Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 21 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 1, decreta:

Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Zurigo agli articoli 1, 8 capoverso 2, 11 capoversi 1 e 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 28, 28bis, 29 capoversi 1 e 3, 30, 30bis, 31 numeri 1, 2, 2a e 5, 40 numeri 4 e 7, 41 e 61, all'abrogazione degli articoli 12, 20 e 60 della costituzione cantonale e a quella della legge costituzionale del 15 aprile 1877 sull'attuazione dell'articolo 89 della Costituzione federale, accettati nella votazione popolare del 27 settembre 1998, nonché all'articolo 62 capoverso 6 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 29 novembre 1998; 2. Obvaldo agli articoli 22 capoverso 2, 47, 52, 57-64, 69, 70 numeri 5, 10 e 13, 111, 112, 115 capoversi 3 e 4, 119 capoversi 3-5 e 120a, e all'abrogazione degli articoli 19, 65, 71 e 73 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 29 novembre 1998; 3. Soletta agli articoli 35 capoverso 1 lettere c-e, e 36 capoverso 1 lettera b della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 29 novembre 1998; 4. Vaud all'articolo 27 numeri 2, 2bis e 2ter della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 29 novembre 1998; 5. Ginevra all'abrogazione dell'articolo 124 capoversi 2 e 3 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 7 giugno 1998, agli articoli 87 e 159 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 settembre 1998, al-

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FF 1999 4649

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

l'articolo 74 e all'abrogazione dell'articolo 73 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 29 novembre 1998.

Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 21 dicembre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

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