00.020 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1999 e Messaggio concernente le modifiche della lista di concessioni LIX nel settore dei prodotti farmaceutici del 16 febbraio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1999 proponendovi di prenderne atto e di accettare il decreto federale che approva dette misure.

Nel contempo vi sottoponiamo un messaggio concernente le modifiche della lista di concessioni LIX della Svizzera notificata all'OMC nel settore dei prodotti farmaceutici proponendovi di approvare tali modifiche.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 febbraio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-0253

1593

Compendio 1. Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2° semestre 1999 Come previsto dalla legge sulla tariffa delle dogane e della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 20° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

L'Assemblea federale è chiamata a decidere se tali misure debbano rimanere in vigore, essere completate o modificate.

Nel corso dell'ultimo semestre, il Consiglio federale ha messo in vigore le misure elencate qui di seguito.

Misure prese in virtù della legge sulla tariffa delle dogane L'allegato I (parte 1a) della legge sulla tariffa delle dogane è stato adeguato ai risultati dei negoziati relativi all'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici nell'ambito dell'OMC. La seconda revisione di tale iniziativa prevede la franchigia doganale per circa 650 prodotti farmaceutici supplementari e consente quindi un miglior accesso al mercato per i prodotti svizzeri.

Il contingente doganale delle patate è stato aumentato da 20 470 a 50 170 tonnellate; il contingente parziale del burro da 1100 a 5100 tonnellate.

La riduzione di tre franchi in media per 100 kg dei prezzi soglia degli alimenti per animali ha permesso di migliorare la situazione dei produttori indigeni di carne, uova e di latte in materia di concorrenza.

Le concessioni in ambito caseario accordate autonomamente alla CE in occasione dell'aggiornamento della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein sono state prorogate fino al 31 dicembre 2000.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura il 1° gennaio 1991, la competenza di fissare le aliquote di dazio riguardanti gli alimenti per animali sulla base dei prezzi soglia è stata attribuita all'Ufficio federale dell'agricoltura. Manca tuttavia, per il momento, una norma di delega analoga per le merci importate dall'AELS e dalla CE a una tariffa preferenziale. Per motivi di economia di gestione, nell'ordinanza sul libero scambio le aliquote preferenziali fisse sono state sostituite con i margini preferenziali.

Misure prese in virtù della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati Per i prodotti di panetteria a base di farina, fiocchi o amido di patate, è stata applicata una decisione del Consiglio mondiale delle
dogane, di cui fa parte anche la Svizzera, secondo cui è istituita una nuova voce di tariffa 1905.9091 con una nuova aliquota di dazio e un adeguamento della comp osizione standard.

Dal 1° maggio 1999, i prezzi esteri, secondo la «Schoggigesetz» (legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati), sono determi-

1594

nati sulla base dei prezzi dell'UE, dedotto l'onere all'importazione. Il prelievo molto elevato dell'UE avrebbe comportato, da un lato, un aumento massiccio dell'onere all'importazione delle paste alimentari e, dall'altro, un aumento dei contributi all'esportazione di quasi il 50 per cento. Per motivi di politica d'integrazione e tenendo conto dei mezzi esigui destinati ai contributi all'esportazione, il DFF è stato autorizzato d'intesa con il DFE a prescindere da tali aumenti.

Pubblicazione della ripartizione dei contingenti doganali Visto il suo volume, il documento concernente la ripartizione e l'utilizzazione dei contingenti doganali è pubblicato separatamente dall'EDMZ.

2. Messaggio concernente l'approvazione delle modifiche della lista di concessioni LIX nel settore dei prodotti farmaceutici La modifica della lista LIX è presentata per approvazione in un messaggio separato.

1595

Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) e 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72), il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi citate.

Il presente rapporto espone le misure da noi adottate ed entrate in vigore nel corso del 2° semestre 1999.

L'Assemblea federale decide se tali misure, sempre che non siano già state abrogate, debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

1

Misure prese in virtù della legge sulla tariffa delle dogane (LTD) (RS 632.10)

1.1

Ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane (RU 1999 1709)

OMC: seconda revisione dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici La seconda revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici prevede la franchigia doganale per circa 650 prodotti farmaceutici supplementari. Oltre alla Svizzera, vi partecipano gli Stati Uniti, l'UE, il Giappone, la Norvegia, il Canada, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca. A partire dal 1° luglio 1999 i risultati dei negoziati relativi all'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici nell'ambito dell'OMC sono stati attuati provvisoriamente. Con l'approvazione della modifica dell'allegato I (parte 1a) della legge sulla tariffa delle dogane, le tariffe sono fissate in modo definitivo nella legge. Non è quindi più necessario effettuare un'altra modifica in seguito all'approvazione della modifica LIX. Il messaggio concernente l'approvazione della modifica della lista LIX è allegato al presente rapporto. La soppressione dei dazi doganali, intrapresa da questi Paesi e anche dalla Svizzera, migliorerà l'accesso dei prodotti svizzeri a questi mercati (allegato 1).

1.2

Ordinanza generale del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifica del 18 marzo 1999 (RU 1999 1438)

In seguito al cattivo raccolto di patate nel 1998, l'industria di trasformazione ha avuto difficoltà ad ottenere sufficienti quantità di materia prima. Le patate erano insufficienti sino al raccolto successivo. Per questo motivo, il contingente doganale fissato nell'allegato 4 numero 7 della OIAgr (Disciplinamento del mercato: patate, 1596

comprese patate da semina e prodotti a base di patate) è stato portato da 20 470 a 23 070 tonnellate.

Modifica del 6 maggio 1999 (RU 1999 1635) Le condizioni climatiche della primavera 1999 hanno ritardato di una o due settimane il raccolto di patate primaticce. Per garantire l'approvvigionamento del mercato, il contingente doganale (disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate) è stato aumentato per la seconda volta nel 1999, ossia da 23 070 a 25 070 tonnellate.

Modifica del 27 ottobre 1999 (RU 1999 3620) Visto che il raccolto di patate è stato scarso anche nel 1999, è stato necessario importare maggiori quantità di patate da semina, da tavola e da trasformazione nell'ambito del contingente doganale. Quest'ultimo (disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate) è stato di nuovo aumentato nel 1999, ossia da 25 100 a 50 170 tonnellate.

Visto che le misure adottate mediante queste tre modifiche non sono più in vigore, la loro approvazione non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 26 maggio 1999 (RU 1999 1754) Fondandoci sull'articolo 20 capoversi 1-3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr), a partire dal 1° luglio 1999 abbiamo diminuito i prezzi soglia di ogni gruppo di prodotti menzionati nell'allegato 2 dell'OIAgr di 3 franchi in media per 100 kg. Il prezzo soglia dell'orzo ammonta ora a 51 franchi, quello dei pannelli di soia a 58 franchi per 100 kg. Tale diminuzione tiene conto da un lato degli impegni intesi a ridurre i dazi doganali nell'ambito dell'OMC/GATT e dall'altro modera i costi dei prodotti di base per gli allevatori indigeni (allegato 2).

Modifica del 30 marzo 1999 (RU 1999 1440) Il nuovo disciplinamento del mercato lattiero introdotto il 1° maggio 1999 ha soppresso il monopolio d'importazione del burro della BUTYRA. In virtù dell'articolo 42 LAgr, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è incaricato di ripartire il contingente e il 30 marzo 1999 ha emanato l'ordinanza dell'UFAG concernente l'importazione di burro (RU 1999 1440). Secondo l'articolo 8 di tale ordinanza, i contingenti doganali parziali burro (1100 tonnellate) e altre materie grasse del latte (10 tonnellate) sono state separati dal contingente doganale 7 (disciplinamento del mercato: latticini).
Modifica del 16 settembre 1999 (RU 1999 2620) A causa della produzione di latte relativamente scarsa nel corso degli ultimi mesi e del tenore di grasso proporzionalmente basso, la produzione di burro ha registrato un notevole calo. Per garantire l'approvvigionamento del mercato, il contingente parziale burro fissato nella OIAgr è stato aumentato per la prima volta nel 1999 di 1000 tonnellate.

1597

Modifica del 7 ottobre 1999 (RU 1999 2719) Si è rapidamente evidenziato che l'aumento del contingente parziale burro del 16 settembre 1999 non era adeguato alle necessità. Abbiamo quindi proceduto ad un altro aumento da 2000 a 4100 tonnellate.

Modifica del 25 novembre 1999 (RU 1999 3623) L'aumento del contingente parziale burro del 7 ottobre 1999 non era sufficiente per soddisfare i bisogni del mercato. Il contingente è stato quindi aumentato per la terza volta di 1000 tonnellate raggiungendo le 5100 tonnellate.

Visto che le tre modifiche succitate del 16 settembre 1999, del 7 ottobre 1999 e del 25 novembre 1999 non sono più in vigore, la loro approvazione non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

1.3

Ordinanza del 17 giugno 1996 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea (RS 632.110.411) Modifica del 26 maggio 1999 (RU 1999 1729)

Con l'accordo (scambio di lettere) del 30 giugno 1996 e l'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea (RU 1996 1666) sono state accordate alla CE concessioni autonome fino al 30 giugno 1997, in vista della conclusione dei negoziati bilaterali, sui formaggi a pasta erborinata, certi provoloni nonché i formaggi spagnoli Idiazabal, Roncal e Manchego (cfr. rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1996 [FF 1997 II 567]. Tali misure sono già state prorogate due volte di un anno (cfr. rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1997 [FF 1998 I 959] e nel 2° semestre 1998 [FF 1999 2333]).

Dopo la firma, il 21 giugno 1999, dell'Accordo Svizzera-CE sul commercio di prodotti agricoli, le riduzioni autonome dei dazi doganali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2000, nella prospettiva della probabile entrata in vigore dell'accordo il 1° gennaio 2001 (allegato 4).

1.4

Ordinanza del 18 ottobre 1989 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) (RS 632.421.0) Modifica del 26 maggio 1999 (RU 1999 1720)

Nel settore degli alimenti per animali, la Svizzera accorda agli Stati dell'AELS e della CE aliquote di dazio preferenziali. Secondo l'articolo 20 della legge sull'agricoltura, il Consiglio federale può stabilire un prezzo soglia per singoli prodotti. Con l'entrata in vigore della nuova LAgr il 1° gennaio 1999 la competenza di determina1598

re le aliquote di dazio per prodotti con prezzo soglia è delegata all'Ufficio federale dell'agricoltura. Manca tuttavia, per il momento, una norma di delega analoga per le merci importate dall'AELS e dalla CE a una tariffa preferenziale. Per motivi di economia di gestione, nell'ordinanza sul libero scambio le aliquote preferenziali fisse sono state sostituite con i margini preferenziali (allegato 5).

2

Misure prese in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72)

2.1

Ordinanza del 14 aprile 1999 relativa alla modifica di atti normativi in relazione all'introduzione di una voce di tariffa per i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate (RU 1999 1514)

Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 (RS 0.632.11) è stato ratificato il 22 settembre 1987 ed è entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988. La nomenclatura che figura in allegato alla Convenzione è la base per la nomenclatura doganale degli Stati membri. Nell'ambito della vigente nomenclatura, il comitato di nomenclatura non si è mai occupato finora della classificazione dei prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate.

Di conseguenza, gli Stati parte classificavano diversamente tali prodotti nelle loro tariffe nazionali. Mentre questi prodotti figurano in generale sotto la voce di tariffa 2005, molti Stati parte li avevano classificati sotto la voce di tariffa 1905. Tale fatto comportava divergenze d'opinioni tra gli Stati membri. Nel corso della sua seconda seduta, nel novembre 1998, il «Comité du système harmonisé» (CSH - Comitato del Sistema armonizzato) aveva deciso di classificare i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate sotto la voce di tariffa 1905. La Svizzera li classificava fino a quel momento sotto la voce di tariffa 2005. La decisione del CSH si ripercuote in modo rilevante sull'onere doganale di tali prodotti. Mentre per le merci della voce di tariffa 2005 sono applicati i risultati della tariffazione negoziata nell'ambito dell'Uruguay-Round, quelli della voce di tariffa 1905 sottostanno alle disposizioni della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72; «Schoggigesetz») secondo la quale la protezione alla frontiera è determinata in base alla differenza tra i prezzi dei prodotti di base indigeni e esteri. Tale norma è applicabile anche ai prodotti in questione nel commercio estero a meno che non siano stati effettuati adeguamenti corrispondenti in eventuali accordi internazionali. Quest'ultima eccezione non concerne né i nostri impegni nell'ambito dell'OMC né i nostri accordi di libero scambio. Di conseguenza, le condizioni convenute contrattualmente relative alla voce di tariffa 1905.9092 rappresentano il quadro del futuro onere all'importazione per simili prodotti di panetteria. Secondo la lista LIX l'aliquota di dazio massima autorizzata ammonta a 176,80 franchi per 100 kg di peso lordo. L'aliquota
di dazio applicabile per la nuova voce di tariffa 1905.9091 ammontava, tenendo conto della differenza tra i prezzi determinanti dei prodotti di base indigeni ed esteri, a 142,60 franchi (aliquota preferenziale) rispettivamente a 169,60 franchi (aliquota normale).

Questo importo compensa lo svantaggio in materia di prezzi dei prodotti di base conformemente alla «Schoggigesetz» (allegato 6).

1599

2.1.1

Modifica dell'allegato 1 (parte 1a) della legge sulla tariffa delle dogane

La voce di tariffa seguente è stata inserita prima dell'attuale voce 1905.9092: Voce di tariffa

Designazione della merce

Tariffa generale fr./kg peso lordo

9091

­ ­ ­ altri, di fiocchi, farina o amido di patate

27.­ + em max. 176,80

2.1.2

Modifica dell'ordinanza concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722)

L'allegato 1 (art. 1) è stato adeguato secondo la modifica della struttura tariffaria.

Voce di tariffa attuale

Nuova voce di tariffa

ex 1905.

ex 1905.

9092

9091/9092

Anche l'allegato 2 (art. 3) è stato adeguato secondo la modifica della struttura tariffaria.

Nel contempo, la composizione standard è stata determinata come segue: Voce di tariffa

Designazione della merce

Genere e quantità di elementi di base (in kg per 100 kg di prodotto finito)

1905.

...

9091 ­ ­ ­ altri, di fiocchi, farina o amido di patate ...

2.1.3

Patate fresche 370 Grasso vegetale 35 Farina di grano tenero 5

Altre modifiche di ordinanze

L'ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE (ordinanza sul libero scambio; RS 632.421.0); l'ordinanza concernente le aliquote preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911) e l'ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319) nonché l'allegato dell'ordinanza sulla tara (RS 632.13) sono state adeguate alla modifica della struttura tariffale illustrata nel numero 2.1.1. Tali adeguamenti non comportano modifiche materiali dell'attuale regime delle importazioni per i prodotti in questione.

1600

2.2

Ordinanza del 18 ottobre 1995 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722) Modifica del 14 giugno 1999 (RU 1999 1710)

Gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati sono calcolati in base alla differenza tra i prezzi determinanti indigeni ed esteri dei prodotti agricoli di base contenuti nei prodotti e elencati nell'ordinanza. Il nuovo metodo di calcolo entrato in vigore il 1° maggio 1999 per i prezzi determinanti dei prodotti di base esteri (cfr. rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 1999, FF 1999 7667; n. 21 e allegato 5) avrebbe comportato un aumento delle aliquote di dazio per le paste alimentari di oltre l'80 per cento. In effetti, con il nuovo metodo di calcolo i prezzi dei prodotti di base esteri sono fissati in base ai prezzi rappresentativi della CE dedotto il prelievo che la CE applica all'importazione di prodotti di origine svizzera. Il prelievo applicato dalla CE sul grano duro contenuto nei prodotti agricoli trasformati svizzeri è da anni di gran lunga superiore alla differenza tra i prezzi del grano duro sul mercato mondiale e quelli della CE. La procedura della CE che, dal punto di vista svizzero, non è in sintonia con il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 (RS 0.632.401.2), secondo il nuovo metodo di calcolo avrebbe comportato un aumento corrispondente dell'onere doganale svizzero sui prodotti trasformati contenenti grano duro. Poiché le paste alimentari provenienti soprattutto dall'Italia sarebbero state particolarmente penalizzate, mediante la modifica dell'ordinanza del 14 giugno 1999, abbiamo autorizzato il DFF, d'intesa con il DFE, a mantenere al livello attuale gli elementi mobili applicabili alle paste alimentari delle voci di tariffa 1902.1100/4090. Abbiamo preso tale decisione per tener conto degli interessi dei nostri partner commerciali nella CE e in particolare in vista delle procedure di ratifica degli accordi settoriali in fase di svolgimento in tali Paesi (allegato 7).

2.3

Ordinanza del 18 ottobre 1995 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli tr asformati (RS 632.111.723) Modifica del 14 giugno 1999 (RU 1999 1717)

Il nuovo metodo di calcolo per i prezzi dei prodotti di base esteri determinanti avrebbe comportato, per i motivi già illustrati nel numero 2.2, un aumento di circa il 50 per cento dell'aliquota del contributo all'esportazione per il semolino di grano duro, comportando nel contempo un aumento dei costi annui dei contributi all'esportazione pari a 2,7 milioni di franchi. Poiché i fondi per i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati continuano a diminuire a causa degli impegni della Svizzera nei confronti dell'OMC e dei tagli nel bilancio, mediante la modifica dell'ordinanza del 14 giugno 1999 abbiamo autorizzato il DFF a mantenere al livello attuale l'aliquota del contributo all'esportazione per il semolino di grano duro (allegato 8).

1601

3

Irregolarità nell'importazione di prodotti agricoli

Nell'ambito della procedura d'approvazione parlamentare del rapporto sulle misure tariffali, sono state sollevate a più riprese obiezioni in merito alle irregolarità nell'importazione di prodotti agricoli.

Le violazioni delle prescrizioni sull'importazione di prodotti agricoli sono perseguite e punite conformemente alla legislazione sulle dogane. Le indagini svolte dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) non portano in ogni caso a una procedura penale amministrativa, ma in primo luogo a una procedura amministrativa. Quest'ultima si prefigge di determinare ed esigere i dazi all'importazione dovuti che non sono stati riscossi a causa di una dichiarazione doganale scorretta. Nell'ambito della procedura amministrativa, le decisioni concernenti l'obbligo di fornire prestazioni conformemente agli articoli 9 e 13 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (LD; RS 631.0) sono emanate in relazione all'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Tali decisioni sottostanno alle vie di ricorso ordinarie. Fintanto che non sono entrate in vigore e non sono esecutive, non è possibile aprire una procedura penale amministrativa.

A partire dal 1° luglio 1995, l'AFD ha svolto accertamenti per chiarire i disaccordi in alcune centinaia di casi. Un caso comporta sempre un determinato numero di disaccordi per ordinamento del mercato e per importatore durante un determinato periodo di tempo. Molto spesso non si tratta di disaccordi nel senso di infrazioni intenzionali o per negligenza, bensì di sviste amministrative. Una parte dei casi sono stati risolti con la riscossione a posteriori delle differenze tra i dazi senza aprire un procedimento penale. Una buona parte dei casi è ancora pendente presso l'AFD per indagini e in vista dell'apertura di un procedimento penale. In materia penale si può decidere solo quando l'obbligo di pagamento a posteriori delle tasse eluse è passato in giudicato. Tali decisioni sono impugnabili secondo i rimedi previsti dal diritto amministrativo ordinario. Una parte dei casi è oggetto di una procedura di ricorso relativa all'obbligo di pagamento o di un procedimento penale nel quale sono a disposizione i rimedi giuridici del diritto penale amministrativo. Il fatto che in materia di diritto tributario, per motivi di fondo, non siano competenti le stesse istanze del diritto penale, ritarda inevitabilmente l'iter della procedura.

4

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, il legislatore ha fissato i principi della ripartizione dei contingenti doganali e della pubblicazione della loro assegnazione. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole, abbiamo stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione come pure gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome come pure la sede o il domicilio dell'importatore;

1602

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

Poiché tali indicazioni rappresentano per il 1999 un volume di circa 300 pagine, l'Ufficio federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna, le pubblica ancora una volta separatamente.

1970

1603