Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPP) (1a revisione della LPP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20001, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale e l'articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale3, Art. 1 cpv. 2 Abrogato Art. 2 cpv. 2 nonché cpv. 3 e 4 (nuovi) 2

Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

3

I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

4 Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei salariati che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di salariati che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.

1 2 3

FF 2000 2431 RS 831.40 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 41, 111, 112, 113 e 178 nonché all'arti colo 196 numero 11 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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1999-6036

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 5 cpv. 1 1

La presente legge s'applica soltanto alle persone assicurate presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Art. 10 cpv. 2 2

L'obbligo assicurativo finisce, fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, quando: a.

è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 13);

b.

è sciolto il rapporto di lavoro;

c.

non è più raggiunto il salario minimo;

d.

termina il diritto a indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della scadenza del termine quadro.

Art. 11 cpv. 3 bis (nuovo), 4, 5 nonché cpv. 6 e 7 (nuovi) 3bis Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro sottostà all'approvazione dell'organo paritetico (art. 51). L'istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto di affiliazione alla cassa di compensazione dell'AVS competente.

4 La cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato.

5 La cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato.

6 Se il datore di lavoro non si conforma all'intimazione della cassa di compensazione dell'AVS entro il termine impartito, questa lo annuncia all'istituto collettore (art.

60) per l'affiliazione con effetto retroattivo.

7 L'istituto collettore e la cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative da esso causate. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. d, g).

Art. 14 titolo e cpv. 2 Ammontare della prestazione di vecchiaia 2

L'aliquota minima di conversione è del 6,65 per cento per l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne e per gli uomini.

Art. 14a (nuovo)

Aliquota minima di conversione e età ordinaria di pensionamento per classi d'età determinate

Per le classi d'età e le età ordinarie di pensionamento di donne e uomini elencate qui appresso, sono applicabili le seguenti aliquote minime di conversione:

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Classi d'età

Età ordinaria di pensionamento uomini

Aliquota minima di conversione uomini

Età ordinaria di pensionamento donne

Aliquota minima di conversione donne

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

7,20 7,15 7,15 7,10 7,05 7,00 7,00 6,95 6,90 6,85 6,80 6,75 6,70

63 64 64 64 65 65 65 65 65 65

7,15 7,10 7,05 7,00 6,95 6,90 6,85 6,80 6,75 6,70

Art. 15 cpv. 1 lett. a 1

L'avere di vecchiaia consta: a.

Art. 16

degli accrediti di vecchiaia inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, interessi compresi, o al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età ordinaria di pensionamento; Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti: Età

Aliquota in per cento del salario coordinato

25-34 35-44 45-65

7 11 18

Art. 19 1

Coniuge superstite

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: a.

deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o

b.

ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

2

Il coniuge superstite che non adempie nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

3

Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.

Art. 20a (nuovo)

Altri beneficiari

1

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti: a.

le persone fisiche a carico dell'assicurato, o la persona che ha vissuto con quest'ultimo ininterrottamente per almeno 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

b.

in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a: i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;

c.

in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b: gli altri eredi legali, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione del 50 per cento dei contributi pagati dall'assicurato o del 50 per cento del capitale di previdenza.

2

Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

Art. 21

Ammontare della rendita

1

Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.

2

Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.

Art. 22 cpv. 2 2

Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.

Art. 23

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.

Art. 24 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo) 1 L'assicurato ha diritto alla rendita intera d'invalidità se, nel senso dell'AI, è invalido per almeno i due terzi, alla mezza rendita se è invalido per almeno la metà e al quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento.

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

2 La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età di 65 anni. Per gli assicurati nati negli anni 1938-1950, si applica l'aliquota minima di conversione di cui all'articolo 14a della presente legge.

3

L'avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta: a.

dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità;

b.

della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.

4

Tali accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

Art. 33 cpv. 2 2 L'istituto di previdenza disciplina il finanziamento delle prestazioni minime. A tal fine, presenta un rendiconto nell'ambito del suo rapporto annuale.

Art. 33a (nuovo)

Parità di trattamento fra donne e uomini

Donne e uomini hanno diritto, a pari condizioni, a prestazioni dello stesso importo.

Art. 35a (nuovo)

Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

1

Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può rinunciare alla restituzione se l'interessato era in buona fede e se nel contempo la restituzione comporta un onere troppo grave.

2 Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Art. 36 cpv. 1, 2 e cpv. 3 (nuovo) 1

Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

2

Le rendite per i superstiti e d'invalidità che non devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza. L'organo paritetico o l'organo supremo dell'istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite devono essere adeguate.

3 L'istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso 2.

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 37 cpv. 2-4 e cpv. 5 (nuovo) 2 L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13 e 13a) gli sia versato come liquidazione in capitale.

3

L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita se quest'ultima è inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile, o al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

4

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto: a.

possono scegliere una liquidazione in capitale invece di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;

b.

devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.

5 Se l'assicurato è coniugato, il versamento della liquidazione in capitale secondo i capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto se il coniuge vi acconsente per scritto. Se non può avere il consenso o questo gli è negato, può adire il tribunale.

Art. 41 titolo, cpv. 1 e 2 nonché cpv. 3 e 4 (nuovi) Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti 1

I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l'istituto di previdenza all'insorgere dell'evento assicurato.

2

I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129-142 del Codice delle obbligazioni4 sono applicabili.

3

I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche per crediti derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione assoggettati alla sorveglianza in materia di assicurazione.

4

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti in vista dell'esercizio dei diritti da parte degli assicurati.

Art. 48 cpv. 3 (nuovo) 3

4

Un istituto di previdenza è radiato dal registro se: a.

non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall'autorità di vigilanza;

b.

rinuncia alla registrazione.

RS 220

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 49 cpv. 2 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni sui beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a), sulla parità di trattamento fra donne e uomini (art. 33a), sull'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4), sulla prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41), sull'amministrazione paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53), sulla liquidazione parziale o totale (art. 53a-53c), sul fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2-5, art. 56a, 57 e 59), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, art. 66 cpv. 3, 67 e 69), sull'amministrazione del patrimonio (art. 71), sul contenzioso (art. 73 e 74), sulle disposizioni penali (art. 75-79) nonché sull'informazione degli assicurati (art. 86a).

Art. 51 cpv. 1 secondo, terzo e quarto periodo (nuovi) e 3 terzo e quarto periodo (nuovi) 1 ... I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro per le questioni importanti possono farsi consigliare e accompagnare da terzi. Questi ultimi, tuttavia, non hanno lo statuto di rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro nell'organo paritetico. Le spese di consulenza e d'accompagnamento da parte di terzi sono a carico dell'istituto di previdenza.

3 ... La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza.

Art. 53a (nuovo)

Liquidazione parziale

1

Gli istituti di previdenza cui sono affiliati diversi datori di lavoro o diverse associazioni di datori di lavoro (istituti collettivi o comuni) disciplinano nel loro regolamento le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale per i seguenti casi: a.

considerevole riduzione dell'effettivo del personale;

b.

ristrutturazione di un'impresa;

c.

scioglimento del contratto d'affiliazione.

2

Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

3

Nel caso di altri istituti di previdenza, l'autorità di vigilanza decide se le condizioni per una liquidazione parziale sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

Le condizioni per una liquidazione parziale si presumono adempiute se: a.

l'effettivo del personale è ridotto in misura considerevole;

b.

un'impresa subisce una ristrutturazione.

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 53b (nuovo)

Liquidazione totale

In caso di scioglimento di istituti di previdenza (liquidazione totale), l'autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

Art. 53c (nuovo)

Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

1

La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza ha luogo secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce tali principi.

2

I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio che è valutato secondo il valore di realizzo.

3

Gli istituti di previdenza che devono rispettare il principio del bilancio a cassa chiusa possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).

4 L'organo paritetico o l'organo competente disciplina nell'ambito delle disposizioni legali e del regolamento:

a.

il momento esatto della liquidazione parziale;

b.

il tipo e l'entità dei fondi e della quota da ripartire al momento della liquidazione parziale;

c.

il piano di ripartizione.

5

Gli istituti di previdenza informano tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati interessati in merito alla liquidazione parziale o totale. Gli assicurati hanno in particolare il diritto di consultare i piani di ripartizione.

6

Gli assicurati interessati hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. L'articolo 74 è applicabile.

Art. 56 cpv. 1 lett. g (nuova) e cpv. 2

1

Il fondo di garanzia: g.

indennizza la cassa di compensazione dell'AVS per le spese che le derivano dall'intervento secondo l'articolo 11 e che non può addossare a chi le ha causate.

2

Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, pari a una volta e mezza l'importo limite superiore giusta l'articolo 8 capoverso 1 della presente legge.

Art. 58 cpv. 1 primo periodo 1 L'istituto di previdenza riceve sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a) in quanto la somma degli accrediti di vecchiaia superi il 15 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. ...

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Art. 60 cpv. 2 bis (nuovo) 2bis

L'istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i suoi compiti di cui al capoverso 2 lettere a, b e all'articolo 12 capoverso 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 61 cpv. 1 e 2 1

Ogni Cantone designa un'autorità che vigila sugli istituti di previdenza e gli istituti il cui scopo riguarda la previdenza professionale, con sede sul suo territorio.

2 Il Consiglio federale determina a quali condizioni gli istituti di previdenza e gli istituti il cui scopo riguarda la previdenza professionale sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

Art. 62 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b 1 L'autorità di vigilanza veglia all'osservanza delle prescrizioni legali da parte dell'istituto di previdenza e dell'istituto il cui scopo riguarda la previdenza professionale, in particolare:

b.

esige dall'istituto di previdenza e dall'istituto il cui scopo riguarda la previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;

Art. 66 cpv. 3 secondo periodo (nuovo) 3 ... Il datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del lavoratore e del datore di lavoro al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti.

Art. 70 Abrogato Art. 73 titolo e cpv. 1 Controversie nell'ambito della previdenza professionale; pretese in materia di responsabilità 1 Ogni Cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 e articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio nonché nei casi risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2. Esso decide inoltre in merito a pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52 e in merito al regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.

5 6

RS 281.1 RS 831.42

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 74 cpv. 2 lett. c 2

La commissione giudica i ricorsi contro: c.

le decisioni dell'istituto collettore;

Art. 75 n. 1 quarto comma è punito con l'arresto o con la multa fino 10 000 franchi se non si tratta di un delitto per il quale il Codice penale 7 commina una pena più grave.

...

Art. 76 terzo e sesto comma chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore, e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti, ...

è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale8 commina una pena più grave.

Art. 77 cpv. 4 4

Se la multa applicabile non supera i 4000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1-3 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

Art. 79 cpv. 1 primo periodo 1

Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non si attiene a una decisione della competente autorità di vigilanza, è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi. ...

Art. 79a

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l'istituto di previdenza sia iscritto o meno nel registro della previdenza professionale.

7 8

RS 311.0 RS 311.0

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 79b (nuovo)

Riscatto

Vigente art. 79a con le seguenti modifiche: 1

Abrogato

I capoversi 2-5 diventano i capoversi 1-4.

Art. 79c (nuovo)

Salario assicurabile e reddito assicurabile

Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell'indipendente secondo il regolamento dell'istituto di previdenza è limitato al quintuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1.

Art. 86a (nuovo) 1

2

Informazione degli assicurati

L'istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato i suoi assicurati su: a.

i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia;

b.

l'organizzazione e il finanziamento;

c.

i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51.

Su domanda, agli assicurati va consegnato il conto annuale e il rapporto annuale.

3

Gli istituti collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico, su domanda, sui contributi arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di sua iniziativa, informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati trasferiti entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.

4

L'articolo 75 è applicabile.

Disposizioni transitorie della modifica del ... (1 a revisione della LPP) a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso 1 Per quanto concerne l'aliquota di conversione, il diritto anteriore rimane applicabile alle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2

Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono adeguate all'evoluzione dei prezzi conformemente all'articolo 36.

3 L'articolo 21 capoverso 2 è applicabile anche alle rendite vedovili e alle rendite per orfani versate al decesso di una persona assicurata che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica beneficiava già di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

b. Disposizioni transitorie per gli accrediti di vecchiaia Per il calcolo degli accrediti di vecchiaia è applicabile l'aliquota del 18 per cento per le seguenti età di pensionamento delle donne: Anni dopo l'entrata in vigore

Età di pensionamento della donna

meno di 2 da 2 ma meno di 6 da 6

63 64 65

c. Limitazione del guadagno assicurato L'articolo 79c non è applicabile ai rapporti di previdenza in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica e per i quali il guadagno assicurato supera già il quintuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1.

d. Lacune nella copertura Il fondo di garanzia copre, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica, la lacuna nella copertura degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio, risultante dall'applicazione della presente modifica e che non può essere coperta in un altro modo a causa delle struttura finanziaria particolare dell'istituto di previdenza.

e. Parità di trattamento fra donne e uomini Gli istituti di previdenza e le fondazioni di previdenza a favore del personale devono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica, introdurre la parità di trattamento fra donne e uomini (art. 33a) per la previdenza più estesa secondo l'articolo 49 capoverso 2 e la previdenza secondo l'articolo 89bis capoverso 6 CC10 e adeguare in modo corrispondente i loro regolamenti e contratti.

f. Coordinamento con l'11 a revisione dell'AVS Se l'11a revisione dell'AVS non entra in vigore il 1° gennaio 2003 o se il diritto della donna a prestazioni di vecchiaia con il compimento dei 65 anni non nasce nel 2009, il Consiglio federale adegua alle mutate condizioni l'aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13), l'aliquota di conversione (art. 14 e 14a) e gli accrediti di vecchiaia (art. 16).

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata in allegato.

9 10

RS 831.42 RS 210

2427

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III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2428

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Allegato

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi sottoelencati sono modificati come segue: 1. Codice civile 11 Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale 12, Art. 89bis cpv. 6 6

Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: articolo 20a (beneficiari di prestazioni per i superstiti), articolo 33a (parità di trattamento fra donne e uomini), articolo 36 capoversi 2-4 (adeguamento all'evoluzione dei prezzi delle prestazioni regolamentari), articolo 41 (prescrizione dei diritti e conservazione di documenti), articolo 51 (amministrazione paritetica), articolo 52 (responsabilità), articolo 53 (controllo), articoli 53a-53c (liquidazione parziale o totale), articolo 56 capoverso 1 lettera c e capoversi 2-5, 56a, 57 e 59 (fondo di garanzia), articoli 61, 62 e 64 (vigilanza), articoli 65 capoverso 1, 66 capoverso 3, 67 e 69 (sicurezza finanziaria), articolo 71 (amministrazione del patrimonio), articoli 73 e 74 (contenzioso), articoli 75-79 (disposizioni penali) nonché articolo 86 a (informazione degli assicurati).

2. Codice delle obbligazioni 14 Art. 331 cpv. 3 3

Se il lavoratore deve pagare contributi a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare almeno gli stessi contributi di tutti i lavoratori; i contributi devono provenire da fondi propri del datore di lavoro o da riserve di contributi dell'istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente. Il datore di lavoro deve versare all'istituzione di previdenza la quota dedotta dal salario del lavoratore, insieme alla sua quota, al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti.

11 12 13 14

RS 210 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.40 RS 220

2429

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

3. Legge del 17 dicembre 1993 15 sul libero passaggio Ingresso visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale 16, Art. 2 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3

La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198217 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

4 Se l'istituto di previdenza non versa la prestazione d'uscita esigibile entro 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'articolo 26 capoverso 2.

Art. 4 cpv. 2 2 Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa, non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP18) o a un istituto di libero passaggio di sua scelta.

Art. 10 cpv. 1 Concerne solo il testo francese Art. 17 cpv. 3 3

Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi secondo l'articolo 36 LPP19 nonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l'articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell'assicurato.

Art. 23

Liquidazione parziale o liquidazione totale

1

In caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

2

La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53a-53c LPP20.

15 16

17 18 19 20

RS 831.42 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 41, 111, 112, 113, 122, 178 nonché all'articolo 196 numero 11 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.40 RS 831.40 RS 831.40 RS 831.40

2430

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 24 L'istituto di previdenza informa annualmente l'assicurato sulla prestazione d'uscita regolamentare secondo l'articolo 2.

Sezione 6b: (nuova) Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti Art. 24g (nuovo) L'articolo 41 LPP21 è applicabile per analogia alla prescrizione dei diritti e alla conservazione di documenti.

4. Legge del 23 giugno 1978 22 sulla sorveglianza degli assicuratori Ingresso visti gli articoli 34 capoverso 2, 34 bis e 37bis della Costituzione federale23, Art. 47 cpv. 1 secondo periodo 1

... È fatto salvo l'articolo 73 capoverso 1 LPP 24.

1979

21 22 23 24

RS 831.40 RS 961.01 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 98 capoverso 3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.40

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