Legge federale concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 2000 1, decreta: I La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2 Abrogato Art. 13 cpv. 3 lett. c e cpv. 4 3
Sono negoziatori di titoli: c.
abrogata
4
Non sono negoziatori di titoli gli istituti di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 17a capoverso 4 lettera a, costituiti in società cooperative.
Art. 14 cpv. 4 (nuovo) 4
Le società d'assicurazione sulla vita che rientrano nella definizione dell'articolo 13 capoverso 3 lettera d sono esenti dalla quota di tassa che le concerne qualora comprino o vendano titoli imponibili che devono essere iscritti nel registro delle garanzie conformemente all'articolo 7 della legge federale del 25 giungo 19303 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita.
Art. 17 cpv. 2 2
1 2 3
Egli deve la metà della tassa: a.
se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore istituzionale;
b.
se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore istituzionale.
FF 2000 5098 RS 641.10 RS 961.03
2000-1997
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Nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione. LF
Art. 17a (nuovo) 1
2
Investitori istituzionali
Sono considerati investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2: a.
la Confederazione, i Cantoni e i loro comuni politici;
b.
gli Stati esteri e le banche centrali;
c.
i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994 4 sui fondi d'investimento;
d.
i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale sui fondi d'investimento;
e.
gli istituti svizzeri di previdenza sociale;
f.
gli istituti esteri di previdenza sociale;
g.
gli istituti svizzeri di previdenza professionale (2° pilastro) e di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a);
h.
gli istituti esteri di previdenza professionale;
i.
le società di assicurazioni sulla vita estere che soggiacciono a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione.
Sono considerati istituti svizzeri di previdenza sociale: a.
i Fondi di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b.
le casse di compensazione ai sensi degli articoli 53-62 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 76-78 della legge federale del 25 giugno 19826 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
3 Sono considerati istituti esteri di previdenza sociale gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nel capoverso 2 e che soggiacciono a una vigilanza equivalente a quella della Confederazione.
4 Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata:
4 5 6 7 8 9
a.
gli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni8, come pure il fondo di garanzia e l'istituto collettore ai sensi degli articoli 56 e 60 LPP;
b.
le fondazioni di libero passaggio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 19949 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
RS 951.31 RS 831.10 RS 837.0 RS 831.40 RS 220 RS 831.425
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Nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione. LF
c.
gli istituti che concludono convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 198510 sulla legittimazione delle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
d.
le fondazioni d'investimento che si dedicano esclusivamente all'investimento e alla gestione di fondi degli istituti di cui alle lettere a-c, e che soggiacciono alla vigilanza della Confederazione o dei Cantoni.
5
Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale e che soggiacciono a una vigilanza equivalente a quella degli istituti svizzeri di previdenza professionale.
Art. 19 cpv. 3 (nuovo) 3
Se un negoziatore svizzero di titoli è membro di una borsa estera, la mezza tassa concernente la controparte decade per i titoli negoziati a tale borsa.
II 1
La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
2
Entra in vigore il primo giorno del mese che segue la sua promulgazione e ha effetto sino all'entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002.
2443
10
RS 831.461.3
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