -presentate in autunno al Dipartimento del¬ l' interno e trasmesse ai Cantoni perchè esprimessero il loro parere, rutti, ad eccezione di Unterwaldo
Sotto-selva e di Argovia, approva¬ rono la revisione proposta e si dichiararono d'accordo col progetto che fu loro presentato, salvo qualche cambiamento redazionale.

Il nuovo articolo 26 prevede innanzi tutto il raggruppamento par¬ cellare che, quand'è necessario, dev'essere fatto prim-a della misura¬ zione catastale. Il Governo cantonale giudica della necessità. Può tut-

m tavia ordinare, indipendentemente dalla misurazione catastale, il rag¬ gruppamento di foreste il cui governo razionale sia pregiudicato da un eccessivo frazionamento. La procedura è regolata dai Cantoni; so è il caso, si possono applicare anche le disposizioni relative al rag¬ gruppamento parcellare agricolo.

L'appoggio finanziario per i raggruppamenti eli foreste sarà ga¬ rantito, secondo le proposte fatte, mediante l'aggiunta di un numero 5 all'articolo 42 della legge sulle foreste; a norma di questa nuova dispo¬ sizione il sussidio delia Confederazione per queste operazioni va fino al 50 per cento delle spese. Il raggruppamento di fondi forestali, e particolarmente la stima del terreno e del bosco, presentano difficoltà maggiori del semplice raggruppamento agricolo: appare quindi giusti¬ ficato che la Confederazione, per questi raggruppamenti, dia un ap¬ poggio maggiore e che i Cantoni, dal canto loro, vi partecipino.

L'articolo 2i6 bis contiene disposizioni simili a quelle che hanno finora regolato il raggruppamento parcellare a scopo di governo e sfrut¬ tamento in comune, poiché questa possibilità deve rimanere. Come nel passato, la Confederazione prende a suo carico tutte le spese di que¬ sti raggruppamenti, mentre il Cantone assume il governo di essi per mezzo del proprio personale forestale.

L'articolo 26 ter vieta l'annullamento dei raggruppamenti e la ri¬ partizione di parcelle già raggruppate.

Noi crediamo ohe la revisione della legge nel senso proposto possa favorire in modo efficace i raggruppamenti parcellari previsti, e per¬ ciò vi raccomandiamo di adottare il nostro disegno per la modificazione parziale della legge federale dell' 11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

Gradite, Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 19 gennaio 1945.

Tn nome del Consiglio federale svizzero Il Presidente della Confederazione : Ed. v. Steiger.

Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione degli articoli 26 e 42 della legge federale dell' 11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste. (Del 19 gennaio 1945.)

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1945

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4684

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01.02.1945

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