Decreto federale sui crediti in virtù della legge sull'aiuto alle università negli anni 2000-2003 (10° periodo di sussidio) del 7 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge federale dell'8 ottobre 1999 1 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998 2, decreta:

Art. 1

Durata

Il decimo periodo di sussidio in virtù della legge sull'aiuto alle università (primo periodo in virtù della LAU) si estende dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.

Art. 2

Sussidi di base

1

Per i sussidi di base del decimo periodo di sussidio è fissato un importo massimo di 1616,3 milioni di franchi.

2

Le relative quote annue dei sussidi di base ammontano a: 2000 380,2 milioni di franchi 2001 380,2 milioni di franchi 2002 411,8 milioni di franchi 2003 444,1 milioni di franchi.

3

Per la formazione delle doppie annate di maturandi risultanti dalla riduzione della durata della formazione liceale è stanziato un sussidio speciale di 35 milioni di franchi.

Art. 3

Sussidi agli investimenti

Il credito d'impegno per sussidi agli investimenti nel decimo periodo di sussidio ammonta a 250 milioni di franchi.

1 2

RS 414.20; RU 2000 ... (FF 1999 7513) FF 1999 243

1999-5448

939

Crediti in virtù della legge sull'aiuto alle università (LAU) negli anni 2000-2003

Art. 4 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

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