Legge federale sulle finanze della Confederazione

Disegno

(LFC) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale 3, ...

Art. 15 cpv. 3 3 Nell'interesse di un'attivitā amministrativa economica possono essere ammesse le rimunerazioni fra unitā amministrative della Confederazione. Le prescrizioni valide per le uscite e le entrate giusta l'articolo 5 sono applicabili per analogia.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2007

1 2 3

FF 2000 1455 RS 611.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 42 capoverso 1, 164 capoverso 1 lettere e, g e 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1486

2000-0517