Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 12 marzo 2000 del 21 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta:

Art. 1 La votazione popolare su: ­

il decreto federale dell'8 ottobre 19992 sulla riforma giudiziaria;

­

l'iniziativa popolare del 5 dicembre 19973 "per accelerare la democrazia diretta (Termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)";

­

l'iniziativa popolare del 21 marzo 19954 "per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)";

­

l'iniziativa popolare del 18 gennaio 19945 "per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD])" e

­

l'iniziativa popolare del 20 marzo 19966 "per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)"

avrà luogo il 12 marzo 2000 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

1 2 3 4 5 6

RS 161.1 FF 1999 7454 FF 1998 167, 1999 7452 FF 1995 III 112, 1999 4361 FF 1994 V 836, 1999 202 FF 1996 II 798, 1999 4363

1999-6282

99

Votazione popolare

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

21 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

100